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Decisione

12.2018.88

Acquisto di una gru edile da parte dell'impresario costruttore, pagamento del saldo del prezzo da parte del committente; assunzione di debito a titolo oneroso, pretesa di rimborso del prezzo pagato; o

6 settembre 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

di costruzioni, la ____________________, sicché aveva un interesse ad

acquisire per sé una gru, differentemente da un committente classico. In

secondo luogo essa ha poi sottolineato come, essendo la venditrice __________

una società italiana, la fattispecie rivestirebbe carattere internazionale,

sicché deve trovare applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui

contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (CVIM,

cosiddetto Wiener Kaufrecht, RS 0.221.211.1), la cui applicazione non è stata

esclusa dalle parti, non avendo esse concluso alcun accordo in merito al

diritto applicabile. In tal senso ha quindi esaminato l’esistenza di un

consenso delle parti in merito alla compravendita in questione, giungendo

alla conclusione che la convenuta non ha mai espresso la sua adesione alla

stipulazione di un contratto di tal natura e che agli atti non sussiste

alcuna prova che permetta di concludere il contrario.

A

suo dire, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, la teste __________

M__________ non è affidabile, avendo reso dichiarazioni contraddittorie e

poco chiare.

Inoltre,

argomenta, dovrebbe essere la ditta __________, che gode di un diritto alla

restituzione del bene venduto ai sensi dell’art. 81 cpv. 2 CVIM, a muoversi

in giudizio, non l’attore. Ciò posto, nemmeno risulta dagli atti che __________

abbia ceduto a AO 1 il suo credito, negozio che in base all’art. 145 cpv. 1

LDIP soggiacerebbe al diritto italiano, per il quale, giusta l’art. 1264

CCit, la cessione ha effetto nei confronti del debitore quando questi l’ha

accettata o quando gli è stata notificata. Cosa qui mai avvenuta. Di

conseguenza, AO 1 non dispone di legittimazione attiva a promuovere la causa.

Per

la convenuta, la pretesa pecuniaria avanzata con la petizione nemmeno si può fondare

sull’esistenza di una valida surrogazione ai sensi dell’art. 110 CO, ove ella

avrebbe acquistato la gru e l’attore l’avrebbe pagata in sua vece. In

effetti, a suo dire, anche questo negozio giuridico soggiacerebbe al diritto

italiano (art. 146 cpv. 1 LDIP), ove l’art. 1201 CCit prescrive che il

creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri

diritti, laddove la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e

contemporaneamente al pagamento. Nella fattispecie nessuno di questi due

presupposti risulta essere realizzato. A ciò va aggiunto che la surrogazione

non sarebbe valida nemmeno in base al diritto svizzero, mancando la

comunicazione ex art. 110 cifra 2 CO.

Infine,

l’appellante contesta il calcolo delle ripetibili, per il quale nella

sentenza non si trova alcuna spiegazione.

5. Prima

di chinarsi sulle argomentazioni di merito dell’impugnativa, appare opportuno

evadere la critica sollevata dall’appellante all’inizio del suo allegato e

poi velatamente ripresa nei considerandi seguenti, in base alla quale la

sentenza del Pretore sarebbe stringata al punto da non consentire di capire

esattamente quali sono i fatti, rispettivamente le valutazioni giuridiche

posti alla base del giudizio.

Le

esigenze minime di motivazione di una sentenza civile ai sensi dell’art. 239

CPC sono fissate in base ai principi statuiti dall’art. 29 cpv. 2 Cost a

tutela del diritto di essere sentiti delle parti (anche art. 53 CPC). Per

ossequiarvi è sufficiente che il giudice indichi, almeno brevemente, i fatti,

le allegazioni e i motivi che lo hanno indotto a decidere come ha fatto, in

maniera tale da consentire agli interessati di comprendere la decisione e la

sua portata, nonché di disporre di sufficienti elementi per valutare con

cognizione di causa l’opportunità o meno di adire l’istanza superiore, che

dal canto suo deve essere messa nella situazione di poter esercitare

adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70, consid. 5.2;

142 II 157, consid. 4.2; 142 III 436, consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del TF

5A_506/2016 del 6 febbraio 2017, consid. 2.1.1 con rinvii). Egli non è dunque

tenuto a discutere tutti i fatti sottopostigli, né a determinarsi su ogni

singola allegazione e nemmeno su ogni argomentazione di diritto avanzata

dalle parti, ma si può limitare alle questioni decisive per la soluzione

della lite. La motivazione può anche essere breve e concisa, purché contenga

gli elementi essenziali alla sua comprensione.

Nel

caso concreto la motivazione della decisione pretorile è indubbiamente

concisa. Nondimeno dalla stessa - con particolare riferimento al terzo

paragrafo a pag. 2 - il ragionamento del primo giudice, con i relativi rinvii

a documenti e testimonianze, risulta perfettamente comprensibile sicché

l’appellante non ha subito impedimenti né limitazioni nell’esposizione delle

sue censure.

6. Nel

merito, s’impone di rilevare in entrata che l’atto di appello in disamina è

in parte irricevibile poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti

dell’art. 311 CPC. Al proposito dottrina e giurisprudenza hanno precisato che

l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata

spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e

con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare

per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (sentenza del TF 4A_659/2011

del 7 dicembre 2011, consid. 4; II CCA 14 gennaio 2015, inc.

n. 12.2014.131, consid. 2; 11 marzo 2014, inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 36 ad art. 311

CPC). È in particolare irricevibile la motivazione di appello che si

limita alla semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri

allegati di prima istanza o anche solo alla riproduzione di ampi stralci

degli stessi (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1). Inammissibile per

insufficiente motivazione è pure l’appello che contiene critiche generiche

alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto già esposto in

prima sede (sentenza del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014, consid. 3.3). In

concreto, una parte dell’appello è palesemente costituita dalla trascrizione

di quanto già contenuto nel memoriale conclusivo della convenuta. Tale modo

di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità parziale, non

essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC.

7. AP

1 contesta la valenza della conclusione del Pretore che ha ritenuto che

essa abbia trasformato il contratto di affitto concluso con __________ in un

contratto di compravendita. A suo dire non sussistono agli atti prove in tal

senso. In particolare, non può essere fatto affidamento sulle dichiarazioni

della teste __________ M__________, non univoche e poco chiare.

Il

Pretore, sostenendo che i due versamenti di Euro 3'500.- e di Euro 2'000.-

siano delle rate d’acquisto, avrebbe commesso un arbitrio, poiché la teste in

questione non è in effetti stata in grado di comunicare la causale dei due

pagamenti. Inoltre, ella ha dichiarato di non conoscere gli accordi che

stavano dietro alle fatture che lei registrava nella contabilità. Per di più

la contabilizzazione della fattura aperta per l’asserito acquisto della gru

non aveva alcun senso se questa era stata pagata dall’attore; al limite

avrebbe dovuto essere registrato un credito a suo favore.

Il

Pretore ha accertato che la convenuta ha acquistato dalla __________ la gru -

di cui è rimasta proprietaria e di cui ha potuto disporre a suo piacimento

impiegandola in un cantiere piuttosto che un altro - senza pagarne il saldo,

dopo avere onorato due acconti per complessivi Euro 5'500.-; saldo che per

contro è stato corrisposto dall’attore per suo conto (della società). A

sostegno di questa conclusione il primo giudice ha fatto riferimento a quanto

sostenuto dalla teste __________ M__________, che ha confermato che nella contabilità

c’era una fattura di __________ a AP 1 per tale operazione, e meglio quella

di cui al doc. C, che la gru era un macchinario a disposizione della

convenuta e che __________ M__________, dipendente della società, le aveva

detto che essa era depositata in un altro cantiere (sentenza impugnata, pag.

2). Il giudice ha pure sottolineato come il castello fattuale proposto dalla

parte convenuta con le conclusioni non abbia trovato conferma probatoria e

sia rimasto a livello di mero parlato, aggiungendo a titolo abbondanziale

come la sua tesi sia anche illogica, non essendo concepibile che un

committente acquisti una gru per sé per poi lasciarla gratuitamente a

disposizione dell’appaltatrice.

7.1. Gli

accertamenti pretorili sono corretti mentre le argomentazioni dell’appellante

Considerandi

non possono essere seguite.

In

base alle emergenze istruttorie è in effetti evidente che ci si trova di

fronte a un contratto di compravendita della gru, nel quale la AP 1 ha

rivestito il ruolo di acquirente e ove il saldo ancora rimasto scoperto è

stato onorato da AO 1, sì, ma per conto di tale ditta.

In

primo luogo, ciò è dimostrato dall’intreccio delle esplicite intestazioni delle

fatture che si trovano in atti. Quella n. 78/2014 emessa da __________

all’indirizzo di AP 1 reca la dicitura tra parentesi “in c/to noleggio e

trasformata in vendita”, per un totale complessivo di Euro 29'000.- e la

specificazione: “Pagamento: acconto Euro 900.- alla firma del contratto,

la differenza a mezzo bonifico bancario con scad. 20/10/2014 pari a Euro

3'500.-, scad. 20/11/2014 pari a Euro 5'000.-, scad. 20/12/2014 pari a Euro

5'000.-, scad. 20/01/2015 pari a Euro 5'000.-, scad. 20/02/2015 pari a Euro

5'000.-, scad. 20/03/2015 pari a Euro 4'600.- (…)” (doc. C). Le due

seguenti, inviate sempre da __________ ma questa volta a AO 1 per il

pagamento del saldo della gru (doc. 8 e 9), recano l’intestazione: “Oggetto:

AP 1- Fattura __________ n. 78/2014 del 30/9/2014 pari a Euro 29'000.-/ Gru __________

tipo G 21-20/TTBE matricola 0057-2008 usata”.

Al

termine dell’operazione, in data 6 ottobre 2015, __________ ha ancora scritto

all’attore, sempre utilizzando la stessa intestazione ma con l’aggiunta di “fattura

__________ n. 30/2015 del 26/06/2015 pari a Euro 1'700.- Kit ruote”,

confermando “In risposta alla sua richiesta a mezzo e-mail del 28/09/2015,

con la presente comunico i versamenti da lei effettuati per conto dellaAP 1:

Euro 20'600.- bonifico del 02/03/2015 effettuato dal sig. __________; Euro

1'700.- bonifico del 02/06/2015 “ (doc. H).

Da

questi atti si può desumere come il pagamento sollecitato concernesse effettivamente

un contratto concluso con la ditta appellante e non una compravendita a

favore di AO 1.

7.2

In

questo contesto si inseriscono le deposizioni testimoniali contestate

dall’appellante, che però non fanno altro che sostenere ulteriormente le

conclusioni pretorili.

__________

M__________, contabile di __________ SA, responsabile di seguire AP 1,

soprattutto negli anni 2013 e 2014, ha riconosciuto con molta schiettezza che

nessuno le aveva detto che la ditta edile era intenzionata ad acquistare la

gru. In seguito ha però confermato che nella contabilità di quest’ultima si

trova una fattura __________ d’acquisto della gru e che, a fronte di tale

documento, sono stati versati due acconti nel 2014, uno di Euro 3'500.- e

l’altro di Euro 2'000.-. Ella ha pure dichiarato: “Poi avevo chiesto al

signor M__________ per il saldo e solo verbalmente mi ha detto che avrebbe

provveduto al saldo il sig. C__________. Io non ho alcuna documentazione a

supporto di questa affermazione. Al momento, da quanto mi risulta, è ancora

in contabilità con questo saldo da corrispondere alla società. Queste

informazioni sul negozio giuridico che sta alla base le deduco dall’estratto

conto bancario dove ho visto l’uscita di questi acconti alla società __________.

Per quanto riguarda la causale non so esattamente. (…) La gru è menzionata

quale attivo societario e lo è ancora oggi. È nei creditori ancora con il

saldo aperto da pagare per la differenza. Mi riferisco al 2015 perché nel

2016.

il bilancio non è ancora stato chiuso.” (verbale di audizione

testimoniale di __________ M__________ del 28 aprile 2017, pag. 1 seg.).

La

teste __________ F__________ (verbale di audizione testimoniale del 6 marzo

2017), ha potuto confermare che __________ M__________, di AP 1, le aveva

detto che la gru era stata spostata in un altro cantiere.

È

pertanto a ragione che il Pretore, fondandosi sugli atti e sulle deposizioni

testimoniali, in particolare su quella di __________ M__________, certamente

affidabile non sussistendo motivi a sostegno del contrario, ha concluso a

favore dell’esistenza del contratto di compravendita tra la convenuta e la __________,

rispettivamente ha accertato che il pagamento del saldo del prezzo è stato

effettuato dall’attore per la convenuta, non per sé stesso. Già solo la

registrazione della gru tra gli attivi della società è sufficiente a

confermare il trapasso di proprietà e l’estraneità dell’attore dall’operazione.

A

conferma di ciò va poi aggiunto che, come si desume dai doc. C e 8, AP 1 ha

versato a __________ un primo acconto di Euro 900.- e un secondo acconto di

Euro 3'500.-, così come una quota parte di Euro 2'000.- del terzo acconto,

che avrebbe dovuto essere di Euro 5'000.-, proprio nei termini previsti dal

contratto di compravendita. Per contro nessuno di questi importi corrisponde

a quanto previsto dal contratto di noleggio di cui al doc. 5.

L’eventuale

contabilizzazione del debito a favore di __________ piuttosto che di AO 1 non

ha alcuna influenza sull’esito della procedura. A tal proposito va poi

rilevato come al momento dell’audizione di __________ M__________ fosse stata

chiusa la contabilità solo fino al 2015 e che, non essendosi ella occupata

della stesura del bilancio per quell’anno, la sua affermazione circa

l’identità del creditore iscritto nei conti non è stata perentoria ma

dubitativa, sicché nulla dimostra. Ma anche se fosse, un’inesattezza nella

registrazione non proverebbe ancora nulla. Sarebbe solo un indizio, non in

grado di sconfessare l’accertamento del primo giudice.

8.

L’appellante

sostiene poi che, anche nell’ipotesi di una compravendita della gru tra __________

e lei, AO 1 non potrebbe derivare alcun diritto nei suoi confronti né sulla

scorta di una cessione del credito da parte della venditrice a suo favore, né

sulla base dell’istituto della surrogazione. Di riflesso egli difetterebbe

addirittura della legittimazione attiva per stare in causa.

Queste

argomentazioni sono, come detto in precedenza, già di per sé irricevibili

(art. 311 CPC) poiché non si confrontano con la sentenza impugnata e poiché

sono avanzate per mezzo di una semplice copiatura delle conclusioni del 23

giugno 2017.

Ciò

detto, esse sono pure da respingere nel merito.

Intervenendo

AO 1 per pagare in vece di AP 1 il debito per l’acquisto della gru, egli ha in

effetti semplicemente fornito una prestazione al posto di quest’ultima. Una

surrogazione nei diritti di __________, ai sensi dell’art. 110 CO,

rispettivamente ai sensi dell’art. 1201 CCit, non entra in considerazione e

mai è stata rivendicata. Si tratta qui unicamente di un adempimento

dell’obbligazione da parte di una terza persona, che indiscutibilmente è

stato accettato dalla parte venditrice.

Ciò

costituisce un’assunzione del debito ex art. 176 CO, con accettazione per

atti concludenti da parte della creditrice ai sensi del cpv. 3 della norma.

Internamente questa assunzione non è avvenuta a titolo gratuito, bensì per il

valore del saldo corrisposto ex art. 175 CO, di modo che AO 1 vanta un

credito nei confronti della convenuta pari ai versamenti da lui effettuati

per l’acquisto della gru.

La

surrogazione ai sensi dell’art. 110 CO, in questa procedura, non gioca alcun

ruolo, poiché ad essere posti in giudizio sono i rapporti di dare e avere tra

il debitore acquirente e il terzo pagante.

Lo

stesso dicasi per la figura giuridica della cessione (art. 164 segg. CO), non

essendo stato ceduto da __________ alcun credito con il pagamento del saldo

del prezzo da parte dell’appellato, ma essendo insorto un nuovo credito a

favore di quest’ultimo e a carico della convenuta.

Stando

così la situazione, appare evidente come la legittimazione attiva dell’attore

qui appellato sia indiscutibile.

9.

L’argomentazione

dell’appellante circa il fatto che l’appellato avrebbe agito per conto

proprio, avendo avuto un interesse personale all’acquisto della gru nella sua

qualità di titolare di una ditta di costruzioni, oltre ad essere

inconsistente è, già solo perché nuova, irricevibile (art. 317 CPC).

In

definitiva, quindi, l’appello risulta su questi punti, nei limiti della sua

ricevibilità, infondato nel merito e deve essere respinto.

10.

Ciò

detto, essendo il credito a favore dell’attore e a carico della convenuta

fondato sull’anticipo del pagamento del saldo quale forma di assunzione di

credito interna a titolo evidentemente oneroso, è del tutto inutile chinarsi

sulle eccezioni sollevate con l’appello in merito all’applicabilità della Convenzione

delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM),

della LDIP e del diritto italiano, non entrando in considerazione gli

istituti giuridici della cessione del credito, rispettivamente una

surrogazione.

11.

Nel

suo allegato l’appellante lamenta da ultimo il fatto che il Pretore non abbia

illustrato le basi di calcolo delle ripetibili da lui fissate in fr. 4'000.-.

Se da un lato, effettivamente, nulla è stato scritto a tal proposito,

dall’altro bisogna rilevare come la contestazione sia stata generica, senza

essere suffragata da alcuna motivazione, né da una chiara richiesta di

riforma, sicché il gravame, anche su questo punto, deve essere dichiarato

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

12.

Ne

discende che l’appello della convenuta deve essere respinto nella limitata

misura in cui è ricevibile.

Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di Euro 22'613.-, pari a circa fr.

25'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

13.

Il

presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG, non ponendo esso questioni

di principio né di rilevante importanza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106

CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello

12 giugno 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellato fr. 2’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- avv. PA 1, Via

__________, __________

- avv. PA 2, __________,

__________

, __________

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda

Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice

La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente):

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia

con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).