12.2018.78
Società a garanzia limitata - diritto a ragguagli e a consultare documenti
3 settembre 2018Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.78
Lugano
3 settembre 2018/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2016.563
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 giugno 2016
da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’istante ha
chiesto di fare ordine alla convenuta, rispettivamente al suo gerente,
rispettivamente al suo direttore, di mettere a sua disposizione e, per lui, al
rappresentante T__________, l’elencata documentazione contabile della società AO
1 per visione e per essere fotocopiata, oppure consegnata in copia, entro 5
giorni dalla decisione pretorile, rispettivamente 15 giorni dalla decisione
dell’assemblea, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore
aggiunto, con decisione 9 maggio 2018, ha respinto integralmente, caricando la
tassa di giustizia e le spese all’istante e riconoscendo ripetibili alla
convenuta;
appellante l’istanteAP 1
con appello 22 maggio 2018, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di, in via principale, accogliere integralmente l’istanza e,
in via subordinata, di accoglierla ad eccezione che per la documentazione
relativa alla chiusura giornaliera della cassa a partire dal 1. gennaio 2016 ed
all’estratto annuale dettagliato delle ferie accumulate dal dipendente S__________
C__________ dalla data della sua assunzione, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta
22 giugno 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese
e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 6 luglio 2018 dell’appellante e della duplica spontanea 23 agosto
2018 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1.AP 2 è
una società con sede a __________, il cui scopo principale è la gestione di
esercizi pubblici, in particolare del ristorante bar Il __________, situato in __________
__________. Soci della stessa sono S__________, con 16 quote da fr. 1'000.- ed
iscritto anche a RC come direttore con diritto di firma individuale, e AP 1,
con 4 quote da fr. 1'000.-, senza diritto di firma. Gerente, con diritto di
firma individuale, è A__________ (doc. A).
In precedenza tutte le
20 quote erano intestate a AP 1, che ha poi ceduto le prime 16 a S__________ il
27 aprile 2012 e le restanti 4 all’istante il 20 gennaio 2016 (doc. A).
Già prima
dell’iscrizione del trapasso di quote a suo favore, il 23 ottobre 2015, AP 1 ha
sottoscritto una procura a favore del fratello T__________ (dipendente della
convenuta sino a fine novembre 2016, quando è stato licenziato), con cui lo ha
autorizzato, tra le altre cose, ad esercitare ogni e qualsiasi diritto
discendente dalle sue 4 quote sociali, con facoltà di partecipare alle
assemblee e alle relative decisioni, così come a ricevere le relative
convocazioni (doc. B).
2.Con
lettera 2 marzo 2016 inviata al gerente della società, T__________ ha chiesto,
sulla scorta della summenzionata procura, di poter ottenere, in sostanza, la stessa
documentazione che è stata indicata nell’istanza che ha dato via alla presente
procedura, e meglio: chiusura giornaliera della cassa (a far tempo dal 1°
gennaio 2016), chiusura di ogni fine mese dal 1° gennaio 2016, estratto conto
mensile di tutti i conti bancari e postali intestati alla società dal 1° aprile
2012, estratto annuale dettagliato delle ferie accumulate da S__________ e da __________
dalla loro assunzione, stato degli stipendi arretrati di tutti i dipendenti, bilanci
e schede tecniche per gli anni 2012-2015, oltre che le dichiarazioni di
tassazione per gli anni 2012-2015 (doc. C).
Non avendo ottenuto
reazione alcuna da parte del gerente, con scritto 20 aprile 2016 inviato ancora
a lui ma indirizzato alla società, T__________ ha chiesto, richiamando gli art.
699 cpv. 2 e 802 CO, la convocazione di un’assemblea straordinaria con
all’ordine del giorno la decisione (approvazione) in merito alla richiesta di
ottenimento della documentazione formulata da lui in nome del socio e fratello AP
1.
Neppure questo scritto
ha avuto un seguito.
3. Con istanza 13
giugno 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
__________PI 1, chiedendo, come accennato in precedenza, che fosse fatto ad
essa ordine di mettere a sua disposizione, per il tramite del fratello, per
visione e per essere fotocopiata, oppure trasmessa in copia, la menzionata
documentazione contabile societaria.
La convenuta si è integralmente
opposta all’istanza.
4.Il
Pretore aggiunto, con la decisione 9 maggio 2018 qui impugnata, ha respinto
l’istanza, caricando la tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese di fr. 300.-
all’istante e condannandolo a rifondere alla convenuta fr. 1'400.- a titolo di
ripetibili.
Egli, per quanto qui d’interesse,
dopo aver precisato che oggetto di disamina deve essere solo il diritto
dell’istante a chiedere informazioni alla convenuta, non quello di suo
fratello, ha ritenuto che, pur essendo dati i presupposti per la trattazione
del caso, avendo il procedente, per il tramite proprio del fratello, formulato
invano richiesta di ottenere la documentazione al gerente ed all’assemblea, è
verosimile che questi non si sia personalmente interessato alla società in
precedenza, rispettivamente non è riuscito a rendere verosimile il motivo per
la sua richiesta di informazioni relative al periodo antecedente l’acquisto da
parte sua delle quote sociali. Inoltre, il Pretore aggiunto ha considerato la
richiesta di ottenere le chiusure giornaliere e mensili, nonché i dati sulle
ferie, come volte ad ottenere documenti di dettaglio, che a suo dire non
possono essere oggetto di rivendicazioni ai sensi dell’art. 802 CO.
5.Con
l’appello 22 maggio 2018 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 22 giugno 2018 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 6 luglio
2018, a sua volta all’origine della duplica spontanea 23 agosto 2018), AP 1 ha,
come indicato, chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di, in via
principale, accogliere integralmente l’istanza e, in via subordinata, di
accoglierla ad esclusione che per i documenti relativi alle chiusure
giornaliere della cassa e alle ferie del dipendente S__________.
Egli, in sintesi, ha
negato sussistere un rischio che i ragguagli richiesti vengano da lui utilizzati
per scopi estranei alla società o a danno della stessa. A suo dire, il giudice
di prime cure si è contraddetto, laddove dapprima ha sostenuto che il diritto
ad ottenere informazioni e consultare i libri contabili è un diritto autonomo,
che può essere esercitato indipendentemente da ogni pretesa di diritto
materiale e senza che sia necessario dimostrare un interesse o un motivo
particolare, salvo poi respingere l’istanza poiché il procedente non avrebbe
indicato il motivo per cui avrebbe un interesse ad ottenere quanto rivendicato.
Inoltre, tale interesse sarebbe evidente e, se ciò non bastasse, egli ha il
legittimo sospetto che vi siano delle gravi irregolarità nella gestione della
società. A tal proposito, produce, in fotocopia, degli scontrini che attestano
come vi siano due versioni dello stesso scontrino, con differenze che
porterebbero ad ammanchi per fr. 64'500.- solo per gli ultimi sei mesi del
2015. La documentazione pretesa non è, a suo dire, di dettaglio. Contesta
infine la conclusione del Pretore aggiunto secondo la quale egli non si sarebbe
mai personalmente interessato alla società.
La convenuta, in
risposta, si è opposta all’accoglimento dell’appello, ribadendo le
argomentazioni sviluppate dal Pretore aggiunto, contestando anche la ricevibilità
dei nuovi mezzi di prova prodotti (art. 317 cpv. 1 CPC), oltre che la loro
autenticità. A sostegno della sua tesi, ella ha prodotto documentazione
concernente le citazioni dell’istante all’assemblea generale ordinaria dei
soci.
6.Prima di
esaminare le censure di diritto sollevate dalle parti, appare opportuno evadere
la questione del valore di causa, dal quale dipende l’appellabilità del
giudizio, sollevata da entrambe a titolo preliminare, l’istante ritenendola
data e la convenuta mettendola genericamente e senza convinzione in dubbio,
senza escluderla.
Nella fattispecie, la
richiesta di informazioni in oggetto ha un carattere patrimoniale (Trezzini in Commentario pratico al CPC, IIa
ed., Vol. 1, n. 25 ad art. 91 CPC) ed il suo valore corrisponde all’interesse dell’attore
all’ottenimento dei dati rivendicati. Nel caso che ci occupa, in linea di
principio, esso ammonta quantomeno al valore del capitale sociale complessivo
della Sagl convenuta, quindi fr. 20'000.-; non di certo solo a quello delle
quote di cui il procedente è titolare. Nello specifico, tuttavia, come
argomentato in appello, alla base della procedura, vi sono, tra le altre cose, delle
divergenze relative alle entrate che presentano, in base ad un’asserita doppia
contabilità, differenze tra quanto ufficialmente contabilizzato e quanto
incassato per oltre fr. 60'000.-. Di conseguenza, pur non potendosi effettuare
una valutazione precisa, si può senz’altro ritenere che il valore di causa sia
almeno pari a detto importo.
7.Nel
merito, giusta l’art. 802 cpv. 2 CO, se la società non ha un ufficio di
revisione, ogni socio può consultare libri e atti senza restrizioni. Se la
società ha un ufficio di revisione, il diritto di consultazione è accordato
solo se viene reso verosimile un interesse.
Se vi è il rischio che
il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a
danno della stessa, i gerenti possono rifiutare, per quanto necessario, di
fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione. Su richiesta del socio,
decide l’assemblea dei soci (art. 802 cpv. 3 CO).
In caso di rifiuto
ingiustificato dell’assemblea dei soci, il giudice ordina, ad istanza del
socio, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata (art. 802
cpv. 4 CO).
Nella fattispecie, la
convenuta non ha un ufficio di revisione, non essendo soggetta a revisione
ordinaria ed avendo rinunciato a una revisione limitata (doc. A).
8.Anzitutto
va preso atto come sia l’appello che la risposta, così come la replica e la
duplica spontanee, contengono nuove argomentazioni, non avanzate di fronte al
primo giudice. Inoltre, entrambe le parti hanno prodotto e richiamato ulteriore
documentazione.
In considerazione
dell’esito dell’appello - parzialmente accolto per i motivi che verranno
esposti qui di seguito - non risulta necessario chinarsi sulla loro ammissibilità
ai sensi dell’art. 317 CPC.
9.L’appellante
censura in primo luogo il fatto che, nella decisione, il Pretore aggiunto è
incorso in una contraddizione, laddove dapprima ha illustrato come il diritto
di consultazione sia un diritto a sé stante, che per essere riconosciuto non
necessita che venga giustificato un interesse a farlo valere, e, poi, argomenta
il rifiuto dell’istanza, per quanto concerne la documentazione per il periodo
precedente il suo acquisto delle quote, con il fatto che non sia stato reso
verosimile un interesse ad ottenere le informazioni (consid. 7 e 8 della
decisione impugnata, pag. 4 seg.).
Come rettamente
indicato dal primo giudice, i diritti di ottenere ragguagli e di consultare
libri e atti sono dei diritti autonomi dei soci della Sagl, che possono essere
esercitati a prescindere da pretese di diritto materiale e senza che sia
necessario dimostrare un interesse particolare (P. Montavon/M. Montavon/Bucheler/ Jabbour/Mattey/Reichlin, Abrégé
de droit commercial, 2017, pag. 712). Di conseguenza, nella misura in cui egli
ha giustificato la reiezione dell’istanza con il fatto che il procedente non
aveva reso verosimile il motivo per ottenere le informazioni richieste, ha
effettivamente errato, come correttamente sostenuto nell’appello.
Un disinteresse - vero
o inesistente che sia stato - del procedente nei confronti dell’andamento della
società sino al momento dell’avanzamento della richiesta di ragguagli e
dell’introduzione della presente vertenza è ininfluente. Il socio gode del suo
diritto di informazione anche se in precedenza non l’ha mai sfruttato e non si
è occupato della società.
D’altronde, nemmeno il
Pretore aggiunto, che ha affrontato la tematica, ha tratto esplicitamente la
conclusione che questo semplice disinteresse fosse sinonimo della volontà di
sfruttare i dati chiesti per fini estranei al suo ruolo nella società.
10. Per l’appellante, il Pretore
aggiunto ha pure commesso un errore giustificando la sua decisione con il fatto
che la documentazione richiesta costituisca documentazione di dettaglio. La
censura è parzialmente fondata per i seguenti motivi.
Invero la sentenza non
stabilisce che tutta la documentazione rivendicata costituisce documentazione
di dettaglio che non può essere oggetto di una richiesta ai sensi dell’art. 802
CO, ma si limita a citare un passaggio dottrinale che illustra questo principio
e ad asserire che costituiscono dettagli i documenti relativi alle ferie godute
dai dipendenti e quelli delle chiusure giornaliere e mensili (sentenza
impugnata, pag. 5).
Fatti
I termini “libri e
atti” di cui all’art. 802 cpv. 2 CO devono essere interpretati in maniera
estensiva (Weber, Basler
Kommentar, OR II, 5 ed., art. 802 n. 11). Di conseguenza i soci hanno il
diritto di consultare, oltre che i libri contabili e la corrispondenza, i
documenti giustificativi della contabilità, le fatture, i contratti, le
decisioni, documenti in relazione alla gerenza (progetti, appunti, verbali
delle sedute), verbali delle assemblee dei soci, ecc. (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, CO II, art. 802 n. 10;
Weber, op. cit., art. 802 n. 11;
per analogia dal diritto delle SA: DTF 132 III 71 consid. 1.2).
Le informazioni devono
essere fornite nella misura in cui sono necessarie all’esercizio dei diritti
dei soci e possono essere rifiutate allorquando compromettono segreti d’affari
o altri interessi degni di protezione (P. Montavon/M.
Montavon/Bucheler/Jabbour/Mattey/Reichlin, op. cit., pag. 713).
La limitazione alle
informazioni di natura ricapitolativa, che esclude la divulgazione di dettagli,
cui accenna la sentenza impugnata (pag. 5 in alto), è ripresa da__________ e colleghi
(op. cit., pag. 713), l’unico, in dottrina, che formula una regola così
restrittiva.
Questa posizione non è
condivisibile, in quanto contrasta con il principio dell’interpretazione
estensiva del diritto all’informazione dei soci di una Sagl. Ad essi deve
essere concesso l’accesso a tutti quegli atti che possono essere utili per
l’esercizio dei loro diritti e doveri.
Considerandi
E’ l’accesso a
dettagli inutili o concernenti tematiche che non hanno effetti sulla posizione
del socio che può venire rifiutato. Non per contro quello a documenti
specifici, come possono essere ad esempio le fatture o le registrazioni di
cassa, poiché d’interesse per la sorveglianza della tenuta della contabilità.
11.
Nella fattispecie, sono
indubbiamente coperti dal diritto di consultazione del socio i documenti
indicati nell’istanza ai punti n. 2, 3, 6, 7 ed 8 e meglio le chiusure mensili
a partire dal 1° gennaio 2016, gli estratti conto di tutte le relazioni
intestate alla società con effetto al 1° aprile 2012, lo stato degli stipendi
arretrati di tutti i dipendenti, i bilanci e le schede tecniche dal 1° aprile
2012.
al 31 dicembre 2015, nonché le dichiarazioni di tassazione e le relative
decisioni di tassazione per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Le chiusure
giornaliere della cassa a partire dal 1° gennaio 2016, pur concernendo
operazioni che dovrebbero comparire, in maniera riassuntiva, nelle chiusure
mensili, sono pure documenti che possono risultare utili all’esercizio dei
diritti del socio, e meglio al controllo incrociato della fondatezza della
contabilità. Anche questi atti, quindi, devono poter essere messi a
disposizione dell’istante, sempre che ancora sussistano.
Non costituiscono invece
informazioni utili al socio quelle relative alle ferie accumulate,
rispettivamente godute, dal dipendente S__________ e dal gerente, ma,
soprattutto, appaiono documenti che con una certa verosimiglianza potrebbero essere
utilizzati dall’istante per fini diversi da quelli previsti dall’art. 802 CO, e
meglio per essere sfruttati nell’ambito della causa di diritto del lavoro
pendente tra il fratello dell’istante e la convenuta, oppure per soddisfare
semplice curiosità, non tutelata dalla norma in questione.
La documentazione va
messa a disposizione del socio istante, parte qui in causa. La sua
rappresentanza legale o in base a procura non vengono quindi considerate nel
Dispositivo
dispositivo del presente giudizio.
Evidentemente la
documentazione da mettere a disposizione, tenuto conto del tenore delle domande
di causa, è quella relativa ai periodi indicati nell’istanza e sino alla data della
medesima, ossia il 13 giugno 2016, non trattando la procedura qui in giudizio
il periodo seguente la data del suo allegato introduttivo. Periodo per il
quale, in ogni caso, valgono gli stessi principi qui riconosciuti.
12. Per tutto quanto
precede, l’appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la sentenza di
primo grado riformata nel senso che l’istanza è parzialmente accolta.
Le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno
fr. 30’000.-, seguono la parziale reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello
22 maggio 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 9 maggio 2018 della Pretura della giurisdizione di Bellinzona è così
riformata:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine alla AO 1, rispettivamente al suo gerente A__________,
rispettivamente al suo direttore S__________, di mettere a disposizione per
visione e per essere fotocopiata, oppure consegnata in copia, a favore del socio
AP 1 la seguente documentazione:
- chiusura giornaliera della cassa (a partire dal 1° gennaio 2016);
- chiusura di ogni fine mese (a partire dal 1° gennaio 2016);
- estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati
alla società (compresi quelli delle carte di credito) a partire dal 1° aprile
2012;
- stato degli stipendi arretrati di tutti i dipendenti;
- bilanci e schede tecniche dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2015;
- dichiarazioni di tassazione e notifiche delle relative decisioni di
tassazione degli anni 2012-2015 compresi.
2. La
tassa di giustizia di fr. 700.- e spese processuali di fr. 300.-, sono poste a
carico di AO 1 in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico di AP 1. AO 1 dovrà rifondere alla controparte fr. 840.- a titolo di ripetibili parziali.”
II. Le
spese processuali di fr. 1’500.- sono poste a carico della convenuta AO 1 in
ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico di AP 1. AO 1 rifonderà all’appellante
fr. 840.- per ripetibili parziali.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).