12.2018.8
Riconoscimento di debito - disconoscimento del debito - interpello
28 agosto 2019Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.8
Lugano
28 agosto 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2016.239
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15
dicembre 2016 da
AP
1
patrocinato da PA 1
contro
AO
1
patrocinato da PA 2
con cui l’attore ha
chiesto il disconoscimento del debito di fr. 78'971.83 (pari a Euro 72'000.- al
tasso di cambio del 10 febbraio 2016) vantato da AO 1 nei suoi confronti, in
via principale poiché inesigibile e, in via subordinata, perché estinto, nonché
la conferma dell’opposizione interposta al PE n. 2__________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore,
dopo aver rigettato tutte le richieste di prova formulate dall’attore e aver
invece ammesso l’istanza di assunzione di nuove prove ex art. 229 CPC
introdotta dal convenuto in data 10 ottobre 2017, ha respinto con decisione 20
dicembre 2017;
appellante l’attore,
che con appello 22 gennaio 2018 ha postulato la riforma del querelato giudizio
nel senso di accertare l’inesistenza del debito nei confronti del convenuto per
l’importo di fr. 78'971.83 (pari a Euro 72'000.- al tasso di cambio del 10
febbraio 2016) oltre interessi al 10% dal 20 maggio 2009 di cui al PE n. 2__________
dell’UE di Lugano, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le
sedi e, in via subordinata, l’annullamento della sentenza e il rinvio della
causa al primo giudice per un nuovo giudizio, sempre con protesta di tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con l’allegato
di “osservazioni” (recte: risposta) 18 aprile 2018, inviato erroneamente
a Mendrisio e giunto presso lo scrivente Tribunale solo il 26 aprile seguente,
ha chiesto la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. AP 1
è titolare del negozio “__________” di __________ (doc. 3), che si occupa della
vendita al dettaglio di materiale erotico, attraverso un cosiddetto sexy shop,
e di produzione e vendita di film per adulti.
AO 1 è
anch’egli attivo nel settore dei film erotici ed è titolare di una società di
produzione e vendita di questo genere di audiovisivi con sede in Ungheria, la __________
(che è anche il suo nome d’arte) __________.
I due si
sono conosciuti nel 1990 quando AP 1 lavorava come regista e il convenuto come
attore indipendente. Durante 10 anni, dal 1992 al 2002, quest’ultimo ha operato
anche per conto del primo (doc. G, pag. 5). In seguito, attorno agli anni
2007/2008 i rapporti tra i due si sono incrinati per questioni di natura
economica.
B. Con
precetto esecutivo n. 2__________ dell’Ufficio Esecuzione di Lugano, AO 1 ha
escusso AP 1 per la somma di fr. 78'971.83 oltre interessi al 10% dal 20 maggio
2009, indicando quale titolo di credito un riconoscimento di debito del 20
maggio 2009 per EUR 79'300.- di cui “l’importo ancora scoperto, pari a EUR
72'000.-, è convertito in CHF al tasso di cambio del 10.02.2016 (1.0968)”
(doc. 5).
A fronte
della tempestiva opposizione interposta dall’escusso, l’istante ne ha chiesto
in giudizio il rigetto provvisorio, richiamandosi in particolare al
riconoscimento di debito contenuto nel verbale d’assemblea generale
straordinaria dei soci de __________ Sagl, __________, del 20 maggio 2009. La
procedura è sfociata nella sentenza 23 novembre 2016 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, con la quale l’istanza è stata accolta e l’opposizione al
menzionato precetto esecutivo respinta in via provvisoria, con aggravio delle
spese di giudizio e delle ripetibili a carico del debitore (doc. B).
Tra le altre cose, il Pretore
ha, da un lato, considerato il riconoscimento di debito contenuto nel verbale
della menzionata assemblea straordinaria chiaro, esplicito e irrevocabile, sia
per quanto concerne il capitale di EUR 79'300.-, sia per gli interessi di mora
del 10% (doc. B, pag. 4). Dall’altro ha concluso che l’eccezione sollevata
dalla parte convenuta relativa alle pretese estorsioni e minacce che
l’avrebbero indotta a sottoscrivere il riconoscimento di debito con interessi a
suo dire da usuraio non è stata sufficientemente resa verosimile, anzi, diversi
elementi concorrevano a ritenere per il contrario. Parimenti il giudice ha
chiarito che nemmeno sono da considerare usura degli interessi al 10%.
Allo stesso modo, nemmeno
l’estinzione del debito in misura maggiore rispetto a quella ammessa dalla
parte istante è stata resa verosimile, non essendo stati minimamente documentati
gli ulteriori pagamenti a contanti e il prelievo di merce dal negozio del
debitore da parte del creditore, così come nemmeno lo è stato il pagamento
parziale tramite carta post pay. Tantomeno è stato reso sufficientemente
verosimile il diritto di decurtare una somma di EUR 30'000.- dal debito a
seguito di una pretesa provvigione per la compravendita di un immobile a __________.
Una prescrizione del
debito è stata esclusa grazie all’interruzione del termine conseguente allo
scritto 13 settembre 2011 con cui il debitore ha nuovamente riconosciuto il
debito proponendo un piano di rientro (doc. B, pag. 4).
C. Con
petizione 15 dicembre 2016 AP 1 ha chiesto al Pretore di Lugano, sezione 1, il
disconoscimento del debito oggetto del PE n. 2__________ dell’UE di Lugano con
conferma dell’opposizione a esso interposta, in via principale poiché
inesigibile e in via subordinata siccome già estinto.
A
suo dire, in effetti, egli da qualche tempo si rivolgeva ad AO 1 per ottenere
la concessione di prestiti che le banche non gli riconoscevano, a interessi
mensili del 2.5/3%. Il tutto ha funzionato sino a quando 3 assegni a nome di G__________
R__________, con i quali avrebbe dovuto essere saldato il debito a quel momento
pendente, sono rimasti scoperti e sono stati protestati, così che il creditore
li ha restituiti all’attore unitamente ad altri 9 emessi dallo stesso R__________
per complessivi EUR 69'786.-, pretendendone altri in loro sostituzione,
comprensivi di relative spese e interessi.
A seguito
di questi problemi di liquidità e dell’impossibilità di rientrare con il
debito, tra le parti si è venuto a creare un clima di tensione nel cui contesto
il convenuto “convinceva l’esponente a sottoscrivere il riconoscimento di
debito del 25 maggio 2009” (petizione, pag. 3). Quest’ultimo, quindi,
sarebbe stato estorto a AP 1 con dolo, approfittando del suo stato di bisogno e
del timore (art. 28 e 31 CO). Nella fattispecie ci si troverebbe di conseguenza
di fronte a un credito nullo ed inesigibile, fondato su un riconoscimento di debito
a sua volta nullo, sorto nel contesto di un’attività di usura ed esercizio
abusivo del credito. Illeciti penali che egli ha nel frattempo provveduto a
denunciare alle autorità italiane.
Per l’attore,
poi, tenuto conto che dei 13 assegni emessi per complessivi EUR 94'093.-, EUR
20'800.- sono relativi ad assegni di F__________ T__________ e V__________ P__________,
ed EUR 7'000.- cono stati trattenuti dal creditore stesso a titolo di
interessi, il debito ammonterebbe semmai a EUR 66'293.-. Da questo importo
andrebbero però ancora dedotti i pagamenti da lui già effettuati e meglio EUR
4'700.- come ammesso dal convenuto in sede di procedura sommaria, EUR 3'000.-
di merce prelevata dal convenuto dal negozio dell’attore, EUR 900.- versati da F__________
T__________ a nome e per conto del debitore sulla post pay del creditore, EUR
30'000.- versati in forma di assegni sempre da F__________ T__________ a nome e
per contro del debitore, EUR 30'000.- incassati dal convenuto in luogo
dell’attore a titolo di provvigione da quest’ultimo maturata per la vendita di
un immobile a __________, EUR 30'000.- circa versati direttamente sul conto
corrente del convenuto.
In
definitiva, quindi, il debito in quanto tale sarebbe estinto e l’attore si
troverebbe a pagare degli interessi sugli interessi.
Infine
l’attore ha eccepito che gli interessi maturati dal 20 maggio 2009 al 21
febbraio 2011 sono prescritti.
D. Con
risposta 2 marzo 2017 il convenuto si è opposto integralmente alla petizione,
sottolineando come l’attore non abbia negato l’esistenza del debito ma si sia
limitato a chiedere di accertarne l’inesigibilità.
Egli ha disapprovato
la versione dei fatti presentata dalla controparte, sostenendo di averle
concesso, tra il 2008 e il 2010, importanti prestiti e finanziamenti per
produzioni cinematografiche, vendite di diritti cinematografici e utilizzo di location
e attrezzature. Lo scoperto al 20 maggio 2009 era di EUR 79'300.- e non
comprendeva alcun interesse come emerge dal doc. 3. A garanzia del debito,
l’attore ha consegnato al convenuto diversi assegni bancari che non hanno mai
potuto essere incassati per mancanza di fondi (doc. 4). Per contro gli assegni
prodotti da AP 1 al doc. C sono contestati ed estranei alla vertenza in
oggetto.
Egli ha
poi contestato l’asserita estorsione del riconoscimento di debito, tra l’altro
redatto alla presenza di un notaio. D’altronde mai, prima dell’avvio della
procedura esecutiva, AP 1 ha sollevato l’eccezione di dolo o timore ai sensi
degli art. 28 e 29 CO. Anzi, egli ha nuovamente riconosciuto il debito in due
occasioni successive (doc. 6 e 8). In ogni caso, i termini di cui all’art. 31
CO sono già da tempo scaduti, risalendo il riconoscimento di debito al 2009.
Il
convenuto ha pure contestato che il tasso del 10% sia da usuraio e ha rilevato
come la denuncia sporta in Italia sia stata fatta dopo l’avvio della procedura
di rigetto dell’opposizione e sia meramente strumentale.
Del debito
sono stati restituiti solo EUR 7'300.- e di questo è già stato tenuto conto al
momento di far spiccare il precetto esecutivo (ridotto al corrispondente di EUR
72'000.- dagli iniziali 79'300.-). Tutti gli altri pretesi risarcimenti sono
contestati e, a mente del creditore convenuto, frutto di mera fantasia. Ne è la
prova che a fronte di un debito di EUR 79'300.- egli sostenga di aver già
versato quasi EUR 100'000.-, così come lo è il fatto che non siano nemmeno stati
menzionati in sede di rigetto dell’opposizione. Inoltre egli contesta di aver
mai prelevato merce dal negozio dell’attore, così come che F__________ T__________
gli abbia versato EUR 30'000.- e EUR 900.-, che egli abbia incassato la
provvigione per l’immobile di __________ e tanto meno EUR 30'000.- dall’attore
stesso.
E. Con
replica 5 aprile 2017 l’attore si è riconfermato nelle proprie allegazioni e
domande, così come ha fatto il convenuto con duplica 18 maggio 2017, posizioni
mantenute invariate anche in occasione dell’udienza di dibattimento del 15
settembre 2017. Per quanto concerne le prove, l’attore non si è opposto a
quelle indicate dal convenuto, mentre quest’ultimo ha chiesto che tutti i mezzi
di prova notificati dall’attore e tendenti a dimostrare fatti non
sufficientemente allegati fossero rigettati, in particolare i testi e il
richiamo/edizione di incarti.
F. Con
istanza 10 ottobre 2017 il convenuto ha domandato di poter allegare nuovi fatti
e produrre un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 229 CPC: essendo potuto
venire a conoscenza solo in un secondo tempo dei risultati dell’istruzione
formale nel procedimento penale a suo carico avviato dal Ministero pubblico di
Lugano su querela dell’attore, in particolare del rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria 11 ottobre 2017 nel quale ha avuto modo di leggere che dalla stessa
sono emersi l’esistenza del prestito, la sua restituzione solo per una piccola
parte, e la dichiarazione di AP 1 con la quale ha ammesso di avere un debito
nei confronti di AO 1, nonché che l’avvio della procedura penale in Italia è
stato da lui voluto solo perché il tasso d’interesse praticato sarebbe stato da
usuraio, ma non per altri vizi del contratto, ha postulato l’ammissione quali
mezzi di prova di una lettera del Ministero pubblico e del rapporto d’inchiesta
11 ottobre 2016.
L’attore,
con osservazioni 18 ottobre 2017, si è opposto all’istanza.
G. Con
la decisione 20 dicembre 2017 qui impugnata, il Pretore ha respinto i mezzi di
prova richiesti dalle parti, ha ammesso l’istanza ex art. 229 CPC e ha respinto
la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 1'500.- a carico dell’attore,
condannato altresì a rifondere alla controparte fr. 6'300.- a titolo di
ripetibili. In sintesi, ha ritenuto sufficienti per la reiezione delle domande
di causa i tre riconoscimenti di debito e ha considerato insufficientemente
allegate e provate le eccezioni sollevate dal procedente.
H. Con
l’appello 22 gennaio 2018 in esame, avversato dal convenuto con risposta 18
aprile 2018, l’attore si è aggravato contro il suddetto giudizio. Delle loro
argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
E considerato
Considerandi
1.
Avendo la parte convenuta domicilio in Ungheria, la
fattispecie presenta elementi di estraneità. La questione, non trattata in
prima sede, non crea in ogni modo alcun problema, poiché oggetto della
procedura sono dei riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 17 CO che, come
tali, sono sottoposti al diritto svizzero
conformemente a quanto previsto dall’art. 117 LDIP in quanto il debitore aveva
e ha il suo domicilio a __________. La prestazione caratteristica è, infatti,
quella di colui che riconosce il proprio debito o in generale di colui che in
un negozio giuridico unilaterale deve eseguire la prestazione e pertanto, nel
caso in esame, il qui appellante.
2.
Con il suo appello, l’attore contesta per prima cosa il fatto che il
primo giudice non abbia applicato in maniera corretta le regole sull’onere
probatorio e, dunque, quanto stabilito dagli artt. 8 CC e 229 CPC, con la
conseguenza d’aver effettuato un accertamento errato dei fatti. Egli sostiene
che il Pretore, con la decisione impugnata, al dispositivo n. 2, ha respinto
tutti i mezzi di prova prodotti dall’attore e dal convenuto, avendo egli
ritenuto che il primo sia venuto meno al suo onere allegatorio e di
specificazione non avendo associato correttamente i fatti e le prove; su tale
base egli ha quindi reputato che tutti i mezzi di prova indicati dal convenuto
costituivano dei mezzi di contro-prova e pertanto sarebbero risultati superflui
ai fini della causa. A suo dire quindi il Pretore ha emesso una decisione di
merito senza tenere in considerazione alcun mezzo di prova richiesto dalle
parti, inclusi i documenti prodotti con i memoriali introduttivi, gli incarti
richiamati, le edizioni da terzi, l’interrogatorio/deposizione delle parti e le
testimonianze. Pertanto il primo giudice, considerando dimostrato il credito
dopo aver respinto tutte le prove, ha applicato erroneamente l’art. 8 CC, non
avendo l’appellato documentato il suo credito.
3.
In effetti la sentenza impugnata, nelle sue considerazioni di
merito, accerta che AP 1 ha riconosciuto il debito controverso in occasione
dell’assemblea straordinaria dei soci della __________ del 20 maggio 2009, per
poi ribadirlo con lo scritto del 13 settembre 2011, con il quale ha proposto il
piano di rientro, e con il manoscritto prodotto agli atti. Per supportare
questi accertamenti il primo giudice ha richiamato esplicitamente i doc. 3, 6 e
8.
prodotti dal convenuto. Egli ha altresì richiamato la decisione di rigetto
provvisorio di cui al doc. B per supportare la propria affermazione in base
alla quale il tasso d’interesse moratorio del 10% non costituisce usura.
Fatto ciò, nel
penultimo paragrafo della decisione, il primo giudice scrive che “in
definitiva, i mezzi di prova orali richiesti dall’attore sono inammissibili,
mentre quelli di parte convenuta sono irrilevanti ai fini di causa, trattandosi
dei mezzi di contro-prova divenuti superflui, stante la mancanza della prova in
capo alla parte attrice” (sentenza impugnata, pag. 2).
Infine, al dispositivo
n. 1 della decisione recita “non sono ammessi i mezzi di prova richiesti
dalle parti”.
Giusta l’art. 221 cpv.
2.
lett. c CPC, alla petizione devono essere allegati i documenti a disposizione
dell’attore, invocati come mezzi di prova. Lo stesso obbligo incombe al
convenuto con la risposta (art. 222 cpv. 2 CPC).
L’ordinanza sulle
prove (art. 154 CPC) ha la funzione di vagliare e ponderare i mezzi di prova
offerti dalle parti per poi ammetterli o respingerli, rispettivamente
integrarli con un’eventuale assunzione d’ufficio di mezzi di prova. Essa non ha
di conseguenza alcuna utilità nei processi puramente documentali, nei quali i
documenti indicati come mezzi di prova sono allegati agli scritti delle parti,
mentre è importante per quelli non puramente documentali e nei quali le parti
hanno postulato l’assunzione di altri mezzi di prova. Ne è la conferma la sua
eccezionalità nella procedura sommaria, fatto salvo quanto stabilito dall’art.
254.
cpv. 2 CPC (Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, n. 3 segg. ad art. 154 CPC).
Ora, nella fattispecie
le parti hanno prodotto con i rispettivi allegati introduttivi anche la quasi
totalità dei documenti, ad eccezione di quelli formalmente ammessi in un
secondo tempo ex art. 229 CPC. All’udienza di prime arringhe del 15 settembre
2017.
nessuna di esse ha formalizzato un’opposizione all’utilizzo come prova di
tali atti. Nemmeno nella replica e nella duplica si trovano richieste di
estromissione dei documenti prodotti o contestazioni della loro autenticità
(art. 178 CPC).
Ciò posto, non si può
condividere la posizione dell’appellante.
In effetti il Pretore,
specificando nei considerandi di non ammettere i mezzi di prova “orali”
dell’attore e del convenuto da intendersi come mezzi di prova ancora da
assumere ai sensi dell’art. 221 cpv. 2 lett. d CPC, in contrapposizione ai
mezzi di prova reali, cioè già a disposizione e prodotti (art. 221 cpv. 2 lett.
c CPC), ha deciso unicamente di respingere quelli non ancora a sua disposizione
e, di riflesso, ha implicitamente accolto i documenti già prodotti. Altrimenti
non può essere, come attestato dal fatto che poi egli ne ha fatto uso esplicito
nella sentenza per la sua disamina della fattispecie.
In questo senso va
quindi inteso l’uso del termine mezzi di prova “richiesti” dalle parti
utilizzato nel dispositivo.
Si aggiunga che la
posizione assunta dall’appellante, che solo in sede di ricorso approfitta di
un’imprecisione del primo giudice per contestare l’esistenza di un
riconoscimento di debito per mancanza di sufficienti prove, quando in
precedenza mai ha contestato l’autenticità dei documenti che lo sostanziavano
(concentrandosi unicamente sui vizi alla base del contratto, art. 28 segg. e 31
CO), oltre che irricevibile perché argomento nuovo (art. 317 CPC), è anche un comportamento
ai limiti della buona fede processuale (art. 52 CPC).
Tale atteggiamento è
pure contraddittorio, poiché nell’allegato d’appello stesso viene precisato che
oggetto d’istruttoria avrebbero dovuto essere l’inesigibilità del credito e in
via subordinata - facendo capo ad un’espressione alquanto controproducente per
le proprie tesi - la sua “eventuale estinzione” (appello, pag. 13).
Su questo punto
l’appello, nella misura della sua ricevibilità, deve essere respinto.
4.
AP 1 sostiene in seguito che il primo giudice, respingendo
integralmente tutti i mezzi di prova da lui indicati, ha violato i disposti
relativi alle prove e in particolar modo l’art. 8 CC e gli artt. 55 cpv. 1, 56,
132.
cpv. 2, 152 cpv. 1, 154, 221 cpv. 1 lett. d ed e CPC. A suo modo di vedere
non sussiste alcuna carenza nell’allegazione e nella specificazione,
rispettivamente di corretta associazione tra i fatti e i mezzi di prova, come
invece ritenuto nella sentenza. In ogni caso, prosegue l’appellante, qualora il
Pretore non avesse giudicato sufficientemente chiara o completa l’allegazione,
avrebbe dovuto ricorrere allo strumento dell’interpello (art. 56 CPC) e, se del
caso, assegnare un termine per sanare la carenza formale ai sensi dell’art. 132
cpv. 2 CPC. I testimoni indicati andavano quindi escussi, sicché si giustifica
un annullamento della sentenza e un rinvio all’autorità inferiore per un nuovo
giudizio (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC).
Con la decisione in
disamina, il Pretore, dopo aver chiarito che l’onere allegatorio e di
specificazione gravante l’attore in un’azione di disconoscimento comporta che
il suo castello fattuale e giuridico sia ancorato al riconoscimento di debito
che ha sottoscritto e che disconosce nell’azione giudiziaria (sentenza
impugnata, pag. 1), ha in effetti stabilito che il debitore non può limitarsi
ad allegare una propria versione dei fatti perfettamente estranea agli stessi,
salvo sostenere che essi sono viziati nella volontà ma non avvedendosi che il
termine annuale dell’art. 31 CO è ampiamente trascorso e senza fornire alcuna
prova a sostegno del suo dire.
a.
Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è
convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio
credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri
termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore
attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Stählin , Basler
Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF). È quindi ancora al creditore convenuto che
incombe di allegare e di dimostrare l’esistenza della pretesa litigiosa (DTF
131.
III 268 consid. 3.1).
Qualora però il creditore convenuto derivi la sua pretesa da un
riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore attore (art. 17 CO), spetta
a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non
viene citata nell’atto e, in ogni caso, di provare che il rapporto giuridico
alla base del riconoscimento è inesistente, nullo (art. 19 e 20 CO),
invalidato, viziato o simulato (art. 18 cpv. 1 e artt. 23 segg. CO),
rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni (esecuzione,
remissione del debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione, ecc.) dirette
contro la pretesa riconosciuta (DTF 131 III 268 consid. 3.2). Il creditore
convenuto al beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in
assenza di prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito, la
sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e
ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (STF
4C.34/1999 del 30 giugno 1998 consid. 3b; II CCA 6 febbraio 2017 inc. n.
12.2015
).
b. Giusta
l’art. 31 cpv. 2 CO, il termine per far valere un vizio del contratto quale
l’errore essenziale, il dolo o la sua conclusione per timore è di un anno, a
decorrere dal momento in cui furono scoperti, nel caso di errore o di dolo, e,
in una situazione di timore, da quando questo è cessato.
Nel caso che occupa il
riconoscimento di debito data del 20 maggio 2009 (doc. 3), mentre l’azione di
disconoscimento è stata avviata solo il 15 dicembre 2016, sette anni e mezzo
dopo.
Lungo tempo è pure
trascorso dai due seguenti riconoscimenti che vi hanno fatto seguito, il primo
datato 13 settembre 2011 (doc. 6) ed il secondo risalente al 2012 (doc. 8).
Il timore di cui parla
l’attore nei suoi allegati non era per la propria incolumità fisica o quella di
persone a lui care come prevede l’art. 30 CO, bensì quello di “vedere
aumentare per l’ennesima volta a dismisura, interessi su interessi, il proprio
debito”. Pertanto, non trovandosi egli in una situazione di impossibilità
di far valere i propri diritti per paura di gravi conseguenze ai sensi della
legge, è a giusta ragione che il Pretore ha considerato ampiamente prescritto
il diritto di far accertare l’inefficacia del riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 31 CO.
Di conseguenza tutte
le allegazioni concernenti questo tema non necessitavano di essere sostanziate
e rettamente le relative prove sono state respinte.
c. Nelle sue
allegazioni di causa l’attore ha opposto a tre riconoscimenti di debito
formulati tra il maggio 2009 e il 2012, tutti per lo stesso importo di EUR
79'300.- dedotti i pagamenti effettuati nel frattempo dal debitore (doc. 7),
l’eccezione di estinzione del debito a seguito di asseriti pagamenti al
convenuto effettuati da lui o da terzi per suo conto, per oltre complessivi EUR
95'500.-, sostenendo inoltre che il debito ammontava a EUR 66'293.- (petizione,
pag. 5). Ad eccezione degli EUR 4'700.- già riconosciuti dal creditore, tutti
gli altri pagamenti sono stati designati in maniera generica, con la
precisazione unicamente dell’importo e di chi li avrebbe effettuati ma senza
indicazione di date e ulteriori dettagli. In relazione ai tre asseriti
versamenti da EUR 30'000.- l’uno, le allegazioni sono state molto sommarie e
dunque insufficienti.
La questione è stata
subito sollevata dal convenuto nella sua risposta, ove ha eccepito che la
vaghezza delle affermazioni dell’attore non gli hanno permesso di determinarsi
in merito ai pretesi rimborsi, non essendo stato specificato quando essi sono
stati effettuati, in quale modalità, dove, e via dicendo, e non essendo stato
prodotto nessun giustificativo.
Confrontato con queste
critiche e con la contestazione di ogni singolo pagamento da lui preteso
(compresi quelli di cui al doc. E, risalenti a prima degli ultimi due
riconoscimenti di debito e per i quali nemmeno è stata portata la prova
dell’incasso degli assegni), l’attore, con la replica, non ha minimamente
precisato le sue posizioni in merito, ma si è limitato a riprendere
pedissequamente quanto scritto della petizione.
Così facendo, AP 1 è
dunque venuto meno al suo obbligo di specificazione ai sensi dell’art. 55 CPC (Trezzini, op. cit., n. 33 ad art. 55
CPC) e ne deve sopportare le conseguenze anche dal punto di vista della
procedura d’assunzione delle prove.
d. Per l’art.
150.
cpv. 1 CPC sono oggetto della prova i fatti controversi, se giuridicamente
rilevanti. La rilevanza dei fatti può essere valutata in base al costrutto
fattuale allegato e specificato dalla parte gravata dal relativo onere allegatorio
(e probatorio). Se l’allegazione e la specificazione sono insufficienti non è
possibile concedere la connotazione di rilevanza necessaria per assumere i
mezzi di prova, che vanno respinti poiché il castello fattuale non è stato
dovutamente sostenuto da un’allegazione conforme alle disposizioni di legge (Trezzini, op. cit., n. 49 ad art. 55).
Essendo rimasta
l’indicazione dei presunti pagamenti del debito fatto valere in giudizio dal
convenuto a mero livello di affermazione generica, è perfettamente corretta la
conclusione del primo giudice con cui ha deciso di respingere le relative
richieste di prova.
e.
Detto ciò, anche la
censura in merito all’obbligo per il Pretore di procedere all’interpello è
manifestamente infondata. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di
stabilire che l’obbligo di interpellare le parti in presenza di allegazioni non
chiare, contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete (art. 56
CPC), che in sé non permetterebbe comunque al giudice né di rendere le parti
attente su eventuali fatti che esse non hanno considerato né di aiutarle a
impostare meglio la causa o di suggerire loro quali argomenti pertinenti
allegare per vincerla (cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.3; TF 26 marzo 2018
4A_596/2017), non può entrare in considerazione laddove la parte che ha reso
queste particolari allegazioni, patrocinata da un avvocato, è stata resa
attenta dalla controparte e ciononostante non ha in seguito ritenuto di
conformarsi (TF 23 settembre 2014 4A_78/2014 consid. 3.3.3). Ed è proprio
quello che è avvenuto nel caso si specie, ritenuto che - come si è detto - nel
suo allegato responsivo il convenuto ha immediatamente contestato
l’insufficiente allegazione dei risarcimenti e che in sede di replica l’attore
non ha apportato alcuna precisazione ma si è limitato a riscrivere quanto già
contenuto nella petizione.
Anche su questi
punti, l’appello deve essere dunque respinto.
5.
Visto quanto precede, non è necessario chinarsi sulla questione
della correttezza dell’ammissione dei documenti ai sensi dell’art. 229 CPC, che
deve comunque essere considerata regolare.
A tal proposito va
comunque rilevato che un rapporto di polizia, pur non rappresentando una prova
assoluta, poiché riporta unicamente una presa di posizione degli agenti che
hanno effettuato le indagini, ha comunque una valenza quale indizio e
costituisce un elemento del libero apprezzamento delle prove di cui gode il
giudice (art. 152 e art. 157 CPC). Nel caso specifico, il Pretore ha fondato il
suo giudizio sui tre riconoscimenti di debito in atti, mentre ha richiamato il
rapporto di polizia solo come ulteriore tassello a sostegno delle sue
conclusioni. Giustamente.
6.
A titolo abbondanziale va pure puntualizzato come anche le
argomentazioni di merito avanzate con l’appello a pag. 13, ove AP 1 ha
sostenuto che il versamento di EUR 30'000.- da parte di F__________ T__________
è provato dai 4 assegni agli atti per complessivi EUR 22'800.- emessi tra il 31
agosto 2009 e il 2 febbraio 2010, non possono trovare spazio. In effetti si
tratta di pagamenti effettuati ben prima dei riconoscimenti di debito del 13
settembre 2011 e di quello del 2012, fatto che attesta che non avevano nulla a
che vedere con il credito oggetto della presente vertenza.
7.
Per
tutti questi motivi, l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 78'000.-, seguono la
soccombenza dell’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 22 gennaio
2018 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 4'000.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà all’appellato fr. 2'500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze
in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri
casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con
un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).