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Decisione

12.2018.62

Contratto di appalto relativo all'edificazione e alla fornitura di una piscina - asserito ritardo nella consegna dell'opera - opera difettosa - pena convenzionale - Norma SIA 118

26 settembre 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti termini: I lavori dovranno essere ultimati entro il 31.05.2014. In

caso di pioggia, per ogni giorno di pioggia - dovrà essere certificato dalla DL

- l’assuntore ha diritto ad un giorno di proroga rispetto alla data fissata al

31.05.2014. In caso di ritardo, rispetto alla data del 31 maggio 2014 e tenuto

conto dell’eventuale proroga per giorni di pioggia, all’assuntore sarà

applicata una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a 750 CHF per

ogni giorno lavorativo di ritardo con una franchigia di una settimana”.

Come

emerso in istruttoria e confermato dalle parti, i lavori appaltati hanno subito

dei ritardi - per ragioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito - con

la conseguenza che vi è stata una “prima consegna” dell’opera in data 5

settembre 2014. In data 8 settembre 2014 il committente ha poi notificato dei

difetti che AO 1l, per il tramite della ditta A__________ SA, ha provveduto a

riparare in garanzia. La consegna dell’opera dopo l’eliminazione dei difetti è

avvenuta verso metà del 2015, e meglio secondo il committente il 12 giugno 2015

mentre secondo la ditta appaltatrice nel corso del mese di maggio 2015 (verbale

di udienza del 16 maggio 2017).

B. In data 15 settembre

2015 AO 1 ha emesso la fattura finale e chiesto il pagamento di fr. 51'587.27,

rimasta senza riscontro. La ditta ha quindi avviato la procedura esecutiva e

fatto spiccare nei confronti del committente il PE n. __________ di data

28.10.2015 dell’UE di Lugano per pari importo. L’escusso non ha interposto

opposizione e ha provveduto al pagamento dell’importo con interessi e spese.

In data 14 gennaio 2016 AP

1 ha a sua volta avviato una procedura esecutiva avverso la ditta appaltatrice

facendo emettere nei confronti della stessa i PE n. __________ e n. __________

dell’UE di Lugano per complessivi fr. 252'819.95 (fr. 52'918.95 + fr. 200'000.-)

contro cui l’escussa ha interposto opposizione.

C. Previo tentativo di

conciliazione (CM.2016.284) in data 6 settembre 2016 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 3, con cui ha chiesto la

condanna di AO 1 al pagamento di fr.172'500.-, oltre interessi del 5% dal 1°

giugno 2014, a titolo di penale di ritardo sulla scorta del punto 4 del

contratto sottoscritto il 7 aprile 2014, come pure il pagamento di fr.

29'843.50, oltre interessi del 5% dall’8 gennaio 2016, a restituzione di

acconti sui lavori da lui asseritamente versati in eccedenza, nonché il rigetto

definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e n. __________

dell’UE di Lugano. In breve, AP 1 ha sostenuto che la piscina sarebbe stata

ultimata il 5 settembre 2014, con 66 giorni di ritardo rispetto al termine

contrattuale del 31 maggio 2014, che l’opera eseguita avrebbe presentato tutta

una serie di gravi difetti, fra cui problemi di impermeabilizzazione i quali

avrebbero comportato la sua totale inidoneità all’uso. I lavori di riparazione

della piscina si sarebbero protratti fino all’anno successivo e solo in data 12

giugno 2015 l’opera sarebbe stata infine consegnata priva di difetti. Il

ritardo complessivo nella consegna dell’opera assommerebbe pertanto a 230

giorni (66 + 164), ciò che comporterebbe - secondo i termini contrattuali - il

pagamento da parte della convenuta di una penale di fr. 172'500.- (230 gg x fr.

750.- al giorno). A detta dello stesso, il ritardo accumulato sarebbe da

imputare a AO 1.

Egli ha

inoltre sostenuto di aver versato alla convenuta più di quanto effettivamente

dovuto e ha chiesto pertanto la restituzione di quanto versato in eccesso. Più

nel dettaglio, AP 1 ha affermato che, sulla base di quanto comunicatogli dalla

DL in data 29 settembre 2014 il costo totale delle opere eseguite sarebbe

ammontato a fr. 287'924.-, IVA inclusa, con un saldo ancora da corrispondere

pari a fr. 91'000.- (doc. C). In data 7 novembre 2014 egli avrebbe saldato

fatture degli artigiani per complessivi fr. 68'023.55 (doc. H, ultima pagina)

e, inoltre, in data 11 gennaio 2016 avrebbe corrisposto fr. 52'819.95 per

ottenere la cancellazione del PE no. __________ dell’UE di Lugano fatto

spiccare nei suoi confronti dalla controparte, avverso il quale egli avrebbe

omesso per errore di interporre opposizione. Pertanto a fronte di un credito

residuo di CHF 91'000.- egli avrebbe versato alla controparte fr. 29'843.50 in

più del dovuto.

In sede di

risposta AO 1 si è opposta integralmente alle pretese attoree di cui ha chiesto

la reiezione. In sintesi, la società ha negato che il ritardo accumulato

potesse esserle imputato. In particolare, essa ha rilevato che a seguito dei

ritardi nell’approvazione dei piani delle canalizzazioni, giunta solo in data

16 maggio 2015 (doc. 5), i lavori hanno potuto iniziare solo il 19 maggio 2014,

ovvero con un ritardo di 43 giorni rispetto al programma iniziale. A seguito di

tali circostanze, a lei non imputabili, sarebbe stato chiaro per tutti che

l’opera non avrebbe potuto essere portata a termine nei tempi inizialmente

previsti, ciò di cui l’attore sarebbe stato informato anche dalla DL; la pena

convenzionale pattuita sarebbe di conseguenza decaduta. AO 1 ha inoltre sostenuto

che vi sarebbe stato uno slittamento della data di consegna di 43 giorni a cui andrebbero

ancora aggiunti: 7 giorni di fermo tecnico a seguito della scoperta di condotte

provenienti dal fondo confinante, 61 giorni di pioggia, 19 giorni necessari per

l’esecuzione di nuove opere richieste dal committente e 15 giorni per le obbligatorie

ferie dell’edilizia dal 1° al 15 agosto. A detta della stessa, in ragione di

queste proroghe, il termine di consegna pattuito sarebbe stato posticipato al

14 novembre 2014 (doc. 7 e 8); la consegna dell’opera effettuata il 5 settembre

2014 sarebbe pertanto da ritenersi tempestiva (doc. 7 e 8).

La convenuta

ha inoltre fatto valere che al momento della consegna la controparte nulla

avrebbe eccepito riguardo alla tardività della stessa e/o al pagamento di una

pena convenzionale di ritardo, con conseguente perdita del proprio diritto al

pagamento della penale.

AO 1 ha

inoltre negato che vi sia stato un pagamento in eccedenza, il saldo delle opere

risultando comprovato dai conteggi contenuti nei doc. 7 e 8 rimasti

incontestati da parte di AP 1 e ripresi nella fattura finale del 15 settembre

2015 (doc. 14) dalla quale risultava ancora uno scoperto di CHF 51'587.27;

importo che l’attore avrebbe riconosciuto di dovere omettendo di interporre

opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano e dando seguito al pagamento

del saldo.

Da ultimo la

convenuta ha negato il valore probatorio del doc. H sia perché il saldo degli

acconti versati non corrisponderebbe a quanto registrato nella fattura, sia

perché da tale documento non sarebbe desumibile la causale dei versamenti.

In sede di

replica l’attore ha sostanzialmente confermato la propria posizione, ribadendo

tra l’altro che in considerazione dell’entità dei difetti l’opera poteva

ritenersi consegnata solo il 12 giugno 2015 e non già il 5 settembre 2014 e che

sarebbe spettato alla convenuta verificare che non vi fossero ostacoli

all’edificazione. Egli ha inoltre apportato un’aggiunta al petitum e chiesto,

in via subordinata, che la pena convenzionale fosse fissata in fr. 49'500.-

(pagg. 5 e 8)

In duplica

la convenuta ha ribadito la propria posizione sottolineando tra l’altro che l’obbligo

di fornire chiare indicazioni riguardo alla sussistenza delle necessarie

autorizzazioni di inizio lavori sarebbe spettato alla committenza e per essa al

suo progettista. Inoltre, non avendo l’attore chiesto il pagamento della pena convenzionale

di ritardo al momento della consegna dell’opera il diritto alla stessa sarebbe

decaduto come previsto all’art. 160 cpv. 2 CO.

Esperita l’istruttoria le parti

hanno rinunciato a comparire alla discussione finale. Nei propri allegati

conclusivi esse hanno confermato le rispettive antitetiche posizioni.

D. Con sentenza del 12

marzo 2018 il Pretore ha respinto integralmente la petizione e posto tasse,

spese e ripetibili a carico dell’attore.

E. Con

atto di appello di data 26 aprile 2018 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili. Mentre la convenuta con risposta del 15 giugno 2018 postula la

reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili con appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10’000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai fr. 10’000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 12 marzo 2018 è stata notificata

all’appellante il 13 marzo 2018, per cui l’appello di data 26 aprile 2018,

tenuto conto delle ferie giudiziarie, è senz’altro tempestivo. Si può quindi

procedere all’esame del gravame

2.

Nella propria

sentenza il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha rilevato l’applicabilità

alla controversia della Norma SIA 118 - in particolare degli art. 96 e 98 - e ricordato

i principi che reggono la pena convenzionale. Egli ha quindi analizzato la

questione a sapere se il ritardo nell’ottenimento delle necessarie

autorizzazioni per le canalizzazioni e il conseguente posticipo dell’inizio dei

lavori potesse essere ascritto a AO 1, giungendo alla conclusione che ciò non

fosse il caso. La società appaltatrice aveva pertanto diritto a una proroga di 43

giorni del termine di consegna, i lavori avendo potuto prendere avvio solo in

data 19 maggio 2014. Il Pretore, ritenendo fondate le allegazioni della

convenuta, ha inoltre ammesso un’ulteriore proroga del termine di consegna di

164.

giorni - come attestato dai doc. 7, 8 e 12 - per ritardi non imputabili a

quest’ultima, ciò che ha determinato uno slittamento del termine originario di

consegna sino al 14 novembre 2014.

Poi il primo

giudice si è chinato sulla problematica del giorno di consegna; egli ha ritenuto

che l’attore non avesse sufficientemente allegato l’esatta natura dei lamentati

difetti né tantomeno dimostrato la loro entità e il fatto che fossero tali da

rendere l’opera inidonea all’uso. Egli ha pertanto respinto la pretesa attorea

relativa ai ritardi di consegna.

Da ultimo il Pretore ha

pure respinto la domanda attorea in restituzione dell’importo di fr. 29'843.50

in quanto AP 1, da un canto, non aveva né allegato né dimostrato l’inesattezza

della fattura di cui al doc. 14 e, dall’altro, non aveva dimostrato l’effettiva

causale dei versamenti di cui al doc. H.

3.

Con l’appello AP 1 censura

“una valutazione ed interpretazione dei fatti rispettivamente delle prove

assunte manifestamente errata” come pure la deduzione di “conseguenze giuridiche”(…)

manifestamente infondate” (appello, pag. 3). Più nel dettaglio,

riproponendo quanto addotto in prima sede egli contesta che il ritardo

nell’inizio dei lavori possa essergli imputato e sostiene di contro che la

colpa di questa situazione andrebbe ascritta alla direzione lavori e a AO 1 - in

ragione della partecipazione della prima società nella convenuta - in quanto le

due società avrebbero sottostimato la problematica. Discorso analogo fa

l’appellante per quanto concerne le tubazioni sul fondo della vicina, situazione

che a suo dire avrebbe dovuto essere verificata dall’appaltatrice. Egli contesta

inoltre il numero dei giorni di pioggia conteggiati dalla convenuta e ammessi

dal Pretore così come il numero dei giorni riconosciuti per la modifica del

bordo della piscina, del drenaggio e quelli di sospensione per le ferie

dell’edilizia. A dire dello stesso, AO 1 non avrebbe fatto fronte al suo onere

della prova.

In merito alla consegna dell’opera,

l’appellante contesta la valutazione pretorile secondo cui non avrebbe provato

la natura e la gravità dei difetti riscontrati e ribadisce la tesi secondo cui i

predetti difetti erano di gravità tale da compromettere l’idoneità all’uso

della piscina, ragion per cui la consegna della stessa poteva ritenersi

avvenuta solo nel giugno 2015.

Da ultimo AP 1 sostiene

nuovamente la tesi dell’indebito arricchimento da parte della convenuta. Egli

avrebbe infatti pagato oltre all’importo di fr. 52'819.95, richiesto con il PE,

ulteriori fr. 68'023.55 versati direttamente alle ditte esecutrici dei lavori.

Inoltre il saldo finale dei lavori risulterebbe dal doc. C e non dalla fattura

doc. 14.

4.

Per

sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante

deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando

per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da

riformare (v. Verda Chiocchetti in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.

36.

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011,

consid. 4). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e

una propria lettura dei fatti, senza peraltro approfondire, in alcuni casi, le

tematiche sollevate. Problematica che concerne, in particolare, il ruolo

e i compiti dell’architetto progettista, la questione dell’asserita (ma non

suffragata) identità tra la direzione lavori e la ditta appaltatrice in ragione

delle lamentate “importanti partecipazioni in entrambe le società” di F__________

(appello pag. 8), la generica contestazione relativa ai giorni di proroga

ammessi a seguito delle modifiche d’opera richieste dal committente e delle ferie

dell’edilizia, la pretesa corrispondenza tra i versamenti di cui al doc. H e i

lavori oggetto del contratto e l’entità dei lamentati difetti.

L’appello in esame

viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed

espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno

analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica

al giudizio impugnato.

5.

È pacifico che il

contratto sottoscritto tra le parti è un contratto di appalto a cui torna

applicabile la Norma SIA 118 (doc. B, pag. 2, art. 1.5) - in particolare gli

art. 96 e 98 - nonché in virtù del rinvio contenuto nell’art. 2 cpv. 2 di

predetta Norma anche gli art. 363-379 CO, così come le disposizioni specifiche

regolanti la pena convenzionale di cui agli art. 160 segg. CO.

Per quanto qui interessa è

importante ricordare che giusta l’art. 98 della Norma SIA 118 in caso di

ritardi non imputabili all’impresario la pena non è dovuta fintanto che questi

ha diritto a una proroga dei termini in base agli art. 94 cpv. 2 e 96 della

medesima normativa, purché abbia tempestivamente avvisato la DL o quest’ultima

fosse già a conoscenza del ritardo. Modifiche nell’andamento dei lavori,

forniture difettose o altri ritardi imputabili all’appaltatore non danno

diritto alla proroga dei termini. Per contro modifiche del progetto iniziale

e/o di ordinazione rispetto al contratto iniziale danno diritto a una proroga

dei termini di consegna in misura adeguata alle nuove necessità (art. 90 e 96

Norma SIA 118).

Conformemente all’art. 160

cpv. 2 CO il creditore/committente che accetta l’adempimento senza nulla

eccepire e senza riserve per il futuro perde il diritto alla pena convenzionale

(sentenza del TF del 19 dicembre 2001 inc.4C.267/2001). In concreto, il

committente che al più tardi al momento della consegna dell’opera non pretende

il pagamento della pena convenzionale e neppure si riserva la facoltà di far

valere questa pretesa in seguito, perde in maniera irrevocabile il suo diritto

alla pena convenzionale. Al momento della consegna il committente deve pertanto

essere vigile e tenere presente le rigorose conseguenze dell’art. 160 cpv. 2 CO

(cfr. Reetz in: Gauch/Stöckli,

Kommentar zur SIA Norm 118, 2 a ed., n. 14.1

segg. ad art. 98 Norma SIA 118; Ehrat/Widmer

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, n. 23 ad art. 160 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 700

segg.).

Di regola, la perenzione

del diritto alla pena convenzionale di ritardo non dipende dall’assenza di

difetti dell’opera. Se l’opera è consegnata nel termine con dei difetti,

l’appaltatore non deve la pena in quanto l’obbligazione principale (ovvero

l’esecuzione nei termini) è stata eseguita. Questo principio soffre due

eccezioni: la prima si realizza se le parti hanno convenuto una pena

convenzionale avente per fine quello di garantire la consegna di un’opera nei

termini e/o senza difetti - eventualità che non ricorre nella presente

fattispecie e che neppure l’appellante invoca -, la seconda si ha nel caso in

cui l’opera presenti difetti di tale gravità da non poter essere considerata

come consegnata nei termini (cfr. G. Couchepin

in: La Clause pénale – Etude générale de l’institution et de quelques

applications pratiques en droit de la construction, AISUF Band 270, 2008, n.

1345.

segg.; anche Gauch, op. cit.,

n. 699 segg. ).

6.

Come correttamente

rilevato da AO 1, innanzi al Pretore AP 1 non si è confrontato in maniera

puntuale con l’argomentazione della convenuta secondo cui il committente non

avrebbe fatto valere alcuna pretesa relativa alla pena convenzionale al momento

della consegna dell’opera né si sarebbe riservato di esercitare in seguito

questo diritto (allegazione sollevata già in sede di risposta alle pagg. 5 e 7

e poi ulteriormente sviluppata con la duplica alle pagg. 5 in fine e 6 - dove

ha chiesto che la questione fosse decisa in via preliminare; richiesta rimasta

inevasa da parte del Pretore - e con le conclusioni alle pagg. 5 e 6). E

questo sia che si considerasse quale momento dell’intervenuta consegna il 5

settembre 2014 sia che la stessa si ritenesse avvenuta il 12 giugno 2015, come

preteso dall’attore. Ciò che determinerebbe la perenzione del suo diritto. L’attore

si è infatti limitato ad accennare alla problematica nelle proprie conclusioni (pag.

8) nelle quali ha fatto riferimento a un’email di data 30 settembre 2014 che a

suo dire proverebbe come egli non abbia mai rinunciato alla pena convenzionale (doc.

C), email che risulta però essere stata da lui indirizzata alla DL, nella

persona di F__________ __________, e non direttamente alla qui convenuta.

Anche in questa sede AP 1

è rimasto silente sull’argomento benché il Pretore ne abbia ricordato il

principio nella propria decisione (pag. 9).

Nel concreto caso, dall’incarto

non risulta che contestualmente alla prima consegna dell’opera, come visto

avvenuta il 5 settembre 2014, AP 1 abbia fatto valere delle pretese nei

confronti di AO 1 in relazione alla penale di ritardo. Solo nella precitata

email del 30 settembre 2014 - inviata però come detto alla DL - il committente

ha accennato ai “termini contrattuali” di consegna e all’esistenza di penali,

senza però richiederne in maniera chiara il pagamento o riservandosi tale

diritto (doc. C). Neppure alla fine dei lavori di riparazione dei difetti,

avvenuta secondo l’attore il 12 giugno 2015, questi ha avanzato delle chiare pretese

in tal senso. Infatti, anche nella denegata ipotesi che si volesse considerare

questa data come momento dell’avvenuta consegna, la generica menzione contenuta

nello scritto di data 22 maggio 2015 trasmesso dal suo legale non può essere intesa

quale valida riserva (doc. D). A questo vada altresì aggiunto che, contestualmente

alla ricezione del precetto esecutivo di data 20 ottobre 2015 fatto spiccare su

iniziativa di AO 1 (doc. L), egli non solo non ha comunicato di esigere il

pagamento della penale di ritardo ma neppure ha ritenuto di interporre

opposizione e, nel gennaio 2016, ha provveduto a saldare il residuo della

fattura di cui al doc. 14 (doc. 16). Tutti elementi che suffragano la tesi

della convenuta secondo cui il diritto dell’attore alla pena convenzionale

sarebbe ormai perento. Le spiegazioni addotte da AP 1 per giustificare questo

suo comportamento - a suo dire dettato dal timore di vedere pignorati i propri

beni (cfr. anche appello, pag. 13) - paiono poco credibili, in particolare alla

luce del fatto che a quel momento egli era già assistito da un legale (doc. D).

Già per questi motivi

l’appello di AP 1 andrebbe pertanto respinto.

7.

Entrando più

specificatamente nel merito delle censure sollevate con l’appello, e in

particolare delle contestazioni relative ai ritardi accumulati, è utile osservare

- a titolo preliminare - che per la determinazione dei giorni di proroga

spettanti a AO 1 il Pretore si è fondato su quanto indicato nei doc. 7 e 8

allestiti dalla DL, documenti che - stando a quanto accertato in fase istruttoria

(cfr. verbale audizione testimoniale del 30 agosto 2017 di F__________, pag. 4,

e anche risposta, pag. 4, non contestata dall’attore) - erano stati inviati al

committente nel corso del mese di ottobre 2014 senza che questi obiettasse alcunché,

ciò che - già di primo acchito – fa nascere qualche dubbio sulla buona fede di AP

1.

nel sollevare ora queste lagnanze.

In merito alla questione

dell’approvazione dei piani, la tesi dell’appellante secondo cui sarebbe stato

compito della ditta appaltatrice verificare le premesse necessarie all’avvio

dei lavori non può trovare accoglimento. Nel concreto caso, tale compito incombeva

infatti all’architetto progettista che era stato incaricato in tal senso dal

committente medesimo e semmai alla DL ma non certo alla qui convenuta. L’art.

94.

Norma SIA 118 prevede infatti espressamente che sia compito del committente

mettere a disposizione dell’impresa i piani, i terreni e i diritti necessari

all’esecuzione dell’opera (Reetz.,

op. cit, n. 3 ad art. 94 Norma SIA 118). Irricevibili, si rivelano le generiche

e non suffragate allegazioni dell’appellante sulla presunta identità tra DL e

convenuta (consid. 4), circostanza peraltro contestata sia da AO 1 (vedi anche

duplica, pag. 4) che da F__________ (verbale cit. pag. 1). Il fatto che

l’indicazione della mancata approvazione del piano delle canalizzazioni

figurasse nel contratto nulla muta a questo stato di cose. Come correttamente

rilevato dal Pretore, al momento della stipula del contratto nessuna delle

parti poteva prevedere che l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni

avrebbe comportato un tale ritardo nell’avvio dei lavori, ritardo che

contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante non può essere ascritto a AO

1, alla quale non può essere imputata alcuna violazione dei propri obblighi di

diligenza. A giusta ragione il Pretore ha pertanto ritenuto che - giusta gli art.

94.

cpv. 2 e 98 cpv. 2 Norma SIA 118 - essa avesse diritto a una proroga di 43

giorni naturali consecutivi del termine di consegna pattuito.

Discorso analogo deve

essere fatto in relazione al ritardo derivante dalla scoperta in corso d’opera

della presenza di tubazioni provenienti dal fondo confinante e al conseguente

blocco dei lavori. Anche in questo caso nessuna responsabilità può essere

addossata alla ditta appaltatrice per queste canalizzazioni la cui presenza non

figurava nei piani e neppure era stata segnalata dal committente o dalle

persone da lui incaricate, ragion per cui AO 1 può beneficiare di una proroga del

termine di consegna di ulteriori 7 giorni naturali consecutivi come da essa

richiesto (art. 94 cpv. 2 e 98 Norma SIA 118; doc. 7 e 8, pagg. 6 e 12). In

merito alla problematica dell’asserita identità tra DL e ditta appaltatrice si

rinvia a quanto esposto poc’anzi (vedi anche consid. 4).

Relativamente al numero di

giorni di pioggia considerati dal Pretore e al loro asserito doppio conteggio

(appello, pag. 8 seg.), si osserva che vi è effettivamente una contraddizione

tra quanto indicato nel referto di cui ai doc. 7 e 8 e quanto desumibile dal

doc. 12. Infatti, sulla base di quest’ultimo documento, i giorni di pioggia da

computare non sarebbero 61 ma 35, e meglio 27 giorni tra il 19 maggio (data di

inizio dei lavori) e il 31 luglio 2014 (ultimo giorno lavorativo prima

dell’inizio delle ferie dell’edilizia) a cui vanno a aggiungersi ulteriori 8 giorni

tra il 15 agosto (fine delle ferie dell’edilizia) e il 5 settembre 2014 (prima

consegna dell’opera), rilevamento a cui questa Camera, in assenza di puntuali contestazioni

da parte dell’appellante, ritiene di potersi riferire.

Ne discende pertanto che -

in conformità con il punto 4 del contratto doc. B e con gli art. 96 e 98 Norma

SIA 118 - la ditta appaltatrice ha diritto a un’ulteriore proroga di 35 giorni

del termine di consegna pattuito.

Irricevibili, in quanto in

contrasto coi dettami degli art. 310 e 311 CPC, si rivelano di contro le generiche

contestazioni dell’appellante in merito ai giorni di proroga concessi dal

Pretore a seguito delle modifiche d’opera (19 giorni lavorativi, pari a 27

giorni naturali consecutivi) e per le ferie dell’edilizia (15 giorni naturali

consecutivi; consid. 4), il cui numero è stato fissato in base ai doc. 7 e 8

(pag. 12) e la cui correttezza non è stata confutata dall’attore.

Ne consegue pertanto che -

non essendo ravvisabile alcuna responsabilità della ditta appaltatrice per

questi ritardi - i tempi di esecuzione dell’opera previsti originariamente

subiscono una dilazione determinabile in complessivi 153 giorni (ovvero, 62

giorni naturali consecutivi + 7 giorni di franchigia corrispondenti al tempo

d’esecuzione previsto contrattualmente, 7 giorni per la problematica legata

alle tubature del fondo confinante, 27 giorni naturali consecutivi per le

maggiori opere richieste dal committente, 35 giorni di pioggia e 15 giorni

naturali consecutivi corrispondenti alle ferie dell’edilizia), da conteggiare a

partire dal 19 maggio 2014 giorno in cui ha preso avvio il cantiere. Pertanto

il giorno di consegna, inizialmente previsto per il 31 maggio 2014, viene a

cadere ben oltre il 5 settembre 2014, termine che, come si vedrà nel

considerando che segue, corrisponde a quello dell’avvenuta consegna.

È necessario rilevare che

su questo aspetto la sentenza pretorile (pag. 10) sembra confondere la proroga

del termine di consegna dovuta all’avvio in ritardo del cantiere (quantificata

in 43 giorni) con la durata totale di esecuzione dei lavori tenuto conto delle

proroghe per ritardo non imputabili alla convenuta (quantificata dal Pretore in

164.

giorni). Si osserva inoltre che, contrariamente a quanto indicato dal

Pretore nella propria decisione - che riprende pedissequamente il contenuto dei

doc. 7 e 8 - la proroga di 164 giorni non considera i 15 giorni di ferie

dell’edilizia, ciò che è verificabile sommando le singole poste e calcolando i

giorni compresi tra il 19 maggio e il 14 novembre 2014 (cfr. doc. 7 e 8, pag.

12).

8.

L’appellante

prosegue contestando l’accertamento pretorile in base al quale la consegna

dell’opera è avvenuta il 5 settembre 2014 e ribadisce la tesi secondo cui quale

data determinante deve essere ritenuta quella della fine dei lavori di

eliminazione dei difetti, ovvero il 12 giugno 2015. Egli critica inoltre il

Pretore nella misura in cui ha ritenuto non provata la gravità dei difetti.

Queste censure sono prive

di buon fondamento. Infatti, benché entrambe le parti diano atto dell’esistenza

di difetti legati all’impermeabilizzazione, la loro gravità, come correttamente

rilevato dal Pretore, non è stata né debitamente allegata né tantomeno comprovata

dal committente, il quale non è riuscito a provare che detti difetti fossero

tali da compromettere l’idoneità all’uso dell’opera realizzata, nozione che

viene interpretata alla luce della Norma SIA 118 in maniera restrittiva (art.

161; cfr. G. Couchepin, op. cit.,

n. 1349 con rinvii). Il fatto che l’identificazione del difetto abbia

necessitato delle verifiche approfondite non ne comprova ancora la gravità.

Discorso analogo deve essere fatto per i tempi della riparazione, AP 1 non ha

comprovato ma neppure allegato che la durata della riparazione fosse congrua o

direttamente riconducibile alla natura del difetto. Su questa tematica si rinvia

anche a quanto illustrato al consid. 5 in fine.

Ne discende pertanto che la

censura deve essere respinta e l’opera ritenuta consegnata - per quanto con dei

difetti - in data 5 settembre 2014.

9.

Infondata si rivela

pure la richiesta attorea di restituzione dell’importo di fr. 29'843.50. Da un

canto, a fronte di puntuali contestazioni da parte della convenuta, AP 1 non è

riuscito a provare l’effettiva causale degli acconti registrati nel doc. H né la

loro corrispondenza con prestazioni previste nel contratto di appalto qui in discussione.

Dall’altro, le audizioni testimoniali hanno evidenziato come già in precedenza

egli avesse coinvolto - tramite incarichi diretti - queste ditte nella realizzazione

di opere esulanti da predetto contratto ragion per cui è lecito ritenere che i

versamenti di cui al doc. H si riferissero proprio a questi lavori (cfr. in

particolare audizione testimoniale di D__________ del 30 agosto 2017, pag. 7 in

fine). A questo vada altresì aggiunto che non vi è corrispondenza tra l’importo

della fattura a saldo inviata da AO 1 (fr. 51'587.27, come da doc. 14) per cui

è poi stata avviata l’esecuzione (doc. L) e quanto AP 1 pretende di aver

saldato in eccesso (fr. 68'023.55 + 52'819.95 - 91'000.- ; doc. H., e doc. C

pag. 3). Con ogni evidenza l’attore confonde le comunicazioni ricevute dalla DL

(doc. C) con quanto richiestogli dalla ditta appaltatrice (doc. 14 e doc. L).

Come visto, egli non ha però minimamente provato l’identità tra questi due

soggetti giuridici (consid. 4).

10.

Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma

della sentenza impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di

appello seguono la soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso per un eventuale

ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. Nella misura in cui ricevibile, l’appello 26 aprile

2018 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 8’000.- sono poste a

carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi

fr. 5’500.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).