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Decisione

12.2018.91

Lavoro - pretese salariali - qualifica del lavoratore in base al CNM

24 settembre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.

AO 1 ha lavorato alle dipendenze di AP 1 dall’8 settembre 2014 al 9

ottobre 2015, con uno stipendio orario lordo di fr. 20.-.

Il relativo contratto

d’assunzione indicava quale mansione del lavoratore quella di “tuttofare”.

Il rapporto tra le

parti si è interrotto a seguito della rescissione contrattuale con effetto

immediato notificata da AP 1 a AO 1 il 9 ottobre 2015, motivata con il fatto

che egli, su ordine della Commissione di vigilanza per l’applicazione della

legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore, ha dovuto

sospendere senza indugio i lavori di ristrutturazione dell’edificio abitativo

plurifamiliare ubicato in via __________ a __________.

B.

Con PE n. __________ dell’UE di Lugano, notificato al datore di

lavoro il 6 maggio 2016, l’ex dipendente l’ha escusso per l’importo di

fr. 28’487.60 per differenze salariali dal settembre 2014 al dicembre 2015. AP

1 ha interposto immediata opposizione.

C.

Con petizione 20 settembre 2016 AO 1, al beneficio della necessaria

autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendone la condanna al pagamento di fr.

26'496.15 oltre accessori - corrispondenti a fr. 6'820.40 di differenza

salariale 2014, fr. 12'862.76 di differenza salariale 2015 e fr. 6'812.99

(fr. 8'804.44 – fr. 1'991.45) quale mancato guadagno per il periodo

contrattuale di disdetta - nonché postulando il rigetto dell’opposizione al

summenzionato PE, per il quale ha rettificato l’importo abbassandolo a fr.

26'496.15, sostenendo che al rapporto di lavoro siano da applicare le

condizioni minime previste dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia

principale in Svizzera (CNM), al quale egli rivendica di essere stato

sottoposto nonostante la denominazione della sua funzione.

Con risposta 17

novembre 2016, il convenuto si è, in via principale, integralmente opposto alla

petizione e, in via subordinata, ha chiesto la reiezione della petizione e la conferma

dell’opposizione al PE nonché l’accertamento che le somme vantate dall’attore “riconosciute

per un importo non superiore a fr. 4'150.-, sono interamente compensate tra le

parti”.

D.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle

parti, il Pretore, con la decisione 16 maggio 2018 qui impugnata, ha integralmente

accolto la petizione, ossia per fr. 26'496.15 oltre interessi e fr. 103.30 per

le spese del precetto, non prelevando tasse e spese ma ponendo a carico del

convenuto fr. 4'000.- a titolo di ripetibili a favore dell’attore.

Egli ha in sostanza

ritenuto che nonostante la qualifica quale tuttofare esplicitamente utilizzata

nel contratto, un’interpretazione che non si limita al solo significato

letterale dei termini usati, dovuta, conduce a concludere che AO 1 sia stato

assunto per svolgere lavori edili nel cantiere dell’appellante, che rientrano

senza ombra di dubbio nel campo di applicazione del CNM. Di conseguenza, il

dipendente deve essere rimunerato nel rispetto della classe salariale C

applicabile ai lavoratori senza esperienze professionali, ma attivi nel settore

edilizio, con il riconoscimento di un salario orario di fr. 25.45 (art. 41 CNM

in relazione con art. 9 CNM), cui vanno aggiunti gli indennizzi di legge per

giorni festivi e vacanze, oltre alla tredicesima e all’indennità per pranzo

(art. 23 cpv. 2 e 25 CCL-TI, art. 34 e 50 CNM).

E.

Con l’appello 21 giugno 2018 che qui ci occupa, il convenuto ha

chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente

la petizione, e venir condannato al pagamento di

fr. 938.39, pari alla differenza tra lo stipendio effettivamente corrisposto e

quello che l’attore avrebbe avuto diritto di ricevere nel periodo tra la

concessione della licenza edilizia dell’11 settembre 2015 e l’ordine di

sospensione dei lavori del 9 ottobre 2015, con conferma dell’opposizione al PE

n. __________ dell’UE di Lugano e la messa a carico di fr. 103.30 all’attore,

con riparto delle ripetibili in ragione della rispettiva soccombenza.

E considerato

Considerandi

1.

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (in

casu: fr. 26'496.15) la decisione pretorile è impugnabile mediante appello

(art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Essendo la notifica della

sentenza 16 maggio 2016 a AP 1 avvenuta in data 22 maggio 2018, l’appello 21

giugno 2018 è tempestivo.

2.

L’appello che qui ci occupa si limita in buona parte a proporre, in

maniera inammissibile, una propria tesi e una propria lettura dei fatti, prive

di confronti puntuali con la decisione impugnata (art. 311 CPC). Esso viene

pertanto esaminato unicamente nella misura in cui espone critiche

circostanziate al giudizio pretorile.

3.

AP 1 critica sostanzialmente il primo giudice per avere riconosciuto

che l’attore ha lavorato come operaio edile a far tempo dall’8 settembre 2014,

mentre l’unico cantiere sul quale è stato attivo, quello dello stabile in via __________

a __________, è stato avviato solo in data 11 settembre 2015, giorno del rilascio

della licenza edilizia di cui al doc. 4. Prima di quella data non sussisteva

ancora alcun cantiere, per cui egli non poteva essere stato impiegato che come

tuttofare non soggetto al CNM.

4.

Il primo giudice ha anzitutto stabilito che, in base alle prove agli

atti - e meglio alla testimonianza di __________ T__________, al rapporto di

verifica sui cantieri 15 settembre 2015 della Commissione Paritetica Cantonale

(CPC), all’ e-mail 8 ottobre 2015 dell’appellante e alla decisione formale

della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio

della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (LEPICOSC)

di sospensione dei lavori 11 aprile 2016 nonché all’audizione testimoniale

dell’ispettore LEPICOSC __________ - l’attore ha concluso con il convenuto un

contratto concernente mansioni che rientrano nel campo di applicazione del CNM

e che sin dalla firma dello stesso era chiaro alle parti che AO 1 sarebbe stato

assunto per lavorare su un cantiere. Di conseguenza egli ha concluso che l’appellato

ha operato a partire dal settembre 2014, per 15 mesi, come lavoratore senza

esperienze professionali sottoposto alla classe salariale C del CNM e ha

calcolato, ritenute 127.5 ore al mese di attività per 15 mesi, che il salario lordo

dovuto fosse di

fr. 48'673.-, al quale ha debitamente aggiunto gli oneri sociali, giungendo a

complessivi fr. 62'010.-. Da questo importo ha dedotto i fr. 30'000.- già

corrisposti al dipendente e le deduzioni usuali, ed ha quindi considerato

pertinente la pretesa di fr. 26'496.15 (sentenza impugnata, pag. 3 e 4).

5.

Le argomentazioni dell’appello non possono essere accolte.

a. In primo

luogo la licenza edilizia 11 settembre 2015 di cui al doc. 4, ritenuta decisiva

da AP 1, concerne unicamente lavori di tinteggio di alcune parti intonacate e

di calcestruzzo delle facciate esterne dell’immobile sito in via __________ a __________,

ma nulla dice riguardo agli altri interventi allo stabile, soprattutto a quelli

di risanamento interno dei vari appartamenti.

b. Il rapporto

della CPC edilizia e rami affini del 15 settembre 2015 attesta che quel giorno AO

1.

è stato trovato sul cantiere mentre era in procinto di tornare a casa e ha

dichiarato di lavorare per AP 1 da circa un anno e di aver svolto nella

palazzina in questione lavori di demolizione e gessatura (cfr. Inc. richiamato

dalla CPC edilizia e rami affini). La veridicità dei contenuti del documento è

stata attestata dal suo estensore, __________ T__________, in occasione della

sua deposizione del 5 febbraio 2018.

Lo svolgimento da

parte di AO 1 di lavori in ambito edile all’interno del cantiere di via __________

a __________ è dimostrato anche dalla decisione 9 ottobre 2015 (ordine di

sospensione dei lavori, v. doc. 5), dalla decisione 11 aprile 2016 della Commissione

di vigilanza LEPICOSC, che ha inflitto una multa a AP 1 (v. Inc. richiamato

dalla citata Commissione) e dalla documentazione fotografica prodotta agli atti

(doc. M).

c. Oltre alle

prese di posizione delle autorità, a sconfessare la tesi dell’appellante

contribuiscono poi le dichiarazioni dei vari testi sentiti nel corso della

procedura di primo grado. La moglie di AO 1, __________ T__________, ha

dichiarato che alla firma del contratto di assunzione c’era un palazzo da

ristrutturare e suo marito era stato “chiamato da una conoscenza (…) perché

il sig. AP 1 cercava un lavoratore che svolgesse dei compiti vari: demolizione

dei muri, ricostruzione dei muri, porte ecc.” ed ha confermato che “durante

questo periodo di validità (dal settembre 2014 all’ottobre 2015, n.d.r.) del

contratto mio marito ha lavorato sempre in quel cantiere di via __________ a __________

dove ha svolto attività di demolizione, costruzione, piastrelle, grattare i

muri. Insomma tutto quanto segue la ristrutturazione del palazzo” (verbale

di audizione di __________ T__________ del 24 ottobre 2017, pag. 2).

Dal canto suo, __________

O__________, parrucchiera che aveva un salone nello stabile in questione fino

al dicembre 2014, ha sostenuto che già tempo prima della chiusura della sua

attività all’interno della palazzina erano iniziati i lavori di

ristrutturazione e di aver spesso visto AO 1 uscire dall’immobile portando “carriolate”

di materiale edile di scarto per depositarlo nelle benne che erano state

collocate all’esterno (verbale di audizione del 24 ottobre 2017, pag. 5).

L’ispettore __________

B__________ ha asserito di aver fatto un primo sopralluogo il 5 ottobre 2015,

trovando l’appellato occupato in mansioni tipiche dell’edilizia (verbale di

audizione del 7 novembre 2017, pag. 1).

d. In base a

tutti questi elementi si deve dedurre che i lavori di rifacimento interno dello

stabile in via __________ a __________ sono iniziati già nel settembre 2014,

sicché l’accertamento del Pretore per cui, sin dal primo giorno, AO 1 è stato

assunto ed è stato attivo come lavoratore del settore edile, è da ritenere corretto

e deve essere confermato.

e. Si può

aggiungere che il riferimento alla citata licenza edilizia per interventi

esterni, a fronte della chiara documentazione fotografica, dei rapporti e delle

dichiarazioni testimoniali, soprattutto quelle di __________ T__________ e __________

O__________, non risulta essere pertinente e non intacca gli accertamenti di

prima sede. Nemmeno utile a tal fine è la dichiarazione scritta di __________ G__________

di cui al doc. 6, che non godrebbe in ogni caso neppure di sufficiente valenza

probatoria.

6.

L’appellante censura in seguito le modalità di calcolo del salario e

degli oneri sociali a favore dell’ex dipendente, asserendo che, avendo il

giudice di prime cure utilizzato come base per il computo l’intera durata

dell’impiego lavorativo e non l’unico periodo in cui, a suo dire solo

saltuariamente, si recava sul cantiere, sarebbero state riconosciute troppe

ore, mentre quelle effettivamente prestate sarebbero 120 per il settembre 2015

e 42 per il mese seguente.

La contestazione deve

essere respinta senza necessità di particolari approfondimenti già perché si

basa su un accertamento dei fatti diverso da quello effettuato dal Pretore e

qui appena confermato.

7.

Con l’ultimo punto del suo appello, infine, AP 1 contesta “con forza”,

ma con una sola frase, che la controparte abbia svolto un’attività lavorativa

riconducibile al cantiere come stabilito dal primo giudice, essendosi egli

occupato di parecchie altre mansioni al di fuori dello stesso che non sono

tipiche di un lavoratore edile.

La critica è avanzata

in maniera del tutto generica, senza motivazioni e senza un confronto puntuale

con la sentenza impugnata, risultando così irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

8.

Ne

discende che l’appello dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.

Non si prelevano tasse né spese. L’appellante deve tuttavia essere condannato a

pagare all’appellato fr. 1'500.- di ripetibili.

Il

valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è

superiore a fr. 15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

1. L’appello 21 giugno

2018 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali.

AP 1 è condannato a

pagare a AO 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).