12.2019.101
Risarcimento del danno: rifusione delle spese legali prerocessuali
22 novembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.101
Lugano
22 novembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.2104
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 26
aprile 2019 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AP
1
rappr. daRA 1
con cui l’istante ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 10'746.35, oltre
interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al
PE n. __________ dell’UE di __________,
domande avversate dalla
convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione del 31 maggio
2019 condannando RE 1 al pagamento di fr. 8'984.80 oltre interessi al 5% dal 12
novembre 2018 nonché ordinando il rigetto in via definitiva del menzionato PE,
e ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.- a carico dell’istante in ragione
di 1/5 mentre i restanti 4/5 sono stati posti a carico della convenuta;
quest’ultima è stata condannata a rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo
di ripetibili parziali,
appellante la convenuta
con appello di data 13 giugno 2019 con cui chiede la riforma della sentenza
impugnata nel senso di essere condannata a versare a AO 1 la somma di fr.
6'984.80 oltre interessi al 5% dal 12 novembre 2018, di rigettare in via
definitiva l’opposizione al PE n__________ dell’UE di __________ limitatamente
a tale importo e di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr.
200.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello,
mentre l’istante, con
osservazioni (risposta) dell’8 luglio 2019, ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con istanza del 26 aprile 2019 CO 1 ha chiesto la condanna della controparte al
pagamento di complessivi fr. 10'746.35, oltre interessi, per pigioni scoperte,
risarcimento danni e rimborsi spese, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________, fondando
le pretese sul contratto di locazione stipulato tra le parti in data 1° giugno
2016 e avente per oggetto un immobile di 5 ½ locali situato in via __________ a
__________ per un canone mensile di fr. 1'800.- e spese accessorie direttamente
a carico del conduttore, rapporto di locazione conclusosi il 1° giugno 2018;
che
l’importo rivendicato era composto da tre canoni locativi da fr. 1'800.-, fr.
1'317.90 di risarcimento danni e spese riscaldamento, fr. 3'850.25 di spese
legali, fr. 194.35 per la tassa dell’acqua e fr. 161.55 per quella della
fognatura (la cui somma totale non è di fr. 10'746.35 ma di fr. 10'924.05,
n.d.r.);
che
il PE n. __________, fatto spiccare da AO 1 per un importo di fr. 8'717.90, è
stato notificato dall’UE di __________ a AP 1 il 3 dicembre 2018;
che
in sede di risposta la convenuta si è opposta all’istanza contestando alcune voci
del danno quali la sistemazione di stipiti e porte e la pulizia del terreno,
l’addebito integrale della tassa acqua potabile e di quella per la fognatura
(da limitare a 9 mesi invece dell’intero anno) e l’addebito delle spese legali
sostenute da AO 1;
che con decisione 31 maggio
2019 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando RE 1 al
pagamento all’istante di fr. 8'984.80 oltre interessi al 5% dal 12 novembre
2018 e rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________ e ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.- a carico
dell’istante in ragione di 1/5 e della convenuta per 4/5, quest’ultima altresì condannata
a rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali;
che con l’appello qui in oggetto, AP 1,
dopo aver contestato il ricorso alla procedura per casi manifesti dell’art. 257
CPC, ma senza formulare richieste di cassazione e rinvio degli atti al primo
giudice, ha invocato la riforma della decisione 31 maggio 2019 nel senso di
ridimensionare la sua condanna al pagamento di fr. 6'984.80 oltre interessi al
5% dal 12 novembre 2018, di rigettare l’opposizione interposta al PE __________
dell’UE di __________ limitatamente a tale importo, di ripartire la tassa di
giustizia e le spese della procedura di primo grado in ragione del 50% ciascuna
tra le parti e di compensare le ripetibili di primo grado, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili d’appello;
che
l’appellante chiede in particolare di stralciare dall’importo dovuto i fr.
2'000.- che il Pretore ha erroneamente riconosciuto a titolo di risarcimento
delle spese preprocessuali, non avendone l’istante dimostrato la necessità e la
congruità, nonostante la chiara contestazione in merito da parte sua;
che
l’appellato ha innanzitutto messo in dubbio il potere di rappresentanza dell’RA
1, non essendo stata prodotta alcuna procura e osservato come la contestazione
della procedura ex art. 257 CPC adottata è stata avanzata per la prima volta
con l’appello, ha postulato la reiezione del gravame con protesta di tasse,
spese e ripetibili;
che vige indiscusso il principio generale per il quale
Fatti
i costi legali preprocessuali sono da indennizzare quale posta del danno (art.
41 CO) se sono giustificati, necessari e adeguati a preparare il processo o per
tentare di evitarlo (DTF 117 II 101; STF 4A_630/2009 del 16 marzo 2010 consid.
3.1; Jan Herrmann, Vorprozessuale
Anwaltskosten - Substanziieren? Wann, was und vor wem überhaupt? in HAVE 2012
pag. 229) e se non sono già compresi nelle ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC:
spese necessarie scaturenti dal processo e spese per la rappresentanza
professionale in giudizio, rispettivamente indennità di inconvenienza a fronte
di rappresentanza non professionale) - anche quando in base al diritto cantonale
riservato dall'art. 116 cpv. 1 CPC la parte vincente
non può ottenere ripetibili (DTF 139 III 190 consid. 4) - ritenuto che queste sono considerate appropriate e
necessarie se la pretesa di cui si vuole ottenere l’esecuzione giudiziale
esiste effettivamente (STF 4A_692/2015 del 1° marzo 2017 consid. 6.1.2.;4C.11/2003
del 19 maggio 2003 consid. 5.2);
che
in effetti le azioni della responsabilità civile di cui agli art. 41 e 97 CO
non sono a disposizione per eludere le regole specifiche del diritto
processuale e dare al richiedente, in spregio a quest’ultime, una riparazione
del danno che il legislatore ha considerato inappropriata o contraria a
interessi superiori. In tal senso una parte vittoriosa non può nemmeno
rivendicare quale danno quei costi che il giudice del processo ha rifiutato di
riconoscere in applicazione dell’art. 107 CPC. Per contro, indipendentemente
dalle regole specifiche applicabili, l’art. 115 CPC garantisce un indennizzo
alla parte la cui controparte si è comportata in maniera temeraria o contraria
alla buona fede (DTF 139 III 190 consid. 4.4);
che
ricadono ad esempio sotto le attività preprocessuali riconosciute degne di
essere risarcite le trattative e le discussioni per trovare un componimento
bonale, lo studio degli atti e la preparazione della causa (decisione
dell’Obergericht di Zurigo del 3 maggio 2019 in ZR 118/2019 pag. 215 segg.
consid. 4 e cit.), così come quegli interventi volti ad esempio a fare
eliminare un difetto (cfr. sentenza del Tribunale cantonale di Neuchatel del 28
settembre 1998 in Mietrechtspraxis 2/99 pag. 85 seg.);
Considerandi
che
alla stessa stregua sono da considerare come componente del danno i costi cagionati
dall’intervento di un avvocato nel tentativo di recuperare del denaro sulla
scorta di un valido contratto bilaterale al quale il creditore ha fatto fronte
e che il debitore rifiuta di corrispondere;
che
il Pretore ha riconosciuto essere dovuti fr. 2'000.- dei fr. 3'850.25
rivendicati quali costi legali preprocessuali, fondandosi sulla nota prodotta, tenuto
conto del dispendio di tempo e del fatto che la fattispecie era relativamente
semplice, nonché accertato che il ricorso al sostegno di un avvocato si è reso
necessario a causa del comportamento della convenuta, che non ha fatto fronte
al pagamento di quanto richiestole con lo scritto del 20 settembre 2018
rendendo così ineluttabile fare capo a una procedura giudiziaria;
che
agli atti l’istante ha prodotto un “rapporto ore” relativo alle prestazioni
fornite dal patrocinatore legale prima dell’avvio della causa, nel quale è
riportato nel dettaglio tutto quanto da lui effettuato dal 10 gennaio 2017 al
26.
aprile 2019 (doc. H), per un totale di 650 minuti che, a fr. 300.-/h,
conducono a un onorario di fr. 3'250, cui sono state aggiunte spese per fr.
325.
- e IVA al 7.7%, per complessivi fr. 3'850.25;
che
l’importo riconosciuto dal Pretore corrisponde a circa 5.5 ore di lavoro, oltre
spese e IVA;
che
non essendo controversa la tariffa oraria applicata, un impegno di 5.5 ore, per
lo più ben specificato nella fattura, può essere considerato congruo e che
visto il mancato pagamento degli affitti scoperti, dei danni e delle spese
riconosciuti dalla stessa conduttrice (doc. E e F), può pure essere considerata
provata la necessità dell’intervento del patrocinatore legale;
che
la lamentata sproporzione tra le ripetibili e i costi preprocessuali non è un
motivo sufficiente per ritenere quest’ultimi ingiustificati o per ridurli: la
loro commisurazione avviene in base ai summenzionati criteri di necessità,
utilità e adeguatezza, il che induce a escludere solo quelle prestazioni che di
per sé risultano superflue e inutili, mentre il rapporto con le ripetibili non
costituisce un criterio di quantificazione;
che
pertanto la condanna alla rifusione all’istante delle spese preprocessuali
decisa con la sentenza impugnata deve essere confermata e l’appello respinto;
che le spese giudiziarie della procedura di secondo
grado, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 2'000.- seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG
e il RTar,
decide:
1. L’appello
13 giugno 2019 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico
dell’appellante, che dovrà versare alla controparte fr. 200.- a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).