12.2018.61
Scioglimento società per lacune organizzative - ripristino della legalità nelle more della causa
12 luglio 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.61
Lugano
12 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2018.1205
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 7 marzo
2018 da
AO
1,
contro
AP 1
chiedente l’adozione dei
provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione della convenuta, priva
dell’organo di revisione abilitato (art. 727b CO), domanda su cui la convenuta
non si è espressa;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 11 aprile 2018, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta
con appello 23 aprile 2018, con cui ha chiesto di annullare il querelato
giudizio e di revocare lo scioglimento, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto delle
osservazioni (correttamente: risposta) 2 maggio 2015 dell’AO 1;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che, con istanza 7 marzo
2018, l'AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 3, la società AP 1 chiedendo che nei confronti della stessa
fossero adottate le misure necessarie (art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO, art.
154 cpv. 3 ORC poiché priva di un organo di revisione abilitato (art. 727b CO),
senza che vi sia stata una rinuncia ad una revisione limitata ai termini di
legge (art. 727a cpv. 2 CO e 62 ORC), e invano diffidata, sia per raccomandata
(doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (doc. C), a ripristinare la
situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC);
che pure il termine di 20
giorni impartito dal Pretore con decisione 9 marzo 2018 affinché la convenuta
ripristinasse la situazione legale, convocando un’assemblea per nominare un
organo di revisione abilitato o per procedere ai sensi dell’art. 727a CO, è
decorso infruttuoso;
che, con decisione 11
aprile 2018, il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha
pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la messa in liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, caricando a PA.RI.DI.
Services SA fr. 300.- di spese giudiziarie;
che, con l’appello 23
aprile 2018 che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il
querelato giudizio e revocare il suo scioglimento, con protesta di spese,
evidenziando come le carenze organizzative siano nel frattempo state sanate,
avendo la società formalizzato la rinuncia alla revisione limitata con
decisione assembleare del 20 aprile 2018. Oltre a tale decisione, l’appellante
ha prodotto la “Dichiarazione di rinuncia ad una revisione limitata” del 20
aprile 2018, l’istanza all’Ufficio del registro di commercio per l’iscrizione
della rinuncia, nonché i bilanci e conti economici degli anni 2015 e 2016;
che, con risposta 2 maggio
2018, l’AO 1, dopo aver analizzato la documentazione prodotta in appello, si è
rimesso al giudizio del tribunale, chiedendo tuttavia che la controparte fosse
tenuta a pagare tutte le spese della procedura d’ufficio;
che nel caso di specie la
decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di
ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era
ineccepibile. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società,
in modo del tutto inspiegabile ed incomprensibile, non aveva reagito né alle
richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti, con la raccomandata del 12 giugno 2017 (doc. B) e con la
pubblicazione sul FUSC del 15 dicembre 2017 (doc. C), né tanto meno alla
diffida pretorile 9 marzo 2018 con cui le era stato assegnato un ultimo termine
per agire in tal senso, accompagnato dall’esplicita comminatoria dello
scioglimento della società e della sua messa in liquidazione. Di conseguenza, da
questo comportamento, il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che
la società neppure avrebbe dato seguito ad eventuali provvedimenti meno severi,
quali la nomina dell’organo mancante, se del caso previa assegnazione di un
termine per anticipare le spese del revisore (TF 4A_354/2013 del 16 dicembre
2013 consid. 2.1.3;4A_158/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 2.1.6;4A_706/2012 del
29 luglio 2013 consid. 2.2.2,);
. che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe
idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren
über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR,
in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è
effettivamente realizzata, visto e considerato che, come del resto risulta
dalle prove allegate all’appello (ricevibili siccome si tratta di documenti
allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 20 aprile 2018 la
convenuta aveva deciso di rinunciare alla revisione limitata ai sensi dell’art.
727a cpv. 2 CO e 62 ORC;
che, come riconosciuto
anche dall’AO 1 nella risposta del 2 maggio 2015, i presupposti per la suddetta
rinuncia alla revisione limitata - cioè il consenso di tutti gli azionisti, un
numero di dipendenti medio sull’arco dell’anno di 10 e la mancata realizzazione
delle condizioni per l’assoggettamento alla revisione ordinaria ai sensi
dell’art. 727 CO, art. 727a cpv. 2 CO e art. 62 ORC) - sono dati;
che, in tali circostanze,
l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della
convenuta priva dell’organo di revisione (art. 727 CO), non più attuale, deve
essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 4A_560/2012
del 1. marzo 2013 consid. 3.1);
che le spese giudiziarie
di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-,
pari al capitale sociale della convenuta (doc. B; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010
consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010
consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n.
12.2011.133), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso di specie
ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura
e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la
convenuta, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione che ha ricevuto,
avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in
applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e ed art. 108 CPC, si giustifica di
porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non
riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012
consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013
inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n.
12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n.
12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva
l’appello deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC
nonché la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 23 aprile 2018 di AP 1 è evaso nel
senso che il dispositivo n. 1 della decisione 12 dicembre 2017
del Pretore del Distretto di Lugano è
annullato e che l’istanza 7 marzo 2018 dell’Ufficio del registro di commercio è
stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi
della decisione impugnata rimangono invariati.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 1’000.-, anticipate dall’appellante in ragione di fr. 500.-,
sono poste integralmente a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicencancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF.) Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF.) La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).