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Decisione

12.2018.92

Locazione, istanza di espulsione del conduttore in via cautelare

7 marzo 2019Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Fra AP 1 e AO 1 sono

sorti, nel corso degli anni, diversi contenziosi civili e penali. In occasione

di alcuni incontri conciliativi dinanzi alla procuratrice pubblica avv. __________

__________, le parti hanno raggiunto un accordo per concludere definitivamente

i pendenti procedimenti penali, formalizzato il 28 settembre 2015 (doc. 2, doc.

C, doc. M). Tale accordo conferiva a AO 1 il diritto di abitare vita natural

durante, per una pigione mensile di fr. 1.-, in un appartamento di 2 ½ locali

al quarto piano, interno n. __________, nel condominio “__________ __________”

in via __________, __________ di proprietà di AP 2, di cui AP 1 è azionista e

amministratore unico (doc. C/2, punto 2). L’accordo prevedeva pure

l’annotazione a RF di tale rapporto di locazione, la corresponsione, in favore

di AO 1, di fr. 90'000.- (doc. C/2, punto 1), e imponeva alle parti, al

relativo punto 3, di mantenere nei reciproci confronti un atteggiamento

corretto e rispettoso, “astenendosi in particolare da ogni e qualsiasi

iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o professionale”.

Il punto 3.1 sanciva infine che “nel caso di comprovata violazione dell’obbligo

di cui al punto 3 da parte di AO 1, gli obblighi di cui ai punti 1 (versamento

finanziario) e 2 (messa a disposizione dell’appartamento) vengono

immediatamente e definitivamente a cadere”.

B. Con petizione 25 aprile

2016, previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto AP 1 e AP

2 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse fatto

ordine all’Ufficiale del Registro Fondiario di __________ di iscrivere a RF il

suo diritto di abitazione.

C. Con risposta 20 giugno

2016, i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendone la reiezione

integrale. In via riconvenzionale, essi hanno postulato l’accertamento della

nullità iniziale della convenzione rispettivamente il suo decadimento a causa

della violazione del relativo punto 3 da parte di AO 1, che avrebbe proferito

ingiurie e minacce nei confronti di AP 1 e dei suoi famigliari, e la

conseguente espulsione del medesimo dall’appartamento, pure chiesta in via cautelare.

D. Con l’impugnata decisione

13 giugno 2018, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza cautelare di

espulsione, evidenziando in particolare l’eccezionalità della misura richiesta,

anticipatoria del merito. Il primo giudice ha concluso che, da un esame

sommario, la convenzione risultava validamente stipulata e che non vi erano

sufficienti elementi per ammettere, già in via provvisionale, una violazione

della convenzione da parte di AO 1 tale da comportare il suo decadimento,

ritenuto pure che quest’ultimo, in occasione di alcuni controlli di polizia,

non era risultato armato o intenzionato a nuocere e che le difficoltà

finanziarie fatte valere dagli istanti cautelari non potevano essere invocate a

motivazione dell’adozione del provvedimento cautelare richiesto. Oltretutto,

prima della sottoscrizione della convenzione, il convenuto cautelare abitava

nell’appartamento in questione in virtù di un contratto di locazione disdetto

che, a causa della mancata esecuzione della decisione di sfratto prolata dalla

Pretura di __________ il 3 giugno 2015 (doc. 10), potrebbe essere stato

tacitamente ricondotto ed essere dunque tutt’ora in vigore indipendentemente

dalle sorti della convenzione.

E. Con l’appello 22

giugno 2018 qui in esame, avversato da AO 1 con osservazioni 27 agosto 2018,

gli istanti cautelari si sono aggravati contro la suddetta decisione

chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di accogliere l’istanza di espulsione

in via cautelare, ribadendo in sintesi la nullità della convenzione doc. C/2

per vizio di volontà, il suo decadimento a causa delle dimostrate gravi minacce

e ingiurie di AO 1 e le gravi difficoltà finanziarie che sarebbero loro causate

dalla permanenza di quest’ultimo nell’appartamento, con argomentazioni che

saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi che seguiranno.

E considerato

Considerandi

1.

La

presente procedura ha per oggetto un’istanza cautelare. Giusta l’art. 308 cpv.

1.

lett. b CPC, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono

impugnabili con appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Il termine di impugnazione è di 10 giorni,

essendo la procedura di natura sommaria (art. 248 lett. d CPC e art. 314 CPC).

Nella fattispecie, l’impugnata decisione 13 giugno 2018 è stata notificata agli

istanti cautelari in data 15 giugno 2018 (doc. B), per cui l’appello 22 giugno

2018.

è senz’altro tempestivo. Secondo gli accertamenti del primo giudice, il

valore litigioso supera in ogni caso la soglia di fr. 10'000.-. Si può quindi

procedere all’esame dell’appello.

2.

Giusta

l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari

quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di

esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio

difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di

un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti

presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela

giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di

lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 2, p. 1482 seg. ad art. 261 CPC).

3.

Le

misure provvisionali, tradizionalmente, sono suddivise in tre categorie: i

provvedimenti conservativi, di regolamentazione e di esecuzione anticipata

provvisoria (Messaggio del Consiglio Federale concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero [CPC] del 28 giugno 2006, in: FF 2006, p. 6726; Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 262

CPC). Essendo la procedura cautelare caratterizzata da logiche di provvisorietà,

sommarietà, limitazione dei mezzi di prova e celerità, un presupposto

fondamentale dei provvedimenti di esecuzione anticipata è la loro natura

temporanea. Conseguentemente, un provvedimento di esecuzione anticipata che

rende priva di oggetto la richiesta nel merito, esaurendo il bisogno di tutela

giurisdizionale dell’istante cautelare e creando un effetto definitivo, è di

regola inammissibile, riservati i casi eccezionali (DTF 138 III 728, consid.

2.

; DTF 4A_191/2015 del 16 dicembre 2015, consid. 4.2.2; IICCA 11 novembre

2016, inc. 12.2016.46; Trezzini,

op. cit., n. 40 ad art. 262 CPC, n. 70 ad Osservazioni preliminari agli art.

261-269 CPC). Vi è pure da considerare che un provvedimento cautelare può avere

de facto un effetto definitivo anche per il semplice decorrere del

tempo, considerando che la procedura cautelare è di natura celere e sommaria,

mentre la procedura di merito a cui è riferita può subire notevoli

rallentamenti, per cui l’impatto della misura ordinata può accrescersi

notevolmente e consolidarsi al punto da diventare nella pratica definitiva (Trezzini, op. cit., n. 77 ad

Osservazioni preliminari agli art. 261-269 CPC). In tal senso è dunque

determinante il grado di incidenza del provvedimento sulla parte convenuta:

quanto più è elevato, tanto più il giudice dovrà mostrarsi rigoroso e operare

una comparazione globale degli interessi in gioco (DTF 131 III 473, consid. 2.3

e 3.2). Si dovrà dunque applicare un rigore accresciuto nella valutazione del

buon fondamento della pretesa di merito (fumus boni iuris) e della

proporzionalità, pretendere che l’istante sostanzi sufficientemente un rischio

di pregiudizio qualificato, di difficile riparabilità e del tutto

sproporzionato agli inconvenienti che un tale provvedimento genererebbe al

convenuto, come pure un’urgenza qualificata, cosicché un rinvio della questione

al merito appaia del tutto improponibile (Trezzini,

op. cit., n. 68 e 75 seg. ad Osservazioni preliminari agli art. 261-269 CPC).

In particolare, il buon fondamento della causa di merito può essere considerato

soltanto quando esso emerge con la sufficiente chiarezza. In presenza di

incertezze o perplessità, di natura fattuale o giuridica, si impone al giudice

un grande riserbo, poiché i necessari chiarimenti saranno da effettuare nella procedura

di merito.

4.

Per

quanto concerne il provvedimento richiesto dagli appellanti, ovvero

l’espulsione di AO 1 dall’appartamento in via cautelare, l’ammissibilità di una

tale misura è quantomeno dubbia. Ciò sia a fronte della sua natura

anticipatoria del merito e potenzialmente definitiva (in quanto costringerebbe

l’inquilino a trovare una nuova sistemazione), sia a causa della particolare

sensibilità degli interessi in gioco, riguardanti un bene primario come

l’alloggio, per cui l’effetto della misura richiesta sul convenuto sarebbe

particolarmente incisivo. La possibilità di ordinare uno sfratto in via

cautelare è peraltro controversa nella dottrina (contraria: Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed.,

p. 260, n. 1430; favorevoli: Staehlin/Staehlin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2a ed., § 22, n. 19), laddove una decisione dell’Alta Corte,

pur affermando che l’espulsione del conduttore in procedura sommaria è ammessa

solo nell’ambito del caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC, non appare

risolutiva in tal senso, essendo riferita a decisioni definitive nel merito e

non ai provvedimenti provvisionali (DTF 139 III 38, consid. 2.4; Trezzini, Provvedimenti cautelari in

base al CPC, Lugano 2015, p. 560 seg.). Anche qualora si volesse ammettere la

possibilità di una tale misura, essa dovrebbe essere limitata a casi

eccezionali, valutando in particolare la necessità di un tale provvedimento per

la salvaguardia degli interessi del locatore (laddove esso potrebbe essere

giustificato qualora fosse atto a risolvere una situazione di grave emergenza oppure

a evitare gravi danni all’ente locato), rispettivamente il suo impatto

sull’inquilino.

5.

Nella

fattispecie, si osserva preliminarmente che AP 1 e AP 2, con la loro risposta

di causa, hanno avanzato, oltre alla richiesta cautelare, svariate pretese in

via riconvenzionale. Un tale modo di procedere deve rispettare tanto l’art. 224

CPC (relativo alla domanda riconvenzionale), quanto l’art. 90 CPC (cumulo di

azioni), pena l’irricevibilità dell’azione. Ora, entrambi i disposti

presuppongono, quale condizione di ammissibilità, l’applicabilità del medesimo

tipo di procedura. Se l’azione principale sottostà alla procedura semplificata,

non può essere introdotta una domanda riconvenzionale giudicabile secondo la

procedura ordinaria (Messaggio, op. cit., p. 6712). Più discusso in dottrina è

il caso inverso, ovvero se alla pretesa azionata si applica la procedura

ordinaria, mentre alla riconvenzionale la procedura semplificata. Una parte

della dottrina ammette una tale domanda riconvenzionale per questioni di

economicità processuale, tuttavia generalmente soltanto nel caso in cui è il

valore litigioso dell’azione riconvenzionale a determinare l’applicazione della

procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) e non la specificità dell’azione

rispettivamente la natura del litigio ai sensi dell’art. 243 cpv. 2 CPC (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, n. 21 seg. ad art. 224 CPC; Killias in: Hausheer/Walter [ed.], Berner Kommentar ZPO, Band. 2, n.

25-26 ad art. 224 CPC; Leuenberger

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed, n. 14 ad

art. 224 CPC; Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 41 seg. ad art. 224

CPC; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander [ed.],

Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. ed., n. 15 seg. ad art.

224.

CPC). Stesso discorso vale anche per il cumulo di azioni (Gasser/Rickli, Schweizerische

Zivilprozessordnung [ZPO], n. 6 ad art. 90 CPC).

6.

L’art.

243.

cpv. 2 lett. c CPC prevede in particolare l’applicazione della procedura

semplificata per le controversie che hanno per oggetto “la protezione dalla

disdetta”. Secondo la recente giurisprudenza, detto termine va interpretato

in modo esteso, e non riguarda solamente la contestazione della disdetta, bensì

tutte le procedure nelle quali il giudice deve pronunciarsi sulla fine del

rapporto di locazione e sull’espulsione del conduttore, sia che ciò avvenga per

disdetta ordinaria, straordinaria, scadenza di un contratto di durata

determinata, inesistenza o nullità del contratto di locazione (DTF 142 III 690,

consid. 3.1; DTF 4A_636/2015 del 21 giugno 2016, consid. 2 seg.; Dietschy-Martenet, Bail à loyer et

procédure civile, 2018, p. 136-137).

7.

Nel

caso concreto, la causa avviata da AO 1 con petizione 25 aprile 2016 è retta

dalla procedura ordinaria. Egli chiede l’iscrizione a RF del suo “diritto di

abitazione”, laddove il primo giudice dovrà chiarire la natura di tale pretesa

e in particolare se l’attore chiede l’annotazione a RF del contratto di

locazione. In ogni caso, la riconvenzionale degli appellanti ha per oggetto,

per quanto qui interessa, l’espulsione dell’inquilino, nel merito e in via

cautelare, ambito che ricade, per sua natura, nella procedura semplificata.

Emerge dunque, da un esame sommario, la possibile inammissibilità di questa

domanda riconvenzionale degli appellanti. Ne consegue che essi hanno chiesto,

in via cautelare, un provvedimento di esecuzione anticipata di una pretesa di

merito già promossa, ma che il primo giudice potrebbe dichiarare irricevibile,

ciò che dev’essere tenuto in considerazione nella valutazione dei contrapposti

interessi delle parti (Trezzini,

op. cit., n. 63 seg. ad art. 261 CPC), tenendo pure conto della dilazione che

subirebbe la procedura nel caso in cui gli appellanti dovessero essere

costretti a riproporre una richiesta di espulsione.

8.

Quale

ulteriore premessa è inoltre opportuno osservare che l’esame della fattispecie

deve essere sommario ed è dunque ostacolato dall’enorme mole di scritti e

documentazione prodotta oppure richiamata dalle parti, e in particolare

dall’istante cautelare, che rendono la situazione ben poco trasparente. Pure

l’appello, del resto, è prolisso e a tratti confuso, perdendosi talvolta in

divagazioni non rilevanti ai fini del giudizio rispettivamente in riferimenti a

documenti nemmeno ammessi agli atti, e in un’esposizione di tesi che non si

confrontano sufficientemente con il giudizio pretorile, ciò che mal si concilia

con le esigenze procedurali, in particolare con l’obbligo di motivazione

sancito dagli art. 310 e 311 CPC, con la celerità che caratterizza la procedura

cautelare e con la limpidezza che, come detto, si può pretendere quando si

postula un provvedimento anticipatorio dall’impatto particolarmente incisivo.

Il gravame viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui espone

critiche circostanziate al giudizio pretorile.

9.

In

merito agli eventi che hanno condotto alla sottoscrizione della convenzione 28

settembre 2015, è accertato che AO 1 e AP 1 intrattenessero inizialmente

rapporti di lavoro/affari, che detti rapporti si sono guastati nel corso del

tempo sino a giungere a reciproche denunce penali (relative a presunti reati

finanziari commessi da AP 1, rispettivamente a presunte minacce e ingiurie proferite

da AO 1), e che in data 29 agosto 2013 la Pretura di Bellinzona ha emesso nei

confronti di AO 1 un provvedimento supercautelare (in particolare divieto di

avvicinamento e di contatto). La convenzione è dunque stata sottoscritta in un

clima di forti tensioni fra le parti. Ciò posto, deve ora essere chiarito se

quanto sostenuto dagli appellanti giustifica l’accoglimento di uno sfratto in

via cautelare.

10.

Per

supportare il buon fondamento della propria pretesa, gli appellanti ribadiscono

anche in questa sede che la convenzione andrebbe già dichiarata nulla per vizio

di volontà. Da una parte, AO 1 al momento della relativa sottoscrizione sarebbe

stato incapace di intendere, ciò che sarebbe dimostrato dai certificati medici

16.

aprile 2014 e 25 gennaio 2016. Dall’altra, AP 1 sarebbe stato costretto alla

sottoscrizione poiché sotto costante influsso di minacce.

10.1

L’incapacità

di discernimento di AO 1, in assenza di sufficienti elementi, non può essere

ammessa in questa sede, ritenuto che essa è relativa e dipende in particolare

dal momento e dalla natura dell’affare, che l’accordo doc. C/2 è stato

raggiunto con la collaborazione della procuratrice pubblica avv. __________ __________,

che l’appellato era patrocinato, che il certificato medico del 16 aprile 2014

del dr. __________ C__________ (doc. 19) è inconcludente e riferito a un

periodo antecedente alla firma della convenzione e che l’ulteriore certificato

medico 25 gennaio 2016, appena menzionato dagli appellanti senza nemmeno

indicare un concreto riferimento negli atti di causa, risale a un periodo

successivo ed è oltretutto contestato dallo stesso AP 1 nel doc. 20.

10.2

Il primo

giudice ha inoltre osservato che la convenzione è stata dibattuta e

sottoscritta in momenti differenti (in particolare 11 giugno 2015, 24 luglio

2015.

e 28 settembre 2015), alla presenza e con l’accordo dei rispettivi

patrocinatori, con l’intermediazione della procuratrice pubblica e in piena

consapevolezza delle segnalazioni di AP 1 relative alle minacce di AO 1 (cfr.

anche doc. M). Inoltre, l’iniziativa per le trattative risulta essere giunta

proprio dall’allora patrocinatore degli appellanti, avv. __________ A__________,

che avrebbe anche allestito la bozza dell’accordo. Gli appellanti non si

confrontano sufficientemente con queste risultanze (art. 311 CPC), riferendosi comunque

a documenti inconcludenti: il doc. 6 indica unicamente che AP 1, in data 28

agosto 2015, non intendeva firmare la convenzione. Il doc. 7 contiene un’opinione

personale dell’avv. __________ B__________ senza che nemmeno si sappia il suo

ruolo rispettivamente la sua conoscenza delle trattative, siccome gli

appellanti non lo spiegano. Quanto al doc. 72, la sua richiesta di ammissione

agli atti è stata respinta con disposizione ordinatoria processuale 2 novembre

2017, né gli appellanti ne chiedono un’assunzione in questa sede, per cui lo

stesso non può essere considerato.

10.3

Ne

consegue che a questo stadio della causa, limitato a un esame sommario, la

nullità dell’accordo non emerge con sufficiente chiarezza, per cui il relativo

accertamento pretorile è del tutto condivisibile e un chiarimento definitivo

della questione dev’essere rinviato alla decisione di merito.

11.

Quanto all’asserito

decadimento della convenzione, la relativa clausola 3 necessita di

interpretazione per accertare quali comportamenti “scorretti” e

suscettibili di “ledere la reputazione” siano intesi, ciò che non è il

compito di questa procedura. In ogni caso, nell’ottica della clausola 3, i

comportamenti dell’appellato antecedenti alla sottoscrizione della convenzione

sono del tutto irrilevanti. Lo stesso dicasi, come già osservato dal Pretore

aggiunto (impugnata decisione, p. 3) e contrariamente a quanto sostengono gli

appellanti, per eventuali violazioni della decisione supercautelare 29 agosto

2013.

limitate al solo divieto di avvicinamento (cfr. doc. 9 e doc. 65). È pure

quantomeno dubbio che la ricezione di precetti esecutivi rispettivamente i

rapporti di dare e avere fra le parti siano inclusi nella clausola 3 e possano

determinare un decadimento della convenzione, ritenuto che entrambe le parti

fanno valere crediti l’una nei confronti dell’altra senza che la fondatezza o

infondatezza degli stessi sia stata chiarita.

12.

Possibili

violazioni della clausola 3.1 da parte di AO 1 possono invece essere intraviste

nei doc. 3-5, 8, 17 e 18, anche se incomberà al Pretore, nella procedura di

merito, determinare il valore probatorio e le conseguenze di dette circostanze,

osservato pure che, in effetti, lo stesso AP 1 sembrerebbe aver violato,

perlomeno in una certa misura, gli accordi raggiunti, in particolare omettendo

di annotare a RF il rapporto di locazione, per cui non è da escludere che vi

siano stati comportamenti scorretti e contrari alla buona fede dall’una come

dall’altra parte. In ogni caso la questione, e meglio il presupposto della

parvenza di buon fondamento della causa di merito, non assume nella presente

procedura un ruolo determinante, siccome gli appellanti, come meglio si dirà

qui di seguito, non hanno dimostrato gli ulteriori requisiti che potrebbero

eventualmente giustificare l’emanazione del provvedimento richiesto.

13.

In primo

luogo, il primo giudice ha osservato che AO 1, in occasione di diversi

controlli di polizia, non è risultato armato o intenzionato a nuocere (cfr.

impugnata decisione, p. 4), e il teste __________ ha confermato l’assenza dei

presupposti per operare un fermo a suo carico (verbale del 30 agosto 2017, p.

16-17). Non emerge dunque con chiarezza una concreta intenzione di mettere in

pratica eventuali minacce proferite, né gli appellanti si confrontano

sufficientemente con questo accertamento. Essi del resto si riferiscono in gran

parte a fatti passati rispettivamente antecedenti al 2016. Se vi fosse un pericolo

attuale e concreto, essi potranno segnalarlo alle preposte autorità. In secondo

luogo, per il principio della proporzionalità, la misura richiesta dev’essere

adeguata a raggiungere lo scopo voluto, necessaria e giustificata in base a una

valutazione degli interessi contrapposti delle parti. Orbene, nella fattispecie

non si vede come uno sfratto in via cautelare possa salvaguardare gli interessi

degli appellanti, nella misura in cui esso non sarebbe comunque atto a evitare

le problematiche da essi evidenziate e in particolare a prevenire rischi per

l’incolumità di AP 1 e dei suoi famigliari, osservato come non risulta nemmeno

che le parti abitino a stretto contatto l’una con l’altra. In altre parole, gli

appellanti hanno scelto uno strumento giudiziario inadatto a risolvere la

questione.

14.

Lo

sfratto cautelare non è nemmeno giustificato dalle considerazioni di natura

economica degli appellanti. Il primo giudice ha già osservato che AP 2 non ha

dimostrato le sue difficoltà economiche, e che in ogni caso esse non possono

essere imputate al mancato rispetto della convenzione doc. C/2, in quanto la

pigione mensile ammonta in ogni caso a soli fr. 1.-/mese. Gli appellanti si

confrontano in maniera insufficiente e dunque inammissibile con detto

accertamento (art. 311 CPC), limitandosi a ribadire che tali difficoltà

sarebbero dimostrate e deriverebbero dalla mancata entrata dell’affitto e

dall’onere di pagare interessi e ammortamenti ipotecari, riferendosi a pigioni

arretrate antecedenti alla sottoscrizione della convenzione, rispettivamente a dei

documenti (doc. 73, 74, 75) prodotti in prima sede in data 6 giugno 2018 senza

nemmeno chiederne l’ammissione quali nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art.

229.

CPC, per cui essi non risultano formalmente ammessi agli atti e non possono

essere considerati. Abbondanzialmente, si ribadisce che essi non hanno sufficientemente

allegato e dimostrato che l’appellato arrechi loro un grave pregiudizio

economico, né che il provvedimento cautelare richiesto impedirebbe detto

pregiudizio, posto che uno sfratto cautelare non comporterebbe comunque un

giudizio definitivo sull’esistenza o l’assenza dei diritti di AO 1 e dunque

sulla possibilità per AP 2 di concedere l’appartamento in locazione a un terzo.

15.

Ne

consegue che, indipendentemente dal fondamento delle pretese degli appellanti,

la misura cautelare non appare adatta a prevenire una lesione dei loro

interessi, per cui il suo accoglimento in anticipazione della decisione di

merito non appare giustificato. Se da una parte i benefici di tale misura sono perlomeno

dubbi, dall’altra è invece certo il pregiudizio che ne subirebbe l’appellato,

che si ritroverebbe privato della propria abitazione. Del resto, come già osservato

dal primo giudice e rimasto incontestato, l’istanza cautelare, in quanto

promossa da AP 1, andrebbe respinta già per carenza di legittimazione attiva,

non risultando lo stesso quale proprietario dell’appartamento in questione.

16.

In

conclusione, in considerazione dell’effetto particolarmente incisivo della

misura cautelare richiesta, dei dubbi sulla sua ammissibilità e degli

accresciuti e restrittivi requisiti che in ogni caso si dovrebbero pretendere

per una sua ammissione, ricordata pure la potenziale irricevibilità della

pretesa riconvenzionale degli appellanti nella pendente procedura di merito,

l’interesse degli appellanti al provvedimento richiesto non può prevalere

sull’interesse dell’appellato a rimanere nell’appartamento fino a che non sarà

definitivamente chiarita la situazione fattuale e giuridica. Il rinvio della

questione alla procedura di merito è dunque esigibile e appropriato, per cui

l’impugnata decisione merita conferma.

17.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto. Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC) e sono calcolate in base agli art. 10 LTG e 11, 13 e 14 RTar.

Stante l’esito dell’appello, non è necessario pronunciarsi sulla richiesta di

ammissione all’assistenza giudiziaria inoltrata dall’appellato con le sue

osservazioni 27 agosto 2018.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 22 giugno

2018 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 500.- sono a carico

degli appellanti in

solido, che rifonderanno all’appellato, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 1’000.-

per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia

di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).