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Decisione

12.2018.65

Appalto, notifica dei difetti; azione estimatoria (minor valore)

27 febbraio 2020Italiano54 min

serramenti e relativi vetri), per una mercede complessiva di fr. 188'579.75, nell’ambito

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.65

Lugano

27 febbraio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini,

vicepresidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.25 della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 5

novembre 2014 da

AO 1

AO 2

tutti patrocinati dall’ PA

1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui gli attori hanno

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 99'100.- oltre

interessi al 5% dal 20 febbraio 2006 (pretesa poi ridotta a fr. 96'127.-) a

titolo di riduzione della mercede (azione estimatoria);

pretesa avversata dalla convenuta, che con domanda riconvenzionale

16 gennaio 2015

ha chiesto di annullare la procedura esecutiva di cui al PE n. __________

dell’UE di

__________;

ritenuto che il Pretore con Decisione 14 marzo 2018 ha accolto la

petizione, dichiarando

per contro la domanda riconvenzionale priva d’oggetto;

appellante la convenuta con appello 4 maggio 2018, con cui ha chiesto in via

principale la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, e in via

subordinata di stralciare

preliminarmente dagli atti la perizia giudiziaria 31 gennaio 2017

e la relativa delucidazione 31 ottobre

2017 dell’ing. __________ R__________, di non riconoscere al

perito alcun importo a titolo di

onorario per il lavoro svolto, di ordinare la nomina di un

nuovo perito e l’assunzione di una nuova

perizia, e nel merito di respingere la petizione,

protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre gli attori con risposta 13 settembre

2018 hanno postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

In data 13 gennaio 2005 AP 1 (qui

di seguito “__________ SA”) ha presentato a AO 1 e AO 2 un’offerta per

l’esecuzione di opere da metalcostruttore (in particolare fornitura e posa di

serramenti e relativi vetri), per una mercede complessiva di fr. 188'579.75, nell’ambito

dell’edificazione di una casa unifamiliare sul fondo part. n. __________ RFD __________

di loro proprietà (doc. B e D). L’opera è stata consegnata ai committenti nel

mese di gennaio 2006.

B.

Con comunicazione e-mail 11

dicembre 2006 AO 2 ha segnalato a AP 1 e all’arch. __________ C__________,

progettista e direttore dei lavori, l’esacerbarsi di un problema di condensa

sui serramenti, chiedendo lumi sulle possibili soluzioni, al che AP 1consigliava

l’installazione di deumidificatori e un maggiore arieggiamento dei locali (doc.

E).

C.

Il 1° ottobre 2007 l’arch. __________

C__________ ha allestito la liquidazione finale per le opere eseguite da AP 1,

riconoscendole una mercede pari a

fr. 189'681.30 IVA compresa (doc. 4). Con fattura 6 febbraio 2008, preavvisata

favorevolmente dall’architetto e indicante un importo complessivo di fr.

197'797.25 IVA compresa e acconti già versati per complessivi fr. 166'780.- IVA

compresa, AP 1ha chiesto il versamento del saldo di fr. 31'017.25 IVA compresa

(doc. C), pagamento che gli attori hanno effettuato.

D.

Nel periodo successivo

le parti hanno intavolato discussioni per cercare una soluzione al problema

della condensa, laddove la committenza con scritto 6 agosto 2010 (doc. 6) ha preso

contatto con la controparte, per il tramite del suo patrocinatore, per ribadire

la problematica, le possibili cause, l’ipotizzata responsabilità della ditta e

il già avvenuto ingaggio di un perito per valutare tali questioni (arch__________

Z__________). L’appaltatrice da parte sua ha espresso la sua disponibilità a

intraprendere degli interventi di risanamento avvalendosi dell’appoggio di __________

SA, siglando per due volte una rinuncia a sollevare l’eccezione della

prescrizione fino al 31 dicembre 2011, rispettivamente fino al 31 dicembre 2012

(doc. F e K). Tuttavia, malgrado l’allestimento dei rapporti dell’arch. __________

Z__________, rispettivamente dell’arch. __________ L__________ per __________

SA (doc. G e J) e gli interventi eseguiti dall’appaltatrice nel 2012 (doc. 15),

le parti non sono riuscite a trovare un accordo, e l’appaltatrice ha rifiutato

di accordare un’ulteriore proroga della rinuncia alla prescrizione (doc. N e

16-18). Con PE n. __________ dell’UE di __________, notificato il 3 gennaio

2013, i committenti l’hanno quindi escussa per l’importo di fr. 250'000.- oltre

accessori, indicando quale causa i difetti dell’opera eseguita (doc. O).

L’appaltatrice da parte sua ha sollevato opposizione.

E.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 5 novembre 2014 AO 1 e AO 2 hanno

convenuto AP 1innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud,

postulandone la condanna al pagamento di fr. 99'100.- oltre interessi al 5% dal

20 febbraio 2006 per il minor valore dell’opera, a fronte dell’esistenza di

difetti nei serramenti forniti e posati dalla convenuta (carenza di sufficienti

tagli termici e formazione di condensa nei periodi freddi dell’anno).

F.

Con risposta 16 gennaio 2015 AP

1si è opposta alla petizione, postulandone la reiezione e chiedendo in via

riconvenzionale di annullare la procedura esecutiva di cui al PE n. __________

dell’UE di __________, contestando in particolare la presenza di difetti

(considerati pure gli interventi da essa eseguiti nel 2012) e in ogni caso la

loro tempestiva notifica, ritenuto che i committenti avrebbero accettato

tacitamente l’opera e che il problema della condensa sarebbe da imputare a una

loro scorretta gestione del clima all’interno dello stabile, rispettivamente

alle scelte progettuali dell’arch. __________ C__________, loro ausiliario. La

convenuta ha pure subordinatamente posto in compensazione fr. 20'934.85 e fr.

1'674.- quali costi imputabili agli attori per gli interventi effettuati nel

2012 (doc. 30 e 31), rispettivamente per i lavori effettuati a un lucernario

(doc. 27).

G.

Con risposta alla domanda

riconvenzionale 25 febbraio 2015, gli attori hanno contestato la richiesta

riconvenzionale della controparte, ritenendola irricevibile. In occasione del

dibattimento dell’11 giugno 2015 essi hanno poi ridotto la propria pretesa a

fr. 96'127.-, sottolineando la tempestività della notifica dei difetti e

l’assenza di colpe proprie o dell’architetto. Per il resto, le parti si sono

riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni.

H.

Il 4 febbraio 2016 gli attori

hanno ritirato il PE n. __________

dell’UE di __________. Esperita l’istruttoria (comprendente pure l’allestimento

della perizia giudiziaria 31 gennaio e della relativa delucidazione 31 ottobre

2017 da parte dell’ing. __________ R__________) e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 14 marzo 2018 il Pretore ha

accolto la petizione e dichiarato la domanda riconvenzionale priva d’oggetto,

ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 26'000.-, a carico della

convenuta, pure condannata a versare alla controparte fr. 20'000.- per

ripetibili. In sintesi, il primo giudice ha accertato la tempestiva e adeguata

notifica dei difetti dell’opera da parte della committenza, rispettivamente la

rinuncia dell’appaltatrice all’eccezione della carente o tardiva notifica. Il

Pretore nel seguito, basandosi sulle risultanze della perizia giudiziaria, ha

accertato la difettosità dei serramenti da quest’ultima progettati, forniti e

posati, la sua conseguente esclusiva responsabilità e il diritto della

committenza a pretendere la riduzione della mercede in base al minor valore

dell’opera, calcolato in base ai costi di riparazione necessari (sostituzione

dei serramenti).

I.

Con atto di appello 4 maggio

2018 AP 1è insorta contro tale giudizio, postulando in via principale di

riformarlo nel senso di respingere la petizione, e in via subordinata di

stralciare preliminarmente dagli atti la perizia giudiziaria e la relativa

delucidazione dell’ing. __________ R__________, di non riconoscere al perito

alcun importo a titolo di onorario per il lavoro svolto, di ordinare in seconda

sede la nomina di un nuovo perito e l’assunzione di una nuova perizia, e nel

merito di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi. La procedura di appello è stata sospesa con ordinanza 14 giugno 2018

in considerazione di trattative bonali in corso fra le parti. Con risposta 13

settembre 2018 AO 1 e AO 2 hanno postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili, chiedendo la riattivazione della procedura, ciò

che è avvenuto con ordinanza 14 settembre 2018. Delle argomentazioni delle

parti si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 4 maggio 2018 contro la decisione

14.

marzo 2018, notificata il 20 marzo 2018, è tempestiva (tenuto conto delle

ferie pasquali), così come è tempestiva la risposta 13 settembre 2018 degli

appellati.

2.

L’appellante critica in vari

punti il giudizio impugnato per carente motivazione e conseguente violazione del

suo diritto di essere sentita. In ragione della sua natura formale, la censura (che,

se fondata, implica di principio l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito) va trattata

preliminarmente (DTF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008, consid. 6; DTF 127 V

431, consid. 3d).

2.1

Le esigenze minime di motivazione di una

decisione sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost., nel senso che

l’obbligo del giudice di motivare la sua decisione rappresenta una componente

del diritto di essere sentito ai sensi degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 53 CPC. Esso esige che l’autorità giudicante indichi le

ragioni, sia fattuali sia giuridiche, che l’hanno portata a decidere in un

senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di

capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con

cognizione di causa e deferire il litigio all'autorità superiore, la quale

deve, a sua volta, poter esercitare adeguatamente il proprio controllo

giurisdizionale. La motivazione può anche essere breve e concisa. Il giudice

non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le questioni e le prove proposte

dalle parti: è sufficiente che esamini i temi rilevanti per il giudizio. Se non

permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un

altro su questioni determinanti, la motivazione è insufficiente (DTF 143 III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid. 4.2; DTF

141.

III 28, consid. 3.2.4; DTF 134 I 83 consid. 4.1; IICCA del 1° Marzo 2019,

inc. 12.2017.147, consid. 4; ICCA dell’8 agosto 2018, inc. 11.2016.114, consid.

6).

2.2

L’appellante

critica il Pretore innanzitutto per avere trascurato le sue argomentazioni a

supporto dell’intempestività della notifica del difetto effettuata dalla

controparte, e meglio quelle che rilevavano che esso si era manifestato già nel

primo trimestre del 2006, non avendo il primo giudice spiegato cosa abbia

permesso l’identificazione del problema soltanto nel novembre 2006. La censura

tuttavia non può essere condivisa, avendo il primo giudice fornito pertinenti

spiegazioni al consid. 2 seg. dell’impugnata sentenza, specificando i motivi

per cui non fosse ancora esigibile dalla committenza, nel periodo indicato dall’appaltatrice,

una chiara conoscenza del difetto (segnatamente la presenza di un difetto

occulto, la natura della problematica e la comprensione della sua ampiezza,

questioni sulle quali si tornerà ancora nell’ambito della valutazione materiale

delle censure appellatorie).

2.3

L’appellante

critica altresì il Pretore per non avere affrontato, nella sua decisione, le

contestazioni formali e materiali da lei mosse nei confronti della perizia

giudiziaria con le sue due istanze di nomina di un nuovo perito del 13 marzo

2017.

e del 17 novembre 2017 (entrambe respinte con ordinanze del 30 marzo e del

4.

dicembre 2017) e con le sue conclusioni, ciò che non può essere condiviso. Il

Pretore con la sua ordinanza istruttoria 4 dicembre 2017 ha già affrontato numerose

contestazioni dell’appellante, e quest’ultima ora non spiega quali non siano

state ivi trattate, ciò che non adempie al suo onere di motivazione (art. 310 e

311.

CPC). Ad ogni modo, ricordato che il primo giudice non era tenuto a

esaminare singolarmente ogni censura o contestazione, purché evidenziasse i

motivi che lo hanno indotto ad aderire alla perizia, ciò nel concreto è

avvenuto. Egli si è infatti espresso sul ridotto valore probatorio della

perizia di parte della convenuta (doc. 33) e sulla concludenza della perizia

giudiziaria, ritenuta approfondita, esaustiva, convincente e fondata su

sufficienti accertamenti, competenze tecniche e regole dell’esperienza. Nell’impugnata

decisione ha poi esposto le conclusioni che ne ha tratto (v. consid. 3 seg.).

2.4

L’appellante

sostiene anche che il Pretore non si è confrontato con le contestazioni da lei avanzate

in relazione al minor valore dell’opera. Ancora una volta, tuttavia, la censura

non può essere condivisa, perché il Pretore al consid. 5 seg. dell’impugnata

sentenza ha quantificato il minor valore sulla base dei costi di riparazione

dell’opera, ha indicato che l’unica soluzione sostenibile è la sostituzione di tutti

i serramenti (non rientrando in considerazione gli ulteriori rimedi e metodi di

calcolo proposti dalla convenuta), che il relativo costo stimato dal perito

oscilla fra fr. 151'000.- e fr. 180'000.- e che conseguentemente la pretesa

attorea, ben inferiore e equivalente alla riduzione totale della mercede

riferita ai serramenti, andava integralmente accolta. Il primo giudice ha

dunque sufficientemente esposto il suo ragionamento e i temi

rilevanti per il giudizio.

2.5

Ne

discende che dalla decisione impugnata e dall’ordinanza 4 dicembre 2017 si

riescono perfettamente a comprendere i motivi della soluzione adottata dal

primo giudice e la sua portata, cosicché la convenuta è stata messa in grado di

proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa, come poi ha fatto,

producendo un sostanzioso appello di ben 45 pagine. La censura di carente

motivazione deve pertanto essere integralmente respinta.

3.

Entrando ora nel merito delle censure appellatorie, l’appellante

ribadisce innanzitutto le sue argomentazioni relative alla tardività della

notifica dei difetti e all’accettazione tacita dell’opera da parte della

committenza, per cui la petizione andrebbe respinta indipendentemente

dall’esistenza di un difetto.

3.1

A tal

riguardo il Pretore ha accertato che, malgrado l’opera sia stata consegnata a

gennaio 2006, la conoscenza del difetto non poteva essere certa già a tale

data, considerata la natura della problematica della condensa (che non si

presenta in modo continuativo), e il tempo necessario per valutarne la portata,

non potendosi esigere una notifica già ai primi segni di manifestazione del

difetto. Il problema della condensa è divenuto chiaro solo all’inizio

dell’inverno successivo, quando i committenti hanno inviato all’appaltatrice

tempestivamente lo scritto di cui al doc. E (v. sopra consid. B).

3.2

L’appellante

si oppone, rilevando che l’onere della prova della tempestività della notifica

incombeva alla controparte, la quale si è limitata a riferire, con una mera

allegazione di parte, di avere avuto chiara conoscenza del problema solamente

nell’inverno 2006/2007, non spiegandone il motivo, rispettivamente perché non

fosse possibile scoprire il problema già nei primi tre mesi del 2006, che peraltro

sono stati contraddistinti da temperature molto fredde e dunque da

condizioni

climatiche particolarmente favorevoli all’insorgere della problematica rispetto

all’inverno successivo, dalle temperature più miti. Ad ogni modo, anche volendo

ammettere l’identificazione del problema nel novembre 2006, la notifica dell’11

dicembre 2006 (doc. E) sarebbe comunque tardiva. L’appellante sostiene altresì

che la comunque contestata carenza termica dei serramenti fosse già chiaramente

rilevabile al momento della presentazione dei progetti esecutivi di dettaglio

alla committenza e alla DL, ciò che presupponeva una notifica del problema

ancor prima dell’inizio dei lavori.

3.3

La

censura non si confronta sufficientemente con le riflessioni pretorili riferite

alle difficoltà nell’inquadramento del fenomeno in questione e alla sua natura

potenzialmente temporanea, per cui la stessa è da dichiarare irricevibile (art.

310.

e 311 CPC). Ad ogni modo, l’accertamento pretorile è del tutto

condivisibile. Che la committenza o suoi ausiliari dovessero accorgersi del

difetto e notificarlo già da una semplice visione dei piani allestiti dalla

stessa appaltatrice (rispettivamente da una ditta da questa internamente

incaricata) quale specialista del settore, e ciò ancor prima della realizzazione

dell’opera, è un’allegazione manifestamente infondata. Si ricorda per il resto

che la giurisprudenza non pretende la notifica di un difetto occulto già al

semplice manifestarsi delle prime avvisaglie, bensì concede alla committenza un

sufficiente periodo per la comprensione della sua estensione e della certezza

di una difformità con quanto pattuito o esigibile (DTF 117 II 425, consid. 2;

DTF 131 III 145, consid. 7.2). Ora, considerato che la condensa può

effettivamente essere un semplice fenomeno passeggero dovuto a particolari

condizioni o circostanze, come ad esempio l’umidità che spesso inizialmente

contraddistingue gli edifici di recente edificazione (v. Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 2158,

e il contenuto stesso dei doc. E e G, ove tale causa viene ipotizzata), e che

essa è scomparsa con l’avvento di temperature più calde per poi ripresentarsi

l’inverno successivo, è certamente solo in quell’occasione che la committenza

poteva rendersi conto della potenziale serietà del fenomeno, laddove nemmeno vi

è alcuna indicazione secondo cui tale successiva manifestazione fosse già nel

mese di novembre 2006 di ampia portata, sostenendo la stessa appellante che in

quel periodo vigevano temperature relativamente miti. Nella presente

fattispecie la condensa è peraltro stata soltanto la manifestazione di un

difetto occulto di non facile identificazione (carente taglio termico nei

serramenti), e meglio difficilmente rilevabile senza l’intervento di un tecnico

(che la committenza nemmeno aveva l’onere di incaricare). L’origine del

fenomeno e la sua attribuzione alla difettosità dei serramenti realizzati da AP

1è stata lungamente incerta e dibattuta fra le parti, ed è stata per la prima

volta acclarata solo con la perizia privata 30 marzo 2011 dell’arch. __________

Z__________ (doc. G), per cui all’onere della notifica non possono essere

poste, nel concreto, esigenze troppo elevate. Ne discende che l’agire della

committenza, che nel dicembre 2006 ha notificato alla controparte la

problematica per poi approfondirla in successivi scritti, fra cui quello del 6 agosto 2010 di cui al doc. 6 (v. consid. D), è da ritenere senz’altro

tempestivo.

3.4

L’appellante critica il Pretore pure per avere ammesso la sufficienza

del doc. E quale scritto di notifica del difetto. In tale scritto, inviato sia

alla DL che all’appaltatrice, la committenza scriveva in particolare “pongo

nuovamente alla vostra attenzione il problema della condensa. In questi ultimi

giorni il fenomeno ha assunto dimensioni preoccupanti: infatti oltre a formarsi

copiosamente sulle finestre del piano superiore […], la condensa ha iniziato a

generarsi pure sul grande lucernario dell’atrio scale […] Il fenomeno a parere

mio è preoccupante […]. Se non è colpa dei serramenti, dei vetri è forse colpa

della casa che è ancora “giovane”? Benissimo però mettiamoci d’accordo prima

che la casa inizi ad ammuffirsi (alcuni siliconi di sigillatura delle finestre

iniziano a mostrare questo fenomeno) in modo da intervenire al più presto […]

Attendo vostre considerazioni ma soprattutto soluzioni”.

Il primo

giudice l’ha ritenuto sufficientemente chiaro e non limitato a una parte

dell’immobile, descrivendo piuttosto un fenomeno

in evoluzione e

peggioramento e un potenziale problema a vetri e serramenti. Rivolgendosi lo

scritto anche all’appaltatrice, richiedendo l’adozione di soluzioni ed

escludendo dunque un’accettazione dell’opera in quello stato, l’appaltatrice vi

poteva inoltre desumere di essere ritenuta potenzialmente responsabile del

problema, considerata pure l’assenza di un obbligo in capo al committente di

rivolgersi a un tecnico per comprendere sin da subito i motivi alla base del

difetto e le precise responsabilità di ciascuno.

3.5

Nella

misura in cui l’appellante sostiene che la committenza doveva indicare

precisamente quali difetti erano lamentati, come e dove si manifestavano e chi

ritenesse responsabile, invece di limitarsi a formulare dei dubbi e richiedere

soluzioni, essa non si confronta opportunamente con le considerazioni del primo

giudice sopra esposte, segnatamente in relazione alle ridotte esigenze

contenutistiche della notifica. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, nulla

può essere dedotto dalla precedente comunicazione e-mail del 30 novembre 2006

(allegata al doc. G), nella quale AO2 si limitava a comunicare l’elevata

umidità della casa, senza escludere la responsabilità di alcuno. L’appellante

nemmeno può essere seguita ove afferma che dal contenuto del doc. E (e in

particolare della specifica menzione della presenza di condensa solo in

relazione ad alcuni punti della casa) si evincerebbe una limitazione della

notifica dei difetti ai serramenti del piano superiore. Trattasi, come a

ragione rilevano gli appellati, di un argomento non esposto in sede di allegati

introduttivi, ma solo con le conclusioni, dunque tardivo e irricevibile (art.

229.

CPC), oltre a costituire una semplice opinione inadatta a contrastare

l’apprezzamento pretorile di cui sopra, che dev’essere condiviso anche in

considerazione di quanto sopra esposto al consid. 3.3. Ne consegue che le

censure appellatorie non riescono a sovvertire la decisione pretorile su questo

punto.

3.6

Il

Pretore ha escluso un’accettazione dell’opera per atti concludenti da parte

della committenza, non deducibile né dall’emanazione della liquidazione finale

da parte dell’architetto, anche se inviata pure all’appaltatrice, né

dall’approvazione della fattura finale da parte della DL (ritenuto che

l’accettazione dell’opera nemmeno fa parte delle mansioni della DL, che

necessiterebbe a tal riguardo di una speciale procura), né dal pagamento della

fattura da parte della committenza se, come nella fattispecie, essa ha dapprima

provveduto alla regolare notifica del difetto (DTF 4C.231/2004 dell’8 ottobre

2004, consid. 2.2).

3.7

Laddove

l’appellante osserva che l’arch__________ C__________ ha dichiarato di essere

stato responsabile e di aver svolto tutte le prestazioni integrali secondo la

norma SIA 102 (inclusa la fase di liquidazione finale e della direzione dei

lavori in garanzia), che il riconoscimento della fattura può avvenire tramite

un rappresentante del committente, qualora esso sia destinato all’appaltatore

(come avvenuto nella fattispecie, v. doc. 4), e che un tale riconoscimento

senza riserve dopo la consegna dell’opera equivale a un’accettazione tacita

della stessa, la censura non è atta a rimettere in discussione l’apprezzamento

pretorile. Innanzitutto, il fatto che l’arch. __________ C__________ fosse

incaricato della liquidazione finale e della DL in caso di lavori in garanzia

ancora non significa che egli potesse accettare l’opera per conto della

committenza. Peraltro, un preavviso favorevole o l’indicazione dell’architetto

che il committente può procedere al pagamento (pure se trasmessi in copia

all’appaltatrice) riguardano i rapporti di dare e avere fra le parti, e non

tanto gli obblighi e i diritti in caso di difetti dell’opera (DTF 89 II 232,

consid. 2; Bühler

in: Zürcher Kommentar, Der Werkvertrag, n. 13 ad art. 370 CO). Per il

resto, l’appellante osserva a ragione che l’accettazione tacita dell’opera si

possa dedurre, secondo il principio dell’affidamento, dall’insieme delle

circostanze e dall’intero comportamento tenuto dal committente dopo la

consegna. La notifica dell’11 dicembre 2006 (doc. E) non può però essere ritenuta

così generica come essa pretende (v. sopra consid. 3.3-3.5), né in tale caso si

può ammettere che la successiva liquidazione sia avvenuta senza riserve. Inoltre,

che la committenza abbia nel seguito atteso diverso tempo prima di esercitare i

propri diritti (notificando la problematica all’assicurazione e chiedendo nel

2010.

dapprima la riparazione dell’opera) non può nella fattispecie essere

determinante. Essa non era infatti obbligata a decidere immediatamente se e

come procedere nei confronti dell’appaltatrice, considerato pure che non erano

tanto il difetto e le sue cause ad esserle noti, quanto piuttosto una sua

manifestazione, e che essa non poteva approvare qualcosa che ancora non

conosceva. A conferma del relativo accertamento pretorile, un’accettazione

tacita dell’opera nel presente caso deve pertanto essere esclusa.

3.8

Il primo

giudice ha altresì accertato che l’esecuzione, da parte dell’appaltatrice, dei

lavori del 2012, volti a ridurre o eliminare il problema della condensa e

dunque non qualificabili quali miglioria, equivale a una sua rinuncia a

prevalersi della notifica tardiva. L’appellante si oppone. A suo modo di

vedere, una simile rinuncia va ammessa solo in modo restrittivo in presenza di

circostanze chiare (DTF 4C.347/2005), nel concreto non date, siccome gli

interventi sarebbero stati di semplice miglioria e svolti a titolo di cortesia,

come da essa più volte sottolineato. La censura è irricevibile per carente

motivazione, considerato che non basta definire un intervento “di miglioria”

per ritenerlo tale. L’accertamento pretorile va quindi confermato. Si può

comunque osservare che in quel periodo, l’arch. __________ Z__________ aveva

già presentato il proprio rapporto 30 marzo 2011 (doc. G), che l’ipotesi che il

fenomeno della condensa fosse da ricondurre ai serramenti si era rafforzata, e che

gli interventi (anche definiti “di risanamento”, v. doc. H, I, J, L, 10)

sono stati effettuati dall’appellante proprio su tali elementi (posa di

rivestimenti isolati, v. doc. J, p. 13 seg. e perizia, p. 12-13, 17), per

tentare di risolvere il problema, e ciò senza rilevare un mancato avviso o una

tardività nell’agire della committenza, rispettivamente senza esigere da

quest’ultima il pagamento dei relativi costi se non dopo l’avvio della causa

giudiziaria.

3.9

Da tutte

queste circostanze discende che l’azione dei committenti non è divenuta perenta

a causa di una tardiva notifica o dell’accettazione dell’opera, e che piuttosto

la successiva eccezione di perenzione sollevata dall’appaltatrice risulta

contraria alla buona fede, a conferma dei relativi accertamenti pretorili.

4.

L’appellante nel seguito critica il Pretore per avere fondato la

propria decisione sulla perizia giudiziaria, la quale in sintesi ha accertato

la difettosità dei serramenti (carente taglio termico, rispettivamente carente

isolamento termico), atti a creare danni all’abitazione malgrado un suo uso corretto

da parte dei proprietari.

5.

L’appellante sostiene innanzitutto che la perizia sarebbe gravata da

carenze formali quanto alle modalità del suo allestimento,

che invaliderebbero i

suoi risultati, costituirebbero un valido motivo per discostarsene (art. 157

CPC) e giustificherebbero l’espletamento di una nuova perizia facendo capo a un

diverso perito (art. 188 cpv. 2 CPC).

5.1

In primo

luogo, l’appellante rileva che il perito ha svolto personalmente solo alcuni

degli accertamenti fondamentali per valutare la problematica in esame (relativi

a dati climatici e presenza di condensa), senza nemmeno indicare data e ora dei

rilievi, basandosi per il resto su quelli effettuati dai committenti (v.

allegato 12). Egli avrebbe dunque in maniera inammissibile delegato le proprie

incombenze a terzi (e meglio a persone direttamente interessate all’esito della

controversia e che nemmeno avevano il diritto di assistere alle attività

peritali, v. art. 186 CPC), violando il proprio dovere di adempiere

personalmente al proprio incarico (art. 183 seg. CPC). La medesima carenza

sarebbe presente anche in relazione alla valutazione del taglio termico dei

serramenti (e meglio al rilevamento dei dati, fra cui le temperature

superficiali dei telai dei serramenti), poiché il perito, contrariamente a

quanto indicato dal Pretore nell’ordinanza 4 dicembre 2017 (ad. 6.4), avrebbe

omesso di effettuare personalmente misurazioni, basandosi piuttosto sui dati di

cui al referto di __________ SA del 2011 (doc. J) e sulle sezioni allegate al

rapporto doc. G dell’arch. __________ Z__________ (peraltro concernenti due

dettagli di una parte dei serramenti, e dunque non la situazione complessiva).

Trattandosi inoltre di rapporti antecedenti agli interventi del 2012, nemmeno

si riuscirebbe a capire come il perito abbia potuto affermare che i serramenti

presentano attualmente un problema di ponti termici, mancando sistematiche

misurazioni dello stato attuale, ove l’unico rapporto idoneo in tal senso,

ovvero il rapporto di __________ SA del 7 dicembre 2012 (doc. 15), ha

confermato una maggiore uniformità delle temperature superficiali dei telai,

contraddicendo quanto osservato dal perito (v. anche doc. J, p. 11, 12 e 16).

5.2

Quanto

alla questione della misurazione dei dati climatici, l’appellante omette di

considerare che il Pretore ha già preso posizione su questo tema nell’ordinanza

4.

dicembre 2017 (v. in particolare ad. 6.2 e 6.3). Tralasciando di contestare

opportunamente gli accertamenti ivi contenuti, l’appellante non adempie l’onere

di motivazione ad essa incombente, per cui la censura è irricevibile (art. 310

e 311 CPC). Ad ogni modo, il perito ha redatto personalmente la perizia e la

successiva delucidazione, esponendovi le sue personali considerazioni basate

sulle sue competenze, sulla sua esperienza, sui dati personalmente rilevati (sopralluogo

iniziale e sette rilievi successivi nell’abitazione nel periodo invernale, v.

p. 51 delucidazione peritale) e sulle informazioni fornite da terzi laddove

ritenute attendibili (v. perizia, p. 29 e delucidazione, p. 51), ciò che risulta

del tutto ammissibile e condivisibile, potendo e dovendo egli fare capo a tutti

gli elementi a sua disposizione, per poi valutarli nel loro insieme.

5.3

Nemmeno

in relazione all’esame dei serramenti e alla valutazione della situazione dopo

gli interventi del 2012 la censura dell’appellante può essere condivisa. Innanzitutto,

dalla perizia e dalla successiva delucidazione si evince che il perito ha non

solo analizzato le misurazioni/termografie dello studio __________ del 2011,

gli schemi e le sezioni contenute nel referto dell’arch. __________ Z__________

e le sue considerazioni (ritenute condivisibili), ma anche i disegni forniti da

AP 1, effettuando poi rilievi e considerazioni personali, rispettivamente

un’analisi dei particolari costruttivi (fra cui la conducibilità termica

dell’alluminio degli infissi) e una mappatura delle anomalie costruttive, descrivendo

le problematiche che ha costatato (segnatamente condensa, fessure, spifferi e

muffe, p. 31-32 perizia e delucidazione, p. 101). Contrariamente a quanto

sostiene l’appellante, il perito ha pure tenuto in considerazione gli

interventi effettuati nel 2012 (posa di supplementi di isolamento), ritenendoli

un semplice palliativo (e non una soluzione tecnica eseguita da specialisti),

tuttalpiù idoneo a mitigare la situazione, ma non a risolverla, considerato che

anche nel seguito le problematiche costatate sono perdurate (perizia, p. 13,

17, 31-32, 34, 38 e relativi allegati 3-9, delucidazione, p. 20 seg., 121). Ciò

risulta pure evidente dai riscontri empirici di cui ai rilievi peritali del

2017, ove il perito ha constatato la formazione di condensa sugli infissi vetrati

(e non sulla finestra in plastica del seminterrato) e “la presenza di muffe

su diversi elementi degli infissi (praticamente, di tutti gli infissi) e nei

loro dintorni” (perizia, p. 29-30). Peraltro, il perito a p. 68 della sua

delucidazione peritale, su esplicita domanda, ha sottolineato che la situazione

tecnica dei serramenti era a tal punto evidentemente scadente che non vi era

necessità di raccogliere dati supplementari in relazione alle temperature

superficiali dei telai. Ne consegue che le modalità di allestimento della

perizia resistono alla critica.

6.

L’appellante contesta altresì

le risultanze materiali della perizia, ritenute irrite, contraddittorie e

inservibili, e le conclusioni pretorili ivi riferite. I serramenti sarebbero difatti

conformi a quanto convenuto e previsto dalle regole dell’arte, la presenza di

condensa sarebbe creata da una gestione del clima interno non conforme da parte

dai proprietari, e la condensa sarebbe temporanea e nemmeno causerebbe danni,

per cui sarebbe da tollerare. Queste considerazioni, che verranno approfondite

nei considerandi che seguiranno, sarebbero sufficienti per destituire valenza

probatoria alla perizia giudiziaria e respingere la petizione.

Subordinatamente, l’appellante chiede lo stralcio dagli atti del referto

peritale e l’assunzione di una nuova perizia in sede di appello, per stabilire

se vi è difformità dell’opera con quanto pattuito o con le norme tecniche di

riferimento (art. 188 cpv. 2 e 316 cpv. 3 CPC).

6.1

L’appellante critica il Pretore per non aver spiegato

dove consisterebbe la difformità dei serramenti, relativamente al taglio termico,

rispetto alle norme SIA. Essa critica pure il perito per non aver indicato,

nemmeno dopo l’esplicita domanda di delucidazione, quali sarebbero le norme che

impongono la presenza del taglio termico in ogni singola parte di una

costruzione. Il perito si sarebbe poi contraddetto, sostenendo che il difetto

consisterebbe nel mancato rispetto di quanto pattuito nell’offerta, ammettendo implicitamente

che non vi è stata alcuna violazione di norme tecniche. L’appellante sostiene

poi che l’imposizione della presenza sistematica del taglio termico su tutti

gli elementi è impraticabile e irragionevole, e che il § 4.1.2.1 delle norme

SIA 180, edizione 1999 non è violata dalla semplice presenza di ponti termici,

bensì solamente se questi creano una condensa non temporanea atta a causare dei

danni malgrado una gestione conforme del clima interno dell’abitazione, essendo

dunque questi ultimi due temi determinanti per la presente controversia. A

mente dell’appellante, il Pretore avrebbe pure trascurato che le perizie

tecniche di cui ai doc. G e J non indicano alcun problema di ponte termico.

6.2

La critica al Pretore di non aver esposto nel giudizio le norme SIA

di riferimento è inconsistente: il primo giudice ha condiviso le conclusioni

peritali riassumendo nel suo giudizio i punti determinanti, non potendosi da

egli per contro pretendere che si dilungasse in questioni tecniche, la cui sede

naturale è per l’appunto la perizia specialistica. Laddove essa si limita ad

esporre riflessioni e considerazioni personali in relazione alle norme

tecniche, senza confrontarsi opportunamente con quanto osservato dal perito e

arrogandosi competenze peritali, le sue censure sono peraltro irricevibili, e

pure infondate nel merito. Nel caso concreto, il perito ha accertato la

carenza, o addirittura l’assenza, nei serramenti, dei necessari tagli termici,

di un sufficiente isolamento termico, la presenza di flussi d’aria (spifferi,

fessure aperte nella costruzione) e muffe (p. 31-32 perizia e delucidazione, p.

101), problematiche tutt’ora presenti (perizia, p. 13, 17, 31-32, 34, 38 e

delucidazione, p. 20-21, 121). In particolare, nei relativi allegati 3-9 il

perito ha evidenziato i flussi di calore non opportunamente interrotti da

taglio termico, rispettivamente le debolezze termiche dei serramenti del pian

terreno, del primo piano e dei raccordi delle vetrate. Detti accertamenti non

sono stati sufficientemente contestati e risultano del tutto attendibili,

ricordato che essi hanno una valenza probatoria ben superiore alle perizie di

parte di cui ai doc. G e J, che comunque non sono in contrasto con i rilievi

del perito giudiziario. Quest’ultimo del resto ha elencato compiutamente le

pertinenti norme tecniche (perizia, p. 22-25 e delucidazione, p. 53 seg.),

riferendosi in particolare agli art. 2.1.4, 3.1.3.5, 6.2 e 6.3.4, per poi

spiegare che la necessità di inserire tagli termici nei serramenti di alluminio

(atti a interrompere i flussi termici, o ponti termici) è dovuta alla loro

elevata conducibilità termica ed era già nota e usuale da una ventina d’anni (perizia,

p. 31-32 e 34 e delucidazione, p. 18, 97 e 98, audizione dell’arch. __________

Z__________, verbale del 24 settembre 2015, p. 1-2). Inoltre, a ragione il

perito ha pure osservato che l’offerta doc. B (p. 2) prevedeva la fornitura di

serramenti a taglio termico. Ne consegue semplicemente che i serramenti, non

disponendo di tagli termici efficaci, non solo differiscono da quanto

ragionevolmente esigibile, ma anche da quanto pattuito.

6.3

L’appellante sostiene che il Pretore abbia trascurato

l’importanza del tema della gestione corretta del clima interno da parte dei

committenti (v. ordinanza 4 dicembre 2017), e anzi li abbia dispensati dal

rispetto delle condizioni climatiche interne, malgrado essi fossero gravati

dell’onere della prova a tal riguardo. Essa osserva che per valutare le cause

della formazione della condensa era indispensabile valutare il loro comportamento

(ventilazioni, temperatura dei locali, creazione di umidità eccessiva) e che il

perito l’avrebbe erroneamente ritenuto corretto sulla base di insufficienti

misurazioni, emergendo per contro dalle risultanze svariati episodi di un loro

uso non conforme dell’abitazione.

6.4

Innanzitutto è opportuno rimarcare che il Pretore, contrariamente a

quanto sostiene l’appellante, ha affrontato il suddetto tema accertando la

correttezza del comportamento dei proprietari sulla base dei riscontri peritali

(v. impugnata decisione, consid. 3.2 seg.), che la difettosità dei serramenti è

stata accertata, che ciò comporta un loro eccessivo raffreddamento e la

creazione di condensa (perizia, p. 33) e che detto fenomeno è solo uno dei

problemi che ne derivano, dovendosi considerare in particolare gli spifferi e

il carente isolamento termico (questioni rimarcate dal Pretore e che

l’appellante nemmeno affronta), per cui già solo per questo motivo le abitudini

degli abitanti della casa non sono così determinanti come essa pretende. Ad

ogni modo, anche volendo limitare il problema alla condensa, si possono fare le

seguenti considerazioni.

6.5

Laddove l’appellante sostiene che vi sono stati superamenti dei

valori soglia dell’umidità o ventilazioni insufficienti da parte dei

proprietari, la censura è irricevibile per mancato confronto con la decisione

pretorile, la quale ha indicato che tali risultati derivano da misurazioni

mattutine precedenti alla prima ventilazione giornaliera e sono una conseguenza

della notte, rispettivamente della mancata possibilità di ventilare nelle ore

notturne. Avendo inoltre il perito effettuato la sua analisi basandosi su dati

relativi a gennaio 2017, riferimenti generici a episodi o misurazioni

precedenti non possono smentire la concludenza delle valutazioni effettuate.

Per il resto, come già evidenziato dal primo giudice, il

perito ha osservato che il fenomeno della condensa si manifesta nei mesi

autunnali e invernali. Ha rimarcato che nella fattispecie vi sono condizioni di

base favorevoli a una bassa produzione di umidità interna, che l’uso della casa

è molto morigerato e che è difficile pensare a situazioni ove si possa creare

meno umidità, ritenuto che il dovere dello specialista è quello di rendere la

casa abitabile in tutte le situazioni e che se la composizione famigliare fosse

diversa o l’utilizzo delle istallazioni casalinghe maggiori, “la situazione

per la produzione di condensa, nonostante la necessità di ventilare, sarebbe

estrema” (perizia, p. 18, 25-26). Concretamente il perito ha poi effettuato

personalmente rilievi nel periodo invernale, 2 volte al giorno (al mattino

presto e alla sera), lungo un periodo di 3 settimane, e ciò in 5 diverse

posizioni dell’abitazione, tramite la posa di termoigrometri per misurare

temperatura e umidità (perizia, p. 18-20, 25 seg. e delucidazione, p. 51),

riscontrando una corretta gestione del clima da parte dei proprietari (almeno

tre ventilazioni giornaliere, temperatura e umidità interne globalmente entro

nei parametri della norma SIA), l’assenza di condensa alla sera e, malgrado

ciò, la formazione di condensa durante la notte, quando evidentemente i

proprietari non possono arieggiare (perizia, p. 20-23, 25-26 e delucidazione,

p. 20, 30 seg., 53 seg., 77). Ne ha concluso che il problema si presenta anche

a prescindere dal loro comportamento, che la difettosità dei serramenti è la

causa principale della condensa e che, qualora essi fossero a norma, il

fenomeno non si presenterebbe (perizia, p. 32-33).

6.6

Ora, l’appellante intende confutare gli accertamenti peritali

facendo riferimento ai dati di cui all’allegato 12 della perizia (v. gravame,

p. 28), ma non si avvede che essi piuttosto confermano tali risultanze,

evidenziando generalmente l’assenza di condensa alla sera (ore 18:00), dopo

l’uso giornaliero dell’abitazione, e la presenza di condensa al mattino presto

(ore 8:00). Essa ipotizza pure genericamente che se si ventilasse la mattina,

sul mezzogiorno e prima di andare a dormire, verosimilmente i valori limite

sarebbero rispettati e la condensa al mattino non si presenterebbe, esponendo

un’inammissibile opinione soggettiva. L’appellante contesta altresì che si

possa accertare la presenza di condensa nei mesi autunnali e invernali o

l’arieggiamento sufficiente della casa semplicemente sulla base di pochi

rilievi e delle allegazioni della controparte, profondendosi poi in critiche

sui metodi di analisi del perito e sul numero (maggiore) di misurazioni che a

suo modo di vedere sarebbero state necessarie. Tuttavia, essa da una parte non

si confronta sufficientemente con quanto già osservato dal Pretore

nell’ordinanza 4 dicembre 2017 in merito all’attendibilità delle conclusioni

peritali e al numero, nonché al tipo, degli accertamenti svolti (ad. 6.2, ad

6.3, ad 6.7), e dall’altra si limita a opporre delle proprie considerazioni

personali agli accertamenti comunque chiari e condivisibili del perito, che in

base alle sue competenze, alla sua esperienza, ai rilievi effettuati e alle

informazioni ricevute da terzi ritenute attendibili, era meglio in grado di

valutare la situazione. Peraltro, nemmeno si vede come ulteriori misurazioni possano

essere determinanti, creandosi la condensa di notte anche quando durante il

giorno (e soprattutto alla sera) sono state constatate condizioni nella norma,

né l’appellante lo spiega. Parimenti inammissibile è la sua considerazione

soggettiva secondo cui i committenti dovrebbero procedere a “microventilazioni”

notturne. Trattasi di una mera opinione che non trova riscontro nelle valutazioni

tecniche di competenza del perito. D’altronde, pretendere che i committenti sopportino

questa situazione, mantenendo una rigida e perpetua vigilanza sulle condizioni

climatiche della casa e limitandosi nel suo utilizzo (come ad esempio stanno

facendo nell’uso del bagno al piano superiore, v. anche delucidazione, p. 20-21

e p. 111) è assolutamente irragionevole e iniquo, potendo loro attendersi la

consegna di una casa normalmente abitabile e conforme alle regole dell’arte.

Tutte le censure appellatorie su questo punto vanno pertanto respinte.

6.7

L’appellante sostiene che, contrariamente a quanto accertato dal

Pretore, la formazione di condensa non è un difetto, poiché la controparte non

ha mai sostenuto né dimostrato che essa crei dei danni. La censura è

palesemente destituita di fondamento. Ricordato che l’accertamento dell’origine

del difetto e delle sue conseguenze incombevano al perito, il Pretore si è

basato sulle sue conclusioni per evidenziare come i danni maggiori hanno potuto

essere evitati mediante continue asciugature degli infissi da parte dei

committenti, e l’appellante non può opporvisi limitandosi ad affermare genericamente

che le continue asciugature non sono state dimostrate. Essa non può nemmeno basarsi

su alcune fotografie, ove non si vede acqua sul pavimento, per affermare che

gli accertamenti del perito, secondo cui l’acqua è presente in modo diffuso su

tutte le zone del parquet, sarebbero inverosimili. L’appellante nemmeno può

essere seguita quando evidenzia che nell’abitazione non vi sono né si creeranno

in futuro dei danni, che essi in ogni caso sarebbero limitati al piano terreno

(ove c’è il parquet), e che la muffa constatata sui serramenti, di lieve

entità, sarebbe facilmente eliminabile mediante manutenzione ordinaria. Difatti

il perito, oltre ad accertare le continue asciugature di cui si è detto, ha

osservato che il parquet è molto resistente, ma che al di sotto vi sono legnami

più deboli, meno pregiati e facilmente putrescibili, che l’acqua di

condensazione causa danni occulti agli elementi sottostanti ai serramenti (in

particolare isolazioni, betoncini e alloggi per i cavi), oltre a creare

ossidazioni sui meccanismi metallici e muffe, le quali oltre a non essere

sempre di facile eliminazione (non essendo tutti gli interstizi accessibili),

sono anche dannose per la salubrità e si ripresenterebbero molto in fretta (perizia,

p. 26 seg., e delucidazione, p. 33 seg., 64, 79, 83, 93, 121). La censura

appellatoria deve dunque essere respinta.

6.8

L’appellante evidenzia come il Pretore abbia errato

nel ritenere tutti i serramenti difettosi. L’arch. __________ Z__________ nella

sua audizione avrebbe rilevato un’eventuale insufficienza di taglio termico solo

in relazione alle soglie dei serramenti scorrevoli (verbale del 24 settembre

2015, p. 1-2), e anche l’arch. __________ L__________ avrebbe constatato soltanto

alcune zone critiche (doc. J, p. 8 e 15). Inoltre il perito, su esplicita

richiesta di indicare i serramenti difettosi da sostituire sulle planimetrie (p.

113.

e 114 della delucidazione), in quella del primo piano ne avrebbe indicati solamente

5.

(evidenziati in verde), non ritenendo dunque problematici i restanti otto serramenti

ad anta fissa, né del resto il lucernario.

6.9

La censura è parzialmente fondata. In effetti, malgrado il perito

in svariati punti della perizia e della delucidazione stabilisca la necessità

di sostituire “gli infissi in alluminio”, “i serramenti” o “le

finestre”, occorre tener conto della peculiarità dell’abitazione in

questione: essa ha un lucernario (piano tetto) e ampie finestre scorrevoli al

piano terreno, mentre al primo piano è caratterizzata non solo da cinque finestre

scorrevoli in vetro, ma anche da otto pannelli fissi con lastre in

policarbonato, come si evince in particolare dal doc. C, p. 3 (v. anche la

documentazione fotografica annessa alla perizia). Ora, il perito nella sua

delucidazione ha osservato che “le finestre fisse traslucide in

policarbonato” non presentano problemi (p. 39). Nel suo referto ha pure

osservato che il fenomeno della condensa è stato costatato su tutti gli

elementi degli infissi vetrati (porte scorrevoli, finestre) e che l’unica

finestra che non presenta il problema è quella in PVC del seminterrato (perizia,

p. 30, 33). Egli ha pure elencato e illustrato sulle planimetrie (perizia, p.

35.

e delucidazione, p. 91 seg. e 113 seg.) i serramenti interessati dalla

condensa, rispettivamente difettosi e da sostituire, evidenziando tutti quelli

del pian terreno (A5, A6, A7, A8, A9, A10) e cinque del primo piano (A13, A16,

A17, A18 e A20). Anche nel capitolato d’appalto di cui alla delucidazione (allegato

1, p. 125-126) è esposto soltanto il costo di sostituzione dei serramenti in

vetro del pian terreno e del primo piano (5 pezzi, v. anche allegati 6.3 e 6.4).

In considerazione di questi elementi, è pacifica la difettosità dei suddetti

serramenti, ma non di quelli in policarbonato e del lucernario del piano tetto.

In tale misura, l’appello deve pertanto essere accolto. Delle conseguenze di

questo accoglimento in relazione alla somma riconosciuta dal primo giudice si

dirà nel seguito (v. consid. 8.2).

7.

Nell’impugnata decisione, il

Pretore ha escluso una corresponsabilità del committente o di sue persone

ausiliarie per l’insorgere dei difetti (art. 369 CO), rilevando che l’onere

della prova a tal riguardo incombeva all’appaltatrice, e che anche nel caso in

cui i committenti o la DL le abbiano dato istruzioni sullo svolgimento

dell’opera potenzialmente dannose, questa doveva rilevare problematiche per lei

riconoscibili e darne avviso, a meno che potesse in buona fede affidarsi alle

maggiori cognizioni della committenza o di specialisti da essa incaricati. Nel

caso concreto, ritenuto che l’appaltatrice attribuiva i difetti alle scelte

architettoniche ed estetiche dei committenti e dell’arch. __________ C__________,

il primo giudice ha rilevato che non solo la specialista in materia di

serramenti era proprio l’appaltatrice, la quale non ha in alcun modo dimostrato

di avere avvertito i committenti della problematicità delle loro scelte, a lei

note (emergendo dall’audizione dell’architetto piuttosto il contrario), ma

anche che essa doveva realizzare l’opera tenendo conto di tali scelte e che il

difetto risiede nelle carenze costruttive e progettuali delle finestre,

integralmente a lei imputabili (e al suo tecnico di fiducia, ovvero lo studio __________).

7.1

Laddove l’appellante sostiene che il Pretore non

avrebbe dovuto affidarsi alla testimonianza dell’architetto per valutare se

essa ha dato o meno avviso della problematicità delle peculiarità estetiche

della casa (assenza di soglia nelle porte finestre, superfici completamente

vetrate verso l’esterno, assenza di porte interne tranne che per i bagni), e

che essa ha comunque avvertito la committenza relativamente alla criticità

della loro scelta di avere degli angoli vetrati, le censure sono irricevibili

per carente motivazione e confronto con la sentenza pretorile: essa infatti non

espone eventuali prove che attestino un suo avviso alla committenza, se non

riferendosi agli angoli vetrati, questione che però non è oggetto della

presente controversia. L’appellante sostiene anche in questa sede che i difetti

siano stati determinati da scelte estetiche di cui non era al corrente, e che

in ogni caso non era compito suo verificare la fisica dell’edificio e avvertire

la committenza, quanto piuttosto di un fisico della costruzione, che i

committenti o la DL avrebbero dovuto consultare (perizia, p. 12 seg.). Ancora

una volta tuttavia, l’appellante non oppone al giudizio pretorile delle

efficaci censure. In primo luogo, come a ragione sostengono gli appellati, l’appellante

negli allegati introduttivi di prima sede non ha sostenuto di non essere a

conoscenza delle scelte dell’architetto, per cui sue successive censure sono

tardive (art. 229 CPC). L’architetto ha comunque attestato di averla informata sulle

caratteristiche della costruzione e di averla incaricata quale specialista per

la progettazione e realizzazione dei serramenti (circostanza che l’appellante

nemmeno contesta) al fine di avere “una consulenza tecnica specialistica per

la realizzazione dell’intero involucro” (verbale del 30 novembre 2015, p. 1).

Nessuno d’altronde contesta che i serramenti sono stati progettati su misura

per l’abitazione in base alle esigenze estetiche dell’architetto, incombendo

dunque all’appaltatrice di idearli in modo che fossero idonei all’oggetto (v. anche

interrogatorio di __________ G__________, verbale del 4 aprile 2016, p. 1-2).

Il perito ha evidenziato chiaramente che la casa è in gran parte ben isolata e

studiata dal profilo termico, emergendo il punto debole negli infissi in

alluminio posati dall’appaltatrice (perizia, p. 32 seg.), rispettivamente che i

serramenti denotano errori progettuali e tecnici clamorosi (delucidazione, p.

18.

e 73), indipendentemente dalla presenza o assenza di porte interne.

L’appellante non può essere seguita nemmeno quando afferma che tutti i piani e

i dettagli costruttivi sono stati preventivamente discussi e approvati dall’architetto

e dalla committenza: essi sono stati esclusivamente da lei allestiti quale

ditta specialistica dalle maggiori competenze (v. anche doc. G, p. 27), per cui

la loro verifica non poteva essere un compito della DL o dei committenti,

ritenuto che l’architetto ha pure rilevato di essersi limitato a una semplice

visione dei piani, senza approvarli o controfirmarli (audizione di __________ C__________,

verbale del 30 novembre 2015, p. 2).

7.2

Ne consegue che, a conferma del relativo accertamento pretorile,

l’appellante dev’essere ritenuta integralmente ed esclusivamente responsabile

per i difetti ai serramenti.

8.

Quanto alle conseguenze

giuridiche di tali difetti, il Pretore ha rilevato che gli attori, dopo aver

infruttuosamente richiesto la riparazione dell’opera, hanno legittimamente postulato

la riduzione della mercede ai sensi dell’art. 368 CO, ovvero proporzionalmente

al rapporto fra il valore oggettivo dell’opera scevra di difetti (che si può

presumere pari alla mercede convenuta) e il valore dell’opera difettosa

(ritenuto che secondo una presunzione di fatto, il minor valore può essere

equiparato ai costi di riparazione). A tal riguardo il primo giudice, basandosi

sulle risultanze peritali, ha accertato che l’unico intervento risolutorio è la

sostituzione di tutti i serramenti, non rientrando in considerazione interventi

meno invasivi (quali la posa di deumidificatori o altre misure atte a limitare

i danni della condensa, non idonee a rimediare alle carenze strutturali, o la

ventilazione notturna e la posa di porte interne, non esigibili dai

committenti), per un costo oscillante fra i fr. 151'000.- e i fr.180'000.-. Il

Pretore ha dunque accolto le inferiori pretese attoree (minor valore pari a fr.

96'127.- ovvero alla mercede pagata per i serramenti). Detta riduzione è

peraltro ammissibile, non equivalendo alla totalità della mercede per le prestazioni

dell’appaltatrice (ben superiore) e dunque a una ricusa.

8.1

L’appellante osserva in questa sede che non si

giustifica di calcolare il minor valore dell’opera in base ai costi di

riparazione, in presenza di elementi di segno contrario. Ritenuto tuttavia che

la giurisprudenza ammette tale presunzione di fatto (DTF 111 II 161, consid.

3b; DTF 116 II 305, consid. 4a; DTF 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004, consid.

4.3.2), di cui si è avvalsa la parte attrice sin dagli allegati introduttivi,

incombeva alla controparte indicare validi metodi di calcolo alternativi,

rispettivamente proporre prove relative al valore residuo dei serramenti o

porre opportune domande al perito, non potendo essa per contro ora limitarsi ad

affermare genericamente che il valore dei serramenti difettosi non può essere

nullo perché sono comunque funzionali, o perché i committenti hanno vissuto

nella casa per oltre 12 anni. Tali concreti elementi a sostegno del contrario non

sussistono, e le uniche domande poste al perito riguardano i possibili

interventi di riparazione. Quelli suggeriti dall’appellante sono già stati

scartati dal Pretore e dal perito giudiziario (per cui la loro semplice

riproposizione è inammissibile), non sono supportati da riscontri oggettivi e

non possono essere condivisi neanche in questa sede. L’appellante insiste a

ridurre il problema alla formazione della condensa in quanto unica lamentela

della controparte, ma non si avvede che sin dall’inizio quest’ultima ha fatto

valere un difetto dei serramenti, incombendo poi al perito verificarlo e

determinarne le implicazioni, ciò che ha fatto in maniera molto chiara,

menzionando non solo la formazione di condensa sui vetri, ma anche ulteriori

problematiche e danni strutturali di cui si è già detto (v. sopra consid. 5.3 e

6.2), specificando altresì che il problema dell’isolamento crea difficoltà

nella gestione del riscaldamento della casa e non ha stagione, determinando

costi di riscaldamento più elevati in inverno e temperature troppo forti

d’estate (perizia, p. 18, 20, 31 seg. e delucidazione, p. 37 e 70). Ne consegue

che il calcolo del minor valore in base ai costi di una continua asciugatura

degli infissi è assolutamente inappropriata e che la semplice posa di

deumidificatori è del tutto inidonea a risolvere la situazione. Lo stesso

dicasi per la posa di porte interne (in ogni caso non esigibile dai

committenti, che avevano diritto a ricevere un’opera funzionale alle

peculiarità costruttive desiderate), per la rimozione continua delle muffe, e

anche per la posa di canalette per impedire il deflusso dell’acqua o per la

sola sostituzione delle soglie degli infissi (soluzioni comunque già vagliate e

scartate dal perito, v. perizia, p. 34 seg. e delucidazione, p. 111, 115 e 117).

Avendo il perito ritenuto la sostituzione integrale dei serramenti difettosi

quale unica soluzione indispensabile, adeguata e razionale, non basta nemmeno

osservare genericamente che in tal caso non è certo che tutte le peculiarità

architettoniche della casa possano essere mantenute. Ne discende che il costo

per la sostituzione dei serramenti difettosi dev’essere ammesso quale valido

parametro di calcolo del minor valore, mentre la presunzione che il valore

oggettivo dell’opera senza i difetti corrisponda alla mercede non è stata contestata

con l’appello.

8.2

La censura dell’appellante secondo cui non tutti i

serramenti sono difettosi e da sostituire (gravame, p. 34 e 41) dev’essere

accolta nella misura di cui si è già detto (v. sopra, consid. 6.9). Ne discende

che la mercede di fr. 13'300.- relativa ai 7 pannelli in policarbonato del

primo piano di cui al doc. C, punto 4b, è dovuta e da sottrarre all’importo

riconosciuto agli attori (mentre l’ulteriore importo di fr. 2'370.- di cui al

punto 4c, pure riferito a un pannello in policarbonato, non è stato compreso nelle

pretese attoree). Lo stesso dicasi per l’importo di fr. 13'000.- (punto 6a)

riferito al lucernario. Il massimo importo detraibile dalla mercede complessiva

corrisponde difatti al valore dei serramenti difettosi, equivalendo qualsiasi

ulteriore deduzione a un risarcimento del danno, che i committenti non hanno però

postulato. Rimane da specificare che, siccome la pretesa azionata (fr. 96'127.-,

v. replica 11 giugno 2015, p. 4) è pari al costo dei serramenti evidenziati

nella fattura doc. C (fr. 99'100.-) meno lo sconto del 3%, e non comprende

l’IVA del 7.6% già versata alla controparte sull’importo complessivo, anche le

deduzioni vanno eseguite secondo lo stesso principio, e meglio computandovi lo

sconto del 3% e non considerando l’IVA (dunque fr. 12'901.- e fr. 12'610.-, per

una deduzione complessiva di fr. 25'511.-), in parziale modifica del giudizio

pretorile.

8.3

In considerazione dei serramenti non difettosi per i

quali la mercede è dovuta, e per le ulteriori opere realizzate a regola d’arte

da AP 1(mercede totale fr. 197'797.25 IVA compresa), la censura dell’appellante

secondo cui la riduzione nella fattispecie andrebbe effettuata solo sulla

mercede riferita ai serramenti, in quanto opera ben distinta dalle sue ulteriori

prestazioni, e che essendo essa ridotta a zero ciò equivarrebbe a

un’inammissibile ricusa dell’opera, non può essere seguita (v. Gauch, op. cit., n. 1546 seg. e 1639

seg.). Ad ogni modo, nella situazione concreta, ove i committenti non risultano

affatto arricchiti dalla soluzione adottata dal primo giudice e qui

parzialmente riformata, una ricusa (parziale) nemmeno sarebbe esigibile,

ritenuto che si tratterebbe di restituire, a distanza di molti anni, la

stragrande maggioranza dei serramenti di una casa abitata (restituzione che

l’appellante nemmeno pretende), con tutti i disagi e i costi che ne

deriverebbero.

9.

Quanto alle pretese

compensatorie dell’appellante, esse sono state respinte dal Pretore, poiché i

costi derivanti dai tentativi di riparazione dell’opera di fr. 20'934.85 non

sono stati causati dalla committenza e non le possono essere addossati, mentre

l’importo di fr. 1'647.- (v. fattura doc. 27), contestato dagli attori, non è

stato comprovato dalla convenuta. La censura dell’appellante secondo cui gli

interventi del 2012 sarebbero stati di semplice miglioria e almeno in parte

imputabili alla committenza è già stata tematizzata nei considerandi 3.8 e 7 seg.

(ai quali si rinvia) e dev’essere respinta. La sua censura può invece essere

seguita laddove osserva che la pretesa compensatoria di fr. 1'647.- non è stata

opportunamente contestata dagli attori. Difatti essi con la replica (p. 5) si

sono limitati a osservare di non essere debitori dei costi di riparazione,

senza minimamente affrontare la questione della fattura doc. 27, e in

particolare senza sostenere che essa pure riguardasse lavori di risanamento, o

che il lavoro ivi esposto non è stato effettuato, o che l’importo fatturato non

è corretto, affinché la controparte potesse poi se del caso proporre opportuni

mezzi di prova. La pretesa risulta non controversa (art. 150 CPC), e dev’essere

dedotta dall’importo riconosciuto agli attori.

10.

L’appellante non critica il

primo giudice per aver dichiarato priva d’oggetto la sua domanda

riconvenzionale volta all’annullamento dell’esecuzione di cui al PE n. __________

dell’UE di __________ (ritirato dagli attori nel corso della procedura), né per

aver sottolineato che il ritiro del PE non equivale ad acquiescenza, bensì solo

per aver considerato che la domanda sarebbe stata da respingere a fronte della

parziale esistenza del credito rivendicato. L’appellante sostiene che la

domanda non sarebbe stata da respingere, poiché il Pretore avrebbe dovuto

annullare e ordinare la cancellazione dell’esecuzione per l’importo eccedente a

quello delle pretese attoree riconosciute. In tale misura non vi sarebbe

soccombenza da parte sua e le spese giudiziarie non avrebbero dovuto essere

poste integralmente a suo carico, bensì ripartite secondo equità ex art. 107

CPC, proponendo essa una suddivisione di 2/5 a suo carico e 3/5 a carico della

controparte “perlomeno per quanto concerne la tassa di giustizia” (p. 44

appello).

10.1

La gestione del registro delle esecuzioni (compresa,

in particolare, la comunicazione d’informazioni a terzi secondo l’art. 8a LEF)

rientra nell’esclusiva competenza dell’ufficio d’esecuzione che tiene il

registro, non in quella del giudice civile. La richiesta di cancellazione di

un’esecuzione, o meglio il divieto di comunicazione a terzi in virtù dell’art.

8a cpv. 3 LEF, dev’essere rivolta all’Ufficio d’esecuzione competente, il quale

valuterà se sono date le condizioni legali per accogliere la domanda. In

particolare, secondo l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF, l’Ufficio di esecuzione non

comunica l’esecuzione a terzi se essa è stata dichiarata nulla o annullata da

una decisione giudiziale, laddove è determinante che da tale decisione (ad esempio di disconoscimento o di accertamento

negativo del debito) risulti in modo indiscutibile che l’esecuzione era

ingiustificata sin dall’inizio (DTF 4A_440/2014, consid. 2 e 4.2; IICCA dell’11

maggio 2018, inc. 12.2016.6, consid. 7). Secondo la mutata giurisprudenza del

Tribunale federale, per poter avviare un’azione di accertamento

dell’inesistenza del debito ai sensi dell’art. 88 CPC, l’attore non deve più

dimostrare concretamente un particolare interesse degno di protezione,

segnatamente che egli è gravemente danneggiato nella sua libertà economica, a

meno che l’esecuzione sia stata avviata solamente allo scopo di interrompere la

prescrizione dopo che il debitore si è rifiutato di firmare una dichiarazione

di rinuncia a tale eccezione (DTF 4A_414/2014, consid. 2.7).

Il diritto del creditore di

chiedere la continuazione dell’esecuzione si estingue decorso un anno dalla

notificazione del precetto ai sensi dell’art. 88 cpv. 2 LEF. Come conseguenza,

il precetto esecutivo perde la sua validità e l’esecuzione decade. Tale

perenzione tuttavia non dice nulla sul fondamento del credito posto in

esecuzione, e il debitore non ha diritto alla “cancellazione” dell’esecuzione

dal registro ai sensi dell’art. 8a LEF, che pertanto resta visibile (v. anche Lebrecht in: Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, Schkg I, 2.

ed., n. 21 ad art. 88 LEF).

10.2

Nel caso concreto, con la sua domanda riconvenzionale

l’appellante ha chiesto l’accertamento che la procedura esecutiva di cui al PE

n. 887214 è divenuta priva d’oggetto, e di fare ordine all’UE di cancellarla, ma

non a fronte di un’azione di accertamento negativo, bensì siccome i creditori

hanno lasciato decorrere il termine di un anno di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF.

Tuttavia, non solo il giudice civile non è competente per ordinare la

cancellazione di una procedura esecutiva, ma nemmeno può un precetto perento

essere cancellato ai sensi dell’art. 8a LEF. In tale ottica, la domanda sarebbe

stata da respingere. Del resto, il Pretore nella sua decisione si è limitato ad

accertare il buon fondamento della pretesa attorea, e non si è invece espresso

sulla sussistenza o inesistenza di maggiori crediti derivanti dalla

controversia. Per postulare l’annullamento di quella parte di esecuzione

eccedente l’importo azionato dagli attori, l’appellante avrebbe dovuto avanzare

un’azione di accertamento negativo ivi riferita, che non ha inoltrato e che

sarebbe peraltro stata di dubbia ammissibilità, risultando dagli atti che i

committenti hanno spiccato il precetto per interrompere la prescrizione dopo

che la controparte si era rifiutata di sottoscrivere una nuova rinuncia alla

suddetta eccezione (v. consid. D, doc. F, K e 16-18). L’aggravio delle spese

giudiziarie a carico dell’appellante a tal proposito è dunque conciliabile con

il principio dell’equità (art. 107 CPC), per cui la censura deve essere

respinta.

11.

Da tutto ciò ne discende che

l’appello deve essere parzialmente accolto e la decisione pretorile riformata,

nel senso che dall’importo riconosciuto alla parte attrice (fr. 96’127.-)

devono essere dedotti fr. 25'511.- e fr. 1'647.-, per cui AP 1è condannata a

pagarle complessivi fr. 68'969.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2008, ciò

che equivale a un grado di soccombenza pari all’incirca al 30%, criterio

secondo cui vanno ripartite le spese giudiziarie (art. 106 CPC). Il Pretore

nell’impugnata decisione ha quantificato le spese processuali complessive in fr.

26'000.- (fr. 10'900.- quale tassa di giustizia, fr. 14'100.- per spese

istruttorie e fr. 1'000.- per la procedura di conciliazione) e le ripetibili in

fr. 20'000.-, non separando quelle relative all’azione principale da quelle

relative alla riconvenzionale, né l’appellante ora lo chiede. Modificandosi

tuttavia la soccombenza relativamente all’azione principale, occorre fare le

seguenti riflessioni. Il valore litigioso della controversia determinato dal

Pretore sulla base dell’art. 94 CPC, ovvero fr. 250'000.-, non è stato

contestato dalle parti, e può essere qui confermato. Considerata la

particolarità dell’azione riconvenzionale, riferita a un ambito limitato

(annullamento di una procedura esecutiva, v. anche Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 72 seg. ad art. 88), e tenuto

conto che le spese di causa sono in massima parte riconducibili alla domanda

principale degli attori (e all’assunzione delle prove ivi connesse), occorre

derogare dalle tariffe stabilite da LTG e RTar e aggravare a carico della

convenuta, relativamente all’azione riconvenzionale, fr. 600.- quale tassa di

giustizia e fr. 800.- per ripetibili dovute alla controparte. Il restante

importo (fr. 25'400.- di tasse e spese e fr. 19'200.- per ripetibili) è ripartito

secondo la soccombenza nell’azione principale (3/10 a carico degli attori e

7/10 a carico della convenuta). Le rimanenti tasse e spese sono dunque a carico

degli attori nella misura di fr. 7'620.-, e a carico della convenuta nella

misura di fr. 17'780.-, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 7'680.-

per ripetibili parziali. Complessivamente l’aggravio a carico della convenuta

corrisponde dunque a fr. 18'380.- per tasse e spese di giustizia e a fr.

8'480.- per ripetibili parziali.

12.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 96'127.-, pure

seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base

agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7'000.- e sono a carico

dell’appellante nella misura di 7/10 e degli appellati nella misura di 3/10. Le

ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar,

tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 6'500.-, per

cui l’appellante è tenuto a versare alla controparte fr. 2'600.- per ripetibili

parziali.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

4 maggio 2018 di AP 1 è parzialmente accolto.

§

Di conseguenza, l’impugnata decisione 14 marzo 2018 del Pretore della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud è così riformata:

1. La

petizione 5 novembre 2014

di __________ è parzialmente

accolta.

1.1. __________ è condannata al pagamento dell’importo di fr.

68'969.- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2008.

2. invariato

3.

Le spese processuali, di complessivi fr. 25'000.- (di cui fr. 14'100.- di

spese per l’assunzione delle prove), e le spese di conciliazione di fr.

1'000.-, sono poste a carico di __________ nella misura di fr. 7'620.- e di __________ nella misura di fr.18'380.-,

che rifonderà alla controparte fr.

8'480.- a titolo di

ripetibili parziali.

4. Invariato

4.1. Invariato

5. Invariato

II. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 7'000.-, sono a carico

degli appellati nella misura di 3/10 e dell’appellante nella misura di 7/10.

Quest’ultima rifonderà alla controparte fr. 2'600.- per ripetibili parziali di

seconda sede.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).