12.2018.88
Acquisto di una gru edile da parte dell'impresario costruttore, pagamento del saldo del prezzo da parte del committente; assunzione di debito a titolo oneroso, pretesa di rimborso del prezzo pagato; o
6 settembre 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.88
Lugano
6 settembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2016.168
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione del 6
maggio 2016 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 22'613.36 oltre
interessi al 5% a far tempo dal 2 aprile 2015, spese per la notifica del
precetto per fr. 103.30, spese per la procedura di conciliazione pari a fr.
100.-, spese ripetibili per la procedura di rigetto e quella di
conciliazione, quantificate in fr. 1'485.-, nonché quelle per la procedura
principale;
domanda avversata
dalla convenuta che, dopo aver sollevato in via preliminare l’eccezione di
litispendenza (art. 64 CPC), respinta dal Pretore con decisione incidentale
del 4 gennaio 2017, ha postulato la reiezione integrale della petizione, e
che il Pretore con sentenza 11 maggio 2018 ha per contro accolto, condannando
la convenuta al pagamento di Euro 22'613.36 oltre interessi al 5% annui a
decorrere dal 2 aprile 2015, oltre alle spese esecutive e di conciliazione
per fr. 200.-;
appellante la
convenuta con atto di appello del 12 giugno 2018, con cui ha chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l'attore con
risposta 4 settembre 2018 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’aprile
2014 AO 1 ha concluso un contratto d’appalto con __________ SA avente per
oggetto l’esecuzione di opere da impresario costruttore in relazione alla
ristrutturazione di un immobile sito sulla part. n. __________ RFD di __________,
di proprietà del committente stesso, successivamente costituito in PPP (fogli
PPP da 29658 a 29661), tre delle quali ancora di sua proprietà.
In
seguito la __________ SA è stata allontanata dal cantiere dal committente,
che l’ha sostituita con AP 1, con la quale ha concluso, in data 28 agosto
2014, un nuovo contratto dappalto, sempre avente per oggetto la stessa
opera.
Sul
cantiere la __________ SA aveva montato una gru edile marca __________
modello “__________” (doc. 5), presa a noleggio dalla ditta __________ di __________
(di seguito solo __________). A detta della convenuta stessa, __________ SA
non aveva pagato tutti i canoni di locazione e la __________ era intenzionata
a smontarla e riprendersela. Essendo la gru indispensabile per il proseguimento
dei lavori sul cantiere, AP 1 ha deciso di stipulare con la proprietaria
della stessa, in data 2 settembre 2014, un nuovo contratto di locazione con
un canone mensile di Euro 1'200.- e un versamento iniziale di Euro 3'890.-
(doc. 5, 6 e 7), che ha effettuato l’8 settembre 2014.
A
seguito di una carenza di liquidità, AP 1 non è stata in grado di far fronte
ai suoi impegni con la __________, tant’è che quest’ultima ha di nuovo
minacciato di riprendersi la gru. AO 1 è così intervenuto e, in data 20
gennaio 2015, ha versato alla proprietaria della gru Euro 2'000.- (doc. 8)
per poi promettere di corrispondere la somma di Euro 20'600.- a valere quale
saldo della trasformazione del contratto di locazione in compravendita (doc.
8).
Il
pagamento di questo importo residuo è stato effettuato da AO 1 il 2 marzo
2015.
La
gru è poi rimasta sul cantiere di __________ sino a fine luglio 2015, quando è
stata rimossa da AP 1 per essere piazzata in un altro suo cantiere di __________
AO
1 è stato presidente del CdA della AP 1 dal 26 maggio 2015 al 31 agosto 2015
(doc. B).
Egli
è pure proprietario della __________ Sagl di __________, anch’essa attiva nel
settore edile.
2. Con
petizione 6 maggio 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire di data 8 febbraio 2016 (inc. CM.2016.19), ha convenuto in giudizio AP
1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, per ottenerne la condanna al
pagamento di Euro 22'613.36 oltre interessi al 5% a far tempo dal 2 aprile
2015, delle spese per la notifica del precetto per fr. 103.30, delle spese
per la procedura di conciliazione pari a fr. 100.-, delle spese ripetibili
per la procedura di rigetto e quella di conciliazione, quantificate in fr.
1'485.-, nonché di quelle per la procedura principale. Egli, in estrema sintesi,
ha preteso il rimborso di quanto da lui versato a __________ per l’acquisto
della gru in oggetto.
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con la decisione 11 maggio 2018 qui impugnata, ha sostanzialmente
accolto la petizione, tranne per quanto riguarda parte degli accessori,
ponendo la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.- a carico
della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4’000.- a
titolo di ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha ritenuto che l’acquirente della gru sia stata la
convenuta e che l’attore abbia pagato gli importi rivendicati per
quest’ultima, che è sempre rimasta proprietaria dell’oggetto.
4. Con
l’appello 12 giugno 2018 che qui ci occupa, avversato dall’attore con
risposta 4 settembre 2018, la convenuta lamenta una carente motivazione ed
espone così a titolo introduttivo i fatti in maniera a suo dire completa. In
seguito, dopo aver rimproverato al primo giudice l’assenza di un esame
giuridico della fattispecie, essa ha illustrato quelli che dal suo punto di
vista sono gli estremi in diritto della situazione e le loro conseguenze,
postulando infine la riforma della sentenza impugnata e la reiezione
integrale della petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo
e secondo grado.
In
particolare l’appellante ha anzitutto sottolineato come l’accusa di
illogicità mossa dal Pretore alle sue tesi debba essere recisamente respinta,
non essendosi il primo giudice avveduto che AO 1 è proprietario di una ditta
Fatti
di costruzioni, la ____________________, sicché aveva un interesse ad
acquisire per sé una gru, differentemente da un committente classico. In
secondo luogo essa ha poi sottolineato come, essendo la venditrice __________
una società italiana, la fattispecie rivestirebbe carattere internazionale,
sicché deve trovare applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (CVIM,
cosiddetto Wiener Kaufrecht, RS 0.221.211.1), la cui applicazione non è stata
esclusa dalle parti, non avendo esse concluso alcun accordo in merito al
diritto applicabile. In tal senso ha quindi esaminato l’esistenza di un
consenso delle parti in merito alla compravendita in questione, giungendo
alla conclusione che la convenuta non ha mai espresso la sua adesione alla
stipulazione di un contratto di tal natura e che agli atti non sussiste
alcuna prova che permetta di concludere il contrario.
A
suo dire, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, la teste __________
M__________ non è affidabile, avendo reso dichiarazioni contraddittorie e
poco chiare.
Inoltre,
argomenta, dovrebbe essere la ditta __________, che gode di un diritto alla
restituzione del bene venduto ai sensi dell’art. 81 cpv. 2 CVIM, a muoversi
in giudizio, non l’attore. Ciò posto, nemmeno risulta dagli atti che __________
abbia ceduto a AO 1 il suo credito, negozio che in base all’art. 145 cpv. 1
LDIP soggiacerebbe al diritto italiano, per il quale, giusta l’art. 1264
CCit, la cessione ha effetto nei confronti del debitore quando questi l’ha
accettata o quando gli è stata notificata. Cosa qui mai avvenuta. Di
conseguenza, AO 1 non dispone di legittimazione attiva a promuovere la causa.
Per
la convenuta, la pretesa pecuniaria avanzata con la petizione nemmeno si può fondare
sull’esistenza di una valida surrogazione ai sensi dell’art. 110 CO, ove ella
avrebbe acquistato la gru e l’attore l’avrebbe pagata in sua vece. In
effetti, a suo dire, anche questo negozio giuridico soggiacerebbe al diritto
italiano (art. 146 cpv. 1 LDIP), ove l’art. 1201 CCit prescrive che il
creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri
diritti, laddove la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e
contemporaneamente al pagamento. Nella fattispecie nessuno di questi due
presupposti risulta essere realizzato. A ciò va aggiunto che la surrogazione
non sarebbe valida nemmeno in base al diritto svizzero, mancando la
comunicazione ex art. 110 cifra 2 CO.
Infine,
l’appellante contesta il calcolo delle ripetibili, per il quale nella
sentenza non si trova alcuna spiegazione.
5. Prima
di chinarsi sulle argomentazioni di merito dell’impugnativa, appare opportuno
evadere la critica sollevata dall’appellante all’inizio del suo allegato e
poi velatamente ripresa nei considerandi seguenti, in base alla quale la
sentenza del Pretore sarebbe stringata al punto da non consentire di capire
esattamente quali sono i fatti, rispettivamente le valutazioni giuridiche
posti alla base del giudizio.
Le
esigenze minime di motivazione di una sentenza civile ai sensi dell’art. 239
CPC sono fissate in base ai principi statuiti dall’art. 29 cpv. 2 Cost a
tutela del diritto di essere sentiti delle parti (anche art. 53 CPC). Per
ossequiarvi è sufficiente che il giudice indichi, almeno brevemente, i fatti,
le allegazioni e i motivi che lo hanno indotto a decidere come ha fatto, in
maniera tale da consentire agli interessati di comprendere la decisione e la
sua portata, nonché di disporre di sufficienti elementi per valutare con
cognizione di causa l’opportunità o meno di adire l’istanza superiore, che
dal canto suo deve essere messa nella situazione di poter esercitare
adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70, consid. 5.2;
142 II 157, consid. 4.2; 142 III 436, consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del TF
5A_506/2016 del 6 febbraio 2017, consid. 2.1.1 con rinvii). Egli non è dunque
tenuto a discutere tutti i fatti sottopostigli, né a determinarsi su ogni
singola allegazione e nemmeno su ogni argomentazione di diritto avanzata
dalle parti, ma si può limitare alle questioni decisive per la soluzione
della lite. La motivazione può anche essere breve e concisa, purché contenga
gli elementi essenziali alla sua comprensione.
Nel
caso concreto la motivazione della decisione pretorile è indubbiamente
concisa. Nondimeno dalla stessa - con particolare riferimento al terzo
paragrafo a pag. 2 - il ragionamento del primo giudice, con i relativi rinvii
a documenti e testimonianze, risulta perfettamente comprensibile sicché
l’appellante non ha subito impedimenti né limitazioni nell’esposizione delle
sue censure.
6. Nel
merito, s’impone di rilevare in entrata che l’atto di appello in disamina è
in parte irricevibile poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti
dell’art. 311 CPC. Al proposito dottrina e giurisprudenza hanno precisato che
l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata
spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e
con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare
per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (sentenza del TF 4A_659/2011
del 7 dicembre 2011, consid. 4; II CCA 14 gennaio 2015, inc.
n. 12.2014.131, consid. 2; 11 marzo 2014, inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 36 ad art. 311
CPC). È in particolare irricevibile la motivazione di appello che si
limita alla semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri
allegati di prima istanza o anche solo alla riproduzione di ampi stralci
degli stessi (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1). Inammissibile per
insufficiente motivazione è pure l’appello che contiene critiche generiche
alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto già esposto in
prima sede (sentenza del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014, consid. 3.3). In
concreto, una parte dell’appello è palesemente costituita dalla trascrizione
di quanto già contenuto nel memoriale conclusivo della convenuta. Tale modo
di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità parziale, non
essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC.
7. AP
1 contesta la valenza della conclusione del Pretore che ha ritenuto che
essa abbia trasformato il contratto di affitto concluso con __________ in un
contratto di compravendita. A suo dire non sussistono agli atti prove in tal
senso. In particolare, non può essere fatto affidamento sulle dichiarazioni
della teste __________ M__________, non univoche e poco chiare.
Il
Pretore, sostenendo che i due versamenti di Euro 3'500.- e di Euro 2'000.-
siano delle rate d’acquisto, avrebbe commesso un arbitrio, poiché la teste in
questione non è in effetti stata in grado di comunicare la causale dei due
pagamenti. Inoltre, ella ha dichiarato di non conoscere gli accordi che
stavano dietro alle fatture che lei registrava nella contabilità. Per di più
la contabilizzazione della fattura aperta per l’asserito acquisto della gru
non aveva alcun senso se questa era stata pagata dall’attore; al limite
avrebbe dovuto essere registrato un credito a suo favore.
Il
Pretore ha accertato che la convenuta ha acquistato dalla __________ la gru -
di cui è rimasta proprietaria e di cui ha potuto disporre a suo piacimento
impiegandola in un cantiere piuttosto che un altro - senza pagarne il saldo,
dopo avere onorato due acconti per complessivi Euro 5'500.-; saldo che per
contro è stato corrisposto dall’attore per suo conto (della società). A
sostegno di questa conclusione il primo giudice ha fatto riferimento a quanto
sostenuto dalla teste __________ M__________, che ha confermato che nella contabilità
c’era una fattura di __________ a AP 1 per tale operazione, e meglio quella
di cui al doc. C, che la gru era un macchinario a disposizione della
convenuta e che __________ M__________, dipendente della società, le aveva
detto che essa era depositata in un altro cantiere (sentenza impugnata, pag.
2). Il giudice ha pure sottolineato come il castello fattuale proposto dalla
parte convenuta con le conclusioni non abbia trovato conferma probatoria e
sia rimasto a livello di mero parlato, aggiungendo a titolo abbondanziale
come la sua tesi sia anche illogica, non essendo concepibile che un
committente acquisti una gru per sé per poi lasciarla gratuitamente a
disposizione dell’appaltatrice.
7.1. Gli
accertamenti pretorili sono corretti mentre le argomentazioni dell’appellante
Considerandi
non possono essere seguite.
In
base alle emergenze istruttorie è in effetti evidente che ci si trova di
fronte a un contratto di compravendita della gru, nel quale la AP 1 ha
rivestito il ruolo di acquirente e ove il saldo ancora rimasto scoperto è
stato onorato da AO 1, sì, ma per conto di tale ditta.
In
primo luogo, ciò è dimostrato dall’intreccio delle esplicite intestazioni delle
fatture che si trovano in atti. Quella n. 78/2014 emessa da __________
all’indirizzo di AP 1 reca la dicitura tra parentesi “in c/to noleggio e
trasformata in vendita”, per un totale complessivo di Euro 29'000.- e la
specificazione: “Pagamento: acconto Euro 900.- alla firma del contratto,
la differenza a mezzo bonifico bancario con scad. 20/10/2014 pari a Euro
3'500.-, scad. 20/11/2014 pari a Euro 5'000.-, scad. 20/12/2014 pari a Euro
5'000.-, scad. 20/01/2015 pari a Euro 5'000.-, scad. 20/02/2015 pari a Euro
5'000.-, scad. 20/03/2015 pari a Euro 4'600.- (…)” (doc. C). Le due
seguenti, inviate sempre da __________ ma questa volta a AO 1 per il
pagamento del saldo della gru (doc. 8 e 9), recano l’intestazione: “Oggetto:
AP 1- Fattura __________ n. 78/2014 del 30/9/2014 pari a Euro 29'000.-/ Gru __________
tipo G 21-20/TTBE matricola 0057-2008 usata”.
Al
termine dell’operazione, in data 6 ottobre 2015, __________ ha ancora scritto
all’attore, sempre utilizzando la stessa intestazione ma con l’aggiunta di “fattura
__________ n. 30/2015 del 26/06/2015 pari a Euro 1'700.- Kit ruote”,
confermando “In risposta alla sua richiesta a mezzo e-mail del 28/09/2015,
con la presente comunico i versamenti da lei effettuati per conto dellaAP 1:
Euro 20'600.- bonifico del 02/03/2015 effettuato dal sig. __________; Euro
1'700.- bonifico del 02/06/2015 “ (doc. H).
Da
questi atti si può desumere come il pagamento sollecitato concernesse effettivamente
un contratto concluso con la ditta appellante e non una compravendita a
favore di AO 1.
7.2
In
questo contesto si inseriscono le deposizioni testimoniali contestate
dall’appellante, che però non fanno altro che sostenere ulteriormente le
conclusioni pretorili.
__________
M__________, contabile di __________ SA, responsabile di seguire AP 1,
soprattutto negli anni 2013 e 2014, ha riconosciuto con molta schiettezza che
nessuno le aveva detto che la ditta edile era intenzionata ad acquistare la
gru. In seguito ha però confermato che nella contabilità di quest’ultima si
trova una fattura __________ d’acquisto della gru e che, a fronte di tale
documento, sono stati versati due acconti nel 2014, uno di Euro 3'500.- e
l’altro di Euro 2'000.-. Ella ha pure dichiarato: “Poi avevo chiesto al
signor M__________ per il saldo e solo verbalmente mi ha detto che avrebbe
provveduto al saldo il sig. C__________. Io non ho alcuna documentazione a
supporto di questa affermazione. Al momento, da quanto mi risulta, è ancora
in contabilità con questo saldo da corrispondere alla società. Queste
informazioni sul negozio giuridico che sta alla base le deduco dall’estratto
conto bancario dove ho visto l’uscita di questi acconti alla società __________.
Per quanto riguarda la causale non so esattamente. (…) La gru è menzionata
quale attivo societario e lo è ancora oggi. È nei creditori ancora con il
saldo aperto da pagare per la differenza. Mi riferisco al 2015 perché nel
2016.
il bilancio non è ancora stato chiuso.” (verbale di audizione
testimoniale di __________ M__________ del 28 aprile 2017, pag. 1 seg.).
La
teste __________ F__________ (verbale di audizione testimoniale del 6 marzo
2017), ha potuto confermare che __________ M__________, di AP 1, le aveva
detto che la gru era stata spostata in un altro cantiere.
È
pertanto a ragione che il Pretore, fondandosi sugli atti e sulle deposizioni
testimoniali, in particolare su quella di __________ M__________, certamente
affidabile non sussistendo motivi a sostegno del contrario, ha concluso a
favore dell’esistenza del contratto di compravendita tra la convenuta e la __________,
rispettivamente ha accertato che il pagamento del saldo del prezzo è stato
effettuato dall’attore per la convenuta, non per sé stesso. Già solo la
registrazione della gru tra gli attivi della società è sufficiente a
confermare il trapasso di proprietà e l’estraneità dell’attore dall’operazione.
A
conferma di ciò va poi aggiunto che, come si desume dai doc. C e 8, AP 1 ha
versato a __________ un primo acconto di Euro 900.- e un secondo acconto di
Euro 3'500.-, così come una quota parte di Euro 2'000.- del terzo acconto,
che avrebbe dovuto essere di Euro 5'000.-, proprio nei termini previsti dal
contratto di compravendita. Per contro nessuno di questi importi corrisponde
a quanto previsto dal contratto di noleggio di cui al doc. 5.
L’eventuale
contabilizzazione del debito a favore di __________ piuttosto che di AO 1 non
ha alcuna influenza sull’esito della procedura. A tal proposito va poi
rilevato come al momento dell’audizione di __________ M__________ fosse stata
chiusa la contabilità solo fino al 2015 e che, non essendosi ella occupata
della stesura del bilancio per quell’anno, la sua affermazione circa
l’identità del creditore iscritto nei conti non è stata perentoria ma
dubitativa, sicché nulla dimostra. Ma anche se fosse, un’inesattezza nella
registrazione non proverebbe ancora nulla. Sarebbe solo un indizio, non in
grado di sconfessare l’accertamento del primo giudice.
8.
L’appellante
sostiene poi che, anche nell’ipotesi di una compravendita della gru tra __________
e lei, AO 1 non potrebbe derivare alcun diritto nei suoi confronti né sulla
scorta di una cessione del credito da parte della venditrice a suo favore, né
sulla base dell’istituto della surrogazione. Di riflesso egli difetterebbe
addirittura della legittimazione attiva per stare in causa.
Queste
argomentazioni sono, come detto in precedenza, già di per sé irricevibili
(art. 311 CPC) poiché non si confrontano con la sentenza impugnata e poiché
sono avanzate per mezzo di una semplice copiatura delle conclusioni del 23
giugno 2017.
Ciò
detto, esse sono pure da respingere nel merito.
Intervenendo
AO 1 per pagare in vece di AP 1 il debito per l’acquisto della gru, egli ha in
effetti semplicemente fornito una prestazione al posto di quest’ultima. Una
surrogazione nei diritti di __________, ai sensi dell’art. 110 CO,
rispettivamente ai sensi dell’art. 1201 CCit, non entra in considerazione e
mai è stata rivendicata. Si tratta qui unicamente di un adempimento
dell’obbligazione da parte di una terza persona, che indiscutibilmente è
stato accettato dalla parte venditrice.
Ciò
costituisce un’assunzione del debito ex art. 176 CO, con accettazione per
atti concludenti da parte della creditrice ai sensi del cpv. 3 della norma.
Internamente questa assunzione non è avvenuta a titolo gratuito, bensì per il
valore del saldo corrisposto ex art. 175 CO, di modo che AO 1 vanta un
credito nei confronti della convenuta pari ai versamenti da lui effettuati
per l’acquisto della gru.
La
surrogazione ai sensi dell’art. 110 CO, in questa procedura, non gioca alcun
ruolo, poiché ad essere posti in giudizio sono i rapporti di dare e avere tra
il debitore acquirente e il terzo pagante.
Lo
stesso dicasi per la figura giuridica della cessione (art. 164 segg. CO), non
essendo stato ceduto da __________ alcun credito con il pagamento del saldo
del prezzo da parte dell’appellato, ma essendo insorto un nuovo credito a
favore di quest’ultimo e a carico della convenuta.
Stando
così la situazione, appare evidente come la legittimazione attiva dell’attore
qui appellato sia indiscutibile.
9.
L’argomentazione
dell’appellante circa il fatto che l’appellato avrebbe agito per conto
proprio, avendo avuto un interesse personale all’acquisto della gru nella sua
qualità di titolare di una ditta di costruzioni, oltre ad essere
inconsistente è, già solo perché nuova, irricevibile (art. 317 CPC).
In
definitiva, quindi, l’appello risulta su questi punti, nei limiti della sua
ricevibilità, infondato nel merito e deve essere respinto.
10.
Ciò
detto, essendo il credito a favore dell’attore e a carico della convenuta
fondato sull’anticipo del pagamento del saldo quale forma di assunzione di
credito interna a titolo evidentemente oneroso, è del tutto inutile chinarsi
sulle eccezioni sollevate con l’appello in merito all’applicabilità della Convenzione
delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM),
della LDIP e del diritto italiano, non entrando in considerazione gli
istituti giuridici della cessione del credito, rispettivamente una
surrogazione.
11.
Nel
suo allegato l’appellante lamenta da ultimo il fatto che il Pretore non abbia
illustrato le basi di calcolo delle ripetibili da lui fissate in fr. 4'000.-.
Se da un lato, effettivamente, nulla è stato scritto a tal proposito,
dall’altro bisogna rilevare come la contestazione sia stata generica, senza
essere suffragata da alcuna motivazione, né da una chiara richiesta di
riforma, sicché il gravame, anche su questo punto, deve essere dichiarato
irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
12.
Ne
discende che l’appello della convenuta deve essere respinto nella limitata
misura in cui è ricevibile.
Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di Euro 22'613.-, pari a circa fr.
25'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
13.
Il
presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG, non ponendo esso questioni
di principio né di rilevante importanza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106
CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello
12 giugno 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà
all’appellato fr. 2’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- avv. PA 1, Via
__________, __________
- avv. PA 2, __________,
__________
, __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice
La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente):
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia
con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).