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Decisione

12.2018.86

Contratto di assicurazione veicoli - furto - onere della prova

2 settembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

9.2 In concreto gli elementi a

favore della tesi del furto sono in sostanza limitati alle dichiarazioni

dell’attore. Agli atti vi sono la denuncia di furto del veicolo ai Carabinieri

di __________ del 21 gennaio 2012 delle ore 14.46 (doc. B), quella del 24

gennaio 2012 alla Polizia cantonale (doc. D), l’annuncio del sinistro alla

convenuta di medesima data (doc. E), la lettera del 26 gennaio 2012, con la

quale l’attore ha rettificato il verbale di cui al doc. B (doc. C), il

protocollo di sinistro del 29 marzo 2012 (doc. F) e la deposizione dell’attore

del 14 gennaio 2016. Agli atti non vi è per contro alcun indizio, e nemmeno

l’appellante lo evidenzia nel suo appello, atto a confermare o perlomeno a

rendere verosimile la versione dei fatti da lui fornita. A ciò aggiungasi che,

come rilevato dal Pretore e nemmeno contestato dall’appellante, le

dichiarazioni sono divergenti su diversi punti, ciò che contribuisce a rendere

meno credibile la sua versione dei fatti e di certo non rafforza la tesi della

fondatezza del furto, nemmeno tenendo conto del motivo addotto in questa sede

dall’appellante, secondo cui le contraddizioni nella versione dei fatti

sarebbero giustificate dal fatto di avere subito un furto, poiché in base al

normale andamento delle cose e alla comune esperienza della vita queste

situazioni generano stress e agitazione. Ammesso per ipotesi che un furto possa

creare uno stato di agitazione e di stress, in concreto ciò non è ancora

sufficiente per rendere plausibile l’esistenza del furto, vista l’assenza di riscontri

oggettivi a conferma delle circostanze evocate dall’appellante a sostegno della

sua tesi. Anzi, dall’istruttoria sono emersi elementi che smentiscono o che

rendono poco plausibile la sua versione dei fatti. Contrariamente a quanto

sostenuto dall’attore, dai tabulati telefonici non risulta alcuna chiamata ad

un numero di telefono italiano riconducibile a suo cugino o al 112, mentre risultano

diverse chiamate ad altre utenze (doc. 11, in cui sono rilevate, oltre le

Considerandi

chiamate da e verso la Svizzera, anche quelle effettuate all’estero a utenza

estera). Anomalo risulta pure il fatto che il cugino, sentito dal __________ su

incarico della convenuta (doc. 12), ha dichiarato di avere ricevuto l’asserita

telefonata alle 13.40, quindi prima di quando l’attore dichiara di essersi reso

conto dell’asserito furto (14.00/14.15, doc. B, C, E). In tali circostanze,

l’asserito stato d’animo agitato non è certo sufficiente per giustificare le

numerose divergenze riscontrate dal primo giudice nelle dichiarazioni fornite

dall’appellante in momenti diversi, alle quali si rimanda.

10.

Il Pretore ha poi

considerato il fatto che una delle chiavi elettroniche consegnate dall’attore

alla compagnia di assicurazione dopo il sinistro non poteva essere associata

alla vettura asseritamente rubata quale ulteriore elemento atto a indebolire

ulteriormente la verosimiglianza preponderante necessaria all’ammissione del

furto. L’appellante rimprovera il primo giudice di avere fondato tale

conclusione unicamente sulla perizia di parte fatta allestire dalla convenuta e

sulle deposizioni dei periti che l’hanno redatta, ciò che a suo dire non

costituirebbe una prova. La censura è infondata. Contrariamente a quanto

pretende l’appellante, infatti, il primo giudice ha basato il suo accertamento,

oltre che sulla perizia di parte e sulle deposizioni degli esperti, anche sulla

perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo) e il perito

giudiziario ha confermato quanto contenuto nella perizia di parte, ovvero che

una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia di

assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto

avviare l’autovettura (perizia giudiziaria, risposta 1.5).

11.

In considerazione di

quanto esposto è dunque a giusta ragione che il giudice di prime cure ha

considerato che simili circostanze, prese nel loro insieme, suscitano notevoli

dubbi sulla versione (contraddittoria) fornita dall’attore circa l’esistenza

del furto, tanto da impedire che la stessa possa essere considerata come

preponderatamente verosimile ai sensi dell’art. 8 CC e 39 LCA.

12.

Ne discende che

l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 50'080.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli artt. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide: 1. L’appello 11 giugno

2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura di appello di fr. 3'000.- sono poste a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).