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Decisione

12.2018.71

Contratto d'architetto, natura giuridica, risarcimento danni per superamento del preventivo, carente supervisione dei lavori ed errori di progettazione; clausola contrattuale che stabilisce l'obbligo

19 dicembre 2019Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I contraenti avevano

pure previsto che al contratto preliminare ne avrebbe dovuto fare seguito uno

definitivo per prestazioni d’architetto ai sensi della Norma SIA 102, da

ratificare al momento dell’ottenimento della licenza edilizia.

La licenza edilizia

è stata concessa il 24 ottobre 2007 con la precisazione, inserita nelle

condizioni particolari della decisione, che prima dell’inizio dei lavori

avrebbero dovuto essere presentati un’analisi geologica del terreno e un

progetto con i relativi accorgimenti di stabilizzazione del profilo di scavo e

del terreno sistemato alla fine dei lavori. L’incarico di effettuare questo

tipo di analisi è stato dato all’ing. __________, che ha presentato la sua

offerta il 26 novembre 2007.

Il 28 novembre 2007 AO 1 e

l’arch. AP 1 hanno siglato il contratto definitivo SIA, cui sono stati allegati

i piani approvati con la licenza edilizia del 24 ottobre 2007, i piani

esecutivi del 28 novembre 2007 e una stima dei costi di costruzione pari a fr.

850'000.-, una stima del valore dell’opera compresi i costi d’architetto di fr.

1'119'616.- e un valore globale dell’opera con sistemazione esterna di fr. 1’169'616.-.

Il 24 maggio 2008 l’arch. AP

1 ha sottoposto al Municipio di __________ (nel quale è confluito il Comune di __________

dopo l’aggregazione del 20 aprile 2008) una domanda di variante della licenza

prevedente l’eliminazione del vano ascensore, lo spostamento al piano cantina

di alcuni locali, l’arretramento a monte del piano giorno, l’aggiunta di una

copertura di parte del tetto del piano notte e la soppressione di una pensilina

e di un muro di sostegno del giardino. Sulla scorta di queste modifiche, il 15

maggio 2008, l’arch. AP 1 ha allestito una tabella dei costi presumibili,

stimati in fr. 1'302'504.15, inclusi i costi di geologia noti a quel momento e

l’onorario dell’architetto, oltre a un importo per costi secondari di fr.

24'994.77.

Il 19 maggio 2008 AO 1 ha

autorizzato per iscritto l’arch. AP 1 a deliberare per suo conto opere da

capomastro per fr. 355'397.-, scavi per fr. 109'134.-, lavori da elettricista

per fr. 23'364.50, opere da sanitario per fr. 27'777.- e lavori per il

riscaldamento per fr. 62'289.-.

Considerandi

2.

I lavori di

scavo, appaltati alla ditta __________ SA, sono iniziati nel luglio 2008. Pochi

giorni dopo il primo colpo di pala della scavatrice si è verificato un

cedimento del terreno che ha richiesto l’intervento della direzione lavori, del

geologo e dell’impresa per mettere in sicurezza la zona. __________ SA ha

deciso in seguito di interrompere i lavori e di abbandonare il cantiere, così

che il committente e l’arch. AP 1 hanno demandato le opere di scavo a __________

SA, impresa che aveva già assunto l’onere di eseguire le opere da capomastro,

con la quale hanno sottoscritto, l’8 settembre 2008, regolare contratto

d’appalto SIA.

Con il proseguimento

dei lavori di costruzione sono intervenute due importanti modifiche rispetto ai

piani originari: da un lato, la parete del piano notte, inizialmente prevista

come arretrata rispetto al piano giorno, è stata allineata a quest’ultima con

modifica del progetto approvato nel maggio 2008, dall’altro, a seguito di un

errore di posizionamento rispetto ai piani approvati, l’edificio è stato

spostato in avanti verso la strada di accesso di 50 cm.

3.

Il 10

settembre 2009, quando solo le opere di scavo e la costruzione grezza erano

state terminate, il rapporto contrattuale tra le parti si è bruscamente

interrotto, dopo che AO 1 aveva informato i vari artigiani attivi sul cantiere

che all’arch. AP 1 sarebbe subentrato, in qualità di nuova direzione lavori,

l’arch. __________. La causa era da ricondurre al deterioramento dei rapporti

tra i contraenti e al rifiuto da parte del committente di pagare all’architetto

ulteriori acconti sull’onorario finale.

Il 19 maggio 2011 l’arch.

__________ ha allestito la tabella del conteggio finale delle opere eseguite,

per un totale di fr. 1'644'673.-, a quel momento già pagati dai proprietari __________

e AO 1.

4.

Dopo aver

ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire al termine della procedura di

conciliazione da loro avviata con istanza 25 ottobre 2012 presso la Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, con petizione 25 febbraio 2013, __________ e AO

1.

hanno convenuto in giudizio l’arch. AP 1 di fronte alla medesima Pretura,

chiedendone la condanna al pagamento di fr. 400'000.- oltre interessi a titolo

di risarcimento dei danni da lui causati nell’esecuzione del contratto del 28

novembre 2007. In sintesi essi hanno rimproverato all’architetto di avere

sottostimato i costi di costruzione, rivelatisi di gran lunga superiori agli

850'000.- previsti, di non aver supervisionato correttamente i lavori di scavo,

con la conseguenza che sono stati commessi degli errori che hanno portato al

cedimento del terreno, d’aver fatto eseguire i lavori nei mesi estivi mentre il

perito geologo aveva indicato che avrebbero dovuto essere svolti in quelli

invernali, di non aver sufficientemente vigilato causando l’errato

posizionamento dell’edificio e la conseguente perdita di due posti auto

imprescindibili e della privacy per la maggior vicinanza alla strada nonché la

necessità di adattare la pendenza dell’accesso al garage, di avere proceduto a

tappe all’edificazione della casa contrariamente a quanto previsto inizialmente

con conseguente aumento dei costi, d’aver previsto porte, aperture e altezze

dei locali non conformi agli standard cagionando un aumento dei costi per la

necessità di creare serramenti, porte e mobili su misura, di non aver previsto

nel progetto l’alimentazione elettrica per le tende da sole del portico, la

predisposizione per la TV satellitare e per opere da sanitario esterne, di non

aver mai provveduto a sottoscrivere un’assicurazione RC per il cantiere, di

aver lasciato lavorare gli artigiani senza indicazioni precise e sulla base di

piani non aggiornati. Di conseguenza i maggiori costi riconducibili a errori

nell’allestimento dei preventivi sarebbero da quantificare in fr. 295'129.40,

mentre la carente sorveglianza dei lavori avrebbe causato maggiori costi per

fr. 111'700.- e le carenze progettuali maggiori costi per fr. 19'080.-. Inoltre

all’arch. AP 1 sarebbero stati versati onorari in eccedenza per fr. 36'032.-.

Infine, alle voci di danno avrebbero dovuto essere aggiunti fr. 30'000.- per le

spese di geologia e fr. 27'673.45 per quelle legali preprocessuali, così che il

danno causato da lui sarebbe stato quantificabile in complessivi fr.

519'614.95, ridotti in sede processuale a fr. 400'000.-.

Il convenuto si è

opposto alla petizione, chiedendone la reiezione integrale ma eccependo in

primo luogo la carenza di legittimazione attiva di __________, mai stata parte

al contratto, per poi pure eccepire l’inammissibilità dell’azione tenuto conto

che con la conclusione del contratto d’appalto, i contraenti avevano stabilito

che nel caso in cui fossero sorte delle controversie, prima di rivolgersi a

un’autorità giudiziaria, avrebbero dovuto tentare una mediazione.

5.

Esperita

l’istruttoria di causa, le parti hanno presentato i rispettivi allegati

conclusivi, riconfermandosi nelle rispettive e opposte allegazioni e domande.

Con decisione 28 marzo

2018, il Pretore ha innanzitutto respinto l’azione di __________ per carenza di

legittimazione attiva, ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese

per complessivi fr. 500.- e condannandola a versare a AP 1 fr. 1'000.- per

ripetibili. In seguito ha parzialmente accolto l’azione di AO 1, condannando

l’arch. AP 1 a versargli fr. 106'305.- oltre interessi al 5% dal 16 dicembre

2011.

e ponendo la tassa di giustizia di fr. 18'000.- e le spese a suo carico in

ragione di ¾ , mentre il restante ¼ è stato posto a carico del convenuto, con

l’obbligo di rifondere a quest’ultimo fr. 25'000.- a titolo di ripetibili.

6.

Con appello

8.

maggio 2018 l’arch. AP 1 ha chiesto di riformare la decisione pretorile nel

senso di respingere la petizione di AO 1, con aggravio integrale delle spese a

quest’ultimo, da condannare pure a rifondergli fr. 35'000.- a titolo di

ripetibili, protestando spese e ripetibili d’appello. In estrema sintesi egli

rimprovera al primo giudice d’avere erroneamente respinto l’eccezione di

irricevibilità della causa per mancata mediazione preliminare, di aver ammesso

e fatto capo, sbagliando, a mezzi di prova insufficienti, e meglio ai doc.

F1-F6 e I, d’avere considerato dimostrato un danno che in realtà non lo è mai

stato, in particolare d’avere considerato tale il superamento del preventivo,

laddove a lui non è stato nemmeno permesso di procedere alle liquidazioni delle

opere eseguite, di avere ritenuto provato il danno mentre nemmeno era stato

sufficientemente allegato, di avere commesso una serie di errori nella

quantificazione delle poste di danno riconosciute e quindi del superamento del

preventivo, dei costi per lo scavo generale, di quelli per le opere da

capomastro e di quelli per i pavimenti interni.

Con risposta 28 giugno

2018, il convenuto si è opposto integralmente all’appello, contestandone i

contenuti e le conclusioni e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Delle

sue argomentazioni si dirà in seguito, ove necessario.

7.

La prima

contestazione concerne l’inammissibilità dell’azione giudiziaria.

A detta

dell’appellante, l’espresso accordo tra le parti per il quale in caso di

controversie sarebbe stato necessario rivolgersi a un mediatore prima di

procedere in giudizio, costituisce una clausola di mediazione che deve essere

considerata d’ufficio dal giudice, quale presupposto processuale. Egli non ha

mai rinunciato alla mediazione, cosa che solo l’attore ha fatto, ma, addirittura,

aveva fatto presente alla controparte che ai sensi del contratto si imponeva il

ricorso a tale procedura (doc. 41).

Inoltre, il Pretore ha

erroneamente considerato che l’arch. AP 1 avrebbe dovuto sollevare la relativa

eccezione in sede di udienza di conciliazione: nessuna norma impone di farlo e

nella procedura di conciliazione non si tiene un verbale delle allegazioni,

motivazioni, pretese, eccezioni delle parti. Anzi, le loro dichiarazioni non

possono essere verbalizzate per espressa volontà del legislatore (art. 205 cpv.

1.

CPC).

A questo va aggiunto,

sempre secondo l’appellante, che l’obbligo contrattuale di chiedere la

mediazione spetta all’attore, non al convenuto, mentre la tesi sostenuta nella

sentenza sembrerebbe a suo modo di vedere ribaltare questo dovere.

Di conseguenza il

Pretore avrebbe dovuto ammettere l’eccezione, dichiarare inammissibile l’azione

o perlomeno sospendere il processo e dare modo alle parti di effettuare la

mediazione. Vincolandone la ricevibilità alla sua invocazione in sede di

conciliazione, egli ha così commesso un errore.

L’appellato ha

contestato queste argomentazioni chiedendone la reiezione e sostenendo che la controparte

avrebbe dovuto sollevare l’obiezione al più tardi al momento dell’udienza di

conciliazione del 27 novembre 2012, ultimo termine utile per compiere un simile

passo. Non avendolo fatto, risulta ora essere contrario al principio della

buona fede postulare l’irricevibilità della procedura giudiziaria. Inoltre, ha

aggiunto, non può certamente essere considerato valido il richiamo alla

mediazione fatto dal patrocinatore dell’arch. AP 1 oltre tre anni prima

dell’introduzione della causa.

7.1

Il Pretore, dopo aver

precisato che l’eccezione di mancato preventivo ricorso alla mediazione è di

natura formale, ha puntualizzato che in una decisione del 6 giugno 2007 il

Tribunale federale ha indicato che il fatto di appellarsi al mancato rispetto

di una clausola di ricorso alla mediazione è da ritenere contrario al diritto

se l’eccipiente non comunica tempestivamente la volontà di ricorrervi,

lasciando intendere alla controparte di avervi rinunciato, e nel corso della

causa non abbia di fatto dimostrato alcun intento di mediazione. Inoltre,

secondo il primo giudice, il CPC federale ha meglio inquadrato la questione con

l’art. 213 CPC, stabilendo che la richiesta di mediazione deve essere formulata

nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione (cpv. 2). Di

conseguenza la parte che rinuncia a chiedere il rinvio alla mediazione

all’udienza di conciliazione non è più ammessa a prevalersene nella successiva

fase di merito poiché questo costituirebbe un abuso di diritto.

Pertanto, non avendo

l’arch. AP 1 sollevato all’udienza di conciliazione alcuna riserva in merito

alla clausola di mediazione, né presentato istanza ai sensi dell’art. 213 CPC,

l’eccezione è stata respinta.

7.2

Una clausola con cui

viene statuita l’obbligatorietà del ricorso alla mediazione non costituisce un

presupposto processuale da esaminare d’ufficio (J.

T. Peter, Berner Kommentar, ZPO II, Berna 2012, n. 58 ad Vorbemerkungen

zu art. 213-218), di modo che una causa può essere direttamente avviata con la

procedura normale di conciliazione, prima, e con l’azione principale di fronte

al Pretore, poi. In simili situazioni, comunque, una delle parti può chiedere

la sospensione della causa (ma non che venga dichiarata irricevibile, J. T. Peter, op. cit. n. 58 ad

Vorbemerkungen zu art. 213-218), affinché si proceda prima alla mediazione

(art. 214 cpv. 2 CPC).

In base al principio della

buona fede sancito dall’art. 2 CC, l’abuso manifesto di un diritto non è

protetto dalla legge. Questo vale anche in ambito procedurale, non solo in

quello di merito (art. 52 CPC; SFT 4A_18/2007 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.3.1

e cit.).

In questo senso, una parte

che constata l’esistenza di un vizio di procedura è tenuta a segnalarlo

immediatamente, quando ancora vi sono possibilità di trovare dei correttivi. Se

per contro essa attende l’esito della vertenza per poi sollevarlo se questa è

risultata sfavorevole, commette un abuso di diritto (DTF 126 III 249 consid.

3c; SFT 4A_18/2007 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.3.1).

Agisce quindi in spregio

del principio della buona fede la parte che invoca il mancato ricorso alla

mediazione obbligatoria quando prima dell’inizio della procedura giudiziaria o

nella sua fase introduttiva non ha chiesto alla controparte di ricorrervi (SFT

4A_18/2007 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.3.1).

7.3

Il 7 settembre 2009

l’arch. AP 1 aveva segnalato in un e-mail indirizzato all’avv. __________,

patrocinatore della controparte, che nel contratto le parti avevano optato per

la mediazione preventiva, senza tuttavia pretenderne esplicitamente l’avvio. In

seguito, nonostante le ulteriori e numerose prese di contatto tra loro, non vi

è stato più alcun cenno a tale procedura fino alla risposta del 5 giugno 2013,

quando ha sostenuto che l’azione era a suo modo di vedere irricevibile a fronte

dell’assenza di una procedura di mediazione, senza tuttavia chiedere nel petitum

che, in via principale, venisse dichiarata tale, cosa avvenuta unicamente con

le conclusioni del 29 novembre 2017.

Né nella risposta, né nella

duplica e nemmeno nelle conclusioni l’arch. AP 1 ha sostenuto di avere

rivendicato il ricorso alla mediazione dopo lo scritto del 2009 e prima della

risposta del 5 giugno 2013, quindi nemmeno prima o durante la procedura di

conciliazione. Invero, egli ha invece addirittura implicitamente ammesso di non

averlo fatto quando ha esposto la tesi secondo la quale non spettava a lui

proporre in sede di conciliazione una mediazione, bensì agli attori (duplica 18

novembre 2013, pag. 2; conclusioni 29 novembre 2017, pag. 10). Anche con

l’appello ha preso dapprima una posizione simile, asserendo che dopo lo scritto

del 2009 egli aveva immediatamente sollevato l’irricevibilità della petizione

(solo) con la sua risposta di causa (appello 8 maggio 2018, pag. 4); tuttavia,

proseguendo con l’esposizione delle sue tesi, egli ha poi affermato (o sembra aver

affermato, non essendo del tutto limpida l’esposizione dell’argomentazione) che

non essendovi nella procedura di conciliazione alcuna verbalizzazione delle

eccezioni e contestazioni delle parti, il Pretore non poteva sostenere che in

occasione dell’udienza non era stata invocata una mediazione per cui

l’eccezione era da considerare decaduta nel merito.

Dal verbale dell’udienza

di conciliazione non risulta effettivamente nulla.

Le dichiarazioni

dell’appellante e le emergenze di causa sono comunque sia sufficienti per poter

ritenere accertato che la prima volta in cui è stata enunciata la questione

dell’irricevibilità della petizione di fronte a un’autorità giudiziaria è stata

con l’allegato della risposta di causa del 5 giugno 2013, mentre la prima in

cui è stato pure chiesto al giudice di giudicare in tal senso è stata con le

conclusioni del 29 novembre 2017.

La pratica e la dottrina

hanno riconosciuto che l’art. 205 CPC non mira a proibire qualsiasi tipo di

verbalizzazione: bisogna in ogni caso documentare la procedura di conciliazione

ai sensi dell’art. 235 CPC, senza tuttavia verbalizzare le dichiarazioni delle

parti, annotando i dati personali dei comparenti e di chi dirige il

procedimento, il luogo e l’ora dell’udienza, le richieste delle parti e l’esito

della discussione (U. Egli,

DIKE-Kommentar ZPO, art. 205 n. 7; C.

Arnold/E. Theintz, Verbalisation des depositions des parties en cas de

proposition de jugement, in PCEF 35/2014 pag. 183 e nota n. 4 con cit.).

Vietare la verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti non significa quindi

che eventuali eccezioni sollevate in merito alla ricevibilità della procedura

di conciliazione non debbano essere verbalizzate, così come che a fronte di una

simile confutazione il magistrato incaricato possa semplicemente sorvolare,

senza decidere in merito e senza lasciare traccia.

Di simili richieste di

giudizio e della relativa presa di posizione del magistrato responsabile, il

verbale deve contenere traccia.

In assenza di una nota in

merito all’eccezione in questione, è legittimo ritenere che il convenuto qui

appellante non abbia chiesto, in quella sede, di procedere a una mediazione

preliminare, con le conseguenze del caso sulla procedura in corso.

Stante ciò, è evidente che

l’arch. AP 1, avendo semplicemente accennato al fatto che le parti avevano

previsto una mediazione nel 2009 per poi mai più tornare sulla problematica

sino all’avvio della procedura ordinaria, ha agito in contrasto con il

principio della buona fede procedurale. La sua eccezione è così stata

considerata rettamente dal primo giudice come intempestiva e quindi perenta.

L’appello su questo punto

deve pertanto essere respinto.

8.

L’appellante

ha contestato in seguito le modalità di ammissione e utilizzo dei mezzi di

prova da parte del Pretore, in special modo dei doc. F1-F6 e I.

In particolare egli ha

sostenuto che la committenza, a fronte dell’obbligo di allegazione ex art. 221

lit. e CPC, avrebbe omesso di spiegare e riassumere i documenti F1 segg. in

sede di allegazione: i presunti e contestati sorpassi avrebbero dovuto essere

descritti e motivati espressamente nella petizione e/o nella “duplica” (recte:

replica) e non tramite il semplice rinvio ai documenti prodotti, come è stato

fatto nel caso che ci occupa. In una simile situazione il Pretore avrebbe

dovuto respingere tali allegazioni, non potendosi basare sui fatti riportati

nei documenti citati. Inoltre il primo giudice non si è nemmeno chinato sulla

questione nonostante il mandatario abbia sin dall’inizio eccepito che gli

attori si fossero irritualmente limitati a rinviare, per quanto attiene alla

quantificazione delle loro pretese, alle tabelle allestite da loro stessi o dall’arch.

__________ prodotte in causa, e meglio ai doc. F1-F6 e I.

Più precisamente,

l’arch. AP 1 ha osservato come gli importi indicati in quelle tabelle fossero

incomprensibili e come da esse non fosse possibile comprenderne le modalità di

calcolo, né quelle di estrapolazione.

Inoltre gli attori non

avrebbero nemmeno mai allegato il fatto fondamentale, cioè che qualora fossero

stati a conoscenza dell’erroneità del preventivo avrebbero disposto

diversamente dei loro mezzi finanziari. Così come non avrebbero mai allegato,

rispettivamente discusso, l’esistenza di un maggior valore oggettivo, né

l’aspetto dell’utilità soggettiva, impedendo in tal modo di calcolare il danno

patito. In effetti, a suo dire, gli attori non avrebbero subito alcun danno

giacché l’utilità soggettiva dell’immobile corrisponde al suo valore oggettivo.

A questo ha aggiunto

che gli attori non avrebbero mai sostenuto esservi stata una definizione della

spesa massima, né alcuna limitazione vincolante dei costi, circostanze tra

l’altro nemmeno provate. Il Pretore, d’altronde, nemmeno avrebbe analizzato

nella sentenza l’esistenza di una Kostengrenze, di una Bausummengarantie,

rispettivamente di una violazione contrattuale.

Infine, a tal

proposito, l’appellante ha pure eccepito che i doc. F1-F6 e I altro non erano

che esposti effettuati dall’architetto che è subentrato all’appellante e che

aveva necessariamente un interesse diretto nella procedura. Architetto che, in

occasione della sua audizione testimoniale, nemmeno era stato chiamato a

confermare, previa ostensione dei documenti in questione, i contenuti delle sue

tabelle.

8.1

A queste contestazioni

generiche, di principio, l’appellante ha aggiunto un’obiezione più specifica

sul presunto e contestato superamento del preventivo, nonché delle critiche di

dettaglio per le tre singole poste di danno accertate e riconosciute con la

sentenza impugnata.

In merito al superamento

del preventivo, l’arch. AP 1 ha sostenuto che il Pretore ha applicato

erroneamente il diritto riconoscendo al committente un risarcimento danni senza

che questi ne abbia in realtà dimostrato l’esistenza. A tal proposito, in primo

luogo, egli non ha considerato la circostanza, per lui di centrale importanza,

secondo la quale non gli sia stato permesso di portare a termine il proprio

mandato, essendo stato prematuramente allontanato dal cantiere da AO 1: così

facendo non gli è stato consentito di portare a termine la procedura di

contestazione e liquidazione delle fatture degli artigiani, rispettivamente di

effettuare le liquidazioni delle opere eseguite sotto la sua direzione lavori.

Inoltre, il valore oggettivo della costruzione non è mai stato allegato, così

che il calcolo del Vertrauensschaden (differenza tra valore oggettivo e

utilità soggettiva della costruzione per il committente) risultava essere

impossibile.

Come se non bastasse, il

primo giudice ha omesso di applicare il margine di tolleranza del 10% riconosciuto

in caso di superamento dei preventivi da dottrina e giurisprudenza. Margine che

avrebbe dovuto essere calcolato in funzione del preventivo e del costo

complessivo dell’opera e non quindi, come in parte avvenuto, per ogni singola posizione

di costo. Di conseguenza, a suo modo di vedere, anche considerando il

preventivo di fr. 1'302'504.10, il margine di tolleranza del 10% sarebbe di fr.

130'250.41, così che, perfino nella denegata ipotesi in cui i costi finali

dell’opera abbiano superato il preventivo per fr. 99'386.-, la differenza

sarebbe comunque sia al di sotto del 10% tollerato. In questo modo, il Pretore non

avrebbe potuto fare altro che respingere le pretese attoree.

8.2

Con specifico

riferimento alla posta relativa allo scavo generale, l’appellante ha avantutto

contestato la valenza della conclusione pretorile con cui ha ammesso, sulla

base del doc. F3, che la parte attrice avesse allegato maggiori costi per fr.

25'489.45 richiamando l’applicazione della delibera di cui al doc. 53B, laddove

invece il perito giudiziario ha ritenuto di far riferimento al doc. 55. Di

conseguenza l’importo va diminuito a fr. 16'479.45 come stabilito da

quest’ultimo. Inoltre il primo giudice ha omesso, sbagliando, di applicare la

tolleranza del 10% asserendo che nel caso specifico non si tratterebbe di un

superamento del preventivo, bensì di una violazione degli obblighi di informazione

dell’architetto in relazione all’aumento dei costi legati alla modifica di

scelte esecutive. In questo senso, considerato che fr. 26'471.44 erano dovuti a

opere di consolidamento geologico non preventivabili, il superamento del

preventivo ammonterebbe a fr. 23'084.18 (fr. 440'522.32 – fr. 26'471.44 – fr.

390'966.70). Ad ogni modo, tenuto conto che il 10% del preventivo totale

ammonta a fr. 130'250.41, questa somma e le altre tenute in considerazione non

lo superano e quindi non sussiste alcuna responsabilità dell’architetto in

merito.

8.3

Con riferimento alle

opere da capomastro per l’edificio, l’appellante sottolinea nuovamente come

fondando la decisione su quanto riportato nel doc. F3, il Pretore abbia deciso

senza che vi sia stata una valida allegazione e senza prove. In primo luogo lo

stesso perito ha riconosciuto che i documenti prodotti non contenevano i

conteggi di liquidazione finale delle opere da capomastro, per cui l’importo

non era verificabile. La committenza è dunque venuta meno al suo obbligo di

allegare e provare le pretese. Inoltre, il doc. 50, nemmeno citato dall’attore,

ma richiamato per i calcoli costituiva solo un conteggio intermedio, non la

liquidazione finale, notoriamente soggetta a deduzioni e correzioni e qui

sconosciuta. A questo ha aggiunto che alla posizione 111 del doc. 50 erano

stati riportati fr. 14'760.30 di opere a regia non autorizzate e contestate,

così come vi erano altre opere a regia non autorizzate per fr. 9'840.60 al

capitolo geologia. Si trattava per di più, ha sostenuto l’appellante, di lavori

che non potevano essere previsti e che non andavano accettati nella

liquidazione. Non sussisterebbe quindi alcun errore imputabile all’arch. AP 1 e

il Pretore non avrebbe dovuto discostarsi dalle valutazioni peritali secondo

cui non vi era errore nel preventivo del doc. 55, contenente una posizione di

riserva per opere a regia.

Nemmeno in questo caso il

Pretore ha applicato la tolleranza del 10% sostenendo che il perito giudiziario

non aveva ravvisato errori nel preventivo. Sbagliando di nuovo, poiché

l’assenza nei preventivi del capitolato di voci inerenti i lavori preparatori,

i lavori esterni e le prestazioni di assistenza costituiva a suo dire un errore.

Ad ogni modo, anche

volendo prendere come base il solo preventivo per le opere da capomastro

inerenti l’edificio, il 10% di questo ammonta a fr. 35'539.70, di modo che il

superamento imputabile all’architetto sarebbe al massimo di fr. 23'113.30 (fr.

85'125.32 – fr. 26'471.44 approvati dal committente – fr. 35'539.70).

8.4

L’appellante ha

contestato successivamente anche le conclusioni pretorili concernenti i costi

dei pavimenti interni, non sussistendo dal suo punto di vista una liquidazione

finale ed essendo così impossibile definire l’eventuale superamento. L’arch. AP

1, non avendo potuto verificare né eseguire la liquidazione finale a seguito

del suo anticipato allontanamento dal cantiere, non poteva essere chiamato a

rispondere per violazioni contrattuali.

Il perito

giudiziario ha inoltre dato atto che l’importo a preventivo per questa voce è

stato corretto nel preventivo aggiornato al doc. 56, inviato dall’appellante al

cliente a più riprese. Erroneamente, quindi, il Pretore ha omesso di

considerare tale informazione e l’aggiornamento del preventivo, ricevuti senza

che vi fossero state obiezioni da parte del cliente, fatto che consentirebbe di

escludere la violazione del dovere di informazione gravante il progettista.

Inoltre, una volta di più,

non è stato tenuto conto nella sentenza del margine di tolleranza.

9.

Il Pretore

ha innanzitutto accertato che l’anno dopo il primo progetto di edificazione,

sulla base del quale era stata ottenuta la licenza edilizia del 24 ottobre

2007, che fissava il preventivo di costo dell’opera in fr. 850'000.- (doc. C e

doc. 8), era stata effettuata una modifica, ratificata da AO 1 con la

sottoscrizione della relativa tabella e approvata il 30 luglio 2008 dal

Municipio di __________, che aveva comportato un aumento del preventivo a fr.

1'004'182.65 (di cui fr. 20'497.80 per onorari dell’ing. civile per edificio e

sistemazione esterna e fr. 3'782.14 per il geometra), oltre a fr. 22'921.- per

onorari d’architetto, fr. 61'998.50 per costi di geologia e fr. 24'994.77 quale

riserva per costi secondari, per un costo complessivo finale, dopo approvazione

di alcuni sconti, di fr. 1'302'504.15 (doc. 10 e doc. 55). Stando così le cose

e non essendovi agli atti prove che attestino l’approvazione di ulteriori

aggiornamenti verso l’alto dei costi (nemmeno di quella del 6 giugno 2009, doc.

56, per complessivi fr. 1'378'637.16), il primo giudice ha concluso che il

calcolo del superamento del preventivo avrebbe dovuto essere effettuato sulla

scorta di quest’ultima variante.

Ciò premesso, il

Pretore ha poi stabilito che i sorpassi di costo lamentati dall’attore

risultavano essere stati descritti e motivati nelle tabelle di cui ai doc. da

F1 a F6 basate sul riepilogo dei costi dell’arch. __________ del doc. I.

Sulla scorta di queste

considerazioni egli ha poi analizzato le varie posizioni di costo nel dettaglio,

riconoscendo un esubero solo per tre di esse, cioè quelle che sono qui ancora

di discussione.

Per lo scavo generale,

il Pretore ha innanzitutto richiamato la conclusione peritale secondo la quale

la differenza di costo andrebbe calcolata partendo dall’importo preventivato il

15.

maggio 2008 (doc. 10 e doc. 55), indipendentemente da quanto stabilito in

sede di delibera, e ammonterebbe quindi a fr. 16'679.45, precisando che tale

conclusione non appare corretta poiché non tiene conto del cambiamento della

ditta esecutrice intervenuto in corso d’opera e dei nuovi accordi presi con

quella subentrata. Di conseguenza egli ha deciso di calcolare il sorpasso dei

costi sulla base della delibera di cui al doc. 53B, giungendo ad un risultato

finale di fr. 25'489.-. Accertata la violazione del dovere di informazione

dell’architetto che non ha comunicato al cliente la rinuncia a riutilizzare il

materiale di scavo per i riempimenti, che ha comportato un maggior costo per il

trasporto in discarica di quantitativi superiori a quanto inizialmente

previsto, come accertato dal perito giudiziario, il primo giudice ha posto tale

importo interamente a carico dell’appellante.

Per le opere da

capomastro inerenti l’edificio, il Pretore ha ricordato come, in base alla

perizia, sussista corrispondenza tra preventivo e piani di progetto del 2008 e

come gli importi siano stati stimati con un ragionevole grado di precisione. Il

perito ha tuttavia rilevato l’assenza dal preventivo e dal capitolato di voci

inerenti i lavori preparatori, i lavori esterni e le prestazioni di assistenza

al lavoro degli altri artigiani, ipotizzando che tali voci fossero state

registrate nelle spese varie e nella riserva per le opere a regia, indicando un

maggior costo di fr. 55'000.- per le opere in calcestruzzo, di fr. 14'085.- per

scavi parziali e di fr. 31'419.- per aiuti ai lavori di geologia/franamenti.

Ciò detto, il Pretore ha appurato che a preventivo 15 maggio 2008 (doc. 10 e

doc. 55) le opere da capomastro erano state quantificate in fr. 355'397.- (come

da delibera doc. 53E), mentre che dal consuntivo allestito dall’arch. AP 1 a

edificio praticamente ultimato risultavano essere di fr. 440'522.32 IVA

inclusa, sicché la maggiorazione è risultata essere di fr. 85'125.32 e non fr.

119'667.85 come indicato nella tabella F3, non supportata da nessun

giustificativo di calcolo e neppure da una liquidazione finale. In questo

contesto egli ha poi rilevato che il 22 aprile 2009 l’arch. AP 1 aveva

informato il cliente che in fase esecutiva si erano rese necessarie opere di

consolidamento di natura geologica non previste a preventivo per i muri di

sostegno delle scarpate e lavori a regia, per un costo supplementare di fr.

26'471.44. Ritenendo questa cifra approvata dal committente, ha fissato in fr.

58'653.88 il maggior costo di cui deve essere reso responsabile l’appellante,

non a seguito di errori di preventivo ma per violazione del dovere di

informazione.

Chinandosi poi sui

costi dei pavimenti interni, il Pretore ha richiamato la conclusione peritale

in base alla quale l’architetto è incorso in una evidente sottostima dei costi

unitari e ha omesso di verificarli mediante offerte. Per il perito giudiziario

inoltre, l’errore si è manifestato in tutta evidenza con l’aggiornamento del

preventivo del 6 giugno 2009, in occasione del quale i costi dei pavimenti

interni sono stati fissati in fr. 43'470.40 e quindi aumentati in maniera

decisamente importante rispetto al preventivo iniziale che li aveva stimati in

fr. 25'751.20 (doc. 56, doc. 10 e doc. 55). L’indennizzo a carico

dell’appellante per un’errata stima iniziale dei costi di pavimentazione

interna è stato così quantificato in fr. 15'244.08 (fr. 43'570.40 – fr.

28'326.32), tenuto conto di un margine di tolleranza del 10% sul primo

preventivo (fr. 25'751.20 + fr. 2'575.12).

10.

Incontestata la natura del contratto concluso tra le parti

quale contratto di architetto, appare in questa sede necessario ricordare che secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, esso è un negozio giuridico misto. Il

discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura,

giacché l’esito risulta differente a dipendenza delle prestazioni affidate in

concreto allo specialista (DTF 114 II 56; Gauch,

Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier, Das

Architektenrecht, 3a ed. [in seguito: Gauch, Architekturvertrag], n. 28

segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani e del progetto

definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II

56, 127 III 543; Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed. [in

seguito: Gauch, Werkvertrag],

n. 49 segg.; Honsell,

Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 5a ed., p.

261). Altre, come l’elaborazione del

preventivo (DTF 134 III 361 consid. 6; STF 4A_86/2011 del 28 aprile 2011

consid. 3.2), l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei

lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, 4a ed., n. 17 ad art. 363 CO). Se, per

contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la

progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con

un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”), configurazione

giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 134 III 361

consid. 5.1; Honsell, op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed.,

n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver,

op. cit., n. 18 ad art. 363 CO). In un

caso del genere la dottrina e la giurisprudenza più recenti, per motivi di

praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra

l’architetto e il committente, ritengono che sia giustificato applicare nella

loro globalità le norme relative al mandato, e ciò quanto meno in materia di

responsabilità (Gauch,

Architekturvertrag, n. 42; Schumacher,

Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed.,

n. 397; Chaix, Commentaire

Romand, n. 29 ad art. 363 CO; Tercier,

Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4848; DTF 119 II 249, 122 III

61, 127 III 543 consid. 2a; NRCP 2003 p. 416; RtiD I-2006 n. 62c consid.

7; II CCA 30 giugno

2014.

inc. n. 12.2012.208).

Nel

caso in esame, al convenuto era stata pacificamente affidata la progettazione e

la direzione dei lavori di costruzione. Le prestazioni da lui fornite formavano

un tutt’uno indissociabile e non risulta dagli atti che le stesse conservassero

una certa indipendenza (Tercier/Favre/Conus,

Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 5359; II CCA 30 gennaio 2012 inc. n.

12.2010

, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208). Nella fattispecie è inoltre

unicamente in discussione la sua responsabilità. In tali circostanze risultano

pertanto applicabili le norme sul mandato.

L’art.

398.

cpv. 2 CO trova applicazione anche per quanto riguarda la responsabilità

dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF 119 II 249

consid. 3b, 127 III 543 consid. 2a; STF 4C.424/2004 del 15 marzo 2005 consid.

2; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69, 20 gennaio 2003 inc. n.

12.2001

, 18 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.172, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art.

363.

CO; Schumacher, op. cit.,

n. 743), ritenuto che egli deve di principio fornire al committente tutte le

informazioni necessarie circa l’evoluzione dei costi, allestire con diligenza

il preventivo ed effettuare una verifica costante al fine di segnalare al più

presto l’insorgenza di eventuali sorpassi. In presenza di un superamento dei

costi previsti occorre innanzitutto esaminare se il maggior esborso è dovuto a

costi supplementari da lui causati oppure a un'imprecisione nell'allestimento

del preventivo, rispettivamente a una carente diligenza nel controllo dei

costi.

La

responsabilità per avere, in violazione del contratto, causato costi

supplementari che con una corretta esecuzione della costruzione sarebbero stati

evitati, sussiste indipendentemente dall'allestimento di un preventivo. Tali

costi costituiscono un danno e devono essere rifusi dall'architetto qualora

egli li abbia cagionati in modo colpevole (segnatamente per carenze nella

pianificazione, per indicazioni errate agli artigiani o aggiudicazioni

inopportune, cfr. DTF 122 III 61 consid. 2a; STF 4C.424/2004 del 15 marzo 2005

consid. 3.1).

Il

superamento dei costi dovuto a altri motivi e in particolare a un'imprecisione

nell'allestimento del preventivo o a una carente diligenza nel controllo dei

costi - da ricondurre segnatamente alla mancata considerazione di singole

prestazioni, a errori di calcolo, a carenti accertamenti del terreno o a errori

nella valutazione dei quantitativi (DTF 119 II 249 consid. 2b/aa; Gauch, in: BR 1989 p. 79 seg.) - può

anch'esso costituire un cattivo adempimento del contratto, tale da innescare,

in caso di colpa, la responsabilità dell’architetto. In tale evenienza al

committente dev’essere risarcito il danno per la fiducia (il cosiddetto “Vertrauensschaden”),

che questi ha subito per essersi fidato dell'attendibilità del preventivo e per

aver con ciò adottato le sue successive disposizioni (STF 4C.424/2004 del 15

marzo 2005 consid. 3.2), omettendo di agire diversamente (STF 4C.71/2003 del 27

maggio 2003 consid. 3). Il committente è in effetti danneggiato solo nella

misura in cui, qualora fosse stato a conoscenza dell'erroneità del preventivo,

avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il

maggior valore della costruzione derivante dall'aumento dei costi sia per lui

inutile o gli investimenti superino le sue possibilità economiche (DTF 122 III

61.

consid. 2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.1.1). Considerato che

un maggior valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al

committente nella misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno

risarcibile non corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione

calcolato quale differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza

tra il valore oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva che essa ha

per il committente (DTF 122 III 61 consid. 2c/aa; STF 4C.424/2004 del 15 marzo

2005.

consid. 5.2; II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26, 17 febbraio 2011

inc. n. 12.2008.245, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208).

Il mandante che intende chiedere un risarcimento al

mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza

di un pregiudizio, nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la

violazione del contratto e il danno. Compete per contro al mandatario

discolparsi, provando di aver agito diligentemente.

11.

L’eccezione di carente

allegazione per non aver descritto e motivato nel dettaglio i sorpassi indicati

ai doc. F1-F6 e I deve essere respinta.

Giusta l’art. 55 CPC le

parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere

di allegazione, subjektive Behauptungslast) e indicare i mezzi di prova

(Beweisführungslast).

Per quanto concerne

l’onere di allegazione i fatti devono essere esposti in principio nella

petizione, rispettivamente nella risposta per quelli che deve illustrare il

convenuto (art. 221 cpv. 1 lett. d e 222 cpv. 2 CPC), ma possono anche esserlo

nella replica e nella duplica, se è stato ordinato un secondo scambio di

allegati, rispettivamente all’udienza di discussione se non lo è stato (art.

226.

cpv. 2 CPC; DTF 144 III 67 consid. 2).

Il Tribunale federale ha

da tempo potuto chiarire che un’esposizione dei fatti può essere considerata

sufficiente se il contenuto dell’allegazione di ciascuno dei fatti pertinenti

consente al giudice di applicare il diritto federale e amministrare le prove

necessarie per ognuno di essi (DTF 127 III 365 consid. 2b; 123 III 183 consid.

3e; 108 III consid. 2; STF 4A_566/2015 dell’8 febbraio 2016 consid. 4.2.2).

L’attore deve quindi allegare, per ogni fatto costitutivo della norma legale di

cui è chiesta l’applicazione, una serie di elementi fattuali concreti.

I fatti pertinenti devono

essere motivati a sufficienza (onere di sostanziare le allegazioni, Substanzierungslast

der Tatsachenbehauptungen) in modo tale da consentire al convenuto di

prendere posizione su di essi e al giudice di stabilire, in base alle allegazioni

di fatto della petizione e ai contenuti della risposta, quali di essi sono

ammessi dalle parti e quali rimangono contestati e procedere quindi

all’amministrazione delle prove (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 II 67 consid. 2.1.;

STF 4A_243/2018 del 17 dicembre 2018 consid. 4.2.1.)

per infine poter applicare il diritto alla fattispecie (STF 4A_11/2018 dell’8 ottobre 2018 consid. 5.2.).

I fatti impliciti, per

contro, non devono essere allegati (STF 4A_243/2018

del 17 dicembre 2018 consid. 4.2.1.).

L’onere di deduzione delle

prove comporta che i mezzi di prova debbano essere indicati a sostegno di ogni

allegato di fatto (art. 221 cpv. 1 lett. e CPC).

11.1

Con la petizione, per

quanto qui ancora concerne, l’attore ha lamentato, tra le altre cose, d’aver

subito maggiori costi “dovuti ad errori di computo nello scavo, a voci non

previste, a valutazioni sottostimate od a preventivi riconducibili a progetti

precedenti, comunque non conformi al progetto definitivo, per complessivi fr.

295'129.40” rinviando al doc. F3 (petizione 25 febbraio 2013, n. 16, pag.

16). Tra le prove indicate per sostanziare questi fatti, ha inserito, oltre ai

documenti, la testimonianza dell’arch. __________, l’interrogatorio del

convenuto e l’allestimento di una perizia tecnica sul costo complessivo

dell’opera e sulle divergenze (con indicazione delle relative cause) fra preventivo

concordato e costo dell’opera.

Il doc. F3 contiene

un’indicazione dettagliata delle singole voci per le quali vi sarebbe stato un

superamento dei costi, tra le quali si trovano, appunto, quella dello scavo

generale per fr. 25'489.45 e la spiegazione “l’importo inserito a preventivo

risulta sottostimato o riferito ad un progetto precedente. Una parte

dell’aumento di costo può essere imputato alla realizzazione a tappe

dell’opera”, quella di “capomastro edificio” per fr. 119'667.85 e

l’indicazione “l’importo inserito a preventivo risulta sottostimato o basato

su un edificio diverso (primo progetto)” e quella dei pavimenti interni per

fr. 32'747.80 e la nota “l’importo inserito a preventivo risulta

sottostimato per lo standard dell’edificio o era basato su delle superfici

inferiori (primo progetto)”.

Nella replica l’attore ha

preso posizione sulle singole contestazioni sollevate dal convenuto (replica 30

settembre 2013 ad 16, pag. 29 segg.).

Questo modo di esporre i

fatti e notificare le prove è ossequioso dei principi che reggono l’art. 55 CPC

così che le contestazioni d’appello appaiono del tutto infondate.

11.2

Alla stessa stregua,

basta richiamare le motivazioni della sentenza riassunte nei considerandi che

qui precedono per comprendere come il Pretore, contrariamente a quanto

sostenuto con l’appello, non abbia preso per oro colato i contenuti dei doc.

F1-F6 e I, ritenuti insufficienti, da soli, a provare i superamenti di

preventivo e le colpe dell’arch. AP 1, ma abbia fondato il suo giudizio

sull’insieme delle prove, in modo particolare su tutta la documentazione agli

atti e sulla perizia giudiziaria.

Di conseguenza anche le

contestazioni sollevate a tal proposito risultano essere ingiustificate e non

rispecchiano la realtà dei fatti.

12.

Scendendo nel

dettaglio delle singole poste ancora controverse, va innanzitutto rilevato

come, pur postulando la riforma della sentenza impugnata nel senso di

respingere integralmente la petizione, l’appellante non si è in alcun modo

confrontato con il riconoscimento delle spese legali preprocessuali, ritenute

dal Pretore giustificate e riconosciute in proporzione al grado di soccombenza

nella misura di fr. 6'918.-, cioè di ¼ dei fr. 27'673.45 rivendicati.

Ne deriva che la

richiesta di reiezione della posta in questione deve essere considerata

irricevibile in quanto irritualmente appellata (art. 311 CPC).

13.

Con riferimento

all’indennizzo messo a carico dell’arch. AP 1 per i maggiori costi dello scavo

generale, il perito giudiziario ha segnalato una differenza tra preventivo e

consuntivo di fr. 25'489.45 corrispondente a quella tra l’importo fissato

contrattualmente con la ditta __________ SA (doc. 53B) e l’ammontare della sua

fattura 8 ottobre 2009 contenuta nella situazione redatta dall’arch. AP 1 (doc.

50), precisando però che in realtà la differenza con il preventivo avrebbe

dovuto essere calcolata facendo riferimento a quanto contenuto nella tabella

del 15 maggio 2008 (doc. 10 e doc. 55) e avrebbe dovuto quindi essere

ridimensionata in fr. 16'479.45 (referto peritale 13 dicembre 2016, risposta a

quesito n. 5, pag. 6). Egli ha pure avuto modo di chiarire che tale discrepanza era la conseguenza del trasporto alla discarica

di 603 m3 in più di materiale di scavo, che nelle intenzioni iniziali avrebbe

dovuto essere depositato su un terreno vicino per poi essere recuperato come

materiale di riempimento.

La

considerazione del primo giudice per la quale a fungere da punto di partenza

per la determinazione del sorpasso non debba essere presa la tabella 15 maggio

2008.

approvata dal committente (doc. 10 e doc. 55), ma il solo contratto di

appalto con la ditta __________ SA, perché il primo era stato stilato sulla

scorta della mercede stabilita con la ditta incaricata inizialmente, la __________

SA, il cui esonero dal cantiere aveva dato origine a nuove offerte e

pattuizioni sui cui le parti avrebbero a quel momento potuto e dovuto fare

affidamento, non può essere seguita.

In

effetti, per il calcolo del superamento del preventivo fa stato proprio quello

approvato inizialmente dal committente, prima della sottoscrizione dei singoli

contratti di cui ai doc. 10 e doc. 55. Una modifica in corso d’opera

dell’appaltatore e delle condizioni contrattuali più favorevoli non comportano

un aumento del danno. Non essendovi prova che la prima mercede concordata fosse

superiore a quella spuntata con la seconda ditta a seguito di un errore di

valutazione o di scelta da parte dell’architetto, considerato che le parti

hanno valutato la fattibilità finanziaria dello stesso partendo dalla tabella

del 15 maggio 2008 (doc. 10 e doc. 55), accollare all’architetto il guadagno

ottenuto dal committente con la conclusione del secondo contratto riducendo il

preventivo di base di conseguenza significherebbe far beneficiare due volte

quest’ultimo del risparmio e punire il primo senza fondato motivo.

L’aver

potuto spuntare prezzi migliori con nuove contrattazioni, non prevedibili a

priori, non comporta pertanto alcun incremento della differenza tra preventivo

e consuntivo addebitabile all’appellante, ma contribuisce a mitigare il danno.

Detto

ciò, nello specifico, gli incrementi di costo non sono dovuti a un generico

superamento del preventivo per un’errata pianificazione, quanto piuttosto a una

modifica di quanto pianificato in un primo tempo, effettuata dopo l’inizio dei

lavori, nel corso dell’edificazione dell’immobile.

Come

stabilito dal perito giudiziario e rettamente tenuto in considerazione dal

Pretore, si tratta infatti di aumenti di spesa conseguenti al trasporto e deposito

in discarica, a un prezzo al m3 di fr. 40.50, di 603 m3 di materiale in più

rispetto a quanto inizialmente previsto (1'500 m3), dovuto all’abbandono in

fase esecutiva dell’idea di collocarlo su un fondo vicino (cosa fatta e

fatturata) per poi riutilizzarlo per i riempimenti in fase di edificazione.

Appurato

che le prove raccolte non consentono di accertare i motivi di questo

cambiamento di impostazione così come non permettono di accertare l’avvenuto

ragguaglio in merito del committente, ci si trova confrontati con una

violazione dei doveri d’informazione da parte dell’architetto circa scelte

esecutive che hanno comportato costi supplementari per fr. 25'489.-, così come

accertati dal perito. Essi sarebbero quindi interamente da addebitare al convenuto

qui appellante. Tuttavia, tenuto conto che, per finire, la differenza tra il

preventivo iniziale e il consuntivo è da ridimensionare in fr. 16'479.45, il

danno effettivamente patito dal committente e quindi accollabile all’arch. AP 1

deve essere ridotto a tale importo.

Non

trattandosi di un danno imputabile a un errore nell’allestimento del

preventivo, non entra in considerazione il margine di tolleranza del 10%.

Su

questo punto l’appello deve dunque essere parzialmente accolto e la sentenza

impugnata riformata di conseguenza.

14.

Con

riferimento alla seconda voce di danno ammessa in prima sede, relativa alle

opere da capomastro per l’edificio, è corretto l’approccio del primo giudice

che ha rifiutato di fare riferimento in maniera acritica al doc. F3 sul quale

si era basato il perito giudiziario per sostenere che vi era stato un

superamento del preventivo di fr. 119'667.85, così come è corretto effettuare

il calcolo partendo dal preventivo di cui al doc. 55 che stimava tali opere in

fr. 355'397.-, importo ripreso senza modifiche nel contratto d’appalto di cui

al doc. 53E.

È dunque da respingere, in quanto infondata, la critica

mossa dall’appellante al giudice d’aver ammesso come validi i relativi

contenuti del doc. F3.

Corretto

è pure aver considerato affidabile la fattura “situazione lavori al 4 settembre

2009” allestita da __________ SA, per un totale di fr. 440'522.32 (doc. 50) ritenuto

che a quel momento l’edificio era praticamente ultimato. Di conseguenza è

parimenti sostenibile la quantificazione in fr. 85'125.32 del superamento, il

che, considerato che la deduzione di fr. 26'471.44 non è controversa, porta a

un risultato finale di fr. 58'653.88.

Il

perito giudiziario non ha riscontrato nemmeno in questo caso errori

d’allestimento dei preventivi (perizia giudiziaria 13 dicembre 2016, risposta a

quesito n. 2, pag. 5), ma ha attribuito i maggiori costi a un incremento sulle

opere in calcestruzzo per fr. 55'000.- e all’inserimento di due nuove

posizioni, quella per scavi parziali per fr. 14'085.- e quella per “aiuti ai

lavori di geologia/franamenti” per fr. 31'419.- (ibidem, pag. 7). Egli ha poi

chiarito che mentre i lavori di consolidamento dello scavo generale erano stati

regolarmente comunicati e non erano prevedibili, per gli scavi parziali e le

opere in calcestruzzo non vi erano prove a sufficienza per determinare il costo

finale, rispettivamente per stabilire se le differenze erano da imputare a

modifiche di ordinazione, lavori imprevisti o opere non considerate nel

capitolato d’appalto.

Essendo

stato escluso dal perito un errore nell’allestimento del preventivo, che

permetterebbe anche di fare capo ai margini di tolleranza del 10%, e non avendo

l’appellante fornito alcuna spiegazione a giustificazione dei maggiori costi,

ritenuto che solo quelli relativi alle opere di consolidamento geologico sono

stati rettamente comunicati al committente con scritto del 22 aprile 2009 (doc.

39) e possono essere considerati approvati, la differenza restante, per fr.

58'653.88 deve essere messa a carico dell’arch. Mario Conte, a conferma di

quanto fatto dal primo giudice nella sentenza impugnata.

15.

Per

l’aumento dei costi per i pavimenti interni, il perito giudiziario ha quantificato

l’incremento di prezzo rispetto al preventivo in fr. 32'747.80, precisando che in

quello del 15 maggio 2008 (doc. 10 e doc. 55), preso come punto di partenza,

era stata inserita una cifra, fr. 25'751.20, fondata su una stima preliminare

non verificata tramite offerte o capitolati. La differenza con l’importo

finale, indicato dal tecnico in fr. 58'499.- (perizia giudiziaria 13 dicembre

2016, pag. 9, con riferimento alla tabella doc. I), è quindi da imputare, a suo

giudizio, a un errore di stima, per difetto.

Il

perito ha pure chiarito che con il preventivo 6 giugno 2009 (doc. 56) l’importo

per pavimenti interni è stato aumentato a fr. 43'570.41

sulla scorta delle offerte delle ditte __________ e __________ (doc. 54l).

Innanzitutto

va rilevato che il calcolo del perito giudiziario è errato, poiché dalla

tabella doc. I emerge che l’ammontare complessivo dei lavori deliberati per i

pavimenti interni era di fr. 64'244.80 (fr. 24'516.50 + fr. 39'728.30) e non

fr. 58'499.-. Fatto che influirebbe accrescendo di fr. 5'745.80 il divario tra

costi effettivi e preventivo iniziale e che, considerato che la

rettifica degli errori di calcolo è sempre ammessa (art. 334 cpv. 1 e 2 CPC),

questa Camera dovrebbe, d’ufficio, provvedere a correggere.

Ciò

posto, prima di affrontare la questione, trattandosi indubitabilmente, qui, di

un errore nell’allestimento del preventivo, appare opportuno chiarire la

questione del margine di tolleranza, poiché se anche l’importo massimo in

discussione fosse compreso nel 10% in più ammesso, qualsiasi calcolo

risulterebbe superfluo.

15.1

Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di superamento

del preventivo da parte dell’architetto va di norma riconosciuto un margine di

tolleranza di +/- 10% (STF 4A_271/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2.1;4C.424/2004

del 15 marzo 2005 consid. 3.2.2), in analogia con quanto previsto dalla Norma

SIA 102 (art. 4.32). Esso non è tuttavia applicabile se le parti si sono

accordate diversamente o qualora all’architetto sia stato indicato un limite

massimo di spesa (STF 4A_187/200914 del luglio 2009 consid. 4.1 e 4C.424/2004

del 15 marzo 2005 consid. 3.3).

Il

computo del 10% non viene effettuato sulle singole voci di costo, bensì sul

complesso (STF 4A_457/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.2.1. e 5.1.).

Se

il margine di tolleranza non è stato superato, si deve riconoscere che

l’architetto non ha violato la fiducia riposta in lui e che non è incorso in

violazioni contrattuali (STF 4A_210/2015 del 2 ottobre 2015 consid. 4.2.2.2.;

4A_271/2013 del 26 settembre 2013 consid. 2.1.).

15.2

Nella fattispecie,

anche volendo fare riferimento al più basso dei preventivi, quello per

complessivi fr. 850'000.-, il sorpasso imputabile a meri errori di allestimento

dello stesso tollerato sarebbe di fr. 85'000.-. Sarebbe addirittura di fr.

130’250.41 se si prendesse come riferimento, come fatto qui e in prima sede, i

calcoli di quello del 15 maggio 2008, di complessivi fr. 1'302'504.15 (doc.

55).

In

questo importo sono largamente inclusi sia i fr. 15'244.08 riconosciuti

nell’ambito della presente procedura come unico danno cagionato da errori di

allestimento del preventivo, sia l’importo che risulterebbe aggiungendo i fr.

5'745.80 omessi a seguito dell’errore di calcolo in cui è incorso il perito e

di cui si è detto poco sopra. Essi non possono pertanto venire accollati

all’appellante.

Su

questo punto l’appello deve essere accolto e non risulta dunque necessario

chinarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dall’appellante per censurare

il giudizio reso dal primo giudice su tale posta di danno.

16.

In merito ai costi

legali preprocessuali riconosciuti per fr. 6'918.-, come detto al consid. 12,

non solo non sono state sollevate valide contestazioni, ma nell’allegato non si

trova cenno alcuno alla questione, sicché la relativa decisione può essere

considerata incontestata. Di riflesso non è necessario procedere a un loro

ricalcolo sulla base dell’esito della presente procedura d’appello.

17.

In definitiva, quindi,

l’appello è parzialmente accolto e la sentenza di primo grado deve essere

riformata nel senso che la petizione è parzialmente accolta e l’arch. AP 1 deve

essere condannato a versare a AO 1 fr. 82'051,30 (fr. 16'479.45 + fr. 58'653.88

+ fr. 6'918.-) oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2011.

L’esito dell’impugnazione comporta

la modifica la ripartizione della tassa di giustizia e delle spese di primo

grado, da accollare per 4/5 all’attore e per 1/5 al convenuto, rispettivamente

l’ammontare delle ripetibili parziali riconosciute in tale sede, da aumentare a

fr. 30'000.-.

Le

spese giudiziarie d’appello seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.

106.

cpv. 2 CPC), ritenuto che per tale procedura sono state calcolate sulla

base del valore qui ancora litigioso di fr. 106'305.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

8 maggio 2018 dell’arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 28 marzo 2018 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 3, è

così riformata:

1. invariato.

1.1. invariato

2. La

petizione introdotta da __________ nei confronti dell’arch. __________ è

parzialmente accolta.

2.1. Di

conseguenza l’arch. __________ è condannato a versare a __________ l’importo

di fr. 82'051,30 oltre interessi al 5% dal 16 dicembre 2011.

3. La

tassa di giustizia di fr. 18'000.- e le spese, ivi incluse quelle peritali e

della procedura CM.2012.680, rimangono a carico dell’attore __________ in

ragione di 4/5 e per il rimanente 1/5 vanno poste a carico del convenuto, con

l’obbligo di rifondere a quest’ultimo l’importo di fr. 30'000.- a titolo di

ripetibili parziali.

4. invariato

II. Le

spese processuali di fr. 8’000.- sono poste a carico dell’appellante per 3/4 e

per 1/4 a carico dell’appellato. L’arch. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 2’000.- a

titolo di ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

- avv. __________, __________

- avv. __________ __________

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).