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Decisione

12.2019.110

Appalto - modifica di ordinazione -mercede

16 settembre 2020Italiano26 min

pagamento di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015, e ha chiesto di ordinare all'Ufficiale del

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.110

Lugano

16 settembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini,

vicepresidente,

Stefani

e Giani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.13 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 30 maggio

2016 da

AO

1

patrocinato

dall'avv. PA 1

contro

AP

1

patrocinata

dall'avv. PA 2

con

cui l'attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 81'378.10

oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015 e di ordinare all'Ufficiale del registro fondiario di Locarno di

iscrivere in via definitiva, a favore dell'attore e a carico della particella

n. __________ RFD di __________, di proprietà della convenuta, un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015;

domande avversate dalla

controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con

sentenza 27 maggio 2019 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al

pagamento di fr. 72'571.10, somma per la quale ha altresì ordinato l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale;

appellante la

convenuta con appello 26 giugno 2019 con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta

delle spese giudiziarie di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 6

settembre 2019 l'attore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese

e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito

dell'edificazione di un nuovo stabile residenziale di 5 piani sulla particella

n. __________ RFD di __________, appartenente a AP 1, quest'ultima, in qualità

di committente, ha sottoscritto il 15 luglio 2014 con AO 1, in qualità di appaltatore,

un contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere da falegname concernenti,

tra l'altro, la fornitura e la posa delle porte d'entrata e delle porte interne

degli appartamenti progettati. Il contratto è stato allestito in base all'offerta

dell'8 luglio 2014 “conferma prezzi 271” e ai piani esecutivi 1:50

elaborati dalla progettista S__________ __________ SA, la quale ha assunto

anche la direzione lavori (in seguito DL, doc. B).

B. Con

fax 28 settembre 2014 AP 1 ha chiesto all'appaltatore di inviarle “una copia

dei piani esecutivi del 8.7.2014”, asseritamente non ricevuti, e di “posare

al PT sia gli armadietti e cordian nel bagno che l'armadietto della doccia”

affinché potesse visionarli, con contestuale interruzione della loro produzione

fino al suo benestare. La committente ha intimato altresì a AO 1 di sospendere

la posa delle porte finché non fosse stata trovata una soluzione, ritenuto che

non sarebbe stata “accettata una porta che sia inferiore agli 80 cm, risp.

90 cm” (doc. C).

C. Le

parti hanno quindi concordato di eseguire un “appartamento campione”

completo, così da permettere alla committente di prendere visione delle porte e

di tutte le altre opere commissionate. L'11 febbraio 2015 AP 1 ha comunicato a AO

1 la propria soddisfazione per quanto visionato nell'appartamento campione, in

particolare per le porte (doc. D).

D. Con

scritto 17 febbraio 2015 AO 1 ha informato la committente che, conformemente a

quanto stabilito con lei e la DL, avrebbe proceduto con la produzione e la posa

delle porte degli altri appartamenti, che sarebbero state “eseguite come

quelle dell'appartamento campione”, e con l'esecuzione e la posa degli

armadi del disimpegno, del davanzale in corian e del rivestimento delle vasche

da bagno (doc. G). Il 13 luglio 2015 è stato allestito dalla DL un verbale

concernente i lavori di finitura e i ritocchi di pertinenza di AO 1 ancora

necessari; lavori eseguiti da quest'ultimo il 25 agosto 2015 (doc. K, I).

E. Il

18 luglio 2015 AO 1 ha emesso la liquidazione finale (fattura n. 15140) concernente

l'esecuzione delle opere da falegname fornite a AP 1, per un importo

complessivo di

fr. 168'513.55, con un saldo a suo favore di fr. 60'494.65, tenuto conto di due

acconti di fr. 64'800.- e fr. 56'700.- già incassati (doc. H). La fattura è

stata trasmessa dalla DL alla committente il 12 agosto 2015 (doc. I), mentre il

7 settembre 2015 AO 1 ha emesso un'ulteriore fattura (n. 15181) di fr. 388.80

concernente i lavori di “rifacimento dei cassetti” (doc. P).

F. Con

uno scritto inviato via fax il 29 settembre 2015 la committente ha chiesto all'artigiano

di inviarle la prova che egli aveva ricevuto il “benestare” dalla DL per

l'esecuzione delle prime porte “a cm 72” (doc. J, 7). Con scritto 30

settembre 2015 AO 1 le ha confermato che la produzione delle prime porte era

stata eseguita conformemente al modulo di offerta allegato al contratto di

appalto (doc. B), allestito sulla base delle misure riprese dai piani della

progettista, i quali indicavano una larghezza “luce muro di cm 90”. Egli

ha altresì specificato che le misure effettive rilevate sul cantiere prima di

iniziare con la produzione dei serramenti (quindi la distanza da muro a muro) corrispondevano

a quelle indicate sui piani della progettista (doc. 3).

G. Con

scritto 28 ottobre 2015 AO 1 ha inviato a AP 1 la fattura n. 15240 di

complessivi fr. 65'307.60 concernente la “prima fornitura porte” (doc.

O), specificando di ritenere pretestuosi i continui rifiuti di pagamento della

liquidazione finale e informandola altresì di non essere disposto a rinunciare

al suo credito concernente la fornitura delle prime porte “realizzate e

posate secondo contratto” (doc. N). Il giorno successivo egli ha intimato

alla committente di versare l'importo complessivo di fr. 121'766.90 (fatture n.

15140, 15181 e 15240)

entro 10 giorni

(doc. 31).

H. Adito

da AO 1, con decisione 24 febbraio 2016 il Pretore della giurisdizione di

Locarno-Città ha confermato l'annotazione provvisoria sulla particella n. __________

RFD di __________ di

un'ipoteca

legale per artigiani e imprenditori limitatamente all'importo di fr. 81'766.90,

ritenuto che nel frattempo la committente aveva versato la somma di fr. 40'000.-,

assegnando all'istante termine fino al 31 maggio 2016 per promuovere la causa

intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. SO.2015.787).

Fatti

I. Con

petizione 30 maggio 2016 AO 1, al beneficio dell'autorizzazione ad agire di cui

al doc. A, ha convenuto AP 1 innanzi al medesimo Pretore, per ottenere il

pagamento di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015, e ha chiesto di ordinare all'Ufficiale del

registro fondiario di Locarno di iscrivere in via definitiva a suo favore e a

carico della particella n. __________ RFD __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015. Con risposta

23 agosto 2016 la convenuta ha sollevato, in ordine, l'eccezione di nullità

dell'autorizzazione ad agire e, nel merito, si è integralmente opposta alle

domande dell'attore, con contestazioni. Esperita l'istruttori, in cui, tra

altro, è stata eseguita una perizia giudiziaria, le parti hanno ribadito le

rispettive e antitetiche argomentazioni con gli allegati conclusivi.

L. Il

Pretore, con sentenza 27 maggio 2019, ha parzialmente accolto la petizione e

condannato la convenuta al pagamento di fr. 72'571.10 oltre interessi al 5% dal

30 ottobre 2015, somma per la quale ha altresì ordinato l'iscrizione dell'ipoteca

legale definitiva a favore di AO 1 e a carico della particella n. __________

RFD di __________ di proprietà di AP 1, ponendo le spese processuali (di

complessivi fr. 23'600 oltre fr. 900.- per la procedura di conciliazione) a

carico dell'attore in ragione di 1/10 e in ragione di 9/10 a carico della

convenuta, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere a controparte fr. 10'000.-

a titolo di ripetibili ridotte.

M. Con

appello 26 giugno 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando

spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con risposta 6

settembre 2019 l'attore si è opposto integralmente al gravame, protestando le

spese giudiziarie di appello.

Considerato

in diritto: 1. L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l'appello 26 giugno 2019 è tempestivo,

così come lo è la risposta introdotta entro il termine assegnato da

questa Camera.

2. Nella

decisione impugnata il Pretore, in ordine, ha respinto l'eccezione di nullità

dell'autorizzazione ad agire sollevata dalla convenuta e, nel merito, ha rilevato

che tra le parti era venuto in essere un contratto di appalto avente per

oggetto opere da falegname. Il primo giudice ha accertato che l'attore tra

giugno – settembre 2015 aveva realizzato, fornito e, in parte, posato le porte

commissionate sulla base del contratto di appalto di cui al doc. B. Successivamente,

a seguito delle lamentele della committente circa la larghezza delle porte, l'artigiano

aveva eseguito una seconda fornitura e posa dei serramenti con una ampiezza

maggiore. Al riguardo il primo giudice ha concluso che le parti avevano

concordato una modifica di ordinazione (“Bestellungsänderung”), ovvero

la fabbricazione e la posa di nuove porte più larghe rispetto alle prime. Sulla

base dei riscontri istruttori, egli ha accertato che le prime porte fornite

erano conformi a quanto previsto dal contratto di appalto e non presentavano

difetti esecutivi, riconoscendo pertanto il diritto alla mercede dell'attore

per l'esecuzione di tali opere di cui alla fattura doc. O per un importo pari a

fr. 60'833.-. Il Pretore ha inoltre riconosciuto il diritto dell'attore al

pagamento dell'importo di fr. 60'494.65 (doc. H) per l'esecuzione delle seconde

porte, ritenuto che la nuova fornitura era avvenuta a seguito di una modifica

dell'ordinazione non imputabile all'artigiano, visto che quanto realizzato e

fornito in prima battuta era conforme a quanto previsto nel contratto di

appalto originario. Dalla somma complessiva riconosciuta di fr. 121'378.10 il

primo giudice ha dedotto fr. 40'000.- versati dalla convenuta dopo l'avvio

della procedura d'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, per un saldo di

fr. 81'378.10. Da tale importo il Pretore ha inoltre decurtato un importo

forfettario di fr. 5'000.- (pari al prezzo di 4 porte interne), ritenuto che

alcune delle prime porte erano state riutilizzate dall'attore, oltre fr. 567.-

quale minor valore dell'opera in relazione ai difetti dei motori elettrici dei

i cassettoni del bagno (posizione 7a del contratto), fr. 2'535.- pari al minor

valore per i piani in corian delle docce e fr. 705.- per quelli del bagno 1,

mentre ha respinto le ulteriori pretese poste in compensazione dalla convenuta.

Il primo giudice ha quindi parzialmente accolto la petizione per l'importo complessivo

di fr. 72'571.10 e ordinato, per tale somma, l'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale.

3. L'appellante,

in ordine, ripropone l'eccezione di nullità dell'autorizzazione ad agire e

critica il Pretore per avere ritenuto l'istanza di conciliazione conforme alla

legge malgrado nel formale petitum l'attore abbia omesso di inserire la

pretesa creditoria, limitandosi a richiedere la convocazione delle parti per un

tentativo di conciliazione. A suo dire, l'indicazione nei considerandi degli

elementi su cui si fonda l'azione non sarebbe sufficiente, ritenuto che il

giudice in applicazione del principio “ne eat iudex ultra petita partium”

non avrebbe la facoltà per completare d'ufficio una domanda insufficiente o

incompleta.

3.1

L'esigenza di chiarezza e precisione della domanda non deve trascendere

nell'eccesso di formalismo né contrapporsi al principio della buona fede. Una

richiesta di giudizio va interpretata in maniera oggettiva, dandole il senso

che i destinatari potevano e dovevano ragionevolmente attribuirle in buona fede

(principio dell'affidamento: sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15

maggio 2017 consid. 4.2 con vari riferimenti). Il giudice non è vincolato

dunque alla lettera di una richiesta anche ove essa presenti conclusioni

formalmente viziate, se dalla motivazione del memoriale si desume che cosa e

quanto l'istante intenda ottenere (sentenza del Tribunale federale 5A_408/2016

del 21 luglio 2017 consid. 4.2; Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª

ed., n. 9 ad art. 58 CPC).

3.2 In

concreto è vero che nel petitum l'istante si è limitato a chiedere la

convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione. La richiesta di

condanna della convenuta è tuttavia stata formulata in maniera precisa

immediatamente prima del petitum con la seguente formulazione evidenziata

in grassetto: “con questa causa l'istante signor AO 1 chiede che la

convenuta signora AP 1 sia condannata al versamento dell'importo di CHF 81'378.90,

oltre interessi al 5% a far tempo dal 30 ottobre 2015” (istanza di

conciliazione, pag. 3) e nel frontespizio dell'atto l'istante ha indicato

chiaramente l'oggetto (“azione creditoria derivante dal contratto di appalto”)

e il valore di causa. In queste circostanze, nulla impediva al giudice

di interpretare la domanda alla luce dei considerandi (sentenza del Tribunale

federale 5A_657/2014 del 27 aprile 2015, consid. 8.1 e 5A_621/2012 del 20 marzo

2013, consid. 4.3) e di ritenere l'istanza di conciliazione conforme all'art.

202 cpv. 2 CPC, tanto più che la convenuta nemmeno ha mai preteso che l'istanza

non le abbia permesso di individualizzare l'oggetto del contendere.

Su

questo punto l'operato del primo giudice sfugge dunque ad ogni critica e l'autorizzazione

ad agire di cui al doc. A è perfettamente valida.

4. Nel

merito l'appellante contesta che in concreto vi sia stata una modifica di ordinazione,

come concluso dal Pretore. A suo dire, la fornitura e la posa delle seconde

porte sarebbe oggetto di un nuovo contratto di appalto. La committente a

seguito dell'esecuzione difettosa delle prime porte avrebbe infatti ricusato l'opera

ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO con la comunicazione via fax di data 28

settembre 2014 (doc. C).

4.1

Premessa

per l'applicazione delle norme sulla garanzia dell'appaltatore ai sensi degli

art. 367 segg. CO è l'avvenuta consegna dell'opera, la quale può validamente

avvenire solo nel caso in cui essa sia stata completata dall'artigiano (DTF 118 II 149; Gauch, Der Werkvertrag, n. 101; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., Ginevra-Basilea-Zurigo 2009, n.

4481 pag. 675; Bühler,

Zürcher Kommentar, n 6 e 7 ad art. 367 CO). Un'opera è completa, e quindi atta

ad essere consegnata, quando tutti i lavori necessari al suo compimento sono

stati eseguiti (Gauch, op.

cit., n. 101; Bühler, op.

cit., n. 7 ad art. 367 CO).

4.2 In concreto è pacifico che il 28

settembre 2014 l'opera contrattualmente stipulata non era a tutti gli effetti

terminata, mancando la posa di più della metà delle porte fornite, come ammesso

e sostenuto dalla medesima convenuta nei suoi allegati introduttivi (risposta,

pag. 6 e 7; duplica, pag. 7). Circostanza confermata del resto dall'istruttoria (deposizione di L__________ __________, verbale 23 gennaio 2017, pag. 3) e dallo

scritto doc. C della committente, in cui ha chiesto all'artigiano di sospendere

i lavori. Ne discende che la tesi dell'appellante (peraltro

inammissibile, poiché in riferimento alla fornitura e alla posa delle prime

porte è stata formulata in maniera chiara solo in questa sede e quindi

tardivamente, art. 317 CPC) deve essere respinta. Conformemente alle

valutazioni del primo giudice, dopo l'interruzione della posa, lo smontaggio e

il deposito in magazzino delle prime porte a seguito delle reclamazioni della

committente, le parti hanno deciso che l'attore avrebbe fornito e posato delle

nuove porte di dimensione maggiore rispetto a quelle originariamente previste

nel contratto. Con questa nuova pattuizione è stato sostituito il contenuto del

contratto originario relativamente alla fornitura e alla posa delle porte, ciò

che costituisce la modifica di un contratto e non la stipulazione di uno nuovo.

La fornitura e la posa delle seconde porte di dimensioni maggiori va pertanto

considerata una semplice modifica d'ordine, rispettivamente un lavoro

supplementare, in ogni caso rientrante nel contratto iniziale doc. B.

5. L'appellante

rimprovera in seguito il Pretore per avere riconosciuto l'importo di fr. 60'833.-

a titolo di mercede relativa alla fornitura e alla posa delle prime porte (doc.

O). Al riguardo la committente ribadisce che l'attore avrebbe violato il

principio della buona fede, emettendo la fattura 27 ottobre 2015 (doc. O)

concernente le prime porte quattro mesi dopo l'invio della liquidazione finale

di cui alla fattura 18 luglio 2015 (doc. H) relativa alle seconde porte fornite

e alle altre opere appaltate, senza comunicare che anche la fornitura delle

prime porte avrebbe dovuto essere pagata, e critica il Pretore per non avere

valutato tutta una serie di circostanze da cui emergerebbe come l'artigiano avesse

rinunciato alla mercede per la fornitura delle prime porte.

La

censura è irricevibile in ordine, le circostanze a sostegno della violazione

del principio della buona fede sono infatti state addotte dall'appellante solo

in questa sede, e con ciò tardivamente (art. 317 CPC). La stessa è pure

infondata. Il fatto che l'artigiano abbia omesso di notificare l'aumento dei

costi rispettivamente non abbia esplicitato che le prime porte avrebbero dovuto

Considerandi

essere remunerate, non esclude infatti a priori il suo diritto alla mercede (Gauch, op. cit., n. 789), e gli

ulteriori elementi indiziari addotti, in parte nemmeno comprovati (mancanza di

una liquidazione finale, riutilizzo di alcune porte da parte dell'artigiano,

ulteriori opere asseritamente deliberate “a compensazione” dei costi per

la produzione delle prime porte), non sono comunque sufficienti per dedurre che

l'attore avesse rinunciato alla mercede.

6.

L'appellante

ripropone in seguito la tesi secondo cui la remunerazione delle prime porte non

sarebbe dovuta poiché l'esecuzione sarebbe difettosa, le porte avendo una “luce

passaggio” di soli 69 – 72 cm, quindi inferiore rispetto a quanto

normalmente ci si potrebbe aspettare partendo da una larghezza “luce muro”

di 90 cm. La committente rileva inoltre che la remunerazione non sarebbe

comunque dovuta, l'attore avendo omesso di informarla, in violazione del suo

obbligo di informazione e cooperazione, che il dettaglio costruttivo relativo

alla larghezza dei telai avrebbe diminuito ulteriormente la “luce passaggio”.

6.1

La

censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L'appellante

si limita in sostanza ad esporre una personale e soggettiva lettura delle

risultanze istruttorie, senza confrontarsi con le esaurienti argomentazioni

formulate dal Pretore. La stessa è pure irricevibile poiché nuova, l'appellante

avendo sostenuto solo in questa sede, e con ciò tardivamente (art. 317 cpv. 1

CPC), che le porte sarebbero difettose poiché la larghezza “luce passaggio”

sarebbe inferiore a quello che usualmente ci si può aspettare partendo da una “luce

muro” di 90 cm, rispettivamente di 100 cm. La committente in prima sede ha

infatti sempre e solo sostenuto che le dimensioni indicate sui piani esecutivi

e sull'offerta di cui al doc. B erano riferite alla “luce passaggio”,

che avrebbe dovuto essere tra gli 80 e i 90 cm per le porte interne,

rispettivamente di 100 cm per quelle d'entrata, e non alla larghezza “luce

muro” (risposta, pag. 4).

6.2

Ad

ogni modo, la stessa è pure infondata. L'istruttoria ha confermato che le

misure riportate sull'offerta di cui al doc. B, allestita secondo i piani

esecutivi 1:50 della progettista, erano da intendersi come “luce muro”,

ovvero da muro grezzo a muro grezzo (deposizioni dell'arch. K__________ __________,

verbale 6 marzo 2017, pag. 2, e di L__________ __________, verbale 23 gennaio

2017, pag. 2). Dalla perizia giudiziaria emerge poi che la misura delle prime

porte fornite corrispondeva a quanto indicato nel modulo d'offerta integrato al

contratto (perizia, pag. 22). È vero che i periti giudiziari hanno indicato che

in generale per le porte “con telaio in luce muro la riduzione della luce

telaio varia da 120-160 mm”, portando la “luce passaggio” a “740-780

mm” per le porte con una “luce muro” di 90 cm, rispettivamente a “840

– 880 mm” per quelle con una “luce muro” di 100 cm (perizia quesiti

9.

e 10, pag. 17), mentre la larghezza “luce passaggio” delle 9 porte

interne ancora depositate nel magazzino dell'attore è risultata essere di 71 –

72.

cm, ad eccezione di una porta con una larghezza di 69,9 cm e una di 83,3 cm,

e quella delle 4 porte d'entrata si situava tra gli 80 e gli 81,5 cm (delucidazione

perizia, pag. 11). Contrariamente a quanto pretende l'appellante, tuttavia, la

minore ampiezza della “luce passaggio” rispetto a quanto usualmente ci

si potrebbe aspettare, non costituisce in concreto un difetto imputabile all'artigiano.

Dalla perizia giudiziaria risulta infatti che la larghezza del telaio delle

prime porte interne fornite è in media 150 mm (perizia, quesito numero 12, pag.

19; dato confermato pure dalle misurazioni eseguite in sede di delucidazione e

complemento della perizia alle porte ancora presenti nel magazzino dell'attore,

da cui risulta che l'ampiezza del telaio per le porte interne varia tra 150 e

162.

mm, rispettivamente tra 150 e 165 mm per le porte di entrata [larghezza

della porta + telaio ./. larghezza luce passaggio], cfr. quesito 8

delucidazione della perizia), ampiezza che rientra senz'altro nella forchetta

di 120 – 160 mm indicata dai periti quale riduzione usuale della “luce

telaio” per una porta con telaio a filo muro come quello previsto nel

modulo di offerta di cui al doc. B (quesiti 9 e 10, pag. 17).

L'ampiezza

inferiore della “luce passaggio” non può pertanto che derivare da una

larghezza “luce muro” minore rispetto a quella prevista dai piani

esecutivi, ciò che con ogni evidenza non può essere imputato al falegname, il

quale, prima di iniziare la produzione delle porte, ha pure proceduto al

rilievo delle misure della costruzione grezza, quando già era stato posato l'intonaco

(deposizione di L__________ __________, verbale 23 gennaio 2002, pag. 2). Ne

discende che le prime porte fornite dall'attore rispettavano le indicazioni dei

piani esecutivi della progettista e le scelte di dettaglio da lui operate,

concernenti i telai e la loro ampiezza, sono risultate conformi alle regole

dell'arte. Anche se l'ampiezza dei telai rientra in quello che usualmente ci si

potrebbe attendere, come confermato dai periti, vale la pena sottolineare che in

concreto l'altezza delle porte progettate, di 250 cm, ha verosimilmente imposto

una maggiore larghezza dei telai al fine garantire un'adeguata stabilità dei

serramenti (deposizione dell'arch. K__________ __________, verbale 6 marzo

2017, pag. 2; dichiarazione confermata anche dai periti giudiziari, perizia,

quesito 11, pag. 18).

In

circostanze siffatte l'asserita violazione dell'obbligo di informazione e

cooperazione, argomentazione peraltro irricevibile poiché nuova (317 CPC), si

rileva irrilevante oltre che infondata, ritenuto che dall'istruttoria è emerso

che i piani di dettaglio relativi alla realizzazione delle prime porte erano presumibilmente

stati sottoposti alla DL, essendo la stessa pure progettista (deposizione dell'arch.

K______ _______, verbale 6 marzo 2017, pag. 3).

7.

Per quanto concerne

le deduzioni, l'appellante contesta il Pretore per avere decurtato dalla

mercede riconosciuta all'attore per la fornitura delle prime porte (fr. 60'833.-)

un importo forfettario di

fr. 5'000.-, pari al prezzo di 4 porte interne. Al riguardo ribadisce la tesi

secondo cui andrebbe corrisposta unicamente la mercede concernente la

produzione delle porte ancora presenti nel magazzino dell'attore al momento in

cui è stata esperita la perizia giudiziaria. L'appellante si limita a ritenere

“ridicolo” l'importo riconosciuto dal primo giudice, senza confrontarsi

con la sua argomentazione secondo cui la committente, a cui incombeva l'onere

della prova, non era riuscita a dimostrare che tutte le porte non più

reperibili erano state vendute né che lo erano state allo stesso prezzo

fatturato. Ne deriva che la censura deve essere dichiarata irricevibile per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

8.

In

merito alle ulteriori deduzioni riproposte in questa sede dalla convenuta si

osserva che le relative critiche al giudizio pretorile sono perlopiù

irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L'appellante si

limita in sostanza a ribadire le proprie tesi, esprimendo il proprio disappunto

con formulazioni del tutto generiche e insufficienti ad adempiere ai

presupposti di motivazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC, senza spiegare i motivi di

fatto e di diritto per cui la decisione impugnata sarebbe errata. Le critiche

non sono nemmeno idonee a scalfire le conclusioni del primo giudice sul tema,

come si vedrà in appresso.

8.1

Rosette

mancanti, regolazione porte di vario genere, delle antine e dei cassetti degli

armadi dei bagni

Il

Pretore, constatato che la convenuta aveva chiesto l'eliminazione dei difetti

menzionati senza tuttavia formulare una precisa domanda, nemmeno in subordine con

il memoriale conclusivo, non ha dato seguito alla richiesta. In questa sede l'appellante

critica il primo giudice per non avere valutato, in applicazione del suo potere

di apprezzamento, il costo per l'eliminazione dei difetti menzionati. La

censura è irricevibile già solo per il fatto che la convenuta in prima sede si

è limitata a chiedere l'eliminazione dei difetti, senza porre in compensazione il

relativo credito derivante dal minor valore dell'opera, di modo che l'obiezione

di compensazione proposta per la prima volta in questa, e quindi irritualmente

(art. 317 cpv. 1 CPC), è tardiva e irricevibile.

8.2

Posa

di un saettone sulla porta delle cantine

Nella

decisione impugnata il Pretore ha concluso che i difetti concernenti le porte

della cantina non fossero imputabili all'attore. Le critiche formulate in

questa sede dall'appellante sono irricevibili poiché tardive (art. 317 cpv. 1

CPC), la convenuta in prima sede essendosi limitata a chiedere, in maniera

irrita, l'eliminazione del difetto, senza tuttavia porre in compensazione il

minor valore dell'opera.

8.3

Minor

valore dell'opera relativa ai motori elettrici dei cassettoni del bagno

In

prima sede la convenuta ha chiesto la deduzione dell'importo di fr. 2'804.- a

titolo di minor valore dell'opera concernente i cassettoni dei bagni, ritenuta

la sua rinuncia al sistema di motorizzazione degli stessi a causa dei problemi

di sicurezza. Il Pretore ha concluso che quanto eseguito dall'attore fosse

conforme alle pattuizioni contrattuali, ritenuto che per ovviare al problema di

sicurezza sarebbe stato sufficiente uno spostamento del dispositivo di innesto,

intervento che l'attore si era peraltro detto disposto a eseguire a sue spese.

Per tali ragioni il primo giudice ha ritenuto che non si giustificasse

accordare alla committente un minor valore di fr. 2'804.- (corrispondente alla

posizione 7a del contratto doc. B), riconoscendo unicamente l'importo di fr.

567.- stimato dai periti giudiziari per porre in sicurezza i motori dei

cassetti del bagno. L'appellante al riguardo si limita a sostenere che il primo

giudice avrebbe “completamente negletto l'aspetto sicurezza causato dal

sistema di apertura motorizzato, che era di stretta pertinenza (e verifica)

dell'artigiano”, senza spendere una parola in merito alle argomentazioni

pretorili, ciò che rende la censura irricevibile per carente motivazione (art.

311.

cpv. 1 CPC).

8.4

Piani

in corian

dei bagni del secondo, terzo e quarto piano

Il

Pretore non ha riconosciuto la richiesta di porre in compensazione il minor

valore di fr. 5'515.50 pari al costo della sostituzione di tre ripiani in

corian dei bagni del secondo, terzo e quarto piano, poiché ha ritenuto che il

difetto riscontrato (fori per la posa dei rubinetti non centrati) non fosse

imputabile all'attore ma fosse da ricondurre ad una scelta progettuale errata,

ovvero ad una insufficiente profondità della nicchia del mobile. L'appellante ritiene

invece che il difetto sia da imputare esclusivamente all'artigiano, atteso che

lo stesso sarebbe consecutivo alla sua scelta di eseguire comunque i piani

senza avere preventivamente segnalato alla committente che così facendo i fori

sarebbero risultati non centrati. La censura, oltre a essere irricevibile

poiché si fonda su nuove argomentazioni mai addotte in prima sede (art. 317

cpv. 1 CPC), è infondata già solo per il fatto che dagli atti non risulta che l'errore

di progettazione fosse di facile individuazione né che fosse dovuto ad una

violazione di elementari regole dell'arte, tanto che il problema di centratura

dei rubinetti non è nemmeno stato constatato dalla DL al momento della consegna

dell'opera (doc. K). In tali circostanze non si può imputare all'attore una

responsabilità per non avere avvisato la committente dell'errata profondità

della nicchia progettata.

8.5

Risarcimento

dei danni subiti a seguito della necessità di allargare le mazzette per favorire

la posa di porte più larghe

La

conferma del giudizio impugnato sulla conformità delle prime porte fornite con

i piani esecutivi di cui al contratto stipulato tra le parti (sopra consid. 4

-6) rende senza fondamento le argomentazioni dell'appellante a sostegno della

sua pretesa di fr. 43'012.- fatta valere in compensazione a titolo di

risarcimento dei danni.

8.6

Riduzioni

di cui alla tabella doc. 33

L'appellante critica

infine il Pretore per non avere tenuto conto delle riduzioni contenute nel doc.

33.

(prodotto anche come doc. 8). In questo documento, il cui contenuto è stato

contestato dall'attore (replica, pag. 6 in mezzo con riferimento al doc. 8) è

riportato unicamente il calcolo della mercede dovuta all'appaltatore secondo

quanto ritenuto corretto dalla committente, ciò che costituisce una mera

allegazione di parte a cui non può essere riconosciuto alcun valore probatorio.

Del resto, al riguardo, la convenuta non ha nemmeno adempiuto al suo onere di

allegazione, negli atti introduttivi essendosi infatti limitata a esporre la

somma che a suo dire spetterebbe all'attore a titolo di mercede, rinviando per

il resto al calcolo da lei effettuato di cui ai doc. 8 e 33, senza alcuna

spiegazione in merito. Ciò non è sufficiente per adempiere l'onere di

allegazione (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale federale 4A_502/2016 del

6.

febbraio 2017). È pertanto a giusta ragione che il Pretore non ne ha tenuto

conto.

9.

Ne discende la

reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile (art. 318 cpv. 1

lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d'appello, calcolate sulla base

di un valore litigioso complessivo di fr. 72'571.10, sono poste interamente a

carico dell'appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve

inoltre rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 95

cpv. 1 lett. b).

L'importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L'appello 26 giugno

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 27 maggio 2019 della Pretura di Locarno-Città è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

avv. ;

-

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il

ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).