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Decisione

12.2019.101

Risarcimento del danno: rifusione delle spese legali prerocessuali

22 novembre 2019Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i costi legali preprocessuali sono da indennizzare quale posta del danno (art.

41 CO) se sono giustificati, necessari e adeguati a preparare il processo o per

tentare di evitarlo (DTF 117 II 101; STF 4A_630/2009 del 16 marzo 2010 consid.

3.1; Jan Herrmann, Vorprozessuale

Anwaltskosten - Substanziieren? Wann, was und vor wem überhaupt? in HAVE 2012

pag. 229) e se non sono già compresi nelle ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC:

spese necessarie scaturenti dal processo e spese per la rappresentanza

professionale in giudizio, rispettivamente indennità di inconvenienza a fronte

di rappresentanza non professionale) - anche quando in base al diritto cantonale

riservato dall'art. 116 cpv. 1 CPC la parte vincente

non può ottenere ripetibili (DTF 139 III 190 consid. 4) - ritenuto che queste sono considerate appropriate e

necessarie se la pretesa di cui si vuole ottenere l’esecuzione giudiziale

esiste effettivamente (STF 4A_692/2015 del 1° marzo 2017 consid. 6.1.2.;4C.11/2003

del 19 maggio 2003 consid. 5.2);

che

in effetti le azioni della responsabilità civile di cui agli art. 41 e 97 CO

non sono a disposizione per eludere le regole specifiche del diritto

processuale e dare al richiedente, in spregio a quest’ultime, una riparazione

del danno che il legislatore ha considerato inappropriata o contraria a

interessi superiori. In tal senso una parte vittoriosa non può nemmeno

rivendicare quale danno quei costi che il giudice del processo ha rifiutato di

riconoscere in applicazione dell’art. 107 CPC. Per contro, indipendentemente

dalle regole specifiche applicabili, l’art. 115 CPC garantisce un indennizzo

alla parte la cui controparte si è comportata in maniera temeraria o contraria

alla buona fede (DTF 139 III 190 consid. 4.4);

che

ricadono ad esempio sotto le attività preprocessuali riconosciute degne di

essere risarcite le trattative e le discussioni per trovare un componimento

bonale, lo studio degli atti e la preparazione della causa (decisione

dell’Obergericht di Zurigo del 3 maggio 2019 in ZR 118/2019 pag. 215 segg.

consid. 4 e cit.), così come quegli interventi volti ad esempio a fare

eliminare un difetto (cfr. sentenza del Tribunale cantonale di Neuchatel del 28

settembre 1998 in Mietrechtspraxis 2/99 pag. 85 seg.);

Considerandi

che

alla stessa stregua sono da considerare come componente del danno i costi cagionati

dall’intervento di un avvocato nel tentativo di recuperare del denaro sulla

scorta di un valido contratto bilaterale al quale il creditore ha fatto fronte

e che il debitore rifiuta di corrispondere;

che

il Pretore ha riconosciuto essere dovuti fr. 2'000.- dei fr. 3'850.25

rivendicati quali costi legali preprocessuali, fondandosi sulla nota prodotta, tenuto

conto del dispendio di tempo e del fatto che la fattispecie era relativamente

semplice, nonché accertato che il ricorso al sostegno di un avvocato si è reso

necessario a causa del comportamento della convenuta, che non ha fatto fronte

al pagamento di quanto richiestole con lo scritto del 20 settembre 2018

rendendo così ineluttabile fare capo a una procedura giudiziaria;

che

agli atti l’istante ha prodotto un “rapporto ore” relativo alle prestazioni

fornite dal patrocinatore legale prima dell’avvio della causa, nel quale è

riportato nel dettaglio tutto quanto da lui effettuato dal 10 gennaio 2017 al

26.

aprile 2019 (doc. H), per un totale di 650 minuti che, a fr. 300.-/h,

conducono a un onorario di fr. 3'250, cui sono state aggiunte spese per fr.

325.

- e IVA al 7.7%, per complessivi fr. 3'850.25;

che

l’importo riconosciuto dal Pretore corrisponde a circa 5.5 ore di lavoro, oltre

spese e IVA;

che

non essendo controversa la tariffa oraria applicata, un impegno di 5.5 ore, per

lo più ben specificato nella fattura, può essere considerato congruo e che

visto il mancato pagamento degli affitti scoperti, dei danni e delle spese

riconosciuti dalla stessa conduttrice (doc. E e F), può pure essere considerata

provata la necessità dell’intervento del patrocinatore legale;

che

la lamentata sproporzione tra le ripetibili e i costi preprocessuali non è un

motivo sufficiente per ritenere quest’ultimi ingiustificati o per ridurli: la

loro commisurazione avviene in base ai summenzionati criteri di necessità,

utilità e adeguatezza, il che induce a escludere solo quelle prestazioni che di

per sé risultano superflue e inutili, mentre il rapporto con le ripetibili non

costituisce un criterio di quantificazione;

che

pertanto la condanna alla rifusione all’istante delle spese preprocessuali

decisa con la sentenza impugnata deve essere confermata e l’appello respinto;

che le spese giudiziarie della procedura di secondo

grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 2'000.- seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG

e il RTar,

decide:

1. L’appello

13 giugno 2019 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico

dell’appellante, che dovrà versare alla controparte fr. 200.- a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).