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Decisione

12.2018.69

Riconoscimento di debito - prescrizione

21 gennaio 2020Italiano14 min

altri pagamenti a certe condizioni e non esclude che un saldo sia dovuto. Il fatto

Source ti.ch

AP 3

Incarto n.

12.2018.69

Lugano

21 gennaio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2015.179

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 31

luglio 2015 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP 1

AP 2

AP 3

tutti patrocinati dall’ PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti

in solido al pagamento di fr. 132'764.30 oltre interessi al 5% dal 27 febbraio

2009 su fr. 114'619.80 e dal 5 luglio 2010 su fr. 18'144.50, domanda avversata

dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;

e ora sull’eccezione di prescrizione sollevata

dai convenuti con la risposta, che il Pretore con decisione 28 marzo 2018 ha

respinto;

appellanti i convenuti con appello 8 maggio 2018, con cui hanno chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di

respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 25 giugno 2018 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. L’11

luglio 2007 AO 1 (in seguito AO 1) ha inviato a AP 1, AP 2 e AP 3 un’offerta

con allegata conferma d’ordine con un prezzo globale fino a 3 mesi di fr.

76'000.- IVA esclusa (pari a fr. 81'776.- IVA al 7.6% inclusa) per il “Montaggio

e smontaggio di un ponteggio secondo le norme INSAI, incluso il trasporto e il

noleggio fino a 3 mesi”, presso l’immobile denominato “__________ __________”

in __________ a __________ (v. doc. C). Se nell’offerta era esposto “ed eventuale

noleggio supplementare “globali fr. 6'300.- IVA esc.”, nella conferma

d’ordine era indicato “Noleggio per ogni mese supplementare Fr.6'300.00”

(v. doc. C, pag. 1 e 3).

Il

23 dicembre 2008 (doc. E) AO 1 ha trasmesso la fattura per i lavori svolti fino

al 31 dicembre 2008 che presentava un saldo a suo favore di fr. 114'619.80 (fr.

76'000.- + IVA al 7.6% per fornitura ponteggio e fr. 90'524.- + IVA al 7.6% per

noleggio supplementare per 14 mesi e 11 giorni, dedotto l’acconto ricevuto di

fr. 64'560.-), e il 1° aprile 2009 (doc. J) l’ulteriore fattura di complessivi

fr. 18'144.50 (di cui fr. 14'490.- + IVA all’8% per noleggio dal 1. gennaio al

9 marzo 2009). Il 27 febbraio 2009 (doc. F), il 6 maggio 2009 (doc. G), il 27

ottobre 2009 (doc. H) e il 27 maggio 2010 (“diffida”, doc. I) la società

ha poi invano sollecitato il pagamento della fattura di fr. 114'619.80.

2. Con

petizione 31 luglio 2015 AO 1, dopo aver adito il 10 marzo 2015 l’Ufficio di

conciliazione ed essersi fatta rilasciare la necessaria autorizzazione ad agire

(doc. O), ha convenuto in giudizio AP 1, AP 2 e AP 3 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne la condanna in solido al

pagamento di fr. 132'764.30 oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 2009 su fr.

114'619.80 e dal 5 luglio 2010 su fr. 18'144.50, somma relativa alle due

fatture (doc. E e J).

Fatti

I

convenuti si sono integralmente opposti alla petizione, sollevando in limine

litis l’eccezione di prescrizione.

3. Limitato

il procedimento all’esame dell’eccezione (art. 125 lett. a CPC), il Pretore,

con la decisione 28 marzo 2018 qui oggetto di impugnativa, ha concluso per la

sua infondatezza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di

fr. 100.- a carico dei convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alla

controparte, sempre in solido, fr. 800.- a titolo di ripetibili. Il giudice di

prime cure ha in sostanza ritenuto che il fax 5 luglio 2010 dei convenuti (doc.

K) costituisse un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO e

avesse interrotto il termine di prescrizione di 5 anni applicabile alle pretese

dell’attrice (art. 128 n. 1 CO).

4. Con

l’appello 8 maggio 2018, che qui ci occupa, i convenuti, contestando che lo

scritto di cui al doc. K costituisse un riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 135 n. 1 CO, hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel

senso di accogliere l’eccezione di prescrizione, e con ciò di respingere la

petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con

risposta 25 giugno 2018 l’attrice, ritenendo corretta la motivazione pretorile

e aggiungendo che l’invocazione della prescrizione sarebbe comunque stata

abusiva, ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e

ripetibili.

5. Preliminarmente

si rileva che nell’appello (p. 2) i convenuti si sono limitati ad affermare che

“ci si riserva

di chiedere lo svolgimento di un’udienza giusta l’art.

316 cpv. 1 CPC”, ma non hanno poi sciolto quella riserva, né hanno

formalizzato in altro modo la domanda di organizzare un pubblico dibattimento,

per cui non si può ammettere l’esistenza di una loro richiesta chiara e

inequivocabile in tal senso (II CCA 2 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.193, 17

marzo 2016 inc. n. 12.2014.203). Non vi è quindi ragione di effettuare una tale

udienza.

6. È un

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 cfr. 1 CO ogni comportamento

del debitore dal quale il creditore può dedurre, secondo le norme della buona

fede, la conferma dei suoi obblighi giuridici. Ai fini dell’interruzione della

prescrizione è sufficiente che il debitore dichiari che è pronto a effettuare

altri pagamenti a certe condizioni e non esclude che un saldo sia dovuto. Il fatto

che egli sia nell’incertezza per quanto attiene all’ammontare di questo saldo

non importa poiché è sufficiente il riconoscimento del debito nel suo

principio, senza necessità di riferirsi a un importo determinato (DTF 134 III

591, consid. 5.2.1; TF 5C.41/2002, 17 giugno 2002, consid. 2.1). Il fatto che

l’importo effettivamente dovuto non sia ancora stabilito o sia litigioso non si

oppone a un riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione (DTF 134

III 591, consid. 5.2.2). In caso di pagamento di un acconto il debitore esprime

che riconosce l’esistenza dell’obbligazione e che è pronto a effettuare

versamenti supplementari a certe condizioni, ossia non esclude che un saldo sia

dovuto: ciò è sufficiente per interrompere la prescrizione. Eventuali riserve

che non portano sul principio dell’obbligo di pagare ma concernono l’ammontare

di quanto dovuto non creano ostacolo all’interruzione della prescrizione (DTF

134 III 591, consid. 5.2.3, con rinvio in particolare a DTF 110 II 176, consid.

3 laddove viene precisato che la legge, all’art. 135 cfr. 1 CO, non esige che

il riconoscimento porti su un importo determinato).

A titolo riassuntivo si può dire che per riconoscimento di debito interruttivo

della prescizione occorre intendere il riconoscimento da parte del debitore di

avere un debito o il saldo di un debito, poco importando invece l’incertezza

riguardo all’importo effettivamente dovuto, che sarà stabilito in una causa di

merito.

7. Ritenuto

che gli appellanti contestano che dalla lettera doc. K possa essere desunto un

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO, è opportuno riprenderne

nel dettaglio il contenuto.

Occorre avantutto osservare che nello scritto citato l’estensore AP 1 (v. verbale

di udienza 16 marzo 2017, pag. 3 i.f.) confonde la fattura 01.04.2009 – di fr.

18'144.50 (v. doc. J) – con la conferma d’ordine di fr. 81'776.- che è del 4.07.2007

(v. doc. C, fogli 2 e 3). Di questa confusione gli appellanti ne danno peraltro

atto al pt. 31 del gravame. AP 1 fa quindi riferimento alla pretesa di fr. 114'619.80

(che tiene in considerazione l’acconto di fr. 64'560.-), oggetto della fattura

23.12.2008 di cui al doc. E. Con un argomento di difficile comprensione, a

questo importo di fr. 114'619.80 oppone quello di fr. 81'776.-, che è però come

detto relativo alla conferma d’ordine e non a una fattura. In seguito AP 1 avanza

una pretesa compensatoria di almeno fr. 30'000.- per un asserito danno a un

balcone. A quanto precede l’estensore dello scritto aggiunge la sua opinione

riguardante il noleggio supplementare che, a suo dire, in base allo scritto

Considerandi

11.07.2007

(ossia l’offerta doc. C, foglio 1), sarebbe di fr. 6'300.-. Per

concludere AP 1 propone di liquidare tutti i reciproci rapporti versando alla

ditta AO 1 fr. 80'000.-, così da evitare una lite giudiziaria nella quale tutte

le domande suddette dovrebbero essere chiarite (“Zur Vermeidung eines

Rechtsstreits, bei dem sämtliche oben genannten Fragen geklärt werden müssten,

...”: v. doc. K, pag. 2).

In sintesi. A fronte di due fatture, la prima di fr. 114'619.80 e la seconda di

fr. 18'144.50, AP 1 contrappone l’importo di fr. 81'776.-, che concerne la

conferma d’ordine (che riprende i termini dell’offerta), e l’importo di fr.

6'300.-, a suo dire dovuto per il noleggio supplementare, quindi avanza una

pretesa risarcitoria di almeno fr. 30'000.- e conclude con la formulazione di

una proposta transattiva di fr. 80’000.-.

8.

In

merito alle censure esposte dagli appellanti si può ora osservare quanto segue.

A giusta ragione essi sostengono che per l’importo di

fr. 64'560.-, contrariamente all’opinione del Pretore, il doc. K non contiene un

riconoscimento di debito. Si tratta dell’acconto versato nel settembre 2007 (v.

doc. E) e in merito serve unicamente osservare che i convenuti riconoscono comunque

che un saldo è dovuto, non coprendo esso l’intero credito dell’attrice (in

questo senso v. appello, pt. 20).

Gli appellanti contestano poi la tesi pretorile secondo cui l’importo offerto a

titolo transattivo costituisca un riconoscimento di debito per fr. 80'000.-. La

censura è invero irrilevante dal momento che, come si vedrà, dal contenuto del

doc. K, secondo la buona fede negli affari, è deducibile un riconoscimento di

debito ai sensi dell’art. 135 n. 1 CO per un importo superiore. A questo stadio

è sufficiente rilevare che l’offerta transattiva costituice un ulteriore dimostrazione

della consapevolezza dei convenuti che un saldo è dovuto.

Senza dubbio a ragione gli appellanti affermano che l’importo di fr. 30'000.-

fatto valere a titolo di risarcimento danni non costituisce un riconoscimento

di debito. Non si comprende in effetti per quale ragione un importo avanzato a

detto titolo, quindi un credito, concorra a riconoscere un debito.

Gli insorgenti ritengono poi che l’interpretazione sulla base del principio

dell’affidamento del doc. K contenuta nel primo giudizio è errata dal momento

che la contestazione dell’importo di fr. 114'619.80 è chiara e neppure per

l’attrice vi sarebbero dubbi in merito a questa contestazione. Così

argomentando, essi misconoscono tuttavia la portata della giurisprudenza

federale sopra citata in virtù della quale ciò che conta, ed è sufficiente, è

il riconoscimento dell’obbligo di principio di dover effettuare ancora un

pagamento, ossia di versare un saldo, mentre eventuali riserve sull’ammontare

di quanto dovuto non creano ostacolo all’interruzione della prescrizione.

Sempre riprendendo la giurisprudenza, l’incertezza riguardante l’ammontare del

saldo è irrilevante, come lo è il fatto che l’importo effettivamente dovuto non

sia ancora stabilito e sia litigioso (v. DTF 134 III 591, consid. 5.2.1 e

5.2.2; TF 5C.41/2002, 17 giugno 2002, consid. 2.1; DTF 110 II 176, consid. 3). Nel

caso specifico, AP 1 è perfettamente consapevole che l’importo reclamatogli è quello

della fattura di fr. 114'619.80 (doc. E) e vi oppone l’importo di una conferma

d’ordine. Interpretando questo comportamento secondo il principio

dell’affidamento, è chiaro che il senso che un destinatario in buona fede vi

può attribuire è un riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione

per l’importo della fattura, fermo restando che riserve relative all’ammontare

sono irrilevanti.

Da ultimo gli appellanti sostengono che sul tema del noleggio supplementare nel

doc. K è fatto riferimento allo scritto della AO 1 dell’11.07.2007 (ossia

l’offerta doc. C) ove a loro dire la società potrebbe pretendere unicamente il

prezzo globale di fr. 6'300.- ciò che escluderebbe il riconoscimento di un

importo superiore. Anche questa censura non è fondata.

Occorre premettere che gli appellanti considerano dovuti per il noleggio

supplementare fr. 6'300.- “benché la fattura di cui al doc. J non venga

nominata nel doc. K” (v. appello, pt. 30). In realtà il costo del noleggio

supplementare è inserito per buona parte nella fattura doc. E e in misura

minore in quella successiva di cui al doc. J, di modo che a questo punto

nemmeno è dato comprendere a quale fattura si riferisca la contestazione.

In ogni modo, dal doc. K emerge unicamente che AP 1 si limita a esprimere la

sua opinione riguardo a quanto sarebbe dovuto per il noleggio supplementare sulla

base di quanto riportato nell’offerta 11.07.2007 (doc. C, foglio 1), ma senza

riprendere quanto figura nella conferma d’ordine 4.07.2007 - che gli è

perfettamente nota dal momento che cita l’importo di 81.776 SFR alla pagina 1

del suo scritto - in cui è indicato: “Noleggio per ogni mese supplementare

Fr. 6'300.-“ (v. doc. C, foglio 3). Del tutto incomprensibile risulta poi

l‘affermazione secondo cui “Nachdem bekannt wurde, dass sich die

Mietlaufzeit verlängert wird, teilten Sie uns mit Schreiben vom 11.07.2007 mit,

dass der Preis für die Verlängerung pauschal 6.300 SFR betrage” (v.

doc. K, pag. 2, primo periodo i.f.), dato che il costo del noleggio

supplementare era stato indicato in data 4.07.2007 e 11.07.2007 (v. doc. C)

mentre la relativa fatturazione è del 23.12.2008, rispettivamente 1.04.2009 (v.

doc. E e J).

Alla luce di quanto precede, sostenere che “Risulta pertanto evidente sia

dalla lettura del testo del doc. K, ma anche per la controparte, la volontà

degli appellanti di non riconoscere alcun importo a titolo di noleggio

supplementare” (v. appello, pt. 30 i.f.), è pretestuoso.

In ogni modo, ai fini del concetto di riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 135 n. 1 CO basta qui ripetere che delle riserve più o meno chiare

sull’esatto ammontare del saldo dovuto (in casu per il noleggio supplementare)

non hanno influenza sull’interruzione della prescrizione.

In conclusione, per i motivi esposti, occorre ammettere un’interruzione della

prescrizione per gli importi di fr. 114'619,80 e 18'144.50 di cui ai doc. E,

rispettivamente J, ossia per complessivi fr. 132'764.30.

10.

Ne discende che l’appello dei convenuti dev’essere respinto

con conseguente conferma del giudizio impugnato ancorché per motivi in parte

diversi rispetto a quelli esposti dal Pretore. Le spese giudiziarie seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate sulla base di un valore

litigioso di fr. 132'764.30, tenendo conto della natura incidentale del

giudizio, quindi in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG, rispettivamente

11.

e 13 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I.

L’appello 8 maggio

2018 di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto.

II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico

degli appellanti in solido. Gli appellanti, sempre in solido, rifonderanno all’appellata

fr. 1'300.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (v. pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).