12.2019.104
Rinvio TF: decisione su spese e ripetibili della procedura di appello
3 luglio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.104
Rinvio TF
Lugano
3 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Bozzini,
vicepresidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.201 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 ottobre
2013 da
AO 1
e da AO 1, Lugano
(la seconda sostituita dalla prima in corso di procedura ai sensi dell’art.
83 CPC a seguito di cessione della pretesa)
entrambe
rappr.te dall’avv. RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.ti dall’avv. RA 1
con cui le attrici hanno chiesto la condanna dei
convenuti in solido al pagamento di Euro 384'939.17 oltre interessi al 5% dal
16 maggio 2013, domanda che i convenuti, con particolarità procedurali di cui
si dirà in seguito, hanno contestato postulando in un primo tempo l’integrale
reiezione della petizione (“prima arringa” 10 settembre 2014, atto III) e in
seguito la reiezione parziale (“prima arringa” 28 aprile 2015, atto IV),
domanda riconfermata con la conclusione 21 dicembre 2015 (atto VII);
domande sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza
31 agosto 2016, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando i
convenuti in solido al pagamento di Euro 159'939.- oltre interessi a AO 1 (la
seconda attrice avendo nel frattempo ceduto la sua pretesa alla prima, con
conseguente sostituzione in corso di procedura ai sensi dell’art. 83 CPC);
appellanti i convenuti con appello 7 ottobre 2016 con cui hanno chiesto in
via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione o, in via subordinata, l’annullamento del giudizio con rinvio degli
atti al primo giudice per completazione dell’istruttoria e nuova decisione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’appellata, con risposta 6 dicembre 2016, ha
chiesto di dichiarare irricevibile il gravame, subordinatamente ne ha postulato
la reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;
e ora in materia di spese e ripetibili della procedura
cantonale di seconda istanza a seguito della sentenza 4A_381/2018 emanata il 7
giugno 2019 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che in
accoglimento del ricorso in materia civile interposto dai convenuti ha
annullato la sentenza di appello dell’11 giugno 2018 (inc. n. 12.2016.159);
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con decisione 11 giugno 2018 (inc. 12.2016.159)
questa Camera ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l’appello 7
ottobre 2016 interposto dai convenuti avverso la decisione 31 agosto 2016 della
Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 (inc. OR.2013.201), ponendo le spese
processuali della procedura di appello, di fr. 6'000.-, a carico degli
appellanti, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 5'000.- per
ripetibili di seconda sede;
che
con sentenza 7 giugno 2019 (inc.4A_381/2018) la I Corte di diritto civile del
Tribunale federale, adita su ricorso in materia civile dei convenuti, ha
annullato il giudizio di appello e, per motivi di economia processuale, rinviato
direttamente la causa al Pretore, “affinché predisponga la ripresa della
procedura con l’assegnazione di un nuovo termine di grazia per la presentazione
della risposta”, ordinando nel contempo a questa Camera di “statuire nuovamente
su spese e ripetibili della procedura di appello” (sentenza del TF 4A_381/2018
consid. 3);
che
la decisione del Tribunale federale implica che questa Camera annulli la
decisione 31 agosto 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
che
restano da decidere le spese processuali e le ripetibili della procedura di
appello (inc. n. 12.2016.159) nei limiti del rinvio;
che
la determinazione delle spese giudiziarie avviene, di regola, secondo il
principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
per motivi di equità in concreto si rinuncia tuttavia al prelievo delle spese
processuali, l’annullamento della sentenza impugnata non essendo addebitabile a
colpa delle parti (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che
in merito alle ripetibili la parte appellata, che si era opposta al gravame,
risulta interamente soccombente; esse, calcolate sulla base di un valore litigioso
di Euro 159'939.-, sono pertanto poste a suo carico;
che
per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
che
la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante
importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG);
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli
artt. 106 segg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. La
decisione 31 agosto 2016, inc. n. OR.2013.201, della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, è annullata.
2. La
causa inc. n. OR.2013.201 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è
rinviata al Pretore, affinché predisponga la ripresa della procedura con
l’assegnazione di un nuovo termine di grazia per la presentazione della
risposta (sentenza del Tribunale federale 7 giugno 2019 inc.4A_381/2018
consid. 3).
3. Non si
assegnano spese processuali per la procedura di appello di cui all’inc. n.
12.2016.159. Per la medesima procedura AO 1 rifonderà agli appellanti fr.
5'000.- a titolo di ripetibili.
4. Per la
presente decisione non si prelevano spese processuali e non si assegnano
ripetibili.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).