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Decisione

12.2018.83

Società semplice - legittimazione attiva di un singolo socio

25 novembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i soci della società semplice costituiscono tra loro un litisconsorzio

necessario. Ne discende che essi non possono far valere la pretesa che tutti

assieme; si tratta di una questione di diritto materiale e non di procedura. Se

i soci non procedono tutti assieme, quelli che hanno inoltrato l’azione non

hanno la legittimazione attiva, ciò che deve comportare la reiezione della

domanda e non la sua irricevibilità (Gabellon/Tedjani,

La fin de la société simple [2/2] - La

liquidation et quelques aspects de procédure, in SJ 2016 II p. 272 seg.; DTF 137 III 455 consid. 3.5, 142 III 782 consid. 3.1.2

e 3.1.4; TF 4 agosto 2017 4A_217/2017 consid. 3.3.2 e 3.3.3). La situazione è però

diversa - fatti salvi i casi di urgenza - laddove i soci, con un atto di cessione

(art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa ai soci che hanno inoltrato

l’azione o ancora laddove, nell’ambito della liquidazione della società

semplice (art. 548 e 549 CO), quell’attivo sia stato attribuito a questi ultimi

(Gabellon/Tedjani, op. cit., p. 273; DTF 137

III 455 consid. 3.6).

7.2.

7.2.1. L’attrice

ha innanzitutto rilevato che dal fatto che nell’ “Anhang II” del “Pacht-Vertrag”

(doc. C) fosse stato indicato che G__________, S__________ e Gia__________ __________

erano detentori rispettivamente del 53%, del 31% e del 16% dei diritti

editoriali e dal fatto che la convenuta, come per altro già fatto per anni con

riferimento ai fitti (doc. 11a-11d), il 17 dicembre 2001 avesse inviato alla “società

semplice Famiglia S__________” tre diverse fatture (doc. E, F e G), poi

pagate, relative al 53.4% dei diritti “di pertinenza dell’ing. G__________ __________

(I tranche)”, al 29.9% dei diritti “di pertinenza dell’avv. S__________ __________”

e al 16.7% dei diritti “di pertinenza di Gia__________ __________”, si

doveva ritenere che la società semplice “Famiglia S__________” era una

società semplice per quote ideali (cosiddetta “Bruchteilgesellschaft” o Bruchteilgemeinschaft”),

ciò che concretamente, atteso che la pretesa litigiosa era riconducibile alla sola

quota di Gia__________ __________, permetteva a quest’ultimo, di cui essa era

il successore in diritto, di procedere a titolo individuale nei confronti della

convenuta (Fellmann/Müller, Berner

Kommentar, n. 75 delle note preliminari ad art. 530-551 CO e n. 360 ad art. 530

CO; Handschin/Vonzun, Zürcher

Kommentar, n. 22 ad art. 544 CO).

La

censura è infondata. Pur essendo vero che la regola tratta dall’art. 544 cpv. 1

CO, in base alla quale i beni della società semplice appartengono, nella forma

della proprietà comune, a tutti i soci, che dunque possono disporne solo

congiuntamente, costituisca una norma di diritto dispositivo alla quale le

parti possono dunque derogare (cfr. supra consid. 7.1; cfr. pure Fellmann/Müller, op. cit., n. 357, 359 e

364 ad art. 530 CO e n. 25 ad art. 544 CO; Handschin/Vonzun,

op. cit., n. 13 ad art. 544 CO; TF

11 agosto 2010 4A_275/2010 consid. 4.2, 18 gennaio 2011 4A_542/2010 consid.

2.4.2), è però altrettanto vero che le circostanze evocate in questa sede dall’attrice,

di natura meramente indiziaria, non sono ancora sufficienti per ritenere che i

soci della società semplice “Famiglia S__________” avessero concluso una

convenzione atta a far sì che ogni socio potesse liberamente disporre della propria

quota e, limitatamente alla stessa, fosse legittimato a procedere

individualmente nei confronti della controparte contrattuale. Nel contratto di

cui al doc. C era oltretutto stata stabilita una chiara limitazione della

facoltà di disporre sulle singole quote sociali, nel senso che “die Familie

Considerandi

S__________ darf die Ansprüche an ihre Anrechte, welche ihr aus diesem Pachtvertrag

erwachsen, nicht an Drittpersonen veräussern” (sia pure parzialmente

mitigata nel senso che “hingegen dürfen die Ansprüche innerhalb der als

Vertragspartner aufgeführten Familienmitglieder abgetreten werden”). Quanto

poi alla facoltà di procedere nei confronti della controparte contrattuale, dal

solo fatto che nel contratto di cui al doc. C fosse stato previsto che “die

Pachtsumme ist … an die Mitglieder der Familie S__________, entsprechend

ihren Anteilen gemäss Anhang I (recte: Anhang II) zu diesem Vertrag, zahlbar”,

non è ancora possibile dedurre che il fitto fosse “esigibile” da ogni socio in

base alla sua rispettiva quota e che dunque ogni socio potesse farlo valere in

tale misura nei confronti della convenuta a titolo individuale; e in ogni caso

nemmeno risulta che tale pattuizione valesse anche per il prezzo.

7.2.2

L’attrice

ha quindi evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di

prime cure, la liquidazione della società semplice “Famiglia S__________”

era in realtà già terminata, di modo che la pretesa litigiosa, riconducibile

alla sola quota di Gia__________ __________, era tornata a essere di competenza

di quest’ultimo (DTF 105 II 204), di cui essa era il successore in diritto.

La

censura è infondata. Come si è detto (cfr. supra consid. 7.1), il

principio secondo cui i soci della società semplice devono far valere

congiuntamente ogni pretesa spettante alla medesima conosce in effetti

un’eccezione - fatti salvi i casi di urgenza, che qui non ricorrono - laddove i

soci, con un atto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa

ai soci che hanno inoltrato l’azione o ancora laddove, nell’ambito della

liquidazione della società semplice (art. 548 e 549 CO), quell’attivo sia stato

attribuito a questi ultimi. Nel caso di specie l’attrice, che non ha preteso

l’esistenza di una cessione a favore di Gianni Salvioni, parrebbe essersi

prevalsa del fatto, a suo dire suffragato dal precedente giurisprudenziale da

lei menzionato, che la pretesa litigiosa sarebbe stata “attribuita” a Gia__________

__________ nell’ambito della liquidazione della società semplice “Famiglia S__________”:

sennonché quella giurisprudenza, secondo la quale al momento dello

scioglimento della società semplice una quota conferita in uso da un socio e ancora esistente deve essere ripresa da

quel socio, non si attaglia alla presente

fattispecie, non essendo qui confrontati con una quota conferita solo in uso e soprattutto

non risultando che la stessa, pacificamente venduta, fosse ancora in possesso

della società semplice al momento del suo scioglimento. Nulla permette dunque

di ritenere che nell’ambito della liquidazione della società semplice la

pretesa possa essere stata attribuita a Gia__________ __________.

7.3

In

definitiva, quand’anche si volesse ammettere con l’attrice - senza approfondire

tale aspetto, in realtà controverso tra le parti - che a seguito dell’avvenuta

vendita del 100% delle quote sociali e del loro pagamento la liquidazione della

società semplice “Famiglia S__________” era già intervenuta, nel caso di

specie si dovrebbe concludere che la pretesa qui in discussione costituiva un

attivo sociale scoperto successivamente alla (in tale misura solo presunta)

liquidazione, che quest’ultima non si era in realtà ancora conclusa e che la

società semplice era stata solo apparentemente ritenuta liquidata nella sua

totalità, ciò che di fatto avrebbe imposto di riprendere la procedura di

liquidazione, da effettuarsi in base ai principi generali (von Steiger, Schweizerisches

Privatrecht, Vol. VIII/1, p. 468; Ruedin, Droit des sociétés, 2ª ed., n.

2043; Handschin/Vonzun, op. cit., n. 139 ad art. 548-551 CO; Gabellon/Tedjani, op. cit., p. 271). A tale

pretesa, non essendo - come detto (cfr. supra consid. 7.2.1. e 7.2.2) - stata

dimostrata l’esistenza di eventuali circostanze eccezionali tali da permettere

al socio di poterla azionare individualmente, continuerebbe in tal caso a

essere applicabile il principio secondo cui i soci della società semplice

devono provvedere a farla valere congiuntamente

(Fellmann/Müller, op. cit., n. 31 ad art. 544 CO).

8.

Ne

discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 224'929.70, seguono la soccombenza

(art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 30 maggio 2018 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di fr. 6’000.- sono a carico dell’appellante,

che rifonderà all’appellata fr. 5'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).