12.2018.91
Lavoro - pretese salariali - qualifica del lavoratore in base al CNM
24 settembre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.91
Lugano
24 settembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2016.332
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 20
settembre 2016 da
AO
1
patrocinato dallo PA 2
contro
AP
1
patrocinato dallo PA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26'496.15, oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 2016 e fr. 103.30 di spese del precetto esecutivo, nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di
Lugano notificato per il pagamento di fr. 28'487.60 (importo rettificato in fr.
26'496.15) netti oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e fr. 103.30 di
spese; domanda avversata dal convenuto che, con risposta 17 novembre 2016, ha postulato
in via principale l’integrale reiezione della petizione e la conferma dell’opposizione
al PE, in via subordinata il rigetto della petizione ma con attestazione della
compensazione integrale delle pretese avanzate dall’attore riconosciute per un
importo non superiore a fr. 4'150.-, con conferma dell’opposizione al PE e con
protesta di spese e ripetibili;
domande di causa che
l’attore, con le sue conclusioni 7 marzo 2018 ha mantenuto invariate mentre che
il convenuto, con allegato conclusivo 22 marzo 2018 ha per contro in parte
modificato domandando, in via principale l’integrale reiezione della petizione
e la conferma dell’opposizione al PE, in via subordinata il rigetto della
petizione ma con attestazione della compensazione integrale delle pretese
avanzate dall’attore, con conferma dell’opposizione al PE e con protesta di
spese e ripetibili e in via ancor più subordinata la reiezione della petizione,
la conferma dell’opposizione al PE e il riconoscimento all’attore di fr. 938.39;
e che il Pretore con
sentenza 16 maggio 2018 ha accolto, condannando il convenuto al pagamento di
fr. 26'496.15 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e fr. 103.30 di spese del
PE e ordinando il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta a
quest’ultimo, il tutto senza prelevare tassa di giustizia o spese, e con la
condanna del convenuto a pagare all’attore fr. 4'000.- a titolo di ripetibili;
appellante il convenuto con
atto d’appello 21 giugno 2018 con il quale ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannarlo a
versare all’attore fr. 938.39, di confermare l’opposizione al PE e di porre a
carico dell’attore fr. 103.30 di spese per il PE, protestando spese e
ripetibili di primo grado (quantificate in fr. 2'000.-) e di secondo grado;
mentre l’attore, con
risposta 20 agosto 2018 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A.
AO 1 ha lavorato alle dipendenze di AP 1 dall’8 settembre 2014 al 9
ottobre 2015, con uno stipendio orario lordo di fr. 20.-.
Il relativo contratto
d’assunzione indicava quale mansione del lavoratore quella di “tuttofare”.
Il rapporto tra le
parti si è interrotto a seguito della rescissione contrattuale con effetto
immediato notificata da AP 1 a AO 1 il 9 ottobre 2015, motivata con il fatto
che egli, su ordine della Commissione di vigilanza per l’applicazione della
legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore, ha dovuto
sospendere senza indugio i lavori di ristrutturazione dell’edificio abitativo
plurifamiliare ubicato in via __________ a __________.
B.
Con PE n. __________ dell’UE di Lugano, notificato al datore di
lavoro il 6 maggio 2016, l’ex dipendente l’ha escusso per l’importo di
fr. 28’487.60 per differenze salariali dal settembre 2014 al dicembre 2015. AP
1 ha interposto immediata opposizione.
C.
Con petizione 20 settembre 2016 AO 1, al beneficio della necessaria
autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr.
26'496.15 oltre accessori - corrispondenti a fr. 6'820.40 di differenza
salariale 2014, fr. 12'862.76 di differenza salariale 2015 e fr. 6'812.99
(fr. 8'804.44 – fr. 1'991.45) quale mancato guadagno per il periodo
contrattuale di disdetta - nonché postulando il rigetto dell’opposizione al
summenzionato PE, per il quale ha rettificato l’importo abbassandolo a fr.
26'496.15, sostenendo che al rapporto di lavoro siano da applicare le
condizioni minime previste dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia
principale in Svizzera (CNM), al quale egli rivendica di essere stato
sottoposto nonostante la denominazione della sua funzione.
Con risposta 17
novembre 2016, il convenuto si è, in via principale, integralmente opposto alla
petizione e, in via subordinata, ha chiesto la reiezione della petizione e la conferma
dell’opposizione al PE nonché l’accertamento che le somme vantate dall’attore “riconosciute
per un importo non superiore a fr. 4'150.-, sono interamente compensate tra le
parti”.
D.
Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle
parti, il Pretore, con la decisione 16 maggio 2018 qui impugnata, ha integralmente
accolto la petizione, ossia per fr. 26'496.15 oltre interessi e fr. 103.30 per
le spese del precetto, non prelevando tasse e spese ma ponendo a carico del
convenuto fr. 4'000.- a titolo di ripetibili a favore dell’attore.
Egli ha in sostanza
ritenuto che nonostante la qualifica quale tuttofare esplicitamente utilizzata
nel contratto, un’interpretazione che non si limita al solo significato
letterale dei termini usati, dovuta, conduce a concludere che AO 1 sia stato
assunto per svolgere lavori edili nel cantiere dell’appellante, che rientrano
senza ombra di dubbio nel campo di applicazione del CNM. Di conseguenza, il
dipendente deve essere rimunerato nel rispetto della classe salariale C
applicabile ai lavoratori senza esperienze professionali, ma attivi nel settore
edilizio, con il riconoscimento di un salario orario di fr. 25.45 (art. 41 CNM
in relazione con art. 9 CNM), cui vanno aggiunti gli indennizzi di legge per
giorni festivi e vacanze, oltre alla tredicesima e all’indennità per pranzo
(art. 23 cpv. 2 e 25 CCL-TI, art. 34 e 50 CNM).
E.
Con l’appello 21 giugno 2018 che qui ci occupa, il convenuto ha
chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente
la petizione, e venir condannato al pagamento di
fr. 938.39, pari alla differenza tra lo stipendio effettivamente corrisposto e
quello che l’attore avrebbe avuto diritto di ricevere nel periodo tra la
concessione della licenza edilizia dell’11 settembre 2015 e l’ordine di
sospensione dei lavori del 9 ottobre 2015, con conferma dell’opposizione al PE
n. __________ dell’UE di Lugano e la messa a carico di fr. 103.30 all’attore,
con riparto delle ripetibili in ragione della rispettiva soccombenza.
E considerato
Considerandi
1.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (in
casu: fr. 26'496.15) la decisione pretorile è impugnabile mediante appello
(art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Essendo la notifica della
sentenza 16 maggio 2016 a AP 1 avvenuta in data 22 maggio 2018, l’appello 21
giugno 2018 è tempestivo.
2.
L’appello che qui ci occupa si limita in buona parte a proporre, in
maniera inammissibile, una propria tesi e una propria lettura dei fatti, prive
di confronti puntuali con la decisione impugnata (art. 311 CPC). Esso viene
pertanto esaminato unicamente nella misura in cui espone critiche
circostanziate al giudizio pretorile.
3.
AP 1 critica sostanzialmente il primo giudice per avere riconosciuto
che l’attore ha lavorato come operaio edile a far tempo dall’8 settembre 2014,
mentre l’unico cantiere sul quale è stato attivo, quello dello stabile in via __________
a __________, è stato avviato solo in data 11 settembre 2015, giorno del rilascio
della licenza edilizia di cui al doc. 4. Prima di quella data non sussisteva
ancora alcun cantiere, per cui egli non poteva essere stato impiegato che come
tuttofare non soggetto al CNM.
4.
Il primo giudice ha anzitutto stabilito che, in base alle prove agli
atti - e meglio alla testimonianza di __________ T__________, al rapporto di
verifica sui cantieri 15 settembre 2015 della Commissione Paritetica Cantonale
(CPC), all’ e-mail 8 ottobre 2015 dell’appellante e alla decisione formale
della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio
della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (LEPICOSC)
di sospensione dei lavori 11 aprile 2016 nonché all’audizione testimoniale
dell’ispettore LEPICOSC __________ - l’attore ha concluso con il convenuto un
contratto concernente mansioni che rientrano nel campo di applicazione del CNM
e che sin dalla firma dello stesso era chiaro alle parti che AO 1 sarebbe stato
assunto per lavorare su un cantiere. Di conseguenza egli ha concluso che l’appellato
ha operato a partire dal settembre 2014, per 15 mesi, come lavoratore senza
esperienze professionali sottoposto alla classe salariale C del CNM e ha
calcolato, ritenute 127.5 ore al mese di attività per 15 mesi, che il salario lordo
dovuto fosse di
fr. 48'673.-, al quale ha debitamente aggiunto gli oneri sociali, giungendo a
complessivi fr. 62'010.-. Da questo importo ha dedotto i fr. 30'000.- già
corrisposti al dipendente e le deduzioni usuali, ed ha quindi considerato
pertinente la pretesa di fr. 26'496.15 (sentenza impugnata, pag. 3 e 4).
5.
Le argomentazioni dell’appello non possono essere accolte.
a. In primo
luogo la licenza edilizia 11 settembre 2015 di cui al doc. 4, ritenuta decisiva
da AP 1, concerne unicamente lavori di tinteggio di alcune parti intonacate e
di calcestruzzo delle facciate esterne dell’immobile sito in via __________ a __________,
ma nulla dice riguardo agli altri interventi allo stabile, soprattutto a quelli
di risanamento interno dei vari appartamenti.
b. Il rapporto
della CPC edilizia e rami affini del 15 settembre 2015 attesta che quel giorno AO
1.
è stato trovato sul cantiere mentre era in procinto di tornare a casa e ha
dichiarato di lavorare per AP 1 da circa un anno e di aver svolto nella
palazzina in questione lavori di demolizione e gessatura (cfr. Inc. richiamato
dalla CPC edilizia e rami affini). La veridicità dei contenuti del documento è
stata attestata dal suo estensore, __________ T__________, in occasione della
sua deposizione del 5 febbraio 2018.
Lo svolgimento da
parte di AO 1 di lavori in ambito edile all’interno del cantiere di via __________
a __________ è dimostrato anche dalla decisione 9 ottobre 2015 (ordine di
sospensione dei lavori, v. doc. 5), dalla decisione 11 aprile 2016 della Commissione
di vigilanza LEPICOSC, che ha inflitto una multa a AP 1 (v. Inc. richiamato
dalla citata Commissione) e dalla documentazione fotografica prodotta agli atti
(doc. M).
c. Oltre alle
prese di posizione delle autorità, a sconfessare la tesi dell’appellante
contribuiscono poi le dichiarazioni dei vari testi sentiti nel corso della
procedura di primo grado. La moglie di AO 1, __________ T__________, ha
dichiarato che alla firma del contratto di assunzione c’era un palazzo da
ristrutturare e suo marito era stato “chiamato da una conoscenza (…) perché
il sig. AP 1 cercava un lavoratore che svolgesse dei compiti vari: demolizione
dei muri, ricostruzione dei muri, porte ecc.” ed ha confermato che “durante
questo periodo di validità (dal settembre 2014 all’ottobre 2015, n.d.r.) del
contratto mio marito ha lavorato sempre in quel cantiere di via __________ a __________
dove ha svolto attività di demolizione, costruzione, piastrelle, grattare i
muri. Insomma tutto quanto segue la ristrutturazione del palazzo” (verbale
di audizione di __________ T__________ del 24 ottobre 2017, pag. 2).
Dal canto suo, __________
O__________, parrucchiera che aveva un salone nello stabile in questione fino
al dicembre 2014, ha sostenuto che già tempo prima della chiusura della sua
attività all’interno della palazzina erano iniziati i lavori di
ristrutturazione e di aver spesso visto AO 1 uscire dall’immobile portando “carriolate”
di materiale edile di scarto per depositarlo nelle benne che erano state
collocate all’esterno (verbale di audizione del 24 ottobre 2017, pag. 5).
L’ispettore __________
B__________ ha asserito di aver fatto un primo sopralluogo il 5 ottobre 2015,
trovando l’appellato occupato in mansioni tipiche dell’edilizia (verbale di
audizione del 7 novembre 2017, pag. 1).
d. In base a
tutti questi elementi si deve dedurre che i lavori di rifacimento interno dello
stabile in via __________ a __________ sono iniziati già nel settembre 2014,
sicché l’accertamento del Pretore per cui, sin dal primo giorno, AO 1 è stato
assunto ed è stato attivo come lavoratore del settore edile, è da ritenere corretto
e deve essere confermato.
e. Si può
aggiungere che il riferimento alla citata licenza edilizia per interventi
esterni, a fronte della chiara documentazione fotografica, dei rapporti e delle
dichiarazioni testimoniali, soprattutto quelle di __________ T__________ e __________
O__________, non risulta essere pertinente e non intacca gli accertamenti di
prima sede. Nemmeno utile a tal fine è la dichiarazione scritta di __________ G__________
di cui al doc. 6, che non godrebbe in ogni caso neppure di sufficiente valenza
probatoria.
6.
L’appellante censura in seguito le modalità di calcolo del salario e
degli oneri sociali a favore dell’ex dipendente, asserendo che, avendo il
giudice di prime cure utilizzato come base per il computo l’intera durata
dell’impiego lavorativo e non l’unico periodo in cui, a suo dire solo
saltuariamente, si recava sul cantiere, sarebbero state riconosciute troppe
ore, mentre quelle effettivamente prestate sarebbero 120 per il settembre 2015
e 42 per il mese seguente.
La contestazione deve
essere respinta senza necessità di particolari approfondimenti già perché si
basa su un accertamento dei fatti diverso da quello effettuato dal Pretore e
qui appena confermato.
7.
Con l’ultimo punto del suo appello, infine, AP 1 contesta “con forza”,
ma con una sola frase, che la controparte abbia svolto un’attività lavorativa
riconducibile al cantiere come stabilito dal primo giudice, essendosi egli
occupato di parecchie altre mansioni al di fuori dello stesso che non sono
tipiche di un lavoratore edile.
La critica è avanzata
in maniera del tutto generica, senza motivazioni e senza un confronto puntuale
con la sentenza impugnata, risultando così irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
8.
Ne
discende che l’appello dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Non si prelevano tasse né spese. L’appellante deve tuttavia essere condannato a
pagare all’appellato fr. 1'500.- di ripetibili.
Il
valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è
superiore a fr. 15'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
1. L’appello 21 giugno
2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali.
AP 1 è condannato a
pagare a AO 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).