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Decisione

12.2018.98

Locazione - disdetta per mora - espulsione

11 luglio 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i conduttori a voler versare il saldo scoperto per la pigione di marzo e il

relativo acconto spese accessorie per complessivi fr. 1'490.-, prospettando la disdetta del contratto per mora ai sensi dell’art. 257d

CO (doc. E);

che con

raccomandate separate del 16 aprile 2018 le locatrici hanno notificato, con modulo

ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 maggio 2018 (doc. G);

che, non

avendo i conduttori provveduto alla riconsegna dei locali entro la data

fissata, con istanza 1° giugno 2018, nella procedura sommaria a tutela nei casi

manifesti, le locatrici hanno chiesto alla Pretura di ordinare l’espulsione dei

conduttori;

che, sentite le parti in occasione dell’udienza del 28 giugno 2018, con

giudizio di medesima data il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato

l’espulsione dei conduttori, con le comminatorie di rito;

che con

appello 7 luglio 2018 i convenuti insorgono contro il giudizio pretorile affermando

di aver provveduto a saldare le pigioni scoperte e chiedendo di tener conto delle

loro personali difficoltà ad intraprendere un trasloco entro breve,

impegnandosi altresì ad essere in futuro puntuali nei pagamenti e, in caso

contrario, a lasciare senza resistenza alcuna i locali;

che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, terminando

con una non entrata in materia per manifesta inammissibilità e carenza delle

motivazioni, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG);

che, nel caso concreto, contro la decisione emanata in procedura sommaria a

tutela dei casi manifesti è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro

10 giorni (art. 314 CPC), tenuto conto del valore calcolato sulla base delle

pigioni per la durata prevedibile di un’espulsione pronunciata per la via

ordinaria;

Considerandi

che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali

occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,

avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione

o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a

ed., n. 1429 pag. 260);

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e

l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore;

che, in concreto, gli appellanti hanno presentato un breve testo di appello,

con il quale peraltro riconoscono le circostanze poste alla base della

decisione appellata, limitandosi a esprimere l’intenzione di rimanere nei

locali e chiedere di concedere loro fiducia sulla base dell’impegno dichiarato

di far fronte ai futuri pagamenti della pigione;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità

dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti

dell’art. 311 cpv. 1 CPC: gli appellanti non si confrontano infatti minimamente

con la sentenza pretorile, i cui accertamenti e conclusioni non risultano

validamente criticati con l’appello, che va pertanto considerato irricevibile,

ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che, abbondanzialmente, va rilevato come gli appellanti, benchè non patrocinati

da un legale, conoscono senz’altro i principi sopra esposti e non possono

ignorare la manifesta infondatezza della loro richiesta d’appello, ritenuto

come nel corso degli ultimi tre anni sono stati destinatari di decisioni sostanzialmente

identiche di questa Camera a seguito di procedure del tutto analoghe;

che, tenuto conto delle particolari circostanze e dell’esigenza di celerità,

questa Camera ha ritenuto di poter prescindere dal formulare una richiesta di

un anticipo delle presumibili spese processuali (art. 97 e 98 CPC);

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e

sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della

procedura di appello supera la soglia di fr. 15'000.-, determinante ai fini di

un eventuale ricorso al Tribunale federale; non si assegnano ripetibili

alla controparte alla quale l'appello non è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 7 luglio 2018 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti

in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente

D.

Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).