12.2018.77
Appello - carenza di motivazione
10 luglio 2018Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.77
Lugano
10 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Quale giudice unico ai sensi
dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG
sedente
per statuire sull’appello 16 maggio 2018 di
AP
1
contro
la
decisione 9 maggio 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione
3, nella causa inc. SE.2018.138 promossa con atto 30 aprile 2018 dal qui
insorgente nei confronti di
1.
AO 2
Considerandi
2.
AO 1
patrocinata
da PA 1
Ritenuto
in fatto e in diritto:
che con scritto 30 aprile
2018.
l’ing. AP 1 ha riproposto l’istanza 30 giugno 2017 con cui chiedeva la
condanna dell’avv. AO 2 al pagamento di fr. 15'995,35 e della AO 1 al pagamento
di fr. 8'115,50;
che il Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, sezione 3, con decisione 9 maggio 2018 ha considerato
la domanda di condanna inammissibile poiché non preceduta dall’obbligatorio
tentativo di conciliazione;
che con ricorso 16 maggio
2018.
l’ing. AP 1 ha richiesto che la sua domanda sia trattata;
che il ricorso
(correttamente: appello) è inammissibile per assenza di motivazione,
l’insorgente non spiegando per quale ragione la decisione del Pretore aggiunto
sarebbe errata (v. art. 311 cpv. 1 CPC);
che in ogni modo, con
decisione 25 aprile 2018, inc. 12.2018.51, alla quale si rinvia espressamente,
questo giudice ha già spiegato che una precedente (analoga) decisione del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, e meglio quella del 23 marzo 2018 (inc.
SE.2018.89), era corretta dato che una domanda di condanna, indipendentemente
dal suo buon fondamento o meno, dev’essere preceduta dal tentativo di
conciliazione quale atto procedurale obbligatorio;
che, anche qui
nuovamente, il fatto che l’avv. AO 2 avrebbe aderito alla richiesta di
liberazione di un importo presso di lui depositato a favore del qui appellante
(così è dato comprendere) non incide sulle considerazioni che precedono;
che al più l’ing. AP 1
terrà conto di questo fatto nell’ambito del tentativo di conciliazione che
dovrà inoltrare se intende promuovere azione condannatoria nei confronti della AO
1;
che per ragioni di
economia processuale appare opportuno prescindere dal richiedere una traduzione
del gravame;
che in questa occasione
appare altresì opportuno porre gli oneri processuali a carico dell’insorgente
che li ha provocati;
che non si attribuiscono
invece ripetibili, l’appello non essendo stato intimato alle controparti per
osservazioni;
che il valore
determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è inferiore
a fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso (appello) 16 maggio 2018 dell’ing. AP 1 è
irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 200.-, già anticipate,
sono a carico dell’insorgente. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).