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Decisione

12.2018.8

Riconoscimento di debito - disconoscimento del debito - interpello

28 agosto 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1

è titolare del negozio “__________” di __________ (doc. 3), che si occupa della

vendita al dettaglio di materiale erotico, attraverso un cosiddetto sexy shop,

e di produzione e vendita di film per adulti.

AO 1 è

anch’egli attivo nel settore dei film erotici ed è titolare di una società di

produzione e vendita di questo genere di audiovisivi con sede in Ungheria, la __________

(che è anche il suo nome d’arte) __________.

I due si

sono conosciuti nel 1990 quando AP 1 lavorava come regista e il convenuto come

attore indipendente. Durante 10 anni, dal 1992 al 2002, quest’ultimo ha operato

anche per conto del primo (doc. G, pag. 5). In seguito, attorno agli anni

2007/2008 i rapporti tra i due si sono incrinati per questioni di natura

economica.

B. Con

precetto esecutivo n. 2__________ dell’Ufficio Esecuzione di Lugano, AO 1 ha

escusso AP 1 per la somma di fr. 78'971.83 oltre interessi al 10% dal 20 maggio

2009, indicando quale titolo di credito un riconoscimento di debito del 20

maggio 2009 per EUR 79'300.- di cui “l’importo ancora scoperto, pari a EUR

72'000.-, è convertito in CHF al tasso di cambio del 10.02.2016 (1.0968)”

(doc. 5).

A fronte

della tempestiva opposizione interposta dall’escusso, l’istante ne ha chiesto

in giudizio il rigetto provvisorio, richiamandosi in particolare al

riconoscimento di debito contenuto nel verbale d’assemblea generale

straordinaria dei soci de __________ Sagl, __________, del 20 maggio 2009. La

procedura è sfociata nella sentenza 23 novembre 2016 del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, con la quale l’istanza è stata accolta e l’opposizione al

menzionato precetto esecutivo respinta in via provvisoria, con aggravio delle

spese di giudizio e delle ripetibili a carico del debitore (doc. B).

Tra le altre cose, il Pretore

ha, da un lato, considerato il riconoscimento di debito contenuto nel verbale

della menzionata assemblea straordinaria chiaro, esplicito e irrevocabile, sia

per quanto concerne il capitale di EUR 79'300.-, sia per gli interessi di mora

del 10% (doc. B, pag. 4). Dall’altro ha concluso che l’eccezione sollevata

dalla parte convenuta relativa alle pretese estorsioni e minacce che

l’avrebbero indotta a sottoscrivere il riconoscimento di debito con interessi a

suo dire da usuraio non è stata sufficientemente resa verosimile, anzi, diversi

elementi concorrevano a ritenere per il contrario. Parimenti il giudice ha

chiarito che nemmeno sono da considerare usura degli interessi al 10%.

Allo stesso modo, nemmeno

l’estinzione del debito in misura maggiore rispetto a quella ammessa dalla

parte istante è stata resa verosimile, non essendo stati minimamente documentati

gli ulteriori pagamenti a contanti e il prelievo di merce dal negozio del

debitore da parte del creditore, così come nemmeno lo è stato il pagamento

parziale tramite carta post pay. Tantomeno è stato reso sufficientemente

verosimile il diritto di decurtare una somma di EUR 30'000.- dal debito a

seguito di una pretesa provvigione per la compravendita di un immobile a __________.

Una prescrizione del

debito è stata esclusa grazie all’interruzione del termine conseguente allo

scritto 13 settembre 2011 con cui il debitore ha nuovamente riconosciuto il

debito proponendo un piano di rientro (doc. B, pag. 4).

C. Con

petizione 15 dicembre 2016 AP 1 ha chiesto al Pretore di Lugano, sezione 1, il

disconoscimento del debito oggetto del PE n. 2__________ dell’UE di Lugano con

conferma dell’opposizione a esso interposta, in via principale poiché

inesigibile e in via subordinata siccome già estinto.

A

suo dire, in effetti, egli da qualche tempo si rivolgeva ad AO 1 per ottenere

la concessione di prestiti che le banche non gli riconoscevano, a interessi

mensili del 2.5/3%. Il tutto ha funzionato sino a quando 3 assegni a nome di G__________

R__________, con i quali avrebbe dovuto essere saldato il debito a quel momento

pendente, sono rimasti scoperti e sono stati protestati, così che il creditore

li ha restituiti all’attore unitamente ad altri 9 emessi dallo stesso R__________

per complessivi EUR 69'786.-, pretendendone altri in loro sostituzione,

comprensivi di relative spese e interessi.

A seguito

di questi problemi di liquidità e dell’impossibilità di rientrare con il

debito, tra le parti si è venuto a creare un clima di tensione nel cui contesto

il convenuto “convinceva l’esponente a sottoscrivere il riconoscimento di

debito del 25 maggio 2009” (petizione, pag. 3). Quest’ultimo, quindi,

sarebbe stato estorto a AP 1 con dolo, approfittando del suo stato di bisogno e

del timore (art. 28 e 31 CO). Nella fattispecie ci si troverebbe di conseguenza

di fronte a un credito nullo ed inesigibile, fondato su un riconoscimento di debito

a sua volta nullo, sorto nel contesto di un’attività di usura ed esercizio

abusivo del credito. Illeciti penali che egli ha nel frattempo provveduto a

denunciare alle autorità italiane.

Per l’attore,

poi, tenuto conto che dei 13 assegni emessi per complessivi EUR 94'093.-, EUR

20'800.- sono relativi ad assegni di F__________ T__________ e V__________ P__________,

ed EUR 7'000.- cono stati trattenuti dal creditore stesso a titolo di

interessi, il debito ammonterebbe semmai a EUR 66'293.-. Da questo importo

andrebbero però ancora dedotti i pagamenti da lui già effettuati e meglio EUR

4'700.- come ammesso dal convenuto in sede di procedura sommaria, EUR 3'000.-

di merce prelevata dal convenuto dal negozio dell’attore, EUR 900.- versati da F__________

T__________ a nome e per conto del debitore sulla post pay del creditore, EUR

30'000.- versati in forma di assegni sempre da F__________ T__________ a nome e

per contro del debitore, EUR 30'000.- incassati dal convenuto in luogo

dell’attore a titolo di provvigione da quest’ultimo maturata per la vendita di

un immobile a __________, EUR 30'000.- circa versati direttamente sul conto

corrente del convenuto.

In

definitiva, quindi, il debito in quanto tale sarebbe estinto e l’attore si

troverebbe a pagare degli interessi sugli interessi.

Infine

l’attore ha eccepito che gli interessi maturati dal 20 maggio 2009 al 21

febbraio 2011 sono prescritti.

D. Con

risposta 2 marzo 2017 il convenuto si è opposto integralmente alla petizione,

sottolineando come l’attore non abbia negato l’esistenza del debito ma si sia

limitato a chiedere di accertarne l’inesigibilità.

Egli ha disapprovato

la versione dei fatti presentata dalla controparte, sostenendo di averle

concesso, tra il 2008 e il 2010, importanti prestiti e finanziamenti per

produzioni cinematografiche, vendite di diritti cinematografici e utilizzo di location

e attrezzature. Lo scoperto al 20 maggio 2009 era di EUR 79'300.- e non

comprendeva alcun interesse come emerge dal doc. 3. A garanzia del debito,

l’attore ha consegnato al convenuto diversi assegni bancari che non hanno mai

potuto essere incassati per mancanza di fondi (doc. 4). Per contro gli assegni

prodotti da AP 1 al doc. C sono contestati ed estranei alla vertenza in

oggetto.

Egli ha

poi contestato l’asserita estorsione del riconoscimento di debito, tra l’altro

redatto alla presenza di un notaio. D’altronde mai, prima dell’avvio della

procedura esecutiva, AP 1 ha sollevato l’eccezione di dolo o timore ai sensi

degli art. 28 e 29 CO. Anzi, egli ha nuovamente riconosciuto il debito in due

occasioni successive (doc. 6 e 8). In ogni caso, i termini di cui all’art. 31

CO sono già da tempo scaduti, risalendo il riconoscimento di debito al 2009.

Il

convenuto ha pure contestato che il tasso del 10% sia da usuraio e ha rilevato

come la denuncia sporta in Italia sia stata fatta dopo l’avvio della procedura

di rigetto dell’opposizione e sia meramente strumentale.

Del debito

sono stati restituiti solo EUR 7'300.- e di questo è già stato tenuto conto al

momento di far spiccare il precetto esecutivo (ridotto al corrispondente di EUR

72'000.- dagli iniziali 79'300.-). Tutti gli altri pretesi risarcimenti sono

contestati e, a mente del creditore convenuto, frutto di mera fantasia. Ne è la

prova che a fronte di un debito di EUR 79'300.- egli sostenga di aver già

versato quasi EUR 100'000.-, così come lo è il fatto che non siano nemmeno stati

menzionati in sede di rigetto dell’opposizione. Inoltre egli contesta di aver

mai prelevato merce dal negozio dell’attore, così come che F__________ T__________

gli abbia versato EUR 30'000.- e EUR 900.-, che egli abbia incassato la

provvigione per l’immobile di __________ e tanto meno EUR 30'000.- dall’attore

stesso.

E. Con

replica 5 aprile 2017 l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

domande, così come ha fatto il convenuto con duplica 18 maggio 2017, posizioni

mantenute invariate anche in occasione dell’udienza di dibattimento del 15

settembre 2017. Per quanto concerne le prove, l’attore non si è opposto a

quelle indicate dal convenuto, mentre quest’ultimo ha chiesto che tutti i mezzi

di prova notificati dall’attore e tendenti a dimostrare fatti non

sufficientemente allegati fossero rigettati, in particolare i testi e il

richiamo/edizione di incarti.

F. Con

istanza 10 ottobre 2017 il convenuto ha domandato di poter allegare nuovi fatti

e produrre un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 229 CPC: essendo potuto

venire a conoscenza solo in un secondo tempo dei risultati dell’istruzione

formale nel procedimento penale a suo carico avviato dal Ministero pubblico di

Lugano su querela dell’attore, in particolare del rapporto d’inchiesta di Polizia

giudiziaria 11 ottobre 2017 nel quale ha avuto modo di leggere che dalla stessa

sono emersi l’esistenza del prestito, la sua restituzione solo per una piccola

parte, e la dichiarazione di AP 1 con la quale ha ammesso di avere un debito

nei confronti di AO 1, nonché che l’avvio della procedura penale in Italia è

stato da lui voluto solo perché il tasso d’interesse praticato sarebbe stato da

usuraio, ma non per altri vizi del contratto, ha postulato l’ammissione quali

mezzi di prova di una lettera del Ministero pubblico e del rapporto d’inchiesta

11 ottobre 2016.

L’attore,

con osservazioni 18 ottobre 2017, si è opposto all’istanza.

G. Con

la decisione 20 dicembre 2017 qui impugnata, il Pretore ha respinto i mezzi di

prova richiesti dalle parti, ha ammesso l’istanza ex art. 229 CPC e ha respinto

la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 1'500.- a carico dell’attore,

condannato altresì a rifondere alla controparte fr. 6'300.- a titolo di

ripetibili. In sintesi, ha ritenuto sufficienti per la reiezione delle domande

di causa i tre riconoscimenti di debito e ha considerato insufficientemente

allegate e provate le eccezioni sollevate dal procedente.

H. Con

l’appello 22 gennaio 2018 in esame, avversato dal convenuto con risposta 18

aprile 2018, l’attore si è aggravato contro il suddetto giudizio. Delle loro

argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

E considerato

Considerandi

1.

Avendo la parte convenuta domicilio in Ungheria, la

fattispecie presenta elementi di estraneità. La questione, non trattata in

prima sede, non crea in ogni modo alcun problema, poiché oggetto della

procedura sono dei riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 17 CO che, come

tali, sono sottoposti al diritto svizzero

conformemente a quanto previsto dall’art. 117 LDIP in quanto il debitore aveva

e ha il suo domicilio a __________. La prestazione caratteristica è, infatti,

quella di colui che riconosce il proprio debito o in generale di colui che in

un negozio giuridico unilaterale deve eseguire la prestazione e pertanto, nel

caso in esame, il qui appellante.

2.

Con il suo appello, l’attore contesta per prima cosa il fatto che il

primo giudice non abbia applicato in maniera corretta le regole sull’onere

probatorio e, dunque, quanto stabilito dagli artt. 8 CC e 229 CPC, con la

conseguenza d’aver effettuato un accertamento errato dei fatti. Egli sostiene

che il Pretore, con la decisione impugnata, al dispositivo n. 2, ha respinto

tutti i mezzi di prova prodotti dall’attore e dal convenuto, avendo egli

ritenuto che il primo sia venuto meno al suo onere allegatorio e di

specificazione non avendo associato correttamente i fatti e le prove; su tale

base egli ha quindi reputato che tutti i mezzi di prova indicati dal convenuto

costituivano dei mezzi di contro-prova e pertanto sarebbero risultati superflui

ai fini della causa. A suo dire quindi il Pretore ha emesso una decisione di

merito senza tenere in considerazione alcun mezzo di prova richiesto dalle

parti, inclusi i documenti prodotti con i memoriali introduttivi, gli incarti

richiamati, le edizioni da terzi, l’interrogatorio/deposizione delle parti e le

testimonianze. Pertanto il primo giudice, considerando dimostrato il credito

dopo aver respinto tutte le prove, ha applicato erroneamente l’art. 8 CC, non

avendo l’appellato documentato il suo credito.

3.

In effetti la sentenza impugnata, nelle sue considerazioni di

merito, accerta che AP 1 ha riconosciuto il debito controverso in occasione

dell’assemblea straordinaria dei soci della __________ del 20 maggio 2009, per

poi ribadirlo con lo scritto del 13 settembre 2011, con il quale ha proposto il

piano di rientro, e con il manoscritto prodotto agli atti. Per supportare

questi accertamenti il primo giudice ha richiamato esplicitamente i doc. 3, 6 e

8.

prodotti dal convenuto. Egli ha altresì richiamato la decisione di rigetto

provvisorio di cui al doc. B per supportare la propria affermazione in base

alla quale il tasso d’interesse moratorio del 10% non costituisce usura.

Fatto ciò, nel

penultimo paragrafo della decisione, il primo giudice scrive che “in

definitiva, i mezzi di prova orali richiesti dall’attore sono inammissibili,

mentre quelli di parte convenuta sono irrilevanti ai fini di causa, trattandosi

dei mezzi di contro-prova divenuti superflui, stante la mancanza della prova in

capo alla parte attrice” (sentenza impugnata, pag. 2).

Infine, al dispositivo

n. 1 della decisione recita “non sono ammessi i mezzi di prova richiesti

dalle parti”.

Giusta l’art. 221 cpv.

2.

lett. c CPC, alla petizione devono essere allegati i documenti a disposizione

dell’attore, invocati come mezzi di prova. Lo stesso obbligo incombe al

convenuto con la risposta (art. 222 cpv. 2 CPC).

L’ordinanza sulle

prove (art. 154 CPC) ha la funzione di vagliare e ponderare i mezzi di prova

offerti dalle parti per poi ammetterli o respingerli, rispettivamente

integrarli con un’eventuale assunzione d’ufficio di mezzi di prova. Essa non ha

di conseguenza alcuna utilità nei processi puramente documentali, nei quali i

documenti indicati come mezzi di prova sono allegati agli scritti delle parti,

mentre è importante per quelli non puramente documentali e nei quali le parti

hanno postulato l’assunzione di altri mezzi di prova. Ne è la conferma la sua

eccezionalità nella procedura sommaria, fatto salvo quanto stabilito dall’art.

254.

cpv. 2 CPC (Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, n. 3 segg. ad art. 154 CPC).

Ora, nella fattispecie

le parti hanno prodotto con i rispettivi allegati introduttivi anche la quasi

totalità dei documenti, ad eccezione di quelli formalmente ammessi in un

secondo tempo ex art. 229 CPC. All’udienza di prime arringhe del 15 settembre

2017.

nessuna di esse ha formalizzato un’opposizione all’utilizzo come prova di

tali atti. Nemmeno nella replica e nella duplica si trovano richieste di

estromissione dei documenti prodotti o contestazioni della loro autenticità

(art. 178 CPC).

Ciò posto, non si può

condividere la posizione dell’appellante.

In effetti il Pretore,

specificando nei considerandi di non ammettere i mezzi di prova “orali”

dell’attore e del convenuto da intendersi come mezzi di prova ancora da

assumere ai sensi dell’art. 221 cpv. 2 lett. d CPC, in contrapposizione ai

mezzi di prova reali, cioè già a disposizione e prodotti (art. 221 cpv. 2 lett.

c CPC), ha deciso unicamente di respingere quelli non ancora a sua disposizione

e, di riflesso, ha implicitamente accolto i documenti già prodotti. Altrimenti

non può essere, come attestato dal fatto che poi egli ne ha fatto uso esplicito

nella sentenza per la sua disamina della fattispecie.

In questo senso va

quindi inteso l’uso del termine mezzi di prova “richiesti” dalle parti

utilizzato nel dispositivo.

Si aggiunga che la

posizione assunta dall’appellante, che solo in sede di ricorso approfitta di

un’imprecisione del primo giudice per contestare l’esistenza di un

riconoscimento di debito per mancanza di sufficienti prove, quando in

precedenza mai ha contestato l’autenticità dei documenti che lo sostanziavano

(concentrandosi unicamente sui vizi alla base del contratto, art. 28 segg. e 31

CO), oltre che irricevibile perché argomento nuovo (art. 317 CPC), è anche un comportamento

ai limiti della buona fede processuale (art. 52 CPC).

Tale atteggiamento è

pure contraddittorio, poiché nell’allegato d’appello stesso viene precisato che

oggetto d’istruttoria avrebbero dovuto essere l’inesigibilità del credito e in

via subordinata - facendo capo ad un’espressione alquanto controproducente per

le proprie tesi - la sua “eventuale estinzione” (appello, pag. 13).

Su questo punto

l’appello, nella misura della sua ricevibilità, deve essere respinto.

4.

AP 1 sostiene in seguito che il primo giudice, respingendo

integralmente tutti i mezzi di prova da lui indicati, ha violato i disposti

relativi alle prove e in particolar modo l’art. 8 CC e gli artt. 55 cpv. 1, 56,

132.

cpv. 2, 152 cpv. 1, 154, 221 cpv. 1 lett. d ed e CPC. A suo modo di vedere

non sussiste alcuna carenza nell’allegazione e nella specificazione,

rispettivamente di corretta associazione tra i fatti e i mezzi di prova, come

invece ritenuto nella sentenza. In ogni caso, prosegue l’appellante, qualora il

Pretore non avesse giudicato sufficientemente chiara o completa l’allegazione,

avrebbe dovuto ricorrere allo strumento dell’interpello (art. 56 CPC) e, se del

caso, assegnare un termine per sanare la carenza formale ai sensi dell’art. 132

cpv. 2 CPC. I testimoni indicati andavano quindi escussi, sicché si giustifica

un annullamento della sentenza e un rinvio all’autorità inferiore per un nuovo

giudizio (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC).

Con la decisione in

disamina, il Pretore, dopo aver chiarito che l’onere allegatorio e di

specificazione gravante l’attore in un’azione di disconoscimento comporta che

il suo castello fattuale e giuridico sia ancorato al riconoscimento di debito

che ha sottoscritto e che disconosce nell’azione giudiziaria (sentenza

impugnata, pag. 1), ha in effetti stabilito che il debitore non può limitarsi

ad allegare una propria versione dei fatti perfettamente estranea agli stessi,

salvo sostenere che essi sono viziati nella volontà ma non avvedendosi che il

termine annuale dell’art. 31 CO è ampiamente trascorso e senza fornire alcuna

prova a sostegno del suo dire.

a.

Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è

convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio

credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri

termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore

attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Stählin , Basler

Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF). È quindi ancora al creditore convenuto che

incombe di allegare e di dimostrare l’esistenza della pretesa litigiosa (DTF

131.

III 268 consid. 3.1).

Qualora però il creditore convenuto derivi la sua pretesa da un

riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore attore (art. 17 CO), spetta

a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non

viene citata nell’atto e, in ogni caso, di provare che il rapporto giuridico

alla base del riconoscimento è inesistente, nullo (art. 19 e 20 CO),

invalidato, viziato o simulato (art. 18 cpv. 1 e artt. 23 segg. CO),

rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni (esecuzione,

remissione del debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione, ecc.) dirette

contro la pretesa riconosciuta (DTF 131 III 268 consid. 3.2). Il creditore

convenuto al beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in

assenza di prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito, la

sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e

ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (STF

4C.34/1999 del 30 giugno 1998 consid. 3b; II CCA 6 febbraio 2017 inc. n.

12.2015

).

b. Giusta

l’art. 31 cpv. 2 CO, il termine per far valere un vizio del contratto quale

l’errore essenziale, il dolo o la sua conclusione per timore è di un anno, a

decorrere dal momento in cui furono scoperti, nel caso di errore o di dolo, e,

in una situazione di timore, da quando questo è cessato.

Nel caso che occupa il

riconoscimento di debito data del 20 maggio 2009 (doc. 3), mentre l’azione di

disconoscimento è stata avviata solo il 15 dicembre 2016, sette anni e mezzo

dopo.

Lungo tempo è pure

trascorso dai due seguenti riconoscimenti che vi hanno fatto seguito, il primo

datato 13 settembre 2011 (doc. 6) ed il secondo risalente al 2012 (doc. 8).

Il timore di cui parla

l’attore nei suoi allegati non era per la propria incolumità fisica o quella di

persone a lui care come prevede l’art. 30 CO, bensì quello di “vedere

aumentare per l’ennesima volta a dismisura, interessi su interessi, il proprio

debito”. Pertanto, non trovandosi egli in una situazione di impossibilità

di far valere i propri diritti per paura di gravi conseguenze ai sensi della

legge, è a giusta ragione che il Pretore ha considerato ampiamente prescritto

il diritto di far accertare l’inefficacia del riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 31 CO.

Di conseguenza tutte

le allegazioni concernenti questo tema non necessitavano di essere sostanziate

e rettamente le relative prove sono state respinte.

c. Nelle sue

allegazioni di causa l’attore ha opposto a tre riconoscimenti di debito

formulati tra il maggio 2009 e il 2012, tutti per lo stesso importo di EUR

79'300.- dedotti i pagamenti effettuati nel frattempo dal debitore (doc. 7),

l’eccezione di estinzione del debito a seguito di asseriti pagamenti al

convenuto effettuati da lui o da terzi per suo conto, per oltre complessivi EUR

95'500.-, sostenendo inoltre che il debito ammontava a EUR 66'293.- (petizione,

pag. 5). Ad eccezione degli EUR 4'700.- già riconosciuti dal creditore, tutti

gli altri pagamenti sono stati designati in maniera generica, con la

precisazione unicamente dell’importo e di chi li avrebbe effettuati ma senza

indicazione di date e ulteriori dettagli. In relazione ai tre asseriti

versamenti da EUR 30'000.- l’uno, le allegazioni sono state molto sommarie e

dunque insufficienti.

La questione è stata

subito sollevata dal convenuto nella sua risposta, ove ha eccepito che la

vaghezza delle affermazioni dell’attore non gli hanno permesso di determinarsi

in merito ai pretesi rimborsi, non essendo stato specificato quando essi sono

stati effettuati, in quale modalità, dove, e via dicendo, e non essendo stato

prodotto nessun giustificativo.

Confrontato con queste

critiche e con la contestazione di ogni singolo pagamento da lui preteso

(compresi quelli di cui al doc. E, risalenti a prima degli ultimi due

riconoscimenti di debito e per i quali nemmeno è stata portata la prova

dell’incasso degli assegni), l’attore, con la replica, non ha minimamente

precisato le sue posizioni in merito, ma si è limitato a riprendere

pedissequamente quanto scritto della petizione.

Così facendo, AP 1 è

dunque venuto meno al suo obbligo di specificazione ai sensi dell’art. 55 CPC (Trezzini, op. cit., n. 33 ad art. 55

CPC) e ne deve sopportare le conseguenze anche dal punto di vista della

procedura d’assunzione delle prove.

d. Per l’art.

150.

cpv. 1 CPC sono oggetto della prova i fatti controversi, se giuridicamente

rilevanti. La rilevanza dei fatti può essere valutata in base al costrutto

fattuale allegato e specificato dalla parte gravata dal relativo onere allegatorio

(e probatorio). Se l’allegazione e la specificazione sono insufficienti non è

possibile concedere la connotazione di rilevanza necessaria per assumere i

mezzi di prova, che vanno respinti poiché il castello fattuale non è stato

dovutamente sostenuto da un’allegazione conforme alle disposizioni di legge (Trezzini, op. cit., n. 49 ad art. 55).

Essendo rimasta

l’indicazione dei presunti pagamenti del debito fatto valere in giudizio dal

convenuto a mero livello di affermazione generica, è perfettamente corretta la

conclusione del primo giudice con cui ha deciso di respingere le relative

richieste di prova.

e.

Detto ciò, anche la

censura in merito all’obbligo per il Pretore di procedere all’interpello è

manifestamente infondata. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di

stabilire che l’obbligo di interpellare le parti in presenza di allegazioni non

chiare, contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete (art. 56

CPC), che in sé non permetterebbe comunque al giudice né di rendere le parti

attente su eventuali fatti che esse non hanno considerato né di aiutarle a

impostare meglio la causa o di suggerire loro quali argomenti pertinenti

allegare per vincerla (cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.3; TF 26 marzo 2018

4A_596/2017), non può entrare in considerazione laddove la parte che ha reso

queste particolari allegazioni, patrocinata da un avvocato, è stata resa

attenta dalla controparte e ciononostante non ha in seguito ritenuto di

conformarsi (TF 23 settembre 2014 4A_78/2014 consid. 3.3.3). Ed è proprio

quello che è avvenuto nel caso si specie, ritenuto che - come si è detto - nel

suo allegato responsivo il convenuto ha immediatamente contestato

l’insufficiente allegazione dei risarcimenti e che in sede di replica l’attore

non ha apportato alcuna precisazione ma si è limitato a riscrivere quanto già

contenuto nella petizione.

Anche su questi

punti, l’appello deve essere dunque respinto.

5.

Visto quanto precede, non è necessario chinarsi sulla questione

della correttezza dell’ammissione dei documenti ai sensi dell’art. 229 CPC, che

deve comunque essere considerata regolare.

A tal proposito va

comunque rilevato che un rapporto di polizia, pur non rappresentando una prova

assoluta, poiché riporta unicamente una presa di posizione degli agenti che

hanno effettuato le indagini, ha comunque una valenza quale indizio e

costituisce un elemento del libero apprezzamento delle prove di cui gode il

giudice (art. 152 e art. 157 CPC). Nel caso specifico, il Pretore ha fondato il

suo giudizio sui tre riconoscimenti di debito in atti, mentre ha richiamato il

rapporto di polizia solo come ulteriore tassello a sostegno delle sue

conclusioni. Giustamente.

6.

A titolo abbondanziale va pure puntualizzato come anche le

argomentazioni di merito avanzate con l’appello a pag. 13, ove AP 1 ha

sostenuto che il versamento di EUR 30'000.- da parte di F__________ T__________

è provato dai 4 assegni agli atti per complessivi EUR 22'800.- emessi tra il 31

agosto 2009 e il 2 febbraio 2010, non possono trovare spazio. In effetti si

tratta di pagamenti effettuati ben prima dei riconoscimenti di debito del 13

settembre 2011 e di quello del 2012, fatto che attesta che non avevano nulla a

che vedere con il credito oggetto della presente vertenza.

7.

Per

tutti questi motivi, l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie,

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 78'000.-, seguono la

soccombenza dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 22 gennaio

2018 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 4'000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà all’appellato fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri

casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con

un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).