12.2018.60
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 luglio 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.60
Rinvio TF
Lugano
3 luglio 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.7 della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 9 marzo 2012 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ PA 2
con cui l'attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 34'448.80 oltre interessi al 5% dal
14 febbraio 2011 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione a tre precetti
esecutivi dell’UEF di __________ da lui fatti spiccare nei confronti del
convenuto;
petizione avversata dal
convenuto, che ne ha postulato la reiezione ed ha chiesto di ordinare all'UEF di
__________ di cancellare uno dei precetti esecutivi, notificato sia a lui sia
alla moglie S__________;
e che il Pretore aggiunto,
con decisione 11 marzo 2016, ha integralmente respinto, dichiarando inoltre
irricevibile la domanda del convenuto di cancellare il precetto esecutivo
suddetto;
appellante l'attore
con appello 26 aprile 2016, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di condannare il convenuto al pagamento in suo favore di fr. 31'694.80
oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 2011, di rigettare in via definitiva
l'opposizione interposta ai tre summenzionati precetti esecutivi e di
modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando
inoltre spese e ripetibili di seconda sede;
mentre il convenuto, con
risposta 16 giugno 2016, postula la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della sentenza
26 febbraio 2018 (inc. n.4A_553/2017) con cui la Prima Corte di diritto civile
del Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile
presentato il 23 ottobre 2017 dal convenuto, ha annullato la decisione 20
settembre 2017 di questa Camera (inc. n. 12.2016.56), rinviando la causa
all’autorità cantonale per una nuova decisione;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con contratto 4 maggio 2009 AO
1 ha incaricato l'arch. AP 1 di progettare e dirigere i lavori di
sopraelevazione dell'abitazione sita sulla part__________ RFD di __________ per
un onorario preventivato di fr. 60'000.- IVA
compresa (doc. B).
2.
Il 29 novembre 2010 AP 1 ha
chiesto a AO 1 il versamento di fr. 7’800.- quale rimborso delle spese da lui
anticipate per la locazione di un appartamento provvisorio in cui per 4 mesi è
stata alloggiata la sua famiglia a causa del ritardo nella consegna
dell'abitazione. Contemporaneamente, emetteva una seconda fattura per il
medesimo importo a valere quale quinto acconto sull’onorario concordato (doc.
E). Detto importo tuttavia non è stato pagato.
3.
Con successiva corrispondenza
e-mail 1/2 febbraio 2011 AO 1 ha
lamentato dei ritardi nella conclusione dei lavori e nella consegna dell'abitazione,
addebitandone la responsabilità all'attore, mentre AP 1 ha contestato tali
critiche, chiedendo nuovamente alla controparte il rimborso delle spese di locazione.
Dopo il rifiuto di quest’ultima, l’architetto le ha comunicato la sospensione
delle proprie prestazioni (doc. N).
4.
Il 4 febbraio 2011 AO 1, per
il tramite del suo patrocinatore, ha notificato all'architetto la rescissione
del contratto per inadempienza, rimproverandogli in sintesi un’indebita
sospensione dei lavori e un carente svolgimento del mandato sia nella fase
progettuale, sia in quella della direzione dei lavori, e chiedendogli la
consegna dell’intero incarto concernente l'edificazione entro e non oltre il 9
febbraio successivo (doc. L). Per il completamento dell’edificazione, egli ha
inoltre incaricato una nuova direzione lavori (DL), nella persona di __________n.
5.
La richiesta di consegna di
piani e capitolati non è stata ottemperata dall’architetto, che ha invece
trasmesso alla controparte, in data 14 febbraio 2011, una fattura per l’importo di fr. 16’000.-, quale pretesa
a saldo del proprio onorario per le
prestazioni effettuate sino alla disdetta del contratto (doc. J), come pure diverse altre fatture per le modifiche
apportate al progetto originario e ulteriori prestazioni effettuate (doc. C, D,
F, G, H, I), per complessivi fr. 10'648.80. Egli ha pure sollecitato il
versamento del già citato importo di fr. 7'800.- quale rimborso delle spese di
locazione (doc. E), per cui le pretese totali dell’architetto ammontavano a fr.
34'448.80.
6.
Il 22 febbraio 2011 AO 1 ha
presentato alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città un'istanza di adozione
di provvedimenti supercautelari e cautelari, con la quale ha chiesto di
ordinare all'architetto di restituire immediatamente la documentazione concernente
la sopraelevazione dell'edificio. L’istanza è stata tuttavia respinta per
carente dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 261 cpv. 1 CPC.
7.
Con petizione 9 marzo 2012,
previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, l’arch. AP 1 ha convenuto in
giudizio AO 1 dinanzi alla medesima Pretura, chiedendo la sua condanna al
versamento in suo favore di fr. 34'448.80 oltre interessi al 5% dal 14 febbraio
2011 e il rigetto definitivo della sua opposizione ai tre precetti esecutivi
già citati. Con risposta 31 maggio 2012, il convenuto ha postulato la reiezione
della petizione avanzando in compensazione svariate contropretese per
risarcimento danni, chiedendo pure di ordinare all'UEF di __________ di
cancellare uno dei precetti esecutivi, notificato sia a lui sia alla moglie __________.
Con replica 2 luglio 2012 e duplica 7 settembre 2012, le parti hanno ribadito
le rispettive antitetiche posizioni.
8.
Esperita l’istruttoria e
raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con sentenza 11 marzo 2016 il
Pretore aggiunto ha respinto integralmente la petizione, ha dichiarato irricevibile
la domanda del convenuto di cancellazione del summenzionato precetto esecutivo
e ha posto le spese processuali di fr. 10'015.- a carico dell'attore, pure
tenuto a versare al convenuto fr. 5'000.- per ripetibili. In sintesi, dopo aver
accertato la stipulazione di un contratto globale d'architetto e l’applicazione
delle norme relative al mandato, il primo giudice ha accertato la sussistenza
delle pretese attoree (ad eccezione di un importo pari a fr. 2'754.-), e dunque
il suo diritto al pagamento di complessivi fr. 31'694.80. Egli le ha tuttavia poste
in compensazione con le contropretese del convenuto, accolte nella misura di
fr. 38'693.40, per cui nulla era più dovuto all’attore. Più specificatamente, al
convenuto sono stati riconosciuti il diritto a un risarcimento danni di fr.
3'053.16 per la ricostruzione dei piani e dei capitolati non consegnati
dall’architetto (doc. 9), di fr. 11'640.25 per la nuova direzione dei lavori e di
fr. 24'000.- per la sistemazione dei difetti del tetto.
9.
Con appello 26 aprile 2016
l'arch. AP 1 si è aggravato contro tale decisione chiedendone la riforma nel
senso di accogliere integralmente la petizione nella misura di fr. 31'694.80
oltre interessi, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta ai
tre summenzionati precetti esecutivi e la modifica della ripartizione delle
spese giudiziarie di prima istanza, protestando inoltre spese e ripetibili di
seconda sede. Con il gravame, egli ha contestato in sintesi tutte le pretese
avverse di risarcimento danni. Con risposta 16 giugno 2016 il convenuto ha
postulato la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili. Degli
argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nel proseguo della
presente decisione.
10.
Con decisione 20 settembre
2017 (inc. 12.2016.56) questa Camera ha parzialmente accolto l’appello
riformando la decisione impugnata, e meglio non riconoscendo alcuna delle
contropretese del convenuto, in particolare quella relativa al risarcimento dei
danni per la ricostruzione dei piani e dei capitolati e per l’impiego di una
nuova direzione lavori, siccome le poste di danno non erano state dimostrate.
Conseguentemente, ha condannato il convenuto a pagare all’architetto fr. 31'694.80
oltre interessi del 5% dal 19 settembre 2011 (data di introduzione della
procedura di conciliazione) invece che dal 14 febbraio 2011, non avendo
quest’ultimo versato agli atti alcun precetto esecutivo. Per la stessa
motivazione, pure la richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione ai citati
PE è stata respinta.
11.
Con ricorso in materia civile
del 23 ottobre 2017 AO 1 ha postulato innanzi al Tribunale federale
l’annullamento del giudizio di seconda sede e la conseguente conferma della decisione
pretorile a fronte del buon fondamento delle proprie contropretese. L’Alta
Corte, con decisione 4A_553/2017 del 26 febbraio 2018, ha parzialmente accolto
il ricorso. Nello specifico, con riferimento alle pretese di complessivi fr.
14'693.40 quale risarcimento dei danni per
la ricostruzione dei piani e dei capitolati e per l’impiego di una nuova
direzione lavori, l’Alta Corte ha stabilito che tali poste di danno dovevano
essere considerate non controverse per insufficiente contestazione di parte
avversa, per cui la causa era da rinviare a questa Camera per un nuovo giudizio
su tali pretese (consid. 4.4), di qui la necessità di una nuova pronuncia. Per
contro, per quanto riguarda le ulteriori censure sollevate da AO 1, il
Tribunale federale ha ritenuto il ricorso infondato.
12.
A questo stadio della
procedura è dunque unicamente controverso se AO 1 possa porre in compensazione
alle pretese dell’arch. AP 1 il risarcimento dei danni per la ricostruzione di
piani e capitolati (fr. 3'053.16), e per la nuova direzione dei lavori (fr.
11'640.25). Gli ulteriori accertamenti di questa Camera, fra cui l’ammontare
delle pretese dell’architetto, il decorso degli interessi di mora e il mancato
fondamento delle contropretese di AO 1 per i difetti del tetto sono invece
passati in giudicato. Peraltro, la qualifica del contratto e l’applicabilità
delle norme sul mandato in materia di responsabilità non sono state contestate né
in sede di appello né innanzi all’Alta Corte, e sono dunque pacifiche.
13.
Il Pretore aggiunto, in
accoglimento delle argomentazioni di AO 1, ha accertato la responsabilità
dell’arch. AP 1 per i summenzionati costi a fronte dell’illecita decisione di
sospendere i lavori e di non consegnare i piani e i capitolati da lui
allestiti, rispettivamente della conseguente giustificata disdetta del
contratto di mandato per inadempienze contrattuali. Con l’appello, l’architetto
contesta detta responsabilità, ritenendo di essere stato autorizzato a negare
le sue prestazioni a causa del rifiuto del mandante di rimborsargli le spese di
locazione da lui anticipate, rispettivamente di versare i richiesti acconti.
14.
Nella fattispecie si devono
dunque esaminare i presupposti per una responsabilità contrattuale di AP 1 nei
confronti di AO 1.
Giusta l’art. 398 CO, il mandatario deve eseguire con
diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi
legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla
natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado
dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede (art. 398
cpv. 1 CO e art. 321e cpv. 2 CO). Quest'ultimo disposto riprende i principi
enunciati all’art. 97 CO, per i quali il mandante che intende chiedere un
risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del
mandato, il danno e il nesso di causalità fra la violazione contrattuale e tale
pregiudizio. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di aver
agito diligentemente.
15.
In virtù dell’art. 82 CO una
parte contrattuale, a meno che abbia un onere di adempimento anticipato, può
rifiutare la sua prestazione, ancorché dovuta e esigibile, se la controparte
rifiuta di fornire od offrire la propria (Weber
in: Hausheer [ed.], Berner
Kommentar, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, n. 4 seg. e n. 212
ad art. 82 CO). Ciò presuppone l’esistenza di un contratto sinallagmatico e che
la prestazione trattenuta costituisca per sua natura la controprestazione di
quella mancante o lacunosa, ovvero che le due prestazioni siano state
concordate nel medesimo rapporto contrattuale e stiano fra loro in un rapporto
di scambio (“Austauschverhältnis”, cfr. IICCA del 12 luglio 1996, inc.
12.1996.97, consid. 2.1 e 2.2). Di conseguenza, il creditore non può rifiutare
l’adempimento di un contratto solo perché la controparte non ne adempie uno
diverso (Schraner in: Zürcher
Kommentar, Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligationen, n. 52 ad art. 82
CO; DTF 84 II 149). Se il rifiuto della prestazione è giustificato, la parte
non cade in mora. In caso contrario, per la controparte si aprono le
possibilità previste dagli art. 102 seg. CO, e in particolare la possibilità di
rinunciare a prestazioni successive e pretendere il risarcimento dei derivanti
danni (interesse positivo) giusta l’art. 107 cpv. 2 CO in connessione con
l’art. 97 CO.
16.
Per quanto concerne l’onere di
rendiconto e restituzione previsto dall’art. 400 CO, si rinvia a quanto già
esposto dal Pretore aggiunto (impugnata decisione, consid. 8.1). Basti qui
ricordare che l’obbligo di consegna comprende anche tutto quanto creato o
allestito nell’ambito dell’esecuzione del mandato, e dunque anche i piani
allestiti dall’architetto (Fellmann
in: Hausheer [ed.], Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Der einfache
Auftrag, n. 135 seg. ad art. 400 CO).
17.
Di principio vi è un rapporto
di dipendenza reciproca fra l’onere del mandatario di svolgere le proprie
prestazioni e l’onere del mandante di versare onorario e acconti, se pattuiti
(art. 394 cpv. 3 CO; cfr. Aebi-Mabillard,
La rémuneration de l’architecte, 2015, p. 418, n. 1365 seg.), ma non fra quest’ultimo,
oppure l’onere di rifusione di spese e anticipazioni (art. 402 CO) e l’onere di
rendiconto del mandatario (art. 400 CO), per cui l’applicazione dell’art. 82 CO
è esclusa (DTF 122 IV 322, consid. 3b e 3c). Secondo dottrina e giurisprudenza,
il mandatario può tuttavia avvalersi di un diritto di ritenzione, perlomeno di
tipo obbligazionale, e rifiutare la consegna di determinati beni fino a quando
il mandante non ha adempiuto gli oneri esigibili derivanti dal medesimo
contratto (DTF 94 II 263, consid. 3 e DTF 113 III 26, consid. 3c; Fellmann, op. cit., n. 188 seg. ad art.
400 CO e n. 54 ad art. 402 CO). Il mandatario non può ad esempio negare la
restituzione di documentazione fintantoché il mandante non rilascia una
dichiarazione di scarico, perché tale scarico non è oggetto del contratto (DTF
78 II 376, consid. 2). Se il mandatario esercita a torto o in modo improprio il
diritto di ritenzione, può essere chiamato a rispondere dei danni per il
mancato o intempestivo rispetto dell’onere di rendiconto giusta l’art. 97 CO
(DTF 122 IV 322, consid. 3c).
18.
Nel caso concreto, giusta
quanto deciso dal Tribunale federale (DTF 4A_553/2017, consid. 4.4), le poste
di danno del convenuto relative a ricostruzione di piani e capitolati e
incarico di una nuova DL (complessivi fr. 14'693.40, cfr. consid. 11) non sono
controverse e non devono essere oggetto di prova. Irrilevanti sono dunque ai
fini del giudizio le argomentazioni dell’appellante in merito alla retribuzione
__________ (nuova DL) e ai costi sostenuti per la ricostruzione di piani e
capitolati. Occorre dunque esaminare unicamente gli ulteriori presupposti di
cui all’art. 97 CO, e meglio l’esistenza di una violazione contrattuale, di un
nesso di causalità fra questa e il danno e la colpa del mandante, che è
presunta.
Il primo giudice a tal proposito ha accertato che il
convenuto non aveva rimborsato all'attore le spese della locazione provvisoria
dell'appartamento messogli a disposizione, ma che tale prestazione era esulante
dal contratto di mandato e non poteva quindi costituire né un onorario né
un'anticipazione o una spesa relativa al medesimo. Per tali ragioni,
l’architetto non era legittimato né ad esercitare un diritto di ritenzione sui
piani e i capitolati, né a sospendere i lavori, per cui egli ha commesso una
violazione contrattuale. Il Pretore aggiunto ha inoltre osservato che con la
sospensione dei lavori, il mandatario è caduto in mora, per cui il mandante era
legittimato a rescindere il contratto. Ha ammesso pertanto il buon fondamento
delle pretese risarcitorie di quest’ultimo (fr. 14'693.40 complessivi) e le ha
dedotte dalle pretese dell’architetto (cfr. consid. 8 dell’impugnata
decisione).
19. L’arch.
AP 1 censura detti accertamenti, sostenendo che la controparte non fosse in
mora solo nel rimborso delle spese di locazione (spesa che comunque avrebbe una
relazione diretta con il contratto in questione), bensì anche nel versamento di
un acconto in suo favore, in quanto il doc. E attesterebbe la presenza di due
fatture separate, benché per il medesimo importo (fr. 7'800.-). A suo dire, una
delle due fatture era una richiesta di acconto calcolata in base all’onorario
totale di fr. 60'000.- e per una cifra già ampiamente raggiunta dalle
prestazioni svolte fino a quel momento, che nulla aveva a che vedere con il
rimborso delle spese di locazione, oggetto dell’altra fattura. Egli al momento
della rescissione del contratto del 4 febbraio 2011 aveva seriamente offerto le
proprie prestazioni e svolto gran parte delle prestazioni pattuite, alcune
delle quali ancora fra i mesi di dicembre e febbraio, per cui non vi sarebbe
stata alcuna sospensione dei lavori da parte sua. Non contesta invece di
essersi rifiutato di consegnare alla controparte i piani e i capitolati
richiesti.
20. Per
determinare se vi siano state violazioni contrattuali da parte dell’architetto
si deve dunque esaminare se egli abbia effettivamente sospeso le proprie
prestazioni, se e quali prestazioni il mandante si sia rifiutato di adempiere,
se esse fossero esigibili e se potessero giustificare l’esercizio di un diritto
di ritenzione o il rifiuto di ulteriori prestazioni da parte dell’architetto.
20.1 Quanto
alla sospensione dei lavori, essa è stata comunicata dall’architetto medesimo
alla sua controparte il 2 febbraio 2011 (doc. N). Pure nella petizione viene
ammesso che: “di fronte al mancato incasso del dovuto, ha quindi sospeso le
sue prestazioni” (p. 4). Ne consegue che le argomentazioni dell’appellante,
riferite a documentazione rispettivamente prestazioni relative a periodi
precedenti (in particolare ai mesi di novembre e dicembre 2010, cfr. doc. G, H
e M) sono del tutto irrilevanti, mentre agli atti non vi è nulla che dimostri
che successivamente al 2 febbraio 2011, l’architetto abbia comunque svolto dei lavori
oppure offerto seriamente le proprie prestazioni. È altrettanto evidente che in
quel momento, i lavori sul cantiere non erano affatto terminati (cfr. teste __________,
deposizione del 7 ottobre 2013, p.2; teste __________, deposizione del 20
febbraio 2013, p. 6, perizia del 14 novembre 2014 dell’arch. __________, p. 6,
che accerta un completamento dei lavori pari al 91.5%). La sospensione dei
lavori è dunque pacifica.
20.2 L’appellante
sostiene che il mandante non fosse in mora solo con le spese di locazione,
bensì anche con un acconto, riferendosi al doc. E. Tale documento contiene due
comunicazioni datate 29 novembre 2010. Nella prima, l’attore indicava “…L’appartamento
l’ho trovato e affittato per voi a mie spese, spese che sono da compensare con il
mio onorario. Vi chiedo pertanto di volermi versare l’onorario per coprire
l’affitto che ho dovuto ed ho già pagato (…). Il totale che mi è costato
l’appartamento è di fr. 7’800.- che è da rimborsarmi con il mio onorario come
5° acconto”. Nella seconda comunicazione, l’architetto si limitava a
chiedere il pagamento del quinto acconto, ammontante a fr. 7'800.-, senza
alcuna ulteriore spiegazione. Ora, giusta il punto 18 del contratto doc. B,
eventuali acconti andavano richiesti al termine di ogni singola fase della
prestazione secondo le percentuali indicate al punto 3 ed erano dunque dovuti
unicamente in specifici momenti e sulla base dei lavori già eseguiti. Il
realizzarsi dei presupposti per poter esigere un acconto di fr. 7'800.- non è
tuttavia dimostrato. Il doc. E è del tutto silente a tal riguardo, non
riferendosi in alcun modo all’eventuale completazione di una fase dei lavori,
agli incarichi concretamente eseguiti e al calcolo effettuato.
20.3 Relative
spiegazioni sono assenti sia nella petizione (p. 4 e 5), sia nella replica (p.
4-5 e 7) ove l’architetto, pur sostenendo genericamente che il mandante avesse
iniziato a non più corrispondere acconti e onorari e a non pagare gli artigiani
(quest’ultima questione in effetti irrilevante nel concreto), non specifica di
quali acconti si trattasse, e in particolare quando essi sarebbero stati
richiesti e a quali prestazioni fossero riferiti, se non rinviando al sollecito
per fr. 7'800.- per le spese di locazione. Né precedentemente all’insorgere del
contenzioso giudiziario, né in prima sede egli ha dunque sostanziato la sua
legittimazione a pretendere tale acconto, anche in considerazione di quelli già
ricevuti per un ammontare complessivo di fr. 40'000.- (doc. E, J). Relative
argomentazioni in sede di appello sono dunque tardive e inammissibili (art. 317
CPC). Esse sono peraltro del tutto insufficienti, siccome l’appellante non
spiega come sarebbe stato calcolato il suddetto importo, richiesto in data 29
novembre 2010, elencando concretamente le prestazioni eseguite fino a tale data
e il corrispondente onorario, affermando unicamente che esso era basato “su
prestazioni già eseguite” (appello, p. 5) e limitandosi nel seguito a
riferirsi genericamente alla posa di una vasca idromassaggio nel mese di
dicembre 2010 e pure, senza alcun riferimento a pertinente documentazione, ai
suoi sforzi per ottenere l’abitabilità della casa e trattare con gli artigiani.
20.4 In
successive comunicazioni, l’architetto ha sempre sollecitato unicamente il
pagamento delle spese di locazione di fr. 7'800.-, senza riferirsi ad alcun
acconto per prestazioni eseguite (cfr. comunicazioni e-mail del 2 febbraio 2011
di cui al doc. N e sollecito del 14 febbraio 2011 di cui al doc. E, denominato
“Richiamo rimborso affitto appartamento provvisorio”). È inoltre dalla
stessa e-mail del 2 febbraio 2011 (doc. N) che emerge il motivo che ha indotto
l’architetto a sospendere le sue prestazioni: egli dichiara di sospendere i
lavori per il mancato rimborso delle spese di locazione, non per il mancato
pagamento di un acconto. Conseguentemente, se ne deve concludere non solo che
il richiesto pagamento di un acconto sull’onorario di fr. 7'800.- non fosse
esigibile, ma pure che l’architetto ha sospeso le sue prestazioni a causa del
mancato adempimento di una prestazione estranea al rapporto sinallagmatico di
cui all’art. 82 CO.
20.5 Ma vi è
di più. Nel momento in cui il rimborso è stato richiesto (29 novembre 2010),
ancora non era chiaro chi avrebbe dovuto sostenere tale costo. Dalla
corrispondenza agli atti (cfr. doc. E, doc. N), le intenzioni delle parti in
merito alle relative modalità di liquidazione non emergono in modo limpido,
laddove vengono menzionati rimborsi, deduzioni dall’onorario o compensazioni.
Comunque sia, è evidente che la questione sarebbe stata da risolvere con la
liquidazione finale, nel senso che l’architetto si era impegnato ad anticipare
inizialmente i costi, che tuttavia dopo il termine dei lavori erano da porre a
carico di chi li aveva causati, ovvero delle persone responsabili per i ritardi
lamentati dal mandante. Difatti, quest’ultimo nell’e-mail 2 febbraio 2011 (doc.
N) scriveva: “Avevamo fatto un programma e una lista dei punti aperti da
chiudere durante la mia assenza…e ti avevo detto che se tutto veniva eseguito
avrei pagato l’affitto…non ho mai detto che non voglio pagare il dovuto,
desidero che i lavori siano conclusi a regola d’arte come concordato e che si
possa chiudere questo progetto”. Lo stesso architetto nel suo
interrogatorio ha riferito: “…ho trovato e pagato di tasca mia un
appartamento al signor __________ per tre/quattro mesi dopo avergli detto la
questione sarebbe riesaminata in sede di liquidazione, facendo pagare ad ogni
singolo artigiano che aveva creato problemi la rispettiva quota parte”
(verbale del 22 gennaio 2014, p. 3), per poi spiegare, in sede di conclusioni:
“L’accordo fra le parti prevedeva la deduzione della somma in questione
dalla liquidazione finale per gli artigiani le cui opere sono risultate
parzialmente difettose. In seguito l’arch. __________ ha accettato di
anticipare i costi relativi alla locazione di un appartamento…” (p. 17).
In
conclusione, alla luce di queste circostanze e del senso oggettivo che il
mandante poteva in buona fede attribuire agli accordi, le spese sarebbero state
provvisoriamente anticipate dall’architetto e poi ripartite al termine dei
lavori. Ne discende che, secondo gli accordi raggiunti, il 29 novembre 2010
l’architetto non poteva ancora esigere che le spese di locazione anticipate gli
fossero rimborsate dal mandante direttamente.
20.6 La problematica
relativa alla suddetta esigibilità permane anche con riferimento all’asserito
diritto dell’appellante di esercitare un diritto di ritenzione sui piani e sui
capitolati dopo la rescissione del contratto di mandato, poiché i lavori non
erano ancora terminati. Anche qualora si volesse ammetterla, già il primo
giudice ha osservato che fra le parti, in merito alla locazione, è sorto un
contratto orale (consid. 7 dell’impugnata decisione). Trattasi dunque di un
contratto separato da quello di mandato, né l’appellante lo contesta. La
pretesa di rimborso, infine accolta dal Pretore aggiunto, non ha dunque il suo
fondamento nel contratto di mandato, né può essere considerata un’anticipazione
o una spesa contratta in virtù dello stesso ai sensi dell’art. 402 CO
(impugnata decisione, consid. 8.2), poiché non indispensabile per
l’espletamento del mandato oppure conseguenza necessaria di esso, che richiedeva
all’architetto di progettare e dirigere i lavori di sopraelevazione dell’abitazione
(Fellmann, op. cit., n. 11, 15 e
32 ad art. 402 CO). L’argomentazione contraria dell’appellante, che si limita
ad affermare come i canoni di locazione fossero in relazione con il mandato,
essendone una diretta conseguenza, non può essere condivisa, visto quanto sopra
esposto riguardo all’insorgere di un accordo distinto.
20.7 Per
tutti questi motivi, non avendo AO 1 rifiutato di pagare un esigibile acconto
sull’onorario o adempiere un altro onere in rapporto sinallagmatico (“Austauschverhältnis”)
con le prestazioni dell’architetto, né avendo egli rifiutato di adempiere una
pretesa esigibile derivante dal contratto (cfr. sopra, consid. 15 e 16), AP 1 non
era legittimato a esercitare un diritto di ritenzione sui piani e i capitolati
e a sospendere i lavori, e ha dunque commesso due violazioni contrattuali. Con
il rifiuto delle proprie prestazioni, egli è caduto in mora ai sensi dell’art.
102 CO. A tal proposito, il primo giudice ha osservato che la fissazione di un
termine per l’adempimento tardivo ex art. 107 cpv. 1 CO non è necessaria
laddove dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile (art. 108
cifra 1 CO), e l’appellante, in violazione del suo onere di motivazione (art.
311 CPC), non argomenta in senso opposto. In ogni caso, dal tenore della sua
comunicazione doc. N emerge chiaramente la sua volontà di non eseguire più
alcuna prestazione fino alla ricezione del pagamento di fr. 7'800.-. Pertanto,
d’accordo con il primo giudice, il mandante era legittimato a rinunciare alla
prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento
contrattuale (art. 107 cpv. 2 CO), ciò che ha fatto.
21.
Accertate le due violazioni
contrattuali dell’architetto, il nesso di causalità fra esse e i danni patiti
dal mandante (fr. 3'053.16 per la ricostruzione dei piani e dei capitolati e
fr. 11'640.25 per la nuova DL) risulta adempiuto se si considera che la
sospensione dei lavori (cfr. consid. 19.1) ha determinato la decisione del
mandante di rescindere il contratto e incaricare una nuova DL (doc. L e teste __________,
deposizione del 20 febbraio 2013, p. 4), e che il rifiuto di consegnare piani e
capitolati ha imposto al mandante la necessità di una loro ricostruzione. Infine,
la colpa del mandatario è presunta (art. 97 CO) e, per le ragioni sopra esposte,
tale presunzione non può essere ribaltata in virtù delle argomentazioni di
appello. Ne consegue che le pretese di risarcimento dei danni del convenuto,
pari a complessivi fr. 14'693.40, devono essere riconosciute e poste in
compensazione con le pretese attoree, già confermate in questa sede e
ammontanti a fr. 31'694.80, per cui all’attore viene riconosciuto un importo di
fr. 17'001.40. La decisione 20 settembre 2017 di questa Camera (inc.
12.2016.56) va rivista di conseguenza. Parimenti, vanno riconsiderate le spese
giudiziarie di prima e seconda sede, determinate giusta gli art. 7 e 13 LTG e
l’art. 11 RTar sulla base di un valore litigioso di fr. 34'448.80 in prima sede
e di fr. 31'694.80 in seconda sede, e ripartite secondo la reciproca soccombenza
(art. 106 CPC). In considerazione dell’importo riconosciuto all’attore rispetto
alle sue pretese, si deve ammettere una sua soccombenza pari all’incirca al 50%
in entrambe le sedi, per cui si giustifica di ripartire a metà le spese
processuali e di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati
per le norme suddette, la LTG e il RTar,
decide: I. L'appello
26 aprile 2016 dell'arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 11 marzo 2016 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Locarno-Città è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
1.1. AO 1 è tenuto a versare all'arch. AP 1
l'importo di fr. 17'001.40 oltre
interessi al 5% dal 19 settembre 2011.
2. (invariato
)
3. Le
spese processuali, di complessivi fr. 10'015.-, sono poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese
processuali dell'appello, di fr. 2'500.-, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).