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Decisione

12.2018.77

Appello - carenza di motivazione

10 luglio 2018Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.77

Lugano

10 luglio 2018

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

Quale giudice unico ai sensi

dell’art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG

sedente

per statuire sull’appello 16 maggio 2018 di

AP

1

contro

la

decisione 9 maggio 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione

3, nella causa inc. SE.2018.138 promossa con atto 30 aprile 2018 dal qui

insorgente nei confronti di

1.

AO 2

Considerandi

2.

AO 1

patrocinata

da PA 1

Ritenuto

in fatto e in diritto:

che con scritto 30 aprile

2018.

l’ing. AP 1 ha riproposto l’istanza 30 giugno 2017 con cui chiedeva la

condanna dell’avv. AO 2 al pagamento di fr. 15'995,35 e della AO 1 al pagamento

di fr. 8'115,50;

che il Pretore aggiunto

del Distretto di Lugano, sezione 3, con decisione 9 maggio 2018 ha considerato

la domanda di condanna inammissibile poiché non preceduta dall’obbligatorio

tentativo di conciliazione;

che con ricorso 16 maggio

2018.

l’ing. AP 1 ha richiesto che la sua domanda sia trattata;

che il ricorso

(correttamente: appello) è inammissibile per assenza di motivazione,

l’insorgente non spiegando per quale ragione la decisione del Pretore aggiunto

sarebbe errata (v. art. 311 cpv. 1 CPC);

che in ogni modo, con

decisione 25 aprile 2018, inc. 12.2018.51, alla quale si rinvia espressamente,

questo giudice ha già spiegato che una precedente (analoga) decisione del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, e meglio quella del 23 marzo 2018 (inc.

SE.2018.89), era corretta dato che una domanda di condanna, indipendentemente

dal suo buon fondamento o meno, dev’essere preceduta dal tentativo di

conciliazione quale atto procedurale obbligatorio;

che, anche qui

nuovamente, il fatto che l’avv. AO 2 avrebbe aderito alla richiesta di

liberazione di un importo presso di lui depositato a favore del qui appellante

(così è dato comprendere) non incide sulle considerazioni che precedono;

che al più l’ing. AP 1

terrà conto di questo fatto nell’ambito del tentativo di conciliazione che

dovrà inoltrare se intende promuovere azione condannatoria nei confronti della AO

1;

che per ragioni di

economia processuale appare opportuno prescindere dal richiedere una traduzione

del gravame;

che in questa occasione

appare altresì opportuno porre gli oneri processuali a carico dell’insorgente

che li ha provocati;

che non si attribuiscono

invece ripetibili, l’appello non essendo stato intimato alle controparti per

osservazioni;

che il valore

determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è inferiore

a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso (appello) 16 maggio 2018 dell’ing. AP 1 è

irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 200.-, già anticipate,

sono a carico dell’insorgente. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).