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Decisione

12.2018.96

Locazione - espulsione - tutela nei casi manifesti - citazione all'udienza di discussione

7 agosto 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il tracciamento degli invii, consente di accertare che la raccomandata n. 98.__________

è stata impostata il 4 giugno 2018 per giungere al punto di ritiro il giorno

seguente. Il relativo avviso è stato messo in casella della conduttrice il 5

giugno stesso. Il 13 giugno 2018 è, infine, stato rinviato per posta B al

mittente in quanto non ritirato;

che in base all’art. 134 CPC, la citazione deve essere spedita almeno 10 giorni

prima della data della prevista comparizione. A fare stato è quindi la data di

spedizione, mentre non è importante quando il destinatario l’ha ricevuta,

essendo sufficiente che ciò accada prima dell’udienza (Trezzini in Commentario pratico al CPC, 2a ed., Vol.

1, art. 134 n. 1). Se il destinatario non è stato citato regolarmente subisce

una violazione del suo diritto di essere sentito, di conseguenza, la citazione

è priva di effetto giuridico e, se egli non compare all’udienza, non ne subisce

alcuna conseguenza negativa (Trezzini,

Considerandi

op. cit., art. 134 n. 7);

che, essendo stata spedita il 4 giugno 2018, la citazione all’udienza di

discussione del 18 giugno 2018 è senz’altro ossequiosa dei termini di legge e

deve dunque essere considerata valida. Essendo giunta all’ufficio postale competente

il 5 giugno 2018, a fronte del mancato ritiro della lettera, la notificazione

deve essere considerata avvenuta, in base alla finzione prevista dall’art. 138

cpv. 3 lett. a CPC, il 12 giugno 2018, quindi quasi una settimana prima della

prevista udienza;

che di conseguenza, rivelandosi infondato, l’appello deve essere

respinto;

che le spese

processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità

all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello,

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale,

ammonta almeno a

fr. 223’200.-, come

indicato dal Pretore; non si assegnano ripetibili alla controparte alla

quale l'appello non è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 2 luglio 2018 di AP 1 è respinto.

Di

conseguenza è confermata la Decisione di sfratto 18 giugno 2018 del Pretore dei

Distretto di Lugano, Sezione 4.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- avv.

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).