12.2018.93
Incidente mortale sul lavoro; pretesa di risarcimento di un congiunto per perdita di sostegno e torto morale; concolpa della vittima e riduzione del risarcimento; nessuna interruzione del nesso causale; valuta
21 febbraio 2020Italiano45 min
11:54 __________ C__________, meccanico alle dipendenze della succursale di M__________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2018.93
Lugano
21 febbraio 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.1 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord –promossa con petizione 3 gennaio
2014 da
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
contro
AP 1
AP 2
patrocinati
dall’avv. PA 1
chiedente
la condanna di AP 1 ed AP 2 al versamento, in solido, a favore di AO 1, di fr.
43'000.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, cui è stata aggiunta con la
replica, in via subordinata, la richiesta di pagamento alternativa in Euro per
EUR 26'032.10, oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, con protesta di spese
e ripetibili;
domanda
avversata dai convenuti con risposta del 1° luglio 2014, con cui hanno
postulato in via preliminare la reiezione della petizione per carenza di
competenza territoriale e, nel merito, che la stessa venga respinta, con
protesta di tasse, spese e ripetibili e che il Pretore, con decisione 23 maggio
2018, ha accolto parzialmente, condannando AP 1 ed AP 2 a versare a AO 1 fr.
14'492.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico dell’attore in ragione del 50% e a
quello dei convenuti per l’altro 50%, con compensazione delle ripetibili;
appellanti
Fatti
i convenuti con appello 25 giugno 2018
con cui hanno chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, mentre che in via subordinata ne hanno
postulato la reiezione nel senso di condannare AP 1 al pagamento a AO 1 di una
somma da definire, oltre interessi a far tempo dal 23 luglio 2007, il tutto con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con risposta 6 settembre 2018 l’appellato ha postulato la reiezione
dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
con
appello incidentale 6 settembre 2018, l’attore ha chiesto la
riforma della decisione impugnata nel senso di condannare i convenuti al
pagamento di fr. 24'152.- oltre interessi, con protesta di tasse, spese e
ripetibili. Con la relativa risposta all’appello incidentale i convenuti ne
hanno postulato la reiezione;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1.
Preliminarmente va rilevato
come l’appello indichi quale controparte __________ C__________, cioè la
persona deceduta a seguito dell’incidente del 7 luglio 2007, mentre in realtà
ad aver chiamato in causa i convenuti con petizione 3 gennaio 2014 è stato il
figlio AO 1. Si tratta di un errore già commesso in prima sede a due riprese,
sia nella risposta che nella duplica, dovuto a incomprensibile leggerezza e
all’improvvido uso del copia/incolla, che non inficia la valenza del mezzo di
impugnazione ma che deve essere comunque sia sottolineato e corretto d’ufficio,
in primo luogo per rispetto della vittima e dei suoi familiari.
2.
Il 23 luglio 2007 alle ore
11:54 __________ C__________, meccanico alle dipendenze della succursale di M__________
di AP 1, ditta con sede a H__________ specializzata nel commercio di veicoli a
motore, in particolare macchine agricole, motoslitte e quadricli (Quad), con
officina meccanica propria, e della quale AP 2 è amministratore unico, è
deceduto presso l’Ospedale __________ di __________ per le gravi lesioni riportate
a seguito di un incidente sul luogo di lavoro avvenuto un paio d’ore prima, che
lo ha visto precipitare con il carrello elevatore, che stava utilizzando e nel
quale è rimasto incastrato, da una ripida scarpata seguita da un muro di 5.60
m, per un’altezza complessiva di circa 8 m.
3.
In assenza di testimoni
oculari, la dinamica di quanto avvenuto ha dovuto essere ricostruita in base a
delle perizie fondate sugli accertamenti della polizia, sui dati tecnici del
veicolo e della zona del sinistro, nonché alle fotografie scattate dagli
inquirenti.
E’comunque incontestato che quel
mattino __________ C__________ avrebbe dovuto trasportare con il carrello elevatore
a motore, marca __________, una falciatrice __________ __________ imballata,
sino al piazzale antistante l’entrata principale della ditta al piano terreno
dello stabile, prelevandolo dal magazzino situato sul retro dello stesso, al
piano seminterrato, uscendo sullo spiazzo esterno per poi risalire la strada
privata situata sul fondo in questione che collega i due luoghi. Fatta
eccezione per pochi metri quadrati (4 m di larghezza x 5.2 m di lunghezza)
immediatamente a ridosso dell’entrata del magazzino, il piazzale e la strada
presentavano una pendenza verso il confine del terreno posto sul lato
autostrada quantificata per il primo in un 4-5%, mentre per la seconda in un
19% (secondo il perito giudiziario, mentre la polizia aveva stimato, senza
effettuare perizie, 7-8%). A delimitare la proprietà su cui era situata la AP 1,
da quel lato, vi era una ripida scarpata accessibile senza protezioni di sorta,
che andava a terminare, sempre senza ostacoli o protezioni, sopra un muro, ai
piedi del quale, come si vede dalle fotografie scattate dagli inquirenti, si
trovava un sentiero sterrato, seguito orizzontalmente da una recinzione
metallica, da un prato di qualche decina di metri e infine dall’autostrada. In
altri termini, uscendo dal magazzino, si giungeva su uno spiazzo in discesa,
terminato il quale vi era subito la scarpata e un balzo di circa 8 m. La
distanza tra lo spiazzo pianeggiante antistante l’entrata e quest’ultima è
stata calcolata essere di 11 m.
Per tentare di ricostruire quanto
avvenuto è stato necessario ricorrere a un perito giudiziario esperto nel ramo
della circolazione stradale, l’ing. __________ D__________, che ha stabilito
innanzitutto che non è possibile determinare con certezza assoluta come si è
svolto l’incidente ma che è tuttavia assodato che al momento della caduta nella
scarpata __________ C__________ non si trovava al posto di guida, nonché che,
vista la posizione finale del mezzo e del corpo della vittima (rinvenuto
all’esterno dell’abitacolo, con la testa incastrata tra una barra anteriore e
quella del montante su cui scorrevano le forche), è possibile che egli fosse
fuori dalla cabina, aggrappato alla struttura del carrello elevatore nella zona
anteriore destra (perizia giudiziaria del 9 febbraio 2017, pag. 23). Il perito
ha pure reputato altamente verosimile che il carrello elevatore sia stato lasciato
sul piazzale senza essere assicurato adeguatamente, in particolare tramite
l’apposito freno o arrestando il motore e inserendo la marcia o abbassando al
suolo le forche, e si sia autonomamente messo in moto a causa della pendenza
del terreno, così come lo sarebbe che __________ C__________ abbia provato a
raggiungerlo quando ormai era in movimento nel tentativo di fermarlo cercando,
dal di fuori, di tirare il freno a mano. Nei 4.5/5.5 secondi impiegati dal
mezzo meccanico per raggiungere il ciglio della scarpata, esso ha acquisito una
velocità di 8-11 km/h.
Inoltre l’ing. __________ D__________
ha appurato che se il freno a mano del carrello elevatore fosse stato
regolarmente tirato, rispettivamente se le forche dello stesso fossero state
abbassate oppure se il motore fosse stato spento e la marcia inserita, vi
sarebbe stata una resistenza sufficiente a impedire che questo si mettesse
autonomamente in moto.
Fondandosi sul ritrovamento di un
secondo carrello elevatore, marca __________, non motorizzato, contro la
barriera, danneggiata dall’urto, che divideva la strada comunale dal sedime
occupato da AP 1, il perito ha giudicato verosimile che il movimento di questo
carrello avesse indotto la vittima a perdere la concentrazione sul mezzo che
stava utilizzando.
Per meglio comprendere la
situazione appare utile ricorrere a due fotografie, la prima relativa alla zona
dell’uscita del magazzino, con il carrello elevatore __________ contro la
barriera e la seconda che ritrae il carrello elevatore come è stato rinvenuto
dopo l’incidente.
4. Il decesso di __________ C__________ ha dato avvio a
delle indagini di polizia e a un procedimento penale a carico di AP 2 e di un
dipendente della società, __________ L__________, ritenuto il responsabile
della sicurezza di AP 1. Nei confronti del primo il Ministero pubblico, senza
ritenere necessario esperire una perizia, ha emesso un decreto d’abbandono
poiché il magistrato inquirente ha ritenuto che egli avesse adottato le dovute
misure per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro incaricando a tal fine un
suo dipendente, __________ L__________ appunto, cui era stato affidato il
compito di tenersi aggiornato in merito alle misure da adottare e di verificare
puntualmente le situazioni a rischio (doc. AA).
Contro __________ L__________, in
quest’ottica, il Ministero pubblico ha invece emesso un decreto d’accusa per
omicidio colposo (doc. AA). In occasione del processo di prima sede di fronte
al giudice della Pretura penale, l’imputato è stato prosciolto da ogni accusa
con una decisione confermata in seconda istanza dalla Corte di appello e
revisione penale, chiamata a decidere in merito dagli accusatori privati.
Entrambi i tribunali hanno stabilito che l’imputato non poteva essere
considerato un responsabile della sicurezza del lavoro di AP 1, non essendo
sufficientemente formato (aveva seguito un solo corso della durata di un
giorno) e non essendovi quindi stato un valido trasferimento delle competenze e
responsabilità dal datore di lavoro a lui, sicché egli non ricopriva alcun
ruolo di garante nei confronti dei colleghi (doc. CC).
5. In possesso della necessaria autorizzazione ad agire,
con la petizione 30 dicembre 2013 qui in oggetto, AO 1, come detto uno dei due
figli di __________ C__________, ha chiesto la condanna di AP 1 e di AP 2 al
pagamento in solido di fr. 43'000.- oltre interessi a titolo di indennizzo per
perdita di sostegno (fr. 1'100.- mensili da giugno 2011 al luglio 2012) e di
indennizzo per torto morale (quantificato in fr. 30'000.-), quali poste del
danno economico insorto con la morte del padre __________, riconducibile al
comportamento negligente di cui si sarebbero macchiati i convenuti. In
particolare, egli ha rimproverato loro di aver omesso, in qualità di datori di
lavoro, di elaborare un concetto di sicurezza o quantomeno una lista dei
pericoli con le relative misure di prevenzione, di non aver nominato un
responsabile della sicurezza in grado di occuparsi di tale compito, di non aver
adottato le misure di sicurezza esigibili che si imponevano nella fattispecie,
segnatamente di non aver posato un guardrail o un’altra barriera di
sicurezza simile che potesse impedire la caduta di mezzi meccanici e persone
dalla scarpata, e, da ultimo di non avere imposto ai dipendenti di eseguire le
operazioni di carico e scarico del materiale sotto la sorveglianza di un
collega. La responsabilità della società convenuta si fonderebbe, a mente
dell’attore, sulle norme del diritto contrattuale e dell’atto illecito, mentre
quella di AP 2 sarebbe unicamente da atto illecito.
I convenuti, con risposta 1° luglio
2014, si sono interamente opposti alla petizione, negando d’aver commesso delle
negligenze che hanno portato al decesso del loro dipendente. A loro avviso la
presenza di un guardrail non era necessaria, tenuto conto della
tipologia e delle modalità dei lavori svolti nella zona in questione, tanto che
nessuno ha mai sollevato la problematica, nemmeno gli esperti della SUVA.
Inoltre, hanno sostenuto, la società ha adempito ai suoi doveri nominando quale
responsabile della sicurezza __________ L__________. Ciò detto, i convenuti
hanno poi sostenuto che in ogni caso vi sarebbe stata un’interruzione del nesso
di causalità adeguata, avendo la vittima adottato un comportamento incauto e
imprevedibile. A queste argomentazioni hanno poi aggiunto l’eccezione di
incompetenza territoriale del giudice adito, che renderebbe la causa
irricevibile, e la contestazione del danno, sia per la valuta pretesa, lesiva
dei principi dell’art. 84 CO, sia nella quantificazione.
In replica AO 1 si è riconfermato nelle
proprie allegazioni e domande, integrando la petizione con la richiesta in via
subordinata del pagamento in Euro del risarcimento. Con la loro duplica, i
convenuti hanno ribadito le proprie pretese.
6. Con sentenza 23 maggio 2018 il Pretore della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord, dopo aver respinto le eccezioni di incompetenza territoriale
e di lesione dell’art. 84 CO, ha accolto parzialmente la petizione, condannando
AP 1 e AP 2 a pagare, solidalmente, a AO 1 fr. 14'492.- oltre interessi al 5%
dal 23 luglio 2007, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di
fr. 13'874.- in ragione di ½ a carico dell’attore e per l’altra metà a carico
dei convenuti in solido, con compensazione delle ripetibili.
7. Con appello 25 giugno 2018, AP 1 e AP 2 hanno postulato
la riforma della sentenza impugnata e la reiezione della petizione, formulando
in via subordinata la richiesta di condannare unicamente la società al
risarcimento del danno, rivedendone nel contempo la quantificazione.
Con risposta 6 settembre 2018, AO 1 si è
opposto all’appello invocandone la reiezione integrale. Parallelamente, con
allegato di medesima data, egli ha formulato appello incidentale chiedendo la
riforma della sentenza di primo grado con la condanna dei convenuti al
pagamento di fr. 24'152.- oltre interessi.
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto
rilevanti, nei prossimi considerandi.
Sull’appello principale
8. Quale
contestazione iniziale, gli appellanti sostengono che il primo giudice abbia
commesso un errore riconoscendo la competenza territoriale della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. A loro modo di vedere le pretese avanzate con
la petizione si fondano su presunte e contestate violazioni di obblighi
contrattuali da parte di AP 1 e di AP 2, non invece sulla commissione di un
atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO. Di conseguenza, a norma dell’art. 2
cpv. 1 CLug, avendo la società sede a H__________ e AP 2 domicilio a __________,
le Preture competenti sarebbero state quelle di Stans e/o di Lugano.
8.1. Il Pretore, avendo
preso atto che l’attore ha fondato la sua pretesa contro AP 1 sulla sua
responsabilità contrattuale e su quella per atti illeciti, mentre quella nei
confronti di AP 2 è stata basata solo sull’atto illecito, ha applicato i
disposti combinati di cui all’art. 2 CLug e art. 129 LDIP per le pretese da
atti illeciti e quelli degli art. 2 CLug e 115 LDIP nella misura in cui la
rivendicazione scaturisce da un contratto di lavoro. In entrambi i casi, avendo
__________ C__________ lavorato a __________ ed essendosi l’incidente
verificato nella medesima località, la competenza territoriale è quindi da
attribuire alla Pretura di quella giurisdizione (sentenza impugnata, consid. 8,
pag. 7).
8.2. A dispetto delle
affermazioni dei convenuti, per le pretese avanzate dall’attore la competenza
territoriale del Pretore adito è fuori discussione.
Se congiunti della vittima
fanno valere delle pretese per perdita di sostegno o a titolo di risarcimento
del torto morale a seguito del suo decesso possono, di principio, richiamarsi
esclusivamente alle norme che regolano l’atto illecito, non essendo loro state parte
contrattuale del rapporto lavorativo (Portmann/Rudolph,
Basler Kommentar OR I, 6 ed., n. 55 ad art. 328;
Von Thur / Escher,
Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Bd I, 3. ed. pag.
435; Oftinger/Stark,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Bd I, 5. ed., § 13 no 66 e
nota 85 con rif.; DTF 123 III 204). Una parte della dottrina, minoritaria, è
invece dell’idea che un simile risarcimento possa essere chiesto anche in base
a una violazione contrattuale (Weber,
Berner Kommentar, no 279 ad art. 97 CO con rif.).
Ad
ogni buon conto l’affermazione degli appellanti secondo i quali non sussiste la
possibilità di richiamarsi alle norme sugli atti illeciti per ottenere un
indennizzo è completamente errata. In effetti, se è da un lato vero che i
familiari del defunto sono da considerare lesi solo indirettamente, per
contraccolpo, dall’incidente e non hanno di principio diritto a una riparazione
nel quadro dell’art. 41 CO, poiché un atto è illecito solo se pregiudica un
bene protetto e, in diritto civile, di principio il patrimonio dei membri della
comunità familiare non è tale, dall’altro, tuttavia, questa lacuna è sanata
dall’art. 45 cpv. 3 CO che, quale norma speciale, conferisce la qualità di leso
e di titolare del diritto al risarcimento del danno anche a persone che non
sono state toccate direttamente dai fatti che hanno portato al decesso (DTF 82
Considerandi
II 36).
AO
1.
ha fondato la sua petizione nei confronti di AP 1 sul diritto contrattuale e
su quello per atti illeciti, mentre che nei confronti del suo amministratore
unico si è richiamato solo agli art. 41 seg. CO. E’ su questa base, quindi, che
deve essere valutata la competenza giurisdizionale del giudice scelto.
Rivestendo
la fattispecie carattere internazionale, stante la residenza in Italia
dell’attore, trova applicazione l’art. 2 CLug, avendo entrambi i convenuti
sede, rispettivamente domicilio in Svizzera, Stato che ha sottoscritto la
Convenzione. I fori speciali previsti dagli art. 5 cpv. 3 CLug (per atto
illecito) e 19 cpv. 2 CLug (per pretese contrattuali) non trovano applicazione,
coincidendo il luogo di realizzazione dell’illecito e quello di svolgimento
abituale dell’attività lavorativa con lo Stato di domicilio/sede dei convenuti.
E’
dunque data senza particolari difficoltà la competenza della giustizia elvetica
a dirimere la vertenza (art. 2 CLug e, anche se non utilizzabile visto quanto
precedentemente detto, art. 19 cpv. 1 CLug).
Internamente,
sulla scorta dell’art. 129 LDIP, sono competenti i tribunali svizzeri del
domicilio, sussidiariamente della dimora, del convenuto, nonché quelli del
luogo dell’atto o dell’evento. Essendosi il sinistro verificatosi in territorio
del Comune di Mendrisio, la Pretura che ha reso il primo giudizio si è rettamente
considerata competente.
Al
medesimo risultato si giungerebbe facendo capo alle norme valide per il
contratto di lavoro, giacché l’art. 115 cpv. 1 LDIP statuisce la competenza dei
giudici svizzeri del domicilio del convenuto o del luogo in cui il lavoratore
compie abitualmente il suo lavoro.
L’appello
si è spinto su questo punto al limite della temerarietà ed è sicuramente da
respingere.
9.
Gli
appellanti eccepiscono in seconda battuta l’erroneità della quantificazione in
franchi della pretesa risarcitoria che avrebbe dovuto invece essere formulata,
in ossequio all’art. 84 CO, in Euro, ritenuto che il sostegno che la vittima
avrebbe versato al figlio, domiciliato come lei in Italia, sarebbe stato in
tale valuta.
9.1
Sulla questione il
Pretore ha valutato essere corretta la pretesa di risarcimento in franchi
svizzeri, appurato che __________ C__________, alle dipendenze della ditta
svizzera AP 1, lavorava a __________ percependo un salario in franchi svizzeri
e che la disgrazia si è verificata su territorio elvetico (sentenza impugnata,
consid. 11 pag. 8).
9.2
In base all’art. 84 CO i debiti pecuniari devono essere pagati
con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito
(cpv. 1), ritenuto che se il debito è invece espresso in una moneta che non è
moneta del Paese del luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese
al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con
altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del
contratto (cpv. 2). Preso atto che la facoltà alternativa di liberarsi con il
pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguarda solo il
debitore, il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera è
tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151
consid. 2.2, 2.4; STF 4A_218/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1,. in RtiD I
2011.
p. 677, 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.1) e il tribunale ha
unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta
(STF 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3.1 in RtiD 2010 I p. 764 segg., 4A_218/2010
del 6 ottobre 2010 consid. 5.1, 13 febbraio 2018 4A_265/2017 consid. 4),
ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale
(TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg.,
15.
dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3).
In caso contrario, l'azione va
respinta, giacché il debitore non può essere condannato a una prestazione
diversa da quella da lui dovuta (STF 4A_3/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1 e
4.2., 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 considerandi 4 e 5 non pubblicati nella DTF 137 III 158; DTF 134 III 151 consid. 2).
In
merito alle pretese di natura extra contrattuale come quelle qui in esame, il
Tribunale federale ha avuto modo di chiarire che, poiché giuridicamente il danno
viene definito come una diminuzione involontaria del patrimonio netto,
corrispondente alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del
danneggiato e quello presumibile se l'evento dannoso non si fosse prodotto (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471 con rinvii),
e che lo scopo della domanda di risarcimento è quello di rimediare a tale
danno, è corretto provvedervi mediante la valuta nella quale la diminuzione del
patrimonio si è realizzata, in applicazione dell’art. 84 CO (DTF 137 III 158
consid. 3.1 e 3.2.2.).
9.3
Ciò
posto, le argomentazioni avanzate dagli appellanti costituiscono delle critiche
generiche e non sostanziate alla sentenza. In effetti il fatto che al momento
del decesso di __________ C__________ tutta la famiglia, compreso il figlio AO
1, viveva in Italia e che il giovane frequentava una scuola italiana non è per
sé solo sufficiente per ritenere con certezza che il sostegno perso non poteva
che essere nella valuta di quel Paese, quindi in Euro. Non si tratta di un dato
notorio ed è in contrasto con alcuni elementi che si trovano negli atti quale, in
particolar modo, il fatto che nel caso specifico il salario veniva versato da AP
1.
al dipendente su un conto svizzero di una banca svizzera e in CHF, così come
lo sono state in un secondo tempo, dopo la morte, le rendite AVS per superstiti
(doc. GG). Il legame tra la pretesa economica e la Svizzera è quindi, contrariamente
all’opinione degli appellanti, evidente.
Lo
stesso vale per quanto concerne l’indennità per torto morale: essendo il
decesso avvenuto in Svizzera, avendo il datore di lavoro e il suo
amministratore sede/domicilio in Svizzera, essendo il luogo di lavoro situato
in Svizzera, indipendentemente dal domicilio in Italia dell’attore, il relativo
credito è sorto in franchi svizzeri (DTF 121 III 252, 123 III 10; per analogia:
STF 4A_341/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 2.3; Brehm,
La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2 ed., Berna 2019,
pag. 334 seg.).
A questo va aggiunto che gli appellanti
non hanno neppure un interesse giuridicamente rilevante al pagamento degli
indennizzi in Euro piuttosto che in franchi svizzeri (A. Koller, Commento alla decisione DTF 137 III 158, in AJP
2013.
pag. 929, 931).
Di
conseguenza deve essere confermato il ricorso alla valuta svizzera sancito con
la sentenza impugnata.
10.
Gli
appellanti hanno poi contestato la conclusione del Pretore secondo la quale la
mancata posa di una barriera o di un guardrail al confine tra il
piazzale e la scarpata ha costituito una violazione delle norme di sicurezza
(art. 3, 19 e 21 OPI e “Lista di controllo vie di circolazione per veicoli”
della SUVA). Le motivazioni addotte si confrontano solo in parte con quelle del
Pretore, mentre per il resto si limitano a opporvi semplicemente la propria
tesi senza ulteriori specificazioni, cosa che non adempie l’onere di motivazione
che li grava (art. 310 e 311 CPC).
Essi sostengono che il primo giudice ha
commesso un errore a considerare una pendenza della strada che dal piazzale
antistante il magazzino porta a quello principale del 19%, affidandosi alle
conclusioni peritali e non ritenendo corrette le stime fatte dagli agenti nel
rapporto di polizia. Inoltre egli avrebbe pure sbagliato a non considerare che
il percorso che la vittima e altri carrellisti dovevano seguire era lontano dal
dislivello dove è accaduta la tragedia e che non vi erano ragioni per andare in
quella direzione. Non è quindi stato corretto ritenere che sia l’intera
superficie asfaltata esterna al magazzino che la strada che saliva al piano
terreno erano luoghi di lavoro percorsi con il carrello elevatore.
Inoltre, hanno aggiunto, la necessità di
posare una protezione non era assolutamente evidente, come lo attesterebbe il
fatto che l’esperto della SUVA in occasione dei suoi controlli non ha
inizialmente notato nulla e, in seguito, ha proposto la posa del guardrail
solo come eventualità, non come un obbligo.
10.1
Il Pretore ha riconosciuto
sussistere una violazione delle norme di sicurezza nella mancata posa di un guardrail
o di una protezione simile, dopo aver esaminato le peculiarità del luogo in cui
è avvenuto l’incidente e le modalità di lavoro con i carrelli elevatori
adottate presso la AP 1. In particolare egli ha stabilito che oltre allo
spiazzo piano di 4 m di larghezza per 5.2 m di lunghezza, il resto del piazzale
asfaltato davanti al magazzino presentava una pendenza del 4-5% verso la
scarpata, mentre che la strada che da lì saliva al piano terreno ne aveva una
di almeno del 7-8%, ma molto più verosimilmente, come appurato dal perito
giudiziario e come emerge dalle fotografie agli atti, del 19%. Inoltre ha
accertato che gli spazi regolarmente percorsi con il carrello elevatore erano
ben più ampi rispetto all’area pianeggiante circoscritta appena davanti al
magazzino, visto che la manovra di trasporto da sotto a sopra era usuale per i carrellisti,
che lo spazio antistante il magazzino era un luogo di trasbordo e di manovra,
ove i camion dei fornitori venivano scaricati con i carrelli elevatori, e che
all’esterno del perimetro pianeggiante erano depositate delle palette in legno.
Ciò posto, non poteva sfuggire al datore
di lavoro che tutta la zona in questione presentasse una pendenza (in alcuni
tratti ripida e in altri meno) verso il dirupo costituito dalla scarpata e dal
muro di sostegno e che da questo nasceva un pericolo per i mezzi che lì
manovravano e/o transitavano. La motivazione proposta da AP 1 a sua discolpa
secondo la quale nessuno prima dell’incidente aveva sollevato dubbi riguardo
alla sicurezza del luogo è stata ritenuta di conseguenza inconsistente. A tal
proposito il primo giudice ha considerato plausibile che sia stato a seguito di
una dimenticanza che l’ing. __________ G__________ della SUVA ha omesso di
menzionare nel suo verbale d’infortunio del 27 agosto 2007, allestito sulla
scorta del sopralluogo avvenuto 4 giorni prima, sia l’art. 19 OPI che la
mancanza di un guardrail. Preso atto anche del fatto che la posa del guardrail
effettuata dopo l’incidente ha comportato un costo di fr. 8’329.20, il
Pretore ha concluso statuendo che in base all’esperienza richiesta, il collocamento
di una simile protezione al bordo della scarpata costituiva, nelle concrete
circostanze, un provvedimento realizzabile, adeguato e finanziariamente
sostenibile.
10.2
L’art.
19.
OPI stabilisce
che i passaggi come rampe, strade, binari, corridoi,
entrate, uscite e scale sia all’interno degli edifici che nel recinto aziendale
devono essere concepiti in maniera da essere percorribili con sicurezza.
Inoltre, giusta l’art. 21 OPI, per prevenire la caduta di persone, oggetti,
veicoli e materiale, i posti di lavoro sopraelevati devono essere muniti di
parapetti o ringhiere. In aggiunta a ciò, vige poi la norma generale secondo la
quale il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve adottare
ogni disposizione e provvedimento di protezione, che soddisfi le prescrizioni
dell’OPI stessa (art. 3 OPI).
A
fronte di un quadro giuridico chiaro come quello che precede, le conclusioni
del primo giudice non sono solo corrette, ma si impongono con fermezza, mentre
le contestazioni d’appello, nei limiti della loro ricevibilità, sono fragili e infondate.
La
documentazione agli atti consente in effetti di accertare come l’assenza di una
protezione fisica dalle cadute dalla scarpata abbia costituito una, grave,
violazione delle norme di sicurezza che si imponevano nel caso di specie. In
effetti, è indiscutibile che a fronte di un dirupo alto almeno 8 m a confine
diretto con un piazzale sul quale transitavano quotidianamente e regolarmente
mezzi meccanici quali i carrelli elevatori e i camion dei fornitori, per citare
solo quelli provati, con una pendenza verso la zona di caduta piuttosto
significativa, non si poteva assolutamente prescindere dal prevedere un sistema
che impedisse alle persone e ai veicoli di precipitare nella scarpata. Non solo
perché si trattava di una misura prescritta dalla legge, ma anche perché essa
si imponeva già solo per buon senso.
La
distanza di 11 m dal limite del piccolo spiazzo pianeggiante antistante
l’entrata del magazzino non è motivo sufficiente per considerare inutile un provvedimento
che il perito giudiziario ing. P__________ ha giudicato essere necessario e
atto a evitare le cadute, compresa quella mortale qui in oggetto. In effetti,
come accertato dal Pretore, la parte del piazzale utilizzata durante il lavoro
si estendeva ben oltre quella piana, come attestano le fotografie della Polizia
che mostrano materiale depositato sino ai confini della parte asfaltata e
veicoli Quad parcheggiati sullo sterrato verso la scarpata (cfr. incarto penale
richiamato). La pendenza di terreno e strada, la tipologia di utilizzazione del
sedime e soprattutto la presenza di uno strapiombo di 8 m rendevano la zona non
solo potenzialmente, ma anche concretamente, pericolosa e imponevano un
intervento per garantire la sicurezza. A maggior ragione se si tiene conto che
non poteva essere escluso che sotto al muro transitassero persone la cui
integrità fisica poteva essere messa a repentaglio dalla caduta di oggetti dall’alto.
Il
fatto che la necessità di posare un guardrail non fosse mai emersa è
ininfluente, poiché è proprio per una carente presa di coscienza dei pericoli e
un approccio lacunoso alle questioni della sicurezza che è avvenuta la
disgrazia, non perché non fosse cosa dovuta. In tal senso pure il rapporto
dell’ing. __________ G__________ della SUVA, intervenuto solo a seguito
dell’incidente e non prima, nel quale non vi è menzione di una lacuna nella
mancata posa della protezione contro le cadute. A questo proposito, per
completezza, la conclusione del primo giudice secondo cui l’assenza di una nota
in tal senso è dovuta a mera dimenticanza è condivisibile e le argomentazioni
proposte in appello non sono atte a scalfirla. In effetti, come ben rilevato dal
Pretore, proprio lo stesso AP 2 (doc. V pag. 3), presente il giorno del
sopralluogo da parte dell’esperto della SUVA, ha dichiarato che in occasione
della discussione che ne aveva fatto seguito, l’ing. __________ G__________
aveva detto che sarebbe stato auspicabile mettere una barriera protettiva. Ne è
conferma il fatto che nella lettera 25 settembre 2007 inviata dalla SUVA a AP 1
egli ha esplicitamente inserito, tra le misure definitive da adottare, anche la
messa in sicurezza delle vie di circolazione in modo da evitare che i veicoli
possano cadere dal ciglio della scarpata (cfr. mappetta arancione nell’incarto
richiamato dalla SUVA).
Ne
consegue che la sentenza, su questo punto, è granitica e l’appello deve essere
respinto.
11.
Quale
ulteriore
critica alla sentenza impugnata, gli appellanti sostengono che
il Pretore ha inaccettabilmente riconosciuto la responsabilità di AP 1 ed AP 2
per non aver fatto capo a uno specialista in sicurezza del lavoro. In realtà AP
1, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 11 OPI, aveva scelto, in
alternativa al ricorso a uno specialista in sicurezza, di adottare una
soluzione settoriale approvata dalla Commissione federale di coordinamento.
Inoltre, anche se la persona indicata dalla ditta quale responsabile sicurezza,
rivelatasi poi tale solo sulla carta, non avendo avuto la formazione adeguata, __________
L__________, avesse dato seguito a tutti gli obblighi che il perito giudiziario
ha considerato gravare su un responsabile della sicurezza, nulla sarebbe
cambiato ai fini della presente procedura perché AP 1 non avrebbe comunque
saputo dei problemi che presentava il perimetro esterno della ditta.
Così
facendo gli appellanti si limitano a proporre una loro interpretazione della
fattispecie senza confrontarsi tuttavia con la motivazione della decisione di
primo grado, ciò che comporta l’irricevibilità della censura (art. 310 e 311
CPC).
Ad
ogni buon conto, anche nel merito, la contestazione non avrebbe avuto miglior
esito.
Il
Pretore ha considerato insufficienti le modalità con cui è stato fatto capo
alla soluzione interaziendale/settoriale approvata dalla Commissione federale
di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, poiché, de facto, AP 1 si
era rivolta solo formalmente al Forum Svizzero per la sicurezza sul lavoro
nell’industria del metallo, senza tuttavia implementare quanto ivi appreso, non
avendo fatto nulla per adeguare la soluzione standard alla situazione
concreta dell’azienda, come accertato dal perito giudiziario. Inoltre, la
soluzione settoriale scelta, cioè quella del settore delle metalcostruzioni,
non era adatta al tipo di attività svolta dalla convenuta. Non essendo quindi
adempito il presupposto alternativo, AP 1 aveva l’obbligo di far capo a uno
specialista della sicurezza, cosa che non ha fatto, considerato che la persona
individuata, __________ L__________, non disponeva delle qualifiche e della
formazione minima per potergli essere riconosciuto un simile ruolo.
Le
considerazioni pretorili sono corrette e non vengono intaccate dalle
affermazioni contenute nell’appello. In effetti, è esatto e suffragato dalle
conclusioni della perizia (cfr. perizia giudiziaria 15 settembre 2017 dell’ing.
P__________, pag. 11) riconoscere che le modalità con le quali AP 1 ha aderito
alla soluzione settoriale per la sicurezza erano del tutto insufficienti per
ritenerla una valida misura di adempimento dei presupposti previsti dalla legge,
non avendo proceduto in alcun modo a concretizzare i principi validi per il
ramo d’attività e, oltretutto, avendo errato nel scegliere il settore di
riferimento, non adattandosi i principi di sicurezza validi per la
metalcostruzione all’attività svolta dalla ditta. La critica che sarebbe
spettato al Forum segnalare gli aspetti determinanti da esaminare e che la
soluzione scelta non era adatta alle esigenze della società è generica, non
sostanziata e nemmeno pertinente.
Contrariamente
a quanto sostenuto dagli appellanti, poi, il perito giudiziario ha inequivocabilmente
chiarito che una persona con la dovuta formazione in materia di sicurezza sul
posto di lavoro avrebbe rilevato sia il pericolo di caduta nella zona di
manovra sia l’assenza di misure di ritenuta sul carrello elevatore (perizia
giudiziaria 15 settembre 2017 dell’ing. P__________, pag. 12).
Nemmeno
su questi aspetti l’appello, in gran parte irricevibile, merita accoglimento.
12.
Proseguendo,
gli appellanti avversano il riconoscimento dell’esistenza di un nesso causale
adeguato tra le negligenze rimproverate loro e il danno subito dall’attore a
seguito della morte del genitore.
A
loro modo di vedere, infatti, gli errori commessi dalla vittima, __________ C__________,
sarebbero tanti e tali da giustificare l’interruzione del legame di causalità.
In particolare egli, avendo abbandonato il carrello elevatore senza abbassare
le forche, senza tirare il meccanismo di ritenuta, lasciando il motore acceso,
non curandosi della posizione delle ruote e cercando infine di entrare nel
carrello dalla parte opposta a quella usuale restandovi incastrato avrebbe
commesso degli atti talmente scriteriati da costituire delle violazioni
imprevedibili delle più elementari norme di sicurezza.
In
via subordinata chiedono che la concolpa di __________ C__________ venga
portata dal 40% stabilito in prima sede all’80%.
12.1
Nel
giudizio qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha riconosciuto a __________
C__________ d’aver agito imprudentemente, avendo abbandonato il carrello
elevatore sul piazzale in pendenza senza provvedere ad assicurarlo
adeguatamente, cosa che avrebbe potuto fare azionando il freno a mano oppure
spegnendo il motore e inserendo la marcia oppure anche solo abbassando le
forche fino a terra e impedendo così con l’attrito che il mezzo si mettesse in
movimento da solo. Tuttavia questa imprevidenza è stata ritenuta tutto sommato presagibile,
poiché un simile comportamento del lavoratore, benché contrario ai suoi doveri
di prudenza, può capitare, ad esempio per fretta o disattenzione. Questo ha
comportato l’esclusione da parte del primo giudice dell’interruzione del nesso
causale tra le colpe rimproverate ai convenuti e il danno per il quale è stato
chiesto l’indennizzo.
12.2
Non
è contestata la ricostruzione dei fatti proposta dal perito giudiziario ing. __________
D__________ nel suo referto del 9 febbraio 2017, secondo il quale la vittima
avrebbe abbandonato il carrello elevatore sul piazzale senza assicurarlo
adeguatamente, azionando il freno a mano oppure ingranando la marcia e
spegnendo il motore oppure abbassando completamente le forche al suolo, così
che questo, a causa del peso e della pendenza del terreno, si è messo in moto
da solo in retromarcia verso la scarpata provocando la reazione di __________
C__________ che, intenzionato probabilmente
ad azionare i comandi del freno a mano, ha tentato di accedere alla cabina
dalla parte esterna sinistra, non riuscendovi e rimanendo incastrato, per
infine cadere nella scarpata con il mezzo meccanico.
Nemmeno
contestato è che questo comportamento costituisca una negligenza da parte del
lavoratore.
Il
rapporto di causalità adeguato si interrompe se a una causa adeguata in sé a
provocare il danno se ne aggiunge un'altra che possiede un grado di efficienza
talmente elevato che la prima appare giuridicamente irrilevante (DTF 116 II 519
consid. 4b pag. 524). L'altra causa può consistere in una grave colpa della
vittima o di terzi.
Il
fatto che la parte lesa avrebbe potuto evitare l'incidente non comporta di per
sé un'interruzione del nesso causale; al limite subentra un concorso di colpa. Il
comportamento del danneggiato o di un terzo non è di norma in grado di interrompere
l'adeguato nesso causale tra il danno e il comportamento del primo responsabile,
anche se la colpa del danneggiato o del terzo è superiore alla sua (DTF 112 II 141
consid. 3a). Anche se altre cause si verificano in aggiunta alla prima causa e la
relegano in secondo piano, essa rimane adeguatamente causale finché è ancora da
considerarsi significativa nel contesto dell'evento, purché una causa aggiuntiva
non sia così al di fuori del normale corso degli eventi, talmente eccezionale o
straordinaria da non essere prevedibile (DTF 116 II 519 consid. 4b; 102 II 366). L’imprevedibilità
di un atto concorrente non è in sé sufficiente a interrompere il rapporto di
causalità adeguata; affinché ciò avvenga è necessario che questo atto ricopra
un’importanza tale da imporsi come la causa più probabile e più immediata
dell’evento all’origine del danno, relegando in secondo piano tutti gli altri
fattori che hanno contribuito a cagionarlo, in particolare il comportamento
rimproverato al presunto creditore (DTF 133 V 14 consid. 10.2; STF 4A_66/2010
del 27 maggio 2010 consid. 2.3). In altri termini, è l'intensità dei rapporti causali a essere
determinante: se uno di essi risulta essere così intenso da sopprimere l'altro
e da farlo apparire giuridicamente irrilevante, si verifica l’interruzione del
nesso causale adeguato (DTF 130 III 182 consid. 5.4).
Nel
caso che ci occupa, il fatto che durante il lavoro si sia verificata una
situazione che ha indotto il dipendente ad abbandonare in tutta fretta il
carrello elevatore dimenticandosi di assicurarlo non costituisce un evento
eccezionale e imprevedibile, poiché in ambito lavorativo i contrattempi sono
all’ordine del giorno e lasciare un automezzo su un terreno in pendenza senza
tirare il freno a mano o adottando misure simili costituisce un errore comune.
Tentare, poi, a mezzo ormai in moto, di tirare dall’esterno il freno a mano
evitando di entrare per non cadere con esso è un errore che rientra pure nella
casistica che esclude l’imprevedibilità e la straordinarietà, così come lo
sarebbe anche, ad esempio, cercare di fermarlo dall’esterno trattenendolo con
le proprie braccia facendo forza sui piedi. Le negligenze commesse da __________
C__________ non sono quindi tali da relegare la mancanza di un guardrail
o di un’altra protezione al confine del terreno in secondo piano al punto da
non poterla più considerare causale per l’incidente (DTF 127 III 453 consid.
5d).
Anche
su questo punto le censure d’appello, nei limiti della loro ricevibilità, sono
da respingere e la sentenza di prime cure da confermare.
13.
Gli
appellanti contestano in seguito anche la quantificazione della perdita di
sostegno, asserendo che, de facto, l’attore non ha subito alcun danno
patrimoniale poiché AO 1 ha continuato a essere mantenuto, anche se dalla
madre, grazie alle rendite superstiti pagate da AVS e SUVA. Come attestato
dalla vedova, infatti, l’attore ha percepito la rendita per orfani sino al
compimento del 25mo anno di età e quindi sino al conseguimento della laurea.
Tale rendita, proseguono i ricorrenti, ha consentito quindi di coprire le spese
dell’attore e non sarebbero state percepite se __________ C__________ fosse
rimasto in vita. AO 1, pertanto, non ha subito alcuna perdita di sostegno.
La
valutazione dell’ammontare della perdita di sostegno avviene paragonando la
situazione finanziaria del beneficiato senza il decesso della persona che si
occupava del suo sostegno e quella dopo la sua morte, per cui il principio in
base al quale, per stabilire quanto ancora il beneficiario può chiedere
direttamente a chi ha causato il danno, si debbano dedurre dal sostegno andato
perso le rendite percepite dagli istituti sociali (AVS e SUVA) a seguito del
decesso del prestatore del sussidio, è corretto e avrebbe necessitato di essere
applicato (STF B6/99 dell’11 giugno 2001 consid. 3.a; II CCA 12.1999.9 del 9
giugno 1999; sulla tematica: Brehm,
La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2 ed., Berna 2019,
pag. 117 segg.). Tuttavia generiche contestazioni senza la quantificazione e la
prova dell’ammontare del sussidio percepito come quelle formulate in appello
non hanno alcun valore in ambito processuale e non consentono di accogliere la
richiesta degli appellanti.
Altrettanto
indiscutibilmente, le prestazioni fornite dall’assicuratore sociale non
riducono l’importo complessivo del danno che il o i responsabili devono
risarcire, poiché sulla scorta dell’art.
72.
cpv. 1 LPGA l’assicuratore è
surrogato, fino all’ammontare delle prestazioni legali, nei diritti
dell’assicurato e dei suoi superstiti.
Ciò
detto, l’argomentazione riproposta con l’appello è del tutto sbagliata anche nel merito. L’attore, infatti, per
calcolare la sua pretesa ha sin dall’inizio tenuto conto dei contributi
corrispostigli dalle autorità elvetiche quale orfano sino al compimento del
25mo anno d’età, cioè sino a fine giugno 2011 e proprio per questo ha limitato
la sua pretesa ai mesi dal luglio 2011 sino alla fine degli studi, non più
coperti dalle indennità. La cosa è stata chiarita già in sede di petizione, ma
gli appellanti sembrano non voler sentir ragione e si ostinano a rivendicare una
compensazione in urto con la buona fede.
14.
In
merito alla fissazione del torto morale effettuata dal Pretore, gli appellanti contestano che l’attore abbia dimostrato un
legame particolarmente stretto con il padre, al di là del normale rapporto tra
genitore e figlio, rispettivamente che sia stata la scomparsa di __________ C__________
ha indurre AO 1 ad abbandonare gli studi in medicina.
Ancora
una volta l’appello non si confronta puntualmente con le argomentazioni della
sentenza, limitandosi a criticarle in maniera superficiale, e risulta pertanto
irricevibile.
Se
anche così non fosse, l’impugnativa non avrebbe miglior esito poiché il Pretore
ha rettamente tenuto conto che in base soprattutto alla deposizione di __________
C__________, sorella dell’attore, il rapporto di quest’ultimo con la vittima,
con cui ancora viveva, era particolarmente intenso e caratterizzato da un
reciproco affetto molto profondo, tanto che la sua improvvisa scomparsa ha tra
le altre cose comportato per lui un blocco negli studi con conseguente
inevitabile cambio di indirizzo.
Ciò
detto, va anche rilevato che la quantificazione dell’indennità, non di certo
fatta in maniera largheggiante, non è stata particolarmente influenzata da
queste considerazioni, quanto piuttosto dalla convivenza della vittima con il
figlio e dell’età di quest’ultimo, poiché è stata fissata in fr. 17'000.-
tenendo conto che in base alla giurisprudenza per un figlio convivente si può
andare dai fr. 20'000.- ai fr. 30'000.- mentre per uno non più convivente dai
fr. 10'000.- ai fr. 15'000.-.
15.
Gli appellanti eccepiscono poi l’errore del Pretore nell’aver considerato
anche AP 2 responsabile dell’insorgere del danno. Essi sostengono che il datore
di lavoro che non ossequia l’obbligo di protezione nei confronti dei dipendenti
commette una violazione contrattuale, non un atto illecito, sicché la
violazione sarebbe stata commessa quale responsabile di AP 1 e non a titolo
personale.
Il
Pretore, dopo aver accertato che AP 2 nella sua qualità di unico responsabile
della succursale di Mendrisio di AP 1, aveva sicuramente assunto una posizione
di garante nei confronti dei dipendenti, ha ritenuto così che poteva essergli
rimproverata la violazione di un dovere che gli incombeva a titolo personale e
che generava una responsabilità fondata sull’atto illecito. Tutto quanto
accertato per la ditta riguardo all’omissione illecita, al nesso causale, al
danno e alla concolpa di __________ C__________ valeva quindi, per il primo
giudice, anche per l’unico membro del CdA della società, che risponde quindi
solidalmente insieme ad essa per il danno (art. 50 cpv. 1 e art. 55 cpv. 2 CO).
L’appello,
una volta di più, si limita a proporre una propria versione dei fatti ma non
spiega perché quella pretorile sarebbe errata ed è così irricevibile.
Nuovamente
esso non avrebbe comunque miglior sbocco dal punto di vista del merito. In
effetti, gli appellanti si limitano a ribadire che nella fattispecie ci si
trova di fronte a una mera violazione contrattuale, nulla più. Così facendo
omettono completamente di esaminare l’aspetto della responsabilità per atto
illecito sulla quale è stata fondata la chiamata in causa di AP 2.
Come
ampiamente notorio, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro non
esclude quella per atto illecito, con la quale, se ne sono dati i presupposti,
entra in concorrenza (Anspruchskonkurrenz, Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, OR I, 6 ed., n. 55 ad
art. 328). La responsabilità contrattuale comporta dei vantaggi per il
danneggiato dal punto di vista processuale poiché è più semplice da far valere
rispetto a quella extra contrattuale, essendovi la presunzione di colpa, non
essendo la responsabilità per persone ausiliarie evitabile con la prova della
diligenza ed essendo i termini di prescrizione più lunghi. In quest’ottica la
giurisprudenza citata con l’appello non è pertinente, non trattando che la
questione della responsabilità contrattuale.
AP
2, nella sua qualità di amministratore unico della società, aveva assunto
indiscutibilmente una posizione di garante nei confronti della vittima,
dipendente della società. In tale veste egli, anche a titolo personale, era
tenuto ad adottare, rispettivamente far adottare, tutti gli accorgimenti
necessari a tutelarne la salute e l’incolumità fisica. Non avendo provveduto a
far piazzare il guardrail o una protezione analoga, cosa che nella sua
qualità di organo gli competeva direttamente, non essendovi stata alcuna valida
delega a terzi o a dipendenti appositamente formati, egli ha commesso una
negligenza colpevole che si trova in un nesso di causalità naturale e adeguata
con la morte di __________ C__________ e i danni qui posti in giudizio.
La
sentenza impugnata trova quindi conferma anche su questo aspetto.
16.
Quale
ultimo punto, i procedenti contestano pure la ripartizione delle spese
giudiziarie in ragione di un ½ a carico dell’attore e ½ a loro carico,
sostenendo che essa avrebbe dovuto venire effettuata in base alla soccombenza
(66% a carico dell’attore e 34% a carico dei convenuti) e non in applicazione
dell’art. 107 CPC. Gli appellanti non spiegano tuttavia per quale motivo il
Pretore avrebbe errato nell’applicare le lett. a e f del cpv. 1 della citata
norma; di conseguenza anche su questo punto l’appello è irricevibile.
Sull’appello
incidentale
17.
Con l’appello incidentale, l’attore, dal canto suo, ha contestato la
quantificazione della concolpa della vittima effettuata dal Pretore in una
percentuale del 40% e la conseguente decurtazione dell’importo di risarcimento
da lui decisa.
Si
tratterebbe a suo avviso di una decisione arbitraria. Il pericolo era evidente
e la necessità di un guardrail si palesava già in base al buon senso.
Inoltre già un altro dipendente, __________ L__________, aveva avuto un
problema analogo, per cui non si trattava di un’eventualità remota. La colpa
del datore di lavoro è stata quindi particolarmente grave mentre, d’altro lato,
è stato provato che la presenza di un guardrail avrebbe permesso di
evitare la caduta del carrello elevatore dalla scarpata, così che, in una
situazione normale, le negligenze commesse dalla vittima avrebbero condotto
unicamente a un danno materiale. Anche volendo prescindere da queste
considerazioni, a ogni buon conto, la colpa del datore di lavoro sarebbe a tal
punto importante da relegare quelle del dipendente, lievissime tra l’altro, in
secondo o terzo piano. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale la
colpa di __________ C__________ sarebbe quantificabile al massimo in un 10%. La
sentenza di primo grado deve dunque essere riformata di conseguenza.
17.1
Il Pretore ha ritenuto
di ravvedere nel comportamento di __________ C__________ una certa imprudenza,
consistente nell’aver abbandonato il carrello elevatore sul piazzale senza
provvedere ad assicurarlo, cosa che avrebbe potuto fare, come già spiegato in
precedenza, azionando il freno a mano, spegnando il motore e ingranando una
marcia o abbassando le forche (sentenza impugnata consid. 16, pag. 18) e ne ha
quantificato l’incidenza sulla riduzione dei risarcimenti in un 40%.
17.2
Giusta l’art. 44 cpv. 1
CO, il giudice può ridurre o addirittura negare il risarcimento se il
danneggiato ha contribuito a cagionare o aggravare il danno o a peggiorare
altrimenti la posizione dell’obbligato. La giurisprudenza lascia al giudice un
potere d’apprezzamento ampio nell’applicazione di questa norma con riferimento
alla misura della riduzione del risarcimento (STF
4C_5/2007 del 1. giugno 2007 consid. 5.1.; DTF 131 III 12 consid.
4.2
pag. 15, 511 consid. 5 pag. 528).
Per procedere a un’eventuale
riduzione, deve innanzitutto essere stabilito se al danneggiato sia imputabile
una colpa concomitante. La colpa concomitante, quale condizione necessaria
della riduzione, presuppone per prima cosa un nesso causale naturale e adeguato
tra il comportamento della parte lesa e il danno (DTF 126 III 192 consid.
2d).
Nella fattispecie il
Pretore, dopo aver illustrato le colpe a carico delle parti, ha escluso
un’interruzione del nesso causale da parte della vittima, stabilendo che il suo
comportamento doveva valere quale motivo per una riduzione del 40% dei
risarcimenti richiesti, senza tuttavia addentrarsi in dettaglio nei motivi che
lo hanno portato a tale conclusione e senza indicare su quali basi di calcolo o
giurisprudenziali ha fondato la stima di tale percentuale (sentenza impugnata,
consid. 16, pag. 18).
Ponderando i riscontri
oggettivi disponibili, a pesare sugli appellanti vi è la grave colpa d’aver
omesso di posizionare una protezione dalle cadute che impedisse a persone e
veicoli di precipitare in un dirupo di 8 m a confine con il piazzale di manovra
e transito antistante il magazzino di deposito della merce di AP 1, così come
di non aver provveduto a gestire adeguatamente, direttamente, facendo capo a
esperti o attraverso la nomina di una persona interna all’azienda debitamente
formata, la questione della sicurezza sul lavoro.
Sull’altro piatto della
bilancia pesa, come rettamente indicato dal Pretore, la leggerezza della
vittima che ha abbandonato un carrello elevatore carico su un sedime in
pendenza verso la scarpata senza assicurarlo debitamente.
Cosa sia avvenuto poi non
è stato dimostrato: nemmeno il perito __________ D__________ ha potuto
ricostruire esattamente la dinamica. Egli è stato in grado di affermare
unicamente che la versione più probabile è che __________ C__________ si sia
aggrappato alla cabina, parte anteriore destra, senza accedervi, quando il
mezzo era ormai in moto (perizia giudiziaria 9 febbraio 2017, pag. 24). Cosa il
carrellista volesse fare è mera speculazione poiché è sostenibile certamente la
tesi del perito che egli abbia provato ad azionare il freno a mano
dall’esterno, ma lo è pure, a rigor di logica, anche quella che vista la
ridotta velocita di entrata sulla scarpata egli abbia tentato di fermare la
marcia con la propria forza. Non vi è dunque prova alcuna di ulteriori
negligenze della vittima se non quella di aver lasciato disassicurato il
veicolo.
In un simile contesto,
tenuto conto che la presenza di un guardrail avrebbe evitato il tragico
esito e che le omissioni di __________ C__________, in quel caso, avrebbero
comportato semplici danni materiali, considerato che l’intervento di messa in
sicurezza avrebbe richiesto un minimo sforzo finanziario e organizzativo,
tenuto conto che nel contesto lavorativo, soprattutto con mezzi pericolosi come
i carrelli elevatori, le disattenzioni sono sempre possibili e, proprio per questo
motivo impongono ferree misure di sicurezza, appare corretto procedere a una
riduzione dell’importo da risarcire del 25%, risultando invece eccessiva la
riduzione operata dal Pretore, pur nel rispetto del suo potere di apprezzamento
(cfr. per la casistica: Brehm,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 44 CO). Essendo in discussione unicamente il
risarcimento del torto morale, la cui quantificazione in fr. 17'000.- non è
stata criticata dall’appellante incidentale, i convenuti devono essere
condannati a versare all’attore fr. 12'750.-.
L’appello incidentale è
dunque parzialmente accolto.
Conclusione
18.
In base a tutto quanto
precede, l’appello di AP 1 e AP 2 deve essere respinto, mentre quello
incidentale di AO 1 trova parziale accoglimento ai sensi dei considerandi, con
il risultato che la sentenza di prime cure deve essere riformata e i primi
devono essere condannati al pagamento a quest’ultimo di complessivi fr.
17'042.-, oltre interessi di mora al 5% dal 23 luglio 2007.
Le
spese giudiziarie del procedimento di primo grado sono confermate nella
ripartizione stabilita dal Pretore, mentre per quelle dell’appello seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per
la procedura di appello le stesse sono state calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 14’492.- e per quella di appello incidentale sulla base del
valore ancora litigioso di fr. 9'660.- (fr. 24'152.- ./. fr. 14'492.-).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I.
§
L’appello 25 giugno 2018 di AP 1 e AP 2 è respinto.
§§
L’appello incidentale 6 settembre 2018 di AO 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione 23 maggio 2018 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta
AP 1, __________, e AP 2, __________, sono condannati in solido a
versare a AO 1, I-Viggiù, fr. 17'042.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio
2007.
2.
“Invariato”
II. Le
spese processuali della procedura di appello di fr. 2’000.- sono poste a carico
degli appellanti, in solido, che dovranno rifondere alla controparte, pure in
solido, fr. 2’250.- per ripetibili.
III. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di
fr. 900.- sono poste a carico dell’appellante in via incidentale per 2/3 mentre
per il restante 1/3 sono a carico delle controparti. L’appellante incidentale
rifonderà a quest’ultime, creditori solidali, fr. 250.- per parti di
ripetibili.
IV. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con
un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).