12.2018.83
Società semplice - legittimazione attiva di un singolo socio
25 novembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.83
Lugano
25 novembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.159
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 20 agosto
2010 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. dagli PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 224'928.75, somma
aumentata con le conclusioni a fr. 224'928.90, oltre interessi al 5% dal 29
gennaio 2002;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto con decisione 2 maggio 2018 ha respinto;
appellante l'attrice con
appello 30 maggio 2018, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato
giudizio con rinvio della causa all’istanza inferiore per una nuova decisione,
protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta con
risposta 20 agosto 2018 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 30 agosto 2018 dell’attrice e della duplica spontanea 13 settembre
2018 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto in lingua tedesca datato 23 dicembre
1993 e denominato “Pacht-Vertrag” (doc. C) la “Familie S__________”,
e meglio G__________, S__________ e Gia__________ __________, che in virtù dell’
Anhang II” risultavano detenere rispettivamente il 53%, il 31% e il 16%
dei diritti editoriali della testata giornalistica “__________”, hanno concesso
in affitto quei diritti a tempo indeterminato alla costituenda, e poi
costituita, AO 1 per un fitto annuale di fr. 240'000.-. Nel contratto era stato
pure stabilito che l’affittuaria, alla scadenza dei primi 10 anni oppure -
previo accordo della locatrice - anche prima, avrebbe potuto chiedere di convertire
il contratto di affitto in un contratto di compravendita, ritenuto che in tale evenienza
il prezzo sarebbe stato determinato sulla base della complessa formula
matematica riportata nell’ “Anhang I”, che in sostanza prevedeva una
capitalizzazione dell’importo annuo d’affitto residuo (calcolato sulla durata
di 20 anni) maggiorata della percentuale del 35%.
Nel corso del 2001 AO 1 ha chiesto e ottenuto di
acquistare i predetti diritti editoriali e, il 17 dicembre 2001, ha di
conseguenza inviato alla “società semplice Famiglia S__________” tre
diverse fatture, poi regolarmente pagate, una di fr. 2'054'955.55 IVA inclusa
per il 53.4% dei diritti “di pertinenza dell’ing. G__________ __________ (I
tranche)” (doc. E), una di fr. 1'553'338.35 IVA inclusa per il 29.9% dei
diritti “di pertinenza dell’avv. S__________ __________” (doc. F) e una
di fr. 642'653.90 IVA inclusa per il 16.7% dei diritti “di pertinenza di Gia__________
__________” (doc. G).
2. Con
petizione 20 agosto 2010 AP 1, moglie ed
erede (doc. A) di Gia__________ __________, deceduto il 29 maggio 2005, che nell’ambito
del contratto di divisione 19 settembre 2007 (doc. U) si era fatta cedere dalla
comunione ereditaria la relativa pretesa, ha
convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per
ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi aumentata con le
conclusioni a fr. 224'928.90 (recte: fr. 224'929.70 = fr. 209'042.50 [fr. 806'304.50 dovuti ./. fr. 597'262.- incassati] + IVA al 7.6%) oltre interessi al 5% dal 29 gennaio
2002. Essa, in estrema sintesi, ha lamentato il fatto che a Gia__________ __________,
diversamente che a G__________ e a S__________ __________, non fosse stata
versata la maggiorazione del 35% concordata nel contratto di cui al doc. C.
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore aggiunto, con decisione (recte:
sentenza) 2 maggio 2018, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 5’000.- e le spese di fr. 500.- a carico dell’attrice, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 25’000.- per ripetibili. Il giudice di
prime cure, dopo aver stabilito che G__________, S__________ e Gia__________ __________
avevano a suo tempo dato vita a una società semplice con la denominazione “Famiglia
S__________”, ha ritenuto che all’attrice, che era subentrata nella
posizione del socio Gia__________ __________, difettasse la necessaria
legittimazione attiva, per tre distinte ragioni: innanzitutto, trattandosi dell’esecuzione
di un’unica obbligazione a favore della società semplice, la pretesa volta al
pagamento del prezzo doveva essere fatta valere congiuntamente da tutti i suoi membri;
inoltre non era stato dimostrato che la liquidazione della società semplice fosse
ancora terminata; e infine, essendo necessario stabilire, oltre alle esatte
percentuali appartenute ai vari soci, il prezzo di vendita pattuito a suo
tempo, il giudizio avrebbe avuto effetti costitutivi nei confronti di tutti i
soci della società semplice.
4. Con
l’appello 30 maggio 2018 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta
20 agosto 2018 (a cui hanno fatto seguito
la replica spontanea 30 agosto 2018 e la duplica spontanea 13 settembre 2018),
l’attrice ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di rinviare la causa
all’istanza inferiore per una nuova decisione, protestando spese e ripetibili
di secondo grado. Essa ha in sostanza preteso che G__________, S__________ e
Gia__________ __________, laddove avevano dato vita alla società semplice “Famiglia
S__________”, avevano in realtà costituito una società semplice per quote
ideali (cosiddetta “Bruchteilgesellschaft” o Bruchteilgemeinschaft”)
e ha contestato che la liquidazione della società semplice non fosse ancora
terminata.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. L’attrice
non si è confrontata con l’assunto pretorile secondo cui la sua carente
legittimazione attiva doveva già essere ammessa per il fatto che il giudizio
avrebbe avuto effetti costitutivi nei confronti di tutti i soci della società
semplice “Famiglia __________”. Trattandosi di un’argomentazione
alternativa e indipendente, la mancata censura della stessa fa sì che, già per
questo solo motivo, l’appello debba essere dichiarato irricevibile per carenza
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC;
Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318 CPC e n. 36 ad art. 311 CPC;
Spühler, Basler Kommentar, 3a
ed., n. 16 ad art. 311 CPC; Hungerbühler/Bucher,
DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 ad art. 311; TF 20 giugno 2017 4A_133/2017
consid. 2.2).
7. L’appello
dell’attrice, quand’anche fosse stato ricevibile, sarebbe comunque stato
destinato all’insuccesso anche nel merito.
7.1. Giusta
l’art. 544 cpv. 1 CO gli oggetti, i diritti reali e i crediti trasferiti alla
società semplice o acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune,
a norma del contratto di società. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno
dedotto che in assenza di una convenzione contraria, si deve concludere che i
beni della società semplice appartengono, nella forma della proprietà comune, a
tutti i soci, che dunque possono disporne solo congiuntamente. Questa regola
vale per tutti i crediti di spettanza della società semplice, siano essi di
natura contrattuale o extracontrattuale (DTF 137 III 455 consid. 3.4, 142 III
782 consid. 3.1.1; TF 4 agosto 2017 4A_217/2017 consid. 3.3.3, 3 maggio 2019
6B_54/2019 consid. 2.5). In quanto titolari di una pretesa in proprietà comune,
Fatti
i soci della società semplice costituiscono tra loro un litisconsorzio
necessario. Ne discende che essi non possono far valere la pretesa che tutti
assieme; si tratta di una questione di diritto materiale e non di procedura. Se
i soci non procedono tutti assieme, quelli che hanno inoltrato l’azione non
hanno la legittimazione attiva, ciò che deve comportare la reiezione della
domanda e non la sua irricevibilità (Gabellon/Tedjani,
La fin de la société simple [2/2] - La
liquidation et quelques aspects de procédure, in SJ 2016 II p. 272 seg.; DTF 137 III 455 consid. 3.5, 142 III 782 consid. 3.1.2
e 3.1.4; TF 4 agosto 2017 4A_217/2017 consid. 3.3.2 e 3.3.3). La situazione è però
diversa - fatti salvi i casi di urgenza - laddove i soci, con un atto di cessione
(art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa ai soci che hanno inoltrato
l’azione o ancora laddove, nell’ambito della liquidazione della società
semplice (art. 548 e 549 CO), quell’attivo sia stato attribuito a questi ultimi
(Gabellon/Tedjani, op. cit., p. 273; DTF 137
III 455 consid. 3.6).
7.2.
7.2.1. L’attrice
ha innanzitutto rilevato che dal fatto che nell’ “Anhang II” del “Pacht-Vertrag”
(doc. C) fosse stato indicato che G__________, S__________ e Gia__________ __________
erano detentori rispettivamente del 53%, del 31% e del 16% dei diritti
editoriali e dal fatto che la convenuta, come per altro già fatto per anni con
riferimento ai fitti (doc. 11a-11d), il 17 dicembre 2001 avesse inviato alla “società
semplice Famiglia S__________” tre diverse fatture (doc. E, F e G), poi
pagate, relative al 53.4% dei diritti “di pertinenza dell’ing. G__________ __________
(I tranche)”, al 29.9% dei diritti “di pertinenza dell’avv. S__________ __________”
e al 16.7% dei diritti “di pertinenza di Gia__________ __________”, si
doveva ritenere che la società semplice “Famiglia S__________” era una
società semplice per quote ideali (cosiddetta “Bruchteilgesellschaft” o Bruchteilgemeinschaft”),
ciò che concretamente, atteso che la pretesa litigiosa era riconducibile alla sola
quota di Gia__________ __________, permetteva a quest’ultimo, di cui essa era
il successore in diritto, di procedere a titolo individuale nei confronti della
convenuta (Fellmann/Müller, Berner
Kommentar, n. 75 delle note preliminari ad art. 530-551 CO e n. 360 ad art. 530
CO; Handschin/Vonzun, Zürcher
Kommentar, n. 22 ad art. 544 CO).
La
censura è infondata. Pur essendo vero che la regola tratta dall’art. 544 cpv. 1
CO, in base alla quale i beni della società semplice appartengono, nella forma
della proprietà comune, a tutti i soci, che dunque possono disporne solo
congiuntamente, costituisca una norma di diritto dispositivo alla quale le
parti possono dunque derogare (cfr. supra consid. 7.1; cfr. pure Fellmann/Müller, op. cit., n. 357, 359 e
364 ad art. 530 CO e n. 25 ad art. 544 CO; Handschin/Vonzun,
op. cit., n. 13 ad art. 544 CO; TF
11 agosto 2010 4A_275/2010 consid. 4.2, 18 gennaio 2011 4A_542/2010 consid.
2.4.2), è però altrettanto vero che le circostanze evocate in questa sede dall’attrice,
di natura meramente indiziaria, non sono ancora sufficienti per ritenere che i
soci della società semplice “Famiglia S__________” avessero concluso una
convenzione atta a far sì che ogni socio potesse liberamente disporre della propria
quota e, limitatamente alla stessa, fosse legittimato a procedere
individualmente nei confronti della controparte contrattuale. Nel contratto di
cui al doc. C era oltretutto stata stabilita una chiara limitazione della
facoltà di disporre sulle singole quote sociali, nel senso che “die Familie
Considerandi
S__________ darf die Ansprüche an ihre Anrechte, welche ihr aus diesem Pachtvertrag
erwachsen, nicht an Drittpersonen veräussern” (sia pure parzialmente
mitigata nel senso che “hingegen dürfen die Ansprüche innerhalb der als
Vertragspartner aufgeführten Familienmitglieder abgetreten werden”). Quanto
poi alla facoltà di procedere nei confronti della controparte contrattuale, dal
solo fatto che nel contratto di cui al doc. C fosse stato previsto che “die
Pachtsumme ist … an die Mitglieder der Familie S__________, entsprechend
ihren Anteilen gemäss Anhang I (recte: Anhang II) zu diesem Vertrag, zahlbar”,
non è ancora possibile dedurre che il fitto fosse “esigibile” da ogni socio in
base alla sua rispettiva quota e che dunque ogni socio potesse farlo valere in
tale misura nei confronti della convenuta a titolo individuale; e in ogni caso
nemmeno risulta che tale pattuizione valesse anche per il prezzo.
7.2.2
L’attrice
ha quindi evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di
prime cure, la liquidazione della società semplice “Famiglia S__________”
era in realtà già terminata, di modo che la pretesa litigiosa, riconducibile
alla sola quota di Gia__________ __________, era tornata a essere di competenza
di quest’ultimo (DTF 105 II 204), di cui essa era il successore in diritto.
La
censura è infondata. Come si è detto (cfr. supra consid. 7.1), il
principio secondo cui i soci della società semplice devono far valere
congiuntamente ogni pretesa spettante alla medesima conosce in effetti
un’eccezione - fatti salvi i casi di urgenza, che qui non ricorrono - laddove i
soci, con un atto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa
ai soci che hanno inoltrato l’azione o ancora laddove, nell’ambito della
liquidazione della società semplice (art. 548 e 549 CO), quell’attivo sia stato
attribuito a questi ultimi. Nel caso di specie l’attrice, che non ha preteso
l’esistenza di una cessione a favore di Gianni Salvioni, parrebbe essersi
prevalsa del fatto, a suo dire suffragato dal precedente giurisprudenziale da
lei menzionato, che la pretesa litigiosa sarebbe stata “attribuita” a Gia__________
__________ nell’ambito della liquidazione della società semplice “Famiglia S__________”:
sennonché quella giurisprudenza, secondo la quale al momento dello
scioglimento della società semplice una quota conferita in uso da un socio e ancora esistente deve essere ripresa da
quel socio, non si attaglia alla presente
fattispecie, non essendo qui confrontati con una quota conferita solo in uso e soprattutto
non risultando che la stessa, pacificamente venduta, fosse ancora in possesso
della società semplice al momento del suo scioglimento. Nulla permette dunque
di ritenere che nell’ambito della liquidazione della società semplice la
pretesa possa essere stata attribuita a Gia__________ __________.
7.3
In
definitiva, quand’anche si volesse ammettere con l’attrice - senza approfondire
tale aspetto, in realtà controverso tra le parti - che a seguito dell’avvenuta
vendita del 100% delle quote sociali e del loro pagamento la liquidazione della
società semplice “Famiglia S__________” era già intervenuta, nel caso di
specie si dovrebbe concludere che la pretesa qui in discussione costituiva un
attivo sociale scoperto successivamente alla (in tale misura solo presunta)
liquidazione, che quest’ultima non si era in realtà ancora conclusa e che la
società semplice era stata solo apparentemente ritenuta liquidata nella sua
totalità, ciò che di fatto avrebbe imposto di riprendere la procedura di
liquidazione, da effettuarsi in base ai principi generali (von Steiger, Schweizerisches
Privatrecht, Vol. VIII/1, p. 468; Ruedin, Droit des sociétés, 2ª ed., n.
2043; Handschin/Vonzun, op. cit., n. 139 ad art. 548-551 CO; Gabellon/Tedjani, op. cit., p. 271). A tale
pretesa, non essendo - come detto (cfr. supra consid. 7.2.1. e 7.2.2) - stata
dimostrata l’esistenza di eventuali circostanze eccezionali tali da permettere
al socio di poterla azionare individualmente, continuerebbe in tal caso a
essere applicabile il principio secondo cui i soci della società semplice
devono provvedere a farla valere congiuntamente
(Fellmann/Müller, op. cit., n. 31 ad art. 544 CO).
8.
Ne
discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 224'929.70, seguono la soccombenza
(art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 30 maggio 2018 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 6’000.- sono a carico dell’appellante,
che rifonderà all’appellata fr. 5'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).