12.2018.86
Contratto di assicurazione veicoli - furto - onere della prova
2 settembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.86
Lugano
2 settembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.102
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22
maggio 2013 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con
cui l'attore ha chiesto la condanna della AO 1 al pagamento di fr. 50'080.-
oltre interessi e accessori; domanda avversata dalla convenuta, e che il
Pretore, con decisione 11 maggio 2018, ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con appello 11 giugno 2018,
con cui ha chiesto, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la
riforma della decisione nel senso di accogliere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
richiamata
la decisione 22 gennaio 2019 con cui questa Camera ha respinto la domanda di
ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante (inc. 12.2018.87);
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 26 novembre 2008 IS
1 ha stipulato con la società CO 1 una polizza assicurativa per la vettura __________
targata TI __________, in leasing presso la __________, __________ (doc. 5),
avente per oggetto la copertura dei rischi RC e il casco totale (doc. 8),
compreso il furto (Condizioni generali per l’assicurazione veicoli, cifra G
3.6, doc. 9, pag. 9).
2. Il 21 gennaio 2012 IS
1 ha denunciato il furto dell’autovettura menzionata presso la stazione dei
carabinieri di __________, Italia (doc. B), asserendo che lo stesso sarebbe
avvenuto tra le 13.15 e le 14.15 nel parcheggio del centro commerciale “__________”
a __________ (__________, Italia), dove si era recato unitamente a un amico
(doc. B). Rientrato in Svizzera, egli, il 24 gennaio 2012, ha sporto denuncia presso
la polizia cantonale (doc. D), specificando di avere chiamato il 112 e, visto
che nessuno era intervenuto, di avere telefonato a suo cugino, il quale lo ha
raggiunto e accompagnato alla stazione dei carabinieri di __________. Egli ha
inoltre dichiarato che al momento dell’acquisto e del furto le chiavi originali
erano 2. Il medesimo giorno ha pure annunciato il sinistro alla compagnia di
assicurazione CO 1 (doc. E), indicando che il numero delle chiavi al momento
dell’acquisto e del furto erano 3. Con scritto 26 gennaio 2012 egli ha
rettificato la dichiarazione resa ai carabinieri di __________, specificando
che al momento del furto si trovava da solo (doc. C). Il 29 marzo 2012 AP 1 è
stato sentito dalla compagnia di assicurazione. Durante il colloquio egli ha,
tra altro, dichiarato di non avere chiamato il 112, bensì suo cugino, il quale
lo ha accompagnato alla stazione dei carabinieri (doc. F).
3. Con scritto 16
aprile 2012, la compagnia di assicurazione CO 1, dopo aver fatto allestire una
perizia sulle chiavi, dalla quale è risultato che una delle due chiavi
consegnate dall’attore non poteva essere associata alla __________ targata TI __________
nel senso che non poteva avviarla poiché il supporto elettronico non era quello
originale (doc. 16), ha rifiutato la copertura del sinistro ai sensi dell’art.
39 LCA, le dichiarazioni rese dall’assicurato non essendo convincenti e
credibili (doc. I).
Con lettera 25
aprile 2012 la società __________ ha chiesto a IS 1 il rimborso delle rate
scoperte del leasing (doc. H).
4. Con petizione 22
maggio 2013 IS 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc.
n. CM.2013.175), ha chiesto la condanna di CO 1 al versamento di fr. 50'080.-,
oltre interessi e accessori, corrispondente al valore residuo dell’autovettura
(doc. N). La convenuta si è integralmente opposta alla petizione con risposta
25 giugno 2013, sostenendo che la tesi del furto non era credibile. La
compagnia di assicurazione ha inoltre sollevato l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva dell’attore, adducendo che con il contratto di leasing
egli avrebbe ceduto le eventuali pretese assicurative alla società di leasing.
Con la replica e la duplica le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande, l’attore contestando l’assenza di legittimazione attiva. Esperita
l’istruttoria esse hanno nuovamente confermato le loro domande in sede di
conclusioni scritte.
5. Con decisione 11
maggio 2018, il Pretore ha integralmente respinto la petizione, addebitando le
spese processuali di
fr. 3'000.-
all'attore e obbligandolo a rifondere alla controparte
fr. 5'800.- per ripetibili. Egli, in sintesi, respinta l’eccezione di carente
legittimazione attiva dell’attore per rapporto alla società finanziaria e
proprietaria del leasing, ha ritenuto che l’appellante non aveva dimostrato,
nemmeno con un grado di verosimiglianza preponderante, l’esistenza del furto:
da una parte egli ha ritenuto divergenti e contraddittorie le sue dichiarazioni
in merito alle circostanze in cui l’asserito furto sarebbe avvenuto; dall’altra
essendo emerso, sia dalla perizia di parte sia da quella giudiziaria, come una
delle chiavi elettroniche consegnate dall’attore alla compagnia d’assicurazione
dopo il sinistro non poteva essere associata alla vettura asseritamente rubata,
poiché il supporto elettronico incollato alla chiave (cosiddetto transponder) non
era quello originale e non poteva pertanto avviarla.
6. Con appello 11
giugno 2018 AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi. In sintesi, l’appellante rimprovera al Pretore una violazione
del diritto e un’errata valutazione delle prove per non avere ritenuto
verosimile l’esistenza del furto e per avere fondato la sua
conclusione, secondo cui una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia
di assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto
avviare l’autovettura, unicamente sulla perizia di parte fatta allestire
dall’assicurazione e sulle deposizioni dei periti che l’hanno redatta.
7. Con decisione 22
gennaio 2019 questa Camera ha respinto la domanda di ammissione al beneficio
del gratuito patrocinio (inc. n. 12.2018.87). Con risposta 25 aprile 2019 AO 1
si è integralmente opposta al gravame con protesta delle spese giudiziarie di
seconda sede.
8. Nella risposta
all’appello AO 1 contesta preliminarmente la legittimazione attiva di AP 1,
poiché in concreto difetterebbe l’esistenza di una valida retrocessione. La
contestazione può restare indecisa, dovendo comunque l’appello e
conseguentemente la petizione essere respinti per i motivi di cui si dirà in
seguito.
9. L’appellante
rimprovera il Pretore per avere considerato le dichiarazioni da lui rese in
merito alle circostanze in cui sarebbe avvenuto il furto contraddittorie e
discordanti. A suo dire, proprio il fatto di essere stato vittima di un furto
relativizzerebbe le divergenze e le contraddizioni rilevate dal primo giudice,
ritenuto che secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza
della vita un comportamento contraddittorio e delle dichiarazioni divergenti
sarebbero usuali in una situazione del genere, comportante stress e agitazione.
9.1 Le
argomentazioni dell’appellante sono irricevibili ai sensi dell’art. 311 cpv. 1
CP, poiché formulate in maniera generica. Egli, a sostegno della sua tesi, si
limita infatti a ribadire la propria versione dei fatti, senza confrontarsi
adeguatamente con la motivazione del Pretore, ciò che rende la censura
irricevibile. La stessa è comunque pure infondata per i motivi esposti di
seguito.
Fatti
9.2 In concreto gli elementi a
favore della tesi del furto sono in sostanza limitati alle dichiarazioni
dell’attore. Agli atti vi sono la denuncia di furto del veicolo ai Carabinieri
di __________ del 21 gennaio 2012 delle ore 14.46 (doc. B), quella del 24
gennaio 2012 alla Polizia cantonale (doc. D), l’annuncio del sinistro alla
convenuta di medesima data (doc. E), la lettera del 26 gennaio 2012, con la
quale l’attore ha rettificato il verbale di cui al doc. B (doc. C), il
protocollo di sinistro del 29 marzo 2012 (doc. F) e la deposizione dell’attore
del 14 gennaio 2016. Agli atti non vi è per contro alcun indizio, e nemmeno
l’appellante lo evidenzia nel suo appello, atto a confermare o perlomeno a
rendere verosimile la versione dei fatti da lui fornita. A ciò aggiungasi che,
come rilevato dal Pretore e nemmeno contestato dall’appellante, le
dichiarazioni sono divergenti su diversi punti, ciò che contribuisce a rendere
meno credibile la sua versione dei fatti e di certo non rafforza la tesi della
fondatezza del furto, nemmeno tenendo conto del motivo addotto in questa sede
dall’appellante, secondo cui le contraddizioni nella versione dei fatti
sarebbero giustificate dal fatto di avere subito un furto, poiché in base al
normale andamento delle cose e alla comune esperienza della vita queste
situazioni generano stress e agitazione. Ammesso per ipotesi che un furto possa
creare uno stato di agitazione e di stress, in concreto ciò non è ancora
sufficiente per rendere plausibile l’esistenza del furto, vista l’assenza di riscontri
oggettivi a conferma delle circostanze evocate dall’appellante a sostegno della
sua tesi. Anzi, dall’istruttoria sono emersi elementi che smentiscono o che
rendono poco plausibile la sua versione dei fatti. Contrariamente a quanto
sostenuto dall’attore, dai tabulati telefonici non risulta alcuna chiamata ad
un numero di telefono italiano riconducibile a suo cugino o al 112, mentre risultano
diverse chiamate ad altre utenze (doc. 11, in cui sono rilevate, oltre le
Considerandi
chiamate da e verso la Svizzera, anche quelle effettuate all’estero a utenza
estera). Anomalo risulta pure il fatto che il cugino, sentito dal __________ su
incarico della convenuta (doc. 12), ha dichiarato di avere ricevuto l’asserita
telefonata alle 13.40, quindi prima di quando l’attore dichiara di essersi reso
conto dell’asserito furto (14.00/14.15, doc. B, C, E). In tali circostanze,
l’asserito stato d’animo agitato non è certo sufficiente per giustificare le
numerose divergenze riscontrate dal primo giudice nelle dichiarazioni fornite
dall’appellante in momenti diversi, alle quali si rimanda.
10.
Il Pretore ha poi
considerato il fatto che una delle chiavi elettroniche consegnate dall’attore
alla compagnia di assicurazione dopo il sinistro non poteva essere associata
alla vettura asseritamente rubata quale ulteriore elemento atto a indebolire
ulteriormente la verosimiglianza preponderante necessaria all’ammissione del
furto. L’appellante rimprovera il primo giudice di avere fondato tale
conclusione unicamente sulla perizia di parte fatta allestire dalla convenuta e
sulle deposizioni dei periti che l’hanno redatta, ciò che a suo dire non
costituirebbe una prova. La censura è infondata. Contrariamente a quanto
pretende l’appellante, infatti, il primo giudice ha basato il suo accertamento,
oltre che sulla perizia di parte e sulle deposizioni degli esperti, anche sulla
perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo) e il perito
giudiziario ha confermato quanto contenuto nella perizia di parte, ovvero che
una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia di
assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto
avviare l’autovettura (perizia giudiziaria, risposta 1.5).
11.
In considerazione di
quanto esposto è dunque a giusta ragione che il giudice di prime cure ha
considerato che simili circostanze, prese nel loro insieme, suscitano notevoli
dubbi sulla versione (contraddittoria) fornita dall’attore circa l’esistenza
del furto, tanto da impedire che la stessa possa essere considerata come
preponderatamente verosimile ai sensi dell’art. 8 CC e 39 LCA.
12.
Ne discende che
l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 50'080.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli artt. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 11 giugno
2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura di appello di fr. 3'000.- sono poste a carico dell’appellante,
con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).