12.2018.9
Azione creditoria - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - ripetibili
20 aprile 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.9
Lugano
20 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2017.962 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti) 29 ottobre 2017 da
AO
1
contro
AP
1
con cui l’istante ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 55'900.- oltre interessi
al 5% dal 1° gennaio 2017 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
domanda sulla quale il
convenuto non si è espresso e che il Pretore aggiunto con decisione 8 gennaio
2018 ha accolto, salvo aver fatto decorrere gli interessi dal 18 giugno 2017;
appellante il convenuto
con appello 22 gennaio 2018, con cui ha chiesto di “cancellare la procedura
esecutiva n. __________ con relative spese ed interessi” e di condannare la
controparte a “un indennizzo di fr. 5'000.- per spese legali ed
amministrative … ed un importo di fr. 8'500.- per interessi bancari pagati a
causa del ritardo nel saldo dell’appartamento acquistato”, “tasse,
spese e ripetibili con giudizio di merito”;
mentre l'istante con
osservazioni 16 marzo 2018 ha postulato la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con contratto di
compravendita del 25 ottobre 2013 (doc. A), completato da un atto aggiuntivo
del 26 gennaio 2016 (doc. G), AP 1 ha venduto a AO 1, ad un prezzo di fr.
860'000.-, alcune quote di comproprietà del fondo base n. __________ RFD __________,
e meglio il foglio PPP n. __________ con diritto esclusivo sull’edificando appartamento
n. 22 con i relativi spazi accessori (una cantina e un posteggio esterno) nonché
una quota di 2/8 del foglio PPP n. __________ con diritto esclusivo sui
posteggi n. 4 e n. 5 nell’edificanda autorimessa n. 26, ritenuto che gli
accordi prevedevano che la tassa sugli utili immobiliari (TUI) sarebbe stata a
carico dell’alienante (cfr. doc. A);
che con istanza 29 ottobre
2017, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti (art. 257 CPC), AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, per ottenere la sua condanna
al pagamento di fr. 55'900.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2017 e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Locarno (doc. P): essa, in estrema sintesi, ha sostenuto di aver anticipato
al notaio rogante avv. __________, in base ad un ulteriore accordo datato 16
dicembre 2015 (doc. D, cfr. pure doc. G), un importo di fr. 55'900.- (fr.
68'800.- iniziali poi ridotti in ragione di fr. 12'900.-, cfr. doc. E, F e H) per
il pagamento della TUI dovuta dalla controparte, rilevando che in seguito, nonostante
la compravendita fosse risultata esente da TUI (doc. I p. 1), quella somma, frattanto
depositata dal notaio rogante all’autorità fiscale, era stata “incamerata” da
quest’ultima per il pagamento di altri debiti fiscali a carico del convenuto
(doc. I p. 2), senza che costui, formalmente richiesto il 7 giugno 2017 di
ritornargliela (doc. O), avesse poi dato seguito alla richiesta;
che il convenuto, ancorché
invitato il 7 novembre 2017 a presentare le sue eventuali osservazioni scritte
entro un termine di 20 giorni con l’avvertenza che in caso di silenzio il
giudice avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti
(art. 256 cpv. 1 CPC), è rimasto silente;
che con la decisione 8
gennaio 2018 qui impugnata il Pretore aggiunto, in accoglimento dell’istanza, ha
condannato il convenuto al pagamento di fr. 55'900.- oltre interessi al 5% dal
18 giugno 2017 e ha rigettato in via definitiva, in tale misura, l’opposizione
al PE, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'000.- a
carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere all’istante fr. 600.- di
indennità: egli ha in sostanza ritenuto, in fatto, che le circostanze addotte
dall’istante, ammesse - siccome non contestate - dal convenuto precluso nella causa
e comunque comprovate dalla pertinente documentazione versata agli atti
dall’istante, fossero senz’altro idonee, in diritto, a concludere per il buon
fondamento della pretesa azionata, tranne per quanto riguardava la data di
decorrenza degli interessi;
che con l’appello 22
gennaio 2018 il convenuto ha chiesto di “cancellare la procedura esecutiva …
con relative spese ed interessi” e di condannare la controparte a “un
indennizzo di fr. 5'000.- per spese legali ed amministrative … ed un importo di
fr. 8'500.- per interessi bancari pagati a causa del ritardo nel saldo
dell’appartamento acquistato”, “tasse, spese e ripetibili con giudizio
di merito”: a prescindere dall’infelice formulazione utilizzata, si deve così
ritenere che egli, in riforma della decisione pretorile, avesse inteso chiedere
la reiezione dell’istanza e la condanna della controparte al pagamento di fr.
8'500.-, con protesta delle spese e delle ripetibili;
che il gravame,
manifestamente improponibile e/o manifestamente infondato, può essere evaso già
nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 CPC, senza necessità di notificarlo
alla controparte per eventuali osservazioni;
che innanzitutto si
osserva che, sulla pretesa azionata dall’istante, il convenuto, in violazione
del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato
con le argomentazioni, riassunte in precedenza, che avevano indotto il giudice
di prime cure ad accogliere l’istanza, con il che l’impugnativa è palesemente
irricevibile; essa ad ogni buon conto sarebbe stata da respingere anche nel
merito, atteso che il convenuto ha pacificamente dato atto che i fatti si erano
svolti come preteso nell’istanza (cioè con la disponibilità da parte
dell’istante, dopo lunga trattativa, ad anticipare al notaio rogante un ulteriore
acconto pari alla “trattenuta” TUI di fr. 55'900.- con l’accordo “che tale
importo sarebbe stato ritornato alla signora AO 1 qualora vi fosse stato un
rimborso a mio favore”, con il versamento di quella somma dal notaio rogante
all’autorità fiscale, con il successivo accertamento della non-imponibilità
della compravendita per la TUI, con la contemporanea emissione di tutte le
altre tassazioni per le compravendite presso il mappale n. __________ RFD __________
e con il conseguente utilizzo e incameramento da parte dell’autorità fiscale
“per compensazione” dei fr. 55'900.- così versati), con il che non è seriamente
possibile mettere in dubbio che la somma così anticipata era di fatto servita a
saldare altri suoi debiti;
che le altre
considerazioni esposte nell’appello, e meglio quella secondo cui i difetti
emersi non riguardavano l’unità acquistata dall’istante ma le parti comuni,
quella secondo cui le perizie fatte allestire dalla controparte attestavano
l’esistenza di difetti in realtà (almeno in parte) già risolti, quella secondo
cui in alcuni casi vi erano stati dei miglioramenti rispetto a quanto previsto
in fase di progettazione e quella secondo cui l’istante aveva tuttora “in mano”
un importo di fr. 99'100.- che andava ben oltre ai potenziali difetti che la
stessa intendeva far ricadere su di lui, sono chiaramente irricevibili essendo
state formulate dal convenuto per la prima volta solo in questa sede (art. 317
cpv. 1 CPC), tanto più che quest’ultimo, in violazione del suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha indicato da quali risultanze
istruttorie quelle circostanze, in larga misura non comprovate, potrebbero
invece essere evinte, né ha spiegato quale fosse la loro eventuale rilevanza
per l’esito della lite; e comunque, a fronte dell’ulteriore accordo tra le
parti secondo cui la somma di fr. 99'100.- (fr. 155'000.- iniziali, poi ridotti
in ragione dei fr. 55’900.- ora azionati), tuttora trattenuta dall’istante per
la difettosità dell’oggetto compravenduto, sarebbe decaduta a favore della
stessa qualora non fosse stata presentata entro il 31 dicembre 2016 una perizia
di __________ attestante l’eliminazione dei difetti (doc. D, cfr. doc. G), il
convenuto non ha qui preteso, ancor prima di averlo provato, che la perizia in
tal senso fosse stata tempestivamente allestita;
che ampiamente
irricevibile, siccome nuova (art. 317 cpv. 2 CPC) e per altro fondata su fatti
mai addotti in precedenza (art. 317 cpv. 1 CPC), è pure la domanda con cui il
convenuto ha preteso un risarcimento “di fr. 8'500.- per interessi bancari
pagati a causa del ritardo nel saldo dell’appartamento acquistato”, tanto
più che la stessa, costituendo di fatto una domanda riconvenzionale, avrebbe semmai
dovuto essere formulata in occasione della presentazione delle osservazioni
all’istanza;
che, stando così le cose,
l’appello del convenuto dev’essere respinto nella limitata misura in cui è
ricevibile;
che le spese processuali della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui litigioso di fr.
64'400.- (fr. 55'900.- + fr. 8'500.-), seguono la soccombenza (art. 106 CPC),
ritenuto che all’istante, che il 16 marzo 2018 ha presentato le sue
osservazioni volte alla reiezione dell’appello, non possono essere attribuite
né ripetibili né indennità, essa non avendone fatto richiesta (DTF 139 III 334
consid. 4.3) e non essendo per altro stata richiesta di esprimersi sul rimedio
giuridico della controparte, che del resto mai le era stato notificato.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 22
gennaio 2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di complessivi fr. 2’000.- sono a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono indennità.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).