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Decisione

12.2018.72

Scioglimento d'ufficio della persona giuridica per assenza di un valido domicilio legale, ricorso contro la decisione del Registro di Commercio, ammontare delle relative tasse, spese e ammenda

10 ottobre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.72

Lugano

10 ottobre 2018/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG)

visto il ricorso 7 maggio 2018 presentato da

RI

1 ,

Di F, ,

e R,

contro

la decisione 25 aprile 2018 dell'Ufficio del registro

di commercio di Biasca

ritenuto

in fatto e in diritto: che sin dalla sua costituzione il 25 ottobre 2010 il

recapito iscritto nel Registro di commercio della società RI 1 risulta essere in

via __________ a __________;

che con scritto 4 aprile 2017 l’Ufficio

esecuzioni di Mendrisio ha comunicato all’Ufficio del registro di commercio che

RI 1 risultava tra le società nei

confronti delle quali ha dovuto far capo

alla pubblicazione dei precetti esecutivi sul foglio ufficiale in quanto

irreperibile;

che ai sensi dell’art. 153a cpv. 1 ORC in data 3

gennaio 2018 l’Ufficio del registro di commercio ha assegnato alla società un

termine di 30 giorni per notificare il nuovo domicilio legale o comunicare in

forma scritta la validità di quello iscritto a registro di commercio, rendendo

attenta la destinataria della possibilità di applicazione di un’ammenda fino a

fr. 500.- ai sensi dell’art. 943 CO;

che, in assenza di riscontri, con pubblicazione sul

FUSC del 26 febbraio 2018 alla società, in applicazione dell’art. 153a cpv. 3

ORC, è stato assegnato un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione

legale, menzionando nuovamente le

prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di

tale obbligo;

che, rilevato come anche quest’ultimo termine è decorso senza che fosse presentata una notificazione

o una conferma, con decisione 25 aprile 2018 l’Ufficio

del registro di commercio, in applicazione dell’art.

153b ORC, ha dichiarato lo scioglimento

d’ufficio della società (dispositivo n. 1), ha nominato quali liquidatori i suoi

soci F__________ __________ e R__________ __________ (dispositivo n. 2), ha

ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione

(dispositivo n. 3) e ha conseguentemente statuito in merito a spese, tasse e

ammenda (dispositivi n. 4-7);

che con ricorso 7 maggio 2018 RI 1 e i suoi soci F__________ __________ e R__________ __________

hanno impugnato la predetta decisione;

che i ricorrenti non rivolgono critiche specifiche alla

decisione impugnata, riconoscendo peraltro di non aver adeguatamente adempiuto

agli obblighi di gestione della società, circostanza di cui si scusano

espressamente;

che essi espongono le circostanze che avrebbero

comportato il venir meno di un recapito, situazione riconducibile al desiderio

di limitare i costi e ad un’erronea valutazione in merito agli effetti nel

tempo del sistema concordato con la Posta per “il reindirizzamento

automatico” degli invii destinati alla società; la mancata ricezione dei

solleciti e l’assenza di una reazione sarebbero pertanto da ricondurre al non

funzionamento di questo meccanismo;

che, esposto in questi termini, il ricorso contro la decisione di scioglimento è

irricevibile, siccome non adempie agli obblighi di motivazione, mancando una

critica adeguata al giudizio impugnato;

che i ricorrenti chiedono altresì “un condono di parte o tutte le sanzioni

inflitteci” confidando nella benevolenza di questa Camera; benché

succintamente motivata la richiesta, che non comporta una contestazione del

principio del prelievo, è ricevibile perlomeno quale censura all’ammontare di

spese, tasse e ammenda;

che l’Ufficio ha menzionato una serie di riferimenti alla norme applicate, ma non

ha esposto i motivi alla base della quantificazione concretamente operata;

che la spesa di iscrizione di fr. 180.-, sebbene non sia agevole comprenderne

la composizione, può comunque essere confermata, apparendo verosimile

l’applicazione congiunta delle tariffe stabilite dagli art. 5 cpv. 1 lett. a n.

1 e 2 e art. 5 cpv. 1 lett. d n. 6 dell’Ordinanza delle tasse in materia di

registro di commercio;

che la tassa di fr. 100.- per la diffida corrisponde a quanto prescritto

dall’art. 9 cpv. 1 lett. h dell’Ordinanza citata, ma l’Ufficio non indica per

contro per quali motivi ha fissato al massimo della tariffa applicabile (da fr.

50.- a fr. 200.-) la tassa prescritta dall’art. 12 dell’Ordinanza;

che nessuna indicazione, in contrasto con l’esigenza accresciuta di motivazione

in materia di sanzioni, è deducibile dalla decisione impugnata con riferimento

all’ammenda di fr. 300.- inflitta ad entrambi i gerenti, a fronte di una

forchetta da fr. 10.- a fr. 500.- fissata dall’art. 943 cpv. 1 CO;

che alla luce delle circostanze concrete, tenuto conto delle motivazioni e

delle scuse presentate in sede di ricorso, appare adeguato modificare la

decisione fissando la tassa base per la diffida a fr. 100.- oltre ad altri fr.

50.- (dispositivo n. 5) con vincolo di solidarietà (dispositivo n. 7) e

l’ammenda a fr. 150.- per ognuno dei gerenti (dispositivo n. 6);

che le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm,

applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2

LCRC) ma,

visto l’esito del giudizio, si prescinde dal prelievo; all’Ufficio del registro

di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

che il valore litigioso, determinante anche ai fini di

un eventuale ricorso al Tribunale Federale, ammonta a fr. 22'000.-, corrispondente

al capitale nominale della società in questione;

decide 1. Il ricorso 7 maggio 2018

di RI 1, F__________ __________ e R__________ __________ è parzialmente

accolto e la decisione 25 aprile 2018 dell’Ufficio del registro di

commercio, inalterati i dispositivi 1, 2, 3 e 4, è così modificata:

5. Per la diffida scritta è riscossa una

tassa base di fr. 100.- oltre ad una tassa di fr. 50.-.

6. È inflitta un’ammenda di fr. 150.- a carico di entrambi i gerenti F__________

__________ e R__________ __________.

7. Le tasse di iscrizione e di diffida sono poste solidalmente a carico dei

signori F__________ __________ e R__________ __________.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione:

- e

- Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca

Comunicazione all’Ufficio federale

del registro di commercio di Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente

(Giudice

Bozzini)

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).