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Decisione

12.2018.56

Locazione - disdetta per mora - espulsione

10 agosto 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i conduttori separatamente le diffide del 7 dicembre 2017, riferite al mancato

pagamento delle pigioni da settembre a dicembre 2017 (doc. D e E), la locatrice

ha notificato ad ognuno dei conduttori in data 9 gennaio 2018, con modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 28

febbraio 2018 (doc. B e F);

che, con

istanza 2 marzo 2018 nella procedura sommaria a tutela nei casi manifesti, la

locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione dei conduttori, con

le comminatorie di rito;

che in occasione dell’udienza dell’11 aprile 2018 l’istante si è riconfermata

nella domanda, mentre i convenuti hanno espresso l’intenzione di corrispondere

il dovuto grazie a nuove prospettive lavorative e all’avviata procedura per l’ottenimento

di prestazioni sociali;

che con giudizio 11 aprile 2018 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato

l’espulsione immediata dei conduttori, con le comminatorie di rito;

che con appello

13/16 aprile 2018 i convenuti hanno contestato la decisione pretorile e

indicato i motivi che renderebbero impossibile un’immediata liberazione dei

locali, chiedendo di concedere loro un periodo di almeno 60 giorni a tale scopo

e ribadendo la volontà di saldare le pigioni scoperte;

che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte che con scritto 4

maggio 2018 ha spontaneamente sollecitato una decisione, invocando

l’accumularsi delle pigioni impagate, suscitando la reazione degli appellanti che,

con lettera 11 maggio 2018, hanno esposto una serie di puntualizzazioni che non

occorre qui menzionare;

che terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente

Considerandi

inammissibile, la procedura può essere decisa dalla

Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali

occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,

avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione

o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a

ed., n. 1429 pag. 260);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e

l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore;

che nel caso concreto i conduttori hanno presentato un breve testo di appello

con il quale riconoscono la circostanza posta alla base della conclusione

pretorile, ovvero la mora nel pagamento delle pigioni scadute, limitandosi a

esporre i motivi che renderebbero difficoltoso un trasferimento e ad invocare la

concessione di una proproga del termine per la riconsegna dei locali;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità

dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti

dell’art. 311 CPC: gli appellanti non si confrontano infatti minimamente con il

giudizio impugnato;

che nulla muta al riguardo l’impegno, ribadito dai conduttori in questa sede, a

versare il dovuto confidando in aiuti sociali e in redditti lavorativi futuri;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi

validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e

sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della

procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale, ammonta a fr. 11’120.-, come indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla

controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 13/16 aprile 2018 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti in

solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente

D.

Bozzini

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia

di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).