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Decisione

12.2019.105

Compravendita internazionale - responsabilità del venditore per i difetti della cosa - notifica dei difetti

23 novembre 2020Italiano14 min

Pretore, con sentenza 23 maggio 2019 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.105

Lugano

23 novembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.37 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 febbraio

2017 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 40'000.- oltre interessi

contro restituzione del bene compravenduto nonché il recupero dei costi

secondari pregressi ammontanti complessivamente a fr. 5'000.-;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con sentenza 23 maggio 2019 ha integralmente respinto;

appellante l’attrice

con appello 21 giugno 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta delle spese

giudiziarie di entrambe le sedi;

mentre con risposta 5

settembre 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame nonché il

versamento di una cauzione processuale e con appello incidentale di

medesima data la conferma della decisione impugnata, il tutto con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

richiamata la decisione

18 dicembre 2019 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di prestazione di

cauzione processuale;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Nel corso del mese di

giugno 2015AO 1 (con sede a __________, Paesi Bassi) in qualità di venditrice,

ha stipulato con AP 1 (con sede a __________) in qualità di acquirente, un

contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura di un albero motore

navale di seconda mano per un prezzo complessivo di € 32'550.-, comprensivo dei

costi di trasporto e di sdoganamento. Il contratto prevedeva quale luogo di consegna

dell’albero motore, che si trovava in India, la località di G__________ (Belgio)

e quale data di consegna il 7 agosto 2015 (doc. D, E).

Fatti

B. Il bene è giunto al

porto di A__________ attorno al 23/24 agosto 2015 (doc. 4) ed è stato

trasportato via terra a G__________ (Belgio) dove è arrivato il 9 settembre

2015 (doc. 6) e dove è rimasto per circa due mesi, prima di raggiungere il

cliente finale di AP 1 in Africa verosimilmente il 9 dicembre 2015.

C. Con messaggio di

posta elettronica del 9 dicembre 2015 AP 1 ha notificato alla venditrice che

l’albero giunto al suo cliente finale in Africa aveva uno spessore maggiore di

quello richiesto e presentava evidenti segni di usura (doc. F, G, H). Con

scritto 24 marzo 2016 l’acquirente ha risolto il contratto di compravendita e

ha chiesto il versamento di

€ 40'000.- a titolo di risarcimento del danno, informando altresì AO 1 che il

bene compravenduto era a disposizione per essere recuperato (doc. M).

D. Con petizione 22

febbraio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

0), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto Lugano,

sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di € 40'000.-, oltre

interessi, contro restituzione del bene compravenduto nonché il recupero dei

costi secondari pregressi quantificati in fr. 5'000.-.

E. Con risposta 13

ottobre 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, eccependo

la tardività della notifica dei difetti siccome avvenuta oltre tre mesi dopo la

consegna dell’oggetto compravenduto a G__________. AO 1 ha altresì contestato

l’esistenza di un qualsiasi difetto all’albero motore e osservato che ad ogni

modo esso non sarebbe stato sufficientemente specificato in sede di notifica

alla venditrice.

F. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con sentenza 23 maggio 2019 qui impugnata, ha respinto la petizione, ponendo

la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico dell’attrice, con

l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 4'500.- a titolo

di ripetibili.

G. Con appello 21 giugno

2019 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi. Con risposta 5 settembre 2019 la convenuta si è opposta integralmente al

gravame e ha chiesto il versamento di una cauzione processuale mentre con appello

incidentale di medesima data ha postulato la conferma della decisione

impugnata, il tutto con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

H. Con decisione 18

dicembre 2019 questa Camera ha respinto l’istanza di cauzione processuale

presentata dalla convenuta.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 21 giugno 2019, introdotto

entro il termine menzionato, è tempestivo, così come lo sono la risposta e

l’appello incidentale introdotti nel termine assegnato da questa Camera.

2.

Con la decisione qui

impugnata il Pretore ha ritenuto applicabili alla fattispecie le disposizioni

della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita

internazionale di merci (RS 0.221.211.1, in seguito CVIM). Pur considerando la

notifica dei difetti del 9 dicembre 2015 (doc. F) sufficientemente specifica

nel suo contenuto per soddisfare i requisiti dell’art. 39 CVIM, il primo

giudice l’ha ritenuta tardiva, essendo stata comunicata alla venditrice oltre

due mesi dopo la consegna della merce a G__________ ed avendo avuto

l’acquirente tempo sufficiente per esaminarla (art. 38 cpv. 3 CVIM). Il primo

giudice ha inoltre rilevato che dal comportamento assunto dalla venditrice dopo

la notifica del difetto non poteva essere dedotta una sua rinuncia a fare

valere l’eccezione di tardività.

Sull’appello principale

3.

L’appellante

rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e una violazione del

diritto per avere ritenuto la notifica dei difetti tardiva. A suo dire, il

primo giudice non avrebbe considerato una serie di circostanze dalle quali si

poteva dedurre che l’acquirente, malgrado lo stazionamento per due mesi

dell’albero motore a G__________, non avrebbe avuto sufficienti possibilità per

esaminare la merce. Al riguardo la convenuta rinvia alla distanza tra la sua

sede nei Paesi Bassi e il luogo di stazionamento dell’oggetto compravenduto a G__________

in Belgio; al fatto che la merce si trovava in deposito doganale, il cui

accesso “notoriamente” risulterebbe soggetto a condizioni,

autorizzazioni e restrizioni; alla circostanza che l’albero maestro era

protetto e imballato per le esigenze dell’ulteriore trasporto verso l’Africa,

ciò che avrebbe reso del tutto gravosa una verifica.

3.1

Giusta l’art. 38 cpv. 3 CVIM,

se le merci sono dirottate o rispedite a cura del compratore senza che questi

abbia avuto sufficiente possibilità di esaminarle e se, al momento della

conclusione del contratto, il venditore conosceva o doveva conoscere la

possibilità di tale dirottamento, l’esame può essere differito fino all’arrivo

delle merci alla nuova destinazione.

3.2

Il Pretore, sulla base delle

risultanze istruttorie, ha accertato che la venditrice era a conoscenza del

fatto che l’albero motore doveva essere trasportato all’acquirente finale

dell’attrice in Africa, concludendo pertanto che essa era consapevole della

rispedizione della merce. Il primo giudice ha tuttavia considerato che stante

l’evidenza dell’asserito difetto, in particolare per quanto concerneva lo stato

di degrado e di usura nel quale versava l’albero motore, manifestamente difforme

rispetto alle fotografie inizialmente fornite (doc. V, G, H), un lasso di tempo

di due mesi era da considerare congruo per eseguire anche solo una sommaria

ispezione del bene venduto, concludendo pertanto per la tardività della

notifica dei difetti.

3.3

Le circostanze addotte

dall’appellante in questa sede, per quanto ricevibili, non sono atte a scalfire

la conclusione del Pretore. Il fatto che la sua sede si trovasse “a poco meno

di 200 km” di distanza da G__________ non può con ogni evidenza essere

considerato quale impedimento oggettivo atto ad ostacolare una corretta

verifica dell’albero motore. La convenuta non ha allegato né tantomeno

dimostrato l’esistenza di un impedimento oggettivo talmente grave da non

permetterle in alcun modo di verificare il bene depositato a G__________,

rispettivamente di incaricare qualcuno che potesse provvedere all’esame in sua

vece. Stesso discorso vale per l’ulteriore circostanza, secondo cui l’accesso

al deposito doganale sarebbe stato soggetto a condizioni, autorizzazioni e

restrizioni. Contrariamente a quanto reputa l’appellante, tale circostanza non

può essere considerata un fatto notorio e andava pertanto dimostrata

dall’attrice, la quale non ha fatto fronte al suo onere. Quanto all’ulteriore circostanza,

secondo cui il disimballo della merce sarebbe stato particolarmente “gravoso e

irrazionale”, lo stesso è irricevibile e non può essere considerato, essendo

stato addotto per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo con le

conclusioni (art. 229 e 317 cpv. 1 CPC, vedi, tra le tante, sentenza del 1°

ottobre 2015 della IICCA inc. n. 12.2013.199).

3.4

In merito all’evidenza del

difetto, l’appellante censura la conclusione del Pretore, secondo cui una

semplice e sommaria ispezione avrebbe permesso di rilevare il manifesto stato

di degrado e di usura in cui versava l’albero motore. A suo dire, il primo

giudice avrebbe trascurato di considerare che per proteggerlo da eventuali

danni durante la spedizione via nave, l’albero motore sarebbe stato ricoperto da

uno strato di grasso di resina, di modo che lo stato di degrado e di usura

sarebbe potuto emergere solo dopo la sua rimozione. La circostanza, addotta per

la prima volta in questa sede e quindi irritualmente, è irricevibile poiché

tardiva (art. 317 CPC). La censura è comunque infondata. Il teste __________ C__________,

citato dall’appellante a sostegno della sua tesi, si è infatti limitato a

riferire che le parti rosse dell’albero motore di cui alla foto doc. V erano

ricoperte di grasso di resina, dal che non si può ancora dedurre che lo stato

di degrado e di usura del bene non fosse visibile senza la rimozione del

grasso. Del resto dall’interrogatorio formale dell’attrice medesima risulta che

lo stato di degrado del bene sia emerso contestualmente all’apertura della

cassa usata per il trasporto, senza che fosse stato necessario una rimozione

del grasso o una messa in funzione dell’albero motore (interrogatorio formale

attrice, verbale 27 giugno 2018, pag. 8).

3.5

In queste circostanze e a

fronte dell’assenza di particolari impedimenti oggettivi ne discende che

l’appellante ha avuto sufficiente possibilità, nel corso dei due mesi di stazionamento,

di esaminare l’albero motore nel deposito doganale di G__________.

4.

L’appellante censura

infine la conclusione del Pretore secondo cui dal comportamento assunto dalla

venditrice dopo la notifica del difetto non poteva essere dedotta una sua

rinuncia a fare valere l’eccezione di tardività. A suo dire,

dall’interrogatorio di un ex-dipendente della convenuta, unico interlocutore

dell’acquirente all’epoca dei fatti, emergerebbe come la venditrice avrebbe

riconosciuto senza riserve il difetto.

4.1

L’art. 39 cpv. 1 CVIM è di

natura dispositiva. Il venditore può rinunciare a prevalersi dell’eccezione di intempestività

della notifica dei difetti. In presenza di elementi chiari, ciò può avvenire

anche per atti concludenti. Una tale rinuncia è ravvisabile ad esempio quando

il venditore riconosce senza riserve la difettosità invocata, accetta di riprendere

la merce, si dichiara disponibile all’eliminazione del difetto o alla

sostituzione del bene compravenduto, oppure aderisce, sempre senza alcuna

riserva, all’esame oggettivo dei difetti invocati. La semplice disponibilità a

intraprendere delle trattative o l’offerta di riparare il difetto senza

assumersene i costi, così come far valere l’eccezione di tardività per la prima

volta davanti al giudice non rappresenta una rinuncia (sentenza del TF

4A_617/2012 del 26 marzo 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

4.2

In concreto, dall’istruttoria

è emerso che __________ C__________, ex-dipendente della convenuta, si è

attivato per richiedere due preventivi di riparazione subito dopo avere

ricevuto la segnalazione dei difetti il 9 dicembre 2015 (doc. F), senza avere

avuto la possibilità di verificare lo stato della merce, fidandosi delle

dichiarazioni dell’attrice (verbale audizione __________ C__________ 27 giugno

2018, pag. 2, 5), la quale a sua volta ha riportato le lagnanze dell’acquirente

finale, sulla base di alcune fotografie, anch’essa senza avere proceduto ad

alcuna verifica del bene compravenduto. Pure le ditte incaricate hanno

allestito i preventivi (il 15 dicembre 2015, doc. L, rispettivamente il 5

gennaio 2016, doc. J), senza avere preso visione dell’albero motore, come

ammesso dall’appellante medesima in sede di interrogatorio (verbale audizione __________

D__________ __________, 27 giugno 2018, pag. 8). In tali circostanze, dal solo

fatto che l’ex dipendente della convenuta abbia richiesto l’allestimento dei menzionati

preventivi non si può certo ancora dedurre che quest’ultima abbia aderito alla

verifica oggettiva del bene o che abbia riconosciuto i difetti. A quel momento

sembra piuttosto che l’ex dipendente volesse chiarire i contorni della vicenda

per capire in che modo si potesse risolvere il problema. Egli si era infatti pure

attivato per accertare quale fosse lo stato iniziale dell’albero motore,

rivolgendosi al fornitore in India. Oltre a ciò non risulta che la venditrice

si fosse dichiarata disposta ad assumersi i costi della riparazione, come

ammesso dall’acquirente medesima (“mi viene chiesto chi avrebbe pagato la

riparazione di __________ se fosse stata fatta. Rispondo che __________ (C__________

n.d.r) avrebbe dovuto parlare con il management.”: verbale audizione __________

D__________ __________, 27 giugno 2018,

pag. 9). A ciò aggiungasi che il solo fatto di chiedere dei preventivi per

eventualmente trovare un accomodamento nel caso di una riparazione del difetto

non significa ancora una rinuncia a sollevare l’eccezione della tardività della

notifica in una successiva causa di risarcimento del danno (TF 4A_617/29012 del

26.

marzo 2013 consid. 3.2).

4.3

Alla luce di quanto esposto

la conclusione del Pretore, secondo cui la convenuta non ha rinunciato per atti

concludenti a sollevare l’eccezione di tardività della notifica, deve essere

confermata. Anche su questo punto l’appello deve essere respinto.

Sull’appello

incidentale

5.

Con l’appello

incidentale AO 1 chiede la conferma della decisione 23 maggio 2019 del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, contestando tuttavia alcune motivazioni

della medesima, in particolare per quanto concerne l’applicabilità della CVIM e

l’esistenza dei difetti segnalati.

L’appello incidentale

deve essere dichiarato irricevibile, poiché non è volto alla modifica

dell’esito del giudizio, AO 1 avendo impugnato la decisione del Pretore

unicamente poiché in disaccordo con le motivazioni ivi contenute (DTF 143 III

290.

consid. 1.5; 106 II 117 consid. 1). In assenza di un interesse degno di

protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC) a ottenere la conferma del giudizio

impugnato unicamente per dei motivi diversi rispetto a quanto ritenuto dal

primo giudice, fermo restando che le motivazioni non partecipano all’effetto di

res iudicata, l’appello incidentale è inammissibile.

Sulle spese giudiziarie

6.

In definitiva quindi

l’appello principale di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto e l’appello

incidentale di AO 1 deve essere dichiarato irricevibile.

Le spese giudiziarie dei

procedimenti di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 106 cpv. 1 e 2 CPC). Per la procedura di appello incidentale, visto

l’esito, gli oneri processuali sono determinati in base agli art. 2, 7 e 13 LTG

mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui l’atto non è stato

intimato per la risposta.

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 21

giugno 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 23 maggio 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è

confermata.

2. Gli oneri

processuali della procedura di appello di fr. 3'000.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.

3. L’appello

incidentale 5 settembre 2019 di AO 1 è irricevibile.

4. Gli oneri

processuali della procedura di appello incidentale di

fr. 500.- sono a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

5. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).