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Decisione

12.2018.58

Contratto di assicurazione, interpretazione del contratto, estensione della copertura assicurativa

22 ottobre 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

1 del termine di 150 giorni quale elemento fondamentale per non riconoscere la

copertura assicurativa si scontra con il principio della buona fede, con quello

del divieto di abuso di diritto, con l’istituto della culpa in contrahendo

e con le regole di interpretazione delle condizioni contrattuali. Il primo

giudice ha pure commesso un errore non riconoscendo il giusto peso alla

corrispondenza del 6 ottobre 2014 tra la dipendente di AP 1, __________ F__________,

e __________ C__________, di AO 1, con la quale quest’ultimo avrebbe, a detta

dell’appellante, validamente riconosciuto l’estensione della copertura alla

fattura di J__________, rispettivamente non concedendo il giusto peso al

riconoscimento 2 dicembre 2014 da parte di __________ I__________, pure

impiegato della convenuta, del piano di rientro verso la cliente brasiliana.

Non condivisa è poi la decisione del Pretore di giudicare irrilevante il nesso

di causalità tra il termine di pagamento concesso a J__________ da AP 1 e il

danno da questa patito per il mancato incasso della fattura 28 maggio 2014 e

l’attivazione della copertura assicurativa. In effetti il § 12 cifra 2 delle

CGA stabilisce che eventuali violazioni dell’assicurato per rapporto alla

polizza sottoscritta sono irrilevanti nel caso in cui esse non hanno avuto

influsso sul verificarsi del sinistro o sull’estensione della prestazione di

indennità di AO 1. Infine, il primo giudice ha pure omesso di prendere in

considerazione la violazione del principio della buona fede e del divieto di

abuso di diritto, poiché AO 1 è stata sin dalle prime battute sempre informata

di tutti gli estremi del contratto con J__________ e dell’evoluzione dei

rapporti con essa e, nonostante ciò, mai ha sollevato contestazioni e mai, sino

all’ultimo, ha fatto cenno a un problema con il termine di pagamento a 180

giorni.

7. La prima e

fondamentale critica mossa dall’appellante alla sentenza impugnata, dalla quale

si diramano tutte le altre, è che il Pretore avrebbe erroneamente giudicato valido

anche per i rapporti con la cliente brasiliana J__________ il presupposto del

rispetto del termine di pagamento delle fatture di 150 giorni, omettendo di

riconoscere che le parti lo avrebbero invece concordemente esteso di ulteriori

30 giorni.

a. Il primo

giudice, affrontando la questione, ha appurato che la polizza “Assicurazione

crediti INTEGRAL” stipulata dalle parti il 21/27 gennaio 2014 prevedeva, nelle

condizioni speciali, che “i crediti sono assicurati solo se AO 1 ha

accordato una somma assicurata per il rispettivo cliente prima della nascita

del credito mediante notifica del limite di credito”, che tale notifica

poteva essere effettuata per iscritto o collegamento on-line (§ 2 cpv. 2 CGA) e

che non erano assicurati crediti per i quali l’assicurato aveva pattuito sin

dall’inizio con il suo cliente termini più lunghi rispetto a quelli fissati

nelle condizioni speciali, a meno che la notifica del limite di credito

contenesse disposizioni differenti (§ 2 cpv. 6 CGA). Ciò posto, egli ha

accertato che AP 1 aveva accettato anche per la cliente brasiliana in questione

queste condizioni, essendosi limitata a segnalare all’istituto che sul mercato

brasiliano il termine di pagamento massimo poteva arrivare a 180 giorni, senza

però nulla eccepire in merito al ricevimento della polizza. Inoltre, ha

aggiunto il giudice, la polizza “CAP/CAP+” non ha comportato alcuna modifica

del termine di pagamento e l’e-mail 6 ottobre 2014 di __________ C__________

non può essere considerata una valida deroga alle Condizioni speciali previste

dalle CGA, non adempiendo i presupposti formali sanciti da quest’ultime ed

essendo posteriore alla nascita del credito nei confronti di J__________. Alla

stessa stregua, la corrispondenza elettronica inviata da __________ I__________

a AP 1 il 2 dicembre 2014 non poteva essere da quest’ultima in buona fede

interpretata come una conferma di deroga, poiché dal suo contenuto non emerge

né l’approvazione di un termine di pagamento più lungo rispetto a quello

fissato, né la conferma della copertura dell’eventuale sinistro, a quel momento

non ancora verificatosi. D’altronde, la decisione querelata rileva come

l’attrice stessa non abbia sostenuto di avere chiesto esplicitamente una deroga

al termine di 150 giorni e nemmeno di aver ricevuto da parte della convenuta

una formale decisione sulla questione, come provato anche dai testi sentiti.

b. Posto che le

condizioni di pagamento massime a 150 giorni sono una clausola speciale che

risulta in tutta evidenza a pagina 1 lett. A della polizza assicurativa

conclusa il 21/27 gennaio 2014 (doc. D), è impensabile che i responsabili della

ditta attrice non si siano resi conto, al momento della ratifica, che il

contratto non avrebbe coperto le perdite su debitori ai quali era stato

concesso un termine più ampio per il pagamento della fattura.

Altrettanto

inconfutabile è che, in base al § 2 cpv. 2 delle CGA, i

crediti erano

assicurati solo se AO 1 aveva accordato una somma assicurata per il cliente in

questione prima della nascita del credito mediante notifica del limite di

credito con la specificazione “Quali notifiche del limite di credito (…)

valgono tutte le comunicazioni di AO 1 all’assicurato, con le quali vengono

comunicate all’assicurato decisioni relative alla copertura assicurativa per il

corrispondente cliente o per la totalità dei clienti avente sede in un paese.

Una simile notifica del credito può avvenire per iscritto o tramite fax o collegamento

on-line.”, così come che, sulla scorta del § 2 cpv. 6 CGA non erano

assicurati i crediti per i quali l’assicurato aveva pattuito sin dall’inizio

con il suo cliente, al momento della stipulazione del contratto, termini di

pagamento più lunghi rispetto a quanto stabilito nelle Condizioni speciali, a

meno che la notifica del limite di credito contenesse una disposizione

divergente (doc. D).

Uno dei presupposti per

l’ottenimento dell’indennizzo era che l’assicurato avesse prima avviato

immediatamente tutte le misure necessarie all’incasso del suo credito verso il

cliente (§ 8 CGA).

Con la stipulazione

della polizza integrativa “CAP/CAP+” (doc. H1), le condizioni speciali di

quella primaria relative ai termini di pagamento delle fatture non sono state

in alcun modo riviste.

c. Dopo aver

ricevuto da __________ C__________, capo del settore Risk Underwriting di

AO 1 (doc. H) la comunicazione di dover cancellare il fido su J__________ tramite

e-mail del 6 ottobre 2014 ore 06:57, AP 1, per mano di __________ F__________,

ha risposto con e-mail delle ore 09:42 dello stesso giorno, chiedendo conferma

della copertura per “la fattura attualmente in essere come da seguente

dettaglio: fatt. TIN-37/14, emessa il 28 maggio 2014, scadenza 17 novembre

2014, valore USD 1'056'914.20” (doc. H). Richiesta alla quale __________ C__________

ha risposto, 4 minuti dopo, affermativamente: “Vi confermo la copertura

della fattura già emessa (dettagli sotto)” (doc. I).

Ora, come rettamente

rilevato dal Pretore, per poter considerare lo scritto di __________ C__________

una valida modifica delle condizioni del contratto d’assicurazione, dovrebbero

essere adempite le condizioni previste dallo stesso al § 17 cpv. 2 CGA che

recita: “le modifiche del contratto d’assicurazione sono valide solo nella

misura in cui AO 1 le ha confermate per iscritto. La forma scritta è rispettata

con l’utilizzo del fax o di una stampa automatica senza firma.” (doc. D).

Non adempiendo una e-mail tali requisiti, esso non costituirebbe in ogni caso,

a prescindere dai suoi contenuti e dalla legittimità ad impegnare la società

del suo estensore, una valida modifica contrattuale.

A questo si aggiunga,

poi, che una modifica a posteriori rispetto alla nascita del credito sarebbe

stata in contrasto con il § 2 cpv. 2 CGA citato in precedenza, in base al quale

per ottenere la copertura assicurativa di un credito era necessario annunciarlo

preventivamente, prima del suo insorgere.

Ciò posto, nemmeno dai

contenuti dello scambio epistolare è possibile desumere un accordo alla

copertura della fattura a prescindere dal rispetto delle clausole contrattuali.

In effetti, per valutarne la valenza va anzitutto tenuto conto che la

discussione del 6 ottobre 2014 scaturisce dalla comunicazione da parte

dell’assicuratore che il fido per J__________ sarebbe stato disdetto ai sensi

del § 2 cpv. 3 CGA. Preso atto di questa notifica, l’assicurata ha a sua volta

voluto chiarire se la fattura del 28 maggio 2014, già emessa ma non ancora

incassata, sarebbe ancora ricaduta, di principio, sotto la copertura

assicurativa o meno. La domanda era da intendere come una richiesta relativa

alla validità temporale della copertura assicurativa. Altro non poteva essere,

non essendo a quel momento il credito verso la società brasiliana ancora

divenuto esigibile (lo sarebbe diventato solo il 17 novembre seguente come da

Considerandi

scadenza indicata sul doc. E) e non essendo quindi ancora qualificabile come

sinistro ai sensi della polizza. In effetti, in base alle Condizioni speciali

(doc. D, n. 10, pag. 3), il termine di attesa per il __________ prima di poter

attivare la copertura assicurativa era stato concordato dalle parti in 6 mesi.

La rapidità della

risposta di __________ C__________, 4 minuti, attesta che egli non ha

effettuato alcuna valutazione approfondita e di dettaglio della fattispecie -

come dovrebbe avvenire per la liquidazione di merito di un sinistro - ma si è semplicemente

limitato a confermare che la disdetta non avrebbe avuto effetto retroattivo, in

sintonia con il principio enunciato al § 2 cpv. 3 CGA.

Questa interpretazione

dei fatti è suffragata dalla testimonianza di __________ F__________: “Mi

viene mostrato il doc. H. Avevamo ricevuto dalla convenuta la notifica

dell’annullamento del fido per questo cliente, ma a quel momento noi avevamo

già emesso la fattura al cliente e quindi chiedevo se vi era ancora copertura o

meno.” (verbale d’interrogatorio 31 agosto 2016, pag. 2), così come dalla

deposizione di __________ C__________ con cui ha spiegato, puntualizzando di

non aver conosciuto a quel momento i termini di pagamento accordati alla

cliente in questione, che la sua risposta era fondata unicamente sulla data di

soppressione del fido, non essendo suo compito controllare il rispetto delle

condizioni contrattuali (verbale di interrogatorio 16 gennaio 2017, ad

question 8 pag. 5).

Pertanto, lo scritto 6

ottobre 2014 delle ore 09:46 di __________ C__________ a __________ F__________

non costituiva un valido impegno a risarcire la perdita per la fornitura di

acciaio a J__________ di cui alla fattura 28 maggio 2014, né poteva essere

inteso come tale, ma semplicemente che la stessa non era, in linea di

principio, esclusa dalla copertura assicurativa a seguito della disdetta

contrattuale del 6 ottobre 2014, essendo stata emessa prima di tale data.

Di conseguenza, quel

giorno non vi è stata alcuna modifica delle Condizioni speciali fissate nella

polizza di cui al doc. D.

d. Alla stessa

stregua, nemmeno le prese di posizione di __________ I__________ hanno assunto

valenza di emendamento dei termini contrattuali. In effetti, dai suoi scritti

del 2 dicembre 2014 (doc. D2, E1 e E2) non si può desumere che un accordo al

piano di rientro del debito proposto a AP 1 da J__________. Nulla più.

L’argomentazione della

conformità con il § 9 cifra 4.2 CGA è irricevibile in quanto nuova (art. 317

CPC). Ma anche se non lo fosse stata, nel merito, essa non sarebbe in grado di

modificare la valutazione dei fatti, poiché l’agire del dipendente di AO 1 non

ha portato ad una modifica delle condizioni pattuite. Il chiaro testo dello

scritto non lascia spazio a interpretazioni in tal senso. L’accordo a una

proroga dei termini di pagamento della fattura emessa a carico della cliente,

che deve avvenire prima della sua scadenza, non è equiparabile a un piano di

rientro concordato dopo l’esaurimento infruttuoso dei termini di pagamento di

un credito esigibile. Inoltre, il 2 dicembre 2014 non erano ancora trascorsi,

ma avevano solo cominciato a decorrere, i 6 mesi d’attesa previsti dalle

Condizioni speciali per l’indennizzo. Come confermato da __________ I__________,

a quel momento non era ancora stata fatta alcuna analisi dettagliata del

sinistro e del rispetto delle condizioni pattuite, ma si trattava semplicemente

di assistere l’assicurata nell’adempimento del suo dovere di ridurre al minimo

il debito di J__________ nei suoi confronti (verbale di interrogatorio 29

novembre 2016).

e. Per tutto quanto

precede, l’accertamento da parte del Pretore dell’assenza di una valida deroga

al termine di pagamento di 150 giorni fissato nella polizza base non espone il

fianco a critiche e deve essere confermato, mentre l’appello, su questo punto,

deve essere respinto nei limiti della sua ricevibilità.

8.

L’appellante sostiene

dipoi che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, non sia irrilevante

se sussista un nesso di causalità tra il termine di pagamento garantito a J__________

e il mancato incasso della fattura emessa nei suoi confronti. In effetti, a suo

modo di vedere, questa posizione si scontra con quanto stipulato dalle parti:

il § 12 CGA stabiliva in realtà che eventuali violazioni della polizza da parte

dell’assicurato sarebbero state irrilevanti nel caso in cui esse non avrebbero

avuto influsso sul verificarsi del sinistro o sull’estensione della prestazione

d’indennità. Nella fattispecie ci troveremmo in una situazione nella quale

l’aver concesso un termine di 30 giorni più lungo di quello previsto nel

contratto non ha avuto alcuna influenza sull’insorgere del danno, poiché

l’insolvenza di J__________ era manifesta e lo è ancora oggi.

Non sarebbe per contro

determinante, sempre in antitesi a quanto scritto dal Pretore, appurare se in

concreto ci si trova di fronte a una richiesta di risarcimento danno o di

adempimento contrattuale.

Queste

argomentazioni non possono essere accolte, in primo luogo in quanto

irricevibili perché nuove, non essendo stato fatto in precedenza riferimento al

§ 12 CGA (art. 317 CPC).

Ad

ogni buon conto non sono nemmeno fondate nel merito, poiché il § 12 CGA fa

riferimento agli obblighi dell’assicurato, mentre la fissazione di un termine

di incasso più lungo di quello concordato costituisce un mancato ossequio di

uno dei presupposti base per la copertura, sia esso stato determinante o meno.

A tal proposito è sufficiente fare riferimento al § 2 cifra 6 CGA, che precisa

che non sono protetti i crediti per i quali l’assicurato ha pattuito sin

dall’inizio con il suo cliente, al momento della stipulazione del contratto,

termini di pagamento più lunghi di quelli stabiliti nelle Condizioni speciali.

La sistematica delle CGA e i contenuti dei due articoli ora in discussione

porta a concludere che il § 12 CGA fa riferimento ad altri obblighi e non

contempla quello del rispetto dei termini di pagamento da fissare a priori, la

cui lesione comporta l’inapplicabilità del contratto assicurativo.

Inoltre,

a titolo abbondanziale, va rilevato come non sia stato provato che J__________

fosse già insolvente allo scadere del termine di 150 giorni e non potesse a

quel tempo saldare il suo debito. I documenti in atti (DD, EE e FF) sono del

2015.

e nulla dicono della liquidità a ottobre 2014.

A

maggior ragione nulla è dato a sapere della sua situazione attuale e se fosse

possibile assumere nuove prove, anche solo tramite indagini da internet,

l’impressione sarebbe addirittura contraria.

Anche su questo punto

l’appello, laddove ricevibile, è respinto.

9.

Infine

l’appellante solleva l’esistenza una violazione del principio della buona fede

e del divieto di abuso di diritto che avrebbe reso insostenibile il richiamo al

termine di 150 giorni per giustificare la mancata copertura del sinistro in

oggetto.

Il Pretore ha

considerato fallita la prova gravante l’attrice dell’esistenza di un

comportamento contrario ai suddetti principi e all’art. 2 cpv. 2 CC da parte di

AO 1 consistente nel non aver sollevato prima la questione della mancata

copertura assicurativa del suo credito verso J__________, precisando come a

ogni modo la convenuta aveva negato l’indennizzo esclusivamente a causa del

termine di pagamento troppo lungo concesso da AP 1 alla cliente brasiliana e

che ciò che questa avrebbe intrapreso se avesse saputo sin dall’inizio

dell’assenza di una copertura assicurativa, cioè gestire in modo diverso il

rapporto con J__________ tentando di porre in atto altre iniziative per evitare

o ridurre il danno come da essa dichiarato a pag. 12 della replica, avrebbe in

ogni caso dovuto farlo per poter beneficiare dell’indennità (§ 8 CGA). Di

conseguenza, ha concluso il primo giudice, il fatto di non aver sollevato sin

dall’inizio la questione della mancanza di copertura del credito non ha avuto

alcuna conseguenza sul pregiudizio subito dall’assicurata.

Come illustrato in

precedenza, AP 1 non poteva non aver preso atto, dal chiaro testo contrattuale,

che il termine di 150 giorni per il pagamento delle fatture non era stato

modificato nonostante avesse informato AO 1 che in __________ esso era di norma

più lungo, così come non poteva desumere alcuna modifica delle Condizioni

speciali della polizza base dalla conclusione del contratto integrativo

“CAP/CAP+” e nemmeno dalle corrispondenze e prese di posizione di__________ I__________

e __________ C__________.

Il silenzio di AO 1

non poteva essere interpretato come una tacita accettazione di un’estensione di

una clausola contrattuale considerata determinante dalle CGA stesse come quella

del termine di pagamento delle fatture.

La richiesta di

dettagli e del numero di conto costituiva unicamente una fase della raccolta

della documentazione completa per l’analisi del sinistro denunciato. Come

emerge con chiarezza dall’e-mail 22 aprile 2015 di __________ I__________ ai

responsabili di AP 1, nessuna assicurazione in merito alla copertura era ancora

stata fornita e l’analisi del caso doveva ancora essere effettuata: “AO 1

will pay a claim within 30 days (§ 11 CGI) if and when an insured event has

occurred and provided that the required documentation has been submitted”

(doc. 35 della documentazione prodotta in edizione dall’attrice).

Infine, la

comunicazione della mancata copertura del caso è stata trasmessa il 12 maggio

2015.

(doc. F), quindi ancora prima dello scadere del periodo di 6 mesi d’attesa

previsto dalle Condizioni speciali della polizza assicurativa.

Non vi sono dunque

elementi per considerare che l’appellata abbia agito in spregio al principio

della buona fede ed abbia abusato dei propri diritti.

10.

Per tutto quanto precede,

l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma

del primo giudizio.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di EUR 596'177.- rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 19 aprile

2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 5 marzo 2018 della Pretura di Lugano, sezione 3, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 18'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 10'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).