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Decisione

12.2018.64

Appalto, responsabilità per i difetti dell'opera, risarcimento danni e calcolo del danno

9 dicembre 2019Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

A.

AP 1 è una ditta facente parte del gruppo “__________”, attiva

essenzialmente nell’ambito della progettazione, fabbricazione, riparazione,

acquisto e vendita di verande e dell’impresa generale legata alla suddetta

attività (doc. 3), che nel 2019 ha modificato la propria ragione sociale ed è

ora denominata __________ SA. Fra la fine del 2006 e l’inizio del 2007, la

suddetta società (appaltatrice) eAO 1 (committente) hanno concluso un contratto

riguardante la fornitura e la posa di una veranda (giardino d’inverno) su una

terrazza dell’immobile di cui al fondo part. n. __________ RFD di __________

(doc. A, doc. 1).

B.

Il progetto prevedeva la posa della veranda a ridosso del

parapetto già esistente della terrazza sulla base del prospetto di cui al doc.

H (inc. DI.2007.174 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna) e

del relativo piano esecutivo (doc. 5) per un prezzo di fr. 68'000.- (IVA

compresa), salvo modifiche di progettazione da parte del committente, ritenuto

in particolare che l’esecuzione del basamento su cui poggiare la veranda

sarebbe stata di competenza della ditta __________ AG (qui di seguito solo C__________),

avente sede a __________ (doc. A), con la quale AO 1 si è accordato

separatamente (doc. E e F di cui all’inc. DI.2007.174).

C.

La procedura per il rilascio

della licenza edilizia, ottenuta il 13 giugno 2006, è stata seguita dall’arch. __________

Z__________ (doc. rich. II).

AO 1

ha versato alla AP 1 il primo acconto di fr. 34'000.- in data 4 gennaio 2007 e

il secondo acconto di fr. 20'400.- in data 18 aprile 2007 (doc. P). La posa

della veranda è iniziata nella primavera 2007.

D.

Con scritti 14 maggio 2007, 24 maggio 2007 e 23 luglio 2007 il

committente ha comunicato alla __________ SA e a C__________ che il manufatto

presentava dei difetti, in particolare delle infiltrazioni d’acqua, chiedendo

la risoluzione del problema (doc. B, D e I e doc. I di cui

all’inc. DI.2007.174). Con comunicazioni 23 maggio 2007 e 30 maggio 2007

AP 1 ha contestato la sua responsabilità, comunicando la sospensione dei lavori

sino a quando non vi fosse stata chiarezza sulle problematiche sollevate e

rilevando pure che le infiltrazioni le avevano causato complicazioni e spese

aggiuntive (doc. C e H). Il disaccordo fra le parti riguardava pure la posa di

una tenda esterna: il committente sosteneva che la questione non fosse mai

stata discussa, l’appaltatrice invece che il committente avesse deciso di sua

iniziativa di rinunciarvi (doc. E, F e G).

E.

A fine luglio 2007 AO 1 ha incaricato la __________ SA di

allestire una perizia per accertare i difetti, le cause e le responsabilità nell’esecuzione

dell’opera. Il successivo 9 agosto è avvenuto un sopralluogo con i periti, al

quale la AP 1 non ha potuto partecipare (doc. K e L). La perizia privata 27

agosto 2007, allestita dall’arch. __________ L__________ e dall’ing. __________

T__________, ha accertato in sintesi le infiltrazioni d’acqua e la primaria responsabilità

di AP 1 quale ditta esecutrice dei serramenti e unica progettista, la quale non

aveva previsto un chiaro e preciso concetto di smaltimento delle acque piovane,

ritenuto che i nastri in butile utilizzati da C__________ per la sigillatura

interna dei raccordi tra serramento e soletta esistente non erano impermeabili

alla presenza di acqua in pressione (doc. M e 8).

F.

Nel frattempo, in data 23 agosto 2007, AP 1 ha trasmesso a AO

1 la fattura finale di fr. 68'000.- per la fornitura e posa della veranda, e

un’ulteriore fattura di fr. 3'927.40 IVA compresa per prestazioni supplementari

con saldo totale a suo favore, considerati i due acconti già versati, di fr.

17'527.40 (doc. P).

G. Con

scritto raccomandato 29 agosto 2007, AO 1 ha trasmesso alla AP 1 la suddetta

perizia privata, comunicandole che non avrebbe saldato le fatture del 23 agosto

fino alla conclusione dei lavori, assegnandole un termine fino al 7 settembre per

terminare l’opera ed eliminare i difetti e avvertendola che, in caso contrario,

avrebbe considerato “rescisso il contratto di appalto” e che, “conformemente

all’art. 366 CO la continuazione dei lavori e la riparazione dei difetti

verranno affidati ad un terzo a rischi e spese della __________ SA, alla quale

verranno altresì addossate le spese relative a tutti i danni” (doc. 4).

H.

Con scritto 5 settembre 2007 AP 1 ha contestato

le risultanze peritali e la propria responsabilità, ma si è dichiarata

disponibile a partecipare a un sopralluogo con i periti allo scopo di accertare

le cause dei difetti (doc. BB di cui all’inc. DI.2007.174). Con istanza 13 settembre 2007 AO 1 ha

conseguentemente chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna l’assunzione

di una perizia a futura memoria, chiedendo pure di verificare l’idoneità dei

vetri ai fini dell’isolazione termica della veranda (inc. DI.2007.174). Il

referto peritale è stato allestito il 13 maggio 2008 dall’ing. __________. Il

perito ha accertato, oltre alla mancata ultimazione dei lavori, un difetto di

impermeabilizzazione riconducibile all’uso, da parte di C__________, di un

materiale isolante non idoneo, il butile (o butyl), scelta riportata anche nei

piani di AP 1. Ha pure accertato una mancata visione d’insieme dell’opera e l’assente

coordinazione fra gli artigiani, la presenza di guarnizioni dei serramenti

difettose, vetri non corrispondenti a quelli dell’offerta (spessore inferiore)

e un problema di surriscaldamento della veranda, da ovviare mediante tapparelle

esterne e un sistema di ventilazione.

I.

Con petizione 4 marzo 2009 AP 1 ha convenuto AO

1 innanzi al medesimo Pretore chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 17'527.40

quale saldo della mercede (v. consid. F) e di fr. 3'722.10 per spese legali

preprocessuali (doc. R), per un totale di fr. 21'249.50. In sintesi, l’attrice

ha osservato di avere svolto i lavori a regola d’arte (mentre l’esecuzione di

quelli di poco conto ancora mancanti è stata impedita dal committente), ha contestato

la perizia privata del 27 agosto 2007, ha rilevato che la

sua responsabilità si estendeva unicamente alle guarnizioni difettose, che il

difetto di impermeabilizzazione era unicamente imputabile a C__________, che i

vetri posati garantivano comunque un idoneo isolamento, dovendo piuttosto la

presenza di tende ovviare al problema del surriscaldamento (soluzione suggerita

al committente e da questi scartata), rispettivamente che, come già osservato

dall’ing. __________ P__________, l’assenza di una supervisione

professionistica dei lavori ha contribuito all’insorgere dei problemi.

J.

Con risposta 23 aprile 2009 AO 1 ha postulato

la reiezione della petizione come pure, in via riconvenzionale, la condanna

della controparte al versamento di fr. 81'181.05 oltre interessi, decorrenti

dalla data di inoltro del suddetto allegato (23 aprile 2009), osservando

essenzialmente che l’importo preteso dalla AP 1 non era dovuto a causa del

mancato completamento dei lavori e della presenza dei difetti, tutti a lei

imputabili, che hanno determinato sia l’inutilizzabilità del manufatto, sia i

costi di cui ai doc. P e R. Quanto alla riconvenzionale, AO 1 ha chiesto il

risarcimento dei costi causati dalla carente esecuzione dell’opera (riparazione

del manufatto, spese legali preprocessuali, perizia privata, perizia a futura

memoria e mancato uso della terrazza). In particolare, riguardo al mancato uso

della terrazza, ha quantificato il danno in fr. 10'000.- in attesa delle

risultanze della richiesta perizia giudiziaria per meglio definire tale posta

di danno.

K.

Con replica e risposta riconvenzionale 19 maggio 2009,

duplica e replica riconvenzionale 22 giugno 2009 e duplica riconvenzionale 15

luglio 2009 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche

posizioni, ritenuto che AP 1 ha contestato la domanda riconvenzionale e AO 1 ha

aumentato la sua pretesa a fr. 116'181.05. Allo scambio di allegati

introduttivi è seguita l’istruttoria, comprendente in particolare l’allestimento

della perizia giudiziaria 17 agosto 2012 da parte degli ing. __________ G__________

e __________ P__________, con complementi 31 gennaio 2013, 21 maggio 2013 e 6

marzo 2015, cui è pure seguita l’audizione dei due periti (verbali del 25

aprile 2013 e del 22 giugno 2015). La perizia giudiziaria ha non solo

confermato e approfondito i difetti di cui alle precedenti perizie, ma ha pure

accertato ulteriori problematiche, rilevando la preponderante responsabilità di

AP 1 e la necessità di smantellamento completo della veranda per un rifacimento

secondo le regole dell’arte. Con ordinanza 21 gennaio 2014, il Pretore ha respinto

l’istanza 10 giugno 2013 con cui AP 1 postulava la nomina di un nuovo perito.

L.

Con conclusioni scritte 22 maggio 2014 e conclusioni

integrative 13 agosto 2015 l’attrice ha contestato le risultanze della perizia

giudiziaria, ritenendo che la decisione pretorile dovesse piuttosto fondarsi

sulla perizia a futura memoria, e per il resto si è riconfermata nella propria

posizione. Con conclusioni scritte 26 giugno 2014 e conclusioni integrative 8

settembre 2015 AO 1 si è pure riconfermato nella propria posizione, aumentando a

fr. 132'153.05 la sua richiesta riconvenzionale. In particolare, ha chiesto il

risarcimento di fr. 25'200.- per il mancato uso della terrazza, ritenuto che il

perito ha calcolato una perdita di pigione mensile di fr. 400.- da maggio 2007

(data presumibile della fine dei lavori) a luglio 2012, data a far tempo dalla

quale la veranda poteva essere smontata, ovvero dopo la conclusione degli

accertamenti peritali (p. 20 conclusioni).

M. Con

decisione 12 marzo 2018, il Pretore ha da una parte respinto la petizione, ponendo

tasse e spese (di complessivi fr. 3'430.-) a carico di AP 1 e condannandola a

versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili, e dall’altra ha

parzialmente accolto la domanda riconvenzionale per l’importo di fr. 107'372.-

oltre interessi, ponendo tasse e spese (di complessivi fr. 21'042.20) a carico

di AO 1 per 1/5 e a carico di AP 1 per 4/5, pure condannata a versare alla

controparte fr. 9'000.- per ripetibili parziali.

N.

Con appello 26 aprile 2018, avversato da AO 1 con risposta 12

giugno 2018, AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma

nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle argomentazioni delle

parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

E considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile federale del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al

Pretore è stata iniziata nel marzo 2009 e fino alla sua conclusione è rimasta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a

dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello,

per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il 12

marzo 2018, ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405

cpv.1 CPC).

2.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale

valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione

e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia la

risposta sono tempestivi.

3.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello

in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza.

Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i

principi sopraindicati.

4.

In sintesi, l’appellante critica la decisione pretorile in relazione

ai difetti accertati, alla responsabilità per i medesimi e al calcolo del danno.

5.

Nella decisione impugnata il Pretore, dopo aver rilevato la presenza

di un contratto di appalto, ha riassunto dottrina e giurisprudenza in merito

alle possibilità offerte al committente in caso di difetti dell’opera (art. 107

e 366 CO). Ha in particolare accertato che il committente, qualora siano date

le condizioni di cui all’art. 366 CO, può anche scegliere, invece dell’esecuzione

sostitutiva di un terzo, le vie previste dall’art. 107 CO. Successivamente il

primo giudice, interpretando le dichiarazioni di volontà del committente, ha

concluso che egli ha optato per la rinuncia a prestazioni ulteriori

dell’appaltatrice e per il risarcimento dei danni (interesse positivo) ai sensi

dell’art. 107 cpv. 2 CO. Tali accertamenti non sono contestati con l’appello e

vanno confermati.

6.

Il Pretore ha in seguito stabilito che le condizioni di cui all’art.

366.

cpv. 2 CO erano adempiute: difetti dell’opera, mancata ultimazione dei

lavori e assegnazione infruttuosa di un congruo termine di grazia.

6.1

L’appellante

si oppone all’applicabilità dell’art. 366 CO, in quanto l’opera era da ritenere

ultimata, mancando solo lavori di riparazione, peraltro in gran parte nemmeno a

lei incombenti (p. 36 e 37 appello). Di conseguenza, il committente poteva

invocare solamente l’art. 368 CO.

6.2

Il

gravame non si confronta criticamente con gli accertamenti pretorili secondo

cui AP 1 in prima sede non ha mai preteso di aver ultimato i lavori,

rispettivamente secondo cui alla luce della corrispondenza fra le parti e della

perizia a futura memora, la sospensione dei lavori e la loro mancata ripresa

risultava evidente (p. 3, 5, 7 e 12 dell’impugnata decisione). La censura è

dunque irricevibile.

7.

Nell’impugnata

decisione il Pretore ha elencato i difetti accertati dalla perizia a futura

memoria, ovvero carente impermeabilizzazione, posa di vetri termici difformi a

quelli previsti nel contratto, mancato fissaggio del 20% delle guarnizioni di

gomma dei serramenti e surriscaldamento della veranda. Il primo giudice ha poi

evidenziato gli approfondimenti e gli ulteriori difetti riscontrati dalla

perizia giudiziaria, la quale ha accertato infiltrazioni d’acqua nei serramenti,

il carente smaltimento delle acque piovane, un’impermeabilizzazione effettuata

in maniera approssimativa mediante un materiale inadatto in presenza di acqua

stagnante (il butile), ulteriori problemi di progettazione e dei serramenti,

fra cui una meccanica debole delle porte scorrevoli e carenze in materia di isolamento

termico, segnatamente l’assenza di un efficace taglio termico (p. 12-14 e 16-17

dell’impugnata decisione). Il primo giudice ha in seguito esposto i principi

dottrinali e giurisprudenziali che governano la valutazione delle perizie e ha

concluso che non vi era motivo di discostarsi dalla perizia giudiziaria, non

risultando la stessa né inconcludente, né contraddittoria, né lacunosa o priva

di logica, considerata pure la mancata contestazione, da parte di AP 1, degli

accertamenti tecnici ivi contenuti.

7.1

L’appellante,

nel suo gravame, contesta la valenza sia della perizia privata 27 agosto

2007, a suo dire priva di valore probatorio, sia della perizia giudiziaria 17

agosto 2012, sostenendo che il Pretore avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente su

quella a futura memoria 13 maggio 2008 dell’ing. __________ P__________, il

quale ha accertato soltanto la carente impermeabilizzazione, la difettosità del

20% delle guarnizioni e il problema di surriscaldamento.

7.2

In

merito alla perizia di parte, la contestazione appellatoria non si confronta

con le argomentazioni pretorili, che non sono basate tanto su questa perizia,

bensì piuttosto su quella a futura memoria e su quella giudiziaria. Non si vede

dunque come la censura sia atta a modificare la decisione, né l’appellante lo

spiega, per cui essa è irricevibile. Ad ogni modo, la portata giuridica di una

perizia privata assume una valenza superiore a quella di una semplice

dichiarazione di parte qualora sia confermata da altri concordanti mezzi di

prova, ricordato pure che i due periti che l’hanno allestita sono stati

ascoltati in sede testimoniale, ove l’hanno integralmente confermata (v.

verbale di udienza 24 novembre 2009, p. 2 e 8). L’appellante la ritiene altresì

inattendibile poiché il committente non ha sottoposto ai periti tutta la

necessaria documentazione, ma non spiega quali informazioni mancavano e dunque

perché le loro conclusioni sarebbero sbagliate. Destituita di fondamento è pure

la censura secondo cui i periti non avrebbero riconosciuto l’inidoneità del

butile, siccome essi hanno chiaramente osservato che in assenza di un piano di

evacuazione dell’acqua piovana (dunque in presenza di acqua stagnante o in

pressione), la posa di silicone o nastri in butile non garantisce una corretta

impermeabilizzazione (doc. 8, p. 8).

7.3

Il Pretore

ha osservato che AP 1 non ha contestato gli accertamenti tecnici della perizia

giudiziaria, bensì la suddivisione delle responsabilità ivi effettuata,

questione comunque giuridica e di competenza del giudice (cfr. p. 17 e 21 del

giudizio impugnato). L’appellante si oppone, sostenendo di aver contestato

opportunamente la perizia. Laddove tuttavia si limita a osservare che durante

tutta la lite ha contestato la perizia giudiziaria per quanto in contrasto con

quella a futura memoria, rispettivamente che ciò si evinceva dalle sue

conclusioni a fronte della richiesta di accogliere la petizione e respingere la

domanda riconvenzionale, riferendosi peraltro a un passaggio delle medesime ove

essa, per l’appunto, contestava “l’assurdo riparto della responsabilità

operato da detto perito” (p. 20 appello e riferimento ivi citato), i

relativi passaggi sono irricevibili per mancato confronto con la sentenza

pretorile.

7.4

Le

ulteriori critiche appellatorie mirano a negare l’attendibilità della perizia

giudiziaria evidenziando alcune asserite incertezze o negligenze, piuttosto che

a confutare direttamente la presenza dei difetti accertati dal Pretore.

La censura

secondo cui il perito non ha notato se nella veranda vi fossero degli attacchi

per i condizionatori, ha espresso incertezza in merito all’intervento del

lattoniere e alla scelta del butile da parte di C__________, rispettivamente ha

sollevato tardivamente il problema dei ponti termici (assenza di taglio termico

dei serramenti), non si confronta debitamente con l’ordinanza 21 gennaio 2014

(alla quale l’impugnato giudizio rinvia) con cui il Pretore ha già affrontato

tali tematiche (v. sopra, consid. K). L’unica critica dell’appellante avverso

tale ordinanza è riferita al taglio termico, ma rileva soltanto che il

problema, nella perizia 17 agosto 2012, è stato sollevato in modo generico

(opinione soggettiva che nemmeno può essere condivisa, siccome il perito ha

affrontato la questione a p. 6, 8 e 10 della perizia e poi l’ha approfondita

nei complementi successivi), e che l’ing. __________ P__________ non ha

riscontrato tale difetto, ciò che evidentemente non è sufficiente per

escluderlo. Tutte queste censure sono pertanto inammissibili, rispettivamente

infondate.

7.5

L’appellante

ribadisce poi altre contestazioni già contenute nelle sue conclusioni 22 maggio

2014.

e in quelle integrative del 13 agosto 2015 (p. 19-29 e 34-35 gravame). In

effetti, essa si limita in gran parte a riproporle apoditticamente senza

confrontarsi con il giudizio pretorile, e in particolare in merito alla possibilità

di discostarsi dalle risultanze peritali solo in presenza di serie incongruenze

o carenze. Esse sarebbero dunque già da dichiarare irricevibili per carenza di

motivazione. Ad ogni modo, si fanno le seguenti osservazioni.

7.6

L’appellante

critica il perito per non avere ricordato determinati particolari, per avere

osservato che le guarnizioni erano invecchiate anzitempo in 8 anni senza

considerare la loro durata della vita secondo le norme SIA (5 anni), e per

avere accertato la debolezza della ferramenta delle ante scorrevoli senza

peritare il materiale utilizzato. Tuttavia, che il perito in sede di audizione

non ricordi puntualmente cosa abbia dichiarato il teste __________ A__________

(dipendente C__________) nel suo verbale di audizione o l’ing. __________ P__________

nella sua perizia in relazione a un determinato dettaglio non basta certamente

per far dubitare della sua attendibilità. L’eccessivo invecchiamento delle

guarnizioni non è stato menzionato dal Pretore quale difetto, né la questione

può indebolire la concludenza della perizia in relazione ai difetti che invece

sono di rilevanza nella presente procedura. Per quanto riguarda la meccanica

delle porte scorrevoli, difetto effettivamente menzionato dal Pretore (p. 17),

il perito ha accertato che la debolezza si evinceva dall’eccessiva inclinazione

della ferramenta con conseguente abbassamento dell’anta (perizia 17 agosto

2012, p. 6), per cui un semplice rimprovero di non aver peritato il materiale

non assurge a valida critica dell’accertamento.

7.7

L’appellante

osserva che la perizia giudiziaria è stata redatta solo nel 2012, ovvero molto

tempo dopo l’insorgere della problematica, per cui non sarebbe più affidabile,

anche perché nel frattempo sono avvenute delle modifiche dello stato di fatto

dell’opera. In particolare, il doc. 6 dimostra che il committente ha rimosso

l’isolazione del pavimento. L’appellante menziona poi una serie di dettagli non

notati dall’ing. __________ G__________ nella perizia 17 agosto 2012, bensì

soltanto nei complementi successivi, ovvero la carente manutenzione e la sporcizia

della canaletta di gronda con conseguente presenza di acqua stagnante e alcuni

problemi nei serramenti (assenza di una maniglia e mancato funzionamento del

meccanismo di apertura di un serramento, rottura di due rotelle delle ante

scorrevoli), ciò che a suo dire significherebbe che l’acqua stagnante era dovuta

alla carente manutenzione e che in loco sarebbero avvenuti interventi

deliberati, osservando pure che l’eccessiva presenza di gomiti di evacuazione

dell’acqua, criticata dal perito, era dovuta dal tipo di struttura e dal suo

raccordo con il basamento.

7.8

Queste

censure sono inadatte a sovvertire la decisione pretorile. Sin dai primi

accertamenti peritali l’infiltrazione di acque piovane, l’assenza di un piano

di smaltimento e la conseguente stagnazione erano palesi né l’appellante le

contesta, per cui la problematica non è di certo comparsa solo a seguito della

carente manutenzione. Le ulteriori questioni menzionate non riguardano i

difetti concretamente accertati dal Pretore (v. sopra consid. 7), e non risulta

che esse abbiano impedito ai vari periti di costatare la situazione e accertare

i difetti, né l’appellante spiega o tantomeno dimostra il contrario.

D’altronde, l’ing. __________ G__________ nella perizia 17 agosto 2012 (p. 11) chiarisce

espressamente che i difetti riscontrati sono difetti di esecuzione e

progettazione, e non carenze manifestatesi solo in seguito o tramite volontarie

manomissioni, tesi quest’ultima che rimane comunque una semplice speculazione

di parte.

7.9

Per

tutti questi motivi, gli accertamenti pretorili relativi ai difetti dell’opera

resistono alla critica e devono essere confermati.

8.

Per

quanto riguarda la responsabilità per i difetti, il Pretore ha dapprima

osservato che l’appaltatore deve sopportarla a meno che dimostri che essi sono

imputabili al committente o a suoi ausiliari e che in caso di scelte errate del

committente l’appaltatore deve rispondere comunque dei difetti se, in qualità

di specialista, non ha rispettato il suo dovere di avvisarlo dei conseguenti

rischi. Nel caso concreto, AP 1 aveva un tale dovere siccome esperta nella

progettazione e realizzazione di verande. Inoltre, AO 1 non aveva l’obbligo di

rivolgersi ad ausiliari specialisti quali un architetto o un ingegnere per la

supervisione dei lavori a fronte della presenza della medesima ditta, che in

qualità di esperta ha allestito i progetti e fornito indicazioni a C__________,

quest’ultima pure specialista nell’ambito dell’impermeabilizzazione. Conseguentemente,

nessuna colpa poteva essere a lui attribuita, contrariamente a quanto proposto

dal perito ing. __________ G__________, che gli aveva imputato una

responsabilità del 10% per il surriscaldamento e del 20% per le infiltrazioni.

Il primo

giudice ha anche accertato che l’arch. __________ Z__________ si è occupato

soltanto del rilascio della licenza edilizia, essendo il progetto stato

allestito dalla __________ SA, non potendo dunque questi essere chiamato a

rispondere dei difetti dell’opera. Unici responsabili potevano dunque essere AP

1.

oppure C__________.

8.1

A tal

riguardo, l’appellante osserva che per contratto non era tenuta a seguire la

direzione lavori (cfr. doc. A). Il committente, scegliendo di non far capo a

uno specialista che seguisse e coordinasse i vari lavori, avrebbe commesso un

errore. Inoltre l’arch. __________ Z__________, occupandosi della licenza

edilizia e firmando il prospetto allegato alla relativa istanza, ha allestito,

rispettivamente fatto proprio il progetto ed era parte della realizzazione

dell’opera: avrebbe dunque dovuto consigliare il committente, e nello specifico

sulla necessità sia di prevedere una DL, sia di optare per una schermatura dei

raggi solari mediante tapparelle (p. 17-18 e 30-31 del gravame).

8.2

Queste

censure sono irricevibili per carente motivazione e assenza di un confronto

puntuale con il giudizio impugnato. Sulla necessità o meno di ingaggiare una

DL, l’appellante si limita a opporre all’accertamento pretorile una propria

opinione soggettiva. Quanto al ruolo dell’arch. __________ Z__________, già il

Pretore ha osservato che il progetto allegato alla domanda di costruzione è in

realtà il prospetto allestito il 24 aprile 2006 dalla __________ SA e prodotto

quale doc. H nell’inc. DI.2007.174 (p. 20 dell’impugnato giudizio), e l’appellante

non spiega, né tantomeno dimostra, di quale parte di progettazione si sarebbe

concretamente occupato l’architetto, né risulta dagli atti che, dopo

l’ottenimento della licenza edilizia, egli abbia avuto qualsivoglia ruolo sul

cantiere. A conferma dell’accertamento pretorile si deve dunque concludere che

né al committente, né all’architetto possono essere imputati i difetti in

questione.

9.

Il

Pretore ha osservato che AP 1 ha eseguito la maggior parte dell’opera ed è

integralmente responsabile per tutti i relativi difetti. A tal proposito, ha accertato

la responsabilità di AP 1 per il 20% delle guarnizioni difettose, da questa nemmeno

contestata, e per il montaggio di vetri non conformi a quelli dell’offerta,

ritenuto che la mancanza di una qualità prevista nel contratto è un difetto

indipendentemente dalla funzionalità e dal valore dell’opera (p. 13

dell’impugnato giudizio). Ha pure rilevato che nel progetto e nei piani di

dettaglio allestiti da AP 1 vi erano degli errori, riferendosi alla

delucidazione peritale del 31 gennaio 2013 (p. 8 e relativo allegato 2) e alla

delucidazione orale del 25 aprile 2013 (p. 4-6), ove il perito giudiziario ha

accertato la mancanza di un concetto per lo smaltimento dell’acqua e in particolare

l’assenza di un “sistema di drenaggio efficace all’interno

dell’intercapedine fra parapetto esistente e nuova veranda”, il mancato

rispetto dell’ “altezza minima tra la superficie di scorrimento e il bordo

dell’ermetizzazione” e l’assenza di raccordo idoneo relativo all’ “aggancio

della copertura della veranda alla soletta del balcone superiore”. AP 1 è

stata quindi ritenuta responsabile pure per i già citati difetti ai

serramenti da lei forniti e posati. Tutti questi accertamenti non sono validamente

contestati dall’appello (v. anche sopra. consid. 7.3 seg., ai quali si rinvia),

e vanno dunque confermati.

10.

Il

primo giudice ha attribuito a AP 1 anche la responsabilità per le infiltrazioni

d’acqua. Ha osservato che il perito giudiziario ha accertato

infiltrazioni da diversi punti, in particolare nell’angolo sud-est, nell’angolo

sud-ovest, all’interno dell’intercapedine del parapetto, fra la copertura della

veranda e la soletta superiore e dal davanzale in alluminio, posato

erroneamente da AP 1, infiltrazioni poi non smaltite correttamente in assenza

di un adeguato concetto di smaltimento, considerato pure un errore di

progettazione relativo al risvolto dell’impermeabilizzazione. Il primo giudice

ha sottolineato che le suddette lacune sono interamente imputabili a AP 1, e che

la ricostruzione a regola d’arte della veranda implica la sua riprogettazione

integrale. Certamente, l’acqua presente nell’intercapedine fra il parapetto

esistente e la veranda ha potuto penetrare all’interno della struttura a causa

dell’impermeabilizzazione approssimativa eseguita da C__________ (ditta esperta

di impermeabilizzazione) e per l’utilizzo da parte sua di un materiale

impermeabilizzante inidoneo, ovvero il butile. Il primo giudice ha però anche osservato

che tale ditta doveva eseguire il basamento secondo le indicazioni di AP 1, la

quale ha fornito i relativi piani esecutivi, e che le due società hanno

discusso dei dettagli tecnici. AP 1 ha inoltre fatto propria la scelta del

butile indicandola nei suoi piani di dettaglio (v. piano allegato al doc. M/8)

e ha omesso di avvisare formalmente il committente sui relativi rischi, senza

nemmeno sostenere di non essere in grado di accorgersi della problematica (impugnato

giudizio, p. 14, 17, 21-23).

10.1

L’appellante

contesta parzialmente questi accertamenti. Nello specifico, osserva di non aver

avuto un ruolo di impresa generale (v. doc. A), e che a lei e a C__________

sono stati conferiti incarichi ben distinti. C__________ è una ditta

specializzata alla quale competeva l’esecuzione del basamento, l’isolazione e

l’impermeabilizzazione, compreso il raccordo con la struttura esistente, l’allestimento

del canale per il deflusso dell’acqua e in generale lo smaltimento delle acque (v.

doc. 6, doc. E e F di cui all’inc. DI.2007.174 e le audizioni 14 luglio 2008

dell’ing. __________ P__________ e 24 novembre 2009 di __________ F__________,

dipendente della AP 1). Questa ditta ha scelto autonomamente il butile quale materiale

impermeabilizzante dopo aver svolto alcuni sopralluoghi tecnici (v. teste __________

A__________, verbale del 12 febbraio 2010) e ha percepito una mercede pari a quasi

il 50% rispetto a quella di spettanza di AP 1. L’appellante, quale ditta meno

specializzata nell’impermeabilizzazione, ambito nemmeno figurante nel suo scopo

sociale, non avrebbe avuto nessun ruolo in tale scelta né aveva il dovere di sorvegliare

C__________ o avvisare il committente per tale difetto peraltro non riconoscibile,

dato che il butile è un materiale specialistico la cui inidoneità non è nemmeno

stata costatata dai periti della __________ SA, ma soltanto dall’ing. __________

P__________ nella perizia a futura memoria. Sarebbe peraltro spettato al

committente (art. 8 CC) dimostrare che AP 1 fosse al corrente dell’errore. Inoltre,

le indicazioni che essa ha dato a C__________ non riguardavano

l’impermeabilizzazione (come confermato dal teste __________ F__________),

bensì soltanto il collegamento fra il basamento e la veranda (dimensioni,

quota, punti di fissaggio). Per quanto è dato capire, seppure la censura non

risulti di facile comprensione, a p. 8-9 del gravame l’appellante sembra altresì

sostenere che l’indicazione, nel piano di dettaglio allegato al doc. M/8, del

butile quale impermeabilizzante, è stata apposta unicamente per evidenziare la

sua assenza di responsabilità per le infiltrazioni, e non per sottolineare

l’adesione della società a tale utilizzo. Difatti i piani di cui al doc. 5 e ai

doc. G e H nell’inc. DI.2007.174, gli unici a suo dire rilevanti nell presente

controversia, nulla dicono al riguardo. Le infiltrazioni sarebbero dunque

unicamente imputabili a C__________, rispettivamente alla carente manutenzione dell’opera

(sporcizia nel canale di gronda, accertata dal perito giudiziario) e alla

derivante acqua stagnante.

10.2

Una

buona parte di queste censure è irricevibile. Il Pretore non ha mai affermato

che C__________ fosse una subappaltatrice incaricata dall’appellante, né si può

negare che AP 1 abbia svolto gran parte dell’opera, a fronte non solo dei suoi

incarichi, ma pure di una mercede almeno doppia rispetto a quella di C__________.

È vero che quest’ultima società ha eseguito l’impermeabilizzazione, anche in

maniera carente, utilizzando un materiale inidoneo. L’appellante tuttavia non

si confronta minimamente con gli accertamenti pretorili secondo cui la

progettazione dell’opera, a lei incombente, era difettosa e l’acqua si

infiltrava dai serramenti e dal davanzale da lei stessa posati. Sostenendo che

le infiltrazioni sarebbero dovute unicamente alla manutenzione o

all’impermeabilizzazione del basamento, o che incombesse a C__________

prevedere un concetto di evacuazione delle acque piovane (affermazione non

supportata da alcuna risultanza istruttoria), l’appellante formula delle

opinioni soggettive, invece che delle critiche puntuali e circostanziate al

querelato giudizio, ciò che non è ammissibile (art. 310 e 311 CPC).

10.3

In ogni caso, il perito ing. __________ G__________i

ha in particolare rilevato che la ditta incaricata dell’impermeabilizzazione la

deve eseguire in base alle indicazioni ricevute sull’opera e che i dettagli esecutivi sono di regola progettati dai

serramentisti (in casu AP 1), quali specialisti e conoscitori del

proprio sistema costruttivo. Il perito ha pure osservato che il sistema di

evacuazione delle acque doveva essere progettato da AP 1, che “se l’acqua

può penetrare attraverso il parapetto, occorre prevedere un canale di smaltimento

all’interno a tenuta stagna, non in butile”, che “nella terrazza c’erano

già gli scarichi…e quindi nello sviluppo del concetto dell’evacuazione delle

acque bisognava tener conto di questi punti già esistenti”, che nel piano

doc. 5 vi sono indicazioni inerenti l’impermeabilizzazione, e che AP 1 ha disegnato

dettagli di impermeabilizzazione errati (perito ing. __________ G__________, verbale

25.

aprile 2013, p. 4-5; complemento peritale del 31 gennaio 2013, p. 8-9). Del

resto, è già stato acclarato che il butile poteva al massimo essere usato per

un’impermeabilizzazione minima interna in assenza di acqua in pressione. La

scelta del materiale impermeabilizzante dipendeva in altre parole dal sistema

di smaltimento delle acque previsto dal progettista. Anche la conferma d’ordine

prevedeva che il basamento andava eseguito secondo le indicazioni di AP 1, che

avrebbe pure interpellato C__________ per i dettagli esecutivi (doc. A). AP 1

aveva dunque il dovere di fornire opportune indicazioni anche con riferimento

al sistema di impermeabilizzazione. Se non lo ha fatto, si tratta di una negligenza a lei imputabile. Ad ogni

modo, il doc. 6 e l’audizione del teste __________ A__________ (verbale del 12

febbraio 2010, p. 3) attestano che C__________ e AP 1 hanno discusso di

dettagli tecnici e di scolo delle acque, che secondo quanto discusso, la

presenza di acqua doveva essere minima, e che siccome ciò che non è stato,

l’isolazione interna scelta non era sufficiente.

Ciò basta per respingere

l’assunto dell’appellante secondo cui essa non avrebbe avuto nulla a che fare con l’impermeabilizzazione.

10.4

Il gravame nemmeno si confronta con l’accertamento

pretorile secondo cui AP 1, in prima sede, non ha mai sostenuto che il difetto

non fosse riconoscibile (p. 14). La riconoscibilità del difetto deve dunque

essere confermata. L’appellante inoltre non contesta di non aver segnalato al

committente la problematica.

Inconsistente

è la spiegazione appellatoria relativa all’indicazione del butile sul piano di

cui al doc. M/8: trattasi di un piano di dettaglio denominato “DETT.INFERIORE

parapetto-serramento” allestito da lei stessa. Tale indicazione è presente

pure su un suo ulteriore piano di dettaglio denominato “DETT.INFERIORE

finestra-balcone” allegato alla perizia a futura memoria. Del resto, oltre

all’ing. __________ G__________, anche l’ing. __________ P__________ ha

osservato che AP 1 ha riportato l’uso di questo materiale nei suoi piani e che

nessuno si è accorto dell’errore (perizia a futura memoria, p. 3), e nulla agli

atti permette di ritenere che le suddette indicazioni siano state aggiunte a

posteriori, né si vede perché soltanto il piano di cui al doc. 5 (prodotto pure

quale doc. G nell’inc. DI.2007.174) e il prospetto doc. H dovrebbero essere

rilevanti. Ne consegue che, a conferma dell’accertamento pretorile, AP 1 era al

corrente dell’uso del butile da parte di C__________, e che il difetto era

riconoscibile.

10.5

Per

tutti questi motivi si deve ammettere una negligenza di AP 1 per le

infiltrazioni d’acqua sia a livello di progettazione, sia a livello di

esecuzione e posa di serramenti e del davanzale, sia a livello di

collaborazione con C__________ in relazione alle modalità di impermeabilizzazione.

La decisione del Pretore di ammettere la sua responsabilità per tale difetto

dev’essere dunque confermata.

L’appellante

omette pure di considerare che, quand’anche il difetto di impermeabilizzazione

sia imputabile a un agire congiunto di entrambe le ditte, essa non sostiene che

l’agire di C__________ sia una circostanza imputabile al committente ai sensi

dell’art. 44 cpv. 1 CO, per cui il vincolo di solidarietà comporta che

l’appaltatrice chiamata in causa dal committente è tenuta a rifondergli l’integralità

del danno.

11.

Il

Pretore ha attribuito a AP 1 anche la responsabilità per il problema di

surriscaldamento della veranda, non potendo la semplice posa di condizionatori

essere sufficiente (come accertato dagli ing. __________ P__________, __________

G__________i e __________ P__________) e non avendo la società dimostrato di

aver avvisato il committente della problematica, e in particolare della

necessità di prevedere pure delle tapparelle esterne. L’appellante a tal

proposito rileva a torto l’asserita responsabilità dell’arch. __________ Z__________

(questione già risolta al consid. 8.2, al quale si rinvia), e osserva che è

stato il committente ad avere scelto di posare unicamente dei condizionatori.

La censura tuttavia non può sovvertire l’accertamento pretorile, perché ciò

ancora non dimostra che AP 1 l’ha debitamente avvisato dei possibili rischi.

Inoltre, anche l’ing. __________ P__________ ha sottolineato che la veranda non

era adatta al clima della regione (perizia a futura memoria 13 maggio 2008, p.

5). Pure in relazione a tale difetto, la decisione pretorile dev.ssere

confermata.

12.

Per il

calcolo del danno, il primo giudice ha accertato la necessità di rifacimento

totale della veranda, comprendente pure la schermatura solare esterna mediante

tapparelle, per un costo totale di fr. 95'772.-, da cui dedurre l’importo che il

committente avrebbe ancora dovuto pagare in caso di esecuzione dell’opera a

regola d’arte ovvero fr. 13'600.- (considerata la mercede pattuita di fr.

68'000.- e gli acconti di fr. 54'400.-), per un totale quindi di fr. 82'172.-.

Il primo giudice non vi ha dedotto invece i fr. 3'927.40 per costi aggiuntivi, né

i fr. 3'722.10 per costi preprocessuali relativi alla perizia a futura memoria

pretesi da AP 1 (v. consid. F, G e I). Da una parte, l’appaltatrice non ha

spiegato a che titolo ha avanzato quest’ultima richiesta, ritenuto che in tale

procedura essa è risultata soccombente a seguito della presenza di difetti a

lei imputabili. Dall’altra, AP 1 contrattualmente ha soltanto diritto a una

mercede fissa e indipendente dai costi di esecuzione, in assenza di modifiche

di progettazione da parte del committente o circostanze straordinarie ai sensi

dell’art. 373 cpv. 2 CO.

Il Pretore

ha anche riconosciuto al committente la rifusione dei costi derivanti dalla

perdita di canoni locativi per 63 mesi (da maggio 2007 a luglio 2012) considerando

che, secondo il perito giudiziario, in presenza di una veranda utilizzabile la

pigione mensile avrebbe potuto essere maggiorata di fr. 400.-, per un totale di

fr. 25'200.-. Il Pretore non ha invece accordato a AO 1 alcun

risarcimento per i costi legali preprocessuali da lui sostenuti, in quanto

coperti dalla sua assicurazione giuridica. In conclusione, il Pretore ha

accertato il diritto di AO 1 all’importo complessivo di fr. 107'372.- (fr.

82'172.- + fr. 25'200.-) oltre interessi.

12.1

Laddove

l’appellante accenna alle asserite incertezze espresse dall’ing. __________ __________

in merito alla necessità di smontaggio e rifacimento integrale della veranda,

la sua censura non è atta a sovvertire l’accertamento pretorile. Non si vede difatti

perché si dovrebbe dubitare dell’attendibilità del perito soltanto poiché nella

perizia e nei successivi complementi ha considerato varie opzioni, ritenuto che

infine ha indicato la soluzione dello smontaggio completo, opinione condivisa

dall’ing. __________ P__________ e dall’appellante stessa (cfr. p. 28 del

gravame). AP 1 critica altresì il primo giudice per non aver riconosciuto il

suo diritto al risarcimento dei costi di fr. 3'927.40 e di fr. 3'722.10, poiché

a suo dire non previsti dalla conferma d’ordine (doc. A) e derivanti da

circostanze a lei non imputabili. Essa tuttavia non si confronta con gli

accertamenti pretorili relativi alla mercede a corpo. Inoltre, già si è detto

che i difetti in questione sono a lei imputabili. La censura non merita dunque

accoglimento.

12.2

L’appellante

critica il primo giudice pure per non avere considerato che le tapparelle

esterne non erano previste nella sua offerta e nel relativo prezzo di fr.

68'000.- (doc. A), per cui il riconoscimento al committente dei costi

complessivi per una nuova veranda, compresa pure la schermatura solare,

costituirebbe un arricchimento a suo favore. La censura dev’essere condivisa.

Secondo la teoria della differenza, già riassunta dal Pretore, il danneggiato

deve lasciarsi imputare quanto avrebbe pagato in caso di esecuzione a regola

d’arte dell’opera ovvero, nella fattispecie, di una veranda munita pure di

schermatura solare. Nel doc. E, il committente ha confermato che il contratto

con la controparte non prevedeva la posa di tende, né risulta dagli atti che

egli, in tale caso, avrebbe rinunciato all’opera. Dall’importo riconosciutogli

quale risarcimento dei danni deve dunque essere dedotto anche il suddetto

costo, stimato dal perito in fr. 12'000.- (cfr. complemento peritale del 21

maggio 2013, p. 4). La decisione pretorile deve dunque essere riformata nel

senso che AP 1 dovrà versare a AO 1, quale risarcimento dei costi di

rifacimento della veranda, fr. 70'172.- oltre interessi, invece di fr.

82'172.-.

13.

Quanto

alle ultime censure a p. 38 in fine e 39 del gravame, esse riguardano la

perdita di canoni locativi fatta valere da AO 1 e più in generale gli interessi

stabiliti dal Pretore sugli importi attribuiti a quest’ultimo. L’appellante tuttavia

non contesta l’esistenza di una perdita di pigione a danno della controparte,

né il relativo importo di fr. 400.- mensili, né il periodo durante il quale

tale importo è stato riconosciuto, né sostiene che AO 1 avrebbe già in

precedenza potuto e dovuto provvedere personalmente alla sistemazione della

veranda nell’ottica di un suo dovere di riduzione del danno, per cui la perdita

di guadagno stabilita dal primo giudice dev’essere confermata. Per quanto è

dato capire, ritenuto che la censura appellatoria è limitata a poche righe di

difficile lettura, l’appellante lamenta un’indebita sovrapposizione fra gli

importi di fr. 400.- mensili per perdita di canoni locativi e gli interessi riconosciuti

dal primo giudice per parte del relativo periodo sull’importo del risarcimento

danni.

14.

In

effetti, tale sovrapposizione è presente, nella misura in cui il Pretore ha accordato

a AO 1 il risarcimento della perdita locativa da maggio 2007 a luglio 2012, ma

pure il decorso di interessi già dal 23 aprile 2009 (data dell’azione

riconvenzionale) sull’importo di fr. 82'172.- (qui decurtati a fr. 70'172.-). Ora,

l’attribuzione di interessi su un determinato importo ha lo scopo di porre

l’avente diritto nella situazione in cui si sarebbe trovato qualora avesse

ricevuto immediatamente soddisfazione, compensando dunque lo svantaggio di non

aver avuto sin da subito a libera disposizione l’importo preteso. Tuttavia,

secondo la soluzione adottata dal primo giudice, per il periodo da aprile 2009

a luglio 2012 a AO 1 sarebbero riconosciuti sia interessi sull’importo per il

rifacimento della veranda, quale importo potenzialmente a sua libera

disposizione, sia una rendita aggiuntiva di fr. 400.- mensili per la mancata possibilità

di aumentare la pigione, ciò che non può essere. In funzione della censura

appellatoria la decisione pretorile può dunque essere modificata nel senso che

gli interessi sull’importo di fr. 70'172.- decorrono solamente dal mese di

agosto 2012. Con riferimento alla perdita di pigione di fr. 25'200.-, per i 24

mesi da maggio 2007 ad aprile 2009 (fr. 9'600.- complessivi), gli interessi

decorrono dal 23 aprile 2009, data d’inoltro della domanda riconvenzionale. Per

i restanti 39 mesi da maggio 2009 a luglio 2012 (fr. 15'600.- complessivi), gli

interessi decorrono per ciascun importo di fr. 400.- dall’inizio del relativo

mese.

15.

Per tutti questi motivi, l’appello deve essere parzialmente accolto,

con conseguente riforma del giudizio impugnato. A fronte della modifica, AO 1

risultando vincente nella misura del 70%, la ripartizione delle spese

giudiziarie di prima sede relativamente all’azione riconvenzionale dev’essere

modificata nel senso che la tassa di giustizia e le spese sono poste a suo

carico nella misura di 3/10, e a carico di AP 1 nella misura di 7/10, che

rifonderà alla controparte fr. 6'000.- per ripetibili parziali. Le spese

giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

128'621.50 (fr. 107'372.- + fr. 21'249.50, v. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la

soccombenza, che dev’essere attribuita per 9/10 all’appellante, e per 1/10 all’appellato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 26 aprile

2018 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione 12 marzo 2018 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è

così riformata:

1. Invariato

§. Invariato

2. In

parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la AP 1, __________, è

tenuta a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 70'172.- oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2012. Oltre a

ciò, AP 1 è tenuta a versare a AO 1 la somma di 25'200.- oltre interessi al 5%,

e meglio dal 23 aprile 2009 su fr. 9'600.-, e dall’inizio di ogni mese

successivo all’aprile 2009 su fr. 400.- per ogni mensilità da maggio 2009 a

luglio 2012 (complessivi fr. 15'600.-).

§. La tassa di giustizia fr. 2’830.- e le spese di fr. 18'212.20 sono

poste a carico di AO 1 in ragione di 3/10 e per la rimanenza sono a carico

della AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 6’000.- per ripetibili parziali.

3. Invariato

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell’appellato per

1/10 e dell’appellante per 9/10, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per

ripetibili parziali di seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).