12.2018.59
Procedura semplificata. Mancato inoltro della risposta. Fissazione del termine suppletorio. Preclusione
10 settembre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.59
Lugano
10 settembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.43 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 20 novembre
2017 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui l’attrice postula
la condanna della controparte al pagamento di fr. 23'600.- oltre interessi e
spese nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
stessa al PE n. __________ dell’UE di __________,
domande alle quali non si è
opposta la convenuta, la quale non ha presentato osservazioni entro il termine
assegnato e non è comparsa all’udienza di dibattimento, e che il Pretore ha
integralmente accolto con sentenza del 7 marzo 2018,
appellante la convenuta
con atto di appello del 20 aprile 2018 con cui chiede, in via principale,
l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per la ripresa
della procedura e l’emanazione di un nuovo giudizio e, in via subordinata, la
reiezione della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attrice con
risposta del 4 giugno 2018 postula la reiezione del gravame, anch’essa con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. Nel corso
del 2013 la ditta AO 1, attiva nel campo della fornitura e posa di mobili e attrezzature,
interne ed esterne, per bar e ristoranti, ha posato delle barriere di
protezione esterne nell’immobile dove è sito il ristorante C__________ a __________.
Per questi lavori è stata emessa nei confronti di AP 1 una fattura di fr.
23'600.-, da saldarsi in 12 tranches mensili, rimasta impagata (doc. A).
Ne è seguito uno
scambio di scritti tra le parti che non ha però permesso di trovare un accordo
(da doc. B a doc. W). In data 2 maggio 2017 AO 1 ha quindi fatto emettere nei
confronti di AP 1 il PE n. __________ dall’UE di __________ per detto importo
contro cui l’escussa ha interposto opposizione.
2. Previo tentativo di conciliazione (al quale AP 1
non ha partecipato; CM.2017.96), in data 20 novembre 2017 AO 1 ha inoltrato
alla Pretura di Mendrisio nord una petizione con cui ha chiesto la condanna di AP
1 al pagamento di fr. 23'600.- oltre interessi. In breve, l’attrice ha chiesto
il pagamento delle prestazioni effettuate ed ha sostenuto che detto importo era
stato concordato durante una riunione tra i signori Da__________,
amministratore e direttore di AO 1, e Gi__________, all’epoca presidente con
diritto di firma individuale di AP 1, alla presenza dei di lei figli __________.
Essa ha spiegato che successivamente il nuovo Consiglio di amministrazione della
convenuta si è opposto al pagamento.
Per sua
parte AP 1 non ha presentato alcuna osservazione nel termine di 20 giorni assegnatole
con decisione 23 novembre 2017 dal Pretore.
Con scritto
di data 15 gennaio 2018 il Pretore ha quindi convocato le parti all’udienza del
20 febbraio 2018. La raccomandata inviata alla convenuta non è stata ritirata
ed è ritornata alla Pretura con l’indicazione “non ritirato”. All’udienza
è comparsa solo l’attrice, mentre AP 1 non è comparsa senza giustificazione.
Il
verbale d’udienza è stato consegnato all’attrice seduta stante mentre che alla
convenuta è stato inviato per posta il 22 febbraio 2018.
3. In data 22 febbraio 2018 il Pretore ha emesso
una decisione non motivata con cui ha accolto la petizione, con l’indicazione
che le parti potevano chiedere la motivazione scritta del giudizio.
Con scritto di data 1°
marzo 2018 il patrocinatore legale della convenuta ha chiesto la motivazione
della sentenza. Egli ha inoltre sostenuto che “la mia cliente non ha ricevuto
altre comunicazioni oltre alla formale notifica del 23 novembre 2017, in
particolare non le sarebbe stato assegnato un termine suppletorio ex art. 223
cpv. 1 CPC, e contesta di essere stata preclusa”.
In data 3 marzo 2018 il Pretore
ha pertanto emesso una decisione motivata con la quale ha spiegato che il
mancato inoltro delle osservazioni nel termine assegnato e l’assenza
ingiustificata al dibattimento del 20 febbraio 2018 hanno comportato la
preclusione di AP 1.
Dopo aver illustrato le
conseguenze della preclusione in applicazione del CPC, il primo
giudice ha ritenuto che nel caso concreto l’attrice aveva addotto tutti i fatti
a sostegno delle proprie pretese e che questi erano chiari e non contraddittori, egli ha pertanto accolto integralmente la
petizione.
Fatti
4. Con atto di appello del 20 aprile 2018 AP 1 chiede, in via principale, l’annullamento della
sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per la ripresa della procedura e
l’emanazione di nuovo giudizio e, in via subordinata, la reiezione della
petizione. In primis, l’appellante rimprovera al Pretore di non aver fissato un
termine suppletorio per presentare le osservazioni con le comminatorie di rito
in caso di mancata osservanza, ciò che a suo dire costituirebbe una violazione
dell’art. 223 cpv. 1 CPC. Essa contesta, inoltre, di aver ricevuto la decisione
del 15 gennaio 2018 che comprendeva la citazione all’udienza di dibattimento
del 20 febbraio 2018; al riguardo asserisce di aver effettuato non meglio
precisate “indagini postali” che “non hanno permesso di rilevare
alcuna formale notifica avvenuta nei giorni successivi al 15 gennaio 2018”.
A detta della stessa “il problema potrebbe essere derivante dalle
complicazioni burocratiche interne a la Posta insorte a seguito alla chiusura
del centro postale “Borgo” di Mendrisio”. Essa sostiene che questa deficienza
processuale sarebbe suscettibile di determinare l’annullamento della sentenza
per violazione dell’art. 245 CPC. Da ultimo, essa nega che i fatti allegati
dall’attrice non siano contestati ed emergano in modo chiaro dai documenti
prodotti.
5. Per sua
parte l’attrice con risposta del 4 giugno 2018 postula la reiezione del
gravame, con motivazioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito.
6. La procedura semplificata, applicabile alla
fattispecie, non contiene disposizioni riguardanti la mancata presentazione
delle osservazioni, rispettivamente la mancata comparsa al dibattimento, di
modo che trovano applicazione per analogia quelle riguardanti la procedura
ordinaria (art. 219, 223 cpv. 2, 234 cpv. 1 CPC, Frei, in: Berner Kommentar, Bd. I, art. 1–149 ZPO, n. 24
segg. ad art 147 CPC). In caso di mancata presentazione delle osservazioni
scritte la dottrina dominante ammette l’applicazione analogica dell’art. 223 CPC
e dunque l’obbligo del giudice di assegnare un ultimo e breve termine suppletorio
che, in caso di scadenza infruttuosa, comporta l’emissione della decisione
finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti cita le
Considerandi
parti al dibattimento (cfr. Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, n. 14 ad art. 245 CPC con rinvii e n. 4-6 ad art. 223 CPC; di
diverso avviso Tappy in:
Commentaire Romand, Code de procédure civile, IIa ed., n. 9 segg. ad
art. 245 CPC, secondo cui la fissazione di un termine suppletorio non è
necessaria). In caso di preclusione del
convenuto il giudice emanerà una decisione finale tenendo conto degli atti e
delle allegazioni della parte attrice. Di principio, in caso di preclusione i
fatti addotti dall’attrice, non essendo contestati dalla parte avversa, sono
ritenuti assodati e non necessitano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC), con
l’eccezione prevista nel caso in cui sussistano notevoli dubbi circa l’esposto
fattuale della parte attrice (art. 153 cpv. 2 CPC).
7.
Nel caso in esame, effettivamente, come
rilevato dall’appellante, il Pretore non ha fissato un termine suppletorio ma,
scaduto infruttuosamente il termine di 20 giorni per l’inoltro delle
osservazioni, ha proceduto alla fissazione dell’udienza dibattimentale per il
20.
febbraio 2018, in palese contrasto con la dottrina maggioritaria citata
poc’anzi (consid. 6), da cui questa Camera non ha motivo di discostarsi.
A questo vada inoltre aggiunto
che la decisione del 23 novembre 2017, con cui il Pretore ha assegnato alla
convenuta un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni, nulla
indicava - in violazione della regola generale dell’art. 147 cpv. 3 CPC - in
merito alle conseguenze di un’eventuale mancato inoltro della risposta e del
rischio di preclusione. In un caso simile il Tribunale federale - facendo
proprie le considerazioni espresse dai maggiori commentatori - ha giudicato
necessario che l’attenzione delle parti sia attirata sulle conseguenze concrete
dell’inosservanza di un termine (vedi sentenza del TF del 7 giugno 2019 inc.
4A_381/2018 consid. 2 segg. con rinvii); ciò si rivela ancora più importate
quando - come nel presente caso - una parte non era patrocinata.
8.
Alla luce di queste violazioni si giustifica pertanto
di rinviare gli atti al Pretore affinché riprenda la procedura da questo punto e
fissi a AP 1 un breve termine suppletorio per l’inoltro delle osservazioni di
causa.
9.
Ne discende l’accoglimento dell’appello e l’annullamento
della sentenza impugnata con rinvio degli atti di causa al Pretore. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di appello sono poste a carico
dell’appellata che ha postulato la reiezione dell’appello e risulta pertanto
soccombente in questa sede. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al
Tribunale federale non supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. L’appello
20 aprile 2018 di AP 1è evaso nel senso che la sentenza del 7 marzo 2018
è annullata e gli atti di causa sono rinviati al Pretore per un nuovo giudizio
ai sensi dei considerandi.
2. Le
spese processuali di fr. 1’500.- sono poste a carico dell’appellata, con
l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 1’000.- per ripetibili
di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).