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Decisione

12.2018.73

Responsabilità dell'ente pubblico

12 novembre 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i funzionari comunali hanno nelle citate occasioni esibito agli attori proprio

il piano doc. CC e non quello di cui al doc. DD.

Egli ha spiegato che, in

effetti, dal doc. DD risultava chiaramente che la strada di accesso e parte

dell’edificio si trovavano nell’area non edificabile per cui non si capirebbe,

se fosse vera la tesi dell’appellante, per quale motivo i suoi funzionari non hanno

mai sollevato il problema. Inoltre, se i dipendenti del Comune si fossero

realmente fondati su tale piano, avrebbero informato AO 2 e AO 1 e li avrebbero

invitati a modificare il progetto o a ritirare la domanda di costruzione, come

previsto dall’art. 5 cpv. 2 LE, e avrebbero proceduto alla pubblicazione della

stessa sul Foglio ufficiale ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 LE, cose non avvenute.

Il preavviso del tecnico

comunale di cui al doc. 15 non induce, per il primo giudice, a concludere

diversamente poiché egli ha considerato problematici la strada d’accesso e i

muri di sostegno dietro all’edificio solo per la questione della distanza

minima dal bosco. Neppure conclusivo è lo scritto 28 gennaio 2015 del

pianificatore del comune, con il quale sostiene che il nuovo piano delle zone

di cui al doc. CC gli sarebbe stato consegnato solo il 15 gennaio 2014, perché

non esclude in alcun modo che esso fosse già in possesso dell’ente locale in

precedenza, a maggior ragione se si tiene conto che, notoriamente, le procedure

pianificatorie sono molto lunghe e i piani vengono continuamente rivisti e

adattati. Del resto, aggiunge il Pretore, il testo stesso dello scritto in

questione, che parla di “una copia del nuovo piano delle zone” non esclude che

vi fosse già una versione precedente e che pertanto per “nuovo piano” si debba

intendere “piano aggiornato” (sentenza impugnata, consid. 5.2.).

7.2. Le testimonianze

assunte in prima sede contengono affermazioni diametralmente opposte sulla

questione: quelle di __________ R__________i e __________ S__________ escludono

con decisione che sia stato utilizzato il piano doc. CC, sostenendo che tutte

le analisi e discussioni si sarebbero fondate unicamente sul piano doc. DD

(verbali di interrogatorio del 1. ottobre 2015 di __________ R__________, pag.

2, e di __________ S__________, pag. 3, 4 e 5). Quelle di __________ O__________

(verbale di interrogatorio del 1. ottobre 2015, pag. 6 e 7) e __________ S__________

(verbale di interrogatorio del 4 novembre 2015, pag. 3) escludono invece con

decisione che sia stato utilizzato il piano doc. DD asserendo che a loro sia

sempre e solo stato mostrato quello di cui al doc. CC indicante l’edificabilità

completa, a parte il triangolo di bosco, di entrambi i mappali.

Tutti i testi, compresi

quelli del AP 1, cui si è aggiunto pure __________ M__________ (verbale di

interrogatorio del 4 novembre 2015, pag. 1 seg.), hanno confermato,

direttamente o indirettamente, che non è mai stata sollevata e discussa, in

occasione delle riunioni in oggetto, la problematica della posizione fuori zona

edificabile almeno della strada e di parte del progettato edificio prima

dell’intervento delle autorità cantonali, mentre che, per contro, erano state

sollevate le questioni delle distanze minime dal bosco. Questioni che hanno

anche indotto il tecnico comunale a formulare un preavviso negativo.

Non risulta che sia stata

seguita, né che sia stata proposta, la procedura prevista dalla Legge edilizia

in caso di progetti aventi per oggetto costruzioni fuori zona e meglio che,

come previsto dall’art. 5 LE, il Municipio abbia informato gli istanti per la

licenza edilizia, che il progetto contravveniva le norme di PR applicabili, o

che, come imposto dall’art. 6 LE, per le opere fuori zona fosse stata prevista

la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (FUCT). Anzi, __________ S__________

ha attestato che la pubblicazione sul Foglio ufficiale non è mai stata presa in

considerazione (ibidem, pag. 4).

Il “Questionario

attestante le possibilità effettive di costruzione” (doc. BB e C),

chiaramente riferito a entrambi i fondi, è stato compilato da __________ S__________

con la crocetta nella casella “edificabile”, senza che sia stata

aggiunta alcuna riserva o specificazione di sorta, nonostante i funzionari del

Comune abbiano sostenuto di aver sempre saputo della parziale inedificabilità

del fondo part. n. 268 RFD. Il fatto che non vi sia stata alcuna precisazione,

come invece avvenuto ad esempio con la dichiarazione del 24 febbraio 2009 ai

proprietari (doc. D), è significativo di una valutazione della situazione di

diritto anche da parte dei rappresentanti del Comune ancor più divergente dalla

realtà rispetto al 2009.

Dallo scritto 28 gennaio

2015 di P__________ SA è difficile comprendere a quale piano abbia inteso far

riferimento l’estensore quando ha scritto “il 15 gennaio 2014, in occasione

di una presentazione al Municipio abbiamo consegnato brevi manu una copia del

nuovo Piano delle zone” (doc. 10), sicché non è possibile considerare

dimostrato che il doc. CC sia stato consegnato in quell’occasione.

L’argomento della differenza

di prezzo tra i due fondi, che potrebbe in sé essere pertinente, non consente

tuttavia di trarre particolari conclusioni circa la consapevolezza da parte

degli acquirenti della parziale inedificabilità della part. n. 268 RFD, non

essendo l’inserimento in una zona piuttosto che un’altra l’unico criterio per

la fissazione del prezzo. In effetti, sono ad esempio di rilievo la

conformazione fisica del terreno (pendenza e presenza di rocce, per dirne una),

la sua commerciabilità, la presenza di edifici diroccati il cui smaltimento

comporta costi importanti, e via dicendo. Tutti elementi che dai piani e dai

rogiti notarili non emergono. Senza parlare del fatto che vi possono essere

anche stati dei motivi economici o fiscali all’origine della fissazione dei

prezzi dei due fondi, che, trattandosi di un’unica operazione immobiliare,

possono essere stati individuati in base a ragionamenti che nulla hanno a che

vedere con la loro edificabilità. Non essendo stato dimostrato quali siano

stati i criteri di differenziazione dei prezzi, non si può desumere nulla da

questo elemento.

Dal contenuto dell’atto

notarile relativo alla part. 268 RFD si può invece desumere che il notaio era

stato informato che la particella era parzialmente sita in zona residenziale a

due piani e era parzialmente formata da bosco (doc. E). Citando solo il bosco,

che si trova nella parte a monte del terreno, ma non la zona bassa che era

fuori zona edificabile, è sostenibile dedurre che il notaio, che si era

informato presso le autorità comunali, non fosse stato messo a conoscenza del

fatto che non tutto quanto non era bosco fosse in zona R2.

7.3. Lo scritto 24 febbraio

2014 (doc. 14), che l’appellante sostiene essere la prova della consapevolezza

dei progettisti circa la parziale inedificabilità dei fondi e quindi

l’impossibilità di costruirvi la strada d’accesso, in realtà non costituisce

che una reazione alla comunicazione e-mail del 21 febbraio 2014 (doc. 14) da

parte delle autorità cantonali che i fondi erano ubicati fuori zona edificabile

e che era “ben evidente che (…) l’intervento non poteva essere realizzato”

e che non sarebbe servito a nulla indire un incontro per discuterne e trovare

soluzioni, tenuto conto che una costruzione sarebbe stata riproponibile solo “qualora

il fondo fosse inserito in zona edificabile dopo una procedura pianificatoria

cresciuta in giudicato”. Pertanto la frase scritta da __________ S__________

ed evidenziata nell’appello: “Dalle risposte del DT è chiaro che per ora,

vista la situazione, non c’è intenzione di discutere sul progetto nella parte

fuori zona” nulla dimostra circa la consapevolezza di quest’ultimo, sin

dall’inizio, della reale situazione edificatoria dei due fondi.

Anzi, il contenuto della

domanda di costruzione (doc. 12), attesta il contrario, non essendovi alcun

riferimento a una costruzione fuori zona, nemmeno della strada d’accesso, così

come lo fa il rapporto del tecnico comunale in merito, con il quale, come

detto, egli si è limitato a sollevare la problematica delle distanze dall’area

boschiva di strada e muri si sostegno (doc. 15), senza menzione di impedimenti

dovuti al posizionamento delle vie d’accesso all’abitazione su parti

inedificabili del terreno. Per non parlare della citata mancata pubblicazione

sul FUCT. A proposito di quest’ultimi due atti/omissioni, di transenna, va

detto che la giustificazione addotta in appello, secondo la quale si sarebbe trattato

di un gesto di disponibilità a favore dei signori R__________ (appello, consid.

11.3), è insostenibile sia logicamente che giuridicamente e, se vera,

attesterebbe un atteggiamento volontariamente lesivo delle norme di legge da

parte del Comune che, oltre a essere illecito, non avrebbe fatto altro che

confermare l’errore dei coniugi e la buona fede loro e dei progettisti.

7.4. Un’attenta

ponderazione di questi elementi non consente di giudicare insostenibile la

conclusione pretorile, che anzi appare la più logica a fronte delle emergenze

di causa. È pertanto inoppugnabile la conclusione secondo la quale solo in

occasione della riunione del 25 febbraio 2014 sarebbe emerso che, in base al

piano delle zone di cui ai doc. DD e 8, la strada di accesso alla villa e una

porzione dello stabile stesso si sarebbero trovati fuori zona edificabile.

8. L’appellante ha

sollevato poi la questione dell’incompetenza del suo tecnico comunale e

segretario comunale a rilasciare informazioni sull’edificabilità dei due mappali

in oggetto. Egli ha sostenuto che a essere competente era il Municipio e non la

Cancelleria comunale della quale fanno parte i due dipendenti. Inoltre il AP 1

ha contestato pure il fatto che, contrariamente a quanto offerto dall’art. 15

cpv. 2 LE, gli attori non hanno fatto capo all’istituto della licenza edilizia

preliminare con carattere informativo, che avrebbe permesso loro di ottenere,

dal Municipio appunto e non dalla Cancelleria, il chiarimento della situazione

di diritto.

Ora, che il segretario e

il tecnico comunale non siano organi dell’Ente locale è indubbio (art. 9 LOC).

Il segretario comunale, in quanto responsabile della cancelleria e capo del

personale (art. 137 LOC), è tuttavia tra le altre cose legittimato a firmare,

anche da solo, estratti e copie il cui rilascio è stato autorizzato dal

Municipio (art. 138 lett. a LOC).

Nonostante non fosse

Considerandi

competente per decidere in merito, nel caso che ci occupa, le questioni

relative alle licenze edilizie in relazione alle fasi che precedevano la

pubblicazione potevano essere trattate e venivano affrontate soprattutto da __________

S__________.

D’altronde, che egli fosse

stato autorizzato dal Municipio a conferire informazioni circa l’edificabilità

dei fondi emerge dalla dichiarazione di cui al doc. D, da lui siglata “Per

il Municipio”.

Il tecnico comunale, a sua

volta, agiva su delega e incarico del segretario comunale.

Che fosse questa la

situazione è stato ammesso da __________ S__________ stesso in occasione del

suo interrogatorio del 1. ottobre 2015 (pag. 3): “Nella mia qualità di

segretario comunale mi sono occupato in questi anni anche di evadere le

richieste relative all’edificabilità dei fondi, dal profilo generico, mentre su

questioni più tecniche rimandavo la questione al tecnico comunale o al

pianificatore”.

Ciò detto, la situazione e

le informazioni fornite dal primo dei suoi dipendenti sono state ratificate

anche dal Municipio che ha ricevuto la domanda di costruzione e l’ha pubblicata

l’8 gennaio 2014 senza formulare obiezioni, né osservazioni e indicando quale

unica anomalia la richiesta di deroga alle distanze minime dal bosco (doc. H).

Tra l’altro, il relativo documento reca la firma, oltre che del sindaco,

proprio del segretario comunale.

Di conseguenza, è corretta

la posizione del Pretore che ha reputato segretario comunale e tecnico comunale

competenti a fornire all’utenza indicazioni in merito al PR e dunque a

vincolare il AP 1.

9.

L’appellante ha pure

contestato l’esistenza di un nesso di causalità sufficiente tra il danno fatto

valere e l’atto illecito commesso, aggiungendo che, anche nella denegata

ipotesi in cui fosse stato considerato dato, sarebbe in ogni caso stato

interrotto dalla colpa grave dei progettisti.

9.1

Il Pretore ha

giudicato tutte le spese indicate nella richiesta di risarcimento come provate

ed effettuate in vista dell’edificazione della casa d’abitazione dei coniugi R__________,

nell’errata convinzione che i fondi fossero edificabili, rispettivamente, per

quanto concerne le spese legali preprocessuali, come necessarie per fare valere

i loro diritti (consid. 6.1. della sentenza impugnata). Egli ha poi escluso una

riduzione della pretesa per grave concolpa degli attori, escludendo una

qualsiasi loro colpa, avendo essi in buona fede fatto affidamento sulle

spiegazioni fornite loro per iscritto, tramite i doc. C/BB e D, verbalmente e

mediante ostensione dei piani di azzonamento, dei funzionari comunali preposti

in merito alla situazione pianificatoria dei fondi che intendevano acquistare e

edificare. Inoltre, ha aggiunto il primo giudice, non vi erano nemmeno motivi

per dubitare della correttezza delle informazioni ricevute e per loro non era

neppure possibile rendersi conto della reale situazione in diritto.

9.2

Secondo l’art. 4 cpv.

2.

LResp nei casi in cui una persona, cui sia stato direttamente affidato un

compito di diritto pubblico, cagiona illecitamente a terzi un danno, l’ente

pubblico risponde dello stesso entro i limiti in cui l’agente pubblico sarebbe

responsabile verso il danneggiato secondo il diritto a lui applicabile. Tale

responsabilità presuppone, tra le altre cose, l’esistenza di un atto illecito e

un nesso di causalità adeguata tra l’azione, ovvero il comportamento dell’agente,

e il danno (II CCA, sentenza inc. 12.2005.207 del 21 dicembre 2006, consid. 6,

pubb. in: RtiD I-2008 1c 977). In particolare per quanto concerne il nesso

causale, va detto che vi è causalità naturale quando un comportamento è la

condizione sine qua non di un risultato. Esso non deve necessariamente

essere l’unica causa del danno; è sufficiente cioè che contribuisca a produrlo,

se del caso insieme ad altre cause, ma in modo tale da non poter essere

tralasciato senza che venga a mancare il risultato. Il rapporto causale è

altresì adeguato quando questo comportamento, secondo il corso ordinario delle

cose e l’esperienza generale della vita, è idoneo a provocare un risultato come

quello che si è verificato, di modo che tale risultato ne appaia in modo

generale favorito. In altre parole, occorre chiedersi se era probabile che il

fatto considerato provocasse il risultato che si è prodotto (sentenza del

Tribunale federale inc.2P.31/2007 del 16 giugno 2007, consid. 4.4.1). Secondo

l’art. 12 LResp. il risarcimento può essere escluso o ridotto se il danneggiato

ha consentito all’evento dannoso oppure se circostanze imputabili a lui, a

terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato il danno.

9.3

La generica contestazione

del nesso causale è, in quanto tale, irricevibile (art. 311 CPC). Se ciò non

fosse, dovrebbe comunque essere respinta anche nel merito, essendo del tutto

ingiustificata. È in effetti del tutto evidente che le spese sostenute dagli

attori lo sono state tutte in vista dell’edificazione della villa sui due

terreni in questione, che essi ritenevano senza colpa essere in zona R2, così

come assicurato loro dal Comune tramite i suoi funzionari e confermato con la

pubblicazione all’albo della domanda di costruzione e il mancato ricorso a

quella sul FUCT. Di conseguenza il nesso di causalità naturale e adeguato è

senza dubbio dato.

Essendo stata esclusa una

colpa da parte di AO 2 e AO 1, non entra neppure in considerazione

un’interruzione dello stesso a causa del comportamento della parte danneggiata.

9.4

Tra le voci di costo

componenti l'importo rivendicato l'appellante ha innanzitutto contestato quella

dell'onorario dello Studio I__________ pari a fr. 62'400.-, ricordando come né

l'ammontare, né la sua adeguatezza siano stati adeguatamente provati dagli

attori. In effetti si tratterebbe di un semplice conteggio allestito da

quest'ultimi, privo di qualsiasi valore probatorio (doc. LL), che sarebbe

fondato sull'applicazione delle norme SIA. Norme che, per il AP 1, nemmeno sono

state prodotte mentre per la giurisprudenza il loro contenuto non sarebbe fatto

notorio. Inoltre agli atti non è stato prodotto il contratto con I__________,

né è stato dimostrato in quale misura le prestazioni di cui al doc. LL siano

state effettivamente eseguite.

In sede di risposta, il AP

1.

non ha contestato la quantificazione del danno in quanto tale e non ha

eccepito nulla in merito alle fatture prodotte in atti.

Con la duplica ha invece

genericamente contestato la nota d’onorario dello studio d’architettura di cui

al doc. LL essendo lo stesso costituito da un semplice conteggio di parte privo

di valenza probatoria. Con le conclusioni ha dettagliato ulteriormente le sue

obiezioni così come fatto in appello.

Il doc. Q consiste in due

fatture di I__________ per il pagamento a 5 giorni degli acconti relativi al

progetto e all’allestimento della domanda di costruzione, pari a fr. 32'400.-,

la prima, datata 15 luglio 2013, e a fr. 30'000.-, la seconda, del 12 dicembre

2013.

Con il doc. LL AO 2 e AO 1

hanno prodotto un dettaglio della composizione dei costi totali di

progettazione e direzione lavori, con l’evidenziazione di quelli effettivamente

sostenuti prima del fallimento dell’operazione a causa dell’inedificabilità dei

terreni. Il calcolo è fondato, da quanto indicato, sulla Norma SIA 102, la cui

applicazione è stata confutata dal convenuto unicamente con le conclusioni di

primo grado (e poi, in secondo grado, con l’appello), e dunque in maniera

tardiva e inammissibile.

I testi __________ M__________

e __________ S__________ (verbali di interrogatorio del 4 novembre 2015 pag. 1

rispettivamente pag. 3), oltre che lo stesso arch. __________ O__________

(verbale di interrogatorio del 1. ottobre 2015, pag. 6) hanno attestato che lo

studio I__________ ha iniziato a occuparsi del progetto nel febbraio/marzo

2013, che è stato allestito un primo progetto di massima e che poi sono stati

preparati i piani per la domanda di costruzione, prodotti quale doc. G.

Queste prove, a fronte di

una insufficiente contestazione del danno da parte del AP 1, sono sufficienti

per considerare dimostrate e adeguate le pretese per l’indennizzo dei costi di

progettazione connessi al lavoro dell’arch. __________ O__________ e del suo

team. In effetti fr. 3'463.95 per l’analisi della situazione, fr. 15'587.75 per

lo studio di possibili soluzioni,

fr. 12'123.81 per il progetto di massima, fr. 43'299.32 per quello definitivo e

fr. 5'195.92 per la procedura delle licenze di costruzione, per complessivi fr.

79'670.74 (doc. LL), appaiono importi corretti, conformi alla Norma SIA 102 e

adeguati. Così come corretto è il fatto che sia stato richiesto solo il

corrispettivo di quanto già anticipato.

La mancata produzione di

un contratto tra committenti e architetto nulla toglie a questa conclusione.

9.5

Il danno propugnato si

compone inoltre dei costi connessi alla progettazione della casa d'abitazione,

in particolare di quelli per le misurazioni da parte dell'ing. B__________

(doc. O e P), delle spese per l'eliminazione di piante che intralciavano i

rilievi (doc. R), di quelli per il calcolo termico (doc. T) e di quelle per la

modinatura (doc. U). Queste poste, neppure contestate specificatamente, sono

comprovate e relative a prestazioni da indennizzare nonostante in un secondo

tempo, a causa delle informazioni erroneamente fornite dal Comune, si siano

rivelate inutili, vista l'impossibilità di costruire.

Alla stessa stregua si

devono riconoscere i costi per la preparazione e l'allestimento dei rogiti per

i diritti di compera (doc. S e GG).

9.6

Il AP 1, con

l'appello, ha parimenti criticato il riconoscimento dei costi legali pre-processuali

considerati dal Pretore come necessari per far valere i diritti degli attori.

Dottrina e giurisprudenza riconoscono

il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un legale prima

dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili, cioè

quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli

onorari di patrocinio, costituiscono una posizione di danno risarcibile, sempre

che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla

situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua

volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 131 II 121 consid.

2.1

; 117 II 101 consid. 6.a.; STF 4A_84/2016 del 5 settembre 2016 consid. 4;

STF 4C.288/2002 del 12 febbraio 2003).

Nel caso che occupa,

certamente non connotabile come bagatella, l'intervento del patrocinatore

legale deve essere riconosciuto come necessario anche prima dell’avvio della

procedura giudiziaria e deve dunque essere indennizzato. Gli unici dubbi

sollevati circa la sua legittimità sono motivati dal AP 1 con l’assenza dei

presupposti di una sua responsabilità nei confronti degli attori,

argomentazione che, come visto, non ha trovato spazio.

In merito alla

quantificazione di tali costi, l’appellante si è limitato, ancora una volta, a

una generica contestazione. Solo in sede di conclusioni di primo grado questa

posizione è stata leggermente affinata con la precisazione che agli atti

mancava il dettaglio delle singole prestazioni, ma ciò non ha sanato la carente

contestazione, che è rimasta tale.

Anche su questo punto,

l’appello deve dunque essere respinto e la pretesa per i costi pre-processuali,

quantificati con la nota d’onorario per fr. 4'841.- e spese per fr. 362.- (doc.

Z), confermata.

10.

Ne discende che

l’appello del convenuto deve essere integralmente respinto.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di

fr. 98'350.80, fondamentale anche per un eventuale ricorso al Tribunale

federale, seguono la soccombenza, e sono posti quindi a carico dell’appellante (art.

106.

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 14 maggio

2018 del AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 6'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 4'500.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

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