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Decisione

12.2019.108

Provvedimento cautelare, nomina di un ausiliario di giustizia; competenza, parvenza di buon fondamento della causa di merito, pregiudizio difficilmente riparabile, proporzionalità

13 agosto 2019Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Gli

appellati sopra citati (qui di seguito anche chiamati gli “investitori”) nel

corso degli anni hanno acquistato obbligazioni di stato argentine (qui di

seguito anche chiamate “bonds”) in diverse valute per un asserito valore

nominale complessivo di ca. 17 milioni di euro (doc. B, inc. CA.2016.71).

B.

In

seguito alla crisi economica del 2001, l’Argentina è divenuta incapace di far

fronte al proprio debito pubblico. Gli appellati si sono conseguentemente affidati

a __________ Srl (il cui amministratore unico è __________), società di

consulenza finanziaria, per valutare come procedere per recuperare gli importi

investiti. È in tal contesto che si sono inserite le trattative fra gli

investitori da una parte e AP 1, rispettivamente il suo rappresentante avv. __________

dall’altra, laddove si è prospettato l’avvio, da parte della suddetta società

(qui di seguito anche chiamata “ZF”), costituita secondo il diritto americano e

avente sede nel __________, di un’azione legale negli Stati Uniti, previo

trasferimento a quest’ultima dei bonds da incassare.

C.

Nel

novembre/dicembre 2006 gli investitori hanno dunque sottoscritto con AP 1 dei

contratti sottoposti al diritto italiano e aventi per oggetto i bonds argentini

di cui sopra.

D.

Nel primo

contratto, denominato “cessione di titoli obbligazionari al portatore”

(doc. F, inc. CA.2016.71), gli investitori hanno ceduto a ZF i titoli di cui

trattasi pattuendo che, entro e non oltre cinque anni e due mesi dalla

sottoscrizione del contratto, quest’ultima avrebbe dovuto pagare un prezzo

fisso pari a una determinata percentuale del valore delle obbligazioni al

giorno della sottoscrizione, dedotta una percentuale del 2% in suo favore quale

“commissione” (clausole 2.1 e 2.2) oppure restituire le obbligazioni,

trattenendo per sé l’equivalente di obbligazioni pari alla suddetta commissione

del 2% (clausola 2.3). Salvo per quanto concerne l’investitore __________, il

corrispettivo è stato lasciato in bianco. Secondo la clausola 3.1, a ZF è stata

conferita la facoltà di cedere le obbligazioni sui mercati finanziari e di

riacquistare con il ricavato altre obbligazioni argentine di diversa valuta,

con conseguente modifica dei diritti e degli obblighi di pagamento e

restituzione. Alla clausola 6, ZF si è impegnata a “profondere le proprie

energie per ottenere la massima soddisfazione economica, concretamente

possibile, dal rimborso del capitale e dal pagamento di interessi e altri

accessori nonché degli eventuali danni da parte dei soggetti emittenti le

Obbligazioni”.

E.

Contestualmente

le parti hanno sottoscritto un secondo contratto, denominato “scrittura

privata” (doc. G, inc. CA.2016.71), ove al punto 1.1 ZF si è impegnata a

retrocedere alla controparte una determinata percentuale dell’importo in

contanti eventualmente ottenuto dalla Repubblica Argentina a titolo di rimborso

di capitale e interessi delle Obbligazioni (“earn out”, prezzo

variabile). In tale accordo non è stato specificato alcun termine o scadenza.

Le due ulteriori due scritture private

(doc. H e I, inc. CA.2016.71) hanno precisato i compiti degli investitori, di

ZF, di __________ LLP (promozione dell’azione legale) e di __________ S.r.l

(coordinamento e gestione dei flussi di informazione far le varie parti).

F.

In esecuzione

delle pattuizioni summenzionate, le obbligazioni sono state trasferite nel

deposito titoli in capo alla convenuta (doc. J e K di cui all’inc. CA.2016.71).

In seguito, ZF avrebbe sostituito un imprecisato numero di obbligazioni con

titoli in dollari, avviando poi nel 2007/2008, presso una corte statunitense

(United States District Court for the Southern District of New York) un’azione

legale contro lo Stato argentino (doc. 19, doc. M di cui all’inc. CA.2016.71).

G. Nel dicembre 2012 le parti hanno

concordato una proroga degli accordi fino al 31 dicembre 2015 dal seguente

tenore: “Tutti gli accordi innanzi menzionati hanno durata fino al 31

dicembre 2015; di conseguenza tutti i termini ivi previsti … sono modificati

automaticamente al 31 dicembre 2015. Restano salvi (e vengono confermati nei

termini di cui appresso) tutte le facoltà e i diritti previsti nei medesimi

accordi, incluso il diritto all’earn out (definito retrocessione del maggior

valore di rimborso) di cui all’art. 1 della Scrittura privata di integrazione

del corrispettivo” (doc. N e O di cui all’inc. CA.2016.71).

H.

Con email 25

dicembre 2015 e 20 gennaio 2016 (doc. Q) l’avv. __________ ha comunicato ai

legali degli investitori di non aver richiesto alcuna proroga dei termini

contrattuali, compreso quello relativo all’”earn out”, sostenendo in

sostanza che, non potendo l’incasso delle obbligazioni argentine avvenire entro

il 31 dicembre 2015, il diritto degli investitori a ottenere un “earn out”

sarebbe in tale data scaduto, potendo ZF conseguentemente limitarsi a versare loro,

quale liquidazione finale degli accordi, solamente la parte fissa del corrispettivo.

I.

Il 5 febbraio

2016, dopo che diversi soggetti giuridici (ZF compresa) avevano ottenuto, nelle

cause promosse presso le corti statunitensi, sentenze favorevoli all’incasso

dei bonds nei confronti dello Stato argentino, quest’ultimo ha formulato

pubblicamente una proposta transattiva (“Propuesta”) diretta a tutti i

detentori dei bonds non ancora soddisfatti, e meglio due offerte di pagamento,

una standard (“Oferta Base”) e una per quei detentori in possesso di una

sentenza favorevole (“Oferta Pari Passu”). All’offerta è seguita la

pubblicazione di un documento contenente termini e condizioni dell’accordo

proposto (“Master Settlement Agreement” - MSA).

J.

Con istanza 4

marzo 2016 (inc. CA.2016.71/72) gli investitori hanno convenuto AP 1 dinnanzi

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo, in via supercautelare

e cautelare, il blocco dei titoli obbligazionari argentini di cui al doc. B, e

sostenendo in sintesi, quanto al fondamento della loro pretesa, che la

decisione di ZF di non voler riconoscere loro alcun earn out

costituirebbe inadempienza, di qui la rescissione contrattuale e la

restituzione delle obbligazioni.

K.

In accoglimento

di tale richiesta, con decisione supercautelare 7 marzo 2016 il Pretore ha

disposto il blocco dei titoli depositati presso la banca __________ SA,

ordinando a ZF di trasferire gli ulteriori titoli di cui al doc. B, ovunque

essi fossero, su una relazione bancaria intestata alla Pretura di Lugano. Con

decisione supercautelare 31 marzo 2016, su richiesta degli istanti, il Pretore

ha esteso tale provvedimento ai “Titoli Sostitutivi in USD”, ovvero ai

titoli obbligazionari argentini in dollari ottenuti da ZF in sostituzione dei

titoli obbligazionari in valute diverse ceduti dagli investitori. Avendo ZF sottolineato

che tale blocco avrebbe potuto irrimediabilmente compromettere la possibilità

di adesione alla proposta transattiva argentina, nella medesima decisione il

primo giudice ha pure disposto la nomina dell’avv. __________ quale ausiliario

di giustizia per approfondire la questione. Con decisione cautelare 25 luglio

2016, il Pretore ha confermato i provvedimenti cautelari di cui sopra tranne

l’incarico all’avv. __________, esauritosi con la produzione dei rapporti 5

aprile, 25 aprile e 6 maggio 2016, respingendo contemporaneamente la richiesta

di ZF di prestazione di una garanzia ex art. 264 CPC e imponendo agli istanti

un termine di 60 giorni per avviare la causa di merito. Il giudizio del Pretore

è stato confermato da questa Camera con decisione 10 novembre 2016 (inc.

12.2016.112), con conseguente reiezione dell’appello 5 agosto 2016 di ZF. Nel frattempo, gli istanti

cautelari hanno avviato innanzi alla medesima Pretura la causa di merito (OR.2016.201), postulando l’accertamento

giudiziale dell’avvenuta risoluzione dei contratti per inadempimento e la

restituzione dei bonds.

L.

Con istanza 27

novembre 2018 (inc. CA.2019.195) ZF ha chiesto la revoca del provvedimento

cautelare di blocco ex art. 268 CPC, producendo in particolare documentazione

relativa al procedimento penale avviato a Treviso (IT) dagli investitori nei

confronti dell’avv. __________ e conclusosi con l’archiviazione (doc. 53-56), e

sostenendo che da essa si evincerebbe l’assenza di buon fondamento delle loro

pretese.

M. Con istanza cautelare 7 maggio 2019 gli

investitori hanno da parte loro chiesto al medesimo Pretore di nominare un

ausiliario di giustizia, proponendo per l’incarico l’avv. __________, per

procedere all’incasso congiunto dei bonds mediante adesione all’offerta

argentina e in seguito trasferire l’importo su un conto vincolato in attesa della

definizione della controversia di merito fra le parti, e ciò a fronte

dell’aggravarsi dell’urgenza e del rischio di una revoca dell’offerta da parte

dello Stato argentino per il mutamento delle condizioni economiche e politiche.

Con osservazioni depositate in sede di udienza 24 maggio 2019 ZF ha

integralmente contestato l’istanza, sollevando in particolare l’eccezione di

incompetenza del Pretore (assenza di giurisdizione), sottolineando gli

svantaggi di un’adesione congiunta all’offerta argentina (in ogni caso dalla

contestata fattibilità), per lei comportanti delle rinunce irrimediabili, e

sostenendo che i diritti di incasso degli investitori sarebbero ormai

prescritti, per cui non avrebbero alcun buon fondamento né esisterebbe un loro

rischio di pregiudizio. Essa ha inoltre postulato la prestazione di una garanzia

ex art. 264 CPC. Nel proseguo dell’udienza, le parti hanno ulteriormente

approfondito le proprie antitetiche posizioni.

N.

Con decisione 31

maggio 2019, pure oggetto di appello presso questa Camera (inc. 12.2019.109) il

Pretore ha respinto la richiesta di revoca del provvedimento cautelare di

blocco. Con separata decisione di medesima data, il Pretore ha accolto

l’ulteriore istanza cautelare degli investitori, nominando l’avv. __________

quale ausiliario di giustizia, imponendogli un termine per comunicare

l’accettazione dell’incarico e respingendo la richiesta di prestazione di

garanzia di ZF. All’ausiliario di giustizia è stato innanzitutto chiesto di

indicare il suo modus agendi e la fattibilità del prospettato incasso

congiunto dei Titoli Doc. B e dei Titoli Sostitutivi in USD mediante adesione

all’Offerta argentina (ivi compresa la problematica della prescrizione), le

relative conseguenze e in particolare i possibili pregiudizi di un’adesione

all’offerta per ZF. Dopodiché, l’ausiliario è stato munito dei più ampi poteri

per procedere all'incasso e di trasferire il derivante importo su una relazione

bancaria vincolata fino a definitiva risoluzione della procedura di merito.

Contestualmente, il Pretore ha fatto ordine alle parti di dare immediato seguito

alle richieste dell'ausiliario, segnatamente di sottoscrivere ogni documento,

procura e dichiarazione necessaria o utile per procedere all’incasso e al

successivo deposito.

O. Con appello 19 giugno 2019, avversato

dagli appellati con risposta 10 luglio 2019, ZF si è aggravata contro tale

decisione, chiedendo preliminarmente la concessione dell’effetto sospensivo e

in via principale la riforma del giudizio nel senso di respingere l’istanza

cautelare, subordinatamente di imporre agli istanti il versamento di una

garanzia, pena la revoca dell’incarico all’ausiliario giudiziario, protestando

spese e ripetibili. Sono seguite la replica spontanea 25 luglio 2019 dell’appellante

e la duplica spontanea 5 agosto 2019 degli appellati. Delle argomentazioni

delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

E considerato

Considerandi

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, posto che in

caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé menzionata. I

termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di

adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie sia l’appello sia la risposta sono tempestivi.

2.

L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a

proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire

critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello

deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali,

pena l’irricevibilità delle medesime. Nella fattispecie, essendo il gravame in

oggetto ben poco lineare e organico, contenendo ampie citazioni dagli allegati

preliminari e dall’impugnata decisione, e riproponendo in vari punti generiche

tesi e censure già precedentemente menzionate, esso non verrà esaminato secondo

l’ordine scelto dall’appellante, bensì secondo le tematiche sollevate, e solo

nella misura in cui l’onere di motivazione di cui sopra è stato rispettato.

3.

La

replica e la duplica d’altra parte non possono avere lo scopo di riproporre

elementi, censure o mezzi di prova già contenute o che avrebbero dovuto essere

contenute nel gravame o nella risposta, bensì piuttosto di appronfondire determinate

tematiche e obiezioni della controparte in sede di risposta e replica

all’appello. Ne consegue pure che tali allegati non possono servire a colmare

lacune del gravame o della risposta.

Nel caso concreto,

questa Camera ritiene opportuno censurare l’impostazione della replica

dell’appellante, che disattendendo tali principi, come pure le peculiarità

della procedura sommaria, ha prodotto un nuovo allegato di ben 42 pagine, in

cui in larga parte si limita a riproporre le proprie tesi, con ampie citazioni

da precedenti documenti già agli atti. Tale allegato spontaneo verrà dunque

considerato solo nella misura in cui rispetta i principi summenzionati.

4.

L’appellante

in vari punti del gravame contesta al Pretore di non avere preso in

considerazione le sue censure, rispettivamente di aver fornito insufficienti

spiegazioni a tal riguardo. Ora, le esigenze minime di motivazione (art. 239

cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il

giudice non è tenuto a determinarsi su ogni singola allegazione di parte, potendo

bastare che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83, consid.

4.

). La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che

permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un

altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire

il litigio all'autorità superiore, la quale deve, a sua volta, poter esercitare

adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 65, consid.

5.

; DTF 142 II 154, consid. 4.2). Peraltro, la presente procedura è sommaria e

verte su un provvedimento cautelare, ed è dunque giocoforza caratterizzata da

logiche di provvisorietà, approssimazione, limitazione dei mezzi di prova e

celerità. Le parti non possono quindi pretendere particolari approfondimenti o

decisioni definitive su temi che dovranno piuttosto essere trattati nella

procedura di merito. Nel proseguo della presente decisione, il grado di

approfondimento pretorile verrà esaminato puntualmente laddove l’appellante

lamenta una carenza di motivazione.

5.

In

merito alla competenza del Pretore, vi è innanzitutto da sottolineare che le

parti, nel doc. F (punto 7.6) e nel doc. G (punto 4.1), hanno convenuto una

proroga di foro in favore della Pretura di Lugano per tutte le controversie

relative agli accordi summenzionati. Detto giudice ha anche la competenza per

emanare i provvedimenti cautelari connessi con tali questioni, come pure i

provvedimenti che devono essere eseguiti nella sua giurisdizione (art. 31 CLug,

art. 10 LDip, art. 13 CPC). Il Pretore si è dunque dichiarato competente sia

per la procedura di merito, sia per i provvedimenti cautelari richiesti, e in

particolare per quello qui in esame di nomina di un’ausiliario di giustizia per

l’incasso congiunto dei bonds, quale seguito logico del primo provvedimento

richiesto (blocco dei bonds) e dell’evolversi delle circostanze.

5.1

L’appellante

contesta la competenza del Pretore per l’emanazione del provvedimento cautelare

in questione (p. 7 seg. appello), che a suo dire non può nemmeno derivare dalla

sua competenza nel merito, poiché pure quella non sarebbe data (p. 19 appello

con rinvio al punto 7 in ordine delle osservazioni 24 maggio 2019), circostanza

che il Pretore avrebbe a torto omesso di considerare, di qui il difetto di

motivazione. Nello specifico, ZF sostiene che gli istanti cautelari nella

procedura di merito hanno scelto di optare per la rescissione contrattuale e la

restituzione dei bonds invece che per l’adempimento (ripristino dello status

quo ante, cfr. art. 1453 comma 2 CC-it). Conseguentemente, qualora vittoriosi

nella loro richiesta, non potrebbero rivolgere nei suoi confronti, tantomeno

presso il foro di Lugano, una domanda di incasso, che andrebbe semmai rivolta

allo Stato argentino, questione che esula dagli accordi in esame e che sarebbe

sottoposta, secondo quanto stabilito dalla Propuesta, alla giurisdizione

e al diritto dello Stato di New York. Conseguentemente, anche la richiesta di

incasso congiunto formulata a titolo cautelare sarebbe di natura

extra-contrattuale, oppure alternativamente (qualora fosse fondata su una

pretesa di adempimento contrattuale), non riguarderebbe il merito, ove è stato

chiesto l’accertamento della rescissione.

5.2

La

menzione dell’appellante all’asserita incompetenza del Pretore nella procedura

di merito è del tutto incomprensibile e priva di spiegazioni, ritenuto che sia

nel gravame, sia nelle richiamate osservazioni 24 maggio 2019 essa si limita in

maniera inammissibile a richiamare il suo allegato della risposta di merito senza

alcun concreto rinvio. Ad ogni modo, la sua censura è palesemente infondata se

solo si osserva che la controversia non coinvolge minimamente lo Stato argentino,

bensì due parti contrattuali in lite sulla rescissione degli accordi e sui

relativi effetti, fra cui la restituzione dei bonds oppure un’eventuale azione

creditoria - che gli investitori dirigerebbero non contro l’Argentina, bensì

contro l’appellante stessa – a seconda dell’evolversi delle circostanze

rispettivamente della possibilità e fattibilità della restituzione dei bonds,

che potrebbe rivelarsi priva di senso qualora essi perdessero irrimediabilmente

di valore. Da qui deriva pure la competenza del Pretore per l’emanazione dei relativi

provvedimenti cautelari, che sono ad essa riferiti. Ciò è già stato evidenziato

dal primo giudice a p. 2-3 dell’impugnata decisione, contrariamente a quanto sostiene

l’appellante. A torto quest’ultima afferma inoltre che gli istanti cautelari

avrebbero ammesso l’assente connessione fra il provvedimento di incasso

congiunto e il merito, avendolo essi esplicitamente richiesto per tutelare tale

pretesa.

5.3

Parimenti

infondato è il riferimento dell’appellante alla competenza esclusiva del

giudice dell’esecuzione giusta l’art. 22 cifra 5 CLug e al luogo di situazione

degli ulteriori bonds non depositati presso __________ SA (che sarebbe

all’estero, p. 10-11 appello), siccome la controversia in esame non riguarda

l’esecuzione di una decisione giudiziale in uno stato estero, rispettivamente

l’adozione all’estero di misure di coercizione diretta, bensì la definizione di

un assetto cautelare atto a tutelare un’azione di merito e le sue possibili

diramazioni, ciò che comporta la facoltà del giudice non solo di bloccare beni

presenti sul territorio svizzero, ma pure di imporre alle parti determinati

comportamenti (ad esempio la consegna di cartevalori o la firma di un documento)

corredandoli con misure di coercizione indiretta (multa disciplicare e/o

comminatoria penale) e di incaricare un terzo di compiere accertamenti o azioni

in Svizzera o all’estero, come nella fattispecie. Sarebbe inoltre oltremodo

opportuno che l’appellante dia seguito alla decisione 25 luglio 2016

(CA.2016.71/72) cresciuta in giudicato (v. IICCA del 10 novembre 2016, inc.

12.2016

) prima di riferirsi a bonds all’estero (v. anche consid. J e K).

5.4

Del

tutto inconferente è pure la censura dell’appellante secondo cui il

provvedimento richiesto esulerebbe dalle competenze del Pretore, in quanto esso

non sarebbe sufficientemente delimitato, rispettivamente equivarrebbe

all’imposizione a suo carico di misure organizzative e di un’amministrazione

giudiziaria, ciò che potrebbe essere ordinato solo dal giudice del luogo di

incorporazione della società, ovvero gli Stati Uniti (p. 12-13 appello). Non si

vede difatti la pertinenza di tali argomentazioni al caso di specie, ove il

provvedimento in esame impone alla società determinati obblighi (trasferimento

di bonds - già oggetto di decisione definitiva, v. sopra - e sottoscrizione di

documentazione) in relazione a una specifica questione, ovvero l’adesione

all’offerta argentina, ciò che rientra nelle facoltà del giudice adito, come il

primo giudice ha del resto già spiegato con riferimento alle condanne

pronunciate ad personam (impugnata decisione, p. 3, v. anche il precedente

consid. 5.2) e l’appellante non ha validamente criticato (art. 311 CPC). Giova

del resto sottolineare che sono state le stesse parti, malgrado nessuna di esse

abbia sede o domicilio in Svizzera e malgrado i contratti conclusi siano retti

dal diritto italiano, a stabilire una proroga di foro in favore del giudice

svizzero: gli hanno dunque conferito la competenza per decidere in merito alla

validità, all’interpretazione e all’esecuzione - o inesecuzione - del contratto

e dunque di imporre alle parti costituitesi innanzi ad esso obblighi di fare,

di non fare o di tollerare a dipendenza delle pretese sollevate e delle

necessità di tutela ivi connesse.

5.5

Per

tutti questi motivi si deve ammettere la competenza del Pretore per decidere in

merito all’istanza di provvedimenti cautelari degli appellati, senza necessità

di chinarsi sulla questione a sapere se ZF, con il suo comportamento

processuale, si è o meno costituita in giudizio o poteva in buona fede

contestare la competenza pretorile (p. 3 decisione impugnata e p. 11-12 appello).

6.

Con

riferimento alla natura e agli scopi del provvedimento cautelare in esame, il

Pretore ha dapprima osservato che non vi è un numerus clausus delle

misure possibili. In seguito ha rilevato che gli investitori inizialmente si

proponevano di procedere essi stessi all’incasso dopo l’eventuale restituzione

dei bonds, ma che detta strategia è dovuta mutare a causa del rischio della

revoca dell’offerta argentina, con conseguente verosimile perdita delle

possibilità di incasso, nel senso di aderire all’offerta in modo congiunto

prima della definizione della causa di merito per assicurare la monetizzazione

dei bonds, ciò che comporterà la modifica della loro pretesa in un’azione

creditoria. Ha pure osservato che, in effetti, la richiesta liquidazione del

rapporto contrattuale ha un valore economico, corrispondente all’incasso

ottenibile dallo Stato argentino, che le parti contrattuali lo devono in buona

fede preservare e che esso potrà essere tutelato dal provvedimento in

questione, da qui la sussistenza della necessaria simbiosi fra il provvedimento

e la domanda di merito (p. 3-4 impugnato giudizio).

6.1

Con il

gravame, l’appellante contesta tale simbiosi, affermando che il provvedimento

non è strumentale per la pretesa di merito né ha uno scopo prettamente

conservativo. A suo dire, avendo gli appellati optato per la rescissione contrattuale

e la restituzione dei bonds e dunque rinunciato definitivamente a pretese

pecuniarie di adempimento relative all’incasso (art. 1453 CC-it), essi non

possono ora mutare l’azione in tal senso né chiedere un provvedimento cautelare

a tutela di pretese di adempimento. Di riflesso, ZF non avrebbe alcun obbligo

di procedere all’incasso in loro favore né di salvaguardare gli scopi di un

contratto che la controparte ha voluto disdire (p. 7 seg., 13 e 30 appello).

6.2

La

censura non merita accoglimento. Come già osservato dal Pretore, la pretesa di

liquidazione degli investitori ha un senso solo se essa può permettere loro di

incassare il valore dei bonds in questione, ciò che corrisponde peraltro allo

scopo degli accordi a suo tempo conclusi di cui si è riferito nei fatti e che rischia

di non avvenire, siccome l’offerta argentina potrebbe essere a breve revocata,

circostanza che l’appellante nemmeno contesta. È a tale valore cui aspirano gli

istanti cautelari, ed è questo valore che il provvedimento cautelare vuole

tutelare. In tal senso, è dunque la pretesa di liquidazione del rapporto

contrattuale a dover essere salvaguardata, e non una pretesa di adempimento,

come giustamente evidenziato dagli appellati nella loro risposta (p. 6 e 13). Nonostante

il parere opposto dell’appellante, non si vede inoltre perché gli istanti non

possano mutare la loro domanda di restituzione in un’azione creditoria, in

seguito al mutamento o al decadimento delle prospettive di incasso oppure

qualora la restituzione non sia più possibile (laddove, è utile ricordarlo

nuovamente, solo una parte dei bonds in questione è bloccata, mentre del

destino dei rimanenti nulla si sa a questo stadio della procedura), fermo

restando che detto parere opposto neppure risulta adeguatamente motivato. Una

tale pretesa pecuniaria non avrebbe a che vedere con l’adempimento, quanto

piuttosto con il risarcimento del derivante danno. Sarà comunque la procedura

di merito a dover chiarire se l’opzione della rescissione contrattuale

sussisteva, se gli investitori l’abbiano validamente esercitata e le relative

conseguenze, ritenuto che una risposta negativa rimetterebbe in discussione i

vincoli contrattuali e i reciproci doveri. Che essi, avendo chiesto la

rescissione contrattuale, non possono più chiedere l’adempimento, è una

semplice tesi dell’appellante, oggetto di disamina nella procedura di merito, e

non può intaccare la validità della misura provvisionale in esame. Peraltro,

anche se l’appellante non avesse più il dovere di adempiere, essa mantiene

l’obbligo di comportarsi secondo la buona fede.

Evidenziato come non

sia necessaria l’identità fra la pretesa cautelare e quella di merito, purché

la prima miri a preservare la seconda, nella fattispecie si deve ammettere

detta simbiosi e lo scopo conservativo del provvedimento cautelare in esame, a

conferma del relativo accertamento pretorile.

7.

L’appellante

sostiene che il provvedimento cautelare in questione sarebbe inattuabile. Ciò

da una parte poiché, come già da lei censurato, avendo la controparte chiesto

la rescissione, non può più chiedere l’adempimento (ovvero l’incasso).

Dall’altra, poiché secondo il tenore del Master Settlement Agreement,

l’aderente deve indicare chi è il proprietario, rispettivamente il beneficiario

economico dei bonds, per cui a dipendenza della titolarità di tali diritti,

solo una o l’altra delle parti può procedere all’incasso, per non fornire

dichiarazioni false in occasione delle trattative. Inoltre, l’appellante rileva

che, a seconda della parte partecipante alle trattative, gli importi

transattivi di cui discutere sarebbero differenti (p. 13, 25 e 34-36 appello).

In aggiunta a ciò

l’appellante contesta anche in questa sede l’ammissibilità del doc. CCCC

(parere dello Studio legale __________ LLP, secondo cui l’incasso congiunto

sarebbe fattibile e auspicabile a fronte di un’accresciuta urgenza), a suo dire

di incerta origine e non sottoscritto, e censura le relative considerazioni del

primo giudice, che a tal riguardo avrebbe ammesso il suo valore probatorio con

insufficienti spiegazioni, riferendosi in modo oscuro al rapporto reso

dall’ausiliario di giustizia senza indicarne i passaggi rilevanti (p. 20

appello e p. 31-32 replica). Infine, a sostegno dell’asserità inutilità delle

misure ordinate, l’appellante osserva pure che la perizia richiesta

all’ausiliario di giustizia sul suo prospettato modus operandi è

superflua, avendo l’ausiliario di giustizia già descritto i passi da seguire (e

difatti il Pretore avrebbe già rigettato la richiesta di una perizia analoga

della controparte), rispettivamente che l’avv. __________ ha rifiutato

l’incarico (p. 32 appello).

7.1

Della

questione dell’adempimento e dell’inconsistenza di tale censura si è già detto

(consid. 6.2). Quanto alla seconda argomentazione, è vero semmai il contrario:

in presenza di una controversia sulla titolarità dei bonds ancora da giudicare,

verosimilmente nessuna delle parti può al momento presentarsi autonomamente

innanzi allo Stato argentino rivendicando pretese esclusive, né si vede come

quest’ultimo possa essere disposto a pagare qualsivoglia importo, soprattutto

se ammontante a milioni di dollari, come nella fattispecie, a una parte dalla

posizione giuridica incerta, esponendosi al rischio di dover pagare una seconda

volta l’importo dovuto se l’altra parte dovesse prevalere in giudizio. Le

argomentazioni dell’appellante sono dunque delle semplici opinioni soggettive

prive di riscontri concreti, e non possono sovvertire l’accertamento pretorile

sull’opportunità del provvedimento ordinato.

7.2

Il

primo rapporto dell’avv. __________ del 5 aprile 2016 esamina se l’offerta

argentina abbia un’esplicita scadenza (quesito cui ha risposto in maniera

negativa, riservata la possibilità di una revoca), mentre il secondo rapporto

del 6 maggio 2016 analizza in termini generali le modalità di adesione

all’offerta, chiarendo che l’aderente deve in particolare garantire di essere

il proprietario o beneficiario economico dei titoli, di avere ogni titolo e autorità

per disporne e ricevere il pagamento, e di non contravvenire in tal modo ad

alcun ordine contrattuale o giudiziale. Dal rapporto non si evince alcun

impedimento oggettivo a un incasso congiunto. Il primo giudice ha a tal

proposito osservato che l’urgenza dell’adesione è data e si è accresciuta, che

nessuna delle parti ha dimostrato di avere la capacità di procedere

unilateralmente, e che l’ausiliario di giustizia dovrà verificare le

prospettive di tale agire (p. 2, 5 e 6 dell’impugnata decisione). La sua

motivazione permette di comprendere poiché ha scelto questa via, e non può di

conseguenza essere ritenuta insufficiente. Del resto, egli non si è espresso

definitivamente sulla valenza del doc. CCCC, limitandosi a chiarire che le

censure dell’appellante non erano sufficienti per negarla a priori, né una tale

valutazione si impone attualmente, potendo bastare le considerazioni di cui

sopra.

7.3

È pur

vero che la via dell’incasso congiunto presenta delle incognite ancora da

chiarire, rispettivamente che la sua fattibilità e i suoi possibili risultati

sono ancora incerti. Del resto, è proprio per questo motivo che il primo

giudice ha incaricato l’ausiliario di giustizia di compiere accertamenti

preliminari che dovranno andare oltre alla semplice analisi generica

dell’offerta e del MSA, e addentrarsi in questioni concrete relative ai diritti

delle parti coinvolte e alla disponibilità dello Stato argentino, per cui è ben

evidente che questi siano utili e necessari. Mal si comprende del resto la

posizione dell’appellante, che da una parte lamenta i possibili rischi di

un’adesione all’offerta in via congiunta, e dall’altra si oppone agli

accertamenti preliminari che devono chiarire se e quali di questi rischi

sussistano.

7.4

Quanto

al rifiuto dell’incarico da parte dell’avv. __________ __________ e dunque

all’assenza di un ausiliario di giustizia che possa dar seguito alle istruzioni

del Pretore, l'appellante non chiede l'ammissione di questo nuovo fatto

argomentando in base all'art. 317 CPC. Ad ogni modo, questa Camera è chiamata a

decidere se al momento dell’emanazione del provvedimento in esame, lo stesso

era giustificato. In tale evenienza, qualora le circostanze siano nel frattempo

mutate e il provvedimento sia privo di efficacia, spetterà al Pretore

modificare, su richiesta della parte istante, l’assetto cautelare e nominare un

altro perito. Una nuova istanza esula evidentemente dalla competenza di questa

Camera, in quanto sarà il Pretore a doversi esprimere al riguardo. Le relative

contestazioni di replica dell’appellante (p. 40) sono pertanto irricevibili.

8.

L’appellante

contesta la parvenza di buon fondamento della causa di merito avviata dagli

istanti cautelari (p. 4-5 e 25-26 appello), in particolare riferendosi ai doc.

53-56 (contestati dagli appellati a p. 10-11 della risposta), i quali

dimostrerebbero che gli accordi in questione vertevano su una vera e propria

compravendita e che anche l’earn out era sottoposto a scadenza. Essa

lamenta pure una carente motivazione da parte del Pretore, che non si sarebbe

espresso al riguardo.

8.1

La

censura non merita accoglimento. Innanzitutto, l’appellante ha prodotto tali

nuovi documenti in prima sede al fine di chiedere la revoca del provvedimento

cautelare di blocco, e il Pretore ha esaminato la questione nella relativa

decisione di cui all’inc. CA.2019.195 (pure emanata in data 31 maggio 2019

parallelamente a quella qui in esame), ove ha ritenuto tali documenti

insufficienti per disconoscere il fumus boni iuris degli istanti

cautelari, rigettando conseguentemente la richiesta di revoca. Non si vede

dunque che pregiudizio possa aver subito l’appellante, che è stata posta nella

condizione di conoscere la posizione del Pretore e i motivi per cui i documenti

non sono stati ritenuti determinanti, tanto che essa ha presentato un parallelo

appello proprio a tal proposito (inc. 12.2019.109).

8.2

Comunque

sia, nell’appello qui in esame il ricorrente si riferisce genericamente agli

accertamenti delle autorità italiane e alle dichiarazioni della controparte di

cui ai doc. 53-56, peraltro contenenti documentazione assai voluminosa, senza i

debiti, puntuali riferimenti o specifiche spiegazioni. Ne consegue che le

relative censure sono irricevibili, né la lacuna può essere sopperita con le

considerazioni contenute nella replica. Esse come detto verranno esaminate nel

parallelo appello di cui all’inc. 12.2019.109. Basterà qui osservare che i doc.

53-56 non contengono specifici approfondimenti di natura civilistica, e che la qualifica

giuridica degli accordi risultante dai medesimi non è rilevante nella

fattispecie: da una parte, competerà al giudice di merito interpretare il

contratto; dall’altra, non si vede come ciò possa influire sulla questione a

sapere se il diritto all’earn out avesse scadenza e se gli investitori

potessero validamente rescindere i contratti, né l’appellante lo spiega. Con la

replica (p. 8-11), essa si limita a sostenere che le asserite contraddizioni

della controparte, che a suo dire avrebbe a tratti menzionato una

compravendita, a volte un mandato, altre volte ancora elementi fiduciari,

dimostrerebbero la sua scarsa credibilità, ma non si vede dove sta la

contraddizione nel sostenere che il contratto sia di natura mista, o perché le

relative incertezze, che l’appellante ha ampiamente contribuito a creare,

possano minare il fondamento delle pretese degli istanti cautelari.

9.

L’appellante

critica il Pretore per avere ammesso un rischio di pregiudizio difficilmente

riparabile per gli investitori, derivante dall’eventuale perdita delle

possibilità di incasso dei titoli in questione, e contesta l’esistenza di un loro

interesse degno di protezione (p. 21-23 e 26 seg. appello). A suo dire, i

titoli obbligazionari, nelle mani degli investitori, sarebbero prescritti, come

confermato dal parere dello studio legale __________ da lei prodotto in prima

sede (doc. 57). Ciò comporterebbe per loro l’impossibilità di aderire con

successo all’offerta argentina, in quanto essa esclude i bonds per i quali è

intervenuta la prescrizione (cfr. MSA, doc. 20). A mente dell’appellante, gli

investitori con la richiesta cautelare starebbero approfittando della procedura

per conseguire indebiti profitti che spetterebbero unicamente a ZF la quale,

mediante le sue azioni legali negli Stati Uniti, sarebbe l’unica parte ad aver

interrotto la prescrizione, ottenendo sentenze favorevoli. Peraltro essa

rimprovera al Pretore di non essersi chinato sulla questione, delegandola

indebitamente all’ausiliario di giustizia.

9.1

Ora, innanzitutto,

il provvedimento in esame non mette le obbligazioni nelle mani degli

investitori. Inoltre, ribadendo la celerità e sommarietà del presente

procedimento, la questione relativa alla prescrizione è ben lungi dall’essere dimostrata,

né l’appellante può imporre al Pretore di risolverla in un simile frangente senza

avvalersi previamente di un perito che possa fornire le necessarie delucidazioni,

come avviene usualmente quando è necessario chiarire dei quesiti

extra-nazionali. Ciò che il Pretore ha fatto, chiedendo all’ausiliario di

giustizia di esprimersi anche sulla suddetta problematica, per cui anche su

questo punto non vi è ragione di opporsi alla sua nomina. Evidentemente,

l’urgenza che caratterizza i provvedimenti cautelari impone di regola

l’emanazione di decisioni provvisorie, ovvero precedenti al definitivo

chiarimento della situazione fattuale e giuridica. L’operato del primo giudice

in tal senso è esente da critica.

9.2

Come

detto, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non è per nulla evidente

che i diritti di incasso degli investitori siano prescritti, rispettivamente

che un loro incasso non avrebbe successo. Trattasi piuttosto di una sua

opinione non dimostrata che vuole a torto fare assurgere a certezza.

Innanzitutto l’appellante

nemmeno spiega, in relazione a ciascun titolo, quando avrebbe cominciato a

decorrere il termine di prescrizione (ritenuto che essi, almeno in parte, sono

stati sostituiti da altre obbligazioni in USD) e quando sarebbe scaduto (né la

tabella di cui al doc. 66 lo spiega, non contenendo alcuna data, bensì

semplicemente una lista di titoli). Essa non può del resto pretendere che questa

Camera esamini di sua iniziativa e senza l’ausilio di puntuali riferimenti la

copiosa documentazione agli atti per ricercarvi conferma delle sue

argomentazioni, ribadito che la replica spontanea non può rimediare a questa

carente allegazione né peraltro contiene le suddette spiegazioni. È poi

quantomeno dubbio che, qualora i bonds siano muniti di sentenza favorevole (indipendentemente

da chi l’abbia ottenuta), essi possano essere considerati prescritti. In altre

parole, sarà da chiarire se e quali effetti può avere l’eventuale interruzione

della prescrizione da parte dell’appellante nei confronti degli investitori, i

quali non sono terzi qualsiasi, bensì persone ad essa legati da accordi che

prevedevano espressamente l’avvio di azioni legali da parte di ZF. Questi

chiarimenti, che necessitano forzatamente l’analisi del diritto straniero, non possono

essere apportati dal doc. 57, che non solo non contiene pertinenti riferimenti

ad articoli di legge, dottrina o giurisprudenza, ma è pure stato allestito,

secondo quanto si evince dal medesimo e per stessa ammissione dell’appellante

(p. 27 appello), da un suo patrocinatore.

9.3

Inoltre,

come già osservato dal Pretore (p. 5), nemmeno si conosce la posizione dello

Stato argentino su questa tematica, considerando che incombe ad esso, se del

caso, sollevare la relativa eccezione. L’appellante non si confronta

sufficientemente con tale accertamento (art. 311 CPC), limitandosi ad affermare

una sua opinione, ovvero che la questione non ha rilevanza e che l’Argentina

certamente solleverebbe l’eccezione. La censura è dunque irricevibile, e un

giudizio sulla questione è del tutto prematuro.

9.4

Parimenti

l’appellante, nel sostenere di essere l’unica ad avere diritti relativi

all’incasso, insiste nel proporre un assioma che tale non è. I diritti delle

parti saranno difatti da chiarire nella procedura di merito. Peraltro, anche

qualora gli investitori, in caso di incasso individuale, si ritrovassero

preclusi a causa della prescrizione, ciò non significa ancora che essi non

avrebbero più diritti nei confronti dell’appellante, ritenuto che se un tale

danno dovesse essere riconducibile a una violazione contrattuale della

controparte, quest’ultima potrebbe essere chiamata al relativo risarcimento.

9.5

L’appellante in ogni caso non contesta l’urgenza di aderire

all’offerta argentina, né che il valore dei bonds sia in pericolo, né che lo

sfumare di tale possibilità possa comportare un grande pregiudizio, limitandosi

a sostenere che non vi sono certezze sul peggioramento della situazione

politica ed economica dell’Argentina (cfr. replica, p. 23), ciò che però

evidentemente non è necessario per giustificare l’adozione di un provvedimento

conservativo. Ma vi è di più. Nella fattispecie, gli istanti cautelari hanno

affermato di avere trasferito, in favore di ZF, un ingente numero di titoli

obbligazionari dall’asserito valore nominale complessivo pari all’incirca a 17

milioni di euro. L’appellante ha prodotto una sentenza di condanna nei

confronti dell’Argentina (doc. 9), ma anche se questa fosse effettivamente

riferita a detti titoli (l’appellante nemmeno fornisce relative spiegazioni),

essa riguarda solamente bonds del valore nominale di $ 6'400'000.-. Del resto, come

a ragione sottolineano gli appellati nella loro risposta (p. 5), solo una parte

dei titoli, dal valore nominale di $ 4'070'000.-, si trova attualmente depositata

e bloccata presso __________ SA. Del destino dei bonds rimanenti tutto si

ignora, anche perché l’appellante non ha fornito sufficienti informazioni a tal

riguardo né risulta aver rispettato l’ordine pretorile di trasferimento degli

stessi su un conto deposito della Pretura. Con la replica spontanea, essa si è

limitata genericamente a riferire, ossia ancora una volta senza alcuna prova di

quanto asserito, che il trasferimento non era possibile poiché al momento del

provvedimento cautelare di blocco, i bonds “erano già stati disposti e messi

all’incasso” e di avere avuto a tal riguardo piena libertà di disposizione (replica,

p. 2 e 6), senza oltretutto minimamente specificarne il destino. In effetti,

nel caso di una vendita a terzi, pure le conseguenze di un tale agire saranno

da chiarire nella procedura di merito, laddove l’art. 3 del doc. F, solo

parzialmente citato dall’appellante, sanciva la facoltà di cedere le

obbligazioni “e di riacquistare con il ricavato altre obbligazioni emesse

dalla Repubblica Argentina” e la conseguente modifica degli obblighi di

pagamento e restituzione, mentre l’art. 6 del doc. F prevedeva l’obbligo, per

ZF, di profondere le proprie energie per l’ottenimento dell’auspicato rimborso

“da parte dei soggetti emittenti le Obbligazioni”. A fronte di queste

incertezze e della mancanza di trasparenza, il rischio di pregiudizio in capo

agli istanti cautelari dev’essere dunque considerato come particolarmente

serio. Ne discende che anche su questo punto, l’appello deve essere respinto.

10.

Il Pretore ha accertato che i gravi pregiudizi e le rinunce

irrimediabili paventate da ZF in caso di un incasso congiunto non sono stati

dimostrati. In particolare ha osservato che, nonostante essa avesse lamentato

la conseguente rinuncia a una parte dei suoi diritti accertati nelle sentenze

favorevoli ottenute, rispettivamente il pregiudizio irrimediabile al valore di

altri suoi beni, nulla si sapeva a tal riguardo. Allo stesso modo il primo

giudice ha accertato che ZF, pur avendo sottolineato di poter anche procedere

all’esecuzione diretta delle sentenze contro l’Argentina, non ha sostanziato la

fattibilità di tale proposito, né di avere altre alternative concrete

all’adesione all’offerta transattiva argentina (p. 4-5 dell’impugnato giudizio).

Inoltre, come già detto (cfr. consid. 7), il Pretore ha pure osservato che le

parti non hanno dimostrato di poter negoziare e concludere privatamente un

accordo, e che la via dell’incasso congiunto appare al momento l’unica

percorribile. Tale incasso si limiterebbe comunque a sostituire le cartevalori

con denaro contante, al quale entrambe le parti ambiscono; anche la convenuta

vorrebbe difatti aderire, seppure a suo esclusivo profitto, all’offerta. Il

Pretore ha pure conferito all’ausiliario l’incarico di verificare,

preliminarmente, la fattibilità dell’incasso congiunto e le sue possibili

conseguenze, anche in considerazione delle problematiche evidenziate dalla convenuta,

sottolineando la proporzionalità della misura ordinata, da eseguire

nell’interesse di entrambe le parti in causa (p. 2 e 4 dell’impugnata decisione).

Dette spiegazioni sono del tutto sufficienti per permettere all’appellante di

comprendere la posizione del primo giudice, al quale dunque non può essere

imputata una carente motivazione, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame

(p. 27).

10.1

L’appellante contesta anche in questa sede la

proporzionalità della misura ribadendo che, indipendentemente dalla sua

fattibilità, essa comporterebbe irrimediabili svantaggi per lei (perdita di

asseriti diritti, di beni e di alternative di azione, incasso di importi

inferiori) e indebiti vantaggi per la controparte, che non avrebbe alcun

diritto ad ottenere l’incasso (a seguito della prescrizione), rispettivamente avrebbe

comunque diritto a importi inferiori rispetto a quelli da lei ottenibili (p. 13-17,

28-30 e 34-35 appello).

10.2

Quanto agli asseriti vantaggi per gli istanti

cautelari, se essi siano debiti o indebiti deve ancora essere stabilito (v. sopra,

consid. 8 e 9). Ancora una volta infatti, l’appellante si limita a una personale

e soggettiva interpretazione della fattispecie, con la pretesa di ergerla ad

assioma. Peraltro, come opportunamente osservato dagli appellati (risposta, p.

12), l’importo di cui all’offerta transattiva verrebbe incassato nell’interesse

di entrambe le parti, e in seguito ripartito fra esse secondo i rispettivi

diritti accertati giudizialmente. Fino alla conclusione della procedura di

merito, gli investitori non riceverebbero dunque alcun versamento in loro

favore, e se la suddetta procedura dovesse accertare il loro diritto

all’importo ottenuto o a una parte di esso, tale versamento non costituirebbe

un vantaggio indebito. Il provvedimento in esame si limita dunque a tutelare il

valore dei titoli rivendicati da entrambe le parti, che come detto rischia di

sfumare irrimediabilmente. Difatti l’alternativa all’incasso congiunto è

un’attesa che potrebbe pregiudicare definitivamente le possibilità di incasso,

anche a discapito dell’appellante, e vanificare le pretese di merito degli

istanti cautelari. Su questo punto, l’appello è pertanto destituito di

fondamento.

10.3

Quanto agli svantaggi (rinunce) che ZF subirebbe, e

che gli appellati hanno contestato con la loro risposta a p. 8, 12 e 15-16, contrariamente

a quanto sostenuto dall’appellante (appello, p. 18 e replica p. 28), anche in

questa sede essa non produce ulteriori sentenze oltre a quella di cui al doc.

9, né chiarisce a quali beni o a quali diritti, persone terze o procedure si

riferisca, né spiega come si propone di ottenere un’esecuzione nei confronti dello

Stato argentino (e ciò nemmeno in sede di replica, ove si limita a ripetere tesi

generiche e prive di spiegazioni concrete, cfr. p. 16-17), ciò che costituisce

carente motivazione e rende la censura irricevibile su questo punto.

10.4

L’appellante sostiene pure che, procedendo

unilateralmente all’adesione all’offerta argentina, otterrebbe un importo

maggiore rispetto a un incasso congiunto, in quanto solo lei è munita di una

sentenza favorevole, che le permetterebbe di ottenere l’intera somma riconosciuta

nella sentenza ($ 11'232'705.39) più interessi annui al 9% ($ 22'006'870.20 al

19.

maggio 2019), meno uno sconto del 30% (totale $ 16'505'152.65). Invece, con

la partecipazione degli investitori all’incasso, sprovvisti di sentenze

favorevoli, l’Argentina escluderebbe certamente tale offerta, permettendo soltanto

l’adesione all’offerta base, che prevede un importo transattivo pari unicamente

al 150% del capitale originale, ovvero $ 9'577'500.- (p. 15-17 e 35-36

appello).

10.5

Ora, innanzitutto, ciò che proporrà o non proporrà

lo Stato argentino nel caso di incasso congiunto è ancora da chiarire.

Peraltro, l’appellante ha prodotto una sola sentenza relativa a bonds per un

valore nominale di $ 6'400'000.- (doc. 9), senza dimostrare che essa si

riferisce ai medesimi bonds a lei ceduti dagli istanti cautelari o sostituiti,

ritenuto che nemmeno si sa quali e quanti di essi sono stati convertiti in

dollari e per quali di essi è stata promossa un’azione legale negli Stati Uniti.

L’appellante dà inoltre per scontato che l’importo transattivo riconosciuto

dall’Argentina in suo favore comprenda pure gli interessi al 9% a partire dal

giorno della sentenza, ma pure ciò è ancora da dimostrare. L’asserito

pregiudizio che subirebbe a causa di un incasso congiunto non è a questo stadio

della procedura stato reso neppure verosimile. Infine, lo si ribadisce,

l’appellante non sostanzia di poter procedere autonomamente all’incasso prima

della definizione della causa di merito, o che vi siano altre o migliori

possibilità per ottenere il pagamento dei titoli (ciò che vuole pure lei

stessa), per cui la via dell’incasso congiunto risulta al momento l’unica via

percorribile, fermo restando che l’ausiliario di giustizia dovrà

preliminarmente chiarire la posizione dell’Argentina nel caso concreto,

l’ammontare dell’importo ottenibile e i rischi di un simile procedere per

l’appellante. D’altronde l’incasso congiunto prevede la collaborazione di

entrambe le parti, quindi anche dell’appellante. Sarà suo interesse dunque, se

del caso, fare in modo che venga incassato l’importo maggiore possibile,

facendo eventualmente capo alle più volte menzionate sentenze americane. In

seguito sarà poi compito della sentenza di merito stabilire i diritti

sull’importo ottenuto.

10.6

L’appellante sostiene per la prima volta con la

replica (p. 16 e 34) che l’incasso avverrà indipendentemente dal risultato

degli accertamenti dell’ausiliario di giustizia, poiché esso non vi è

condizionato, e che il Pretore lo avrebbe confermato con il suo agire, e meglio

con l’ordinanza del 16 luglio 2017 (recte: 2019), ove questi ingiungeva

alle parti di compilare il MSA e approntare la necessaria documentazione, manifestando

dunque, a mente dell’appellante, la sua intenzione di procedere lui medesimo

all’incasso (doc. B prodotto con la replica). Ora, il ricorrente presenta un

nuovo fatto, rispettivamente un nuovo mezzo di prova, senza argomentare

sull’applicazione dell’art. 317 CPC, ciò che già di per sé rende la censura

inammissibile. Del resto, come detto, compito di questa Camera è decidere sulla

base degli elementi fondanti la decisione 31 maggio 2019 di cui trattasi, per

cui le contestazioni relative alla suddetta ordinanza del 16 luglio 2017 non

sono oggetto della presente procedura. Ancora una volta, perlomeno a questo

stadio, l’appellante si limita a esprimere un suo soggettivo punto di vista,

inidoneo a rimettere in discussione il giudizio impugnato.

10.7

Ne consegue che, a conferma della decisione

pretorile, il provvedimento cautelare in esame è del tutto proporzionale,

poiché risulta il meno invasivo possibile, atto a tutelare il valore dei titoli

e dunque gli interessi di entrambe le parti.

11.

Dato che il

pregiudizio (danno) dell’appellante non è stato reso neppure verosimile, la

richiesta di prestazione di una garanzia ai sensi dell’art. 264 CPC dev’essere

respinta. Con l’emanazione della presente decisione, la richiesta di conferire

all’appello l’effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.

12.

Alla luce di quanto precede, l’appello di AP 1 deve essere

respinto, con conseguente conferma del giudizio pretorile. Le spese processuali

e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC) e sono determinate secondo l’importanza della lite (valore

nominale dei bonds ammontante all’incirca a 20 mio. di franchi), le sue

difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato (allegati

di seconda sede particolarmente estesi, vertenti su numerose tematiche

giuridiche e riferiti a voluminosa documentazione), avuto riguardo dello

svolgimento del patrocinio (art. 2, 10 e 13 LTG e art. 11 cpv. 5 e 13 RTar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art.

106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello

19 giugno 2019 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 9’000 sono a carico

dell’appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure

cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).