12.2018.64
Appalto, responsabilità per i difetti dell'opera, risarcimento danni e calcolo del danno
9 dicembre 2019Italiano39 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.64
Lugano
9 dicembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.46 della Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna - promossa con petizione 4 marzo 2009 da
AP
1
ora
__________, __________
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di complessivi fr.
21'249.50, e meglio fr. 17'527.40 oltre interessi a titolo di mercede,
e fr. 3'722.10 oltre
interessi per spese preprocessuali;
domanda avversata dal convenuto, che con risposta 23 aprile 2009 ha
postulato la
reiezione della petizione come pure, in via riconvenzionale, la
condanna della
controparte al versamento di fr. 81'181.05 oltre interessi, importo
aumentato in sede di
conclusioni a fr. 132'153.05;
ritenuto che il Pretore con decisione 12 marzo 2018 ha
integralmente respinto la
petizione e ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale per
l’importo di fr.
107'372.- oltre interessi;
appellante l’attrice con appello 26 aprile 2018, con cui ha
chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e
respingere la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre il convenuto con risposta 12 giugno 2018 ha postulato la
reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A.
AP 1 è una ditta facente parte del gruppo “__________”, attiva
essenzialmente nell’ambito della progettazione, fabbricazione, riparazione,
acquisto e vendita di verande e dell’impresa generale legata alla suddetta
attività (doc. 3), che nel 2019 ha modificato la propria ragione sociale ed è
ora denominata __________ SA. Fra la fine del 2006 e l’inizio del 2007, la
suddetta società (appaltatrice) eAO 1 (committente) hanno concluso un contratto
riguardante la fornitura e la posa di una veranda (giardino d’inverno) su una
terrazza dell’immobile di cui al fondo part. n. __________ RFD di __________
(doc. A, doc. 1).
B.
Il progetto prevedeva la posa della veranda a ridosso del
parapetto già esistente della terrazza sulla base del prospetto di cui al doc.
H (inc. DI.2007.174 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna) e
del relativo piano esecutivo (doc. 5) per un prezzo di fr. 68'000.- (IVA
compresa), salvo modifiche di progettazione da parte del committente, ritenuto
in particolare che l’esecuzione del basamento su cui poggiare la veranda
sarebbe stata di competenza della ditta __________ AG (qui di seguito solo C__________),
avente sede a __________ (doc. A), con la quale AO 1 si è accordato
separatamente (doc. E e F di cui all’inc. DI.2007.174).
C.
La procedura per il rilascio
della licenza edilizia, ottenuta il 13 giugno 2006, è stata seguita dall’arch. __________
Z__________ (doc. rich. II).
AO 1
ha versato alla AP 1 il primo acconto di fr. 34'000.- in data 4 gennaio 2007 e
il secondo acconto di fr. 20'400.- in data 18 aprile 2007 (doc. P). La posa
della veranda è iniziata nella primavera 2007.
D.
Con scritti 14 maggio 2007, 24 maggio 2007 e 23 luglio 2007 il
committente ha comunicato alla __________ SA e a C__________ che il manufatto
presentava dei difetti, in particolare delle infiltrazioni d’acqua, chiedendo
la risoluzione del problema (doc. B, D e I e doc. I di cui
all’inc. DI.2007.174). Con comunicazioni 23 maggio 2007 e 30 maggio 2007
AP 1 ha contestato la sua responsabilità, comunicando la sospensione dei lavori
sino a quando non vi fosse stata chiarezza sulle problematiche sollevate e
rilevando pure che le infiltrazioni le avevano causato complicazioni e spese
aggiuntive (doc. C e H). Il disaccordo fra le parti riguardava pure la posa di
una tenda esterna: il committente sosteneva che la questione non fosse mai
stata discussa, l’appaltatrice invece che il committente avesse deciso di sua
iniziativa di rinunciarvi (doc. E, F e G).
E.
A fine luglio 2007 AO 1 ha incaricato la __________ SA di
allestire una perizia per accertare i difetti, le cause e le responsabilità nell’esecuzione
dell’opera. Il successivo 9 agosto è avvenuto un sopralluogo con i periti, al
quale la AP 1 non ha potuto partecipare (doc. K e L). La perizia privata 27
agosto 2007, allestita dall’arch. __________ L__________ e dall’ing. __________
T__________, ha accertato in sintesi le infiltrazioni d’acqua e la primaria responsabilità
di AP 1 quale ditta esecutrice dei serramenti e unica progettista, la quale non
aveva previsto un chiaro e preciso concetto di smaltimento delle acque piovane,
ritenuto che i nastri in butile utilizzati da C__________ per la sigillatura
interna dei raccordi tra serramento e soletta esistente non erano impermeabili
alla presenza di acqua in pressione (doc. M e 8).
F.
Nel frattempo, in data 23 agosto 2007, AP 1 ha trasmesso a AO
1 la fattura finale di fr. 68'000.- per la fornitura e posa della veranda, e
un’ulteriore fattura di fr. 3'927.40 IVA compresa per prestazioni supplementari
con saldo totale a suo favore, considerati i due acconti già versati, di fr.
17'527.40 (doc. P).
G. Con
scritto raccomandato 29 agosto 2007, AO 1 ha trasmesso alla AP 1 la suddetta
perizia privata, comunicandole che non avrebbe saldato le fatture del 23 agosto
fino alla conclusione dei lavori, assegnandole un termine fino al 7 settembre per
terminare l’opera ed eliminare i difetti e avvertendola che, in caso contrario,
avrebbe considerato “rescisso il contratto di appalto” e che, “conformemente
all’art. 366 CO la continuazione dei lavori e la riparazione dei difetti
verranno affidati ad un terzo a rischi e spese della __________ SA, alla quale
verranno altresì addossate le spese relative a tutti i danni” (doc. 4).
H.
Con scritto 5 settembre 2007 AP 1 ha contestato
le risultanze peritali e la propria responsabilità, ma si è dichiarata
disponibile a partecipare a un sopralluogo con i periti allo scopo di accertare
le cause dei difetti (doc. BB di cui all’inc. DI.2007.174). Con istanza 13 settembre 2007 AO 1 ha
conseguentemente chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna l’assunzione
di una perizia a futura memoria, chiedendo pure di verificare l’idoneità dei
vetri ai fini dell’isolazione termica della veranda (inc. DI.2007.174). Il
referto peritale è stato allestito il 13 maggio 2008 dall’ing. __________. Il
perito ha accertato, oltre alla mancata ultimazione dei lavori, un difetto di
impermeabilizzazione riconducibile all’uso, da parte di C__________, di un
materiale isolante non idoneo, il butile (o butyl), scelta riportata anche nei
piani di AP 1. Ha pure accertato una mancata visione d’insieme dell’opera e l’assente
coordinazione fra gli artigiani, la presenza di guarnizioni dei serramenti
difettose, vetri non corrispondenti a quelli dell’offerta (spessore inferiore)
e un problema di surriscaldamento della veranda, da ovviare mediante tapparelle
esterne e un sistema di ventilazione.
I.
Con petizione 4 marzo 2009 AP 1 ha convenuto AO
1 innanzi al medesimo Pretore chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 17'527.40
quale saldo della mercede (v. consid. F) e di fr. 3'722.10 per spese legali
preprocessuali (doc. R), per un totale di fr. 21'249.50. In sintesi, l’attrice
ha osservato di avere svolto i lavori a regola d’arte (mentre l’esecuzione di
quelli di poco conto ancora mancanti è stata impedita dal committente), ha contestato
la perizia privata del 27 agosto 2007, ha rilevato che la
sua responsabilità si estendeva unicamente alle guarnizioni difettose, che il
difetto di impermeabilizzazione era unicamente imputabile a C__________, che i
vetri posati garantivano comunque un idoneo isolamento, dovendo piuttosto la
presenza di tende ovviare al problema del surriscaldamento (soluzione suggerita
al committente e da questi scartata), rispettivamente che, come già osservato
dall’ing. __________ P__________, l’assenza di una supervisione
professionistica dei lavori ha contribuito all’insorgere dei problemi.
J.
Con risposta 23 aprile 2009 AO 1 ha postulato
la reiezione della petizione come pure, in via riconvenzionale, la condanna
della controparte al versamento di fr. 81'181.05 oltre interessi, decorrenti
dalla data di inoltro del suddetto allegato (23 aprile 2009), osservando
essenzialmente che l’importo preteso dalla AP 1 non era dovuto a causa del
mancato completamento dei lavori e della presenza dei difetti, tutti a lei
imputabili, che hanno determinato sia l’inutilizzabilità del manufatto, sia i
costi di cui ai doc. P e R. Quanto alla riconvenzionale, AO 1 ha chiesto il
risarcimento dei costi causati dalla carente esecuzione dell’opera (riparazione
del manufatto, spese legali preprocessuali, perizia privata, perizia a futura
memoria e mancato uso della terrazza). In particolare, riguardo al mancato uso
della terrazza, ha quantificato il danno in fr. 10'000.- in attesa delle
risultanze della richiesta perizia giudiziaria per meglio definire tale posta
di danno.
K.
Con replica e risposta riconvenzionale 19 maggio 2009,
duplica e replica riconvenzionale 22 giugno 2009 e duplica riconvenzionale 15
luglio 2009 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche
posizioni, ritenuto che AP 1 ha contestato la domanda riconvenzionale e AO 1 ha
aumentato la sua pretesa a fr. 116'181.05. Allo scambio di allegati
introduttivi è seguita l’istruttoria, comprendente in particolare l’allestimento
della perizia giudiziaria 17 agosto 2012 da parte degli ing. __________ G__________
e __________ P__________, con complementi 31 gennaio 2013, 21 maggio 2013 e 6
marzo 2015, cui è pure seguita l’audizione dei due periti (verbali del 25
aprile 2013 e del 22 giugno 2015). La perizia giudiziaria ha non solo
confermato e approfondito i difetti di cui alle precedenti perizie, ma ha pure
accertato ulteriori problematiche, rilevando la preponderante responsabilità di
AP 1 e la necessità di smantellamento completo della veranda per un rifacimento
secondo le regole dell’arte. Con ordinanza 21 gennaio 2014, il Pretore ha respinto
l’istanza 10 giugno 2013 con cui AP 1 postulava la nomina di un nuovo perito.
L.
Con conclusioni scritte 22 maggio 2014 e conclusioni
integrative 13 agosto 2015 l’attrice ha contestato le risultanze della perizia
giudiziaria, ritenendo che la decisione pretorile dovesse piuttosto fondarsi
sulla perizia a futura memoria, e per il resto si è riconfermata nella propria
posizione. Con conclusioni scritte 26 giugno 2014 e conclusioni integrative 8
settembre 2015 AO 1 si è pure riconfermato nella propria posizione, aumentando a
fr. 132'153.05 la sua richiesta riconvenzionale. In particolare, ha chiesto il
risarcimento di fr. 25'200.- per il mancato uso della terrazza, ritenuto che il
perito ha calcolato una perdita di pigione mensile di fr. 400.- da maggio 2007
(data presumibile della fine dei lavori) a luglio 2012, data a far tempo dalla
quale la veranda poteva essere smontata, ovvero dopo la conclusione degli
accertamenti peritali (p. 20 conclusioni).
M. Con
decisione 12 marzo 2018, il Pretore ha da una parte respinto la petizione, ponendo
tasse e spese (di complessivi fr. 3'430.-) a carico di AP 1 e condannandola a
versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili, e dall’altra ha
parzialmente accolto la domanda riconvenzionale per l’importo di fr. 107'372.-
oltre interessi, ponendo tasse e spese (di complessivi fr. 21'042.20) a carico
di AO 1 per 1/5 e a carico di AP 1 per 4/5, pure condannata a versare alla
controparte fr. 9'000.- per ripetibili parziali.
N.
Con appello 26 aprile 2018, avversato da AO 1 con risposta 12
giugno 2018, AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma
nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
E considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile federale del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al
Pretore è stata iniziata nel marzo 2009 e fino alla sua conclusione è rimasta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a
dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello,
per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 12
marzo 2018, ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405
cpv.1 CPC).
2.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale
valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione
e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia la
risposta sono tempestivi.
3.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello
in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza.
Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i
principi sopraindicati.
4.
In sintesi, l’appellante critica la decisione pretorile in relazione
ai difetti accertati, alla responsabilità per i medesimi e al calcolo del danno.
5.
Nella decisione impugnata il Pretore, dopo aver rilevato la presenza
di un contratto di appalto, ha riassunto dottrina e giurisprudenza in merito
alle possibilità offerte al committente in caso di difetti dell’opera (art. 107
e 366 CO). Ha in particolare accertato che il committente, qualora siano date
le condizioni di cui all’art. 366 CO, può anche scegliere, invece dell’esecuzione
sostitutiva di un terzo, le vie previste dall’art. 107 CO. Successivamente il
primo giudice, interpretando le dichiarazioni di volontà del committente, ha
concluso che egli ha optato per la rinuncia a prestazioni ulteriori
dell’appaltatrice e per il risarcimento dei danni (interesse positivo) ai sensi
dell’art. 107 cpv. 2 CO. Tali accertamenti non sono contestati con l’appello e
vanno confermati.
6.
Il Pretore ha in seguito stabilito che le condizioni di cui all’art.
366.
cpv. 2 CO erano adempiute: difetti dell’opera, mancata ultimazione dei
lavori e assegnazione infruttuosa di un congruo termine di grazia.
6.1
L’appellante
si oppone all’applicabilità dell’art. 366 CO, in quanto l’opera era da ritenere
ultimata, mancando solo lavori di riparazione, peraltro in gran parte nemmeno a
lei incombenti (p. 36 e 37 appello). Di conseguenza, il committente poteva
invocare solamente l’art. 368 CO.
6.2
Il
gravame non si confronta criticamente con gli accertamenti pretorili secondo
cui AP 1 in prima sede non ha mai preteso di aver ultimato i lavori,
rispettivamente secondo cui alla luce della corrispondenza fra le parti e della
perizia a futura memora, la sospensione dei lavori e la loro mancata ripresa
risultava evidente (p. 3, 5, 7 e 12 dell’impugnata decisione). La censura è
dunque irricevibile.
7.
Nell’impugnata
decisione il Pretore ha elencato i difetti accertati dalla perizia a futura
memoria, ovvero carente impermeabilizzazione, posa di vetri termici difformi a
quelli previsti nel contratto, mancato fissaggio del 20% delle guarnizioni di
gomma dei serramenti e surriscaldamento della veranda. Il primo giudice ha poi
evidenziato gli approfondimenti e gli ulteriori difetti riscontrati dalla
perizia giudiziaria, la quale ha accertato infiltrazioni d’acqua nei serramenti,
il carente smaltimento delle acque piovane, un’impermeabilizzazione effettuata
in maniera approssimativa mediante un materiale inadatto in presenza di acqua
stagnante (il butile), ulteriori problemi di progettazione e dei serramenti,
fra cui una meccanica debole delle porte scorrevoli e carenze in materia di isolamento
termico, segnatamente l’assenza di un efficace taglio termico (p. 12-14 e 16-17
dell’impugnata decisione). Il primo giudice ha in seguito esposto i principi
dottrinali e giurisprudenziali che governano la valutazione delle perizie e ha
concluso che non vi era motivo di discostarsi dalla perizia giudiziaria, non
risultando la stessa né inconcludente, né contraddittoria, né lacunosa o priva
di logica, considerata pure la mancata contestazione, da parte di AP 1, degli
accertamenti tecnici ivi contenuti.
7.1
L’appellante,
nel suo gravame, contesta la valenza sia della perizia privata 27 agosto
2007, a suo dire priva di valore probatorio, sia della perizia giudiziaria 17
agosto 2012, sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente su
quella a futura memoria 13 maggio 2008 dell’ing. __________ P__________, il
quale ha accertato soltanto la carente impermeabilizzazione, la difettosità del
20% delle guarnizioni e il problema di surriscaldamento.
7.2
In
merito alla perizia di parte, la contestazione appellatoria non si confronta
con le argomentazioni pretorili, che non sono basate tanto su questa perizia,
bensì piuttosto su quella a futura memoria e su quella giudiziaria. Non si vede
dunque come la censura sia atta a modificare la decisione, né l’appellante lo
spiega, per cui essa è irricevibile. Ad ogni modo, la portata giuridica di una
perizia privata assume una valenza superiore a quella di una semplice
dichiarazione di parte qualora sia confermata da altri concordanti mezzi di
prova, ricordato pure che i due periti che l’hanno allestita sono stati
ascoltati in sede testimoniale, ove l’hanno integralmente confermata (v.
verbale di udienza 24 novembre 2009, p. 2 e 8). L’appellante la ritiene altresì
inattendibile poiché il committente non ha sottoposto ai periti tutta la
necessaria documentazione, ma non spiega quali informazioni mancavano e dunque
perché le loro conclusioni sarebbero sbagliate. Destituita di fondamento è pure
la censura secondo cui i periti non avrebbero riconosciuto l’inidoneità del
butile, siccome essi hanno chiaramente osservato che in assenza di un piano di
evacuazione dell’acqua piovana (dunque in presenza di acqua stagnante o in
pressione), la posa di silicone o nastri in butile non garantisce una corretta
impermeabilizzazione (doc. 8, p. 8).
7.3
Il Pretore
ha osservato che AP 1 non ha contestato gli accertamenti tecnici della perizia
giudiziaria, bensì la suddivisione delle responsabilità ivi effettuata,
questione comunque giuridica e di competenza del giudice (cfr. p. 17 e 21 del
giudizio impugnato). L’appellante si oppone, sostenendo di aver contestato
opportunamente la perizia. Laddove tuttavia si limita a osservare che durante
tutta la lite ha contestato la perizia giudiziaria per quanto in contrasto con
quella a futura memoria, rispettivamente che ciò si evinceva dalle sue
conclusioni a fronte della richiesta di accogliere la petizione e respingere la
domanda riconvenzionale, riferendosi peraltro a un passaggio delle medesime ove
essa, per l’appunto, contestava “l’assurdo riparto della responsabilità
operato da detto perito” (p. 20 appello e riferimento ivi citato), i
relativi passaggi sono irricevibili per mancato confronto con la sentenza
pretorile.
7.4
Le
ulteriori critiche appellatorie mirano a negare l’attendibilità della perizia
giudiziaria evidenziando alcune asserite incertezze o negligenze, piuttosto che
a confutare direttamente la presenza dei difetti accertati dal Pretore.
La censura
secondo cui il perito non ha notato se nella veranda vi fossero degli attacchi
per i condizionatori, ha espresso incertezza in merito all’intervento del
lattoniere e alla scelta del butile da parte di C__________, rispettivamente ha
sollevato tardivamente il problema dei ponti termici (assenza di taglio termico
dei serramenti), non si confronta debitamente con l’ordinanza 21 gennaio 2014
(alla quale l’impugnato giudizio rinvia) con cui il Pretore ha già affrontato
tali tematiche (v. sopra, consid. K). L’unica critica dell’appellante avverso
tale ordinanza è riferita al taglio termico, ma rileva soltanto che il
problema, nella perizia 17 agosto 2012, è stato sollevato in modo generico
(opinione soggettiva che nemmeno può essere condivisa, siccome il perito ha
affrontato la questione a p. 6, 8 e 10 della perizia e poi l’ha approfondita
nei complementi successivi), e che l’ing. __________ P__________ non ha
riscontrato tale difetto, ciò che evidentemente non è sufficiente per
escluderlo. Tutte queste censure sono pertanto inammissibili, rispettivamente
infondate.
7.5
L’appellante
ribadisce poi altre contestazioni già contenute nelle sue conclusioni 22 maggio
2014.
e in quelle integrative del 13 agosto 2015 (p. 19-29 e 34-35 gravame). In
effetti, essa si limita in gran parte a riproporle apoditticamente senza
confrontarsi con il giudizio pretorile, e in particolare in merito alla possibilità
di discostarsi dalle risultanze peritali solo in presenza di serie incongruenze
o carenze. Esse sarebbero dunque già da dichiarare irricevibili per carenza di
motivazione. Ad ogni modo, si fanno le seguenti osservazioni.
7.6
L’appellante
critica il perito per non avere ricordato determinati particolari, per avere
osservato che le guarnizioni erano invecchiate anzitempo in 8 anni senza
considerare la loro durata della vita secondo le norme SIA (5 anni), e per
avere accertato la debolezza della ferramenta delle ante scorrevoli senza
peritare il materiale utilizzato. Tuttavia, che il perito in sede di audizione
non ricordi puntualmente cosa abbia dichiarato il teste __________ A__________
(dipendente C__________) nel suo verbale di audizione o l’ing. __________ P__________
nella sua perizia in relazione a un determinato dettaglio non basta certamente
per far dubitare della sua attendibilità. L’eccessivo invecchiamento delle
guarnizioni non è stato menzionato dal Pretore quale difetto, né la questione
può indebolire la concludenza della perizia in relazione ai difetti che invece
sono di rilevanza nella presente procedura. Per quanto riguarda la meccanica
delle porte scorrevoli, difetto effettivamente menzionato dal Pretore (p. 17),
il perito ha accertato che la debolezza si evinceva dall’eccessiva inclinazione
della ferramenta con conseguente abbassamento dell’anta (perizia 17 agosto
2012, p. 6), per cui un semplice rimprovero di non aver peritato il materiale
non assurge a valida critica dell’accertamento.
7.7
L’appellante
osserva che la perizia giudiziaria è stata redatta solo nel 2012, ovvero molto
tempo dopo l’insorgere della problematica, per cui non sarebbe più affidabile,
anche perché nel frattempo sono avvenute delle modifiche dello stato di fatto
dell’opera. In particolare, il doc. 6 dimostra che il committente ha rimosso
l’isolazione del pavimento. L’appellante menziona poi una serie di dettagli non
notati dall’ing. __________ G__________ nella perizia 17 agosto 2012, bensì
soltanto nei complementi successivi, ovvero la carente manutenzione e la sporcizia
della canaletta di gronda con conseguente presenza di acqua stagnante e alcuni
problemi nei serramenti (assenza di una maniglia e mancato funzionamento del
meccanismo di apertura di un serramento, rottura di due rotelle delle ante
scorrevoli), ciò che a suo dire significherebbe che l’acqua stagnante era dovuta
alla carente manutenzione e che in loco sarebbero avvenuti interventi
deliberati, osservando pure che l’eccessiva presenza di gomiti di evacuazione
dell’acqua, criticata dal perito, era dovuta dal tipo di struttura e dal suo
raccordo con il basamento.
7.8
Queste
censure sono inadatte a sovvertire la decisione pretorile. Sin dai primi
accertamenti peritali l’infiltrazione di acque piovane, l’assenza di un piano
di smaltimento e la conseguente stagnazione erano palesi né l’appellante le
contesta, per cui la problematica non è di certo comparsa solo a seguito della
carente manutenzione. Le ulteriori questioni menzionate non riguardano i
difetti concretamente accertati dal Pretore (v. sopra consid. 7), e non risulta
che esse abbiano impedito ai vari periti di costatare la situazione e accertare
i difetti, né l’appellante spiega o tantomeno dimostra il contrario.
D’altronde, l’ing. __________ G__________ nella perizia 17 agosto 2012 (p. 11) chiarisce
espressamente che i difetti riscontrati sono difetti di esecuzione e
progettazione, e non carenze manifestatesi solo in seguito o tramite volontarie
manomissioni, tesi quest’ultima che rimane comunque una semplice speculazione
di parte.
7.9
Per
tutti questi motivi, gli accertamenti pretorili relativi ai difetti dell’opera
resistono alla critica e devono essere confermati.
8.
Per
quanto riguarda la responsabilità per i difetti, il Pretore ha dapprima
osservato che l’appaltatore deve sopportarla a meno che dimostri che essi sono
imputabili al committente o a suoi ausiliari e che in caso di scelte errate del
committente l’appaltatore deve rispondere comunque dei difetti se, in qualità
di specialista, non ha rispettato il suo dovere di avvisarlo dei conseguenti
rischi. Nel caso concreto, AP 1 aveva un tale dovere siccome esperta nella
progettazione e realizzazione di verande. Inoltre, AO 1 non aveva l’obbligo di
rivolgersi ad ausiliari specialisti quali un architetto o un ingegnere per la
supervisione dei lavori a fronte della presenza della medesima ditta, che in
qualità di esperta ha allestito i progetti e fornito indicazioni a C__________,
quest’ultima pure specialista nell’ambito dell’impermeabilizzazione. Conseguentemente,
nessuna colpa poteva essere a lui attribuita, contrariamente a quanto proposto
dal perito ing. __________ G__________, che gli aveva imputato una
responsabilità del 10% per il surriscaldamento e del 20% per le infiltrazioni.
Il primo
giudice ha anche accertato che l’arch. __________ Z__________ si è occupato
soltanto del rilascio della licenza edilizia, essendo il progetto stato
allestito dalla __________ SA, non potendo dunque questi essere chiamato a
rispondere dei difetti dell’opera. Unici responsabili potevano dunque essere AP
1.
oppure C__________.
8.1
A tal
riguardo, l’appellante osserva che per contratto non era tenuta a seguire la
direzione lavori (cfr. doc. A). Il committente, scegliendo di non far capo a
uno specialista che seguisse e coordinasse i vari lavori, avrebbe commesso un
errore. Inoltre l’arch. __________ Z__________, occupandosi della licenza
edilizia e firmando il prospetto allegato alla relativa istanza, ha allestito,
rispettivamente fatto proprio il progetto ed era parte della realizzazione
dell’opera: avrebbe dunque dovuto consigliare il committente, e nello specifico
sulla necessità sia di prevedere una DL, sia di optare per una schermatura dei
raggi solari mediante tapparelle (p. 17-18 e 30-31 del gravame).
8.2
Queste
censure sono irricevibili per carente motivazione e assenza di un confronto
puntuale con il giudizio impugnato. Sulla necessità o meno di ingaggiare una
DL, l’appellante si limita a opporre all’accertamento pretorile una propria
opinione soggettiva. Quanto al ruolo dell’arch. __________ Z__________, già il
Pretore ha osservato che il progetto allegato alla domanda di costruzione è in
realtà il prospetto allestito il 24 aprile 2006 dalla __________ SA e prodotto
quale doc. H nell’inc. DI.2007.174 (p. 20 dell’impugnato giudizio), e l’appellante
non spiega, né tantomeno dimostra, di quale parte di progettazione si sarebbe
concretamente occupato l’architetto, né risulta dagli atti che, dopo
l’ottenimento della licenza edilizia, egli abbia avuto qualsivoglia ruolo sul
cantiere. A conferma dell’accertamento pretorile si deve dunque concludere che
né al committente, né all’architetto possono essere imputati i difetti in
questione.
9.
Il
Pretore ha osservato che AP 1 ha eseguito la maggior parte dell’opera ed è
integralmente responsabile per tutti i relativi difetti. A tal proposito, ha accertato
la responsabilità di AP 1 per il 20% delle guarnizioni difettose, da questa nemmeno
contestata, e per il montaggio di vetri non conformi a quelli dell’offerta,
ritenuto che la mancanza di una qualità prevista nel contratto è un difetto
indipendentemente dalla funzionalità e dal valore dell’opera (p. 13
dell’impugnato giudizio). Ha pure rilevato che nel progetto e nei piani di
dettaglio allestiti da AP 1 vi erano degli errori, riferendosi alla
delucidazione peritale del 31 gennaio 2013 (p. 8 e relativo allegato 2) e alla
delucidazione orale del 25 aprile 2013 (p. 4-6), ove il perito giudiziario ha
accertato la mancanza di un concetto per lo smaltimento dell’acqua e in particolare
l’assenza di un “sistema di drenaggio efficace all’interno
dell’intercapedine fra parapetto esistente e nuova veranda”, il mancato
rispetto dell’ “altezza minima tra la superficie di scorrimento e il bordo
dell’ermetizzazione” e l’assenza di raccordo idoneo relativo all’ “aggancio
della copertura della veranda alla soletta del balcone superiore”. AP 1 è
stata quindi ritenuta responsabile pure per i già citati difetti ai
serramenti da lei forniti e posati. Tutti questi accertamenti non sono validamente
contestati dall’appello (v. anche sopra. consid. 7.3 seg., ai quali si rinvia),
e vanno dunque confermati.
10.
Il
primo giudice ha attribuito a AP 1 anche la responsabilità per le infiltrazioni
d’acqua. Ha osservato che il perito giudiziario ha accertato
infiltrazioni da diversi punti, in particolare nell’angolo sud-est, nell’angolo
sud-ovest, all’interno dell’intercapedine del parapetto, fra la copertura della
veranda e la soletta superiore e dal davanzale in alluminio, posato
erroneamente da AP 1, infiltrazioni poi non smaltite correttamente in assenza
di un adeguato concetto di smaltimento, considerato pure un errore di
progettazione relativo al risvolto dell’impermeabilizzazione. Il primo giudice
ha sottolineato che le suddette lacune sono interamente imputabili a AP 1, e che
la ricostruzione a regola d’arte della veranda implica la sua riprogettazione
integrale. Certamente, l’acqua presente nell’intercapedine fra il parapetto
esistente e la veranda ha potuto penetrare all’interno della struttura a causa
dell’impermeabilizzazione approssimativa eseguita da C__________ (ditta esperta
di impermeabilizzazione) e per l’utilizzo da parte sua di un materiale
impermeabilizzante inidoneo, ovvero il butile. Il primo giudice ha però anche osservato
che tale ditta doveva eseguire il basamento secondo le indicazioni di AP 1, la
quale ha fornito i relativi piani esecutivi, e che le due società hanno
discusso dei dettagli tecnici. AP 1 ha inoltre fatto propria la scelta del
butile indicandola nei suoi piani di dettaglio (v. piano allegato al doc. M/8)
e ha omesso di avvisare formalmente il committente sui relativi rischi, senza
nemmeno sostenere di non essere in grado di accorgersi della problematica (impugnato
giudizio, p. 14, 17, 21-23).
10.1
L’appellante
contesta parzialmente questi accertamenti. Nello specifico, osserva di non aver
avuto un ruolo di impresa generale (v. doc. A), e che a lei e a C__________
sono stati conferiti incarichi ben distinti. C__________ è una ditta
specializzata alla quale competeva l’esecuzione del basamento, l’isolazione e
l’impermeabilizzazione, compreso il raccordo con la struttura esistente, l’allestimento
del canale per il deflusso dell’acqua e in generale lo smaltimento delle acque (v.
doc. 6, doc. E e F di cui all’inc. DI.2007.174 e le audizioni 14 luglio 2008
dell’ing. __________ P__________ e 24 novembre 2009 di __________ F__________,
dipendente della AP 1). Questa ditta ha scelto autonomamente il butile quale materiale
impermeabilizzante dopo aver svolto alcuni sopralluoghi tecnici (v. teste __________
A__________, verbale del 12 febbraio 2010) e ha percepito una mercede pari a quasi
il 50% rispetto a quella di spettanza di AP 1. L’appellante, quale ditta meno
specializzata nell’impermeabilizzazione, ambito nemmeno figurante nel suo scopo
sociale, non avrebbe avuto nessun ruolo in tale scelta né aveva il dovere di sorvegliare
C__________ o avvisare il committente per tale difetto peraltro non riconoscibile,
dato che il butile è un materiale specialistico la cui inidoneità non è nemmeno
stata costatata dai periti della __________ SA, ma soltanto dall’ing. __________
P__________ nella perizia a futura memoria. Sarebbe peraltro spettato al
committente (art. 8 CC) dimostrare che AP 1 fosse al corrente dell’errore. Inoltre,
le indicazioni che essa ha dato a C__________ non riguardavano
l’impermeabilizzazione (come confermato dal teste __________ F__________),
bensì soltanto il collegamento fra il basamento e la veranda (dimensioni,
quota, punti di fissaggio). Per quanto è dato capire, seppure la censura non
risulti di facile comprensione, a p. 8-9 del gravame l’appellante sembra altresì
sostenere che l’indicazione, nel piano di dettaglio allegato al doc. M/8, del
butile quale impermeabilizzante, è stata apposta unicamente per evidenziare la
sua assenza di responsabilità per le infiltrazioni, e non per sottolineare
l’adesione della società a tale utilizzo. Difatti i piani di cui al doc. 5 e ai
doc. G e H nell’inc. DI.2007.174, gli unici a suo dire rilevanti nell presente
controversia, nulla dicono al riguardo. Le infiltrazioni sarebbero dunque
unicamente imputabili a C__________, rispettivamente alla carente manutenzione dell’opera
(sporcizia nel canale di gronda, accertata dal perito giudiziario) e alla
derivante acqua stagnante.
10.2
Una
buona parte di queste censure è irricevibile. Il Pretore non ha mai affermato
che C__________ fosse una subappaltatrice incaricata dall’appellante, né si può
negare che AP 1 abbia svolto gran parte dell’opera, a fronte non solo dei suoi
incarichi, ma pure di una mercede almeno doppia rispetto a quella di C__________.
È vero che quest’ultima società ha eseguito l’impermeabilizzazione, anche in
maniera carente, utilizzando un materiale inidoneo. L’appellante tuttavia non
si confronta minimamente con gli accertamenti pretorili secondo cui la
progettazione dell’opera, a lei incombente, era difettosa e l’acqua si
infiltrava dai serramenti e dal davanzale da lei stessa posati. Sostenendo che
le infiltrazioni sarebbero dovute unicamente alla manutenzione o
all’impermeabilizzazione del basamento, o che incombesse a C__________
prevedere un concetto di evacuazione delle acque piovane (affermazione non
supportata da alcuna risultanza istruttoria), l’appellante formula delle
opinioni soggettive, invece che delle critiche puntuali e circostanziate al
querelato giudizio, ciò che non è ammissibile (art. 310 e 311 CPC).
10.3
In ogni caso, il perito ing. __________ G__________i
ha in particolare rilevato che la ditta incaricata dell’impermeabilizzazione la
deve eseguire in base alle indicazioni ricevute sull’opera e che i dettagli esecutivi sono di regola progettati dai
serramentisti (in casu AP 1), quali specialisti e conoscitori del
proprio sistema costruttivo. Il perito ha pure osservato che il sistema di
evacuazione delle acque doveva essere progettato da AP 1, che “se l’acqua
può penetrare attraverso il parapetto, occorre prevedere un canale di smaltimento
all’interno a tenuta stagna, non in butile”, che “nella terrazza c’erano
già gli scarichi…e quindi nello sviluppo del concetto dell’evacuazione delle
acque bisognava tener conto di questi punti già esistenti”, che nel piano
doc. 5 vi sono indicazioni inerenti l’impermeabilizzazione, e che AP 1 ha disegnato
dettagli di impermeabilizzazione errati (perito ing. __________ G__________, verbale
25.
aprile 2013, p. 4-5; complemento peritale del 31 gennaio 2013, p. 8-9). Del
resto, è già stato acclarato che il butile poteva al massimo essere usato per
un’impermeabilizzazione minima interna in assenza di acqua in pressione. La
scelta del materiale impermeabilizzante dipendeva in altre parole dal sistema
di smaltimento delle acque previsto dal progettista. Anche la conferma d’ordine
prevedeva che il basamento andava eseguito secondo le indicazioni di AP 1, che
avrebbe pure interpellato C__________ per i dettagli esecutivi (doc. A). AP 1
aveva dunque il dovere di fornire opportune indicazioni anche con riferimento
al sistema di impermeabilizzazione. Se non lo ha fatto, si tratta di una negligenza a lei imputabile. Ad ogni
modo, il doc. 6 e l’audizione del teste __________ A__________ (verbale del 12
febbraio 2010, p. 3) attestano che C__________ e AP 1 hanno discusso di
dettagli tecnici e di scolo delle acque, che secondo quanto discusso, la
presenza di acqua doveva essere minima, e che siccome ciò che non è stato,
l’isolazione interna scelta non era sufficiente.
Ciò basta per respingere
l’assunto dell’appellante secondo cui essa non avrebbe avuto nulla a che fare con l’impermeabilizzazione.
10.4
Il gravame nemmeno si confronta con l’accertamento
pretorile secondo cui AP 1, in prima sede, non ha mai sostenuto che il difetto
non fosse riconoscibile (p. 14). La riconoscibilità del difetto deve dunque
essere confermata. L’appellante inoltre non contesta di non aver segnalato al
committente la problematica.
Inconsistente
è la spiegazione appellatoria relativa all’indicazione del butile sul piano di
cui al doc. M/8: trattasi di un piano di dettaglio denominato “DETT.INFERIORE
parapetto-serramento” allestito da lei stessa. Tale indicazione è presente
pure su un suo ulteriore piano di dettaglio denominato “DETT.INFERIORE
finestra-balcone” allegato alla perizia a futura memoria. Del resto, oltre
all’ing. __________ G__________, anche l’ing. __________ P__________ ha
osservato che AP 1 ha riportato l’uso di questo materiale nei suoi piani e che
nessuno si è accorto dell’errore (perizia a futura memoria, p. 3), e nulla agli
atti permette di ritenere che le suddette indicazioni siano state aggiunte a
posteriori, né si vede perché soltanto il piano di cui al doc. 5 (prodotto pure
quale doc. G nell’inc. DI.2007.174) e il prospetto doc. H dovrebbero essere
rilevanti. Ne consegue che, a conferma dell’accertamento pretorile, AP 1 era al
corrente dell’uso del butile da parte di C__________, e che il difetto era
riconoscibile.
10.5
Per
tutti questi motivi si deve ammettere una negligenza di AP 1 per le
infiltrazioni d’acqua sia a livello di progettazione, sia a livello di
esecuzione e posa di serramenti e del davanzale, sia a livello di
collaborazione con C__________ in relazione alle modalità di impermeabilizzazione.
La decisione del Pretore di ammettere la sua responsabilità per tale difetto
dev’essere dunque confermata.
L’appellante
omette pure di considerare che, quand’anche il difetto di impermeabilizzazione
sia imputabile a un agire congiunto di entrambe le ditte, essa non sostiene che
l’agire di C__________ sia una circostanza imputabile al committente ai sensi
dell’art. 44 cpv. 1 CO, per cui il vincolo di solidarietà comporta che
l’appaltatrice chiamata in causa dal committente è tenuta a rifondergli l’integralità
del danno.
11.
Il
Pretore ha attribuito a AP 1 anche la responsabilità per il problema di
surriscaldamento della veranda, non potendo la semplice posa di condizionatori
essere sufficiente (come accertato dagli ing. __________ P__________, __________
G__________i e __________ P__________) e non avendo la società dimostrato di
aver avvisato il committente della problematica, e in particolare della
necessità di prevedere pure delle tapparelle esterne. L’appellante a tal
proposito rileva a torto l’asserita responsabilità dell’arch. __________ Z__________
(questione già risolta al consid. 8.2, al quale si rinvia), e osserva che è
stato il committente ad avere scelto di posare unicamente dei condizionatori.
La censura tuttavia non può sovvertire l’accertamento pretorile, perché ciò
ancora non dimostra che AP 1 l’ha debitamente avvisato dei possibili rischi.
Inoltre, anche l’ing. __________ P__________ ha sottolineato che la veranda non
era adatta al clima della regione (perizia a futura memoria 13 maggio 2008, p.
5). Pure in relazione a tale difetto, la decisione pretorile dev.ssere
confermata.
12.
Per il
calcolo del danno, il primo giudice ha accertato la necessità di rifacimento
totale della veranda, comprendente pure la schermatura solare esterna mediante
tapparelle, per un costo totale di fr. 95'772.-, da cui dedurre l’importo che il
committente avrebbe ancora dovuto pagare in caso di esecuzione dell’opera a
regola d’arte ovvero fr. 13'600.- (considerata la mercede pattuita di fr.
68'000.- e gli acconti di fr. 54'400.-), per un totale quindi di fr. 82'172.-.
Il primo giudice non vi ha dedotto invece i fr. 3'927.40 per costi aggiuntivi, né
i fr. 3'722.10 per costi preprocessuali relativi alla perizia a futura memoria
pretesi da AP 1 (v. consid. F, G e I). Da una parte, l’appaltatrice non ha
spiegato a che titolo ha avanzato quest’ultima richiesta, ritenuto che in tale
procedura essa è risultata soccombente a seguito della presenza di difetti a
lei imputabili. Dall’altra, AP 1 contrattualmente ha soltanto diritto a una
mercede fissa e indipendente dai costi di esecuzione, in assenza di modifiche
di progettazione da parte del committente o circostanze straordinarie ai sensi
dell’art. 373 cpv. 2 CO.
Il Pretore
ha anche riconosciuto al committente la rifusione dei costi derivanti dalla
perdita di canoni locativi per 63 mesi (da maggio 2007 a luglio 2012) considerando
che, secondo il perito giudiziario, in presenza di una veranda utilizzabile la
pigione mensile avrebbe potuto essere maggiorata di fr. 400.-, per un totale di
fr. 25'200.-. Il Pretore non ha invece accordato a AO 1 alcun
risarcimento per i costi legali preprocessuali da lui sostenuti, in quanto
coperti dalla sua assicurazione giuridica. In conclusione, il Pretore ha
accertato il diritto di AO 1 all’importo complessivo di fr. 107'372.- (fr.
82'172.- + fr. 25'200.-) oltre interessi.
12.1
Laddove
l’appellante accenna alle asserite incertezze espresse dall’ing. __________ __________
in merito alla necessità di smontaggio e rifacimento integrale della veranda,
la sua censura non è atta a sovvertire l’accertamento pretorile. Non si vede difatti
perché si dovrebbe dubitare dell’attendibilità del perito soltanto poiché nella
perizia e nei successivi complementi ha considerato varie opzioni, ritenuto che
infine ha indicato la soluzione dello smontaggio completo, opinione condivisa
dall’ing. __________ P__________ e dall’appellante stessa (cfr. p. 28 del
gravame). AP 1 critica altresì il primo giudice per non aver riconosciuto il
suo diritto al risarcimento dei costi di fr. 3'927.40 e di fr. 3'722.10, poiché
a suo dire non previsti dalla conferma d’ordine (doc. A) e derivanti da
circostanze a lei non imputabili. Essa tuttavia non si confronta con gli
accertamenti pretorili relativi alla mercede a corpo. Inoltre, già si è detto
che i difetti in questione sono a lei imputabili. La censura non merita dunque
accoglimento.
12.2
L’appellante
critica il primo giudice pure per non avere considerato che le tapparelle
esterne non erano previste nella sua offerta e nel relativo prezzo di fr.
68'000.- (doc. A), per cui il riconoscimento al committente dei costi
complessivi per una nuova veranda, compresa pure la schermatura solare,
costituirebbe un arricchimento a suo favore. La censura dev’essere condivisa.
Secondo la teoria della differenza, già riassunta dal Pretore, il danneggiato
deve lasciarsi imputare quanto avrebbe pagato in caso di esecuzione a regola
d’arte dell’opera ovvero, nella fattispecie, di una veranda munita pure di
schermatura solare. Nel doc. E, il committente ha confermato che il contratto
con la controparte non prevedeva la posa di tende, né risulta dagli atti che
egli, in tale caso, avrebbe rinunciato all’opera. Dall’importo riconosciutogli
quale risarcimento dei danni deve dunque essere dedotto anche il suddetto
costo, stimato dal perito in fr. 12'000.- (cfr. complemento peritale del 21
maggio 2013, p. 4). La decisione pretorile deve dunque essere riformata nel
senso che AP 1 dovrà versare a AO 1, quale risarcimento dei costi di
rifacimento della veranda, fr. 70'172.- oltre interessi, invece di fr.
82'172.-.
13.
Quanto
alle ultime censure a p. 38 in fine e 39 del gravame, esse riguardano la
perdita di canoni locativi fatta valere da AO 1 e più in generale gli interessi
stabiliti dal Pretore sugli importi attribuiti a quest’ultimo. L’appellante tuttavia
non contesta l’esistenza di una perdita di pigione a danno della controparte,
né il relativo importo di fr. 400.- mensili, né il periodo durante il quale
tale importo è stato riconosciuto, né sostiene che AO 1 avrebbe già in
precedenza potuto e dovuto provvedere personalmente alla sistemazione della
veranda nell’ottica di un suo dovere di riduzione del danno, per cui la perdita
di guadagno stabilita dal primo giudice dev’essere confermata. Per quanto è
dato capire, ritenuto che la censura appellatoria è limitata a poche righe di
difficile lettura, l’appellante lamenta un’indebita sovrapposizione fra gli
importi di fr. 400.- mensili per perdita di canoni locativi e gli interessi riconosciuti
dal primo giudice per parte del relativo periodo sull’importo del risarcimento
danni.
14.
In
effetti, tale sovrapposizione è presente, nella misura in cui il Pretore ha accordato
a AO 1 il risarcimento della perdita locativa da maggio 2007 a luglio 2012, ma
pure il decorso di interessi già dal 23 aprile 2009 (data dell’azione
riconvenzionale) sull’importo di fr. 82'172.- (qui decurtati a fr. 70'172.-). Ora,
l’attribuzione di interessi su un determinato importo ha lo scopo di porre
l’avente diritto nella situazione in cui si sarebbe trovato qualora avesse
ricevuto immediatamente soddisfazione, compensando dunque lo svantaggio di non
aver avuto sin da subito a libera disposizione l’importo preteso. Tuttavia,
secondo la soluzione adottata dal primo giudice, per il periodo da aprile 2009
a luglio 2012 a AO 1 sarebbero riconosciuti sia interessi sull’importo per il
rifacimento della veranda, quale importo potenzialmente a sua libera
disposizione, sia una rendita aggiuntiva di fr. 400.- mensili per la mancata possibilità
di aumentare la pigione, ciò che non può essere. In funzione della censura
appellatoria la decisione pretorile può dunque essere modificata nel senso che
gli interessi sull’importo di fr. 70'172.- decorrono solamente dal mese di
agosto 2012. Con riferimento alla perdita di pigione di fr. 25'200.-, per i 24
mesi da maggio 2007 ad aprile 2009 (fr. 9'600.- complessivi), gli interessi
decorrono dal 23 aprile 2009, data d’inoltro della domanda riconvenzionale. Per
i restanti 39 mesi da maggio 2009 a luglio 2012 (fr. 15'600.- complessivi), gli
interessi decorrono per ciascun importo di fr. 400.- dall’inizio del relativo
mese.
15.
Per tutti questi motivi, l’appello deve essere parzialmente accolto,
con conseguente riforma del giudizio impugnato. A fronte della modifica, AO 1
risultando vincente nella misura del 70%, la ripartizione delle spese
giudiziarie di prima sede relativamente all’azione riconvenzionale dev’essere
modificata nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono poste a suo
carico nella misura di 3/10, e a carico di AP 1 nella misura di 7/10, che
rifonderà alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili parziali. Le spese
giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
128'621.50 (fr. 107'372.- + fr. 21'249.50, v. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la
soccombenza, che dev’essere attribuita per 9/10 all’appellante, e per 1/10 all’appellato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 26 aprile
2018 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
decisione 12 marzo 2018 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è
così riformata:
1. Invariato
§. Invariato
2. In
parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la AP 1, __________, è
tenuta a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 70'172.- oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2012. Oltre a
ciò, AP 1 è tenuta a versare a AO 1 la somma di 25'200.- oltre interessi al 5%,
e meglio dal 23 aprile 2009 su fr. 9'600.-, e dall’inizio di ogni mese
successivo all’aprile 2009 su fr. 400.- per ogni mensilità da maggio 2009 a
luglio 2012 (complessivi fr. 15'600.-).
§. La tassa di giustizia fr. 2’830.- e le spese di fr. 18'212.20 sono
poste a carico di AO 1 in ragione di 3/10 e per la rimanenza sono a carico
della AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 6’000.- per ripetibili parziali.
3. Invariato
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell’appellato per
1/10 e dell’appellante per 9/10, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per
ripetibili parziali di seconda sede.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).