12.2018.62
Contratto di appalto relativo all'edificazione e alla fornitura di una piscina - asserito ritardo nella consegna dell'opera - opera difettosa - pena convenzionale - Norma SIA 118
26 settembre 2019Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.62
Lugano
26 settembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.164
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione del 6
settembre 2016 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della controparte al pagamento di fr. 172'500.-, in subordine di
fr. 49'500.- (come precisato in sede di replica, pagg. 5 e 8) oltre interessi,
quale pena convenzionale, dell’importo di fr. 29'843.50, oltre interessi, quale
restituzione dell’indebito arricchimento nonché il rigetto il via definitiva
delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________ dell’UE di
Lugano,
richieste a cui si è
opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza del 12 marzo
2018,
appellante l’attore
con atto di appello del 26 aprile 2018 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando tasse, spese e
ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta del 15 giugno 2018 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto: A. In data 7 aprile 2014 AP 1, in qualità di “committente”, “rappresentato
dalla direzione dei lavori” E__________ Sagl (in seguito: DL), e AO 1, in
qualità di “assuntore”, hanno sottoscritto un contratto d’appalto
sottoposto alla Norma SIA 118, avente per oggetto l’edificazione e la fornitura
di una ”piscina esterna scavi opera in c.a. impianti e rivestimenti, muri di
confine in c. a. compreso gli scavi, tettoia zona piscina in carpenteria
metallica con rivestimento, sistemazione esterna compresa piantumazione siepe”.
Per questi lavori le parti hanno convenuto una mercede di fr. 260'000.-, IVA
inclusa (doc. B), di cui fr. 39'000.- da pagarsi alla firma del contratto, fr.
100'000.- il 30 aprile 2014 dopo certificazione della DL e fr. 121'000.- alla fine
dei lavori con notifica di fine lavori approvata dalla DL (doc. B, ad 6).
Per
quanto qui interessa, al punto 1.4 del contratto sotto la voce “I
piani Architetto” era indicato: “05 Modifica canalizzazione per piscina
(non approvata dal Comune in attesa di aggiornamento)-maggio 2013” (doc.
B).
Inoltre
al punto 4 del contratto veniva previsto
che:
“Per
l’esecuzione contrattuale delle opere e forniture deliberate sono da rispettare
Fatti
i seguenti termini: I lavori dovranno essere ultimati entro il 31.05.2014. In
caso di pioggia, per ogni giorno di pioggia - dovrà essere certificato dalla DL
- l’assuntore ha diritto ad un giorno di proroga rispetto alla data fissata al
31.05.2014. In caso di ritardo, rispetto alla data del 31 maggio 2014 e tenuto
conto dell’eventuale proroga per giorni di pioggia, all’assuntore sarà
applicata una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a 750 CHF per
ogni giorno lavorativo di ritardo con una franchigia di una settimana”.
Come
emerso in istruttoria e confermato dalle parti, i lavori appaltati hanno subito
dei ritardi - per ragioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito - con
la conseguenza che vi è stata una “prima consegna” dell’opera in data 5
settembre 2014. In data 8 settembre 2014 il committente ha poi notificato dei
difetti che AO 1l, per il tramite della ditta A__________ SA, ha provveduto a
riparare in garanzia. La consegna dell’opera dopo l’eliminazione dei difetti è
avvenuta verso metà del 2015, e meglio secondo il committente il 12 giugno 2015
mentre secondo la ditta appaltatrice nel corso del mese di maggio 2015 (verbale
di udienza del 16 maggio 2017).
B. In data 15 settembre
2015 AO 1 ha emesso la fattura finale e chiesto il pagamento di fr. 51'587.27,
rimasta senza riscontro. La ditta ha quindi avviato la procedura esecutiva e
fatto spiccare nei confronti del committente il PE n. __________ di data
28.10.2015 dell’UE di Lugano per pari importo. L’escusso non ha interposto
opposizione e ha provveduto al pagamento dell’importo con interessi e spese.
In data 14 gennaio 2016 AP
1 ha a sua volta avviato una procedura esecutiva avverso la ditta appaltatrice
facendo emettere nei confronti della stessa i PE n. __________ e n. __________
dell’UE di Lugano per complessivi fr. 252'819.95 (fr. 52'918.95 + fr. 200'000.-)
contro cui l’escussa ha interposto opposizione.
C. Previo tentativo di
conciliazione (CM.2016.284) in data 6 settembre 2016 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 3, con cui ha chiesto la
condanna di AO 1 al pagamento di fr.172'500.-, oltre interessi del 5% dal 1°
giugno 2014, a titolo di penale di ritardo sulla scorta del punto 4 del
contratto sottoscritto il 7 aprile 2014, come pure il pagamento di fr.
29'843.50, oltre interessi del 5% dall’8 gennaio 2016, a restituzione di
acconti sui lavori da lui asseritamente versati in eccedenza, nonché il rigetto
definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________
dell’UE di Lugano. In breve, AP 1 ha sostenuto che la piscina sarebbe stata
ultimata il 5 settembre 2014, con 66 giorni di ritardo rispetto al termine
contrattuale del 31 maggio 2014, che l’opera eseguita avrebbe presentato tutta
una serie di gravi difetti, fra cui problemi di impermeabilizzazione i quali
avrebbero comportato la sua totale inidoneità all’uso. I lavori di riparazione
della piscina si sarebbero protratti fino all’anno successivo e solo in data 12
giugno 2015 l’opera sarebbe stata infine consegnata priva di difetti. Il
ritardo complessivo nella consegna dell’opera assommerebbe pertanto a 230
giorni (66 + 164), ciò che comporterebbe - secondo i termini contrattuali - il
pagamento da parte della convenuta di una penale di fr. 172'500.- (230 gg x fr.
750.- al giorno). A detta dello stesso, il ritardo accumulato sarebbe da
imputare a AO 1.
Egli ha
inoltre sostenuto di aver versato alla convenuta più di quanto effettivamente
dovuto e ha chiesto pertanto la restituzione di quanto versato in eccesso. Più
nel dettaglio, AP 1 ha affermato che, sulla base di quanto comunicatogli dalla
DL in data 29 settembre 2014 il costo totale delle opere eseguite sarebbe
ammontato a fr. 287'924.-, IVA inclusa, con un saldo ancora da corrispondere
pari a fr. 91'000.- (doc. C). In data 7 novembre 2014 egli avrebbe saldato
fatture degli artigiani per complessivi fr. 68'023.55 (doc. H, ultima pagina)
e, inoltre, in data 11 gennaio 2016 avrebbe corrisposto fr. 52'819.95 per
ottenere la cancellazione del PE no. __________ dell’UE di Lugano fatto
spiccare nei suoi confronti dalla controparte, avverso il quale egli avrebbe
omesso per errore di interporre opposizione. Pertanto a fronte di un credito
residuo di CHF 91'000.- egli avrebbe versato alla controparte fr. 29'843.50 in
più del dovuto.
In sede di
risposta AO 1 si è opposta integralmente alle pretese attoree di cui ha chiesto
la reiezione. In sintesi, la società ha negato che il ritardo accumulato
potesse esserle imputato. In particolare, essa ha rilevato che a seguito dei
ritardi nell’approvazione dei piani delle canalizzazioni, giunta solo in data
16 maggio 2015 (doc. 5), i lavori hanno potuto iniziare solo il 19 maggio 2014,
ovvero con un ritardo di 43 giorni rispetto al programma iniziale. A seguito di
tali circostanze, a lei non imputabili, sarebbe stato chiaro per tutti che
l’opera non avrebbe potuto essere portata a termine nei tempi inizialmente
previsti, ciò di cui l’attore sarebbe stato informato anche dalla DL; la pena
convenzionale pattuita sarebbe di conseguenza decaduta. AO 1 ha inoltre sostenuto
che vi sarebbe stato uno slittamento della data di consegna di 43 giorni a cui andrebbero
ancora aggiunti: 7 giorni di fermo tecnico a seguito della scoperta di condotte
provenienti dal fondo confinante, 61 giorni di pioggia, 19 giorni necessari per
l’esecuzione di nuove opere richieste dal committente e 15 giorni per le obbligatorie
ferie dell’edilizia dal 1° al 15 agosto. A detta della stessa, in ragione di
queste proroghe, il termine di consegna pattuito sarebbe stato posticipato al
14 novembre 2014 (doc. 7 e 8); la consegna dell’opera effettuata il 5 settembre
2014 sarebbe pertanto da ritenersi tempestiva (doc. 7 e 8).
La convenuta
ha inoltre fatto valere che al momento della consegna la controparte nulla
avrebbe eccepito riguardo alla tardività della stessa e/o al pagamento di una
pena convenzionale di ritardo, con conseguente perdita del proprio diritto al
pagamento della penale.
AO 1 ha
inoltre negato che vi sia stato un pagamento in eccedenza, il saldo delle opere
risultando comprovato dai conteggi contenuti nei doc. 7 e 8 rimasti
incontestati da parte di AP 1 e ripresi nella fattura finale del 15 settembre
2015 (doc. 14) dalla quale risultava ancora uno scoperto di CHF 51'587.27;
importo che l’attore avrebbe riconosciuto di dovere omettendo di interporre
opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano e dando seguito al pagamento
del saldo.
Da ultimo la
convenuta ha negato il valore probatorio del doc. H sia perché il saldo degli
acconti versati non corrisponderebbe a quanto registrato nella fattura, sia
perché da tale documento non sarebbe desumibile la causale dei versamenti.
In sede di
replica l’attore ha sostanzialmente confermato la propria posizione, ribadendo
tra l’altro che in considerazione dell’entità dei difetti l’opera poteva
ritenersi consegnata solo il 12 giugno 2015 e non già il 5 settembre 2014 e che
sarebbe spettato alla convenuta verificare che non vi fossero ostacoli
all’edificazione. Egli ha inoltre apportato un’aggiunta al petitum e chiesto,
in via subordinata, che la pena convenzionale fosse fissata in fr. 49'500.-
(pagg. 5 e 8)
In duplica
la convenuta ha ribadito la propria posizione sottolineando tra l’altro che l’obbligo
di fornire chiare indicazioni riguardo alla sussistenza delle necessarie
autorizzazioni di inizio lavori sarebbe spettato alla committenza e per essa al
suo progettista. Inoltre, non avendo l’attore chiesto il pagamento della pena convenzionale
di ritardo al momento della consegna dell’opera il diritto alla stessa sarebbe
decaduto come previsto all’art. 160 cpv. 2 CO.
Esperita l’istruttoria le parti
hanno rinunciato a comparire alla discussione finale. Nei propri allegati
conclusivi esse hanno confermato le rispettive antitetiche posizioni.
D. Con sentenza del 12
marzo 2018 il Pretore ha respinto integralmente la petizione e posto tasse,
spese e ripetibili a carico dell’attore.
E. Con
atto di appello di data 26 aprile 2018 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili. Mentre la convenuta con risposta del 15 giugno 2018 postula la
reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E considerato
Considerandi
1.
Giusta l’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10’000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore superiore ai fr. 10’000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 12 marzo 2018 è stata notificata
all’appellante il 13 marzo 2018, per cui l’appello di data 26 aprile 2018,
tenuto conto delle ferie giudiziarie, è senz’altro tempestivo. Si può quindi
procedere all’esame del gravame
2.
Nella propria
sentenza il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha rilevato l’applicabilità
alla controversia della Norma SIA 118 - in particolare degli art. 96 e 98 - e ricordato
i principi che reggono la pena convenzionale. Egli ha quindi analizzato la
questione a sapere se il ritardo nell’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni per le canalizzazioni e il conseguente posticipo dell’inizio dei
lavori potesse essere ascritto a AO 1, giungendo alla conclusione che ciò non
fosse il caso. La società appaltatrice aveva pertanto diritto a una proroga di 43
giorni del termine di consegna, i lavori avendo potuto prendere avvio solo in
data 19 maggio 2014. Il Pretore, ritenendo fondate le allegazioni della
convenuta, ha inoltre ammesso un’ulteriore proroga del termine di consegna di
164.
giorni - come attestato dai doc. 7, 8 e 12 - per ritardi non imputabili a
quest’ultima, ciò che ha determinato uno slittamento del termine originario di
consegna sino al 14 novembre 2014.
Poi il primo
giudice si è chinato sulla problematica del giorno di consegna; egli ha ritenuto
che l’attore non avesse sufficientemente allegato l’esatta natura dei lamentati
difetti né tantomeno dimostrato la loro entità e il fatto che fossero tali da
rendere l’opera inidonea all’uso. Egli ha pertanto respinto la pretesa attorea
relativa ai ritardi di consegna.
Da ultimo il Pretore ha
pure respinto la domanda attorea in restituzione dell’importo di fr. 29'843.50
in quanto AP 1, da un canto, non aveva né allegato né dimostrato l’inesattezza
della fattura di cui al doc. 14 e, dall’altro, non aveva dimostrato l’effettiva
causale dei versamenti di cui al doc. H.
3.
Con l’appello AP 1 censura
“una valutazione ed interpretazione dei fatti rispettivamente delle prove
assunte manifestamente errata” come pure la deduzione di “conseguenze giuridiche”(…)
manifestamente infondate” (appello, pag. 3). Più nel dettaglio,
riproponendo quanto addotto in prima sede egli contesta che il ritardo
nell’inizio dei lavori possa essergli imputato e sostiene di contro che la
colpa di questa situazione andrebbe ascritta alla direzione lavori e a AO 1 - in
ragione della partecipazione della prima società nella convenuta - in quanto le
due società avrebbero sottostimato la problematica. Discorso analogo fa
l’appellante per quanto concerne le tubazioni sul fondo della vicina, situazione
che a suo dire avrebbe dovuto essere verificata dall’appaltatrice. Egli contesta
inoltre il numero dei giorni di pioggia conteggiati dalla convenuta e ammessi
dal Pretore così come il numero dei giorni riconosciuti per la modifica del
bordo della piscina, del drenaggio e quelli di sospensione per le ferie
dell’edilizia. A dire dello stesso, AO 1 non avrebbe fatto fronte al suo onere
della prova.
In merito alla consegna dell’opera,
l’appellante contesta la valutazione pretorile secondo cui non avrebbe provato
la natura e la gravità dei difetti riscontrati e ribadisce la tesi secondo cui i
predetti difetti erano di gravità tale da compromettere l’idoneità all’uso
della piscina, ragion per cui la consegna della stessa poteva ritenersi
avvenuta solo nel giugno 2015.
Da ultimo AP 1 sostiene
nuovamente la tesi dell’indebito arricchimento da parte della convenuta. Egli
avrebbe infatti pagato oltre all’importo di fr. 52'819.95, richiesto con il PE,
ulteriori fr. 68'023.55 versati direttamente alle ditte esecutrici dei lavori.
Inoltre il saldo finale dei lavori risulterebbe dal doc. C e non dalla fattura
doc. 14.
4.
Per
sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da
riformare (v. Verda Chiocchetti in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
36.
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,
consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e
una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le
tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il ruolo
e i compiti dell’architetto progettista, la questione dell’asserita (ma non
suffragata) identità tra la direzione lavori e la ditta appaltatrice in ragione
delle lamentate “importanti partecipazioni in entrambe le società” di F__________
(appello pag. 8), la generica contestazione relativa ai giorni di proroga
ammessi a seguito delle modifiche d’opera richieste dal committente e delle ferie
dell’edilizia, la pretesa corrispondenza tra i versamenti di cui al doc. H e i
lavori oggetto del contratto e l’entità dei lamentati difetti.
L’appello in esame
viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed
espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno
analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica
al giudizio impugnato.
5.
È pacifico che il
contratto sottoscritto tra le parti è un contratto di appalto a cui torna
applicabile la Norma SIA 118 (doc. B, pag. 2, art. 1.5) - in particolare gli
art. 96 e 98 - nonché in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2 cpv. 2 di
predetta Norma anche gli art. 363-379 CO, così come le disposizioni specifiche
regolanti la pena convenzionale di cui agli art. 160 segg. CO.
Per quanto qui interessa è
importante ricordare che giusta l’art. 98 della Norma SIA 118 in caso di
ritardi non imputabili all’impresario la pena non è dovuta fintanto che questi
ha diritto a una proroga dei termini in base agli art. 94 cpv. 2 e 96 della
medesima normativa, purché abbia tempestivamente avvisato la DL o quest’ultima
fosse già a conoscenza del ritardo. Modifiche nell’andamento dei lavori,
forniture difettose o altri ritardi imputabili all’appaltatore non danno
diritto alla proroga dei termini. Per contro modifiche del progetto iniziale
e/o di ordinazione rispetto al contratto iniziale danno diritto a una proroga
dei termini di consegna in misura adeguata alle nuove necessità (art. 90 e 96
Norma SIA 118).
Conformemente all’art. 160
cpv. 2 CO il creditore/committente che accetta l’adempimento senza nulla
eccepire e senza riserve per il futuro perde il diritto alla pena convenzionale
(sentenza del TF del 19 dicembre 2001 inc.4C.267/2001). In concreto, il
committente che al più tardi al momento della consegna dell’opera non pretende
il pagamento della pena convenzionale e neppure si riserva la facoltà di far
valere questa pretesa in seguito, perde in maniera irrevocabile il suo diritto
alla pena convenzionale. Al momento della consegna il committente deve pertanto
essere vigile e tenere presente le rigorose conseguenze dell’art. 160 cpv. 2 CO
(cfr. Reetz in: Gauch/Stöckli,
Kommentar zur SIA Norm 118, 2 a ed., n. 14.1
segg. ad art. 98 Norma SIA 118; Ehrat/Widmer
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, n. 23 ad art. 160 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 700
segg.).
Di regola, la perenzione
del diritto alla pena convenzionale di ritardo non dipende dall’assenza di
difetti dell’opera. Se l’opera è consegnata nel termine con dei difetti,
l’appaltatore non deve la pena in quanto l’obbligazione principale (ovvero
l’esecuzione nei termini) è stata eseguita. Questo principio soffre due
eccezioni: la prima si realizza se le parti hanno convenuto una pena
convenzionale avente per fine quello di garantire la consegna di un’opera nei
termini e/o senza difetti - eventualità che non ricorre nella presente
fattispecie e che neppure l’appellante invoca -, la seconda si ha nel caso in
cui l’opera presenti difetti di tale gravità da non poter essere considerata
come consegnata nei termini (cfr. G. Couchepin
in: La Clause pénale – Etude générale de l’institution et de quelques
applications pratiques en droit de la construction, AISUF Band 270, 2008, n.
1345.
segg.; anche Gauch, op. cit.,
n. 699 segg. ).
6.
Come correttamente
rilevato da AO 1, innanzi al Pretore AP 1 non si è confrontato in maniera
puntuale con l’argomentazione della convenuta secondo cui il committente non
avrebbe fatto valere alcuna pretesa relativa alla pena convenzionale al momento
della consegna dell’opera né si sarebbe riservato di esercitare in seguito
questo diritto (allegazione sollevata già in sede di risposta alle pagg. 5 e 7
e poi ulteriormente sviluppata con la duplica alle pagg. 5 in fine e 6 - dove
ha chiesto che la questione fosse decisa in via preliminare; richiesta rimasta
inevasa da parte del Pretore - e con le conclusioni alle pagg. 5 e 6). E
questo sia che si considerasse quale momento dell’intervenuta consegna il 5
settembre 2014 sia che la stessa si ritenesse avvenuta il 12 giugno 2015, come
preteso dall’attore. Ciò che determinerebbe la perenzione del suo diritto. L’attore
si è infatti limitato ad accennare alla problematica nelle proprie conclusioni (pag.
8) nelle quali ha fatto riferimento a un’email di data 30 settembre 2014 che a
suo dire proverebbe come egli non abbia mai rinunciato alla pena convenzionale (doc.
C), email che risulta però essere stata da lui indirizzata alla DL, nella
persona di F__________ __________, e non direttamente alla qui convenuta.
Anche in questa sede AP 1
è rimasto silente sull’argomento benché il Pretore ne abbia ricordato il
principio nella propria decisione (pag. 9).
Nel concreto caso, dall’incarto
non risulta che contestualmente alla prima consegna dell’opera, come visto
avvenuta il 5 settembre 2014, AP 1 abbia fatto valere delle pretese nei
confronti di AO 1 in relazione alla penale di ritardo. Solo nella precitata
email del 30 settembre 2014 - inviata però come detto alla DL - il committente
ha accennato ai “termini contrattuali” di consegna e all’esistenza di penali,
senza però richiederne in maniera chiara il pagamento o riservandosi tale
diritto (doc. C). Neppure alla fine dei lavori di riparazione dei difetti,
avvenuta secondo l’attore il 12 giugno 2015, questi ha avanzato delle chiare pretese
in tal senso. Infatti, anche nella denegata ipotesi che si volesse considerare
questa data come momento dell’avvenuta consegna, la generica menzione contenuta
nello scritto di data 22 maggio 2015 trasmesso dal suo legale non può essere intesa
quale valida riserva (doc. D). A questo vada altresì aggiunto che, contestualmente
alla ricezione del precetto esecutivo di data 20 ottobre 2015 fatto spiccare su
iniziativa di AO 1 (doc. L), egli non solo non ha comunicato di esigere il
pagamento della penale di ritardo ma neppure ha ritenuto di interporre
opposizione e, nel gennaio 2016, ha provveduto a saldare il residuo della
fattura di cui al doc. 14 (doc. 16). Tutti elementi che suffragano la tesi
della convenuta secondo cui il diritto dell’attore alla pena convenzionale
sarebbe ormai perento. Le spiegazioni addotte da AP 1 per giustificare questo
suo comportamento - a suo dire dettato dal timore di vedere pignorati i propri
beni (cfr. anche appello, pag. 13) - paiono poco credibili, in particolare alla
luce del fatto che a quel momento egli era già assistito da un legale (doc. D).
Già per questi motivi
l’appello di AP 1 andrebbe pertanto respinto.
7.
Entrando più
specificatamente nel merito delle censure sollevate con l’appello, e in
particolare delle contestazioni relative ai ritardi accumulati, è utile osservare
- a titolo preliminare - che per la determinazione dei giorni di proroga
spettanti a AO 1 il Pretore si è fondato su quanto indicato nei doc. 7 e 8
allestiti dalla DL, documenti che - stando a quanto accertato in fase istruttoria
(cfr. verbale audizione testimoniale del 30 agosto 2017 di F__________, pag. 4,
e anche risposta, pag. 4, non contestata dall’attore) - erano stati inviati al
committente nel corso del mese di ottobre 2014 senza che questi obiettasse alcunché,
ciò che - già di primo acchito – fa nascere qualche dubbio sulla buona fede di AP
1.
nel sollevare ora queste lagnanze.
In merito alla questione
dell’approvazione dei piani, la tesi dell’appellante secondo cui sarebbe stato
compito della ditta appaltatrice verificare le premesse necessarie all’avvio
dei lavori non può trovare accoglimento. Nel concreto caso, tale compito incombeva
infatti all’architetto progettista che era stato incaricato in tal senso dal
committente medesimo e semmai alla DL ma non certo alla qui convenuta. L’art.
94.
Norma SIA 118 prevede infatti espressamente che sia compito del committente
mettere a disposizione dell’impresa i piani, i terreni e i diritti necessari
all’esecuzione dell’opera (Reetz.,
op. cit, n. 3 ad art. 94 Norma SIA 118). Irricevibili, si rivelano le generiche
e non suffragate allegazioni dell’appellante sulla presunta identità tra DL e
convenuta (consid. 4), circostanza peraltro contestata sia da AO 1 (vedi anche
duplica, pag. 4) che da F__________ (verbale cit. pag. 1). Il fatto che
l’indicazione della mancata approvazione del piano delle canalizzazioni
figurasse nel contratto nulla muta a questo stato di cose. Come correttamente
rilevato dal Pretore, al momento della stipula del contratto nessuna delle
parti poteva prevedere che l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni
avrebbe comportato un tale ritardo nell’avvio dei lavori, ritardo che
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante non può essere ascritto a AO
1, alla quale non può essere imputata alcuna violazione dei propri obblighi di
diligenza. A giusta ragione il Pretore ha pertanto ritenuto che - giusta gli art.
94.
cpv. 2 e 98 cpv. 2 Norma SIA 118 - essa avesse diritto a una proroga di 43
giorni naturali consecutivi del termine di consegna pattuito.
Discorso analogo deve
essere fatto in relazione al ritardo derivante dalla scoperta in corso d’opera
della presenza di tubazioni provenienti dal fondo confinante e al conseguente
blocco dei lavori. Anche in questo caso nessuna responsabilità può essere
addossata alla ditta appaltatrice per queste canalizzazioni la cui presenza non
figurava nei piani e neppure era stata segnalata dal committente o dalle
persone da lui incaricate, ragion per cui AO 1 può beneficiare di una proroga del
termine di consegna di ulteriori 7 giorni naturali consecutivi come da essa
richiesto (art. 94 cpv. 2 e 98 Norma SIA 118; doc. 7 e 8, pagg. 6 e 12). In
merito alla problematica dell’asserita identità tra DL e ditta appaltatrice si
rinvia a quanto esposto poc’anzi (vedi anche consid. 4).
Relativamente al numero di
giorni di pioggia considerati dal Pretore e al loro asserito doppio conteggio
(appello, pag. 8 seg.), si osserva che vi è effettivamente una contraddizione
tra quanto indicato nel referto di cui ai doc. 7 e 8 e quanto desumibile dal
doc. 12. Infatti, sulla base di quest’ultimo documento, i giorni di pioggia da
computare non sarebbero 61 ma 35, e meglio 27 giorni tra il 19 maggio (data di
inizio dei lavori) e il 31 luglio 2014 (ultimo giorno lavorativo prima
dell’inizio delle ferie dell’edilizia) a cui vanno a aggiungersi ulteriori 8 giorni
tra il 15 agosto (fine delle ferie dell’edilizia) e il 5 settembre 2014 (prima
consegna dell’opera), rilevamento a cui questa Camera, in assenza di puntuali contestazioni
da parte dell’appellante, ritiene di potersi riferire.
Ne discende pertanto che -
in conformità con il punto 4 del contratto doc. B e con gli art. 96 e 98 Norma
SIA 118 - la ditta appaltatrice ha diritto a un’ulteriore proroga di 35 giorni
del termine di consegna pattuito.
Irricevibili, in quanto in
contrasto coi dettami degli art. 310 e 311 CPC, si rivelano di contro le generiche
contestazioni dell’appellante in merito ai giorni di proroga concessi dal
Pretore a seguito delle modifiche d’opera (19 giorni lavorativi, pari a 27
giorni naturali consecutivi) e per le ferie dell’edilizia (15 giorni naturali
consecutivi; consid. 4), il cui numero è stato fissato in base ai doc. 7 e 8
(pag. 12) e la cui correttezza non è stata confutata dall’attore.
Ne consegue pertanto che -
non essendo ravvisabile alcuna responsabilità della ditta appaltatrice per
questi ritardi - i tempi di esecuzione dell’opera previsti originariamente
subiscono una dilazione determinabile in complessivi 153 giorni (ovvero, 62
giorni naturali consecutivi + 7 giorni di franchigia corrispondenti al tempo
d’esecuzione previsto contrattualmente, 7 giorni per la problematica legata
alle tubature del fondo confinante, 27 giorni naturali consecutivi per le
maggiori opere richieste dal committente, 35 giorni di pioggia e 15 giorni
naturali consecutivi corrispondenti alle ferie dell’edilizia), da conteggiare a
partire dal 19 maggio 2014 giorno in cui ha preso avvio il cantiere. Pertanto
il giorno di consegna, inizialmente previsto per il 31 maggio 2014, viene a
cadere ben oltre il 5 settembre 2014, termine che, come si vedrà nel
considerando che segue, corrisponde a quello dell’avvenuta consegna.
È necessario rilevare che
su questo aspetto la sentenza pretorile (pag. 10) sembra confondere la proroga
del termine di consegna dovuta all’avvio in ritardo del cantiere (quantificata
in 43 giorni) con la durata totale di esecuzione dei lavori tenuto conto delle
proroghe per ritardo non imputabili alla convenuta (quantificata dal Pretore in
164.
giorni). Si osserva inoltre che, contrariamente a quanto indicato dal
Pretore nella propria decisione - che riprende pedissequamente il contenuto dei
doc. 7 e 8 - la proroga di 164 giorni non considera i 15 giorni di ferie
dell’edilizia, ciò che è verificabile sommando le singole poste e calcolando i
giorni compresi tra il 19 maggio e il 14 novembre 2014 (cfr. doc. 7 e 8, pag.
12).
8.
L’appellante
prosegue contestando l’accertamento pretorile in base al quale la consegna
dell’opera è avvenuta il 5 settembre 2014 e ribadisce la tesi secondo cui quale
data determinante deve essere ritenuta quella della fine dei lavori di
eliminazione dei difetti, ovvero il 12 giugno 2015. Egli critica inoltre il
Pretore nella misura in cui ha ritenuto non provata la gravità dei difetti.
Queste censure sono prive
di buon fondamento. Infatti, benché entrambe le parti diano atto dell’esistenza
di difetti legati all’impermeabilizzazione, la loro gravità, come correttamente
rilevato dal Pretore, non è stata né debitamente allegata né tantomeno comprovata
dal committente, il quale non è riuscito a provare che detti difetti fossero
tali da compromettere l’idoneità all’uso dell’opera realizzata, nozione che
viene interpretata alla luce della Norma SIA 118 in maniera restrittiva (art.
161; cfr. G. Couchepin, op. cit.,
n. 1349 con rinvii). Il fatto che l’identificazione del difetto abbia
necessitato delle verifiche approfondite non ne comprova ancora la gravità.
Discorso analogo deve essere fatto per i tempi della riparazione, AP 1 non ha
comprovato ma neppure allegato che la durata della riparazione fosse congrua o
direttamente riconducibile alla natura del difetto. Su questa tematica si rinvia
anche a quanto illustrato al consid. 5 in fine.
Ne discende pertanto che la
censura deve essere respinta e l’opera ritenuta consegnata - per quanto con dei
difetti - in data 5 settembre 2014.
9.
Infondata si rivela
pure la richiesta attorea di restituzione dell’importo di fr. 29'843.50. Da un
canto, a fronte di puntuali contestazioni da parte della convenuta, AP 1 non è
riuscito a provare l’effettiva causale degli acconti registrati nel doc. H né la
loro corrispondenza con prestazioni previste nel contratto di appalto qui in discussione.
Dall’altro, le audizioni testimoniali hanno evidenziato come già in precedenza
egli avesse coinvolto - tramite incarichi diretti - queste ditte nella realizzazione
di opere esulanti da predetto contratto ragion per cui è lecito ritenere che i
versamenti di cui al doc. H si riferissero proprio a questi lavori (cfr. in
particolare audizione testimoniale di D__________ del 30 agosto 2017, pag. 7 in
fine). A questo vada altresì aggiunto che non vi è corrispondenza tra l’importo
della fattura a saldo inviata da AO 1 (fr. 51'587.27, come da doc. 14) per cui
è poi stata avviata l’esecuzione (doc. L) e quanto AP 1 pretende di aver
saldato in eccesso (fr. 68'023.55 + 52'819.95 - 91'000.- ; doc. H., e doc. C
pag. 3). Con ogni evidenza l’attore confonde le comunicazioni ricevute dalla DL
(doc. C) con quanto richiestogli dalla ditta appaltatrice (doc. 14 e doc. L).
Come visto, egli non ha però minimamente provato l’identità tra questi due
soggetti giuridici (consid. 4).
10.
Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma
della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di
appello seguono la soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso per un eventuale
ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. Nella misura in cui ricevibile, l’appello 26 aprile
2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 8’000.- sono poste a
carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi
fr. 5’500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).