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Decisione

12.2018.78

Società a garanzia limitata - diritto a ragguagli e a consultare documenti

3 settembre 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I termini “libri e

atti” di cui all’art. 802 cpv. 2 CO devono essere interpretati in maniera

estensiva (Weber, Basler

Kommentar, OR II, 5 ed., art. 802 n. 11). Di conseguenza i soci hanno il

diritto di consultare, oltre che i libri contabili e la corrispondenza, i

documenti giustificativi della contabilità, le fatture, i contratti, le

decisioni, documenti in relazione alla gerenza (progetti, appunti, verbali

delle sedute), verbali delle assemblee dei soci, ecc. (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, CO II, art. 802 n. 10;

Weber, op. cit., art. 802 n. 11;

per analogia dal diritto delle SA: DTF 132 III 71 consid. 1.2).

Le informazioni devono

essere fornite nella misura in cui sono necessarie all’esercizio dei diritti

dei soci e possono essere rifiutate allorquando compromettono segreti d’affari

o altri interessi degni di protezione (P. Montavon/M.

Montavon/Bucheler/Jabbour/Mattey/Reichlin, op. cit., pag. 713).

La limitazione alle

informazioni di natura ricapitolativa, che esclude la divulgazione di dettagli,

cui accenna la sentenza impugnata (pag. 5 in alto), è ripresa da__________ e colleghi

(op. cit., pag. 713), l’unico, in dottrina, che formula una regola così

restrittiva.

Questa posizione non è

condivisibile, in quanto contrasta con il principio dell’interpretazione

estensiva del diritto all’informazione dei soci di una Sagl. Ad essi deve

essere concesso l’accesso a tutti quegli atti che possono essere utili per

l’esercizio dei loro diritti e doveri.

Considerandi

E’ l’accesso a

dettagli inutili o concernenti tematiche che non hanno effetti sulla posizione

del socio che può venire rifiutato. Non per contro quello a documenti

specifici, come possono essere ad esempio le fatture o le registrazioni di

cassa, poiché d’interesse per la sorveglianza della tenuta della contabilità.

11.

Nella fattispecie, sono

indubbiamente coperti dal diritto di consultazione del socio i documenti

indicati nell’istanza ai punti n. 2, 3, 6, 7 ed 8 e meglio le chiusure mensili

a partire dal 1° gennaio 2016, gli estratti conto di tutte le relazioni

intestate alla società con effetto al 1° aprile 2012, lo stato degli stipendi

arretrati di tutti i dipendenti, i bilanci e le schede tecniche dal 1° aprile

2012.

al 31 dicembre 2015, nonché le dichiarazioni di tassazione e le relative

decisioni di tassazione per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

Le chiusure

giornaliere della cassa a partire dal 1° gennaio 2016, pur concernendo

operazioni che dovrebbero comparire, in maniera riassuntiva, nelle chiusure

mensili, sono pure documenti che possono risultare utili all’esercizio dei

diritti del socio, e meglio al controllo incrociato della fondatezza della

contabilità. Anche questi atti, quindi, devono poter essere messi a

disposizione dell’istante, sempre che ancora sussistano.

Non costituiscono invece

informazioni utili al socio quelle relative alle ferie accumulate,

rispettivamente godute, dal dipendente S__________ e dal gerente, ma,

soprattutto, appaiono documenti che con una certa verosimiglianza potrebbero essere

utilizzati dall’istante per fini diversi da quelli previsti dall’art. 802 CO, e

meglio per essere sfruttati nell’ambito della causa di diritto del lavoro

pendente tra il fratello dell’istante e la convenuta, oppure per soddisfare

semplice curiosità, non tutelata dalla norma in questione.

La documentazione va

messa a disposizione del socio istante, parte qui in causa. La sua

rappresentanza legale o in base a procura non vengono quindi considerate nel

Dispositivo

dispositivo del presente giudizio.

Evidentemente la

documentazione da mettere a disposizione, tenuto conto del tenore delle domande

di causa, è quella relativa ai periodi indicati nell’istanza e sino alla data della

medesima, ossia il 13 giugno 2016, non trattando la procedura qui in giudizio

il periodo seguente la data del suo allegato introduttivo. Periodo per il

quale, in ogni caso, valgono gli stessi principi qui riconosciuti.

12. Per tutto quanto

precede, l’appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la sentenza di

primo grado riformata nel senso che l’istanza è parzialmente accolta.

Le spese processuali e le

ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di almeno

fr. 30’000.-, seguono la parziale reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

22 maggio 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 9 maggio 2018 della Pretura della giurisdizione di Bellinzona è così

riformata:

“1. L’istanza è parzialmente accolta.

1.1. Di

conseguenza è fatto ordine alla AO 1, rispettivamente al suo gerente A__________,

rispettivamente al suo direttore S__________, di mettere a disposizione per

visione e per essere fotocopiata, oppure consegnata in copia, a favore del socio

AP 1 la seguente documentazione:

- chiusura giornaliera della cassa (a partire dal 1° gennaio 2016);

- chiusura di ogni fine mese (a partire dal 1° gennaio 2016);

- estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati

alla società (compresi quelli delle carte di credito) a partire dal 1° aprile

2012;

- stato degli stipendi arretrati di tutti i dipendenti;

- bilanci e schede tecniche dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2015;

- dichiarazioni di tassazione e notifiche delle relative decisioni di

tassazione degli anni 2012-2015 compresi.

2. La

tassa di giustizia di fr. 700.- e spese processuali di fr. 300.-, sono poste a

carico di AO 1 in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico di AP 1. AO 1 dovrà rifondere alla controparte fr. 840.- a titolo di ripetibili parziali.”

II. Le

spese processuali di fr. 1’500.- sono poste a carico della convenuta AO 1 in

ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico di AP 1. AO 1 rifonderà all’appellante

fr. 840.- per ripetibili parziali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).