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Decisione

12.2018.87

Gratuito patrocinio - esito favorevole negato

22 gennaio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2018.87

Lugano

22 gennaio 2019/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.102

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22

maggio 2013 da

IS

1

patrocinato dall’ avv. PA

1

contro

CO

1

patrocinata dall’ avv. PA

Considerandi

2.

con

cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.

50'080.- oltre interessi e accessori; domanda avversata dalla convenuta, e che

il Pretore, con decisione 11 maggio 2018, ha integralmente respinto;

appellante

l'attore con appello 11 giugno 2018 (inc. n. 12.2018.86), con cui ha chiesto la

riforma della decisione 11 maggio 2018 nel senso di accogliere la petizione,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

ed

ora sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di

appello presentata dall’attore contestualmente al gravame e completata il

14.

giugno 2018;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che IS 1 ha stipulato con

la società CO 1 una polizza assicurativa per la vettura __________ targata TI __________,

in leasing presso la __________, __________ (doc. 5), avente per oggetto la

copertura dei rischi RC e il casco totale (doc. 8), compreso il furto (Condizioni

generali per l’assicurazione veicoli, cifra G 3.6, doc. 9, pag. 9);

che il 21 gennaio 2012 IS

1.

ha denunciato il furto dell’autovettura presso la stazione dei carabinieri di

__________, Italia (doc. B), asserendo che lo stesso sarebbe avvenuto tra le

13.15

e le 14.15 nel parcheggio del centro commerciale “__________” a __________

(__________, Italia) (doc. B) e, il 24 gennaio 2012 dopo essere rientrato in

Svizzera, presso la polizia cantonale (doc. D);

che il 24 gennaio 2012 IS

1.

ha pure denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione CO 1 (doc. E);

che, con scritto 16 aprile

2012, la compagnia di assicurazione CO 1, dopo aver fatto allestire una perizia

sulle chiavi, dalla quale è risultato che una delle due chiavi consegnate

dall’attore non poteva essere associata alla __________ targata TI __________ nel

senso che non poteva avviarla poiché il supporto elettronico non era quello

originale (doc. 16), ha rifiutato la copertura del sinistro ai sensi dell’art.

39.

LCA (doc. I);

che il 25 aprile 2012 la

società __________ ha chiesto a IS 1 il rimborso delle rate scoperte del

leasing (doc. H);

che con petizione 22

maggio 2013 IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al versamento di fr. 50'080.-,

oltre interessi e accessori, corrispondente al valore residuo dell’autovettura (doc.

N);

che la convenuta si è

integralmente opposta alla petizione con risposta 25 giugno 2013, sostenendo

che la tesi del furto non era credibile;

che, statuendo l’11 maggio

2018, il Pretore ha integralmente respinto la petizione, addebitando le spese

processuali di

fr. 3'000.- all'attore e

obbligandolo a rifondere alla controparte

fr. 5'800.- per ripetibili;

che il primo giudice, respinta

l’eccezione di carente legittimazione attiva dell’attore per rapporto alla

società finanziaria e proprietaria del leasing, ha ritenuto che l’appellante

non aveva dimostrato, nemmeno con un grado di verosimiglianza preponderante,

l’esistenza del furto: da una parte egli ha ritenuto divergenti e

contraddittorie le sue dichiarazioni in merito alle circostanze in cui l’asserito

furto sarebbe avvenuto; dall’altra essendo emerso, sia dalla perizia di parte

sia da quella giudiziaria, come una delle chiavi elettroniche consegnate

dall’attore alla compagnia d’assicurazione dopo il sinistro non poteva essere associata

alla vettura asseritamente rubata, poiché il supporto elettronico incollato

alla chiave (cosiddetto transponder) non era quello originale e non poteva

pertanto avviarla;

che, con appello 11 giugno

2018, l'attore ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di

accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi (inc. n. 12.2018.86);

che, contestualmente

all'appello, egli ha altresì chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio

per la procedura di secondo grado e in seguito, il 14 giugno 2018, ha

completato la sua domanda versando agli atti il “certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria” con la relativa documentazione;

che la convenuta non è

stata invitata a esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio;

che ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque adempia le due condizioni cumulative di cui all'art. 117

CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);

che la situazione di

indigenza dell'appellante, al beneficio di una prestazione d’assistenza e privo

di sostanza, emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta a sostegno

dell’istanza in esame, per cui si può senz'altro ammettere che egli, in questa

sede, non sia in grado di far fronte alle presumibili spese processuali (per un

importo minimo di fr. 3’000.- secondo gli art. 7 e 13 LTG) e all'onorario del

suo legale (per un importo stimabile in almeno fr. 2’000.- in base all'art. 11

Rtar);

che sulle probabilità di

successo dell’appello, la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di

successo le conclusioni le cui prospettive di vittoria sono notevolmente più

ridotte dei rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate

come serie, mentre che una causa non è considerata priva di successo quando le

possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono

soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se

una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a

intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare

(DTF 142 III 139 consid. 5.1; anche Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar,

2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 589);

che sapere se sussistono

sufficienti probabilità di successo dev'essere valutato in base a un esame

sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento

dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 142 III 140 consid. 5.1, 139 III 476; consid. 2.2; vedi

anche Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3ª ed., n.

13.

ad art. 117 CPC; Trezzini, op.

cit., p. 590);

che, nel caso di specie,

l'istante rimprovera al Pretore una violazione del diritto e un’errata

valutazione delle prove per non avere ritenuto verosimile l’esistenza del

furto, in particolare per avere considerato le dichiarazioni da lui rese in

merito alle circostanze in cui sarebbe avvenuto il furto contraddittorie e

discordanti; a suo dire, proprio il fatto di essere stato vittima di un furto

relativizzerebbe le divergenze e le contraddizioni rilevate dal primo giudice,

ritenuto che secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza

della vita un comportamento contraddittorio e delle dichiarazioni divergenti

sarebbero usuali in una situazione del genere;

che l’appellante, a

sostegno della sua tesi, si limita a proporre una personale lettura e

interpretazione delle prove, senza confrontarsi adeguatamente con la

motivazione del Pretore, donde la verosimile irricevibilità dell'appello per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);

che, a un

esame sommario, la censura dell’appellante non appare sufficiente a scalfire la

conclusione del Pretore, ritenuto che la tesi dell’attore si fonda unicamente

sulle sue dichiarazioni mentre dall’istruttoria sono emersi tutta una serie di

elementi oggettivi e convergenti atti a screditare la versione del furto;

che, in

merito alle chiavi, l’appellante rimprovera il Pretore per avere fondato la sua

conclusione, secondo cui una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia

di assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto

avviare l’autovettura, unicamente sulla perizia di parte fatta allestire

dall’assicurazione e sulle deposizioni dei periti che l’hanno redatta, ciò che

non costituirebbe una prova;

che,

contrariamente a quanto reputa l’appellante, il Pretore ha fondato il suo

accertamento, oltre che sulla perizia di parte e sulle deposizioni degli

esperti, anche sulla perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo);

che, contrariamente a

quanto reputa l’appellante, anche il perito giudiziario ha confermato quanto

già formulato nella perizia di parte e dalle deposizioni degli estensori,

ovvero che una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia

di assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto

avviare l’autovettura (perizia giudiziaria, risposta 1.5);

che, nelle circostanze

descritte, la prognosi sull'esito presumibile dell'appello conduce dunque a un

risultato sfavorevole all'appellante sicché la domanda di gratuito patrocinio

per la procedura di secondo grado non può essere accolta, mancando il requisito

cumulativo della probabilità di successo previsto dall'art. 117 lett. b CPC;

che nella procedura per il

conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali

(art. 119 cpv. 6 CPC), né sono assegnate ripetibili alla controparte, in concreto

neppure invitata a esprimersi;

che una volta passata in

giudicato la presente decisione, all'attore appellante sarà fissato il termine

per versare l'anticipo delle spese di fr. 3’000.- (calcolato sulla base di un

valore litigioso di fr. 50’080.-);

che l'impugnabilità

di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza

giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012

5A_565/2011 consid. 1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 117 segg. CPC,

decide:

1. L'istanza di

ammissione al gratuito patrocinio 11 giugno 2018 di IS 1 è respinta.

2. Non si prelevano spese

processuali. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).