12.2018.71
Contratto d'architetto, natura giuridica, risarcimento danni per superamento del preventivo, carente supervisione dei lavori ed errori di progettazione; clausola contrattuale che stabilisce l'obbligo
19 dicembre 2019Italiano48 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.71
Lugano
19 dicembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2013.41 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 25
febbraio 2013 da
AO
1
(n.
),
patrocinati dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 400'000.- oltre interessi
e accessori;
domanda avversata dalla
controparte, che con la sua risposta ha avantutto eccepito la carenza di
legittimazione attiva di __________, che non era stata parte al contratto, e
l’inammissibilità dell’azione poiché con il contratto sottoscritto il 28
novembre 2007 le parti avrebbero optato per la mediazione in caso di contenzioso,
sicché, non avendo questa avuto luogo, la procedura di conciliazione e la causa
avviata di fronte alla Pretura sarebbero inammissibili, per poi, nel merito,
contestare integralmente la pretesa attorea e postulare la reiezione della petizione;
richieste sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 28 marzo 2018, con cui ha accolto l’eccezione
di carente legittimazione attiva di __________ con conseguente reiezione della
sua azione, ha respinto in quanto tardiva l’eccezione di irricevibilità della
procedura giudiziaria, e, nel merito, ha accolto parzialmente l’azione di AO 1 condannando
l’arch. AP 1 a versargli fr. 106'305 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre
2011, con accollamento della tassa di fr. 18'000.- e delle spese a AO 1 in ragione
di 3/4 e per il restante 1/4 al convenuto, con obbligo del primo di rifondere a
quest’ultimo fr. 25'000.- a titolo di ripetibili parziali. Per quanto concerne __________,
le sono state poste a carico la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
500.- ed è stata condannata a versare alla controparte fr. 1'000.- per
ripetibili;
appellante il
convenuto con appello 8 maggio 2018 con cui ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione di AO 1,
di caricare a questi la tassa di giustizia e le spese di primo grado e di
condannarlo a pagare fr. 35'000.- a titolo di ripetibili, il tutto con protesta
delle spese processuali e delle ripetibili di secondo grado;
mentre con risposta 28
giugno 2018 l’attore ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta
delle spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
considerato
in fatto e in diritto:
1. In data 26
agosto 2006 AO 1 ha concluso con l’arch. AP 1 un “Contratto preliminare per
le prestazioni in architettura” con il quale lo ha incaricato di “progettare
e seguire” la costruzione sulla part. n. __________ RFD del Comune di __________
di una casa monofamiliare “indipendente di architettura moderna”.
Le parti hanno
espressamente indicato che il budget del cliente per l’opera terminata
ammontava a fr. 700'000.-, escluso il valore del terreno, con la possibilità di
adattarlo consensualmente a dipendenza dell’evoluzione del progetto e delle
richieste del committente.
Fatti
I contraenti avevano
pure previsto che al contratto preliminare ne avrebbe dovuto fare seguito uno
definitivo per prestazioni d’architetto ai sensi della Norma SIA 102, da
ratificare al momento dell’ottenimento della licenza edilizia.
La licenza edilizia
è stata concessa il 24 ottobre 2007 con la precisazione, inserita nelle
condizioni particolari della decisione, che prima dell’inizio dei lavori
avrebbero dovuto essere presentati un’analisi geologica del terreno e un
progetto con i relativi accorgimenti di stabilizzazione del profilo di scavo e
del terreno sistemato alla fine dei lavori. L’incarico di effettuare questo
tipo di analisi è stato dato all’ing. __________, che ha presentato la sua
offerta il 26 novembre 2007.
Il 28 novembre 2007 AO 1 e
l’arch. AP 1 hanno siglato il contratto definitivo SIA, cui sono stati allegati
i piani approvati con la licenza edilizia del 24 ottobre 2007, i piani
esecutivi del 28 novembre 2007 e una stima dei costi di costruzione pari a fr.
850'000.-, una stima del valore dell’opera compresi i costi d’architetto di fr.
1'119'616.- e un valore globale dell’opera con sistemazione esterna di fr. 1’169'616.-.
Il 24 maggio 2008 l’arch. AP
1 ha sottoposto al Municipio di __________ (nel quale è confluito il Comune di __________
dopo l’aggregazione del 20 aprile 2008) una domanda di variante della licenza
prevedente l’eliminazione del vano ascensore, lo spostamento al piano cantina
di alcuni locali, l’arretramento a monte del piano giorno, l’aggiunta di una
copertura di parte del tetto del piano notte e la soppressione di una pensilina
e di un muro di sostegno del giardino. Sulla scorta di queste modifiche, il 15
maggio 2008, l’arch. AP 1 ha allestito una tabella dei costi presumibili,
stimati in fr. 1'302'504.15, inclusi i costi di geologia noti a quel momento e
l’onorario dell’architetto, oltre a un importo per costi secondari di fr.
24'994.77.
Il 19 maggio 2008 AO 1 ha
autorizzato per iscritto l’arch. AP 1 a deliberare per suo conto opere da
capomastro per fr. 355'397.-, scavi per fr. 109'134.-, lavori da elettricista
per fr. 23'364.50, opere da sanitario per fr. 27'777.- e lavori per il
riscaldamento per fr. 62'289.-.
Considerandi
2.
I lavori di
scavo, appaltati alla ditta __________ SA, sono iniziati nel luglio 2008. Pochi
giorni dopo il primo colpo di pala della scavatrice si è verificato un
cedimento del terreno che ha richiesto l’intervento della direzione lavori, del
geologo e dell’impresa per mettere in sicurezza la zona. __________ SA ha
deciso in seguito di interrompere i lavori e di abbandonare il cantiere, così
che il committente e l’arch. AP 1 hanno demandato le opere di scavo a __________
SA, impresa che aveva già assunto l’onere di eseguire le opere da capomastro,
con la quale hanno sottoscritto, l’8 settembre 2008, regolare contratto
d’appalto SIA.
Con il proseguimento
dei lavori di costruzione sono intervenute due importanti modifiche rispetto ai
piani originari: da un lato, la parete del piano notte, inizialmente prevista
come arretrata rispetto al piano giorno, è stata allineata a quest’ultima con
modifica del progetto approvato nel maggio 2008, dall’altro, a seguito di un
errore di posizionamento rispetto ai piani approvati, l’edificio è stato
spostato in avanti verso la strada di accesso di 50 cm.
3.
Il 10
settembre 2009, quando solo le opere di scavo e la costruzione grezza erano
state terminate, il rapporto contrattuale tra le parti si è bruscamente
interrotto, dopo che AO 1 aveva informato i vari artigiani attivi sul cantiere
che all’arch. AP 1 sarebbe subentrato, in qualità di nuova direzione lavori,
l’arch. __________. La causa era da ricondurre al deterioramento dei rapporti
tra i contraenti e al rifiuto da parte del committente di pagare all’architetto
ulteriori acconti sull’onorario finale.
Il 19 maggio 2011 l’arch.
__________ ha allestito la tabella del conteggio finale delle opere eseguite,
per un totale di fr. 1'644'673.-, a quel momento già pagati dai proprietari __________
e AO 1.
4.
Dopo aver
ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire al termine della procedura di
conciliazione da loro avviata con istanza 25 ottobre 2012 presso la Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, con petizione 25 febbraio 2013, __________ e AO
1.
hanno convenuto in giudizio l’arch. AP 1 di fronte alla medesima Pretura,
chiedendone la condanna al pagamento di fr. 400'000.- oltre interessi a titolo
di risarcimento dei danni da lui causati nell’esecuzione del contratto del 28
novembre 2007. In sintesi essi hanno rimproverato all’architetto di avere
sottostimato i costi di costruzione, rivelatisi di gran lunga superiori agli
850'000.- previsti, di non aver supervisionato correttamente i lavori di scavo,
con la conseguenza che sono stati commessi degli errori che hanno portato al
cedimento del terreno, d’aver fatto eseguire i lavori nei mesi estivi mentre il
perito geologo aveva indicato che avrebbero dovuto essere svolti in quelli
invernali, di non aver sufficientemente vigilato causando l’errato
posizionamento dell’edificio e la conseguente perdita di due posti auto
imprescindibili e della privacy per la maggior vicinanza alla strada nonché la
necessità di adattare la pendenza dell’accesso al garage, di avere proceduto a
tappe all’edificazione della casa contrariamente a quanto previsto inizialmente
con conseguente aumento dei costi, d’aver previsto porte, aperture e altezze
dei locali non conformi agli standard cagionando un aumento dei costi per la
necessità di creare serramenti, porte e mobili su misura, di non aver previsto
nel progetto l’alimentazione elettrica per le tende da sole del portico, la
predisposizione per la TV satellitare e per opere da sanitario esterne, di non
aver mai provveduto a sottoscrivere un’assicurazione RC per il cantiere, di
aver lasciato lavorare gli artigiani senza indicazioni precise e sulla base di
piani non aggiornati. Di conseguenza i maggiori costi riconducibili a errori
nell’allestimento dei preventivi sarebbero da quantificare in fr. 295'129.40,
mentre la carente sorveglianza dei lavori avrebbe causato maggiori costi per
fr. 111'700.- e le carenze progettuali maggiori costi per fr. 19'080.-. Inoltre
all’arch. AP 1 sarebbero stati versati onorari in eccedenza per fr. 36'032.-.
Infine, alle voci di danno avrebbero dovuto essere aggiunti fr. 30'000.- per le
spese di geologia e fr. 27'673.45 per quelle legali preprocessuali, così che il
danno causato da lui sarebbe stato quantificabile in complessivi fr.
519'614.95, ridotti in sede processuale a fr. 400'000.-.
Il convenuto si è
opposto alla petizione, chiedendone la reiezione integrale ma eccependo in
primo luogo la carenza di legittimazione attiva di __________, mai stata parte
al contratto, per poi pure eccepire l’inammissibilità dell’azione tenuto conto
che con la conclusione del contratto d’appalto, i contraenti avevano stabilito
che nel caso in cui fossero sorte delle controversie, prima di rivolgersi a
un’autorità giudiziaria, avrebbero dovuto tentare una mediazione.
5.
Esperita
l’istruttoria di causa, le parti hanno presentato i rispettivi allegati
conclusivi, riconfermandosi nelle rispettive e opposte allegazioni e domande.
Con decisione 28 marzo
2018, il Pretore ha innanzitutto respinto l’azione di __________ per carenza di
legittimazione attiva, ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese
per complessivi fr. 500.- e condannandola a versare a AP 1 fr. 1'000.- per
ripetibili. In seguito ha parzialmente accolto l’azione di AO 1, condannando
l’arch. AP 1 a versargli fr. 106'305.- oltre interessi al 5% dal 16 dicembre
2011.
e ponendo la tassa di giustizia di fr. 18'000.- e le spese a suo carico in
ragione di ¾ , mentre il restante ¼ è stato posto a carico del convenuto, con
l’obbligo di rifondere a quest’ultimo fr. 25'000.- a titolo di ripetibili.
6.
Con appello
8.
maggio 2018 l’arch. AP 1 ha chiesto di riformare la decisione pretorile nel
senso di respingere la petizione di AO 1, con aggravio integrale delle spese a
quest’ultimo, da condannare pure a rifondergli fr. 35'000.- a titolo di
ripetibili, protestando spese e ripetibili d’appello. In estrema sintesi egli
rimprovera al primo giudice d’avere erroneamente respinto l’eccezione di
irricevibilità della causa per mancata mediazione preliminare, di aver ammesso
e fatto capo, sbagliando, a mezzi di prova insufficienti, e meglio ai doc.
F1-F6 e I, d’avere considerato dimostrato un danno che in realtà non lo è mai
stato, in particolare d’avere considerato tale il superamento del preventivo,
laddove a lui non è stato nemmeno permesso di procedere alle liquidazioni delle
opere eseguite, di avere ritenuto provato il danno mentre nemmeno era stato
sufficientemente allegato, di avere commesso una serie di errori nella
quantificazione delle poste di danno riconosciute e quindi del superamento del
preventivo, dei costi per lo scavo generale, di quelli per le opere da
capomastro e di quelli per i pavimenti interni.
Con risposta 28 giugno
2018, il convenuto si è opposto integralmente all’appello, contestandone i
contenuti e le conclusioni e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Delle
sue argomentazioni si dirà in seguito, ove necessario.
7.
La prima
contestazione concerne l’inammissibilità dell’azione giudiziaria.
A detta
dell’appellante, l’espresso accordo tra le parti per il quale in caso di
controversie sarebbe stato necessario rivolgersi a un mediatore prima di
procedere in giudizio, costituisce una clausola di mediazione che deve essere
considerata d’ufficio dal giudice, quale presupposto processuale. Egli non ha
mai rinunciato alla mediazione, cosa che solo l’attore ha fatto, ma, addirittura,
aveva fatto presente alla controparte che ai sensi del contratto si imponeva il
ricorso a tale procedura (doc. 41).
Inoltre, il Pretore ha
erroneamente considerato che l’arch. AP 1 avrebbe dovuto sollevare la relativa
eccezione in sede di udienza di conciliazione: nessuna norma impone di farlo e
nella procedura di conciliazione non si tiene un verbale delle allegazioni,
motivazioni, pretese, eccezioni delle parti. Anzi, le loro dichiarazioni non
possono essere verbalizzate per espressa volontà del legislatore (art. 205 cpv.
1.
CPC).
A questo va aggiunto,
sempre secondo l’appellante, che l’obbligo contrattuale di chiedere la
mediazione spetta all’attore, non al convenuto, mentre la tesi sostenuta nella
sentenza sembrerebbe a suo modo di vedere ribaltare questo dovere.
Di conseguenza il
Pretore avrebbe dovuto ammettere l’eccezione, dichiarare inammissibile l’azione
o perlomeno sospendere il processo e dare modo alle parti di effettuare la
mediazione. Vincolandone la ricevibilità alla sua invocazione in sede di
conciliazione, egli ha così commesso un errore.
L’appellato ha
contestato queste argomentazioni chiedendone la reiezione e sostenendo che la controparte
avrebbe dovuto sollevare l’obiezione al più tardi al momento dell’udienza di
conciliazione del 27 novembre 2012, ultimo termine utile per compiere un simile
passo. Non avendolo fatto, risulta ora essere contrario al principio della
buona fede postulare l’irricevibilità della procedura giudiziaria. Inoltre, ha
aggiunto, non può certamente essere considerato valido il richiamo alla
mediazione fatto dal patrocinatore dell’arch. AP 1 oltre tre anni prima
dell’introduzione della causa.
7.1
Il Pretore, dopo aver
precisato che l’eccezione di mancato preventivo ricorso alla mediazione è di
natura formale, ha puntualizzato che in una decisione del 6 giugno 2007 il
Tribunale federale ha indicato che il fatto di appellarsi al mancato rispetto
di una clausola di ricorso alla mediazione è da ritenere contrario al diritto
se l’eccipiente non comunica tempestivamente la volontà di ricorrervi,
lasciando intendere alla controparte di avervi rinunciato, e nel corso della
causa non abbia di fatto dimostrato alcun intento di mediazione. Inoltre,
secondo il primo giudice, il CPC federale ha meglio inquadrato la questione con
l’art. 213 CPC, stabilendo che la richiesta di mediazione deve essere formulata
nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione (cpv. 2). Di
conseguenza la parte che rinuncia a chiedere il rinvio alla mediazione
all’udienza di conciliazione non è più ammessa a prevalersene nella successiva
fase di merito poiché questo costituirebbe un abuso di diritto.
Pertanto, non avendo
l’arch. AP 1 sollevato all’udienza di conciliazione alcuna riserva in merito
alla clausola di mediazione, né presentato istanza ai sensi dell’art. 213 CPC,
l’eccezione è stata respinta.
7.2
Una clausola con cui
viene statuita l’obbligatorietà del ricorso alla mediazione non costituisce un
presupposto processuale da esaminare d’ufficio (J.
T. Peter, Berner Kommentar, ZPO II, Berna 2012, n. 58 ad Vorbemerkungen
zu art. 213-218), di modo che una causa può essere direttamente avviata con la
procedura normale di conciliazione, prima, e con l’azione principale di fronte
al Pretore, poi. In simili situazioni, comunque, una delle parti può chiedere
la sospensione della causa (ma non che venga dichiarata irricevibile, J. T. Peter, op. cit. n. 58 ad
Vorbemerkungen zu art. 213-218), affinché si proceda prima alla mediazione
(art. 214 cpv. 2 CPC).
In base al principio della
buona fede sancito dall’art. 2 CC, l’abuso manifesto di un diritto non è
protetto dalla legge. Questo vale anche in ambito procedurale, non solo in
quello di merito (art. 52 CPC; SFT 4A_18/2007 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.3.1
e cit.).
In questo senso, una parte
che constata l’esistenza di un vizio di procedura è tenuta a segnalarlo
immediatamente, quando ancora vi sono possibilità di trovare dei correttivi. Se
per contro essa attende l’esito della vertenza per poi sollevarlo se questa è
risultata sfavorevole, commette un abuso di diritto (DTF 126 III 249 consid.
3c; SFT 4A_18/2007 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.3.1).
Agisce quindi in spregio
del principio della buona fede la parte che invoca il mancato ricorso alla
mediazione obbligatoria quando prima dell’inizio della procedura giudiziaria o
nella sua fase introduttiva non ha chiesto alla controparte di ricorrervi (SFT
4A_18/2007 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.3.1).
7.3
Il 7 settembre 2009
l’arch. AP 1 aveva segnalato in un e-mail indirizzato all’avv. __________,
patrocinatore della controparte, che nel contratto le parti avevano optato per
la mediazione preventiva, senza tuttavia pretenderne esplicitamente l’avvio. In
seguito, nonostante le ulteriori e numerose prese di contatto tra loro, non vi
è stato più alcun cenno a tale procedura fino alla risposta del 5 giugno 2013,
quando ha sostenuto che l’azione era a suo modo di vedere irricevibile a fronte
dell’assenza di una procedura di mediazione, senza tuttavia chiedere nel petitum
che, in via principale, venisse dichiarata tale, cosa avvenuta unicamente con
le conclusioni del 29 novembre 2017.
Né nella risposta, né nella
duplica e nemmeno nelle conclusioni l’arch. AP 1 ha sostenuto di avere
rivendicato il ricorso alla mediazione dopo lo scritto del 2009 e prima della
risposta del 5 giugno 2013, quindi nemmeno prima o durante la procedura di
conciliazione. Invero, egli ha invece addirittura implicitamente ammesso di non
averlo fatto quando ha esposto la tesi secondo la quale non spettava a lui
proporre in sede di conciliazione una mediazione, bensì agli attori (duplica 18
novembre 2013, pag. 2; conclusioni 29 novembre 2017, pag. 10). Anche con
l’appello ha preso dapprima una posizione simile, asserendo che dopo lo scritto
del 2009 egli aveva immediatamente sollevato l’irricevibilità della petizione
(solo) con la sua risposta di causa (appello 8 maggio 2018, pag. 4); tuttavia,
proseguendo con l’esposizione delle sue tesi, egli ha poi affermato (o sembra aver
affermato, non essendo del tutto limpida l’esposizione dell’argomentazione) che
non essendovi nella procedura di conciliazione alcuna verbalizzazione delle
eccezioni e contestazioni delle parti, il Pretore non poteva sostenere che in
occasione dell’udienza non era stata invocata una mediazione per cui
l’eccezione era da considerare decaduta nel merito.
Dal verbale dell’udienza
di conciliazione non risulta effettivamente nulla.
Le dichiarazioni
dell’appellante e le emergenze di causa sono comunque sia sufficienti per poter
ritenere accertato che la prima volta in cui è stata enunciata la questione
dell’irricevibilità della petizione di fronte a un’autorità giudiziaria è stata
con l’allegato della risposta di causa del 5 giugno 2013, mentre la prima in
cui è stato pure chiesto al giudice di giudicare in tal senso è stata con le
conclusioni del 29 novembre 2017.
La pratica e la dottrina
hanno riconosciuto che l’art. 205 CPC non mira a proibire qualsiasi tipo di
verbalizzazione: bisogna in ogni caso documentare la procedura di conciliazione
ai sensi dell’art. 235 CPC, senza tuttavia verbalizzare le dichiarazioni delle
parti, annotando i dati personali dei comparenti e di chi dirige il
procedimento, il luogo e l’ora dell’udienza, le richieste delle parti e l’esito
della discussione (U. Egli,
DIKE-Kommentar ZPO, art. 205 n. 7; C.
Arnold/E. Theintz, Verbalisation des depositions des parties en cas de
proposition de jugement, in PCEF 35/2014 pag. 183 e nota n. 4 con cit.).
Vietare la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti non significa quindi
che eventuali eccezioni sollevate in merito alla ricevibilità della procedura
di conciliazione non debbano essere verbalizzate, così come che a fronte di una
simile confutazione il magistrato incaricato possa semplicemente sorvolare,
senza decidere in merito e senza lasciare traccia.
Di simili richieste di
giudizio e della relativa presa di posizione del magistrato responsabile, il
verbale deve contenere traccia.
In assenza di una nota in
merito all’eccezione in questione, è legittimo ritenere che il convenuto qui
appellante non abbia chiesto, in quella sede, di procedere a una mediazione
preliminare, con le conseguenze del caso sulla procedura in corso.
Stante ciò, è evidente che
l’arch. AP 1, avendo semplicemente accennato al fatto che le parti avevano
previsto una mediazione nel 2009 per poi mai più tornare sulla problematica
sino all’avvio della procedura ordinaria, ha agito in contrasto con il
principio della buona fede procedurale. La sua eccezione è così stata
considerata rettamente dal primo giudice come intempestiva e quindi perenta.
L’appello su questo punto
deve pertanto essere respinto.
8.
L’appellante
ha contestato in seguito le modalità di ammissione e utilizzo dei mezzi di
prova da parte del Pretore, in special modo dei doc. F1-F6 e I.
In particolare egli ha
sostenuto che la committenza, a fronte dell’obbligo di allegazione ex art. 221
lit. e CPC, avrebbe omesso di spiegare e riassumere i documenti F1 segg. in
sede di allegazione: i presunti e contestati sorpassi avrebbero dovuto essere
descritti e motivati espressamente nella petizione e/o nella “duplica” (recte:
replica) e non tramite il semplice rinvio ai documenti prodotti, come è stato
fatto nel caso che ci occupa. In una simile situazione il Pretore avrebbe
dovuto respingere tali allegazioni, non potendosi basare sui fatti riportati
nei documenti citati. Inoltre il primo giudice non si è nemmeno chinato sulla
questione nonostante il mandatario abbia sin dall’inizio eccepito che gli
attori si fossero irritualmente limitati a rinviare, per quanto attiene alla
quantificazione delle loro pretese, alle tabelle allestite da loro stessi o dall’arch.
__________ prodotte in causa, e meglio ai doc. F1-F6 e I.
Più precisamente,
l’arch. AP 1 ha osservato come gli importi indicati in quelle tabelle fossero
incomprensibili e come da esse non fosse possibile comprenderne le modalità di
calcolo, né quelle di estrapolazione.
Inoltre gli attori non
avrebbero nemmeno mai allegato il fatto fondamentale, cioè che qualora fossero
stati a conoscenza dell’erroneità del preventivo avrebbero disposto
diversamente dei loro mezzi finanziari. Così come non avrebbero mai allegato,
rispettivamente discusso, l’esistenza di un maggior valore oggettivo, né
l’aspetto dell’utilità soggettiva, impedendo in tal modo di calcolare il danno
patito. In effetti, a suo dire, gli attori non avrebbero subito alcun danno
giacché l’utilità soggettiva dell’immobile corrisponde al suo valore oggettivo.
A questo ha aggiunto
che gli attori non avrebbero mai sostenuto esservi stata una definizione della
spesa massima, né alcuna limitazione vincolante dei costi, circostanze tra
l’altro nemmeno provate. Il Pretore, d’altronde, nemmeno avrebbe analizzato
nella sentenza l’esistenza di una Kostengrenze, di una Bausummengarantie,
rispettivamente di una violazione contrattuale.
Infine, a tal
proposito, l’appellante ha pure eccepito che i doc. F1-F6 e I altro non erano
che esposti effettuati dall’architetto che è subentrato all’appellante e che
aveva necessariamente un interesse diretto nella procedura. Architetto che, in
occasione della sua audizione testimoniale, nemmeno era stato chiamato a
confermare, previa ostensione dei documenti in questione, i contenuti delle sue
tabelle.
8.1
A queste contestazioni
generiche, di principio, l’appellante ha aggiunto un’obiezione più specifica
sul presunto e contestato superamento del preventivo, nonché delle critiche di
dettaglio per le tre singole poste di danno accertate e riconosciute con la
sentenza impugnata.
In merito al superamento
del preventivo, l’arch. AP 1 ha sostenuto che il Pretore ha applicato
erroneamente il diritto riconoscendo al committente un risarcimento danni senza
che questi ne abbia in realtà dimostrato l’esistenza. A tal proposito, in primo
luogo, egli non ha considerato la circostanza, per lui di centrale importanza,
secondo la quale non gli sia stato permesso di portare a termine il proprio
mandato, essendo stato prematuramente allontanato dal cantiere da AO 1: così
facendo non gli è stato consentito di portare a termine la procedura di
contestazione e liquidazione delle fatture degli artigiani, rispettivamente di
effettuare le liquidazioni delle opere eseguite sotto la sua direzione lavori.
Inoltre, il valore oggettivo della costruzione non è mai stato allegato, così
che il calcolo del Vertrauensschaden (differenza tra valore oggettivo e
utilità soggettiva della costruzione per il committente) risultava essere
impossibile.
Come se non bastasse, il
primo giudice ha omesso di applicare il margine di tolleranza del 10% riconosciuto
in caso di superamento dei preventivi da dottrina e giurisprudenza. Margine che
avrebbe dovuto essere calcolato in funzione del preventivo e del costo
complessivo dell’opera e non quindi, come in parte avvenuto, per ogni singola posizione
di costo. Di conseguenza, a suo modo di vedere, anche considerando il
preventivo di fr. 1'302'504.10, il margine di tolleranza del 10% sarebbe di fr.
130'250.41, così che, perfino nella denegata ipotesi in cui i costi finali
dell’opera abbiano superato il preventivo per fr. 99'386.-, la differenza
sarebbe comunque sia al di sotto del 10% tollerato. In questo modo, il Pretore non
avrebbe potuto fare altro che respingere le pretese attoree.
8.2
Con specifico
riferimento alla posta relativa allo scavo generale, l’appellante ha avantutto
contestato la valenza della conclusione pretorile con cui ha ammesso, sulla
base del doc. F3, che la parte attrice avesse allegato maggiori costi per fr.
25'489.45 richiamando l’applicazione della delibera di cui al doc. 53B, laddove
invece il perito giudiziario ha ritenuto di far riferimento al doc. 55. Di
conseguenza l’importo va diminuito a fr. 16'479.45 come stabilito da
quest’ultimo. Inoltre il primo giudice ha omesso, sbagliando, di applicare la
tolleranza del 10% asserendo che nel caso specifico non si tratterebbe di un
superamento del preventivo, bensì di una violazione degli obblighi di informazione
dell’architetto in relazione all’aumento dei costi legati alla modifica di
scelte esecutive. In questo senso, considerato che fr. 26'471.44 erano dovuti a
opere di consolidamento geologico non preventivabili, il superamento del
preventivo ammonterebbe a fr. 23'084.18 (fr. 440'522.32 – fr. 26'471.44 – fr.
390'966.70). Ad ogni modo, tenuto conto che il 10% del preventivo totale
ammonta a fr. 130'250.41, questa somma e le altre tenute in considerazione non
lo superano e quindi non sussiste alcuna responsabilità dell’architetto in
merito.
8.3
Con riferimento alle
opere da capomastro per l’edificio, l’appellante sottolinea nuovamente come
fondando la decisione su quanto riportato nel doc. F3, il Pretore abbia deciso
senza che vi sia stata una valida allegazione e senza prove. In primo luogo lo
stesso perito ha riconosciuto che i documenti prodotti non contenevano i
conteggi di liquidazione finale delle opere da capomastro, per cui l’importo
non era verificabile. La committenza è dunque venuta meno al suo obbligo di
allegare e provare le pretese. Inoltre, il doc. 50, nemmeno citato dall’attore,
ma richiamato per i calcoli costituiva solo un conteggio intermedio, non la
liquidazione finale, notoriamente soggetta a deduzioni e correzioni e qui
sconosciuta. A questo ha aggiunto che alla posizione 111 del doc. 50 erano
stati riportati fr. 14'760.30 di opere a regia non autorizzate e contestate,
così come vi erano altre opere a regia non autorizzate per fr. 9'840.60 al
capitolo geologia. Si trattava per di più, ha sostenuto l’appellante, di lavori
che non potevano essere previsti e che non andavano accettati nella
liquidazione. Non sussisterebbe quindi alcun errore imputabile all’arch. AP 1 e
il Pretore non avrebbe dovuto discostarsi dalle valutazioni peritali secondo
cui non vi era errore nel preventivo del doc. 55, contenente una posizione di
riserva per opere a regia.
Nemmeno in questo caso il
Pretore ha applicato la tolleranza del 10% sostenendo che il perito giudiziario
non aveva ravvisato errori nel preventivo. Sbagliando di nuovo, poiché
l’assenza nei preventivi del capitolato di voci inerenti i lavori preparatori,
i lavori esterni e le prestazioni di assistenza costituiva a suo dire un errore.
Ad ogni modo, anche
volendo prendere come base il solo preventivo per le opere da capomastro
inerenti l’edificio, il 10% di questo ammonta a fr. 35'539.70, di modo che il
superamento imputabile all’architetto sarebbe al massimo di fr. 23'113.30 (fr.
85'125.32 – fr. 26'471.44 approvati dal committente – fr. 35'539.70).
8.4
L’appellante ha
contestato successivamente anche le conclusioni pretorili concernenti i costi
dei pavimenti interni, non sussistendo dal suo punto di vista una liquidazione
finale ed essendo così impossibile definire l’eventuale superamento. L’arch. AP
1, non avendo potuto verificare né eseguire la liquidazione finale a seguito
del suo anticipato allontanamento dal cantiere, non poteva essere chiamato a
rispondere per violazioni contrattuali.
Il perito
giudiziario ha inoltre dato atto che l’importo a preventivo per questa voce è
stato corretto nel preventivo aggiornato al doc. 56, inviato dall’appellante al
cliente a più riprese. Erroneamente, quindi, il Pretore ha omesso di
considerare tale informazione e l’aggiornamento del preventivo, ricevuti senza
che vi fossero state obiezioni da parte del cliente, fatto che consentirebbe di
escludere la violazione del dovere di informazione gravante il progettista.
Inoltre, una volta di più,
non è stato tenuto conto nella sentenza del margine di tolleranza.
9.
Il Pretore
ha innanzitutto accertato che l’anno dopo il primo progetto di edificazione,
sulla base del quale era stata ottenuta la licenza edilizia del 24 ottobre
2007, che fissava il preventivo di costo dell’opera in fr. 850'000.- (doc. C e
doc. 8), era stata effettuata una modifica, ratificata da AO 1 con la
sottoscrizione della relativa tabella e approvata il 30 luglio 2008 dal
Municipio di __________, che aveva comportato un aumento del preventivo a fr.
1'004'182.65 (di cui fr. 20'497.80 per onorari dell’ing. civile per edificio e
sistemazione esterna e fr. 3'782.14 per il geometra), oltre a fr. 22'921.- per
onorari d’architetto, fr. 61'998.50 per costi di geologia e fr. 24'994.77 quale
riserva per costi secondari, per un costo complessivo finale, dopo approvazione
di alcuni sconti, di fr. 1'302'504.15 (doc. 10 e doc. 55). Stando così le cose
e non essendovi agli atti prove che attestino l’approvazione di ulteriori
aggiornamenti verso l’alto dei costi (nemmeno di quella del 6 giugno 2009, doc.
56, per complessivi fr. 1'378'637.16), il primo giudice ha concluso che il
calcolo del superamento del preventivo avrebbe dovuto essere effettuato sulla
scorta di quest’ultima variante.
Ciò premesso, il
Pretore ha poi stabilito che i sorpassi di costo lamentati dall’attore
risultavano essere stati descritti e motivati nelle tabelle di cui ai doc. da
F1 a F6 basate sul riepilogo dei costi dell’arch. __________ del doc. I.
Sulla scorta di queste
considerazioni egli ha poi analizzato le varie posizioni di costo nel dettaglio,
riconoscendo un esubero solo per tre di esse, cioè quelle che sono qui ancora
di discussione.
Per lo scavo generale,
il Pretore ha innanzitutto richiamato la conclusione peritale secondo la quale
la differenza di costo andrebbe calcolata partendo dall’importo preventivato il
15.
maggio 2008 (doc. 10 e doc. 55), indipendentemente da quanto stabilito in
sede di delibera, e ammonterebbe quindi a fr. 16'679.45, precisando che tale
conclusione non appare corretta poiché non tiene conto del cambiamento della
ditta esecutrice intervenuto in corso d’opera e dei nuovi accordi presi con
quella subentrata. Di conseguenza egli ha deciso di calcolare il sorpasso dei
costi sulla base della delibera di cui al doc. 53B, giungendo ad un risultato
finale di fr. 25'489.-. Accertata la violazione del dovere di informazione
dell’architetto che non ha comunicato al cliente la rinuncia a riutilizzare il
materiale di scavo per i riempimenti, che ha comportato un maggior costo per il
trasporto in discarica di quantitativi superiori a quanto inizialmente
previsto, come accertato dal perito giudiziario, il primo giudice ha posto tale
importo interamente a carico dell’appellante.
Per le opere da
capomastro inerenti l’edificio, il Pretore ha ricordato come, in base alla
perizia, sussista corrispondenza tra preventivo e piani di progetto del 2008 e
come gli importi siano stati stimati con un ragionevole grado di precisione. Il
perito ha tuttavia rilevato l’assenza dal preventivo e dal capitolato di voci
inerenti i lavori preparatori, i lavori esterni e le prestazioni di assistenza
al lavoro degli altri artigiani, ipotizzando che tali voci fossero state
registrate nelle spese varie e nella riserva per le opere a regia, indicando un
maggior costo di fr. 55'000.- per le opere in calcestruzzo, di fr. 14'085.- per
scavi parziali e di fr. 31'419.- per aiuti ai lavori di geologia/franamenti.
Ciò detto, il Pretore ha appurato che a preventivo 15 maggio 2008 (doc. 10 e
doc. 55) le opere da capomastro erano state quantificate in fr. 355'397.- (come
da delibera doc. 53E), mentre che dal consuntivo allestito dall’arch. AP 1 a
edificio praticamente ultimato risultavano essere di fr. 440'522.32 IVA
inclusa, sicché la maggiorazione è risultata essere di fr. 85'125.32 e non fr.
119'667.85 come indicato nella tabella F3, non supportata da nessun
giustificativo di calcolo e neppure da una liquidazione finale. In questo
contesto egli ha poi rilevato che il 22 aprile 2009 l’arch. AP 1 aveva
informato il cliente che in fase esecutiva si erano rese necessarie opere di
consolidamento di natura geologica non previste a preventivo per i muri di
sostegno delle scarpate e lavori a regia, per un costo supplementare di fr.
26'471.44. Ritenendo questa cifra approvata dal committente, ha fissato in fr.
58'653.88 il maggior costo di cui deve essere reso responsabile l’appellante,
non a seguito di errori di preventivo ma per violazione del dovere di
informazione.
Chinandosi poi sui
costi dei pavimenti interni, il Pretore ha richiamato la conclusione peritale
in base alla quale l’architetto è incorso in una evidente sottostima dei costi
unitari e ha omesso di verificarli mediante offerte. Per il perito giudiziario
inoltre, l’errore si è manifestato in tutta evidenza con l’aggiornamento del
preventivo del 6 giugno 2009, in occasione del quale i costi dei pavimenti
interni sono stati fissati in fr. 43'470.40 e quindi aumentati in maniera
decisamente importante rispetto al preventivo iniziale che li aveva stimati in
fr. 25'751.20 (doc. 56, doc. 10 e doc. 55). L’indennizzo a carico
dell’appellante per un’errata stima iniziale dei costi di pavimentazione
interna è stato così quantificato in fr. 15'244.08 (fr. 43'570.40 – fr.
28'326.32), tenuto conto di un margine di tolleranza del 10% sul primo
preventivo (fr. 25'751.20 + fr. 2'575.12).
10.
Incontestata la natura del contratto concluso tra le parti
quale contratto di architetto, appare in questa sede necessario ricordare che secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, esso è un negozio giuridico misto. Il
discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura,
giacché l’esito risulta differente a dipendenza delle prestazioni affidate in
concreto allo specialista (DTF 114 II 56; Gauch,
Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht, 3a ed. [in seguito: Gauch, Architekturvertrag], n. 28
segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani e del progetto
definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II
56, 127 III 543; Gauch, Der
Werkvertrag, 4a ed. [in
seguito: Gauch, Werkvertrag],
n. 49 segg.; Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 5a ed., p.
261). Altre, come l’elaborazione del
preventivo (DTF 134 III 361 consid. 6; STF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011
consid. 3.2), l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei
lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, 4a ed., n. 17 ad art. 363 CO). Se, per
contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la
progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con
un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”), configurazione
giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 134 III 361
consid. 5.1; Honsell, op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed.,
n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver,
op. cit., n. 18 ad art. 363 CO). In un
caso del genere la dottrina e la giurisprudenza più recenti, per motivi di
praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra
l’architetto e il committente, ritengono che sia giustificato applicare nella
loro globalità le norme relative al mandato, e ciò quanto meno in materia di
responsabilità (Gauch,
Architekturvertrag, n. 42; Schumacher,
Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed.,
n. 397; Chaix, Commentaire
Romand, n. 29 ad art. 363 CO; Tercier,
Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4848; DTF 119 II 249, 122 III
61, 127 III 543 consid. 2a; NRCP 2003 p. 416; RtiD I-2006 n. 62c consid.
7; II CCA 30 giugno
2014.
inc. n. 12.2012.208).
Nel
caso in esame, al convenuto era stata pacificamente affidata la progettazione e
la direzione dei lavori di costruzione. Le prestazioni da lui fornite formavano
un tutt’uno indissociabile e non risulta dagli atti che le stesse conservassero
una certa indipendenza (Tercier/Favre/Conus,
Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 5359; II CCA 30 gennaio 2012 inc. n.
12.2010
, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208). Nella fattispecie è inoltre
unicamente in discussione la sua responsabilità. In tali circostanze risultano
pertanto applicabili le norme sul mandato.
L’art.
398.
cpv. 2 CO trova applicazione anche per quanto riguarda la responsabilità
dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF 119 II 249
consid. 3b, 127 III 543 consid. 2a; STF 4C.424/2004 del 15 marzo 2005 consid.
2; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69, 20 gennaio 2003 inc. n.
12.2001
, 18 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.172, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art.
363.
CO; Schumacher, op. cit.,
n. 743), ritenuto che egli deve di principio fornire al committente tutte le
informazioni necessarie circa l’evoluzione dei costi, allestire con diligenza
il preventivo ed effettuare una verifica costante al fine di segnalare al più
presto l’insorgenza di eventuali sorpassi. In presenza di un superamento dei
costi previsti occorre innanzitutto esaminare se il maggior esborso è dovuto a
costi supplementari da lui causati oppure a un'imprecisione nell'allestimento
del preventivo, rispettivamente a una carente diligenza nel controllo dei
costi.
La
responsabilità per avere, in violazione del contratto, causato costi
supplementari che con una corretta esecuzione della costruzione sarebbero stati
evitati, sussiste indipendentemente dall'allestimento di un preventivo. Tali
costi costituiscono un danno e devono essere rifusi dall'architetto qualora
egli li abbia cagionati in modo colpevole (segnatamente per carenze nella
pianificazione, per indicazioni errate agli artigiani o aggiudicazioni
inopportune, cfr. DTF 122 III 61 consid. 2a; STF 4C.424/2004 del 15 marzo 2005
consid. 3.1).
Il
superamento dei costi dovuto a altri motivi e in particolare a un'imprecisione
nell'allestimento del preventivo o a una carente diligenza nel controllo dei
costi - da ricondurre segnatamente alla mancata considerazione di singole
prestazioni, a errori di calcolo, a carenti accertamenti del terreno o a errori
nella valutazione dei quantitativi (DTF 119 II 249 consid. 2b/aa; Gauch, in: BR 1989 p. 79 seg.) - può
anch'esso costituire un cattivo adempimento del contratto, tale da innescare,
in caso di colpa, la responsabilità dell’architetto. In tale evenienza al
committente dev’essere risarcito il danno per la fiducia (il cosiddetto “Vertrauensschaden”),
che questi ha subito per essersi fidato dell'attendibilità del preventivo e per
aver con ciò adottato le sue successive disposizioni (STF 4C.424/2004 del 15
marzo 2005 consid. 3.2), omettendo di agire diversamente (STF 4C.71/2003 del 27
maggio 2003 consid. 3). Il committente è in effetti danneggiato solo nella
misura in cui, qualora fosse stato a conoscenza dell'erroneità del preventivo,
avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il
maggior valore della costruzione derivante dall'aumento dei costi sia per lui
inutile o gli investimenti superino le sue possibilità economiche (DTF 122 III
61.
consid. 2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.1.1). Considerato che
un maggior valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al
committente nella misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno
risarcibile non corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione
calcolato quale differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza
tra il valore oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva che essa ha
per il committente (DTF 122 III 61 consid. 2c/aa; STF 4C.424/2004 del 15 marzo
2005.
consid. 5.2; II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26, 17 febbraio 2011
inc. n. 12.2008.245, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208).
Il mandante che intende chiedere un risarcimento al
mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza
di un pregiudizio, nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la
violazione del contratto e il danno. Compete per contro al mandatario
discolparsi, provando di aver agito diligentemente.
11.
L’eccezione di carente
allegazione per non aver descritto e motivato nel dettaglio i sorpassi indicati
ai doc. F1-F6 e I deve essere respinta.
Giusta l’art. 55 CPC le
parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere
di allegazione, subjektive Behauptungslast) e indicare i mezzi di prova
(Beweisführungslast).
Per quanto concerne
l’onere di allegazione i fatti devono essere esposti in principio nella
petizione, rispettivamente nella risposta per quelli che deve illustrare il
convenuto (art. 221 cpv. 1 lett. d e 222 cpv. 2 CPC), ma possono anche esserlo
nella replica e nella duplica, se è stato ordinato un secondo scambio di
allegati, rispettivamente all’udienza di discussione se non lo è stato (art.
226.
cpv. 2 CPC; DTF 144 III 67 consid. 2).
Il Tribunale federale ha
da tempo potuto chiarire che un’esposizione dei fatti può essere considerata
sufficiente se il contenuto dell’allegazione di ciascuno dei fatti pertinenti
consente al giudice di applicare il diritto federale e amministrare le prove
necessarie per ognuno di essi (DTF 127 III 365 consid. 2b; 123 III 183 consid.
3e; 108 III consid. 2; STF 4A_566/2015 dell’8 febbraio 2016 consid. 4.2.2).
L’attore deve quindi allegare, per ogni fatto costitutivo della norma legale di
cui è chiesta l’applicazione, una serie di elementi fattuali concreti.
I fatti pertinenti devono
essere motivati a sufficienza (onere di sostanziare le allegazioni, Substanzierungslast
der Tatsachenbehauptungen) in modo tale da consentire al convenuto di
prendere posizione su di essi e al giudice di stabilire, in base alle allegazioni
di fatto della petizione e ai contenuti della risposta, quali di essi sono
ammessi dalle parti e quali rimangono contestati e procedere quindi
all’amministrazione delle prove (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 II 67 consid. 2.1.;
STF 4A_243/2018 del 17 dicembre 2018 consid. 4.2.1.)
per infine poter applicare il diritto alla fattispecie (STF 4A_11/2018 dell’8 ottobre 2018 consid. 5.2.).
I fatti impliciti, per
contro, non devono essere allegati (STF 4A_243/2018
del 17 dicembre 2018 consid. 4.2.1.).
L’onere di deduzione delle
prove comporta che i mezzi di prova debbano essere indicati a sostegno di ogni
allegato di fatto (art. 221 cpv. 1 lett. e CPC).
11.1
Con la petizione, per
quanto qui ancora concerne, l’attore ha lamentato, tra le altre cose, d’aver
subito maggiori costi “dovuti ad errori di computo nello scavo, a voci non
previste, a valutazioni sottostimate od a preventivi riconducibili a progetti
precedenti, comunque non conformi al progetto definitivo, per complessivi fr.
295'129.40” rinviando al doc. F3 (petizione 25 febbraio 2013, n. 16, pag.
16). Tra le prove indicate per sostanziare questi fatti, ha inserito, oltre ai
documenti, la testimonianza dell’arch. __________, l’interrogatorio del
convenuto e l’allestimento di una perizia tecnica sul costo complessivo
dell’opera e sulle divergenze (con indicazione delle relative cause) fra preventivo
concordato e costo dell’opera.
Il doc. F3 contiene
un’indicazione dettagliata delle singole voci per le quali vi sarebbe stato un
superamento dei costi, tra le quali si trovano, appunto, quella dello scavo
generale per fr. 25'489.45 e la spiegazione “l’importo inserito a preventivo
risulta sottostimato o riferito ad un progetto precedente. Una parte
dell’aumento di costo può essere imputato alla realizzazione a tappe
dell’opera”, quella di “capomastro edificio” per fr. 119'667.85 e
l’indicazione “l’importo inserito a preventivo risulta sottostimato o basato
su un edificio diverso (primo progetto)” e quella dei pavimenti interni per
fr. 32'747.80 e la nota “l’importo inserito a preventivo risulta
sottostimato per lo standard dell’edificio o era basato su delle superfici
inferiori (primo progetto)”.
Nella replica l’attore ha
preso posizione sulle singole contestazioni sollevate dal convenuto (replica 30
settembre 2013 ad 16, pag. 29 segg.).
Questo modo di esporre i
fatti e notificare le prove è ossequioso dei principi che reggono l’art. 55 CPC
così che le contestazioni d’appello appaiono del tutto infondate.
11.2
Alla stessa stregua,
basta richiamare le motivazioni della sentenza riassunte nei considerandi che
qui precedono per comprendere come il Pretore, contrariamente a quanto
sostenuto con l’appello, non abbia preso per oro colato i contenuti dei doc.
F1-F6 e I, ritenuti insufficienti, da soli, a provare i superamenti di
preventivo e le colpe dell’arch. AP 1, ma abbia fondato il suo giudizio
sull’insieme delle prove, in modo particolare su tutta la documentazione agli
atti e sulla perizia giudiziaria.
Di conseguenza anche le
contestazioni sollevate a tal proposito risultano essere ingiustificate e non
rispecchiano la realtà dei fatti.
12.
Scendendo nel
dettaglio delle singole poste ancora controverse, va innanzitutto rilevato
come, pur postulando la riforma della sentenza impugnata nel senso di
respingere integralmente la petizione, l’appellante non si è in alcun modo
confrontato con il riconoscimento delle spese legali preprocessuali, ritenute
dal Pretore giustificate e riconosciute in proporzione al grado di soccombenza
nella misura di fr. 6'918.-, cioè di ¼ dei fr. 27'673.45 rivendicati.
Ne deriva che la
richiesta di reiezione della posta in questione deve essere considerata
irricevibile in quanto irritualmente appellata (art. 311 CPC).
13.
Con riferimento
all’indennizzo messo a carico dell’arch. AP 1 per i maggiori costi dello scavo
generale, il perito giudiziario ha segnalato una differenza tra preventivo e
consuntivo di fr. 25'489.45 corrispondente a quella tra l’importo fissato
contrattualmente con la ditta __________ SA (doc. 53B) e l’ammontare della sua
fattura 8 ottobre 2009 contenuta nella situazione redatta dall’arch. AP 1 (doc.
50), precisando però che in realtà la differenza con il preventivo avrebbe
dovuto essere calcolata facendo riferimento a quanto contenuto nella tabella
del 15 maggio 2008 (doc. 10 e doc. 55) e avrebbe dovuto quindi essere
ridimensionata in fr. 16'479.45 (referto peritale 13 dicembre 2016, risposta a
quesito n. 5, pag. 6). Egli ha pure avuto modo di chiarire che tale discrepanza era la conseguenza del trasporto alla discarica
di 603 m3 in più di materiale di scavo, che nelle intenzioni iniziali avrebbe
dovuto essere depositato su un terreno vicino per poi essere recuperato come
materiale di riempimento.
La
considerazione del primo giudice per la quale a fungere da punto di partenza
per la determinazione del sorpasso non debba essere presa la tabella 15 maggio
2008.
approvata dal committente (doc. 10 e doc. 55), ma il solo contratto di
appalto con la ditta __________ SA, perché il primo era stato stilato sulla
scorta della mercede stabilita con la ditta incaricata inizialmente, la __________
SA, il cui esonero dal cantiere aveva dato origine a nuove offerte e
pattuizioni sui cui le parti avrebbero a quel momento potuto e dovuto fare
affidamento, non può essere seguita.
In
effetti, per il calcolo del superamento del preventivo fa stato proprio quello
approvato inizialmente dal committente, prima della sottoscrizione dei singoli
contratti di cui ai doc. 10 e doc. 55. Una modifica in corso d’opera
dell’appaltatore e delle condizioni contrattuali più favorevoli non comportano
un aumento del danno. Non essendovi prova che la prima mercede concordata fosse
superiore a quella spuntata con la seconda ditta a seguito di un errore di
valutazione o di scelta da parte dell’architetto, considerato che le parti
hanno valutato la fattibilità finanziaria dello stesso partendo dalla tabella
del 15 maggio 2008 (doc. 10 e doc. 55), accollare all’architetto il guadagno
ottenuto dal committente con la conclusione del secondo contratto riducendo il
preventivo di base di conseguenza significherebbe far beneficiare due volte
quest’ultimo del risparmio e punire il primo senza fondato motivo.
L’aver
potuto spuntare prezzi migliori con nuove contrattazioni, non prevedibili a
priori, non comporta pertanto alcun incremento della differenza tra preventivo
e consuntivo addebitabile all’appellante, ma contribuisce a mitigare il danno.
Detto
ciò, nello specifico, gli incrementi di costo non sono dovuti a un generico
superamento del preventivo per un’errata pianificazione, quanto piuttosto a una
modifica di quanto pianificato in un primo tempo, effettuata dopo l’inizio dei
lavori, nel corso dell’edificazione dell’immobile.
Come
stabilito dal perito giudiziario e rettamente tenuto in considerazione dal
Pretore, si tratta infatti di aumenti di spesa conseguenti al trasporto e deposito
in discarica, a un prezzo al m3 di fr. 40.50, di 603 m3 di materiale in più
rispetto a quanto inizialmente previsto (1'500 m3), dovuto all’abbandono in
fase esecutiva dell’idea di collocarlo su un fondo vicino (cosa fatta e
fatturata) per poi riutilizzarlo per i riempimenti in fase di edificazione.
Appurato
che le prove raccolte non consentono di accertare i motivi di questo
cambiamento di impostazione così come non permettono di accertare l’avvenuto
ragguaglio in merito del committente, ci si trova confrontati con una
violazione dei doveri d’informazione da parte dell’architetto circa scelte
esecutive che hanno comportato costi supplementari per fr. 25'489.-, così come
accertati dal perito. Essi sarebbero quindi interamente da addebitare al convenuto
qui appellante. Tuttavia, tenuto conto che, per finire, la differenza tra il
preventivo iniziale e il consuntivo è da ridimensionare in fr. 16'479.45, il
danno effettivamente patito dal committente e quindi accollabile all’arch. AP 1
deve essere ridotto a tale importo.
Non
trattandosi di un danno imputabile a un errore nell’allestimento del
preventivo, non entra in considerazione il margine di tolleranza del 10%.
Su
questo punto l’appello deve dunque essere parzialmente accolto e la sentenza
impugnata riformata di conseguenza.
14.
Con
riferimento alla seconda voce di danno ammessa in prima sede, relativa alle
opere da capomastro per l’edificio, è corretto l’approccio del primo giudice
che ha rifiutato di fare riferimento in maniera acritica al doc. F3 sul quale
si era basato il perito giudiziario per sostenere che vi era stato un
superamento del preventivo di fr. 119'667.85, così come è corretto effettuare
il calcolo partendo dal preventivo di cui al doc. 55 che stimava tali opere in
fr. 355'397.-, importo ripreso senza modifiche nel contratto d’appalto di cui
al doc. 53E.
È dunque da respingere, in quanto infondata, la critica
mossa dall’appellante al giudice d’aver ammesso come validi i relativi
contenuti del doc. F3.
Corretto
è pure aver considerato affidabile la fattura “situazione lavori al 4 settembre
2009” allestita da __________ SA, per un totale di fr. 440'522.32 (doc. 50) ritenuto
che a quel momento l’edificio era praticamente ultimato. Di conseguenza è
parimenti sostenibile la quantificazione in fr. 85'125.32 del superamento, il
che, considerato che la deduzione di fr. 26'471.44 non è controversa, porta a
un risultato finale di fr. 58'653.88.
Il
perito giudiziario non ha riscontrato nemmeno in questo caso errori
d’allestimento dei preventivi (perizia giudiziaria 13 dicembre 2016, risposta a
quesito n. 2, pag. 5), ma ha attribuito i maggiori costi a un incremento sulle
opere in calcestruzzo per fr. 55'000.- e all’inserimento di due nuove
posizioni, quella per scavi parziali per fr. 14'085.- e quella per “aiuti ai
lavori di geologia/franamenti” per fr. 31'419.- (ibidem, pag. 7). Egli ha poi
chiarito che mentre i lavori di consolidamento dello scavo generale erano stati
regolarmente comunicati e non erano prevedibili, per gli scavi parziali e le
opere in calcestruzzo non vi erano prove a sufficienza per determinare il costo
finale, rispettivamente per stabilire se le differenze erano da imputare a
modifiche di ordinazione, lavori imprevisti o opere non considerate nel
capitolato d’appalto.
Essendo
stato escluso dal perito un errore nell’allestimento del preventivo, che
permetterebbe anche di fare capo ai margini di tolleranza del 10%, e non avendo
l’appellante fornito alcuna spiegazione a giustificazione dei maggiori costi,
ritenuto che solo quelli relativi alle opere di consolidamento geologico sono
stati rettamente comunicati al committente con scritto del 22 aprile 2009 (doc.
39) e possono essere considerati approvati, la differenza restante, per fr.
58'653.88 deve essere messa a carico dell’arch. Mario Conte, a conferma di
quanto fatto dal primo giudice nella sentenza impugnata.
15.
Per
l’aumento dei costi per i pavimenti interni, il perito giudiziario ha quantificato
l’incremento di prezzo rispetto al preventivo in fr. 32'747.80, precisando che in
quello del 15 maggio 2008 (doc. 10 e doc. 55), preso come punto di partenza,
era stata inserita una cifra, fr. 25'751.20, fondata su una stima preliminare
non verificata tramite offerte o capitolati. La differenza con l’importo
finale, indicato dal tecnico in fr. 58'499.- (perizia giudiziaria 13 dicembre
2016, pag. 9, con riferimento alla tabella doc. I), è quindi da imputare, a suo
giudizio, a un errore di stima, per difetto.
Il
perito ha pure chiarito che con il preventivo 6 giugno 2009 (doc. 56) l’importo
per pavimenti interni è stato aumentato a fr. 43'570.41
sulla scorta delle offerte delle ditte __________ e __________ (doc. 54l).
Innanzitutto
va rilevato che il calcolo del perito giudiziario è errato, poiché dalla
tabella doc. I emerge che l’ammontare complessivo dei lavori deliberati per i
pavimenti interni era di fr. 64'244.80 (fr. 24'516.50 + fr. 39'728.30) e non
fr. 58'499.-. Fatto che influirebbe accrescendo di fr. 5'745.80 il divario tra
costi effettivi e preventivo iniziale e che, considerato che la
rettifica degli errori di calcolo è sempre ammessa (art. 334 cpv. 1 e 2 CPC),
questa Camera dovrebbe, d’ufficio, provvedere a correggere.
Ciò
posto, prima di affrontare la questione, trattandosi indubitabilmente, qui, di
un errore nell’allestimento del preventivo, appare opportuno chiarire la
questione del margine di tolleranza, poiché se anche l’importo massimo in
discussione fosse compreso nel 10% in più ammesso, qualsiasi calcolo
risulterebbe superfluo.
15.1
Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di superamento
del preventivo da parte dell’architetto va di norma riconosciuto un margine di
tolleranza di +/- 10% (STF 4A_271/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2.1;4C.424/2004
del 15 marzo 2005 consid. 3.2.2), in analogia con quanto previsto dalla Norma
SIA 102 (art. 4.32). Esso non è tuttavia applicabile se le parti si sono
accordate diversamente o qualora all’architetto sia stato indicato un limite
massimo di spesa (STF 4A_187/200914 del luglio 2009 consid. 4.1 e 4C.424/2004
del 15 marzo 2005 consid. 3.3).
Il
computo del 10% non viene effettuato sulle singole voci di costo, bensì sul
complesso (STF 4A_457/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.2.1. e 5.1.).
Se
il margine di tolleranza non è stato superato, si deve riconoscere che
l’architetto non ha violato la fiducia riposta in lui e che non è incorso in
violazioni contrattuali (STF 4A_210/2015 del 2 ottobre 2015 consid. 4.2.2.2.;
4A_271/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2.1.).
15.2
Nella fattispecie,
anche volendo fare riferimento al più basso dei preventivi, quello per
complessivi fr. 850'000.-, il sorpasso imputabile a meri errori di allestimento
dello stesso tollerato sarebbe di fr. 85'000.-. Sarebbe addirittura di fr.
130’250.41 se si prendesse come riferimento, come fatto qui e in prima sede, i
calcoli di quello del 15 maggio 2008, di complessivi fr. 1'302'504.15 (doc.
55).
In
questo importo sono largamente inclusi sia i fr. 15'244.08 riconosciuti
nell’ambito della presente procedura come unico danno cagionato da errori di
allestimento del preventivo, sia l’importo che risulterebbe aggiungendo i fr.
5'745.80 omessi a seguito dell’errore di calcolo in cui è incorso il perito e
di cui si è detto poco sopra. Essi non possono pertanto venire accollati
all’appellante.
Su
questo punto l’appello deve essere accolto e non risulta dunque necessario
chinarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dall’appellante per censurare
il giudizio reso dal primo giudice su tale posta di danno.
16.
In merito ai costi
legali preprocessuali riconosciuti per fr. 6'918.-, come detto al consid. 12,
non solo non sono state sollevate valide contestazioni, ma nell’allegato non si
trova cenno alcuno alla questione, sicché la relativa decisione può essere
considerata incontestata. Di riflesso non è necessario procedere a un loro
ricalcolo sulla base dell’esito della presente procedura d’appello.
17.
In definitiva, quindi,
l’appello è parzialmente accolto e la sentenza di primo grado deve essere
riformata nel senso che la petizione è parzialmente accolta e l’arch. AP 1 deve
essere condannato a versare a AO 1 fr. 82'051,30 (fr. 16'479.45 + fr. 58'653.88
+ fr. 6'918.-) oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2011.
L’esito dell’impugnazione comporta
la modifica la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese di primo
grado, da accollare per 4/5 all’attore e per 1/5 al convenuto, rispettivamente
l’ammontare delle ripetibili parziali riconosciute in tale sede, da aumentare a
fr. 30'000.-.
Le
spese giudiziarie d’appello seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.
106.
cpv. 2 CPC), ritenuto che per tale procedura sono state calcolate sulla
base del valore qui ancora litigioso di fr. 106'305.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
8 maggio 2018 dell’arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 28 marzo 2018 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, è
così riformata:
1. invariato.
1.1. invariato
2. La
petizione introdotta da __________ nei confronti dell’arch. __________ è
parzialmente accolta.
2.1. Di
conseguenza l’arch. __________ è condannato a versare a __________ l’importo
di fr. 82'051,30 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2011.
3. La
tassa di giustizia di fr. 18'000.- e le spese, ivi incluse quelle peritali e
della procedura CM.2012.680, rimangono a carico dell’attore __________ in
ragione di 4/5 e per il rimanente 1/5 vanno poste a carico del convenuto, con
l’obbligo di rifondere a quest’ultimo l’importo di fr. 30'000.- a titolo di
ripetibili parziali.
4. invariato
II. Le
spese processuali di fr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellante per 3/4 e
per 1/4 a carico dell’appellato. L’arch. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2’000.- a
titolo di ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
- avv. __________, __________
- avv. __________ __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).