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Decisione

12.2018.93

Incidente mortale sul lavoro; pretesa di risarcimento di un congiunto per perdita di sostegno e torto morale; concolpa della vittima e riduzione del risarcimento; nessuna interruzione del nesso causale; valuta

21 febbraio 2020Italiano45 min

11:54 __________ C__________, meccanico alle dipendenze della succursale di M__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2018.93

Lugano

21 febbraio 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.1 della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord –promossa con petizione 3 gennaio

2014 da

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

contro

AP 1

AP 2

patrocinati

dall’avv. PA 1

chiedente

la condanna di AP 1 ed AP 2 al versamento, in solido, a favore di AO 1, di fr.

43'000.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, cui è stata aggiunta con la

replica, in via subordinata, la richiesta di pagamento alternativa in Euro per

EUR 26'032.10, oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, con protesta di spese

e ripetibili;

domanda

avversata dai convenuti con risposta del 1° luglio 2014, con cui hanno

postulato in via preliminare la reiezione della petizione per carenza di

competenza territoriale e, nel merito, che la stessa venga respinta, con

protesta di tasse, spese e ripetibili e che il Pretore, con decisione 23 maggio

2018, ha accolto parzialmente, condannando AP 1 ed AP 2 a versare a AO 1 fr.

14'492.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico dell’attore in ragione del 50% e a

quello dei convenuti per l’altro 50%, con compensazione delle ripetibili;

appellanti

Fatti

i convenuti con appello 25 giugno 2018

con cui hanno chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere la petizione, mentre che in via subordinata ne hanno

postulato la reiezione nel senso di condannare AP 1 al pagamento a AO 1 di una

somma da definire, oltre interessi a far tempo dal 23 luglio 2007, il tutto con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

con risposta 6 settembre 2018 l’appellato ha postulato la reiezione

dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

con

appello incidentale 6 settembre 2018, l’attore ha chiesto la

riforma della decisione impugnata nel senso di condannare i convenuti al

pagamento di fr. 24'152.- oltre interessi, con protesta di tasse, spese e

ripetibili. Con la relativa risposta all’appello incidentale i convenuti ne

hanno postulato la reiezione;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

1.

Preliminarmente va rilevato

come l’appello indichi quale controparte __________ C__________, cioè la

persona deceduta a seguito dell’incidente del 7 luglio 2007, mentre in realtà

ad aver chiamato in causa i convenuti con petizione 3 gennaio 2014 è stato il

figlio AO 1. Si tratta di un errore già commesso in prima sede a due riprese,

sia nella risposta che nella duplica, dovuto a incomprensibile leggerezza e

all’improvvido uso del copia/incolla, che non inficia la valenza del mezzo di

impugnazione ma che deve essere comunque sia sottolineato e corretto d’ufficio,

in primo luogo per rispetto della vittima e dei suoi familiari.

2.

Il 23 luglio 2007 alle ore

11:54 __________ C__________, meccanico alle dipendenze della succursale di M__________

di AP 1, ditta con sede a H__________ specializzata nel commercio di veicoli a

motore, in particolare macchine agricole, motoslitte e quadricli (Quad), con

officina meccanica propria, e della quale AP 2 è amministratore unico, è

deceduto presso l’Ospedale __________ di __________ per le gravi lesioni riportate

a seguito di un incidente sul luogo di lavoro avvenuto un paio d’ore prima, che

lo ha visto precipitare con il carrello elevatore, che stava utilizzando e nel

quale è rimasto incastrato, da una ripida scarpata seguita da un muro di 5.60

m, per un’altezza complessiva di circa 8 m.

3.

In assenza di testimoni

oculari, la dinamica di quanto avvenuto ha dovuto essere ricostruita in base a

delle perizie fondate sugli accertamenti della polizia, sui dati tecnici del

veicolo e della zona del sinistro, nonché alle fotografie scattate dagli

inquirenti.

E’comunque incontestato che quel

mattino __________ C__________ avrebbe dovuto trasportare con il carrello elevatore

a motore, marca __________, una falciatrice __________ __________ imballata,

sino al piazzale antistante l’entrata principale della ditta al piano terreno

dello stabile, prelevandolo dal magazzino situato sul retro dello stesso, al

piano seminterrato, uscendo sullo spiazzo esterno per poi risalire la strada

privata situata sul fondo in questione che collega i due luoghi. Fatta

eccezione per pochi metri quadrati (4 m di larghezza x 5.2 m di lunghezza)

immediatamente a ridosso dell’entrata del magazzino, il piazzale e la strada

presentavano una pendenza verso il confine del terreno posto sul lato

autostrada quantificata per il primo in un 4-5%, mentre per la seconda in un

19% (secondo il perito giudiziario, mentre la polizia aveva stimato, senza

effettuare perizie, 7-8%). A delimitare la proprietà su cui era situata la AP 1,

da quel lato, vi era una ripida scarpata accessibile senza protezioni di sorta,

che andava a terminare, sempre senza ostacoli o protezioni, sopra un muro, ai

piedi del quale, come si vede dalle fotografie scattate dagli inquirenti, si

trovava un sentiero sterrato, seguito orizzontalmente da una recinzione

metallica, da un prato di qualche decina di metri e infine dall’autostrada. In

altri termini, uscendo dal magazzino, si giungeva su uno spiazzo in discesa,

terminato il quale vi era subito la scarpata e un balzo di circa 8 m. La

distanza tra lo spiazzo pianeggiante antistante l’entrata e quest’ultima è

stata calcolata essere di 11 m.

Per tentare di ricostruire quanto

avvenuto è stato necessario ricorrere a un perito giudiziario esperto nel ramo

della circolazione stradale, l’ing. __________ D__________, che ha stabilito

innanzitutto che non è possibile determinare con certezza assoluta come si è

svolto l’incidente ma che è tuttavia assodato che al momento della caduta nella

scarpata __________ C__________ non si trovava al posto di guida, nonché che,

vista la posizione finale del mezzo e del corpo della vittima (rinvenuto

all’esterno dell’abitacolo, con la testa incastrata tra una barra anteriore e

quella del montante su cui scorrevano le forche), è possibile che egli fosse

fuori dalla cabina, aggrappato alla struttura del carrello elevatore nella zona

anteriore destra (perizia giudiziaria del 9 febbraio 2017, pag. 23). Il perito

ha pure reputato altamente verosimile che il carrello elevatore sia stato lasciato

sul piazzale senza essere assicurato adeguatamente, in particolare tramite

l’apposito freno o arrestando il motore e inserendo la marcia o abbassando al

suolo le forche, e si sia autonomamente messo in moto a causa della pendenza

del terreno, così come lo sarebbe che __________ C__________ abbia provato a

raggiungerlo quando ormai era in movimento nel tentativo di fermarlo cercando,

dal di fuori, di tirare il freno a mano. Nei 4.5/5.5 secondi impiegati dal

mezzo meccanico per raggiungere il ciglio della scarpata, esso ha acquisito una

velocità di 8-11 km/h.

Inoltre l’ing. __________ D__________

ha appurato che se il freno a mano del carrello elevatore fosse stato

regolarmente tirato, rispettivamente se le forche dello stesso fossero state

abbassate oppure se il motore fosse stato spento e la marcia inserita, vi

sarebbe stata una resistenza sufficiente a impedire che questo si mettesse

autonomamente in moto.

Fondandosi sul ritrovamento di un

secondo carrello elevatore, marca __________, non motorizzato, contro la

barriera, danneggiata dall’urto, che divideva la strada comunale dal sedime

occupato da AP 1, il perito ha giudicato verosimile che il movimento di questo

carrello avesse indotto la vittima a perdere la concentrazione sul mezzo che

stava utilizzando.

Per meglio comprendere la

situazione appare utile ricorrere a due fotografie, la prima relativa alla zona

dell’uscita del magazzino, con il carrello elevatore __________ contro la

barriera e la seconda che ritrae il carrello elevatore come è stato rinvenuto

dopo l’incidente.

4. Il decesso di __________ C__________ ha dato avvio a

delle indagini di polizia e a un procedimento penale a carico di AP 2 e di un

dipendente della società, __________ L__________, ritenuto il responsabile

della sicurezza di AP 1. Nei confronti del primo il Ministero pubblico, senza

ritenere necessario esperire una perizia, ha emesso un decreto d’abbandono

poiché il magistrato inquirente ha ritenuto che egli avesse adottato le dovute

misure per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro incaricando a tal fine un

suo dipendente, __________ L__________ appunto, cui era stato affidato il

compito di tenersi aggiornato in merito alle misure da adottare e di verificare

puntualmente le situazioni a rischio (doc. AA).

Contro __________ L__________, in

quest’ottica, il Ministero pubblico ha invece emesso un decreto d’accusa per

omicidio colposo (doc. AA). In occasione del processo di prima sede di fronte

al giudice della Pretura penale, l’imputato è stato prosciolto da ogni accusa

con una decisione confermata in seconda istanza dalla Corte di appello e

revisione penale, chiamata a decidere in merito dagli accusatori privati.

Entrambi i tribunali hanno stabilito che l’imputato non poteva essere

considerato un responsabile della sicurezza del lavoro di AP 1, non essendo

sufficientemente formato (aveva seguito un solo corso della durata di un

giorno) e non essendovi quindi stato un valido trasferimento delle competenze e

responsabilità dal datore di lavoro a lui, sicché egli non ricopriva alcun

ruolo di garante nei confronti dei colleghi (doc. CC).

5. In possesso della necessaria autorizzazione ad agire,

con la petizione 30 dicembre 2013 qui in oggetto, AO 1, come detto uno dei due

figli di __________ C__________, ha chiesto la condanna di AP 1 e di AP 2 al

pagamento in solido di fr. 43'000.- oltre interessi a titolo di indennizzo per

perdita di sostegno (fr. 1'100.- mensili da giugno 2011 al luglio 2012) e di

indennizzo per torto morale (quantificato in fr. 30'000.-), quali poste del

danno economico insorto con la morte del padre __________, riconducibile al

comportamento negligente di cui si sarebbero macchiati i convenuti. In

particolare, egli ha rimproverato loro di aver omesso, in qualità di datori di

lavoro, di elaborare un concetto di sicurezza o quantomeno una lista dei

pericoli con le relative misure di prevenzione, di non aver nominato un

responsabile della sicurezza in grado di occuparsi di tale compito, di non aver

adottato le misure di sicurezza esigibili che si imponevano nella fattispecie,

segnatamente di non aver posato un guardrail o un’altra barriera di

sicurezza simile che potesse impedire la caduta di mezzi meccanici e persone

dalla scarpata, e, da ultimo di non avere imposto ai dipendenti di eseguire le

operazioni di carico e scarico del materiale sotto la sorveglianza di un

collega. La responsabilità della società convenuta si fonderebbe, a mente

dell’attore, sulle norme del diritto contrattuale e dell’atto illecito, mentre

quella di AP 2 sarebbe unicamente da atto illecito.

I convenuti, con risposta 1° luglio

2014, si sono interamente opposti alla petizione, negando d’aver commesso delle

negligenze che hanno portato al decesso del loro dipendente. A loro avviso la

presenza di un guardrail non era necessaria, tenuto conto della

tipologia e delle modalità dei lavori svolti nella zona in questione, tanto che

nessuno ha mai sollevato la problematica, nemmeno gli esperti della SUVA.

Inoltre, hanno sostenuto, la società ha adempito ai suoi doveri nominando quale

responsabile della sicurezza __________ L__________. Ciò detto, i convenuti

hanno poi sostenuto che in ogni caso vi sarebbe stata un’interruzione del nesso

di causalità adeguata, avendo la vittima adottato un comportamento incauto e

imprevedibile. A queste argomentazioni hanno poi aggiunto l’eccezione di

incompetenza territoriale del giudice adito, che renderebbe la causa

irricevibile, e la contestazione del danno, sia per la valuta pretesa, lesiva

dei principi dell’art. 84 CO, sia nella quantificazione.

In replica AO 1 si è riconfermato nelle

proprie allegazioni e domande, integrando la petizione con la richiesta in via

subordinata del pagamento in Euro del risarcimento. Con la loro duplica, i

convenuti hanno ribadito le proprie pretese.

6. Con sentenza 23 maggio 2018 il Pretore della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord, dopo aver respinto le eccezioni di incompetenza territoriale

e di lesione dell’art. 84 CO, ha accolto parzialmente la petizione, condannando

AP 1 e AP 2 a pagare, solidalmente, a AO 1 fr. 14'492.- oltre interessi al 5%

dal 23 luglio 2007, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di

fr. 13'874.- in ragione di ½ a carico dell’attore e per l’altra metà a carico

dei convenuti in solido, con compensazione delle ripetibili.

7. Con appello 25 giugno 2018, AP 1 e AP 2 hanno postulato

la riforma della sentenza impugnata e la reiezione della petizione, formulando

in via subordinata la richiesta di condannare unicamente la società al

risarcimento del danno, rivedendone nel contempo la quantificazione.

Con risposta 6 settembre 2018, AO 1 si è

opposto all’appello invocandone la reiezione integrale. Parallelamente, con

allegato di medesima data, egli ha formulato appello incidentale chiedendo la

riforma della sentenza di primo grado con la condanna dei convenuti al

pagamento di fr. 24'152.- oltre interessi.

Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto

rilevanti, nei prossimi considerandi.

Sull’appello principale

8. Quale

contestazione iniziale, gli appellanti sostengono che il primo giudice abbia

commesso un errore riconoscendo la competenza territoriale della Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. A loro modo di vedere le pretese avanzate con

la petizione si fondano su presunte e contestate violazioni di obblighi

contrattuali da parte di AP 1 e di AP 2, non invece sulla commissione di un

atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO. Di conseguenza, a norma dell’art. 2

cpv. 1 CLug, avendo la società sede a H__________ e AP 2 domicilio a __________,

le Preture competenti sarebbero state quelle di Stans e/o di Lugano.

8.1. Il Pretore, avendo

preso atto che l’attore ha fondato la sua pretesa contro AP 1 sulla sua

responsabilità contrattuale e su quella per atti illeciti, mentre quella nei

confronti di AP 2 è stata basata solo sull’atto illecito, ha applicato i

disposti combinati di cui all’art. 2 CLug e art. 129 LDIP per le pretese da

atti illeciti e quelli degli art. 2 CLug e 115 LDIP nella misura in cui la

rivendicazione scaturisce da un contratto di lavoro. In entrambi i casi, avendo

__________ C__________ lavorato a __________ ed essendosi l’incidente

verificato nella medesima località, la competenza territoriale è quindi da

attribuire alla Pretura di quella giurisdizione (sentenza impugnata, consid. 8,

pag. 7).

8.2. A dispetto delle

affermazioni dei convenuti, per le pretese avanzate dall’attore la competenza

territoriale del Pretore adito è fuori discussione.

Se congiunti della vittima

fanno valere delle pretese per perdita di sostegno o a titolo di risarcimento

del torto morale a seguito del suo decesso possono, di principio, richiamarsi

esclusivamente alle norme che regolano l’atto illecito, non essendo loro state parte

contrattuale del rapporto lavorativo (Portmann/Rudolph,

Basler Kommentar OR I, 6 ed., n. 55 ad art. 328;

Von Thur / Escher,

Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Bd I, 3. ed. pag.

435; Oftinger/Stark,

Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Bd I, 5. ed., § 13 no 66 e

nota 85 con rif.; DTF 123 III 204). Una parte della dottrina, minoritaria, è

invece dell’idea che un simile risarcimento possa essere chiesto anche in base

a una violazione contrattuale (Weber,

Berner Kommentar, no 279 ad art. 97 CO con rif.).

Ad

ogni buon conto l’affermazione degli appellanti secondo i quali non sussiste la

possibilità di richiamarsi alle norme sugli atti illeciti per ottenere un

indennizzo è completamente errata. In effetti, se è da un lato vero che i

familiari del defunto sono da considerare lesi solo indirettamente, per

contraccolpo, dall’incidente e non hanno di principio diritto a una riparazione

nel quadro dell’art. 41 CO, poiché un atto è illecito solo se pregiudica un

bene protetto e, in diritto civile, di principio il patrimonio dei membri della

comunità familiare non è tale, dall’altro, tuttavia, questa lacuna è sanata

dall’art. 45 cpv. 3 CO che, quale norma speciale, conferisce la qualità di leso

e di titolare del diritto al risarcimento del danno anche a persone che non

sono state toccate direttamente dai fatti che hanno portato al decesso (DTF 82

Considerandi

II 36).

AO

1.

ha fondato la sua petizione nei confronti di AP 1 sul diritto contrattuale e

su quello per atti illeciti, mentre che nei confronti del suo amministratore

unico si è richiamato solo agli art. 41 seg. CO. E’ su questa base, quindi, che

deve essere valutata la competenza giurisdizionale del giudice scelto.

Rivestendo

la fattispecie carattere internazionale, stante la residenza in Italia

dell’attore, trova applicazione l’art. 2 CLug, avendo entrambi i convenuti

sede, rispettivamente domicilio in Svizzera, Stato che ha sottoscritto la

Convenzione. I fori speciali previsti dagli art. 5 cpv. 3 CLug (per atto

illecito) e 19 cpv. 2 CLug (per pretese contrattuali) non trovano applicazione,

coincidendo il luogo di realizzazione dell’illecito e quello di svolgimento

abituale dell’attività lavorativa con lo Stato di domicilio/sede dei convenuti.

E’

dunque data senza particolari difficoltà la competenza della giustizia elvetica

a dirimere la vertenza (art. 2 CLug e, anche se non utilizzabile visto quanto

precedentemente detto, art. 19 cpv. 1 CLug).

Internamente,

sulla scorta dell’art. 129 LDIP, sono competenti i tribunali svizzeri del

domicilio, sussidiariamente della dimora, del convenuto, nonché quelli del

luogo dell’atto o dell’evento. Essendosi il sinistro verificatosi in territorio

del Comune di Mendrisio, la Pretura che ha reso il primo giudizio si è rettamente

considerata competente.

Al

medesimo risultato si giungerebbe facendo capo alle norme valide per il

contratto di lavoro, giacché l’art. 115 cpv. 1 LDIP statuisce la competenza dei

giudici svizzeri del domicilio del convenuto o del luogo in cui il lavoratore

compie abitualmente il suo lavoro.

L’appello

si è spinto su questo punto al limite della temerarietà ed è sicuramente da

respingere.

9.

Gli

appellanti eccepiscono in seconda battuta l’erroneità della quantificazione in

franchi della pretesa risarcitoria che avrebbe dovuto invece essere formulata,

in ossequio all’art. 84 CO, in Euro, ritenuto che il sostegno che la vittima

avrebbe versato al figlio, domiciliato come lei in Italia, sarebbe stato in

tale valuta.

9.1

Sulla questione il

Pretore ha valutato essere corretta la pretesa di risarcimento in franchi

svizzeri, appurato che __________ C__________, alle dipendenze della ditta

svizzera AP 1, lavorava a __________ percependo un salario in franchi svizzeri

e che la disgrazia si è verificata su territorio elvetico (sentenza impugnata,

consid. 11 pag. 8).

9.2

In base all’art. 84 CO i debiti pecuniari devono essere pagati

con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito

(cpv. 1), ritenuto che se il debito è invece espresso in una moneta che non è

moneta del Paese del luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese

al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con

altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del

contratto (cpv. 2). Preso atto che la facoltà alternativa di liberarsi con il

pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguarda solo il

debitore, il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera è

tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151

consid. 2.2, 2.4; STF 4A_218/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1,. in RtiD I

2011.

p. 677, 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.1) e il tribunale ha

unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta

(STF 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3.1 in RtiD 2010 I p. 764 segg., 4A_218/2010

del 6 ottobre 2010 consid. 5.1, 13 febbraio 2018 4A_265/2017 consid. 4),

ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale

(TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg.,

15.

dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3).

In caso contrario, l'azione va

respinta, giacché il debitore non può essere condannato a una prestazione

diversa da quella da lui dovuta (STF 4A_3/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1 e

4.2., 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 considerandi 4 e 5 non pubblicati nella DTF 137 III 158; DTF 134 III 151 consid. 2).

In

merito alle pretese di natura extra contrattuale come quelle qui in esame, il

Tribunale federale ha avuto modo di chiarire che, poiché giuridicamente il danno

viene definito come una diminuzione involontaria del patrimonio netto,

corrispondente alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del

danneggiato e quello presumibile se l'evento dannoso non si fosse prodotto (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471 con rinvii),

e che lo scopo della domanda di risarcimento è quello di rimediare a tale

danno, è corretto provvedervi mediante la valuta nella quale la diminuzione del

patrimonio si è realizzata, in applicazione dell’art. 84 CO (DTF 137 III 158

consid. 3.1 e 3.2.2.).

9.3

Ciò

posto, le argomentazioni avanzate dagli appellanti costituiscono delle critiche

generiche e non sostanziate alla sentenza. In effetti il fatto che al momento

del decesso di __________ C__________ tutta la famiglia, compreso il figlio AO

1, viveva in Italia e che il giovane frequentava una scuola italiana non è per

sé solo sufficiente per ritenere con certezza che il sostegno perso non poteva

che essere nella valuta di quel Paese, quindi in Euro. Non si tratta di un dato

notorio ed è in contrasto con alcuni elementi che si trovano negli atti quale, in

particolar modo, il fatto che nel caso specifico il salario veniva versato da AP

1.

al dipendente su un conto svizzero di una banca svizzera e in CHF, così come

lo sono state in un secondo tempo, dopo la morte, le rendite AVS per superstiti

(doc. GG). Il legame tra la pretesa economica e la Svizzera è quindi, contrariamente

all’opinione degli appellanti, evidente.

Lo

stesso vale per quanto concerne l’indennità per torto morale: essendo il

decesso avvenuto in Svizzera, avendo il datore di lavoro e il suo

amministratore sede/domicilio in Svizzera, essendo il luogo di lavoro situato

in Svizzera, indipendentemente dal domicilio in Italia dell’attore, il relativo

credito è sorto in franchi svizzeri (DTF 121 III 252, 123 III 10; per analogia:

STF 4A_341/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 2.3; Brehm,

La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2 ed., Berna 2019,

pag. 334 seg.).

A questo va aggiunto che gli appellanti

non hanno neppure un interesse giuridicamente rilevante al pagamento degli

indennizzi in Euro piuttosto che in franchi svizzeri (A. Koller, Commento alla decisione DTF 137 III 158, in AJP

2013.

pag. 929, 931).

Di

conseguenza deve essere confermato il ricorso alla valuta svizzera sancito con

la sentenza impugnata.

10.

Gli

appellanti hanno poi contestato la conclusione del Pretore secondo la quale la

mancata posa di una barriera o di un guardrail al confine tra il

piazzale e la scarpata ha costituito una violazione delle norme di sicurezza

(art. 3, 19 e 21 OPI e “Lista di controllo vie di circolazione per veicoli”

della SUVA). Le motivazioni addotte si confrontano solo in parte con quelle del

Pretore, mentre per il resto si limitano a opporvi semplicemente la propria

tesi senza ulteriori specificazioni, cosa che non adempie l’onere di motivazione

che li grava (art. 310 e 311 CPC).

Essi sostengono che il primo giudice ha

commesso un errore a considerare una pendenza della strada che dal piazzale

antistante il magazzino porta a quello principale del 19%, affidandosi alle

conclusioni peritali e non ritenendo corrette le stime fatte dagli agenti nel

rapporto di polizia. Inoltre egli avrebbe pure sbagliato a non considerare che

il percorso che la vittima e altri carrellisti dovevano seguire era lontano dal

dislivello dove è accaduta la tragedia e che non vi erano ragioni per andare in

quella direzione. Non è quindi stato corretto ritenere che sia l’intera

superficie asfaltata esterna al magazzino che la strada che saliva al piano

terreno erano luoghi di lavoro percorsi con il carrello elevatore.

Inoltre, hanno aggiunto, la necessità di

posare una protezione non era assolutamente evidente, come lo attesterebbe il

fatto che l’esperto della SUVA in occasione dei suoi controlli non ha

inizialmente notato nulla e, in seguito, ha proposto la posa del guardrail

solo come eventualità, non come un obbligo.

10.1

Il Pretore ha riconosciuto

sussistere una violazione delle norme di sicurezza nella mancata posa di un guardrail

o di una protezione simile, dopo aver esaminato le peculiarità del luogo in cui

è avvenuto l’incidente e le modalità di lavoro con i carrelli elevatori

adottate presso la AP 1. In particolare egli ha stabilito che oltre allo

spiazzo piano di 4 m di larghezza per 5.2 m di lunghezza, il resto del piazzale

asfaltato davanti al magazzino presentava una pendenza del 4-5% verso la

scarpata, mentre che la strada che da lì saliva al piano terreno ne aveva una

di almeno del 7-8%, ma molto più verosimilmente, come appurato dal perito

giudiziario e come emerge dalle fotografie agli atti, del 19%. Inoltre ha

accertato che gli spazi regolarmente percorsi con il carrello elevatore erano

ben più ampi rispetto all’area pianeggiante circoscritta appena davanti al

magazzino, visto che la manovra di trasporto da sotto a sopra era usuale per i carrellisti,

che lo spazio antistante il magazzino era un luogo di trasbordo e di manovra,

ove i camion dei fornitori venivano scaricati con i carrelli elevatori, e che

all’esterno del perimetro pianeggiante erano depositate delle palette in legno.

Ciò posto, non poteva sfuggire al datore

di lavoro che tutta la zona in questione presentasse una pendenza (in alcuni

tratti ripida e in altri meno) verso il dirupo costituito dalla scarpata e dal

muro di sostegno e che da questo nasceva un pericolo per i mezzi che lì

manovravano e/o transitavano. La motivazione proposta da AP 1 a sua discolpa

secondo la quale nessuno prima dell’incidente aveva sollevato dubbi riguardo

alla sicurezza del luogo è stata ritenuta di conseguenza inconsistente. A tal

proposito il primo giudice ha considerato plausibile che sia stato a seguito di

una dimenticanza che l’ing. __________ G__________ della SUVA ha omesso di

menzionare nel suo verbale d’infortunio del 27 agosto 2007, allestito sulla

scorta del sopralluogo avvenuto 4 giorni prima, sia l’art. 19 OPI che la

mancanza di un guardrail. Preso atto anche del fatto che la posa del guardrail

effettuata dopo l’incidente ha comportato un costo di fr. 8’329.20, il

Pretore ha concluso statuendo che in base all’esperienza richiesta, il collocamento

di una simile protezione al bordo della scarpata costituiva, nelle concrete

circostanze, un provvedimento realizzabile, adeguato e finanziariamente

sostenibile.

10.2

L’art.

19.

OPI stabilisce

che i passaggi come rampe, strade, binari, corridoi,

entrate, uscite e scale sia all’interno degli edifici che nel recinto aziendale

devono essere concepiti in maniera da essere percorribili con sicurezza.

Inoltre, giusta l’art. 21 OPI, per prevenire la caduta di persone, oggetti,

veicoli e materiale, i posti di lavoro sopraelevati devono essere muniti di

parapetti o ringhiere. In aggiunta a ciò, vige poi la norma generale secondo la

quale il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve adottare

ogni disposizione e provvedimento di protezione, che soddisfi le prescrizioni

dell’OPI stessa (art. 3 OPI).

A

fronte di un quadro giuridico chiaro come quello che precede, le conclusioni

del primo giudice non sono solo corrette, ma si impongono con fermezza, mentre

le contestazioni d’appello, nei limiti della loro ricevibilità, sono fragili e infondate.

La

documentazione agli atti consente in effetti di accertare come l’assenza di una

protezione fisica dalle cadute dalla scarpata abbia costituito una, grave,

violazione delle norme di sicurezza che si imponevano nel caso di specie. In

effetti, è indiscutibile che a fronte di un dirupo alto almeno 8 m a confine

diretto con un piazzale sul quale transitavano quotidianamente e regolarmente

mezzi meccanici quali i carrelli elevatori e i camion dei fornitori, per citare

solo quelli provati, con una pendenza verso la zona di caduta piuttosto

significativa, non si poteva assolutamente prescindere dal prevedere un sistema

che impedisse alle persone e ai veicoli di precipitare nella scarpata. Non solo

perché si trattava di una misura prescritta dalla legge, ma anche perché essa

si imponeva già solo per buon senso.

La

distanza di 11 m dal limite del piccolo spiazzo pianeggiante antistante

l’entrata del magazzino non è motivo sufficiente per considerare inutile un provvedimento

che il perito giudiziario ing. P__________ ha giudicato essere necessario e

atto a evitare le cadute, compresa quella mortale qui in oggetto. In effetti,

come accertato dal Pretore, la parte del piazzale utilizzata durante il lavoro

si estendeva ben oltre quella piana, come attestano le fotografie della Polizia

che mostrano materiale depositato sino ai confini della parte asfaltata e

veicoli Quad parcheggiati sullo sterrato verso la scarpata (cfr. incarto penale

richiamato). La pendenza di terreno e strada, la tipologia di utilizzazione del

sedime e soprattutto la presenza di uno strapiombo di 8 m rendevano la zona non

solo potenzialmente, ma anche concretamente, pericolosa e imponevano un

intervento per garantire la sicurezza. A maggior ragione se si tiene conto che

non poteva essere escluso che sotto al muro transitassero persone la cui

integrità fisica poteva essere messa a repentaglio dalla caduta di oggetti dall’alto.

Il

fatto che la necessità di posare un guardrail non fosse mai emersa è

ininfluente, poiché è proprio per una carente presa di coscienza dei pericoli e

un approccio lacunoso alle questioni della sicurezza che è avvenuta la

disgrazia, non perché non fosse cosa dovuta. In tal senso pure il rapporto

dell’ing. __________ G__________ della SUVA, intervenuto solo a seguito

dell’incidente e non prima, nel quale non vi è menzione di una lacuna nella

mancata posa della protezione contro le cadute. A questo proposito, per

completezza, la conclusione del primo giudice secondo cui l’assenza di una nota

in tal senso è dovuta a mera dimenticanza è condivisibile e le argomentazioni

proposte in appello non sono atte a scalfirla. In effetti, come ben rilevato dal

Pretore, proprio lo stesso AP 2 (doc. V pag. 3), presente il giorno del

sopralluogo da parte dell’esperto della SUVA, ha dichiarato che in occasione

della discussione che ne aveva fatto seguito, l’ing. __________ G__________

aveva detto che sarebbe stato auspicabile mettere una barriera protettiva. Ne è

conferma il fatto che nella lettera 25 settembre 2007 inviata dalla SUVA a AP 1

egli ha esplicitamente inserito, tra le misure definitive da adottare, anche la

messa in sicurezza delle vie di circolazione in modo da evitare che i veicoli

possano cadere dal ciglio della scarpata (cfr. mappetta arancione nell’incarto

richiamato dalla SUVA).

Ne

consegue che la sentenza, su questo punto, è granitica e l’appello deve essere

respinto.

11.

Quale

ulteriore

critica alla sentenza impugnata, gli appellanti sostengono che

il Pretore ha inaccettabilmente riconosciuto la responsabilità di AP 1 ed AP 2

per non aver fatto capo a uno specialista in sicurezza del lavoro. In realtà AP

1, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 11 OPI, aveva scelto, in

alternativa al ricorso a uno specialista in sicurezza, di adottare una

soluzione settoriale approvata dalla Commissione federale di coordinamento.

Inoltre, anche se la persona indicata dalla ditta quale responsabile sicurezza,

rivelatasi poi tale solo sulla carta, non avendo avuto la formazione adeguata, __________

L__________, avesse dato seguito a tutti gli obblighi che il perito giudiziario

ha considerato gravare su un responsabile della sicurezza, nulla sarebbe

cambiato ai fini della presente procedura perché AP 1 non avrebbe comunque

saputo dei problemi che presentava il perimetro esterno della ditta.

Così

facendo gli appellanti si limitano a proporre una loro interpretazione della

fattispecie senza confrontarsi tuttavia con la motivazione della decisione di

primo grado, ciò che comporta l’irricevibilità della censura (art. 310 e 311

CPC).

Ad

ogni buon conto, anche nel merito, la contestazione non avrebbe avuto miglior

esito.

Il

Pretore ha considerato insufficienti le modalità con cui è stato fatto capo

alla soluzione interaziendale/settoriale approvata dalla Commissione federale

di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, poiché, de facto, AP 1 si

era rivolta solo formalmente al Forum Svizzero per la sicurezza sul lavoro

nell’industria del metallo, senza tuttavia implementare quanto ivi appreso, non

avendo fatto nulla per adeguare la soluzione standard alla situazione

concreta dell’azienda, come accertato dal perito giudiziario. Inoltre, la

soluzione settoriale scelta, cioè quella del settore delle metalcostruzioni,

non era adatta al tipo di attività svolta dalla convenuta. Non essendo quindi

adempito il presupposto alternativo, AP 1 aveva l’obbligo di far capo a uno

specialista della sicurezza, cosa che non ha fatto, considerato che la persona

individuata, __________ L__________, non disponeva delle qualifiche e della

formazione minima per potergli essere riconosciuto un simile ruolo.

Le

considerazioni pretorili sono corrette e non vengono intaccate dalle

affermazioni contenute nell’appello. In effetti, è esatto e suffragato dalle

conclusioni della perizia (cfr. perizia giudiziaria 15 settembre 2017 dell’ing.

P__________, pag. 11) riconoscere che le modalità con le quali AP 1 ha aderito

alla soluzione settoriale per la sicurezza erano del tutto insufficienti per

ritenerla una valida misura di adempimento dei presupposti previsti dalla legge,

non avendo proceduto in alcun modo a concretizzare i principi validi per il

ramo d’attività e, oltretutto, avendo errato nel scegliere il settore di

riferimento, non adattandosi i principi di sicurezza validi per la

metalcostruzione all’attività svolta dalla ditta. La critica che sarebbe

spettato al Forum segnalare gli aspetti determinanti da esaminare e che la

soluzione scelta non era adatta alle esigenze della società è generica, non

sostanziata e nemmeno pertinente.

Contrariamente

a quanto sostenuto dagli appellanti, poi, il perito giudiziario ha inequivocabilmente

chiarito che una persona con la dovuta formazione in materia di sicurezza sul

posto di lavoro avrebbe rilevato sia il pericolo di caduta nella zona di

manovra sia l’assenza di misure di ritenuta sul carrello elevatore (perizia

giudiziaria 15 settembre 2017 dell’ing. P__________, pag. 12).

Nemmeno

su questi aspetti l’appello, in gran parte irricevibile, merita accoglimento.

12.

Proseguendo,

gli appellanti avversano il riconoscimento dell’esistenza di un nesso causale

adeguato tra le negligenze rimproverate loro e il danno subito dall’attore a

seguito della morte del genitore.

A

loro modo di vedere, infatti, gli errori commessi dalla vittima, __________ C__________,

sarebbero tanti e tali da giustificare l’interruzione del legame di causalità.

In particolare egli, avendo abbandonato il carrello elevatore senza abbassare

le forche, senza tirare il meccanismo di ritenuta, lasciando il motore acceso,

non curandosi della posizione delle ruote e cercando infine di entrare nel

carrello dalla parte opposta a quella usuale restandovi incastrato avrebbe

commesso degli atti talmente scriteriati da costituire delle violazioni

imprevedibili delle più elementari norme di sicurezza.

In

via subordinata chiedono che la concolpa di __________ C__________ venga

portata dal 40% stabilito in prima sede all’80%.

12.1

Nel

giudizio qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha riconosciuto a __________

C__________ d’aver agito imprudentemente, avendo abbandonato il carrello

elevatore sul piazzale in pendenza senza provvedere ad assicurarlo

adeguatamente, cosa che avrebbe potuto fare azionando il freno a mano oppure

spegnendo il motore e inserendo la marcia oppure anche solo abbassando le

forche fino a terra e impedendo così con l’attrito che il mezzo si mettesse in

movimento da solo. Tuttavia questa imprevidenza è stata ritenuta tutto sommato presagibile,

poiché un simile comportamento del lavoratore, benché contrario ai suoi doveri

di prudenza, può capitare, ad esempio per fretta o disattenzione. Questo ha

comportato l’esclusione da parte del primo giudice dell’interruzione del nesso

causale tra le colpe rimproverate ai convenuti e il danno per il quale è stato

chiesto l’indennizzo.

12.2

Non

è contestata la ricostruzione dei fatti proposta dal perito giudiziario ing. __________

D__________ nel suo referto del 9 febbraio 2017, secondo il quale la vittima

avrebbe abbandonato il carrello elevatore sul piazzale senza assicurarlo

adeguatamente, azionando il freno a mano oppure ingranando la marcia e

spegnendo il motore oppure abbassando completamente le forche al suolo, così

che questo, a causa del peso e della pendenza del terreno, si è messo in moto

da solo in retromarcia verso la scarpata provocando la reazione di __________

C__________ che, intenzionato probabilmente

ad azionare i comandi del freno a mano, ha tentato di accedere alla cabina

dalla parte esterna sinistra, non riuscendovi e rimanendo incastrato, per

infine cadere nella scarpata con il mezzo meccanico.

Nemmeno

contestato è che questo comportamento costituisca una negligenza da parte del

lavoratore.

Il

rapporto di causalità adeguato si interrompe se a una causa adeguata in sé a

provocare il danno se ne aggiunge un'altra che possiede un grado di efficienza

talmente elevato che la prima appare giuridicamente irrilevante (DTF 116 II 519

consid. 4b pag. 524). L'altra causa può consistere in una grave colpa della

vittima o di terzi.

Il

fatto che la parte lesa avrebbe potuto evitare l'incidente non comporta di per

sé un'interruzione del nesso causale; al limite subentra un concorso di colpa. Il

comportamento del danneggiato o di un terzo non è di norma in grado di interrompere

l'adeguato nesso causale tra il danno e il comportamento del primo responsabile,

anche se la colpa del danneggiato o del terzo è superiore alla sua (DTF 112 II 141

consid. 3a). Anche se altre cause si verificano in aggiunta alla prima causa e la

relegano in secondo piano, essa rimane adeguatamente causale finché è ancora da

considerarsi significativa nel contesto dell'evento, purché una causa aggiuntiva

non sia così al di fuori del normale corso degli eventi, talmente eccezionale o

straordinaria da non essere prevedibile (DTF 116 II 519 consid. 4b; 102 II 366). L’imprevedibilità

di un atto concorrente non è in sé sufficiente a interrompere il rapporto di

causalità adeguata; affinché ciò avvenga è necessario che questo atto ricopra

un’importanza tale da imporsi come la causa più probabile e più immediata

dell’evento all’origine del danno, relegando in secondo piano tutti gli altri

fattori che hanno contribuito a cagionarlo, in particolare il comportamento

rimproverato al presunto creditore (DTF 133 V 14 consid. 10.2; STF 4A_66/2010

del 27 maggio 2010 consid. 2.3). In altri termini, è l'intensità dei rapporti causali a essere

determinante: se uno di essi risulta essere così intenso da sopprimere l'altro

e da farlo apparire giuridicamente irrilevante, si verifica l’interruzione del

nesso causale adeguato (DTF 130 III 182 consid. 5.4).

Nel

caso che ci occupa, il fatto che durante il lavoro si sia verificata una

situazione che ha indotto il dipendente ad abbandonare in tutta fretta il

carrello elevatore dimenticandosi di assicurarlo non costituisce un evento

eccezionale e imprevedibile, poiché in ambito lavorativo i contrattempi sono

all’ordine del giorno e lasciare un automezzo su un terreno in pendenza senza

tirare il freno a mano o adottando misure simili costituisce un errore comune.

Tentare, poi, a mezzo ormai in moto, di tirare dall’esterno il freno a mano

evitando di entrare per non cadere con esso è un errore che rientra pure nella

casistica che esclude l’imprevedibilità e la straordinarietà, così come lo

sarebbe anche, ad esempio, cercare di fermarlo dall’esterno trattenendolo con

le proprie braccia facendo forza sui piedi. Le negligenze commesse da __________

C__________ non sono quindi tali da relegare la mancanza di un guardrail

o di un’altra protezione al confine del terreno in secondo piano al punto da

non poterla più considerare causale per l’incidente (DTF 127 III 453 consid.

5d).

Anche

su questo punto le censure d’appello, nei limiti della loro ricevibilità, sono

da respingere e la sentenza di prime cure da confermare.

13.

Gli

appellanti contestano in seguito anche la quantificazione della perdita di

sostegno, asserendo che, de facto, l’attore non ha subito alcun danno

patrimoniale poiché AO 1 ha continuato a essere mantenuto, anche se dalla

madre, grazie alle rendite superstiti pagate da AVS e SUVA. Come attestato

dalla vedova, infatti, l’attore ha percepito la rendita per orfani sino al

compimento del 25mo anno di età e quindi sino al conseguimento della laurea.

Tale rendita, proseguono i ricorrenti, ha consentito quindi di coprire le spese

dell’attore e non sarebbero state percepite se __________ C__________ fosse

rimasto in vita. AO 1, pertanto, non ha subito alcuna perdita di sostegno.

La

valutazione dell’ammontare della perdita di sostegno avviene paragonando la

situazione finanziaria del beneficiato senza il decesso della persona che si

occupava del suo sostegno e quella dopo la sua morte, per cui il principio in

base al quale, per stabilire quanto ancora il beneficiario può chiedere

direttamente a chi ha causato il danno, si debbano dedurre dal sostegno andato

perso le rendite percepite dagli istituti sociali (AVS e SUVA) a seguito del

decesso del prestatore del sussidio, è corretto e avrebbe necessitato di essere

applicato (STF B6/99 dell’11 giugno 2001 consid. 3.a; II CCA 12.1999.9 del 9

giugno 1999; sulla tematica: Brehm,

La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2 ed., Berna 2019,

pag. 117 segg.). Tuttavia generiche contestazioni senza la quantificazione e la

prova dell’ammontare del sussidio percepito come quelle formulate in appello

non hanno alcun valore in ambito processuale e non consentono di accogliere la

richiesta degli appellanti.

Altrettanto

indiscutibilmente, le prestazioni fornite dall’assicuratore sociale non

riducono l’importo complessivo del danno che il o i responsabili devono

risarcire, poiché sulla scorta dell’art.

72.

cpv. 1 LPGA l’assicuratore è

surrogato, fino all’ammontare delle prestazioni legali, nei diritti

dell’assicurato e dei suoi superstiti.

Ciò

detto, l’argomentazione riproposta con l’appello è del tutto sbagliata anche nel merito. L’attore, infatti, per

calcolare la sua pretesa ha sin dall’inizio tenuto conto dei contributi

corrispostigli dalle autorità elvetiche quale orfano sino al compimento del

25mo anno d’età, cioè sino a fine giugno 2011 e proprio per questo ha limitato

la sua pretesa ai mesi dal luglio 2011 sino alla fine degli studi, non più

coperti dalle indennità. La cosa è stata chiarita già in sede di petizione, ma

gli appellanti sembrano non voler sentir ragione e si ostinano a rivendicare una

compensazione in urto con la buona fede.

14.

In

merito alla fissazione del torto morale effettuata dal Pretore, gli appellanti contestano che l’attore abbia dimostrato un

legame particolarmente stretto con il padre, al di là del normale rapporto tra

genitore e figlio, rispettivamente che sia stata la scomparsa di __________ C__________

ha indurre AO 1 ad abbandonare gli studi in medicina.

Ancora

una volta l’appello non si confronta puntualmente con le argomentazioni della

sentenza, limitandosi a criticarle in maniera superficiale, e risulta pertanto

irricevibile.

Se

anche così non fosse, l’impugnativa non avrebbe miglior esito poiché il Pretore

ha rettamente tenuto conto che in base soprattutto alla deposizione di __________

C__________, sorella dell’attore, il rapporto di quest’ultimo con la vittima,

con cui ancora viveva, era particolarmente intenso e caratterizzato da un

reciproco affetto molto profondo, tanto che la sua improvvisa scomparsa ha tra

le altre cose comportato per lui un blocco negli studi con conseguente

inevitabile cambio di indirizzo.

Ciò

detto, va anche rilevato che la quantificazione dell’indennità, non di certo

fatta in maniera largheggiante, non è stata particolarmente influenzata da

queste considerazioni, quanto piuttosto dalla convivenza della vittima con il

figlio e dell’età di quest’ultimo, poiché è stata fissata in fr. 17'000.-

tenendo conto che in base alla giurisprudenza per un figlio convivente si può

andare dai fr. 20'000.- ai fr. 30'000.- mentre per uno non più convivente dai

fr. 10'000.- ai fr. 15'000.-.

15.

Gli appellanti eccepiscono poi l’errore del Pretore nell’aver considerato

anche AP 2 responsabile dell’insorgere del danno. Essi sostengono che il datore

di lavoro che non ossequia l’obbligo di protezione nei confronti dei dipendenti

commette una violazione contrattuale, non un atto illecito, sicché la

violazione sarebbe stata commessa quale responsabile di AP 1 e non a titolo

personale.

Il

Pretore, dopo aver accertato che AP 2 nella sua qualità di unico responsabile

della succursale di Mendrisio di AP 1, aveva sicuramente assunto una posizione

di garante nei confronti dei dipendenti, ha ritenuto così che poteva essergli

rimproverata la violazione di un dovere che gli incombeva a titolo personale e

che generava una responsabilità fondata sull’atto illecito. Tutto quanto

accertato per la ditta riguardo all’omissione illecita, al nesso causale, al

danno e alla concolpa di __________ C__________ valeva quindi, per il primo

giudice, anche per l’unico membro del CdA della società, che risponde quindi

solidalmente insieme ad essa per il danno (art. 50 cpv. 1 e art. 55 cpv. 2 CO).

L’appello,

una volta di più, si limita a proporre una propria versione dei fatti ma non

spiega perché quella pretorile sarebbe errata ed è così irricevibile.

Nuovamente

esso non avrebbe comunque miglior sbocco dal punto di vista del merito. In

effetti, gli appellanti si limitano a ribadire che nella fattispecie ci si

trova di fronte a una mera violazione contrattuale, nulla più. Così facendo

omettono completamente di esaminare l’aspetto della responsabilità per atto

illecito sulla quale è stata fondata la chiamata in causa di AP 2.

Come

ampiamente notorio, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro non

esclude quella per atto illecito, con la quale, se ne sono dati i presupposti,

entra in concorrenza (Anspruchskonkurrenz, Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, OR I, 6 ed., n. 55 ad

art. 328). La responsabilità contrattuale comporta dei vantaggi per il

danneggiato dal punto di vista processuale poiché è più semplice da far valere

rispetto a quella extra contrattuale, essendovi la presunzione di colpa, non

essendo la responsabilità per persone ausiliarie evitabile con la prova della

diligenza ed essendo i termini di prescrizione più lunghi. In quest’ottica la

giurisprudenza citata con l’appello non è pertinente, non trattando che la

questione della responsabilità contrattuale.

AP

2, nella sua qualità di amministratore unico della società, aveva assunto

indiscutibilmente una posizione di garante nei confronti della vittima,

dipendente della società. In tale veste egli, anche a titolo personale, era

tenuto ad adottare, rispettivamente far adottare, tutti gli accorgimenti

necessari a tutelarne la salute e l’incolumità fisica. Non avendo provveduto a

far piazzare il guardrail o una protezione analoga, cosa che nella sua

qualità di organo gli competeva direttamente, non essendovi stata alcuna valida

delega a terzi o a dipendenti appositamente formati, egli ha commesso una

negligenza colpevole che si trova in un nesso di causalità naturale e adeguata

con la morte di __________ C__________ e i danni qui posti in giudizio.

La

sentenza impugnata trova quindi conferma anche su questo aspetto.

16.

Quale

ultimo punto, i procedenti contestano pure la ripartizione delle spese

giudiziarie in ragione di un ½ a carico dell’attore e ½ a loro carico,

sostenendo che essa avrebbe dovuto venire effettuata in base alla soccombenza

(66% a carico dell’attore e 34% a carico dei convenuti) e non in applicazione

dell’art. 107 CPC. Gli appellanti non spiegano tuttavia per quale motivo il

Pretore avrebbe errato nell’applicare le lett. a e f del cpv. 1 della citata

norma; di conseguenza anche su questo punto l’appello è irricevibile.

Sull’appello

incidentale

17.

Con l’appello incidentale, l’attore, dal canto suo, ha contestato la

quantificazione della concolpa della vittima effettuata dal Pretore in una

percentuale del 40% e la conseguente decurtazione dell’importo di risarcimento

da lui decisa.

Si

tratterebbe a suo avviso di una decisione arbitraria. Il pericolo era evidente

e la necessità di un guardrail si palesava già in base al buon senso.

Inoltre già un altro dipendente, __________ L__________, aveva avuto un

problema analogo, per cui non si trattava di un’eventualità remota. La colpa

del datore di lavoro è stata quindi particolarmente grave mentre, d’altro lato,

è stato provato che la presenza di un guardrail avrebbe permesso di

evitare la caduta del carrello elevatore dalla scarpata, così che, in una

situazione normale, le negligenze commesse dalla vittima avrebbero condotto

unicamente a un danno materiale. Anche volendo prescindere da queste

considerazioni, a ogni buon conto, la colpa del datore di lavoro sarebbe a tal

punto importante da relegare quelle del dipendente, lievissime tra l’altro, in

secondo o terzo piano. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale la

colpa di __________ C__________ sarebbe quantificabile al massimo in un 10%. La

sentenza di primo grado deve dunque essere riformata di conseguenza.

17.1

Il Pretore ha ritenuto

di ravvedere nel comportamento di __________ C__________ una certa imprudenza,

consistente nell’aver abbandonato il carrello elevatore sul piazzale senza

provvedere ad assicurarlo, cosa che avrebbe potuto fare, come già spiegato in

precedenza, azionando il freno a mano, spegnando il motore e ingranando una

marcia o abbassando le forche (sentenza impugnata consid. 16, pag. 18) e ne ha

quantificato l’incidenza sulla riduzione dei risarcimenti in un 40%.

17.2

Giusta l’art. 44 cpv. 1

CO, il giudice può ridurre o addirittura negare il risarcimento se il

danneggiato ha contribuito a cagionare o aggravare il danno o a peggiorare

altrimenti la posizione dell’obbligato. La giurisprudenza lascia al giudice un

potere d’apprezzamento ampio nell’applicazione di questa norma con riferimento

alla misura della riduzione del risarcimento (STF

4C_5/2007 del 1. giugno 2007 consid. 5.1.; DTF 131 III 12 consid.

4.2

pag. 15, 511 consid. 5 pag. 528).

Per procedere a un’eventuale

riduzione, deve innanzitutto essere stabilito se al danneggiato sia imputabile

una colpa concomitante. La colpa concomitante, quale condizione necessaria

della riduzione, presuppone per prima cosa un nesso causale naturale e adeguato

tra il comportamento della parte lesa e il danno (DTF 126 III 192 consid.

2d).

Nella fattispecie il

Pretore, dopo aver illustrato le colpe a carico delle parti, ha escluso

un’interruzione del nesso causale da parte della vittima, stabilendo che il suo

comportamento doveva valere quale motivo per una riduzione del 40% dei

risarcimenti richiesti, senza tuttavia addentrarsi in dettaglio nei motivi che

lo hanno portato a tale conclusione e senza indicare su quali basi di calcolo o

giurisprudenziali ha fondato la stima di tale percentuale (sentenza impugnata,

consid. 16, pag. 18).

Ponderando i riscontri

oggettivi disponibili, a pesare sugli appellanti vi è la grave colpa d’aver

omesso di posizionare una protezione dalle cadute che impedisse a persone e

veicoli di precipitare in un dirupo di 8 m a confine con il piazzale di manovra

e transito antistante il magazzino di deposito della merce di AP 1, così come

di non aver provveduto a gestire adeguatamente, direttamente, facendo capo a

esperti o attraverso la nomina di una persona interna all’azienda debitamente

formata, la questione della sicurezza sul lavoro.

Sull’altro piatto della

bilancia pesa, come rettamente indicato dal Pretore, la leggerezza della

vittima che ha abbandonato un carrello elevatore carico su un sedime in

pendenza verso la scarpata senza assicurarlo debitamente.

Cosa sia avvenuto poi non

è stato dimostrato: nemmeno il perito __________ D__________ ha potuto

ricostruire esattamente la dinamica. Egli è stato in grado di affermare

unicamente che la versione più probabile è che __________ C__________ si sia

aggrappato alla cabina, parte anteriore destra, senza accedervi, quando il

mezzo era ormai in moto (perizia giudiziaria 9 febbraio 2017, pag. 24). Cosa il

carrellista volesse fare è mera speculazione poiché è sostenibile certamente la

tesi del perito che egli abbia provato ad azionare il freno a mano

dall’esterno, ma lo è pure, a rigor di logica, anche quella che vista la

ridotta velocita di entrata sulla scarpata egli abbia tentato di fermare la

marcia con la propria forza. Non vi è dunque prova alcuna di ulteriori

negligenze della vittima se non quella di aver lasciato disassicurato il

veicolo.

In un simile contesto,

tenuto conto che la presenza di un guardrail avrebbe evitato il tragico

esito e che le omissioni di __________ C__________, in quel caso, avrebbero

comportato semplici danni materiali, considerato che l’intervento di messa in

sicurezza avrebbe richiesto un minimo sforzo finanziario e organizzativo,

tenuto conto che nel contesto lavorativo, soprattutto con mezzi pericolosi come

i carrelli elevatori, le disattenzioni sono sempre possibili e, proprio per questo

motivo impongono ferree misure di sicurezza, appare corretto procedere a una

riduzione dell’importo da risarcire del 25%, risultando invece eccessiva la

riduzione operata dal Pretore, pur nel rispetto del suo potere di apprezzamento

(cfr. per la casistica: Brehm,

Berner Kommentar, n. 21 ad art. 44 CO). Essendo in discussione unicamente il

risarcimento del torto morale, la cui quantificazione in fr. 17'000.- non è

stata criticata dall’appellante incidentale, i convenuti devono essere

condannati a versare all’attore fr. 12'750.-.

L’appello incidentale è

dunque parzialmente accolto.

Conclusione

18.

In base a tutto quanto

precede, l’appello di AP 1 e AP 2 deve essere respinto, mentre quello

incidentale di AO 1 trova parziale accoglimento ai sensi dei considerandi, con

il risultato che la sentenza di prime cure deve essere riformata e i primi

devono essere condannati al pagamento a quest’ultimo di complessivi fr.

17'042.-, oltre interessi di mora al 5% dal 23 luglio 2007.

Le

spese giudiziarie del procedimento di primo grado sono confermate nella

ripartizione stabilita dal Pretore, mentre per quelle dell’appello seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC).

Per

la procedura di appello le stesse sono state calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 14’492.- e per quella di appello incidentale sulla base del

valore ancora litigioso di fr. 9'660.- (fr. 24'152.- ./. fr. 14'492.-).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I.

§

L’appello 25 giugno 2018 di AP 1 e AP 2 è respinto.

§§

L’appello incidentale 6 settembre 2018 di AO 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la decisione 23 maggio 2018 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta

AP 1, __________, e AP 2, __________, sono condannati in solido a

versare a AO 1, I-Viggiù, fr. 17'042.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio

2007.

2.

“Invariato”

II. Le

spese processuali della procedura di appello di fr. 2’000.- sono poste a carico

degli appellanti, in solido, che dovranno rifondere alla controparte, pure in

solido, fr. 2’250.- per ripetibili.

III. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di

fr. 900.- sono poste a carico dell’appellante in via incidentale per 2/3 mentre

per il restante 1/3 sono a carico delle controparti. L’appellante incidentale

rifonderà a quest’ultime, creditori solidali, fr. 250.- per parti di

ripetibili.

IV. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con

un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).