12.2018.87
Gratuito patrocinio - esito favorevole negato
22 gennaio 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2018.87
Lugano
22 gennaio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.102
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22
maggio 2013 da
IS
1
patrocinato dall’ avv. PA
1
contro
CO
1
patrocinata dall’ avv. PA
Considerandi
2.
con
cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
50'080.- oltre interessi e accessori; domanda avversata dalla convenuta, e che
il Pretore, con decisione 11 maggio 2018, ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con appello 11 giugno 2018 (inc. n. 12.2018.86), con cui ha chiesto la
riforma della decisione 11 maggio 2018 nel senso di accogliere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
ed
ora sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di
appello presentata dall’attore contestualmente al gravame e completata il
14.
giugno 2018;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che IS 1 ha stipulato con
la società CO 1 una polizza assicurativa per la vettura __________ targata TI __________,
in leasing presso la __________, __________ (doc. 5), avente per oggetto la
copertura dei rischi RC e il casco totale (doc. 8), compreso il furto (Condizioni
generali per l’assicurazione veicoli, cifra G 3.6, doc. 9, pag. 9);
che il 21 gennaio 2012 IS
1.
ha denunciato il furto dell’autovettura presso la stazione dei carabinieri di
__________, Italia (doc. B), asserendo che lo stesso sarebbe avvenuto tra le
13.15
e le 14.15 nel parcheggio del centro commerciale “__________” a __________
(__________, Italia) (doc. B) e, il 24 gennaio 2012 dopo essere rientrato in
Svizzera, presso la polizia cantonale (doc. D);
che il 24 gennaio 2012 IS
1.
ha pure denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione CO 1 (doc. E);
che, con scritto 16 aprile
2012, la compagnia di assicurazione CO 1, dopo aver fatto allestire una perizia
sulle chiavi, dalla quale è risultato che una delle due chiavi consegnate
dall’attore non poteva essere associata alla __________ targata TI __________ nel
senso che non poteva avviarla poiché il supporto elettronico non era quello
originale (doc. 16), ha rifiutato la copertura del sinistro ai sensi dell’art.
39.
LCA (doc. I);
che il 25 aprile 2012 la
società __________ ha chiesto a IS 1 il rimborso delle rate scoperte del
leasing (doc. H);
che con petizione 22
maggio 2013 IS 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al versamento di fr. 50'080.-,
oltre interessi e accessori, corrispondente al valore residuo dell’autovettura (doc.
N);
che la convenuta si è
integralmente opposta alla petizione con risposta 25 giugno 2013, sostenendo
che la tesi del furto non era credibile;
che, statuendo l’11 maggio
2018, il Pretore ha integralmente respinto la petizione, addebitando le spese
processuali di
fr. 3'000.- all'attore e
obbligandolo a rifondere alla controparte
fr. 5'800.- per ripetibili;
che il primo giudice, respinta
l’eccezione di carente legittimazione attiva dell’attore per rapporto alla
società finanziaria e proprietaria del leasing, ha ritenuto che l’appellante
non aveva dimostrato, nemmeno con un grado di verosimiglianza preponderante,
l’esistenza del furto: da una parte egli ha ritenuto divergenti e
contraddittorie le sue dichiarazioni in merito alle circostanze in cui l’asserito
furto sarebbe avvenuto; dall’altra essendo emerso, sia dalla perizia di parte
sia da quella giudiziaria, come una delle chiavi elettroniche consegnate
dall’attore alla compagnia d’assicurazione dopo il sinistro non poteva essere associata
alla vettura asseritamente rubata, poiché il supporto elettronico incollato
alla chiave (cosiddetto transponder) non era quello originale e non poteva
pertanto avviarla;
che, con appello 11 giugno
2018, l'attore ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi (inc. n. 12.2018.86);
che, contestualmente
all'appello, egli ha altresì chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio
per la procedura di secondo grado e in seguito, il 14 giugno 2018, ha
completato la sua domanda versando agli atti il “certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria” con la relativa documentazione;
che la convenuta non è
stata invitata a esprimersi sulla domanda di gratuito patrocinio;
che ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque adempia le due condizioni cumulative di cui all'art. 117
CPC, ovvero chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b);
che la situazione di
indigenza dell'appellante, al beneficio di una prestazione d’assistenza e privo
di sostanza, emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta a sostegno
dell’istanza in esame, per cui si può senz'altro ammettere che egli, in questa
sede, non sia in grado di far fronte alle presumibili spese processuali (per un
importo minimo di fr. 3’000.- secondo gli art. 7 e 13 LTG) e all'onorario del
suo legale (per un importo stimabile in almeno fr. 2’000.- in base all'art. 11
Rtar);
che sulle probabilità di
successo dell’appello, la giurisprudenza definisce come prive di probabilità di
successo le conclusioni le cui prospettive di vittoria sono notevolmente più
ridotte dei rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono essere considerate
come serie, mentre che una causa non è considerata priva di successo quando le
possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono, oppure se le prime sono
soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in definitiva sapere se
una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe a
intraprendere il procedimento in base alle spese che si esporrebbe a sopportare
(DTF 142 III 139 consid. 5.1; anche Huber, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar,
2ª ed., n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 589);
che sapere se sussistono
sufficienti probabilità di successo dev'essere valutato in base a un esame
sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle circostanze esistenti al momento
dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (DTF 142 III 140 consid. 5.1, 139 III 476; consid. 2.2; vedi
anche Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3ª ed., n.
13.
ad art. 117 CPC; Trezzini, op.
cit., p. 590);
che, nel caso di specie,
l'istante rimprovera al Pretore una violazione del diritto e un’errata
valutazione delle prove per non avere ritenuto verosimile l’esistenza del
furto, in particolare per avere considerato le dichiarazioni da lui rese in
merito alle circostanze in cui sarebbe avvenuto il furto contraddittorie e
discordanti; a suo dire, proprio il fatto di essere stato vittima di un furto
relativizzerebbe le divergenze e le contraddizioni rilevate dal primo giudice,
ritenuto che secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza
della vita un comportamento contraddittorio e delle dichiarazioni divergenti
sarebbero usuali in una situazione del genere;
che l’appellante, a
sostegno della sua tesi, si limita a proporre una personale lettura e
interpretazione delle prove, senza confrontarsi adeguatamente con la
motivazione del Pretore, donde la verosimile irricevibilità dell'appello per
carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC);
che, a un
esame sommario, la censura dell’appellante non appare sufficiente a scalfire la
conclusione del Pretore, ritenuto che la tesi dell’attore si fonda unicamente
sulle sue dichiarazioni mentre dall’istruttoria sono emersi tutta una serie di
elementi oggettivi e convergenti atti a screditare la versione del furto;
che, in
merito alle chiavi, l’appellante rimprovera il Pretore per avere fondato la sua
conclusione, secondo cui una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia
di assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto
avviare l’autovettura, unicamente sulla perizia di parte fatta allestire
dall’assicurazione e sulle deposizioni dei periti che l’hanno redatta, ciò che
non costituirebbe una prova;
che,
contrariamente a quanto reputa l’appellante, il Pretore ha fondato il suo
accertamento, oltre che sulla perizia di parte e sulle deposizioni degli
esperti, anche sulla perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 6 in mezzo);
che, contrariamente a
quanto reputa l’appellante, anche il perito giudiziario ha confermato quanto
già formulato nella perizia di parte e dalle deposizioni degli estensori,
ovvero che una delle chiavi consegnate dall’attore alla compagnia
di assicurazione dopo l’asserito furto non era originale e non poteva pertanto
avviare l’autovettura (perizia giudiziaria, risposta 1.5);
che, nelle circostanze
descritte, la prognosi sull'esito presumibile dell'appello conduce dunque a un
risultato sfavorevole all'appellante sicché la domanda di gratuito patrocinio
per la procedura di secondo grado non può essere accolta, mancando il requisito
cumulativo della probabilità di successo previsto dall'art. 117 lett. b CPC;
che nella procedura per il
conferimento del gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali
(art. 119 cpv. 6 CPC), né sono assegnate ripetibili alla controparte, in concreto
neppure invitata a esprimersi;
che una volta passata in
giudicato la presente decisione, all'attore appellante sarà fissato il termine
per versare l'anticipo delle spese di fr. 3’000.- (calcolato sulla base di un
valore litigioso di fr. 50’080.-);
che l'impugnabilità
di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza
giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012
5A_565/2011 consid. 1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 segg. CPC,
decide:
1. L'istanza di
ammissione al gratuito patrocinio 11 giugno 2018 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano spese
processuali. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).