12.2018.58
Contratto di assicurazione, interpretazione del contratto, estensione della copertura assicurativa
22 ottobre 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.58
Lugano
22 ottobre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2015.228
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 9
ottobre 2015 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1 e
dall’ PA 2
contro
AO 1
patrocinata dall’ PA 3
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 596'177.-, in via
subordinata USD 656'855.87, oltre interessi di mora al 5% dal 24 maggio 2015,
domanda avversata dalla controparte, che ha sollevato la carenza di
legittimazione passiva e postulato la reiezione della petizione;
pretese sulle quali il
Pretore si è pronunciato con decisione 5 marzo 2018, con cui ha respinto la
petizione, caricando all’attrice la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 17'000.-, condannandola pure a rifondere alla convenuta fr.
30'000.- a titolo di ripetibili;
appellante l’attrice con
appello 19 aprile 2018 con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato
nel senso di condannare la convenuta al pagamento di EUR 596'177.-, in via
subordinata USD 656'855.87, oltre interessi di mora al 5% dal 24 maggio 2015,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 6 giugno 2018 ha postulato la reiezione dell’appello, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1, società
dedita al commercio di acciaio e derivati ferrosi, in data 21/27 gennaio 2014
ha sottoscritto con AO 1, __________ (ora AO 1, __________, in seguito AO 1),
succursale di __________ un contratto assicurativo denominato “Assicurazione
crediti INTEGRAL”, valido dal 1. gennaio 2014 sino al 30 giugno 2015, con cui
ha assicurato le perdite sui suoi clienti per il mancato pagamento delle merci,
prestazioni d’opera e servizi prestati. Per quanto qui di rilievo, tra le
condizioni speciali indicate nel documento contrattuale vi era quella relativa
alle condizioni di pagamento massime, fissate in 150 giorni.
In un secondo tempo, il
30 maggio 2014, le parti hanno concluso una polizza assicurativa supplementare
per una maggior copertura dei rischi d’incasso, denominata “CAP/CAP +”
concernente in modo specifico le potenziali perdite nei confronti della società
brasiliana cliente J__________ (in seguito J__________).
2. Il 18 marzo 2014
AP 1 ha stipulato con J__________ un contratto di compravendita avente per
oggetto la fornitura di acciaio su bobina (“prime hot rolled steel coils”)
per un importo complessivo di USD 1'209'500.- (+/- 10% “at seller’s option”),
da pagarsi a 180 giorni dalla polizza di carico (“B/L [bill of lading,
ndr] date”).
Il 28 maggio 2014 AP 1
ha emesso la relativa fattura nei confronti della società brasiliana, per complessivi
USD 1'056'914.20, pari a USD 1'177'864.20 dedotto l’acconto di USD 120'950.-
già versato, con un termine di pagamento (“due date”) scadente il 17
novembre 2014.
A seguito di problemi
di liquidità, J__________ non è stata in grado di far fronte ai suoi obblighi
contrattuali ed ha proposto, in data 24 novembre 2014, un piano di rientro
dell’intero importo fatturatole con versamenti rateali.
Nonostante alcuni
pagamenti parziali, la cliente è rimasta scoperta per USD 729'839.86 oltre
interessi.
3. AP 1 si è dunque
rivolta a AO 1 con e-mail del 27 novembre 2014 per notificare la perdita e dare
avvio alla procedura di copertura assicurativa della perdita.
Al termine di un lungo
periodo di discussione epistolare, con scritto 12 maggio 2015, AO 1 ha
comunicato a AP 1 che, dopo valutazione della richiesta, non poteva riconoscere
l’indennizzo della perdita segnalata, specificando che la decisione negativa si
era fondata sul fatto che il termine di pagamento concesso a J__________ era di
180 giorni invece del limite massimo di 150 giorni fissato dal contratto
assicurativo e che nessuna deroga a tale termine era stata da essa
preventivamente approvata prima della fornitura della merce in questione: “Our
decision is based on the fact that you agreed payment terms of 180 days with
your costumer. Your policy stipulates 150 days as
maximum terms of payment for your costumers. If longer terms of payment are
required this needs to be approved by us prior to delivering the goods to your
costumer in order to maintain insurance cover. Unfortunately we cannot trace
having received such a request for extending the payment terms for this
costumer.” (doc. F).
Con
scritto 21 maggio 2015, il legale di AP 1 ha contestato i contenuti della
lettera del 12 maggio 2015, precisando come il responsabile di AO 1 __________
C__________ abbia confermato la copertura assicurativa della fattura in
oggetto, derogando così validamente alle condizioni di pagamento previste nelle
Condizioni speciali della polizza assicurativa base, ed ha quindi chiesto il
pagamento immediato dell’indennizzo dovutole. Non essendovi stata reazione, AP
1 ha fissato alla controparte, con lettera 19 giugno 2015, un ultimo termine di
versamento scadente il 30 giugno seguente, atto al quale questa ha reagito
precisando di mantenere la propria posizione ritenuto che __________ C__________
aveva cancellato la copertura assicurativa in data 6 ottobre 2014.
4. Con petizione 9
ottobre 2015 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
U), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 596'177.- oltre
interessi al 5% dal 24 maggio 2015, o, in via subordinata, a quello di USD
656'855.87 oltre interessi al 5% dal 24 maggio 2015. Essa, in estrema sintesi,
ha rivendicato l’adempimento della polizza assicurativa con il suo complemento
“CAP/CAP+” e l’estensione del periodo di pagamento a 180 giorni a suo dire concessa
dall’istituto assicurativo e dunque la copertura del debito di J__________
rimasto definitivamente scoperto.
La convenuta si è
opposta alla petizione.
5. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 5 marzo 2018 ha respinto la petizione e caricato la
tassa di giustizia di fr. 17'000.- all’attrice, condannata pure a rifondere a AO
1 fr. 30'000.- a titolo di ripetibili.
Il primo giudice, dopo
aver accertato la legittimazione passiva della parte convenuta e il venir meno
della relativa eccezione sollevata dall’attrice, divenuta priva d’oggetto, ha ritenuto
che il contratto stipulato il 21/27 gennaio 2014 tra le parti e prevedente un
termine di pagamento per i crediti da assicurare di al massimo 150 giorni non
fosse mai stato modificato, né con la polizza supplementare “CAP/CAP+” del
maggio 2014, né con l’e-mail 6 ottobre 2014 inviata da __________ C__________,
che non è stata considerata adempiere i presupposti formali per una deroga alle
Condizioni speciali previsti dalle Condizioni generali (CGA), così come neppure
sulla scorta dell’e-mail di __________ I__________ del 2 dicembre 2014. Riferendosi
alle dichiarazioni rese dai testi, il Pretore ha appurato che l’attrice non ha
mai chiesto una modifica esplicita del termine di pagamento pattuito nella
polizza, né di aver ricevuto da parte della convenuta una decisione in merito,
cose che nemmeno AP 1 ha sostenuto essere avvenute. Egli ha pure giudicato
irrilevante ai fini del giudizio la questione a sapere se vi sia stato un nesso
causale tra la violazione del termine di pagamento massimo pattuito nella
polizza assicurativa e il presunto danno subito dall’attrice, posto che oggetto
della petizione non era una richiesta di risarcimento del danno ai sensi
dell’art. 97 CO, bensì la richiesta di adempimento del contratto. Infine, ha
aggiunto il primo giudice, AP 1 non ha dimostrato un atteggiamento
contraddittorio e contrario alla buona fede, né un abuso di diritto di AO 1 per
non aver sollevato prima la questione della mancata copertura assicurativa del
suo credito verso J__________.
6. Con l’appello 19
aprile 2018 qui in oggetto, avversato dalla parte convenuta con risposta 6
giugno 2018, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione 9 ottobre 2015 e condannare AO 1 a versare a AP 1,
in via principale, la somma di EUR 596'177.- e in via subordinata USD
656'855.87, con l’aggiunta per entrambi gli importi degli interessi al 5% dal
24 maggio 2015, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede. Essa ha
ribadito che le parti avevano concordato l’estensione del termine per l’incasso
delle fatture nei confronti della cliente brasiliana da 150 a 180 giorni. Il
Pretore ha quindi, a suo avviso, sbagliato non considerando l’accordo in tal
senso raggiunto dai contraenti e non tenendo conto che il richiamo da parte di AO
Fatti
1 del termine di 150 giorni quale elemento fondamentale per non riconoscere la
copertura assicurativa si scontra con il principio della buona fede, con quello
del divieto di abuso di diritto, con l’istituto della culpa in contrahendo
e con le regole di interpretazione delle condizioni contrattuali. Il primo
giudice ha pure commesso un errore non riconoscendo il giusto peso alla
corrispondenza del 6 ottobre 2014 tra la dipendente di AP 1, __________ F__________,
e __________ C__________, di AO 1, con la quale quest’ultimo avrebbe, a detta
dell’appellante, validamente riconosciuto l’estensione della copertura alla
fattura di J__________, rispettivamente non concedendo il giusto peso al
riconoscimento 2 dicembre 2014 da parte di __________ I__________, pure
impiegato della convenuta, del piano di rientro verso la cliente brasiliana.
Non condivisa è poi la decisione del Pretore di giudicare irrilevante il nesso
di causalità tra il termine di pagamento concesso a J__________ da AP 1 e il
danno da questa patito per il mancato incasso della fattura 28 maggio 2014 e
l’attivazione della copertura assicurativa. In effetti il § 12 cifra 2 delle
CGA stabilisce che eventuali violazioni dell’assicurato per rapporto alla
polizza sottoscritta sono irrilevanti nel caso in cui esse non hanno avuto
influsso sul verificarsi del sinistro o sull’estensione della prestazione di
indennità di AO 1. Infine, il primo giudice ha pure omesso di prendere in
considerazione la violazione del principio della buona fede e del divieto di
abuso di diritto, poiché AO 1 è stata sin dalle prime battute sempre informata
di tutti gli estremi del contratto con J__________ e dell’evoluzione dei
rapporti con essa e, nonostante ciò, mai ha sollevato contestazioni e mai, sino
all’ultimo, ha fatto cenno a un problema con il termine di pagamento a 180
giorni.
7. La prima e
fondamentale critica mossa dall’appellante alla sentenza impugnata, dalla quale
si diramano tutte le altre, è che il Pretore avrebbe erroneamente giudicato valido
anche per i rapporti con la cliente brasiliana J__________ il presupposto del
rispetto del termine di pagamento delle fatture di 150 giorni, omettendo di
riconoscere che le parti lo avrebbero invece concordemente esteso di ulteriori
30 giorni.
a. Il primo
giudice, affrontando la questione, ha appurato che la polizza “Assicurazione
crediti INTEGRAL” stipulata dalle parti il 21/27 gennaio 2014 prevedeva, nelle
condizioni speciali, che “i crediti sono assicurati solo se AO 1 ha
accordato una somma assicurata per il rispettivo cliente prima della nascita
del credito mediante notifica del limite di credito”, che tale notifica
poteva essere effettuata per iscritto o collegamento on-line (§ 2 cpv. 2 CGA) e
che non erano assicurati crediti per i quali l’assicurato aveva pattuito sin
dall’inizio con il suo cliente termini più lunghi rispetto a quelli fissati
nelle condizioni speciali, a meno che la notifica del limite di credito
contenesse disposizioni differenti (§ 2 cpv. 6 CGA). Ciò posto, egli ha
accertato che AP 1 aveva accettato anche per la cliente brasiliana in questione
queste condizioni, essendosi limitata a segnalare all’istituto che sul mercato
brasiliano il termine di pagamento massimo poteva arrivare a 180 giorni, senza
però nulla eccepire in merito al ricevimento della polizza. Inoltre, ha
aggiunto il giudice, la polizza “CAP/CAP+” non ha comportato alcuna modifica
del termine di pagamento e l’e-mail 6 ottobre 2014 di __________ C__________
non può essere considerata una valida deroga alle Condizioni speciali previste
dalle CGA, non adempiendo i presupposti formali sanciti da quest’ultime ed
essendo posteriore alla nascita del credito nei confronti di J__________. Alla
stessa stregua, la corrispondenza elettronica inviata da __________ I__________
a AP 1 il 2 dicembre 2014 non poteva essere da quest’ultima in buona fede
interpretata come una conferma di deroga, poiché dal suo contenuto non emerge
né l’approvazione di un termine di pagamento più lungo rispetto a quello
fissato, né la conferma della copertura dell’eventuale sinistro, a quel momento
non ancora verificatosi. D’altronde, la decisione querelata rileva come
l’attrice stessa non abbia sostenuto di avere chiesto esplicitamente una deroga
al termine di 150 giorni e nemmeno di aver ricevuto da parte della convenuta
una formale decisione sulla questione, come provato anche dai testi sentiti.
b. Posto che le
condizioni di pagamento massime a 150 giorni sono una clausola speciale che
risulta in tutta evidenza a pagina 1 lett. A della polizza assicurativa
conclusa il 21/27 gennaio 2014 (doc. D), è impensabile che i responsabili della
ditta attrice non si siano resi conto, al momento della ratifica, che il
contratto non avrebbe coperto le perdite su debitori ai quali era stato
concesso un termine più ampio per il pagamento della fattura.
Altrettanto
inconfutabile è che, in base al § 2 cpv. 2 delle CGA, i
crediti erano
assicurati solo se AO 1 aveva accordato una somma assicurata per il cliente in
questione prima della nascita del credito mediante notifica del limite di
credito con la specificazione “Quali notifiche del limite di credito (…)
valgono tutte le comunicazioni di AO 1 all’assicurato, con le quali vengono
comunicate all’assicurato decisioni relative alla copertura assicurativa per il
corrispondente cliente o per la totalità dei clienti avente sede in un paese.
Una simile notifica del credito può avvenire per iscritto o tramite fax o collegamento
on-line.”, così come che, sulla scorta del § 2 cpv. 6 CGA non erano
assicurati i crediti per i quali l’assicurato aveva pattuito sin dall’inizio
con il suo cliente, al momento della stipulazione del contratto, termini di
pagamento più lunghi rispetto a quanto stabilito nelle Condizioni speciali, a
meno che la notifica del limite di credito contenesse una disposizione
divergente (doc. D).
Uno dei presupposti per
l’ottenimento dell’indennizzo era che l’assicurato avesse prima avviato
immediatamente tutte le misure necessarie all’incasso del suo credito verso il
cliente (§ 8 CGA).
Con la stipulazione
della polizza integrativa “CAP/CAP+” (doc. H1), le condizioni speciali di
quella primaria relative ai termini di pagamento delle fatture non sono state
in alcun modo riviste.
c. Dopo aver
ricevuto da __________ C__________, capo del settore Risk Underwriting di
AO 1 (doc. H) la comunicazione di dover cancellare il fido su J__________ tramite
e-mail del 6 ottobre 2014 ore 06:57, AP 1, per mano di __________ F__________,
ha risposto con e-mail delle ore 09:42 dello stesso giorno, chiedendo conferma
della copertura per “la fattura attualmente in essere come da seguente
dettaglio: fatt. TIN-37/14, emessa il 28 maggio 2014, scadenza 17 novembre
2014, valore USD 1'056'914.20” (doc. H). Richiesta alla quale __________ C__________
ha risposto, 4 minuti dopo, affermativamente: “Vi confermo la copertura
della fattura già emessa (dettagli sotto)” (doc. I).
Ora, come rettamente
rilevato dal Pretore, per poter considerare lo scritto di __________ C__________
una valida modifica delle condizioni del contratto d’assicurazione, dovrebbero
essere adempite le condizioni previste dallo stesso al § 17 cpv. 2 CGA che
recita: “le modifiche del contratto d’assicurazione sono valide solo nella
misura in cui AO 1 le ha confermate per iscritto. La forma scritta è rispettata
con l’utilizzo del fax o di una stampa automatica senza firma.” (doc. D).
Non adempiendo una e-mail tali requisiti, esso non costituirebbe in ogni caso,
a prescindere dai suoi contenuti e dalla legittimità ad impegnare la società
del suo estensore, una valida modifica contrattuale.
A questo si aggiunga,
poi, che una modifica a posteriori rispetto alla nascita del credito sarebbe
stata in contrasto con il § 2 cpv. 2 CGA citato in precedenza, in base al quale
per ottenere la copertura assicurativa di un credito era necessario annunciarlo
preventivamente, prima del suo insorgere.
Ciò posto, nemmeno dai
contenuti dello scambio epistolare è possibile desumere un accordo alla
copertura della fattura a prescindere dal rispetto delle clausole contrattuali.
In effetti, per valutarne la valenza va anzitutto tenuto conto che la
discussione del 6 ottobre 2014 scaturisce dalla comunicazione da parte
dell’assicuratore che il fido per J__________ sarebbe stato disdetto ai sensi
del § 2 cpv. 3 CGA. Preso atto di questa notifica, l’assicurata ha a sua volta
voluto chiarire se la fattura del 28 maggio 2014, già emessa ma non ancora
incassata, sarebbe ancora ricaduta, di principio, sotto la copertura
assicurativa o meno. La domanda era da intendere come una richiesta relativa
alla validità temporale della copertura assicurativa. Altro non poteva essere,
non essendo a quel momento il credito verso la società brasiliana ancora
divenuto esigibile (lo sarebbe diventato solo il 17 novembre seguente come da
Considerandi
scadenza indicata sul doc. E) e non essendo quindi ancora qualificabile come
sinistro ai sensi della polizza. In effetti, in base alle Condizioni speciali
(doc. D, n. 10, pag. 3), il termine di attesa per il __________ prima di poter
attivare la copertura assicurativa era stato concordato dalle parti in 6 mesi.
La rapidità della
risposta di __________ C__________, 4 minuti, attesta che egli non ha
effettuato alcuna valutazione approfondita e di dettaglio della fattispecie -
come dovrebbe avvenire per la liquidazione di merito di un sinistro - ma si è semplicemente
limitato a confermare che la disdetta non avrebbe avuto effetto retroattivo, in
sintonia con il principio enunciato al § 2 cpv. 3 CGA.
Questa interpretazione
dei fatti è suffragata dalla testimonianza di __________ F__________: “Mi
viene mostrato il doc. H. Avevamo ricevuto dalla convenuta la notifica
dell’annullamento del fido per questo cliente, ma a quel momento noi avevamo
già emesso la fattura al cliente e quindi chiedevo se vi era ancora copertura o
meno.” (verbale d’interrogatorio 31 agosto 2016, pag. 2), così come dalla
deposizione di __________ C__________ con cui ha spiegato, puntualizzando di
non aver conosciuto a quel momento i termini di pagamento accordati alla
cliente in questione, che la sua risposta era fondata unicamente sulla data di
soppressione del fido, non essendo suo compito controllare il rispetto delle
condizioni contrattuali (verbale di interrogatorio 16 gennaio 2017, ad
question 8 pag. 5).
Pertanto, lo scritto 6
ottobre 2014 delle ore 09:46 di __________ C__________ a __________ F__________
non costituiva un valido impegno a risarcire la perdita per la fornitura di
acciaio a J__________ di cui alla fattura 28 maggio 2014, né poteva essere
inteso come tale, ma semplicemente che la stessa non era, in linea di
principio, esclusa dalla copertura assicurativa a seguito della disdetta
contrattuale del 6 ottobre 2014, essendo stata emessa prima di tale data.
Di conseguenza, quel
giorno non vi è stata alcuna modifica delle Condizioni speciali fissate nella
polizza di cui al doc. D.
d. Alla stessa
stregua, nemmeno le prese di posizione di __________ I__________ hanno assunto
valenza di emendamento dei termini contrattuali. In effetti, dai suoi scritti
del 2 dicembre 2014 (doc. D2, E1 e E2) non si può desumere che un accordo al
piano di rientro del debito proposto a AP 1 da J__________. Nulla più.
L’argomentazione della
conformità con il § 9 cifra 4.2 CGA è irricevibile in quanto nuova (art. 317
CPC). Ma anche se non lo fosse stata, nel merito, essa non sarebbe in grado di
modificare la valutazione dei fatti, poiché l’agire del dipendente di AO 1 non
ha portato ad una modifica delle condizioni pattuite. Il chiaro testo dello
scritto non lascia spazio a interpretazioni in tal senso. L’accordo a una
proroga dei termini di pagamento della fattura emessa a carico della cliente,
che deve avvenire prima della sua scadenza, non è equiparabile a un piano di
rientro concordato dopo l’esaurimento infruttuoso dei termini di pagamento di
un credito esigibile. Inoltre, il 2 dicembre 2014 non erano ancora trascorsi,
ma avevano solo cominciato a decorrere, i 6 mesi d’attesa previsti dalle
Condizioni speciali per l’indennizzo. Come confermato da __________ I__________,
a quel momento non era ancora stata fatta alcuna analisi dettagliata del
sinistro e del rispetto delle condizioni pattuite, ma si trattava semplicemente
di assistere l’assicurata nell’adempimento del suo dovere di ridurre al minimo
il debito di J__________ nei suoi confronti (verbale di interrogatorio 29
novembre 2016).
e. Per tutto quanto
precede, l’accertamento da parte del Pretore dell’assenza di una valida deroga
al termine di pagamento di 150 giorni fissato nella polizza base non espone il
fianco a critiche e deve essere confermato, mentre l’appello, su questo punto,
deve essere respinto nei limiti della sua ricevibilità.
8.
L’appellante sostiene
dipoi che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, non sia irrilevante
se sussista un nesso di causalità tra il termine di pagamento garantito a J__________
e il mancato incasso della fattura emessa nei suoi confronti. In effetti, a suo
modo di vedere, questa posizione si scontra con quanto stipulato dalle parti:
il § 12 CGA stabiliva in realtà che eventuali violazioni della polizza da parte
dell’assicurato sarebbero state irrilevanti nel caso in cui esse non avrebbero
avuto influsso sul verificarsi del sinistro o sull’estensione della prestazione
d’indennità. Nella fattispecie ci troveremmo in una situazione nella quale
l’aver concesso un termine di 30 giorni più lungo di quello previsto nel
contratto non ha avuto alcuna influenza sull’insorgere del danno, poiché
l’insolvenza di J__________ era manifesta e lo è ancora oggi.
Non sarebbe per contro
determinante, sempre in antitesi a quanto scritto dal Pretore, appurare se in
concreto ci si trova di fronte a una richiesta di risarcimento danno o di
adempimento contrattuale.
Queste
argomentazioni non possono essere accolte, in primo luogo in quanto
irricevibili perché nuove, non essendo stato fatto in precedenza riferimento al
§ 12 CGA (art. 317 CPC).
Ad
ogni buon conto non sono nemmeno fondate nel merito, poiché il § 12 CGA fa
riferimento agli obblighi dell’assicurato, mentre la fissazione di un termine
di incasso più lungo di quello concordato costituisce un mancato ossequio di
uno dei presupposti base per la copertura, sia esso stato determinante o meno.
A tal proposito è sufficiente fare riferimento al § 2 cifra 6 CGA, che precisa
che non sono protetti i crediti per i quali l’assicurato ha pattuito sin
dall’inizio con il suo cliente, al momento della stipulazione del contratto,
termini di pagamento più lunghi di quelli stabiliti nelle Condizioni speciali.
La sistematica delle CGA e i contenuti dei due articoli ora in discussione
porta a concludere che il § 12 CGA fa riferimento ad altri obblighi e non
contempla quello del rispetto dei termini di pagamento da fissare a priori, la
cui lesione comporta l’inapplicabilità del contratto assicurativo.
Inoltre,
a titolo abbondanziale, va rilevato come non sia stato provato che J__________
fosse già insolvente allo scadere del termine di 150 giorni e non potesse a
quel tempo saldare il suo debito. I documenti in atti (DD, EE e FF) sono del
2015.
e nulla dicono della liquidità a ottobre 2014.
A
maggior ragione nulla è dato a sapere della sua situazione attuale e se fosse
possibile assumere nuove prove, anche solo tramite indagini da internet,
l’impressione sarebbe addirittura contraria.
Anche su questo punto
l’appello, laddove ricevibile, è respinto.
9.
Infine
l’appellante solleva l’esistenza una violazione del principio della buona fede
e del divieto di abuso di diritto che avrebbe reso insostenibile il richiamo al
termine di 150 giorni per giustificare la mancata copertura del sinistro in
oggetto.
Il Pretore ha
considerato fallita la prova gravante l’attrice dell’esistenza di un
comportamento contrario ai suddetti principi e all’art. 2 cpv. 2 CC da parte di
AO 1 consistente nel non aver sollevato prima la questione della mancata
copertura assicurativa del suo credito verso J__________, precisando come a
ogni modo la convenuta aveva negato l’indennizzo esclusivamente a causa del
termine di pagamento troppo lungo concesso da AP 1 alla cliente brasiliana e
che ciò che questa avrebbe intrapreso se avesse saputo sin dall’inizio
dell’assenza di una copertura assicurativa, cioè gestire in modo diverso il
rapporto con J__________ tentando di porre in atto altre iniziative per evitare
o ridurre il danno come da essa dichiarato a pag. 12 della replica, avrebbe in
ogni caso dovuto farlo per poter beneficiare dell’indennità (§ 8 CGA). Di
conseguenza, ha concluso il primo giudice, il fatto di non aver sollevato sin
dall’inizio la questione della mancanza di copertura del credito non ha avuto
alcuna conseguenza sul pregiudizio subito dall’assicurata.
Come illustrato in
precedenza, AP 1 non poteva non aver preso atto, dal chiaro testo contrattuale,
che il termine di 150 giorni per il pagamento delle fatture non era stato
modificato nonostante avesse informato AO 1 che in __________ esso era di norma
più lungo, così come non poteva desumere alcuna modifica delle Condizioni
speciali della polizza base dalla conclusione del contratto integrativo
“CAP/CAP+” e nemmeno dalle corrispondenze e prese di posizione di__________ I__________
e __________ C__________.
Il silenzio di AO 1
non poteva essere interpretato come una tacita accettazione di un’estensione di
una clausola contrattuale considerata determinante dalle CGA stesse come quella
del termine di pagamento delle fatture.
La richiesta di
dettagli e del numero di conto costituiva unicamente una fase della raccolta
della documentazione completa per l’analisi del sinistro denunciato. Come
emerge con chiarezza dall’e-mail 22 aprile 2015 di __________ I__________ ai
responsabili di AP 1, nessuna assicurazione in merito alla copertura era ancora
stata fornita e l’analisi del caso doveva ancora essere effettuata: “AO 1
will pay a claim within 30 days (§ 11 CGI) if and when an insured event has
occurred and provided that the required documentation has been submitted”
(doc. 35 della documentazione prodotta in edizione dall’attrice).
Infine, la
comunicazione della mancata copertura del caso è stata trasmessa il 12 maggio
2015.
(doc. F), quindi ancora prima dello scadere del periodo di 6 mesi d’attesa
previsto dalle Condizioni speciali della polizza assicurativa.
Non vi sono dunque
elementi per considerare che l’appellata abbia agito in spregio al principio
della buona fede ed abbia abusato dei propri diritti.
10.
Per tutto quanto precede,
l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma
del primo giudizio.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di EUR 596'177.- rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 19 aprile
2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 5 marzo 2018 della Pretura di Lugano, sezione 3, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 18'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 10'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).