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Decisione

12.2018.59

Procedura semplificata. Mancato inoltro della risposta. Fissazione del termine suppletorio. Preclusione

10 settembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

4. Con atto di appello del 20 aprile 2018 AP 1 chiede, in via principale, l’annullamento della

sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per la ripresa della procedura e

l’emanazione di nuovo giudizio e, in via subordinata, la reiezione della

petizione. In primis, l’appellante rimprovera al Pretore di non aver fissato un

termine suppletorio per presentare le osservazioni con le comminatorie di rito

in caso di mancata osservanza, ciò che a suo dire costituirebbe una violazione

dell’art. 223 cpv. 1 CPC. Essa contesta, inoltre, di aver ricevuto la decisione

del 15 gennaio 2018 che comprendeva la citazione all’udienza di dibattimento

del 20 febbraio 2018; al riguardo asserisce di aver effettuato non meglio

precisate “indagini postali” che “non hanno permesso di rilevare

alcuna formale notifica avvenuta nei giorni successivi al 15 gennaio 2018”.

A detta della stessa “il problema potrebbe essere derivante dalle

complicazioni burocratiche interne a la Posta insorte a seguito alla chiusura

del centro postale “Borgo” di Mendrisio”. Essa sostiene che questa deficienza

processuale sarebbe suscettibile di determinare l’annullamento della sentenza

per violazione dell’art. 245 CPC. Da ultimo, essa nega che i fatti allegati

dall’attrice non siano contestati ed emergano in modo chiaro dai documenti

prodotti.

5. Per sua

parte l’attrice con risposta del 4 giugno 2018 postula la reiezione del

gravame, con motivazioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito.

6. La procedura semplificata, applicabile alla

fattispecie, non contiene disposizioni riguardanti la mancata presentazione

delle osservazioni, rispettivamente la mancata comparsa al dibattimento, di

modo che trovano applicazione per analogia quelle riguardanti la procedura

ordinaria (art. 219, 223 cpv. 2, 234 cpv. 1 CPC, Frei, in: Berner Kommentar, Bd. I, art. 1–149 ZPO, n. 24

segg. ad art 147 CPC). In caso di mancata presentazione delle osservazioni

scritte la dottrina dominante ammette l’applicazione analogica dell’art. 223 CPC

e dunque l’obbligo del giudice di assegnare un ultimo e breve termine suppletorio

che, in caso di scadenza infruttuosa, comporta l’emissione della decisione

finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti cita le

Considerandi

parti al dibattimento (cfr. Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, n. 14 ad art. 245 CPC con rinvii e n. 4-6 ad art. 223 CPC; di

diverso avviso Tappy in:

Commentaire Romand, Code de procédure civile, IIa ed., n. 9 segg. ad

art. 245 CPC, secondo cui la fissazione di un termine suppletorio non è

necessaria). In caso di preclusione del

convenuto il giudice emanerà una decisione finale tenendo conto degli atti e

delle allegazioni della parte attrice. Di principio, in caso di preclusione i

fatti addotti dall’attrice, non essendo contestati dalla parte avversa, sono

ritenuti assodati e non necessitano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC), con

l’eccezione prevista nel caso in cui sussistano notevoli dubbi circa l’esposto

fattuale della parte attrice (art. 153 cpv. 2 CPC).

7.

Nel caso in esame, effettivamente, come

rilevato dall’appellante, il Pretore non ha fissato un termine suppletorio ma,

scaduto infruttuosamente il termine di 20 giorni per l’inoltro delle

osservazioni, ha proceduto alla fissazione dell’udienza dibattimentale per il

20.

febbraio 2018, in palese contrasto con la dottrina maggioritaria citata

poc’anzi (consid. 6), da cui questa Camera non ha motivo di discostarsi.

A questo vada inoltre aggiunto

che la decisione del 23 novembre 2017, con cui il Pretore ha assegnato alla

convenuta un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, nulla

indicava - in violazione della regola generale dell’art. 147 cpv. 3 CPC - in

merito alle conseguenze di un’eventuale mancato inoltro della risposta e del

rischio di preclusione. In un caso simile il Tribunale federale - facendo

proprie le considerazioni espresse dai maggiori commentatori - ha giudicato

necessario che l’attenzione delle parti sia attirata sulle conseguenze concrete

dell’inosservanza di un termine (vedi sentenza del TF del 7 giugno 2019 inc.

4A_381/2018 consid. 2 segg. con rinvii); ciò si rivela ancora più importate

quando - come nel presente caso - una parte non era patrocinata.

8.

Alla luce di queste violazioni si giustifica pertanto

di rinviare gli atti al Pretore affinché riprenda la procedura da questo punto e

fissi a AP 1 un breve termine suppletorio per l’inoltro delle osservazioni di

causa.

9.

Ne discende l’accoglimento dell’appello e l’annullamento

della sentenza impugnata con rinvio degli atti di causa al Pretore. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di appello sono poste a carico

dell’appellata che ha postulato la reiezione dell’appello e risulta pertanto

soccombente in questa sede. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al

Tribunale federale non supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. L’appello

20 aprile 2018 di AP 1è evaso nel senso che la sentenza del 7 marzo 2018

è annullata e gli atti di causa sono rinviati al Pretore per un nuovo giudizio

ai sensi dei considerandi.

2. Le

spese processuali di fr. 1’500.- sono poste a carico dell’appellata, con

l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 1’000.- per ripetibili

di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).