12.2019.106
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - cumulo di azioni
22 gennaio 2020Italiano17 min
e ripetibili di entrambe le sedi, domanda avversata dall’istante con risposta 23
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.106
Lugano
22 gennaio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicencancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2018.3155
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 3 luglio
2018 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 2
chiedente
di far ordine alla convenuta di pagare all’istante fr. 82'636.25 oltre
interessi, con protesta di spese e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta con osservazioni dell’8 agosto 2018, che ha pure
ritenuto ingiustificato il ricorso alla procedura ex art. 257 CPC, e che il
Pretore aggiunto, dopo la replica spontanea del 20 agosto 2018 e la duplica
spontanea del 23 agosto 2018, ha accolto parzialmente con decisione 13 giugno
2019, condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 72'084.65 oltre interessi al 5% a
partire dal 3 luglio 2018, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le
spese per 1/10 a carico di quest’ultimo e per 9/10 a carico della convenuta,
condannata a rifondere alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta con appello 21 giugno
2019 con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio, nel senso di dichiarare
irricevibile l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
che, con osservazioni (recte: risposta) 23 luglio 2019, l’appellato ha
postulato la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1.
AO 1 e AP 1 si sono sposati a __________
nel 1993. Dal matrimonio sono nati due figli: __________ (6 ottobre 1995) e __________
(26 gennaio 1999).
Il 15 settembre 2006, AP 1 ha introdotto un’azione di
divorzio dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, causa che è
stata stralciata dai ruoli nel gennaio 2018 per intervenuta perenzione
processuale.
Fatti
I rapporti tra le parti, che sono quindi tutt’ora
sposate, seppur separate da oltre 10 anni, sono stati regolati con varie
decisioni cautelari e supercautelari emesse dalla Pretura nel corso degli anni.
Con un primo decreto cautelare deciso nelle more
istruttorie il 2 giugno 2008, il Pretore ha affidato i figli alla moglie e le
ha attribuito l’abitazione coniugale, fissando nel contempo i contributi
alimentari a carico del marito in fr. 3'000.- mensili per la moglie e in fr.
1'675.- mensili per ognuno dei due bambini, addossandogli nel contempo anche le
rette scolastiche e le spese straordinarie per i figli, nonché le spese della
gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, le spese straordinarie di
manutenzione dell’immobile e i premi assicurativi degli interessi ipotecari e
degli ammortamenti.
In seguito, l’11 dicembre 2008, è stato emanato un
decreto supercautelare con cui il Pretore ha omologato un accordo stipulato tra
i coniugi, con il quale sono stati ridimensionati i contributi alimentari per i
figli.
Con il decreto supercautelare nelle more istruttorie
del 22 novembre 2013 il giudice ha ridotto il contributo per la moglie a fr.
1'581.40 mensili a partire dal 1. novembre 2013.
Il 15 aprile 2014 è stato promulgato un ulteriore
decreto cautelare con il quale il Pretore ha rivisto, con effetto retroattivo
al 31 marzo 2009 (data della relativa istanza), il contributo di mantenimento
di AP 1 fissandolo come segue: fr. 1’058.15 dal 1. aprile 2009 al 31 dicembre
2009, fr. 1'463.70 dal 1. gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, fr. 1'476.70 dal 1.
gennaio 2011 al 13 febbraio 2011, fr. 1'446.70 dal 14 febbraio 2011 al 5
ottobre 2011, fr. 1'396.70 dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, fr. 1'277.80
dal 1. gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, fr. 1'561.20 dal 1. gennaio 2013 al 30
giugno 2013, fr. 958.80 dal 1. luglio 2013 in poi. Questa decisione è stata
impugnata di fronte alla prima Camera civile del Tribunale d’appello che, con
sentenza 9 novembre 2016 regolarmente passata in giudicato, l’ha riformata
condannando AO 1 a versare a titolo di contributo alimentare per la moglie fr.
1'760.- mensili dal 1. aprile 2009 al 13 febbraio 2011, fr. 1'730.- mensili dal
14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 e fr. 2'020.- mensili dal 1. luglio 2013 al
20 dicembre 2015.
Con istanza 3 luglio 2018, nella procedura sommaria di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, AO 1,
fondandosi su tali decisioni e sui pagamenti da lui effettuati alla moglie, ha
chiesto la condanna di AP 1 a rifondergli fr. 82'636.25, oltre interessi di
mora a far tempo da ogni scadenza delle singole mensilità, a titolo di rimborso
degli alimenti da lui asseritamente corrisposti in eccesso nel periodo
dall’aprile 2009 all’aprile 2014. All’istanza la convenuta si è opposta
innanzitutto chiedendo che fosse dichiarata irricevibile poiché la fattispecie
non costituiva un caso manifesto, e in seguito, postulandone subordinatamente
anche la reiezione nel merito.
Il Pretore aggiunto, con la sentenza 13 giugno 2019 qui
in oggetto, ha parzialmente accolto l’istanza, condannando AP 1 a versare a AO
1 fr. 72'084.65 oltre interessi al 5% dal 3 luglio 2018.
Con
atto di appello 21 giugno 2019 AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio
impugnato e di dichiarare irricevibile l’istanza, con protesta di tasse, spese
e ripetibili di entrambe le sedi, domanda avversata dall’istante con risposta 23
luglio 2019.
Considerandi
2.
Con l’impugnativa l’appellante ha sostenuto che nella
fattispecie non sono dati gli estremi per ammettere l’esistenza di un caso
manifesto ai sensi dell’art. 257 CPC.
In primo luogo, a suo avviso, l’istanza
avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile già solo per il fatto che è stata
accolta parzialmente. In effetti il Pretore aggiunto nell’ambito della
procedura in discussione ha quantificato, effettuando lunghi e dispendiosi
calcoli, in fr. 72'084.65 l’ammontare versato in eccesso dall’istante alla
moglie, nonostante il procedente lo avesse invece cifrato in fr. 82'636.25.
Inoltre egli ha stabilito che gli interessi moratori dovessero iniziare a
decorrere dal 3 luglio 2018, data dell’istanza, e non dal giorno successivo
alla singola mensilità corrisposta. Non competendo al giudice indagare e
chiarire quanto doveva essere ammesso e quanto respinto, l’istanza non poteva che
essere dichiarata irricevibile.
3.
La procedura sommaria dell’art. 257 CPC offre alla
parte istante la possibilità di seguire una via giudiziaria semplice e rapida
nei casi in cui la situazione di fatto e di diritto è chiara, in alternativa
alle procedure ordinarie o semplificate normalmente a disposizione.
Affinché si possa agire in tal senso, è necessario che
i fatti siano incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e che la
situazione giuridica sia chiara (lett. b).
Sono fatti incontestati, quelli che non sono stati confutati
dal convenuto e sono immediatamente comprovabili, se essi possono essere
accertati senza indugio e senza troppe spese. Di regola la prova è addotta
mediante la produzione di documenti conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC. Se
il convenuto fa valere delle obiezioni motivate e concludenti, che non possono
essere subito scartate e che sono di natura tale da far vacillare il convincimento del giudice, la
procedura dei casi manifesti è inammissibile
(DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1).
La
situazione giuridica è chiara se l'applicazione della norma al caso concreto si
impone in modo evidente con riguardo al testo legale o in base a una dottrina e
una giurisprudenza affermate. Per contro la situazione giuridica non è di
regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate
su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una
norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con
una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; STF 4A_383/2018
del 6 giugno 2019 consid. 3).
Per impedire l'accoglimento di una
domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta tuttavia che la parte convenuta
sostenga semplicemente che ci si trova in presenza di una simile situazione o
che la stessa potrebbe remotamente entrare in linea di conto (STF 4A_383/2018 del 6 giugno 2019 consid. 3; 4A_329/2013
del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Non è nemmeno possibile vanificare la
procedura in discussione invocando degli argomenti speciosi (STF 4A_415/2013
del 20 gennaio 2014 consid. 7).
La fattispecie non è per contro chiara e
non vi è spazio per una procedura sommaria quando invece la parte convenuta
oppone all’azione delle obiezioni o delle eccezioni, in fatto o in diritto,
motivate sulle quali in giudice non può immediatamente statuire. Il fallimento
della procedura sommaria non presuppone che la parte convenuta renda verosimile
l’inesistenza, l’inesigibilità o l’estinzione della pretesa fatta valere nei
suoi confronti: basta che gli argomenti proposti siano atti a comportare il
rigetto dell’azione, che non appaiano di primo acchito inconsistenti e che non
si prestino a un esame in procedura sommaria (STF 4A_571/2018 del 14 gennaio
2019.
consid. 6).
L’art. 90 CPC consente all’istante di
avanzare con la stessa azione più pretese nei confronti della stessa parte a
condizione che tutte possano essere sottoposte per materia allo stesso
tribunale e che siano tutte sottoposte alla stessa procedura. Ogni pretesa così
cumulata può avere un destino indipendente da quello delle altre, a dipendenza
della sua fondatezza. In base all’art. 219 CPC, questa regola è applicabile
anche all’art 257 CPC. Pertanto può accadere che alcune pretese cumulate
adempiano le condizioni di questa norma e che altre, invece, non le realizzino,
con la conseguenza che le prime vengano accolte e le seconde vengano dichiarate
irricevibili. Di conseguenza, non è possibile dichiarare l’istanza
completamente irricevibile soltanto perché una parte delle pretese non risulta
essere liquida, manifesta (STF 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 6).
4.
In base a queste ultime considerazioni,
l’argomentazione secondo la quale l’accoglimento parziale di un’istanza nella
procedura di tutela dei casi manifesti non è possibile e deve condurre
all’irricevibilità dell’intera azione, non può essere seguita e l’appello deve
quindi, su tale punto, essere respinto.
Per contro deve essere analizzato se le
motivazioni che hanno condotto al mancato riconoscimento di parte delle
rivendicazioni pecuniarie avanzate da AO 1, rispettivamente le obiezioni
sollevate dalla controparte, non comportino l’esclusione dell’esistenza di un
caso manifesto per tutta la fattispecie.
5.
Nel merito, l’appellante ha in effetti sostenuto di
aver contestato con le proprie osservazioni all’istanza che AO 1 avesse pagato
contributi alimentari in eccesso, considerato che già nel 2014 egli aveva uno
scoperto debitorio nei sui confronti di fr. 59'030.- e che al momento
dell’avvio della presente procedura questo ammanco era aumentato a fr. 71'433.20.
La verosimiglianza di questo fatto è a suo avviso attestata dai numerosi
precetti esecutivi da lei spiccati dal 2009 a oggi nei confronti del marito e
tutt’ora non pagati.
Inoltre per AP 1 deve essere pure considerato
che la documentazione prodotta dall’istante, e da lei subito contestata, non
contiene i giustificativi dei pagamenti asseritamente fatti dal marito e nemmeno
la prova della ricezione del denaro da parte sua, sicché il credito vantato non
è stato in alcun modo dimostrato, con la conseguenza che l’istanza deve essere
dichiarata irricevibile.
6.
L’argomentazione d’appello non è condivisibile. In
effetti dalla documentazione prodotta agli atti da AO 1 è desumibile sia
l’ammontare totale dei contributi dovuti alla moglie per il suo mantenimento e
da lei stessa riconosciuti tali (cfr. allegato di osservazioni dell’8 agosto
2018), sia quanto il marito ha nel corso degli anni pagato, direttamente
tramite l’Ufficio esecuzioni o sul conto dell’avv. __________, come stabilito
dal Pretore con decisione cautelare 18 settembre 2009 (doc. D).
Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha
corretto verso il basso le pretese vantate dall’istante per gli anni 2011-2014,
lasciando invariate solo quelle del 2009 e del 2010. Lo ha fatto procedendo a
dei calcoli lunghi e dettagliati ma tutto sommato semplici e fondati
esclusivamente sulle prove prodotte.
Dal carteggio agli atti è infatti
possibile ricostruire con precisione quanto è stato pagato per alimenti a
favore della moglie e quanto era dovuto. Certo, il calcolo effettuato nella
sentenza (pag. 3-8), cui si rimanda, ha comportato per il giudice un esame di
dettaglio di ogni singolo documento prodotto, ma questo non è un ostacolo al
ricorso alla procedura di cui all’art. 257 CPC. Immediata comprovabilità e
chiarezza giuridica non liberano il tribunale dai suoi doveri e dunque nemmeno
dalla necessità di procedere a una minuziosa valutazione delle prove a
disposizione o a un loro apprezzamento (Trezzini, Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2,
n. 42 seg. ad art. 257 CPC), rispettivamente a dei conteggi di verifica degli importi di cui è preteso il pagamento.
È la dimostrazione dei fatti che deve essere possibile senza particolari
sforzi, non la decisione di merito.
Gli atti consentono pure di appurare che
non sussistono sovrapposizioni tra le pretese circa gli alimenti per la moglie
e quelle per gli alimenti dei figli, essendo possibile distinguere con
chiarezza, oltre al dovuto per ognuno di loro, il motivo e il riferimento dei
singoli pagamenti.
In questo senso le prove presentate agli
atti consentono di dimostrare con certezza i pagamenti effettuati dal marito a
tale titolo e vanno quindi oltre la mera verosimiglianza alla quale secondo l’errata
visione dell’appellante il giudice si sarebbe limitato.
La
correzione verso il basso delle pretese vantate dall’istante per gli anni
2011-2014 effettuata dal Pretore aggiunto, che ha confermato integralmente solo
quelle per il 2009 e il 2010, è semplicemente il risultato dell’analisi della
documentazione prodotta dalle parti ed è dunque del tutto conforme al tipo di
procedura adottato.
Alla
stessa stregua va ritenuta valida anche la modifica delle pretese formulate
dall’istante di calcolare gli interessi di mora a partire dall’esigibilità di
ogni singolo pagamento dei contributi, che il primo giudice, accogliendo
l’eccezione sollevata dalla convenuta di carenza di valide interpellazioni, ha
ritenuto dover fissare per tutte al 3 luglio 2018, data dell’istanza in
oggetto.
7.
A fronte di una simile situazione di fatto e di
diritto, AP 1 ha opposto innanzitutto la contestazione d’aver incassato contributi
alimentari in esubero, sostenendo che in realtà AO 1 avrebbe lasciato uno
scoperto nei suoi confronti di almeno fr. 71'433.20. A sostegno delle sue
argomentazioni, l’appellante ha prodotto un foglio manoscritto e una serie di
precetti esecutivi fatti spiccare da lei nei confronti del marito.
Questa obiezione non risulta essere
concludente e non è atta, nemmeno dopo esame della documentazione allegata, a insinuare
un dubbio tale che, in relazione ai contributi alimentari per la moglie, il
marito non abbia effettuato dei versamenti in esubero per fr. 72'084.65, così da
rendere necessario il ricorso alla procedura ordinaria per istruire la
fattispecie. Un precetto esecutivo non è in effetti la prova dell’esistenza del
debito e nemmeno un indizio concludente, a differenza delle decisioni
giudiziarie, delle attestazioni di pagamento rilasciate dagli Uffici esecuzione
o da una banca.
Inconsistente è pure l’argomentazione avanzata da AP 1
secondo la quale, considerato che parte dei contributi dovuti sono stati
corrisposti da H__________ SA e non da AO 1, quest’ultimo non può essere
ritenuto creditore di tali importi. In realtà i versamenti partiti dalla
società sono la conseguenza della decisione di trattenuta di salario emanata
dalla Pretura il 18 settembre 2009 (doc. D), per cui la titolarità del denaro
corrisposto è indiscutibilmente del marito, il cui stipendio è stato
corrispondentemente ridotto.
Inoltre parte dei debiti cui fa riferimento
l’appellante, come risulta dal doc. E, non sarebbero relativi al contributo
alimentare, bensì alle spese per l’abitazione coniugale assegnatale.
8.
La seconda eccezione sollevata
da AP 1, oltre a quella relativa alla prescrizione, non più riproposta con
l’appello, concerne la compensazione delle pretese attoree con crediti nei
confronti di AO 1 per fr. 2'096'308.45. A suo avviso la quantificazione al
centesimo e le prove insinuate (doc. 9) rendono quanto meno verosimile
l’esistenza del debito e avrebbero dovuto indurre il Pretore aggiunto a
dichiarare irricevibile l’istanza. Le spese legate all’abitazione coniugale, in
comproprietà tra i coniugi, sono inoltre esigibili sin da subito, di modo che,
contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non è necessario
attendere lo scioglimento del regime matrimoniale.
A tal proposito, nella sentenza oggetto d’impugnativa,
il Pretore aggiunto ha deciso di non tener conto delle pretese di messa in
compensazione poiché, a differenza delle comprensibili, puntuali, precise e
ordinate allegazioni fattuali addotte dall’istante a supporto della sua
richiesta, esse sono state formulate in maniera generica, sbrigativa,
indifferenziata, poco strutturata e finanche confusa, senza che se ne possa
comprendere con sufficiente precisione la concreta portata e consistenza. Il da
lui definito “confuso coacervo di documenti prodotti” (cioè il doc. 9)
non rende possibile ricostruire alcunché.
Per poter trovare spazio, come visto, le
eccezioni sollevate dalla parte convenuta in una procedura di casi manifesti,
non devono essere sostanziate con prove certe e inequivocabili, ma,
semplicemente, non devono apparire di primo acchito inconsistenti.
Ora, per poter escludere, anche solo con
un esame sommario, l’infondatezza di una pretesa compensatoria è per lo meno
necessario che essa sia esposta in maniera chiara e che sia sostanziata da
validi e sufficienti indizi. Nel caso che ci occupa, AP 1 ha proposto
l’eccezione con una quantificazione dettagliata di quelle che a suo avviso
sarebbero le somme ancora dovutele dal marito, ma senza rendere verosimile che
questi non le abbia saldate, non bastando a tal fine i precetti esecutivi cui
egli ha interposto opposizione, e non fornendo gli elementi, per poter
comprendere almeno entro i limiti probatori richiesti per l’esclusione della
procedura ex art. 257 CPC, cosa fosse il dovuto e cosa ancora gli sarebbe
restato (resterebbe) da pagare. Inoltre, come rettamente osservato dal Pretore
aggiunto, l’allegazione, carente, non può essere compensata da un insieme di
documenti prodotti in maniera tale da non poter essere utilizzati con la necessaria
serietà. In tal modo la presa di posizione non raggiunge il grado minimo di
certezza che consenta di mettere in discussione la pretesa principale e
dichiararla irricevibile in vista di un approfondimento nella procedura
ordinaria.
Le pretese concernenti il rivendicato credito posto in
compensazione dovranno essere quindi, se del caso, avanzate in separata sede,
cosa che, vista l’entità delle stesse e la loro datazione, mal si comprende
perché non sia già stata fatta da tempo.
Anche
su questo aspetto l’appello deve quindi essere respinto.
9.
Le
spese processuali seguono la soccombenza totale dell’appellante (art. 106 CPC)
e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG.
Il valore litigioso,
determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è di fr. 72'084.35.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L'appello 21 giugno 2019 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 2’500.- sono poste a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).