12.2018.89
Lavoro - divieto di concorrenza - pena convenzionale
29 novembre 2019Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.89
Lugano
29 novembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.27 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31 gennaio
2017 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 122'489.80 oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2015 a titolo di pena convenzionale;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione chiedendo altresì di far ordine all’UE di Lugano di
annullare l’esecuzione n. __________, e che il Pretore con decisione 15 maggio
2018 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 61'245.10
oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2015;
appellante il convenuto con appello 18 giugno 2018,
con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione o almeno di ridurre la somma posta a suo carico e, in entrambi i
casi, di far ordine all’UE di Lugano di annullare l’esecuzione n. __________,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 3 settembre 2018 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Dopo un periodo di
disoccupazione, AP 1, cittadino italiano residente in Ticino, ha lavorato per la
società luganese AO 1 dal 6 maggio 2013 al 23 gennaio 2015 in qualità di
analista programmatore (“analyst consultant”) con un salario mensile, dovuto
per 13 mensilità, che è passato dai fr. 6'538.- lordi pattuiti nel contratto a
tempo determinato concluso inizialmente (doc. C), ai fr. 7'692.- lordi
concordati nel contratto a tempo indeterminato venuto in essere dal 3 giugno
2013 (doc. D) e disdetto il 21 maggio 2014 dalla datrice di lavoro con effetto
al 1° luglio 2014 (doc. E), termine riportato al 31 luglio 2014 (doc. G), poi
prorogato concordemente una prima volta al 31 ottobre 2014 (doc. H) e quindi
prolungato, sempre concordemente, una seconda volta al 23 gennaio 2015 (doc.
I). Nei due contratti era stata prevista, tra le altre cose, una clausola di “divieto
di concorrenza” del seguente tenore: “Alla cessazione del rapporto di
lavoro, è fatto divieto assoluto al dipendente di sollecitare e/o accettare,
direttamente o indirettamente, mandati dai clienti/partners della AO 1, senza
l’espresso consenso scritto della società. Il presente divieto resta in vigore
per tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La clientela diretta o
indiretta oggetto della presente clausola è tutta quella cui il collaboratore
ha avuto conoscenza o con cui è entrato in contatto durante la sua attività per
la AO 1 ed in ragione di questa. Il collaboratore si impegna in particolare ad
astenersi dal lavorare, dall’interessarsi direttamente o indirettamente, sotto
qualsiasi forma, veste e statuto giuridici, in un’azienda, o un’attività che si
pone in concorrenza con la AO 1. Il collaboratore si impegna altresì ad
astenersi dallo sfruttare, piazzare o dirottare, sotto qualsiasi forma ed attraverso
qualsiasi attività, in modo diretto o indiretto, in qualità di dipendente di
soggetti concorrenti della AO 1 o di indipendente, la clientela della quale ha
avuto conoscenza nell’ambito della sua attività per la AO 1. Considerati il raggio
di attività geografica della AO 1 e la tipicità della clientela, la clausola di
divieto di concorrenza si estende a tutto il territorio elvetico ed al territorio
italiano. Qualsiasi violazione della clausola di divieto di concorrenza rende
esigibile dalla AO 1 nei confronti del collaboratore una pena convenzionale
pari a 14 mensilità lorde del salario del collaboratore. Il pagamento della
pena convenzionale non fa decadere il divieto di concorrenza. Oltre al pagamento
della pena convenzionale il datore di lavoro ha diritto di pretendere dal collaboratore
il risarcimento del maggior danno subito e la cessazione immediata del
comportamento lesivo della clausola di divieto di concorrenza”.
L’11 marzo 2015 AP 1, dopo
un ulteriore periodo di disoccupazione, è stato assunto dalla società luganese __________
in qualità di analista programmatore (doc. 8).
2. Con petizione 31
gennaio 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
O), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 122'489.80 oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2015, somma corrispondente alla pena convenzionale
di 14 mensilità lorde, di fr. 8'749.30 ciascuna, pattuita contrattualmente nel
caso di violazione della clausola di divieto di concorrenza.
Il convenuto si è opposto
alla petizione e ha chiesto di far ordine all’UE di Lugano di annullare
l’esecuzione n. __________ (doc. 9) avviata dalla controparte con riferimento a
quella pretesa.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 15 maggio 2018, in parziale accoglimento della
petizione, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 61'245.10 oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2015 (dispositivo n. 1) e ha posto la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 5'500.- a carico delle parti in ragione
di metà ciascuna, compensate le ripetibili (dispositivo n. 3 [recte: n.
2]).
Il giudice di prime
cure, dopo aver stabilito che la clausola di divieto di concorrenza pattuita
tra le parti manteneva la sua validità, ha ritenuto che nel caso di specie la
stessa, e con lei l’entità della pena convenzionale, dovessero tuttavia essere
limitate a 7 mensilità lorde.
4. Con l’appello 18
giugno 2018 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 3 settembre
2018, il convenuto, ribadendo che la clausola di divieto di concorrenza era
decaduta e che in ogni caso la pena convenzionale attribuita dal giudice era
eccessiva, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione o almeno di ridurre la somma posta a suo carico e, in
entrambi i casi, di far ordine all’UE di Lugano di annullare l’esecuzione n. __________,
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Preliminarmente va
rilevato che la richiesta del convenuto, già espressa innanzi al Pretore, di
far ordine all’UE di Lugano di annullare l’esecuzione n. __________ è
manifestamente irricevibile. A parte il fatto che in questa sede non è stata assolutamente
motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), si osserva in effetti che la stessa avrebbe a
suo tempo dovuto essere formulata, debitamente motivata, nell’ambito di una
domanda riconvenzionale, ciò che il convenuto non ha tuttavia inteso fare, fermo
restando che la sua semplice menzione nella risposta di causa accanto alla domanda
di reiezione della petizione non era ammissibile (non ricorrendo nel caso
concreto le condizioni di diritto materiale per poter ammettere l’esistenza di una
cosiddetta “actio duplex”, cfr. Leuenberger,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 18 ad art.
222 CPC e n. 10 ad art. 224 CPC; Pahud,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 8 ad art. 222 CPC e n.
4 ad art. 224 CPC; Willisegger,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 11 e 13 ad art. 222 CPC e n. 28 seg. ad art. 224
CPC; Tappy, Commentaire Romand, 2ª
ed., n. 17 ad art. 222 CPC e n. 4 ad art. 224 CPC; II CCA 10 maggio 2019 inc.
n. 12.2018.17).
6. Giusta
l’art. 340 CO, il lavoratore che ha l’esercizio dei diritti civili può
obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività
concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non
esercitare per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale
azienda né a parteciparvi (cpv. 1); il divieto di concorrenza è valido soltanto
se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della
clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali
conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole (cpv. 2).
In virtù dell’art. 340a CO il divieto di concorrenza deve essere
convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da
escludere un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore; esso
può superare i tre anni soltanto in circostanze particolari (cpv. 1); il
giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto
eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve considerare
convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro (cpv. 2).
In base all’art. 340c CO il divieto di concorrenza cessa quando è provato che
il datore di lavoro non abbia più un interesse considerevole a mantenerlo (cpv.
1); il divieto cessa parimente quando il datore di lavoro disdice il rapporto
di lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato, o
quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile
al datore di lavoro (cpv. 2). Secondo l’art. 340b CO il lavoratore che
contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro
il danno che ne deriva (cpv. 1); se il divieto di concorrenza è sanzionato da
una pena convenzionale, il lavoratore può, salvo accordo contrario, liberarsi
con il pagamento della stessa, rimanendo tuttavia responsabile per l’eventuale
maggior danno (cpv. 2); in virtù di uno speciale accordo scritto, il datore di
lavoro può esigere, oltre al pagamento della pena convenzionale e al
risarcimento dell’eventuale maggior danno a seguito dell’attività
concorrenziale del dipendente, la cessazione dello stato lesivo del contratto,
sempreché ciò sia giustificato dall’importanza degli interessi lesi o
minacciati e del comportamento del lavoratore (cpv. 3).
7. A questo stadio
della lite è pacifico che nei contratti di cui ai doc. C e D il convenuto,
analista Oracle, abbia concordato per scritto con l’attrice una clausola di
divieto di concorrenza. È pure pacifico che egli, nell’ambito della sua
attività presso l’attrice, sia venuto a conoscenza della clientela di
quest’ultima (mentre che la sua conoscenza dei segreti di natura tecnica della
controparte era risultata limitata, avendo svolto mansioni informatiche di
routine e non essendo stato attivo nella ricerca e nello sviluppo di progetti,
tranne che da marzo a maggio 2014) e che questa sua conoscenza fosse tale da
cagionarle un danno considerevole. Ed è parimenti pacifico che il fatto che l’11
marzo 2015 il convenuto sia stato assunto in qualità di analista programmatore da
una ditta concorrente dell’attrice, la società luganese __________, e in tale
veste abbia poi prestato la sua attività lavorativa presso un cliente da lui
già seguito in precedenza per conto dell’attrice, la società B__________ (ora __________),
che pertanto non si è più avvalsa dell’attrice per tale mansione, costituisca
un comportamento tale da rientrare nel campo di applicazione della clausola di
divieto di concorrenza.
Nei prossimi due
considerandi si esaminerà se allora quella clausola fosse ancora valida, rispettivamente
non decaduta.
Nel considerando successivo
se ne trarranno le conclusioni, con particolare riferimento all’entità della
pena convenzionale.
8. Il Pretore ha
escluso che nel caso di specie la clausola di divieto di concorrenza non fosse valida
in virtù dell’art. 340 cpv. 2 CO e meglio in considerazione del fatto che le
capacità personali del convenuto sarebbero state prevalenti rispetto alle
conoscenze da lui acquisite grazie alla sua occupazione presso l’attrice (in
merito a questo principio, cfr. DTF 138 III 67 consid. 2.2.1). Questa
particolare componente personale del convenuto non pareva in effetti
sussistere, visto e considerato che la sua prestazione quale programmatore
informatico avrebbe potuto essere svolta anche da altre persone con un’analoga
formazione (teste __________ p. 13) e che lo stesso convenuto non aveva provato
che il cliente B__________, che pure egli aveva già conosciuto in precedenza (teste
__________ p. 13 e interrogatorio del convenuto p. 1 seg.) e presso il quale
aveva lavorato negli ultimi tempi per conto dell’attrice, avrebbe espressamente
richiesto i suoi servigi e lo avrebbe seguito per la sua competenza personale.
8.1. In questa sede il
convenuto ha sostenuto che l’istruttoria avrebbe invece dimostrato che il
cliente B__________ aveva a quel momento richiesto la sua ulteriore collaborazione,
e non quella di altri, per le sue incontestate caratteristiche professionali e
personali (doc. AC e suo interrogatorio p. 6), poco importando dunque se egli
fosse stato alle dipendenze dell’attrice o di altri.
8.2. La censura deve senz’altro
essere disattesa.
Il convenuto, che per
altro neppure si è confrontato con l’assunto pretorile, del tutto corretto, secondo
cui la sua prestazione quale programmatore informatico avrebbe potuto essere
svolta anche da altre persone con un’analoga formazione (teste __________ p.
13), non ha in effetti sufficientemente dimostrato che in concreto la sua
componente personale fosse prevalente rispetto alle conoscenze acquisite grazie
alla sua occupazione presso l’attrice. È in effetti solo lui ad aver affermato
nell’e-mail 8 gennaio 2015 (doc. AC) che “il cliente sollecita per sapere se
è possibile continuare la collaborazione con altra azienda”, rispettivamente
ad aver detto che “mi è stato chiesto anche personalmente se potevo continuare
questa attività” e che “B__________ cercava la mia disponibilità che
avevo lasciato in sospeso” (interrogatorio del convenuto p. 6). Nessun
altro, nemmeno i responsabili del cliente B__________, invero neppure chiamati
a testimoniare, ha tuttavia confermato che i fatti si fossero svolti proprio in
quel modo. Dall’e-mail 16 dicembre 2014 (doc. AC), allestito in precedenza dall’amministratore
delegato dell’attrice __________, si evinceva anzi che “il cliente B__________
ci chiede 88 giornate di consulenza per il 2015 … nell’area dove stai lavorando
e mi sembrava giusto chiedere a te prima di coinvolgere un’altra risorsa” e
anche il teste __________ ha riferito che in precedenza il cliente “non ci”
aveva “chiesto una persona determinata” (p. 13; del medesimo tenore, sull’intera
problematica, interrogatorio di __________ p. 9 segg.).
9. Il Pretore ha escluso
che nel caso concreto la clausola di divieto di concorrenza potesse essere
decaduta in virtù dell’art. 340c cpv. 2 CO, non risultando che la disdetta
fosse avvenuta senza un motivo giustificato imputabile al convenuto (sulla
portata della disposizione, cfr. DTF 130 III 353 consid. 2.2.1). La decisione dell’attrice
di interrompere il rapporto di lavoro era in effetti dovuta al fatto che il
convenuto, lamentando il fatto che per contratto le ore straordinarie potessero
essere rimborsate solo parzialmente (doc. D, teste __________ p. 3 e
interrogatorio del convenuto p. 3 seg.), aveva formalmente rifiutato di
lavorare per un cliente a __________ per 6 mesi (doc. AA, interrogatorio di __________
p. 9), nonostante il contratto prevedesse esplicitamente la possibilità, di cui
egli stesso era cosciente (interrogatorio del convenuto p. 2 seg.), di dover
lavorare presso la sede del cliente (doc. D), e nonostante tale possibilità gli
fosse stata prospettata anche al momento della firma del medesimo (teste __________
p. 10). Oltretutto il convenuto, sempre per la problematica delle ore
straordinarie, aveva avuto un comportamento poco flessibile tale da causare
difficoltà nei rapporti con un altro cliente, che esigeva prestazioni di
servizio anche al di fuori degli orari ordinari di lavoro e durante il
finesettimana (teste __________ p. 4).
9.1. In questa sede il
convenuto ha evidenziato che le sue ripetute rimostranze in merito alla mancata
retribuzione delle numerose ore straordinarie svolte e la sua conseguente
richiesta di modificare l’assetto contrattuale sul tema erano legittime. In
tali circostanze, era evidente che la disdetta era avvenuta senza che potesse
essergli imputato un motivo giustificato: la richiesta di lavorare per un
cliente a __________ per 6 mesi costituiva in realtà una modifica sostanziale
del contratto, che come tale egli avrebbe senz’altro potuto rifiutare; il fatto
che in un’occasione, rivolgendosi al collega __________ che lo stava a quel
momento affiancando, si fosse detto stupito che non fosse a conoscenza di un
comando base del programma Oracle (teste __________ p. 14) e che ciò avesse poi
comportato, su richiesta del cliente, il suo spostamento (teste __________ p.
14), era ben lungi dal costituire un motivo, a lui imputabile, tale da giustificare
una disdetta.
9.2. La censura dev’essere
disattesa anche in questo caso.
Occorre premettere che il
convenuto non ha criticato l’assunto pretorile, del tutto corretto (doc. D,
teste __________ p. 2 seg. e interrogatorio del convenuto p. 3 seg.), secondo
cui il contratto stabiliva che le ore straordinarie da lui svolte potessero
essere rimborsate solo in parte (ciò che, a detta dello stesso convenuto, era “perfettamente
compatibile con la disciplina sul lavoro del CO e della LL”, cfr. appello
p. 11). Se dunque di principio nulla gli impediva di chiedere all’attrice una
modifica dell’assetto contrattuale sul tema, restava però il fatto che,
fintanto che tale modifica non fosse stata accettata dalla controparte, egli
rimaneva tenuto a rispettare l’accordo e non poteva esigere che la sua presenza
presso i clienti attribuitigli fosse condizionata all’accoglimento delle sue
rivendicazioni.
Per il resto, non è
affatto vero che la richiesta di lavorare per un cliente a __________ per 6
mesi, da lui rifiutata (doc. AA, testi __________ p. 12 e __________ p. 4 e interrogatorio
di __________ p. 9), costituisse una modifica sostanziale del contratto, a cui
egli avrebbe potuto legittimamente non aderire: in realtà si trattava, né più
né meno, di un suo impiego presso la sede di un cliente, previsto espressamente
dagli accordi contrattuali (doc. D e teste __________ p. 10), circostanza di
cui per altro egli stesso era cosciente (interrogatorio del convenuto p. 2
seg.).
Quanto invece al
comportamento poco flessibile rimproveratogli dal giudice di prime cure, lo
stesso non era tanto quello, censurato dal convenuto nell’appello, da lui
tenuto in occasione dell’episodio relativo al collega __________, ma piuttosto
quello, da lui invece neppure censurato in questa sede, che era stato tale da
causare difficoltà nei rapporti con un altro cliente, che esigeva prestazioni
di servizio anche al di fuori degli orari ordinari di lavoro e durante il
finesettimana, in altre parole quello secondo cui egli aveva in un primo tempo
detto a quel cliente, salvo poi essersi sempre presentato al lavoro, di non
poter confermare la sua disponibilità ad essere presente anche in quegli ulteriori
momenti (testi __________ p. 11 e __________ p. 4 seg. e e-mail 31 gennaio 2014
doc. X).
10. Il Pretore ha concluso
che nelle particolari circostanze il divieto di concorrenza concordato tra le
parti fosse eccessivo e, in applicazione dell’art. 340a cpv. 2 CO, dovesse
essere limitato per evitare un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore:
il convenuto aveva in effetti svolto un lavoro assai tecnico ed era esperto in
programmazioni determinate, per cui le sue possibilità lavorative erano già di
per sé limitate; l’estensione territoriale della clausola all’intero territorio
svizzero e italiano appariva inoltre sproporzionata, vista oltretutto la
nazionalità italiana del convenuto. Ciò posto e tenuto conto che il convenuto
non rivestiva alcun ruolo dirigenziale e di particolare responsabilità all’interno
dell’attrice, ha concluso che una pena convenzionale di 14 mensilità,
unitamente al risarcimento del maggior danno e la cessazione del comportamento
lesivo, appariva troppo compromettente dell’avvenire economico del convenuto, per
cui appariva maggiormente opportuno riconoscere una pena convenzionale di 7
salari mensili lordi, di fr. 8'749.30 ciascuno.
10.1. In questa sede il convenuto
ha preteso che la pena convenzionale, in ogni caso da calcolarsi sulla base di
un salario mensile lordo di fr. 7'692.-, doveva essere ulteriormente ridotta
già per il fatto che l’attrice non aveva quantificato e provato l’entità del
danno subito a seguito dell’attività concorrenziale da lui messa in atto. Una tale
riduzione s’imponeva poi anche in considerazione della sua posizione gerarchica
subalterna all’interno dell’attrice, della breve durata del rapporto di lavoro
e della sua limitata conoscenza della clientela.
10.2. La pena convenzionale prevista
in una clausola di divieto di concorrenza soggiace alle disposizioni dell’art.
160 segg. CO (TF 12 novembre 2012 4A_466/2012 consid. 6.1, 6 febbraio 2017
4A_468/2016 consid. 6.1). In applicazione dell’art. 163 cpv. 3 CO, il giudice
deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive
(DTF 133 III 43 consid. 3.3, 133 III 201 consid. 5.2). Nell’applicazione della
norma e dunque nell’ambito del suo potere di apprezzare la riduzione delle pene
convenzionali eccessive, il giudice deve agire con un certo riserbo. Il suo
intervento nel contratto si giustifica unicamente se l’ammontare della pena
convenzionale è talmente elevato da oltrepassare il limite del ragionevole, al
punto da non essere più compatibile con il diritto e l’equità. Per giudicare il
carattere eccessivo della pena convenzionale, non bisogna ragionare in modo
astratto ma, al contrario, bisogna valutare tutte le circostanze concrete della
fattispecie. Va inoltre considerata la natura e la durata del contratto, la
gravità della colpa e della violazione contrattuale, l’assenza di una prova del
danno da parte del datore di lavoro, la pattuizione di una eventuale
controprestazione, la situazione economica delle parti con particolare riguardo
per quella del debitore (Streiff/Von
Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 5 ad art. 340b CO; DTF 133 III
201 consid. 5.2; TF 12 novembre 2012 4A_466/2012 consid. 6.1, 14 dicembre 2016
4A_268/2016 consid. 5.1, 6 febbraio 2017 4A_468/2016 consid. 6.1). Il salario
annuale del lavoratore costituisce il limite superiore della pena convenzionale
(TF 12 novembre 2012 4A_466/2012 consid. 6.1, 6 febbraio 2017 4A_468/2016
consid. 6.1). In ogni caso, laddove s’imponga un suo intervento, il giudice non
è autorizzato a riconoscere la pena convenzionale che riterrebbe adeguata alla
fattispecie, ma deve limitarsi a ridurre la pena convenzionale eccessiva in
modo tale che essa non lo sia più (DTF 133 III 201 consid. 5.2).
10.3. Nel caso concreto la
riduzione della pena convenzionale operata dal giudice di prime cure (da 14 a 7
mensilità lorde), sia pure importante, non può essere ritenuta ancora
sufficiente.
Nonostante sia vero, da
una parte, che al convenuto possa essere rimproverata una grave violazione
contrattuale per aver consapevolmente disatteso la clausola di divieto di
concorrenza nelle circostanze di cui si è detto (cfr. supra consid. 7) e
che allo stesso fosse stato riconosciuto un salario superiore ai colleghi
(testi __________ p. 3 e __________ p. 9), è però altrettanto vero, dall’altra,
che il rapporto di lavoro tra le parti era stato di breve durata (essendosi
sviluppato su un periodo di poco superiore ai 20 mesi, ritenuto che negli
ultimi 8 mesi il convenuto aveva lavorato in base a un contratto disdetto), che
all’interno dell’attrice il convenuto rivestiva una posizione gerarchica
subalterna (i collaboratori “program manager”, “project manager”,
“test manager” e “business analyst” essendo ben più qualificati
di lui) e che la sua situazione economica, diversamente da quella della
controparte, era precaria (avendo persino dovuto usufruire di un periodo di
disoccupazione prima e dopo la collaborazione con l’attrice). Ebbene, se a tutto
ciò si aggiunge, sempre a favore del convenuto, che l’estensione territoriale
della clausola all’intero territorio svizzero e italiano era stata considerata
sproporzionata (cfr. supra consid. 10), che nei contratti di cui ai doc.
C e D non era stata prevista alcuna controprestazione per l’avvenuta
pattuizione del divieto di concorrenza (con anzi la facoltà, per l’attrice, di
postulare pure la cessazione dello stato lesivo e il risarcimento del danno),
che l’assunzione presso la nuova datrice di lavoro non era avvenuta
immediatamente al termine del rapporto lavorativo con l’attrice (ma solo un
mese e mezzo dopo), che quest’ultima non ha quantificato e provato l’entità del
danno subito a seguito dell’attività concorrenziale del convenuto e che infine
il cliente B__________, oltre ad essere già conosciuto dal convenuto (cfr. supra
consid. 8), in base alla decisione pretorile faceva già parte della clientela
della nuova datrice di lavoro (cfr. pure interrogatorio del convenuto p. 5),
ben si può concludere che, a fronte di una pena convenzionale massima prevista
dalla giurisprudenza pari a un salario annuale del lavoratore, nel caso in
esame appariva tutto sommato giustificata una sua riduzione a 3 salari mensili
lordi.
10.4. Atteso che in base agli
accordi contrattuali (doc. C e D) la pena convenzionale a carico del convenuto
avrebbe dovuto essere stabilita in un certo numero di “mensilità lorde del
salario del collaboratore”, è a ragione che in questa sede il convenuto ha
preteso che la stessa fosse in ogni caso da calcolarsi sulla base del suo
salario mensile lordo di fr. 7'692.- (doc. D), anziché sulla base dell’importo
di fr. 8'749.30 considerato dal giudice di prime cure, che invece altro non era
che un dodicesimo del salario annuale lordo di fr. 104'991.25 (comprensivo
anche del bonus, della tredicesima e delle indennità per lavoro straordinario) percepito
dal convenuto nel corso del 2014 (doc. N).
La pena
convenzionale a carico del convenuto può in definitiva essere quantificata in
fr. 23'076.- (fr. 7'692.- x 3).
11. Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile può essere
riformata nel senso che il convenuto deve essere condannato a pagare all’attrice fr. 23’076.- oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2015.
Le
spese giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio seguono la rispettiva soccombenza
delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di seconda istanza
sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 61'245.10.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
18 giugno 2018 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 15 maggio 2018 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, AP 1 è
condannato a pagare a AO 1 l’importo di fr. 23’076.- oltre interessi al 5% dal
1° marzo 2015.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5’500.-, da anticipare così
come anticipate, sono poste a carico del convenuto per 3/16 e per 13/16 sono poste
a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 5'500.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 3’500.- sono poste a carico dell’appellante per 3/8 e
per 5/8 sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 750.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).