12.2018.92
Locazione, istanza di espulsione del conduttore in via cautelare
7 marzo 2019Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.92
Lugano
7 marzo 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire sull’appello 22 giugno 2018 di
AP 1
AP 2
entrambi
rappr. dall’ PA 1
contro
la decisione 13 giugno 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona
in merito all’istanza di provvedimenti cautelari 20 giugno 2016 da loro promossa
nella causa inc. n. OR.2016.14 nei
confronti di
AO
1
rappr. dall’ PA 2
volta ad ottenere in via cautelare l’espulsione di AO 1
dall’appartamento da lui
occupato e di proprietà di AP 2;
viste le osservazioni 27 agosto 2018 dell’appellato;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. Fra AP 1 e AO 1 sono
sorti, nel corso degli anni, diversi contenziosi civili e penali. In occasione
di alcuni incontri conciliativi dinanzi alla procuratrice pubblica avv. __________
__________, le parti hanno raggiunto un accordo per concludere definitivamente
i pendenti procedimenti penali, formalizzato il 28 settembre 2015 (doc. 2, doc.
C, doc. M). Tale accordo conferiva a AO 1 il diritto di abitare vita natural
durante, per una pigione mensile di fr. 1.-, in un appartamento di 2 ½ locali
al quarto piano, interno n. __________, nel condominio “__________ __________”
in via __________, __________ di proprietà di AP 2, di cui AP 1 è azionista e
amministratore unico (doc. C/2, punto 2). L’accordo prevedeva pure
l’annotazione a RF di tale rapporto di locazione, la corresponsione, in favore
di AO 1, di fr. 90'000.- (doc. C/2, punto 1), e imponeva alle parti, al
relativo punto 3, di mantenere nei reciproci confronti un atteggiamento
corretto e rispettoso, “astenendosi in particolare da ogni e qualsiasi
iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o professionale”.
Il punto 3.1 sanciva infine che “nel caso di comprovata violazione dell’obbligo
di cui al punto 3 da parte di AO 1, gli obblighi di cui ai punti 1 (versamento
finanziario) e 2 (messa a disposizione dell’appartamento) vengono
immediatamente e definitivamente a cadere”.
B. Con petizione 25 aprile
2016, previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto AP 1 e AP
2 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse fatto
ordine all’Ufficiale del Registro Fondiario di __________ di iscrivere a RF il
suo diritto di abitazione.
C. Con risposta 20 giugno
2016, i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendone la reiezione
integrale. In via riconvenzionale, essi hanno postulato l’accertamento della
nullità iniziale della convenzione rispettivamente il suo decadimento a causa
della violazione del relativo punto 3 da parte di AO 1, che avrebbe proferito
ingiurie e minacce nei confronti di AP 1 e dei suoi famigliari, e la
conseguente espulsione del medesimo dall’appartamento, pure chiesta in via cautelare.
D. Con l’impugnata decisione
13 giugno 2018, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza cautelare di
espulsione, evidenziando in particolare l’eccezionalità della misura richiesta,
anticipatoria del merito. Il primo giudice ha concluso che, da un esame
sommario, la convenzione risultava validamente stipulata e che non vi erano
sufficienti elementi per ammettere, già in via provvisionale, una violazione
della convenzione da parte di AO 1 tale da comportare il suo decadimento,
ritenuto pure che quest’ultimo, in occasione di alcuni controlli di polizia,
non era risultato armato o intenzionato a nuocere e che le difficoltà
finanziarie fatte valere dagli istanti cautelari non potevano essere invocate a
motivazione dell’adozione del provvedimento cautelare richiesto. Oltretutto,
prima della sottoscrizione della convenzione, il convenuto cautelare abitava
nell’appartamento in questione in virtù di un contratto di locazione disdetto
che, a causa della mancata esecuzione della decisione di sfratto prolata dalla
Pretura di __________ il 3 giugno 2015 (doc. 10), potrebbe essere stato
tacitamente ricondotto ed essere dunque tutt’ora in vigore indipendentemente
dalle sorti della convenzione.
E. Con l’appello 22
giugno 2018 qui in esame, avversato da AO 1 con osservazioni 27 agosto 2018,
gli istanti cautelari si sono aggravati contro la suddetta decisione
chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso di accogliere l’istanza di espulsione
in via cautelare, ribadendo in sintesi la nullità della convenzione doc. C/2
per vizio di volontà, il suo decadimento a causa delle dimostrate gravi minacce
e ingiurie di AO 1 e le gravi difficoltà finanziarie che sarebbero loro causate
dalla permanenza di quest’ultimo nell’appartamento, con argomentazioni che
saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi che seguiranno.
E considerato
Considerandi
1.
La
presente procedura ha per oggetto un’istanza cautelare. Giusta l’art. 308 cpv.
1.
lett. b CPC, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono
impugnabili con appello, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Il termine di impugnazione è di 10 giorni,
essendo la procedura di natura sommaria (art. 248 lett. d CPC e art. 314 CPC).
Nella fattispecie, l’impugnata decisione 13 giugno 2018 è stata notificata agli
istanti cautelari in data 15 giugno 2018 (doc. B), per cui l’appello 22 giugno
2018.
è senz’altro tempestivo. Secondo gli accertamenti del primo giudice, il
valore litigioso supera in ogni caso la soglia di fr. 10'000.-. Si può quindi
procedere all’esame dell’appello.
2.
Giusta
l’art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari
quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di
esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio
difficilmente riparabile (lett. b). La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di
un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti
presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di
lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa
ed., Vol. 2, p. 1482 seg. ad art. 261 CPC).
3.
Le
misure provvisionali, tradizionalmente, sono suddivise in tre categorie: i
provvedimenti conservativi, di regolamentazione e di esecuzione anticipata
provvisoria (Messaggio del Consiglio Federale concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero [CPC] del 28 giugno 2006, in: FF 2006, p. 6726; Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 262
CPC). Essendo la procedura cautelare caratterizzata da logiche di provvisorietà,
sommarietà, limitazione dei mezzi di prova e celerità, un presupposto
fondamentale dei provvedimenti di esecuzione anticipata è la loro natura
temporanea. Conseguentemente, un provvedimento di esecuzione anticipata che
rende priva di oggetto la richiesta nel merito, esaurendo il bisogno di tutela
giurisdizionale dell’istante cautelare e creando un effetto definitivo, è di
regola inammissibile, riservati i casi eccezionali (DTF 138 III 728, consid.
2.
; DTF 4A_191/2015 del 16 dicembre 2015, consid. 4.2.2; IICCA 11 novembre
2016, inc. 12.2016.46; Trezzini,
op. cit., n. 40 ad art. 262 CPC, n. 70 ad Osservazioni preliminari agli art.
261-269 CPC). Vi è pure da considerare che un provvedimento cautelare può avere
de facto un effetto definitivo anche per il semplice decorrere del
tempo, considerando che la procedura cautelare è di natura celere e sommaria,
mentre la procedura di merito a cui è riferita può subire notevoli
rallentamenti, per cui l’impatto della misura ordinata può accrescersi
notevolmente e consolidarsi al punto da diventare nella pratica definitiva (Trezzini, op. cit., n. 77 ad
Osservazioni preliminari agli art. 261-269 CPC). In tal senso è dunque
determinante il grado di incidenza del provvedimento sulla parte convenuta:
quanto più è elevato, tanto più il giudice dovrà mostrarsi rigoroso e operare
una comparazione globale degli interessi in gioco (DTF 131 III 473, consid. 2.3
e 3.2). Si dovrà dunque applicare un rigore accresciuto nella valutazione del
buon fondamento della pretesa di merito (fumus boni iuris) e della
proporzionalità, pretendere che l’istante sostanzi sufficientemente un rischio
di pregiudizio qualificato, di difficile riparabilità e del tutto
sproporzionato agli inconvenienti che un tale provvedimento genererebbe al
convenuto, come pure un’urgenza qualificata, cosicché un rinvio della questione
al merito appaia del tutto improponibile (Trezzini,
op. cit., n. 68 e 75 seg. ad Osservazioni preliminari agli art. 261-269 CPC).
In particolare, il buon fondamento della causa di merito può essere considerato
soltanto quando esso emerge con la sufficiente chiarezza. In presenza di
incertezze o perplessità, di natura fattuale o giuridica, si impone al giudice
un grande riserbo, poiché i necessari chiarimenti saranno da effettuare nella procedura
di merito.
4.
Per
quanto concerne il provvedimento richiesto dagli appellanti, ovvero
l’espulsione di AO 1 dall’appartamento in via cautelare, l’ammissibilità di una
tale misura è quantomeno dubbia. Ciò sia a fronte della sua natura
anticipatoria del merito e potenzialmente definitiva (in quanto costringerebbe
l’inquilino a trovare una nuova sistemazione), sia a causa della particolare
sensibilità degli interessi in gioco, riguardanti un bene primario come
l’alloggio, per cui l’effetto della misura richiesta sul convenuto sarebbe
particolarmente incisivo. La possibilità di ordinare uno sfratto in via
cautelare è peraltro controversa nella dottrina (contraria: Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed.,
p. 260, n. 1430; favorevoli: Staehlin/Staehlin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2a ed., § 22, n. 19), laddove una decisione dell’Alta Corte,
pur affermando che l’espulsione del conduttore in procedura sommaria è ammessa
solo nell’ambito del caso manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC, non appare
risolutiva in tal senso, essendo riferita a decisioni definitive nel merito e
non ai provvedimenti provvisionali (DTF 139 III 38, consid. 2.4; Trezzini, Provvedimenti cautelari in
base al CPC, Lugano 2015, p. 560 seg.). Anche qualora si volesse ammettere la
possibilità di una tale misura, essa dovrebbe essere limitata a casi
eccezionali, valutando in particolare la necessità di un tale provvedimento per
la salvaguardia degli interessi del locatore (laddove esso potrebbe essere
giustificato qualora fosse atto a risolvere una situazione di grave emergenza oppure
a evitare gravi danni all’ente locato), rispettivamente il suo impatto
sull’inquilino.
5.
Nella
fattispecie, si osserva preliminarmente che AP 1 e AP 2, con la loro risposta
di causa, hanno avanzato, oltre alla richiesta cautelare, svariate pretese in
via riconvenzionale. Un tale modo di procedere deve rispettare tanto l’art. 224
CPC (relativo alla domanda riconvenzionale), quanto l’art. 90 CPC (cumulo di
azioni), pena l’irricevibilità dell’azione. Ora, entrambi i disposti
presuppongono, quale condizione di ammissibilità, l’applicabilità del medesimo
tipo di procedura. Se l’azione principale sottostà alla procedura semplificata,
non può essere introdotta una domanda riconvenzionale giudicabile secondo la
procedura ordinaria (Messaggio, op. cit., p. 6712). Più discusso in dottrina è
il caso inverso, ovvero se alla pretesa azionata si applica la procedura
ordinaria, mentre alla riconvenzionale la procedura semplificata. Una parte
della dottrina ammette una tale domanda riconvenzionale per questioni di
economicità processuale, tuttavia generalmente soltanto nel caso in cui è il
valore litigioso dell’azione riconvenzionale a determinare l’applicazione della
procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) e non la specificità dell’azione
rispettivamente la natura del litigio ai sensi dell’art. 243 cpv. 2 CPC (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, n. 21 seg. ad art. 224 CPC; Killias in: Hausheer/Walter [ed.], Berner Kommentar ZPO, Band. 2, n.
25-26 ad art. 224 CPC; Leuenberger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed, n. 14 ad
art. 224 CPC; Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 41 seg. ad art. 224
CPC; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander [ed.],
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. ed., n. 15 seg. ad art.
224.
CPC). Stesso discorso vale anche per il cumulo di azioni (Gasser/Rickli, Schweizerische
Zivilprozessordnung [ZPO], n. 6 ad art. 90 CPC).
6.
L’art.
243.
cpv. 2 lett. c CPC prevede in particolare l’applicazione della procedura
semplificata per le controversie che hanno per oggetto “la protezione dalla
disdetta”. Secondo la recente giurisprudenza, detto termine va interpretato
in modo esteso, e non riguarda solamente la contestazione della disdetta, bensì
tutte le procedure nelle quali il giudice deve pronunciarsi sulla fine del
rapporto di locazione e sull’espulsione del conduttore, sia che ciò avvenga per
disdetta ordinaria, straordinaria, scadenza di un contratto di durata
determinata, inesistenza o nullità del contratto di locazione (DTF 142 III 690,
consid. 3.1; DTF 4A_636/2015 del 21 giugno 2016, consid. 2 seg.; Dietschy-Martenet, Bail à loyer et
procédure civile, 2018, p. 136-137).
7.
Nel
caso concreto, la causa avviata da AO 1 con petizione 25 aprile 2016 è retta
dalla procedura ordinaria. Egli chiede l’iscrizione a RF del suo “diritto di
abitazione”, laddove il primo giudice dovrà chiarire la natura di tale pretesa
e in particolare se l’attore chiede l’annotazione a RF del contratto di
locazione. In ogni caso, la riconvenzionale degli appellanti ha per oggetto,
per quanto qui interessa, l’espulsione dell’inquilino, nel merito e in via
cautelare, ambito che ricade, per sua natura, nella procedura semplificata.
Emerge dunque, da un esame sommario, la possibile inammissibilità di questa
domanda riconvenzionale degli appellanti. Ne consegue che essi hanno chiesto,
in via cautelare, un provvedimento di esecuzione anticipata di una pretesa di
merito già promossa, ma che il primo giudice potrebbe dichiarare irricevibile,
ciò che dev’essere tenuto in considerazione nella valutazione dei contrapposti
interessi delle parti (Trezzini,
op. cit., n. 63 seg. ad art. 261 CPC), tenendo pure conto della dilazione che
subirebbe la procedura nel caso in cui gli appellanti dovessero essere
costretti a riproporre una richiesta di espulsione.
8.
Quale
ulteriore premessa è inoltre opportuno osservare che l’esame della fattispecie
deve essere sommario ed è dunque ostacolato dall’enorme mole di scritti e
documentazione prodotta oppure richiamata dalle parti, e in particolare
dall’istante cautelare, che rendono la situazione ben poco trasparente. Pure
l’appello, del resto, è prolisso e a tratti confuso, perdendosi talvolta in
divagazioni non rilevanti ai fini del giudizio rispettivamente in riferimenti a
documenti nemmeno ammessi agli atti, e in un’esposizione di tesi che non si
confrontano sufficientemente con il giudizio pretorile, ciò che mal si concilia
con le esigenze procedurali, in particolare con l’obbligo di motivazione
sancito dagli art. 310 e 311 CPC, con la celerità che caratterizza la procedura
cautelare e con la limpidezza che, come detto, si può pretendere quando si
postula un provvedimento anticipatorio dall’impatto particolarmente incisivo.
Il gravame viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui espone
critiche circostanziate al giudizio pretorile.
9.
In
merito agli eventi che hanno condotto alla sottoscrizione della convenzione 28
settembre 2015, è accertato che AO 1 e AP 1 intrattenessero inizialmente
rapporti di lavoro/affari, che detti rapporti si sono guastati nel corso del
tempo sino a giungere a reciproche denunce penali (relative a presunti reati
finanziari commessi da AP 1, rispettivamente a presunte minacce e ingiurie proferite
da AO 1), e che in data 29 agosto 2013 la Pretura di Bellinzona ha emesso nei
confronti di AO 1 un provvedimento supercautelare (in particolare divieto di
avvicinamento e di contatto). La convenzione è dunque stata sottoscritta in un
clima di forti tensioni fra le parti. Ciò posto, deve ora essere chiarito se
quanto sostenuto dagli appellanti giustifica l’accoglimento di uno sfratto in
via cautelare.
10.
Per
supportare il buon fondamento della propria pretesa, gli appellanti ribadiscono
anche in questa sede che la convenzione andrebbe già dichiarata nulla per vizio
di volontà. Da una parte, AO 1 al momento della relativa sottoscrizione sarebbe
stato incapace di intendere, ciò che sarebbe dimostrato dai certificati medici
16.
aprile 2014 e 25 gennaio 2016. Dall’altra, AP 1 sarebbe stato costretto alla
sottoscrizione poiché sotto costante influsso di minacce.
10.1
L’incapacità
di discernimento di AO 1, in assenza di sufficienti elementi, non può essere
ammessa in questa sede, ritenuto che essa è relativa e dipende in particolare
dal momento e dalla natura dell’affare, che l’accordo doc. C/2 è stato
raggiunto con la collaborazione della procuratrice pubblica avv. __________ __________,
che l’appellato era patrocinato, che il certificato medico del 16 aprile 2014
del dr. __________ C__________ (doc. 19) è inconcludente e riferito a un
periodo antecedente alla firma della convenzione e che l’ulteriore certificato
medico 25 gennaio 2016, appena menzionato dagli appellanti senza nemmeno
indicare un concreto riferimento negli atti di causa, risale a un periodo
successivo ed è oltretutto contestato dallo stesso AP 1 nel doc. 20.
10.2
Il primo
giudice ha inoltre osservato che la convenzione è stata dibattuta e
sottoscritta in momenti differenti (in particolare 11 giugno 2015, 24 luglio
2015.
e 28 settembre 2015), alla presenza e con l’accordo dei rispettivi
patrocinatori, con l’intermediazione della procuratrice pubblica e in piena
consapevolezza delle segnalazioni di AP 1 relative alle minacce di AO 1 (cfr.
anche doc. M). Inoltre, l’iniziativa per le trattative risulta essere giunta
proprio dall’allora patrocinatore degli appellanti, avv. __________ A__________,
che avrebbe anche allestito la bozza dell’accordo. Gli appellanti non si
confrontano sufficientemente con queste risultanze (art. 311 CPC), riferendosi comunque
a documenti inconcludenti: il doc. 6 indica unicamente che AP 1, in data 28
agosto 2015, non intendeva firmare la convenzione. Il doc. 7 contiene un’opinione
personale dell’avv. __________ B__________ senza che nemmeno si sappia il suo
ruolo rispettivamente la sua conoscenza delle trattative, siccome gli
appellanti non lo spiegano. Quanto al doc. 72, la sua richiesta di ammissione
agli atti è stata respinta con disposizione ordinatoria processuale 2 novembre
2017, né gli appellanti ne chiedono un’assunzione in questa sede, per cui lo
stesso non può essere considerato.
10.3
Ne
consegue che a questo stadio della causa, limitato a un esame sommario, la
nullità dell’accordo non emerge con sufficiente chiarezza, per cui il relativo
accertamento pretorile è del tutto condivisibile e un chiarimento definitivo
della questione dev’essere rinviato alla decisione di merito.
11.
Quanto all’asserito
decadimento della convenzione, la relativa clausola 3 necessita di
interpretazione per accertare quali comportamenti “scorretti” e
suscettibili di “ledere la reputazione” siano intesi, ciò che non è il
compito di questa procedura. In ogni caso, nell’ottica della clausola 3, i
comportamenti dell’appellato antecedenti alla sottoscrizione della convenzione
sono del tutto irrilevanti. Lo stesso dicasi, come già osservato dal Pretore
aggiunto (impugnata decisione, p. 3) e contrariamente a quanto sostengono gli
appellanti, per eventuali violazioni della decisione supercautelare 29 agosto
2013.
limitate al solo divieto di avvicinamento (cfr. doc. 9 e doc. 65). È pure
quantomeno dubbio che la ricezione di precetti esecutivi rispettivamente i
rapporti di dare e avere fra le parti siano inclusi nella clausola 3 e possano
determinare un decadimento della convenzione, ritenuto che entrambe le parti
fanno valere crediti l’una nei confronti dell’altra senza che la fondatezza o
infondatezza degli stessi sia stata chiarita.
12.
Possibili
violazioni della clausola 3.1 da parte di AO 1 possono invece essere intraviste
nei doc. 3-5, 8, 17 e 18, anche se incomberà al Pretore, nella procedura di
merito, determinare il valore probatorio e le conseguenze di dette circostanze,
osservato pure che, in effetti, lo stesso AP 1 sembrerebbe aver violato,
perlomeno in una certa misura, gli accordi raggiunti, in particolare omettendo
di annotare a RF il rapporto di locazione, per cui non è da escludere che vi
siano stati comportamenti scorretti e contrari alla buona fede dall’una come
dall’altra parte. In ogni caso la questione, e meglio il presupposto della
parvenza di buon fondamento della causa di merito, non assume nella presente
procedura un ruolo determinante, siccome gli appellanti, come meglio si dirà
qui di seguito, non hanno dimostrato gli ulteriori requisiti che potrebbero
eventualmente giustificare l’emanazione del provvedimento richiesto.
13.
In primo
luogo, il primo giudice ha osservato che AO 1, in occasione di diversi
controlli di polizia, non è risultato armato o intenzionato a nuocere (cfr.
impugnata decisione, p. 4), e il teste __________ ha confermato l’assenza dei
presupposti per operare un fermo a suo carico (verbale del 30 agosto 2017, p.
16-17). Non emerge dunque con chiarezza una concreta intenzione di mettere in
pratica eventuali minacce proferite, né gli appellanti si confrontano
sufficientemente con questo accertamento. Essi del resto si riferiscono in gran
parte a fatti passati rispettivamente antecedenti al 2016. Se vi fosse un pericolo
attuale e concreto, essi potranno segnalarlo alle preposte autorità. In secondo
luogo, per il principio della proporzionalità, la misura richiesta dev’essere
adeguata a raggiungere lo scopo voluto, necessaria e giustificata in base a una
valutazione degli interessi contrapposti delle parti. Orbene, nella fattispecie
non si vede come uno sfratto in via cautelare possa salvaguardare gli interessi
degli appellanti, nella misura in cui esso non sarebbe comunque atto a evitare
le problematiche da essi evidenziate e in particolare a prevenire rischi per
l’incolumità di AP 1 e dei suoi famigliari, osservato come non risulta nemmeno
che le parti abitino a stretto contatto l’una con l’altra. In altre parole, gli
appellanti hanno scelto uno strumento giudiziario inadatto a risolvere la
questione.
14.
Lo
sfratto cautelare non è nemmeno giustificato dalle considerazioni di natura
economica degli appellanti. Il primo giudice ha già osservato che AP 2 non ha
dimostrato le sue difficoltà economiche, e che in ogni caso esse non possono
essere imputate al mancato rispetto della convenzione doc. C/2, in quanto la
pigione mensile ammonta in ogni caso a soli fr. 1.-/mese. Gli appellanti si
confrontano in maniera insufficiente e dunque inammissibile con detto
accertamento (art. 311 CPC), limitandosi a ribadire che tali difficoltà
sarebbero dimostrate e deriverebbero dalla mancata entrata dell’affitto e
dall’onere di pagare interessi e ammortamenti ipotecari, riferendosi a pigioni
arretrate antecedenti alla sottoscrizione della convenzione, rispettivamente a dei
documenti (doc. 73, 74, 75) prodotti in prima sede in data 6 giugno 2018 senza
nemmeno chiederne l’ammissione quali nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art.
229.
CPC, per cui essi non risultano formalmente ammessi agli atti e non possono
essere considerati. Abbondanzialmente, si ribadisce che essi non hanno sufficientemente
allegato e dimostrato che l’appellato arrechi loro un grave pregiudizio
economico, né che il provvedimento cautelare richiesto impedirebbe detto
pregiudizio, posto che uno sfratto cautelare non comporterebbe comunque un
giudizio definitivo sull’esistenza o l’assenza dei diritti di AO 1 e dunque
sulla possibilità per AP 2 di concedere l’appartamento in locazione a un terzo.
15.
Ne
consegue che, indipendentemente dal fondamento delle pretese degli appellanti,
la misura cautelare non appare adatta a prevenire una lesione dei loro
interessi, per cui il suo accoglimento in anticipazione della decisione di
merito non appare giustificato. Se da una parte i benefici di tale misura sono perlomeno
dubbi, dall’altra è invece certo il pregiudizio che ne subirebbe l’appellato,
che si ritroverebbe privato della propria abitazione. Del resto, come già osservato
dal primo giudice e rimasto incontestato, l’istanza cautelare, in quanto
promossa da AP 1, andrebbe respinta già per carenza di legittimazione attiva,
non risultando lo stesso quale proprietario dell’appartamento in questione.
16.
In
conclusione, in considerazione dell’effetto particolarmente incisivo della
misura cautelare richiesta, dei dubbi sulla sua ammissibilità e degli
accresciuti e restrittivi requisiti che in ogni caso si dovrebbero pretendere
per una sua ammissione, ricordata pure la potenziale irricevibilità della
pretesa riconvenzionale degli appellanti nella pendente procedura di merito,
l’interesse degli appellanti al provvedimento richiesto non può prevalere
sull’interesse dell’appellato a rimanere nell’appartamento fino a che non sarà
definitivamente chiarita la situazione fattuale e giuridica. Il rinvio della
questione alla procedura di merito è dunque esigibile e appropriato, per cui
l’impugnata decisione merita conferma.
17.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto. Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC) e sono calcolate in base agli art. 10 LTG e 11, 13 e 14 RTar.
Stante l’esito dell’appello, non è necessario pronunciarsi sulla richiesta di
ammissione all’assistenza giudiziaria inoltrata dall’appellato con le sue
osservazioni 27 agosto 2018.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 22 giugno
2018 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 500.- sono a carico
degli appellanti in
solido, che rifonderanno all’appellato, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 1’000.-
per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le
stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia
di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).