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Decisione

12.2018.84

Appalto: mercede – sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore

4 febbraio 2020Italiano28 min

accolto un’istanza di iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale in favore di AP

Source ti.ch

AO 1

Incarto n.

12.2018.84

Lugano

4 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.19 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizioni 13 maggio

2015 e 13 ottobre 2015 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO 1

patrocinato dall’ PA 2

AO 2

patrocinata dall’ PA 3

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento dell’importo di fr.

50'732.70, oltre interessi, con contestuale rigetto in via definitiva delle

opposizioni interposte ai precetti esecutivi n. __________9 dell’UE di __________

e n. __________3 dell’UE di __________ limitatamente all’importo testé

menzionato (inc. n. OR.2015.19), e l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale

degli artigiani per fr. 50'732.70, oltre interessi, in suo favore e a carico

della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di AO 1 (OR.2015.1);

domande integralmente avversate

dai convenuti: AO 2 chiedendo la reiezione integrale della petizione di cui

all’inc. OR.2015.19, nella misura in cui ricevibile, e la cancellazione

dell’esecuzione promossa nei suoi confronti; AO 1 postulando la reiezione

integrale di entrambe le petizioni e conseguentemente la cancellazione

dell’esecuzione promossa nei suoi confronti e dell’ipoteca legale annotata

provvisoriamente sul fondo part. n. __________ RFD di __________ di sua

proprietà, e nel contempo, in via riconvenzionale, chiedendo la condanna

dell’attrice al pagamento degli importi di fr. 34'149.20 per lavori non

eseguiti e di

fr. 30'000.- a titolo di pena convenzionale;

richieste sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 4 maggio 2018, con cui ha respinto entrambe le

petizioni e fatto ordine all’Ufficio dei registri di __________ di procedere

alla cancellazione dell’ipoteca legale per fr. 44'000.- annotata in via

provvisoria sul mapp. n. __________ RFD di __________ mentre ha accolto parzialmente

la domanda riconvenzionale condannando AP 1 al pagamento dell’importo di

fr. 5'742.60 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2014 in favore di AO 1;

appellante l’attrice

con appello 6 giugno 2018 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso

di: accogliere la petizione 13 ottobre 2015 e conseguentemente di condannare AO

1 a versarle fr. 35'957.90 oltre interessi, rigettando in via definitiva

l’opposizione al precetto esecutivo n. __________9 dell’UE di __________ per

tale importo nonché di condannare la AO 2 a versarle fr. 14'774.80 oltre

interessi, rigettando in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________3

dell’UE di __________ per tale importo; di respingere integralmente la domanda

riconvenzionale di AO 1 e di accogliere la sua petizione 13 maggio 2015,

ordinando di conseguenza l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli

artigiani per fr. 50'732.70 oltre interessi a suo favore e a carico della part.

n. __________ RFD di __________, il tutto con protesta delle spese giudiziarie

di entrambe le sedi;

ritenuto che con

risposta 24 luglio 2018 AO 2 postula la reiezione del gravame, con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado, mentre AO 1, con risposta 22 agosto 2018,

chiede la parziale reiezione dell’appello, nel senso di accogliere la petizione

in quanto rivolta contro la AO 2 per un importo di fr. 14'774.80, con protesta

delle spese giudiziarie di seconda sede, e con appello incidentale di

medesima data chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

parzialmente l’azione riconvenzionale per un importo complessivo di fr.

20'517.40, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

richiamata la decisione

24 ottobre 2018 con cui questa Camera ha stralciato dai ruoli l’appello

incidentale 22 agosto 2018 di AO 1 a seguito del suo ritiro;

preso atto dello scritto

14 marzo 2019 dell’attrice;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Nel corso del 2013 e inizio

2014 AO 1, nell’ambito della ristrutturazione della casa unifamiliare di sua

proprietà sita sul fondo part. n. __________ RFD di __________ (doc. C), ha

incaricato la ditta AP 1 di eseguire le opere di idraulico, di riscaldamento,

di ventilazione e altre opere supplementari (doc. 4-11 dell’inc. richiamato

CA.2014.17), mentre le opere da capomastro sono state appaltate alla ditta AO 2

(doc. D).

B. Il 14 aprile 2014 AO

1, in qualità di committente, la AP 1 in qualità di assuntore e la AO 2, in

qualità di garante, hanno siglato una convenzione avente per oggetto le opere

contrattuali e supplementari eseguite e/o appaltate sino alla firma dell’atto

alla AP 1 per un importo complessivo di fr. 108’592.90 (IVA inclusa), di cui

75'242.90 ancora da saldare (doc. D). In base a tale accordo il committente si

è impegnato a versare al garante l’importo di fr. 75'000.- secondo le seguenti

modalità: la prima rata di fr. 53'000.- entro 5 giorni lavorativi dalla

sottoscrizione della convenzione, la seconda, di fr. 22'000.-, secondo “quanto

previsto dal programma lavori” allegato all’accordo che indicava (erroneamente)

la data del 4 giugno 2014. Il garante, a sua volta, si è impegnato a riversare

tali importi alla AP 1 sulla base del menzionato “programma lavori e

pagamenti”, e meglio: un acconto di fr. 31'000.- entro il 22 aprile 2014, il

secondo acconto di fr. 24'000.- entro il 30 maggio 2014 in base allo stato di

avanzamento dei lavori mentre il saldo di fr. 22'000.- “dopo collaudo

accettato dal committente e con consegna contestuale di garanzia assicurativa

da parte dell’assuntore” (cifra 6 doc. D). La fine dei lavori di competenza

della AP 1 è stata fissata al 13 giugno 2014. In caso di mancato rispetto di

tale termine il garante avrebbe trattenuto a titolo di penale

fr. 500.- al giorno, da riversare al committente (cifra 11 doc. D).

C. Il 17 aprile 2014 AP

1 ha sottoposto a AO 1 un’offerta per le opere supplementari da lui richieste

concernenti l’“impianto di trattamento aria Z__________, batteria acqua,

prolunga tubazioni” per un importo complessivo di

fr. 7'225.20 (IVA inclusa, doc. E). Il medesimo giorno il committente ha

versato alla AO 2 fr. 53'000.- (doc. 3m e doc. rich. IV).

D. Con messaggio di

posta elettronica 8 maggio 2014 all’indirizzo del garante, AP 1 ha lamentato il

mancato versamento del primo acconto di fr. 31'000.- (doc. AA, D). Il medesimo

giorno la AO 2 ha proceduto al versamento di fr. 21'000.- a favore di AP 1

(doc. rich. IV).

E. Con scritto

raccomandato 11 giugno 2014 all’indirizzo della AO 2 con copia per conoscenza

al committente, la AP 1 ha lamentato il mancato pagamento degli importi dovuti

secondo i termini e le modalità previste dalla convenzione 14 aprile 2014 (fr.

10'000.- saldo primo acconto non ancora versato; fr. 24'000.- secondo acconto

entro il 30 maggio 2014; fr. 22'000.- entro il 4 giugno 2014, oltre fr.

7'225.20 per le opere supplementari richieste come da offerta 17 aprile 2014), comunicando

la sospensione dei lavori fino all’avvenuto pagamento del dovuto e di non

ritenersi più responsabile delle date di scadenza indicate nella convenzione

(doc. F). Il 12 giugno 2014 la AO 2 ha versato a favore di AP 1 fr. 10'000.- e

fr. 7'225.20 (doc. 4m, inc. rich. IV).

F. Sempre il 12 giugno

2014 è seguito uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il garante e il

committente, in cui, tra altro, il primo ha ricordato al secondo il ritardo nel

versamento del saldo di fr. 22'000.- per le opere di spettanza della AP 1,

annunciando che i lavori sarebbero stati sospesi. Nel contempo ha pure

informato il committente che i lavori di sua competenza non sarebbero

proseguiti fino al versamento di quanto a lui ancora dovuto, comunicandogli

inoltre che fino a quel momento avrebbe pure trattenuto in suo favore il saldo

di fr. 14'774.80

(fr. 53'000.- ./. fr. 21'000.- ./. fr. 10'000.- ./. fr. 7'225.20) di spettanza

della AP 1 (doc. BB).

G. Con scritto 29 luglio

2014 AO 1 ha impartito a AP 1 un termine di una settimana per concludere i

lavori (doc. G). In risposta, con scritto 4 agosto 2014, quest’ultima si è

detta disposta a procedere in tal senso a condizione che gli venisse “in

qualche modo assicurato e garantito il pagamento del suo scoperto” (doc. H). Il

medesimo giorno AP 1 ha sollecitato alla garante il versamento del saldo di fr.

14'774.80, da questa ancora trattenuti (doc. T), mentre con fattura 12 agosto

2014 ha chiesto al committente il pagamento di ulteriori

fr. 6'732.70 per altre opere supplementari asseritamente eseguite (doc. L).

H. Con scritto 1° ottobre

2014 AO 1 ha fissato all’appaltatrice un ultimo termine di 5 giorni per

ultimare i lavori, comunicandole che in caso contrario li avrebbe appaltati a

un terzo, riservandosi il diritto di far valere il risarcimento di un eventuale

danno (doc. M).

Fatti

I. Il 10 novembre 2014

AO 1 ha promosso un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare, che si è

conclusa con l’allestimento di una perizia giudiziaria 3 marzo 2015 e relativo

complemento 15 agosto 2015 (inc. rich. CA.2014.17).

L. Con precetti

esecutivi di data 12 e 20 febbraio 2015 AP 1 ha escusso AO 1 e AO 2 per il

pagamento di, rispettivamente, fr. 95'000.- e fr. 113'000.- oltre interessi, ai

quali gli escussi hanno interposto opposizione (doc. U e V).

M. Con decisione 16

marzo 2015 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha parzialmente

accolto un’istanza di iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale in favore di AP

1, ordinandone l’iscrizione per l’importo di fr. 44'000.- a carico della part.

n. __________ RFD di __________ di proprietà di AO 1 (inc. rich. SO.2014.800).

Con successiva petizione 13 maggio 2015, a cui si è opposto AO 1 con risposta

29 gennaio 2016, AP 1 ha postulato l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale

degli artigiani di fr. 50'732.70, oltre interessi, in suo favore e a carico del

fondo menzionato di proprietà del committente (inc. OR.2015.1).

N. Con petizione 13

ottobre 2015, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. AAA e

inc. rich. CM.2015.67), AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud per ottenere la loro condanna in

solido al pagamento dell’importo di fr. 50'732.70, oltre interessi al 5% dal 14

agosto 2014, e il rigetto delle opposizioni interposte ai precetti esecutivi n.

__________9 dell’UE di __________ e n. __________3 dell’UE di __________ per

l’importo azionato (inc.OR.2015.17). In sintesi, l’attrice ha rilevato che la

mancata conclusione dei lavori era da attribuire al mancato versamento degli

importi previsti entro i termini stabiliti nella convenzione del 14 aprile

2014. A lei spetterebbero pertanto fr. 22'000.- che il committente avrebbe

dovuto versare al garante entro il 4 giugno 2014, fr. 14'774.80 quale saldo del

secondo acconto che il garante avrebbe dovuto versare entro il 30 maggio 2014,

fr. 7'225.20 per lavori supplementari, oltre fr. 6'732.70 per ulteriori opere

supplementari richieste dal committente.

O. Con risposte 13 e 29

gennaio 2016 le convenute si sono opposte integralmente alle richieste

dell’attrice, rimproverando all’appaltatrice ritardi nell’esecuzione dell’opera.

Con domanda riconvenzionale il committente ha inoltre chiesto la condanna di AP

1 al pagamento in suo favore di fr. 34'149.20 a titolo di risarcimento per i

lavori non eseguiti e di fr. 30'000.- a titolo di pena convenzionale per il

ritardo nella consegna dell’opera.

P. Con decisione

incidentale 27 aprile 2016 il Pretore ha parzialmente respinto la petizione 13

ottobre 2015 dell’appaltatrice (inc.OR.2015.19) nella misura in cui, nei

confronti di AO 2 eccedeva l’importo di

fr. 14'774.80 e, nei confronti di AO 1, l’importo di

fr. 35'957.90, rinviando la decisione sulla fissazione e ripartizione delle

spese giudiziarie alla decisione finale.

Q. In replica e risposta

riconvenzionale l’attrice, dopo avere ribadito la sua posizione, ha postulato

la reiezione della domanda riconvenzionale, sostenendo la nullità della pena

convenzionale e rilevando che la stessa non sarebbe comunque dovuta, il ritardo

nella consegna dell’opera non potendo esserle imputato. Nei successivi scritti

le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande e argomentazioni, il

committente diminuendo la pretesa riconvenzionale a fr. 60'587.50.

R. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con sentenza 4 maggio 2018, qui impugnata, ha respinto le petizioni

promosse da AP 1 il 13 maggio e il 13 ottobre 2015, ordinando di conseguenza la

cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via provvisoria a carico del fondo

n. __________ RFD di __________, mentre ha parzialmente accolto l’azione

riconvenzionale del committente, condannando l’attrice al pagamento in favore di

AO 1 di

fr. 5'742.60, oltre interessi. Il primo giudice ha posto le spese processuali,

le spese di conciliazione e le spese processuali della procedura di cui

all’inc. CA.2014.17 a carico di AP 1 e AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno,

compensando le ripetibili, mentre ha fatto obbligo all’attrice di rifondere a AO

2

fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

S. Con appello 6 giugno

2018 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere

la petizione 13 ottobre 2015 e conseguentemente di condannare AO 1 a versarle

fr. 35'957.90 oltre interessi, rigettando in via definitiva l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________9 dell’UE di __________ per tale importo nonché

di condannare la AO 2 a versarle fr. 14'774.80 oltre interessi, rigettando in

via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________3 dell’UE di __________

per tale importo; di respingere integralmente la domanda riconvenzionale di AO

1 e di accogliere la sua petizione 13 maggio 2015, ordinando di conseguenza

l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani per fr. 50'732.70

oltre interessi a suo favore e a carico della part. n. __________ RFD di __________

di proprietà del committente. L’appellante ha chiesto inoltre la modifica del

dispositivo sulle spese giudiziarie e contesta di dovere rifondere le

ripetibili di prima sede alla AO 2, il tutto con protesta di spese e ripetibili

di seconda sede.

T. Con risposta 24

luglio 2018 AO 2 si è integralmente opposta al gravame dell’attrice, con

protesta delle spese giudiziarie di questa sede, mentre con risposta e appello

incidentale 22 agosto 2018 AO 1 ha chiesto, da un lato la reiezione parziale

dell’appello dell’attrice, nel senso di condannare solo AO 2 al pagamento di

fr. 14'774.80 in favore di AP 1 e, dall’altro, di accogliere l’azione

riconvenzionale per l’importo complessivo di fr. 20'517.40 oltre interessi, con

protesta delle spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio.

Con decisione 24

ottobre 2018 il presidente di questa Camera, preso atto della dichiarazione di

ritiro del 26 settembre 2018 di AO 1, ha stralciato dai ruoli il suo appello

incidentale 22 agosto 2018.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di

prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la

soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). Sia l’appello, sia le risposte sono tempestivi, tenuto

conto della sospensione dei termini di cui all’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha dapprima rilevato che AP 1 e AO 1 erano legati da un

contratto di appalto retto dalle norme del CO per quanto non stipulato dalla

convenzione 14 aprile 2014 (doc. D). Senza qualificare il rapporto esistente

tra l’appellante e la AO 2, il primo giudice ha ritenuto applicabili anche a

tale rapporto le norme generali del CO. Il Pretore ha accertato che il

committente aveva versato sul conto della AO 2 la prima rata di

fr. 53'000.- il 17 aprile 2014. Secondo i termini della convenzione, il garante

avrebbe dovuto versare questo importo all’appellante in due rate: fr. 31'000.- entro

il 22 aprile 2014, quindi prima dell’inizio dei lavori, mentre fr. 24'000.- successivamente

secondo l’andamento dei lavori. Ritenuto che il versamento

dell’intero importo di fr. 31'000.- era avvenuto solo il 12 giugno 2014, il

primo giudice ha concluso che fino a quella data l’appaltatrice era legittimata

ad avvalersi dell’eccezione dilatoria di cui all’art. 82 CO e non poteva

ritenersi in mora. Egli ha al contrario considerato che il secondo acconto di

fr. 24'000.-, da versare secondo il programma lavori entro il 30 maggio 2014,

diventava esigibile solo una volta conclusa la posa delle serpentine al piano

seminterrato e quella del sistema di trattamento dell’aria, ciò che però non

era avvenuto, l’appaltatrice non avendo ultimato tali lavori. Per il medesimo

motivo egli ha pure ritenuto il mancato versamento dell’importo di fr. 22'000.-

che il committente avrebbe dovuto effettuare sul conto del garante entro il 4

giugno 2014, non costitutivo di mora. Il primo giudice ha pertanto

riportato la data della consegna dell’opera dal 13 giugno 2014 al 2 agosto 2014

(50 giorni) e dal 3 agosto 2014 ha ritenuto l’appaltatrice in mora nella

consegna dell’opera finita. Il Pretore ha pertanto concluso che il committente

poteva legittimamente recedere dal contratto, rinunciando alla prestazione

tardiva e pretendere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento

contrattuale dell’appaltatrice ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 CO. Il primo

giudice, sulla base della perizia giudiziaria, ha quindi dedotto dalla mercede

ancora dovuta all’appaltatrice, secondo quanto previsto dalla convenzione doc.

D e per le opere supplementari riconosciute, l’importo complessivo di fr.

19'742.60 a titolo di lavori non eseguiti, per un saldo a titolo di mercede a

suo favore pari a fr. 24'257.40, a cui ha imputato l’importo di fr. 30'000.-

riconosciuto al committente a titolo di pena convenzionale per il ritardo dal 3

agosto 2014 al 6 ottobre 2014, per un saldo a favore di quest’ultimo di fr.

5'742.60. Il Pretore ha quindi respinto le petizioni della AP 1 e accolto

parzialmente l’azione riconvenzionale di AO 1 limitatamente all’ultimo importo

menzionato.

3.

L’appellante

contesta la conclusione del Pretore secondo cui dal 12 giugno 2014 non poteva

più legittimamente appellarsi all’eccezione di cui all’art. 82 CO. AP 1

contesta di essere stata in ritardo nell’esecuzione dei lavori e ribadisce la

legittimità del suo rifiuto a concludere i lavori anche successivamente al 12

giugno 2014, ritenuta la mora del committente e del garante nel pagamento della

mercede secondo i termini previsti dalla convenzione di cui al doc. D. L’appellante

rileva in particolare come la posa delle serpentine nel piano

seminterrato e la posa del sistema di ventilazione erano conformi al programma

lavori allegato alla convenzione, mancando alla loro completazione unicamente

la messa in esercizio e il collaudo, come constatato dal perito giudiziario

nell’ambito della procedura cautelare di assunzione di prove (inc. rich.

CA.2014.17).

3.1

In virtù dell’art. 82 CO una

parte contrattuale, a meno che abbia un onere di adempimento anticipato, può

rifiutare la sua prestazione, ancorché dovuta e esigibile, se la controparte

rifiuta di fornire od offrire la propria (Weber

in: Hausheer [ed.], Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Allgemeine

Bestimmungen, n. 4 seg. e n. 212 ad art. 82 CO). Ciò presuppone l’esistenza di

un contratto sinallagmatico e che la prestazione trattenuta costituisca per sua

natura la controprestazione di quella mancante o lacunosa, ovvero che le due

prestazioni siano state concordate nel medesimo rapporto contrattuale e stiano

fra loro in un rapporto di scambio (“Austauschverhältnis”, cfr. IICCA

del 3 luglio 2019 inc. 12.2018.60, consid. 15). La norma è applicabile anche al

contratto di appalto. Ne deriva che l’appaltatore ha il diritto di rifiutare

l’esecuzione della sua prestazione o di sospendere i lavori, nel caso in cui il

committente sia da parte sua in ritardo nell’adempimento di una prestazione

esigibile, ovvero nel pagamento della mercede (Gauch,

Der Werkvertrag, 5a ed., n. 677, n. 1280 segg.). Il ritardo nel

pagamento può riguardare anche un acconto o una rata. L’appaltatore ha il

diritto di rifiutare l’adempimento del contratto anche se il ritardo del

pagamento in questione concerne, secondo il programma lavori, un’altra

prestazione (Gauch, op. cit., n.

1281).

L’esigibilità della mercede

interviene di regola con la consegna dell’opera (372 cpv. 1 CO), rispettivamente

al momento della singola consegna nel caso in cui sia stata invece pattuita una

consegna dell’opera in parti (art. 372 cpv. 2 CO; Gauch, op. cit., n. 1157). Tale regolamentazione è di

carattere dispositivo e le parti possono quindi derogarvi stabilendo che la

retribuzione dell’appaltatore sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a

determinate date o a dipendenza dell’avanzamento dei lavori (Gauch, op. cit., n. 1162 e segg. e 1298).

3.2

In concreto le

parti, con la sottoscrizione della convenzione 14 aprile 2014 di cui al doc. D,

hanno derogato a quanto previsto dall’art. 372 CO. In base a tale pattuizione

il committente si è in particolare impegnato a versare al garante l’importo di

fr. 75'000.- in due rate: fr. 53'000.- entro 5 giorni dalla sottoscrizione

dell’accordo e il saldo di fr. 22'000.- “secondo quanto previsto dal

programma lavori”, il 4 giugno 2014 (doc. D cifra 4). Per parte sua,

l’appaltatrice si è impegnata a eseguire i lavori secondo il programma allegato

“a ricevimento dell’importo di cui al punto precedente sui conti” del

garante (doc. D cifra 5). Infine il garante si è obbligato a versare

all’appaltatrice l’importo complessivo sulla base del programma lavori (da cui

risultava:

fr. 31'000.- il 22 aprile 2014 prima dell’inizio dei lavori; fr. 24'000.- il 30

maggio 2014 e il saldo di fr. 22'000.- il 15 luglio 2014) secondo le seguenti

modalità: “Acconti secondo stato di avanzamento … Saldo liberato dopo

collaudo accettato dal committente e con consegna contestuale di garanzia

assicurativa da parte dell’assuntore” (doc. doc. D cifra 6). La fine dei

lavori è stata fissata per il 13 giugno 2014 (doc. D cifra 14).

3.3

Contrariamente

a quanto sembra avere ritenuto il Pretore, secondo l’accordo sottoscritto il 14

aprile 2014, l’acconto di

fr. 24'000.- doveva essere liberato dal garante il 30 maggio 2014 “secondo lo

stato di avanzamento dei lavori”, e non alla completa ultimazione della posa

delle serpentine nel piano seminterrato e dell’impianto di ventilazione. A ben

vedere quest’ultima ipotesi corrisponderebbe a una consegna dell’opera in

parti, ciò che non corrisponde a quanto pattuito e che nemmeno è stato preteso

in causa dal committente, rispettivamente dal garante. Nei loro allegati

introduttivi essi si sono infatti limitati a sostenere genericamente

l’esistenza di importanti ritardi nell’avanzamento dei lavori, ciò che non

avrebbe permesso la consegna dell’(intera) opera entro il 13 giugno 2014, senza

specificare quali lavori non sarebbero stati completati.

3.4

In merito alla

posa delle serpentine nel piano seminterrato e alla posa dell’impianto di

ventilazione, la cui esecuzione era prevista secondo il programma lavori allegato

alla convenzione entro il 20 maggio 2014, il perito giudiziario ha rilevato che

“la situazione constatabile al 10 febbraio 2015 in merito allo stato di

avanzamento dei lavori di impiantistica” per le opere concernenti il

riscaldamento e le serpentine erano “quasi” ultimate, mentre la rete di

distribuzione ai piani dell’impianto di ventilazione era “ultimata”

(perizia pag. 6). Più nello specifico egli ha constatato la posa del sistema di

riscaldamento (caldaia) e dell’impianto di riscaldamento con serpentine oltre

al piano seminterrato anche al pianterreno e al primo piano. Per la messa in

funzione dell’intero sistema mancava il “riempimento impianto + messa in

pressione impianto + spurgo aria + messa in esercizio”, oltre la posa delle

portine degli armadietti e l’allacciamento della condotta dell’olio (perizia,

pag. 8 e 12). Il perito ha stimato che rispetto all’offerta le prestazioni non

ancora effettuate rappresentavano circa il 10% (perizia, pag. 19).

In merito al

sistema di ventilazione dell’aria, la convenzione di cui al doc. D (e quindi di

riflesso il programma lavori) concerneva unicamente la fornitura e

l’installazione della ventilazione meccanica controllata al piano terra e al

primo piano (doc. 10 inc. rich. CA.2014.7), l’offerta 17 aprile 2014 per le

opere supplementari concernenti l’impianto aggiuntivo di trattamento aria nel

sottotetto (doc. 11 inc. rich. CA.2014.7) essendo posteriore alla

sottoscrizione della convenzione. Il perito ha verificato che l’impianto di

ventilazione al piano terra e al primo piano, salvo la posa di griglie, era

completo e che mancava la “messa in esercizio”, stimando nel 10% le

prestazioni mancanti (perizia, pag. 16 seg., 22).

Complessivamente

il perito giudiziario ha stimato che rispetto all’importo di fr. 108'600.-,

pari al costo complessivo per l’esecuzione delle opere oggetto della

convenzione, erano stati eseguiti lavori per fr. 93'400.-, con un saldo

rimanente di fr. 15'200.- pari ai costi per il completamento di tutte le opere

oggetto della convenzione (perizia, pag. 23). Ne discende che AP 1 al momento

di sospendere i lavori l’11 giugno 2014 aveva eseguito circa il 90% di tutte le

prestazioni previste dalla convenzione di cui al doc. D per un importo ben superiore

ai fr. 53'000.- dei due primi acconti, di modo che, contrariamente a quanto

preteso dai convenuti, non si può certo ragionevolmente concludere che l’appellante

fosse in ritardo nell’avanzamento dei lavori secondo quanto stabilito.

3.5

La circostanza

che l’appellante non era in ritardo nell’esecuzione dei lavori è del resto

suffragata da altre risultanze istruttorie. Dagli atti non risulta che il

committente o il garante prima dello scritto dell’11 giugno 2014, con cui

l’appaltatrice ha comunicato ai convenuti la sospensione dei lavori a fronte

del mancato pagamento della mercede secondo le modalità concordate (doc. F),

abbiano lamentato un ritardo a lei imputabile nell’esecuzione dei lavori. Al

contrario, dallo scambio di posta elettronica di cui al doc. BB del 12 giugno

2014, risulta che il motivo per cui il garante tratteneva il saldo del secondo

acconto di fr. 14'774.80 era da ricondurre al fatto che il committente era in

ritardo nel pagamento della mercede per le opere da impresario costruttore

eseguiti sul medesimo cantiere ma non per dei ritardi imputabili a AP 1

nell’esecuzione delle opere. Tant’è che il garante stesso sempre il 12 giugno

2014.

ha sollecitato il committente a volere versare sui suoi conti la seconda e

ultima rata di fr. 22'000.- conformemente a quanto previsto dalla convenzione,

ancora una volta senza accennare a un preteso ritardo dell’appaltatrice (doc.

BB). È solo con il successivo scritto del 29 luglio 2014 che il committente,

per la prima volta, ha rimproverato all’appaltatrice la mancata consegna

dell’opera entro il 13 giugno 2014 (doc. G).

In queste

circostanze il garante non poteva pertanto legittimamente trattenere il

versamento del saldo del secondo acconto.

3.6

Per i medesimi

motivi espressi ai considerandi precedenti anche la tesi del committente a

sostegno del mancato pagamento dell’importo di fr. 22'000.- sul conto del

garante entro il 4 giugno 2014, secondo cui ciò non è avvenuto a causa del

ritardo nell’esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatrice, non può essere

seguita. Al riguardo giova altresì osservare come il versamento di questo

importo, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non dipendeva

dall’avanzamento dei lavori. Secondo il tenore, la sistematica e lo scopo

dell’accordo, infatti, in deroga a quanto previsto all’art. 372 CO, il

committente si era impegnato a versare l’importo complessivo di fr. 75'000.- in

due tranches secondo i termini stabiliti nella convenzione sul conto del

garante prima dell’esecuzione dei lavori, rispettivamente prima dell’inizio

dell’ultima fase dei lavori, ciò che lo avrebbe liberato da qualsiasi impegno

nei confronti dell’appaltatrice (cifra 4 e 9 doc. D), il cui obbligo di eseguire

i lavori secondo il programma sorgeva solo “a ricevimento dell’importo”

sui conti del garante (cifra 5 doc. 9). A fronte del mancato pagamento

dell’importo di fr. 22'000.- da parte del committente sul conto del garante

entro il 4 giugno 2014 è a giusta ragione che l’appaltatrice ha sospeso i

lavori con scritto 11 giugno 2014.

4.

Ne

segue che in queste circostanze il committente non era legittimato a recedere

dal contratto ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 CO e nulla può essergli

riconosciuto a titolo di risarcimento del danno e pena convenzionale. AP 1 ha

diritto al risarcimento dell’interesse positivo, in concreto il saldo della

mercede ancora dovuta secondo quanto stabilito con la convenzione 14 aprile

2014, ovvero fr. 14'774.80 da AO 2 e fr. 22'000.- da AO 1, oltre

fr. fr. 7'225.20 (IVA inclusa) per le opere supplementari di cui all’offerta

doc. F. Per quanto attiene all’ulteriore importo di

fr. 6'732.70 per opere supplementari (doc. L), nulla può invece essere

riconosciuto, atteso che l’appellante non si è confrontata adeguatamente con la

motivazione del Pretore, di modo che la censura da lei esposta al riguardo in

questa sede deve essere dichiarata inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

5.

Il parziale accoglimento

della pretesa creditoria dell’attrice per l’importo complessivo di fr. 44'000.-

oltre interessi, in assenza di precise contestazioni e censure di prima e

seconda sede sull'iscrivibilità dell’ ipoteca come tale nel registro fondiario,

comporta pure il parziale accoglimento della richiesta d’iscrizione definitiva

dell’ipoteca legale per tale importo a carico del fondo n. __________ RFD di __________,

di proprietà di AO 1.

6.

In conclusione,

l’appello della AP 1 deve essere parzialmente accolto. La decisione 4 maggio

2018.

del Pretore è di conseguenza riformata nel senso che la petizione 13

ottobre 2015 di AP 1 è parzialmente accolta, con conseguente condanna di AO 1 al

pagamento di

fr. 29'225.20 e di AO 2 al versamento di fr. 14'774.80 in favore dell’appellante,

con conseguente rigetto delle opposizioni ai rispettivi precetti esecutivi

menzionati nei limiti degli importi riconosciuti; la petizione 13 maggio 2015

di AP 1 è parzialmente accolta con conseguente iscrizione definitiva

dell’ipoteca legale per

fr. 44'000.- sulla part. n. __________ RFD di __________, mentre l’azione

riconvenzionale di AO 1 è integralmente respinta.

Le spese giudiziarie

di entrambi i gradi di giudizio seguono la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza sono

state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 50'732.70.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello

6 giugno 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

4 maggio 2018 della Pretura di Mendrisio-Sud, invariati gli altri dispositivi,

è così riformata:

1. La petizione 13 ottobre 2015 di AP 1

contro AO 1 e AO 2 è parzialmente accolta.

1.1 AO

1 è condannato a versare a AP 1 l’importo di fr. 29'225.20 oltre interessi al

5% dal 14 agosto 2014.

1.2 È

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________9

dell’UE di __________ per la somma di

fr. 29'225.20 oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2014.

1.3 AO

2 è condannata a versare a AP 1 l’importo di fr. 14'774.80 oltre interessi al

5% dal 14 agosto 2014.

1.4 È

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________3

dell’UE di __________ per la somma di

fr. 14'774.80 oltre interessi al 5% dal 14 agosto 2014.

2. La

petizione 13 maggio 2015 di AP 1 contro AO 1 è accolta.

2.1 È fatto ordine all’Ufficio dei registri di __________

di procedere all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale per fr. 44'000.-

annotata in via provvisoria sul mappale n. __________ RFD di __________ di

proprietà di AO 1.

3. La

domanda riconvenzionale del 29 gennaio 2016 di AO 1 è respinta.

4. Le

spese processuali, in complessivi fr. 6'500 e le spese di conciliazione di fr.

1'000.-, così come le spese della procedura di cui all’inc. CA.2014.17 sono

poste a carico di AP 1 in ragione di 1/10, di AO 1 in ragione di 7/10 e di AO 2

in ragione di 1/5.

AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 4'500.- a titolo di ripetibili.

AO 2

rifonderà a AP 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri

processuali della procedura di appello di complessivi

fr. 5’000.- sono posti a carico di AO 1 in ragione di ½, di AO 2 in ragione di

1/3 e di AP 1 in ragione di 1/6. A titolo di ripetibili a AO 1 e fr. 700.- da AO

2.

III. Notificazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).