12.2019.105
Compravendita internazionale - responsabilità del venditore per i difetti della cosa - notifica dei difetti
23 novembre 2020Italiano14 min
Pretore, con sentenza 23 maggio 2019 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo
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Incarto n.
12.2019.105
Lugano
23 novembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.37 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 febbraio
2017 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 40'000.- oltre interessi
contro restituzione del bene compravenduto nonché il recupero dei costi
secondari pregressi ammontanti complessivamente a fr. 5'000.-;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 23 maggio 2019 ha integralmente respinto;
appellante l’attrice
con appello 21 giugno 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta delle spese
giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con risposta 5
settembre 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame nonché il
versamento di una cauzione processuale e con appello incidentale di
medesima data la conferma della decisione impugnata, il tutto con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
richiamata la decisione
18 dicembre 2019 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di prestazione di
cauzione processuale;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del mese di
giugno 2015AO 1 (con sede a __________, Paesi Bassi) in qualità di venditrice,
ha stipulato con AP 1 (con sede a __________) in qualità di acquirente, un
contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura di un albero motore
navale di seconda mano per un prezzo complessivo di € 32'550.-, comprensivo dei
costi di trasporto e di sdoganamento. Il contratto prevedeva quale luogo di consegna
dell’albero motore, che si trovava in India, la località di G__________ (Belgio)
e quale data di consegna il 7 agosto 2015 (doc. D, E).
Fatti
B. Il bene è giunto al
porto di A__________ attorno al 23/24 agosto 2015 (doc. 4) ed è stato
trasportato via terra a G__________ (Belgio) dove è arrivato il 9 settembre
2015 (doc. 6) e dove è rimasto per circa due mesi, prima di raggiungere il
cliente finale di AP 1 in Africa verosimilmente il 9 dicembre 2015.
C. Con messaggio di
posta elettronica del 9 dicembre 2015 AP 1 ha notificato alla venditrice che
l’albero giunto al suo cliente finale in Africa aveva uno spessore maggiore di
quello richiesto e presentava evidenti segni di usura (doc. F, G, H). Con
scritto 24 marzo 2016 l’acquirente ha risolto il contratto di compravendita e
ha chiesto il versamento di
€ 40'000.- a titolo di risarcimento del danno, informando altresì AO 1 che il
bene compravenduto era a disposizione per essere recuperato (doc. M).
D. Con petizione 22
febbraio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
0), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto Lugano,
sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di € 40'000.-, oltre
interessi, contro restituzione del bene compravenduto nonché il recupero dei
costi secondari pregressi quantificati in fr. 5'000.-.
E. Con risposta 13
ottobre 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, eccependo
la tardività della notifica dei difetti siccome avvenuta oltre tre mesi dopo la
consegna dell’oggetto compravenduto a G__________. AO 1 ha altresì contestato
l’esistenza di un qualsiasi difetto all’albero motore e osservato che ad ogni
modo esso non sarebbe stato sufficientemente specificato in sede di notifica
alla venditrice.
F. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con sentenza 23 maggio 2019 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo
la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico dell’attrice, con
l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 4'500.- a titolo
di ripetibili.
G. Con appello 21 giugno
2019 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi. Con risposta 5 settembre 2019 la convenuta si è opposta integralmente al
gravame e ha chiesto il versamento di una cauzione processuale mentre con appello
incidentale di medesima data ha postulato la conferma della decisione
impugnata, il tutto con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
H. Con decisione 18
dicembre 2019 questa Camera ha respinto l’istanza di cauzione processuale
presentata dalla convenuta.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 21 giugno 2019, introdotto
entro il termine menzionato, è tempestivo, così come lo sono la risposta e
l’appello incidentale introdotti nel termine assegnato da questa Camera.
2.
Con la decisione qui
impugnata il Pretore ha ritenuto applicabili alla fattispecie le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita
internazionale di merci (RS 0.221.211.1, in seguito CVIM). Pur considerando la
notifica dei difetti del 9 dicembre 2015 (doc. F) sufficientemente specifica
nel suo contenuto per soddisfare i requisiti dell’art. 39 CVIM, il primo
giudice l’ha ritenuta tardiva, essendo stata comunicata alla venditrice oltre
due mesi dopo la consegna della merce a G__________ ed avendo avuto
l’acquirente tempo sufficiente per esaminarla (art. 38 cpv. 3 CVIM). Il primo
giudice ha inoltre rilevato che dal comportamento assunto dalla venditrice dopo
la notifica del difetto non poteva essere dedotta una sua rinuncia a fare
valere l’eccezione di tardività.
Sull’appello principale
3.
L’appellante
rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e una violazione del
diritto per avere ritenuto la notifica dei difetti tardiva. A suo dire, il
primo giudice non avrebbe considerato una serie di circostanze dalle quali si
poteva dedurre che l’acquirente, malgrado lo stazionamento per due mesi
dell’albero motore a G__________, non avrebbe avuto sufficienti possibilità per
esaminare la merce. Al riguardo la convenuta rinvia alla distanza tra la sua
sede nei Paesi Bassi e il luogo di stazionamento dell’oggetto compravenduto a G__________
in Belgio; al fatto che la merce si trovava in deposito doganale, il cui
accesso “notoriamente” risulterebbe soggetto a condizioni,
autorizzazioni e restrizioni; alla circostanza che l’albero maestro era
protetto e imballato per le esigenze dell’ulteriore trasporto verso l’Africa,
ciò che avrebbe reso del tutto gravosa una verifica.
3.1
Giusta l’art. 38 cpv. 3 CVIM,
se le merci sono dirottate o rispedite a cura del compratore senza che questi
abbia avuto sufficiente possibilità di esaminarle e se, al momento della
conclusione del contratto, il venditore conosceva o doveva conoscere la
possibilità di tale dirottamento, l’esame può essere differito fino all’arrivo
delle merci alla nuova destinazione.
3.2
Il Pretore, sulla base delle
risultanze istruttorie, ha accertato che la venditrice era a conoscenza del
fatto che l’albero motore doveva essere trasportato all’acquirente finale
dell’attrice in Africa, concludendo pertanto che essa era consapevole della
rispedizione della merce. Il primo giudice ha tuttavia considerato che stante
l’evidenza dell’asserito difetto, in particolare per quanto concerneva lo stato
di degrado e di usura nel quale versava l’albero motore, manifestamente difforme
rispetto alle fotografie inizialmente fornite (doc. V, G, H), un lasso di tempo
di due mesi era da considerare congruo per eseguire anche solo una sommaria
ispezione del bene venduto, concludendo pertanto per la tardività della
notifica dei difetti.
3.3
Le circostanze addotte
dall’appellante in questa sede, per quanto ricevibili, non sono atte a scalfire
la conclusione del Pretore. Il fatto che la sua sede si trovasse “a poco meno
di 200 km” di distanza da G__________ non può con ogni evidenza essere
considerato quale impedimento oggettivo atto ad ostacolare una corretta
verifica dell’albero motore. La convenuta non ha allegato né tantomeno
dimostrato l’esistenza di un impedimento oggettivo talmente grave da non
permetterle in alcun modo di verificare il bene depositato a G__________,
rispettivamente di incaricare qualcuno che potesse provvedere all’esame in sua
vece. Stesso discorso vale per l’ulteriore circostanza, secondo cui l’accesso
al deposito doganale sarebbe stato soggetto a condizioni, autorizzazioni e
restrizioni. Contrariamente a quanto reputa l’appellante, tale circostanza non
può essere considerata un fatto notorio e andava pertanto dimostrata
dall’attrice, la quale non ha fatto fronte al suo onere. Quanto all’ulteriore circostanza,
secondo cui il disimballo della merce sarebbe stato particolarmente “gravoso e
irrazionale”, lo stesso è irricevibile e non può essere considerato, essendo
stato addotto per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo con le
conclusioni (art. 229 e 317 cpv. 1 CPC, vedi, tra le tante, sentenza del 1°
ottobre 2015 della IICCA inc. n. 12.2013.199).
3.4
In merito all’evidenza del
difetto, l’appellante censura la conclusione del Pretore, secondo cui una
semplice e sommaria ispezione avrebbe permesso di rilevare il manifesto stato
di degrado e di usura in cui versava l’albero motore. A suo dire, il primo
giudice avrebbe trascurato di considerare che per proteggerlo da eventuali
danni durante la spedizione via nave, l’albero motore sarebbe stato ricoperto da
uno strato di grasso di resina, di modo che lo stato di degrado e di usura
sarebbe potuto emergere solo dopo la sua rimozione. La circostanza, addotta per
la prima volta in questa sede e quindi irritualmente, è irricevibile poiché
tardiva (art. 317 CPC). La censura è comunque infondata. Il teste __________ C__________,
citato dall’appellante a sostegno della sua tesi, si è infatti limitato a
riferire che le parti rosse dell’albero motore di cui alla foto doc. V erano
ricoperte di grasso di resina, dal che non si può ancora dedurre che lo stato
di degrado e di usura del bene non fosse visibile senza la rimozione del
grasso. Del resto dall’interrogatorio formale dell’attrice medesima risulta che
lo stato di degrado del bene sia emerso contestualmente all’apertura della
cassa usata per il trasporto, senza che fosse stato necessario una rimozione
del grasso o una messa in funzione dell’albero motore (interrogatorio formale
attrice, verbale 27 giugno 2018, pag. 8).
3.5
In queste circostanze e a
fronte dell’assenza di particolari impedimenti oggettivi ne discende che
l’appellante ha avuto sufficiente possibilità, nel corso dei due mesi di stazionamento,
di esaminare l’albero motore nel deposito doganale di G__________.
4.
L’appellante censura
infine la conclusione del Pretore secondo cui dal comportamento assunto dalla
venditrice dopo la notifica del difetto non poteva essere dedotta una sua
rinuncia a fare valere l’eccezione di tardività. A suo dire,
dall’interrogatorio di un ex-dipendente della convenuta, unico interlocutore
dell’acquirente all’epoca dei fatti, emergerebbe come la venditrice avrebbe
riconosciuto senza riserve il difetto.
4.1
L’art. 39 cpv. 1 CVIM è di
natura dispositiva. Il venditore può rinunciare a prevalersi dell’eccezione di intempestività
della notifica dei difetti. In presenza di elementi chiari, ciò può avvenire
anche per atti concludenti. Una tale rinuncia è ravvisabile ad esempio quando
il venditore riconosce senza riserve la difettosità invocata, accetta di riprendere
la merce, si dichiara disponibile all’eliminazione del difetto o alla
sostituzione del bene compravenduto, oppure aderisce, sempre senza alcuna
riserva, all’esame oggettivo dei difetti invocati. La semplice disponibilità a
intraprendere delle trattative o l’offerta di riparare il difetto senza
assumersene i costi, così come far valere l’eccezione di tardività per la prima
volta davanti al giudice non rappresenta una rinuncia (sentenza del TF
4A_617/2012 del 26 marzo 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
4.2
In concreto, dall’istruttoria
è emerso che __________ C__________, ex-dipendente della convenuta, si è
attivato per richiedere due preventivi di riparazione subito dopo avere
ricevuto la segnalazione dei difetti il 9 dicembre 2015 (doc. F), senza avere
avuto la possibilità di verificare lo stato della merce, fidandosi delle
dichiarazioni dell’attrice (verbale audizione __________ C__________ 27 giugno
2018, pag. 2, 5), la quale a sua volta ha riportato le lagnanze dell’acquirente
finale, sulla base di alcune fotografie, anch’essa senza avere proceduto ad
alcuna verifica del bene compravenduto. Pure le ditte incaricate hanno
allestito i preventivi (il 15 dicembre 2015, doc. L, rispettivamente il 5
gennaio 2016, doc. J), senza avere preso visione dell’albero motore, come
ammesso dall’appellante medesima in sede di interrogatorio (verbale audizione __________
D__________ __________, 27 giugno 2018, pag. 8). In tali circostanze, dal solo
fatto che l’ex dipendente della convenuta abbia richiesto l’allestimento dei menzionati
preventivi non si può certo ancora dedurre che quest’ultima abbia aderito alla
verifica oggettiva del bene o che abbia riconosciuto i difetti. A quel momento
sembra piuttosto che l’ex dipendente volesse chiarire i contorni della vicenda
per capire in che modo si potesse risolvere il problema. Egli si era infatti pure
attivato per accertare quale fosse lo stato iniziale dell’albero motore,
rivolgendosi al fornitore in India. Oltre a ciò non risulta che la venditrice
si fosse dichiarata disposta ad assumersi i costi della riparazione, come
ammesso dall’acquirente medesima (“mi viene chiesto chi avrebbe pagato la
riparazione di __________ se fosse stata fatta. Rispondo che __________ (C__________
n.d.r) avrebbe dovuto parlare con il management.”: verbale audizione __________
D__________ __________, 27 giugno 2018,
pag. 9). A ciò aggiungasi che il solo fatto di chiedere dei preventivi per
eventualmente trovare un accomodamento nel caso di una riparazione del difetto
non significa ancora una rinuncia a sollevare l’eccezione della tardività della
notifica in una successiva causa di risarcimento del danno (TF 4A_617/29012 del
26.
marzo 2013 consid. 3.2).
4.3
Alla luce di quanto esposto
la conclusione del Pretore, secondo cui la convenuta non ha rinunciato per atti
concludenti a sollevare l’eccezione di tardività della notifica, deve essere
confermata. Anche su questo punto l’appello deve essere respinto.
Sull’appello
incidentale
5.
Con l’appello
incidentale AO 1 chiede la conferma della decisione 23 maggio 2019 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, contestando tuttavia alcune motivazioni
della medesima, in particolare per quanto concerne l’applicabilità della CVIM e
l’esistenza dei difetti segnalati.
L’appello incidentale
deve essere dichiarato irricevibile, poiché non è volto alla modifica
dell’esito del giudizio, AO 1 avendo impugnato la decisione del Pretore
unicamente poiché in disaccordo con le motivazioni ivi contenute (DTF 143 III
290.
consid. 1.5; 106 II 117 consid. 1). In assenza di un interesse degno di
protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a ottenere la conferma del giudizio
impugnato unicamente per dei motivi diversi rispetto a quanto ritenuto dal
primo giudice, fermo restando che le motivazioni non partecipano all’effetto di
res iudicata, l’appello incidentale è inammissibile.
Sulle spese giudiziarie
6.
In definitiva quindi
l’appello principale di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto e l’appello
incidentale di AO 1 deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese giudiziarie dei
procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 106 cpv. 1 e 2 CPC). Per la procedura di appello incidentale, visto
l’esito, gli oneri processuali sono determinati in base agli art. 2, 7 e 13 LTG
mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui l’atto non è stato
intimato per la risposta.
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 21
giugno 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 23 maggio 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è
confermata.
2. Gli oneri
processuali della procedura di appello di fr. 3'000.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.
3. L’appello
incidentale 5 settembre 2019 di AO 1 è irricevibile.
4. Gli oneri
processuali della procedura di appello incidentale di
fr. 500.- sono a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
5. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).