12.2019.110
Appalto - modifica di ordinazione -mercede
16 settembre 2020Italiano26 min
pagamento di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015, e ha chiesto di ordinare all'Ufficiale del
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.110
Lugano
16 settembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
vicepresidente,
Stefani
e Giani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.13 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 30 maggio
2016 da
AO
1
patrocinato
dall'avv. PA 1
contro
AP
1
patrocinata
dall'avv. PA 2
con
cui l'attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 81'378.10
oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015 e di ordinare all'Ufficiale del registro fondiario di Locarno di
iscrivere in via definitiva, a favore dell'attore e a carico della particella
n. __________ RFD di __________, di proprietà della convenuta, un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015;
domande avversate dalla
controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con
sentenza 27 maggio 2019 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al
pagamento di fr. 72'571.10, somma per la quale ha altresì ordinato l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale;
appellante la
convenuta con appello 26 giugno 2019 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta
delle spese giudiziarie di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 6
settembre 2019 l'attore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese
e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
dell'edificazione di un nuovo stabile residenziale di 5 piani sulla particella
n. __________ RFD di __________, appartenente a AP 1, quest'ultima, in qualità
di committente, ha sottoscritto il 15 luglio 2014 con AO 1, in qualità di appaltatore,
un contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere da falegname concernenti,
tra l'altro, la fornitura e la posa delle porte d'entrata e delle porte interne
degli appartamenti progettati. Il contratto è stato allestito in base all'offerta
dell'8 luglio 2014 “conferma prezzi 271” e ai piani esecutivi 1:50
elaborati dalla progettista S__________ __________ SA, la quale ha assunto
anche la direzione lavori (in seguito DL, doc. B).
B. Con
fax 28 settembre 2014 AP 1 ha chiesto all'appaltatore di inviarle “una copia
dei piani esecutivi del 8.7.2014”, asseritamente non ricevuti, e di “posare
al PT sia gli armadietti e cordian nel bagno che l'armadietto della doccia”
affinché potesse visionarli, con contestuale interruzione della loro produzione
fino al suo benestare. La committente ha intimato altresì a AO 1 di sospendere
la posa delle porte finché non fosse stata trovata una soluzione, ritenuto che
non sarebbe stata “accettata una porta che sia inferiore agli 80 cm, risp.
90 cm” (doc. C).
C. Le
parti hanno quindi concordato di eseguire un “appartamento campione”
completo, così da permettere alla committente di prendere visione delle porte e
di tutte le altre opere commissionate. L'11 febbraio 2015 AP 1 ha comunicato a AO
1 la propria soddisfazione per quanto visionato nell'appartamento campione, in
particolare per le porte (doc. D).
D. Con
scritto 17 febbraio 2015 AO 1 ha informato la committente che, conformemente a
quanto stabilito con lei e la DL, avrebbe proceduto con la produzione e la posa
delle porte degli altri appartamenti, che sarebbero state “eseguite come
quelle dell'appartamento campione”, e con l'esecuzione e la posa degli
armadi del disimpegno, del davanzale in corian e del rivestimento delle vasche
da bagno (doc. G). Il 13 luglio 2015 è stato allestito dalla DL un verbale
concernente i lavori di finitura e i ritocchi di pertinenza di AO 1 ancora
necessari; lavori eseguiti da quest'ultimo il 25 agosto 2015 (doc. K, I).
E. Il
18 luglio 2015 AO 1 ha emesso la liquidazione finale (fattura n. 15140) concernente
l'esecuzione delle opere da falegname fornite a AP 1, per un importo
complessivo di
fr. 168'513.55, con un saldo a suo favore di fr. 60'494.65, tenuto conto di due
acconti di fr. 64'800.- e fr. 56'700.- già incassati (doc. H). La fattura è
stata trasmessa dalla DL alla committente il 12 agosto 2015 (doc. I), mentre il
7 settembre 2015 AO 1 ha emesso un'ulteriore fattura (n. 15181) di fr. 388.80
concernente i lavori di “rifacimento dei cassetti” (doc. P).
F. Con
uno scritto inviato via fax il 29 settembre 2015 la committente ha chiesto all'artigiano
di inviarle la prova che egli aveva ricevuto il “benestare” dalla DL per
l'esecuzione delle prime porte “a cm 72” (doc. J, 7). Con scritto 30
settembre 2015 AO 1 le ha confermato che la produzione delle prime porte era
stata eseguita conformemente al modulo di offerta allegato al contratto di
appalto (doc. B), allestito sulla base delle misure riprese dai piani della
progettista, i quali indicavano una larghezza “luce muro di cm 90”. Egli
ha altresì specificato che le misure effettive rilevate sul cantiere prima di
iniziare con la produzione dei serramenti (quindi la distanza da muro a muro) corrispondevano
a quelle indicate sui piani della progettista (doc. 3).
G. Con
scritto 28 ottobre 2015 AO 1 ha inviato a AP 1 la fattura n. 15240 di
complessivi fr. 65'307.60 concernente la “prima fornitura porte” (doc.
O), specificando di ritenere pretestuosi i continui rifiuti di pagamento della
liquidazione finale e informandola altresì di non essere disposto a rinunciare
al suo credito concernente la fornitura delle prime porte “realizzate e
posate secondo contratto” (doc. N). Il giorno successivo egli ha intimato
alla committente di versare l'importo complessivo di fr. 121'766.90 (fatture n.
15140, 15181 e 15240)
entro 10 giorni
(doc. 31).
H. Adito
da AO 1, con decisione 24 febbraio 2016 il Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città ha confermato l'annotazione provvisoria sulla particella n. __________
RFD di __________ di
un'ipoteca
legale per artigiani e imprenditori limitatamente all'importo di fr. 81'766.90,
ritenuto che nel frattempo la committente aveva versato la somma di fr. 40'000.-,
assegnando all'istante termine fino al 31 maggio 2016 per promuovere la causa
intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (inc. SO.2015.787).
Fatti
I. Con
petizione 30 maggio 2016 AO 1, al beneficio dell'autorizzazione ad agire di cui
al doc. A, ha convenuto AP 1 innanzi al medesimo Pretore, per ottenere il
pagamento di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015, e ha chiesto di ordinare all'Ufficiale del
registro fondiario di Locarno di iscrivere in via definitiva a suo favore e a
carico della particella n. __________ RFD __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
di fr. 81'378.10 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2015. Con risposta
23 agosto 2016 la convenuta ha sollevato, in ordine, l'eccezione di nullità
dell'autorizzazione ad agire e, nel merito, si è integralmente opposta alle
domande dell'attore, con contestazioni. Esperita l'istruttori, in cui, tra
altro, è stata eseguita una perizia giudiziaria, le parti hanno ribadito le
rispettive e antitetiche argomentazioni con gli allegati conclusivi.
L. Il
Pretore, con sentenza 27 maggio 2019, ha parzialmente accolto la petizione e
condannato la convenuta al pagamento di fr. 72'571.10 oltre interessi al 5% dal
30 ottobre 2015, somma per la quale ha altresì ordinato l'iscrizione dell'ipoteca
legale definitiva a favore di AO 1 e a carico della particella n. __________
RFD di __________ di proprietà di AP 1, ponendo le spese processuali (di
complessivi fr. 23'600 oltre fr. 900.- per la procedura di conciliazione) a
carico dell'attore in ragione di 1/10 e in ragione di 9/10 a carico della
convenuta, con l'obbligo per quest'ultima di rifondere a controparte fr. 10'000.-
a titolo di ripetibili ridotte.
M. Con
appello 26 giugno 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con risposta 6
settembre 2019 l'attore si è opposto integralmente al gravame, protestando le
spese giudiziarie di appello.
Considerato
in diritto: 1. L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l'appello 26 giugno 2019 è tempestivo,
così come lo è la risposta introdotta entro il termine assegnato da
questa Camera.
2. Nella
decisione impugnata il Pretore, in ordine, ha respinto l'eccezione di nullità
dell'autorizzazione ad agire sollevata dalla convenuta e, nel merito, ha rilevato
che tra le parti era venuto in essere un contratto di appalto avente per
oggetto opere da falegname. Il primo giudice ha accertato che l'attore tra
giugno – settembre 2015 aveva realizzato, fornito e, in parte, posato le porte
commissionate sulla base del contratto di appalto di cui al doc. B. Successivamente,
a seguito delle lamentele della committente circa la larghezza delle porte, l'artigiano
aveva eseguito una seconda fornitura e posa dei serramenti con una ampiezza
maggiore. Al riguardo il primo giudice ha concluso che le parti avevano
concordato una modifica di ordinazione (“Bestellungsänderung”), ovvero
la fabbricazione e la posa di nuove porte più larghe rispetto alle prime. Sulla
base dei riscontri istruttori, egli ha accertato che le prime porte fornite
erano conformi a quanto previsto dal contratto di appalto e non presentavano
difetti esecutivi, riconoscendo pertanto il diritto alla mercede dell'attore
per l'esecuzione di tali opere di cui alla fattura doc. O per un importo pari a
fr. 60'833.-. Il Pretore ha inoltre riconosciuto il diritto dell'attore al
pagamento dell'importo di fr. 60'494.65 (doc. H) per l'esecuzione delle seconde
porte, ritenuto che la nuova fornitura era avvenuta a seguito di una modifica
dell'ordinazione non imputabile all'artigiano, visto che quanto realizzato e
fornito in prima battuta era conforme a quanto previsto nel contratto di
appalto originario. Dalla somma complessiva riconosciuta di fr. 121'378.10 il
primo giudice ha dedotto fr. 40'000.- versati dalla convenuta dopo l'avvio
della procedura d'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, per un saldo di
fr. 81'378.10. Da tale importo il Pretore ha inoltre decurtato un importo
forfettario di fr. 5'000.- (pari al prezzo di 4 porte interne), ritenuto che
alcune delle prime porte erano state riutilizzate dall'attore, oltre fr. 567.-
quale minor valore dell'opera in relazione ai difetti dei motori elettrici dei
i cassettoni del bagno (posizione 7a del contratto), fr. 2'535.- pari al minor
valore per i piani in corian delle docce e fr. 705.- per quelli del bagno 1,
mentre ha respinto le ulteriori pretese poste in compensazione dalla convenuta.
Il primo giudice ha quindi parzialmente accolto la petizione per l'importo complessivo
di fr. 72'571.10 e ordinato, per tale somma, l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale.
3. L'appellante,
in ordine, ripropone l'eccezione di nullità dell'autorizzazione ad agire e
critica il Pretore per avere ritenuto l'istanza di conciliazione conforme alla
legge malgrado nel formale petitum l'attore abbia omesso di inserire la
pretesa creditoria, limitandosi a richiedere la convocazione delle parti per un
tentativo di conciliazione. A suo dire, l'indicazione nei considerandi degli
elementi su cui si fonda l'azione non sarebbe sufficiente, ritenuto che il
giudice in applicazione del principio “ne eat iudex ultra petita partium”
non avrebbe la facoltà per completare d'ufficio una domanda insufficiente o
incompleta.
3.1
L'esigenza di chiarezza e precisione della domanda non deve trascendere
nell'eccesso di formalismo né contrapporsi al principio della buona fede. Una
richiesta di giudizio va interpretata in maniera oggettiva, dandole il senso
che i destinatari potevano e dovevano ragionevolmente attribuirle in buona fede
(principio dell'affidamento: sentenza del Tribunale federale 5A_564/2016 del 15
maggio 2017 consid. 4.2 con vari riferimenti). Il giudice non è vincolato
dunque alla lettera di una richiesta anche ove essa presenti conclusioni
formalmente viziate, se dalla motivazione del memoriale si desume che cosa e
quanto l'istante intenda ottenere (sentenza del Tribunale federale 5A_408/2016
del 21 luglio 2017 consid. 4.2; Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª
ed., n. 9 ad art. 58 CPC).
3.2 In
concreto è vero che nel petitum l'istante si è limitato a chiedere la
convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione. La richiesta di
condanna della convenuta è tuttavia stata formulata in maniera precisa
immediatamente prima del petitum con la seguente formulazione evidenziata
in grassetto: “con questa causa l'istante signor AO 1 chiede che la
convenuta signora AP 1 sia condannata al versamento dell'importo di CHF 81'378.90,
oltre interessi al 5% a far tempo dal 30 ottobre 2015” (istanza di
conciliazione, pag. 3) e nel frontespizio dell'atto l'istante ha indicato
chiaramente l'oggetto (“azione creditoria derivante dal contratto di appalto”)
e il valore di causa. In queste circostanze, nulla impediva al giudice
di interpretare la domanda alla luce dei considerandi (sentenza del Tribunale
federale 5A_657/2014 del 27 aprile 2015, consid. 8.1 e 5A_621/2012 del 20 marzo
2013, consid. 4.3) e di ritenere l'istanza di conciliazione conforme all'art.
202 cpv. 2 CPC, tanto più che la convenuta nemmeno ha mai preteso che l'istanza
non le abbia permesso di individualizzare l'oggetto del contendere.
Su
questo punto l'operato del primo giudice sfugge dunque ad ogni critica e l'autorizzazione
ad agire di cui al doc. A è perfettamente valida.
4. Nel
merito l'appellante contesta che in concreto vi sia stata una modifica di ordinazione,
come concluso dal Pretore. A suo dire, la fornitura e la posa delle seconde
porte sarebbe oggetto di un nuovo contratto di appalto. La committente a
seguito dell'esecuzione difettosa delle prime porte avrebbe infatti ricusato l'opera
ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO con la comunicazione via fax di data 28
settembre 2014 (doc. C).
4.1
Premessa
per l'applicazione delle norme sulla garanzia dell'appaltatore ai sensi degli
art. 367 segg. CO è l'avvenuta consegna dell'opera, la quale può validamente
avvenire solo nel caso in cui essa sia stata completata dall'artigiano (DTF 118 II 149; Gauch, Der Werkvertrag, n. 101; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., Ginevra-Basilea-Zurigo 2009, n.
4481 pag. 675; Bühler,
Zürcher Kommentar, n 6 e 7 ad art. 367 CO). Un'opera è completa, e quindi atta
ad essere consegnata, quando tutti i lavori necessari al suo compimento sono
stati eseguiti (Gauch, op.
cit., n. 101; Bühler, op.
cit., n. 7 ad art. 367 CO).
4.2 In concreto è pacifico che il 28
settembre 2014 l'opera contrattualmente stipulata non era a tutti gli effetti
terminata, mancando la posa di più della metà delle porte fornite, come ammesso
e sostenuto dalla medesima convenuta nei suoi allegati introduttivi (risposta,
pag. 6 e 7; duplica, pag. 7). Circostanza confermata del resto dall'istruttoria (deposizione di L__________ __________, verbale 23 gennaio 2017, pag. 3) e dallo
scritto doc. C della committente, in cui ha chiesto all'artigiano di sospendere
i lavori. Ne discende che la tesi dell'appellante (peraltro
inammissibile, poiché in riferimento alla fornitura e alla posa delle prime
porte è stata formulata in maniera chiara solo in questa sede e quindi
tardivamente, art. 317 CPC) deve essere respinta. Conformemente alle
valutazioni del primo giudice, dopo l'interruzione della posa, lo smontaggio e
il deposito in magazzino delle prime porte a seguito delle reclamazioni della
committente, le parti hanno deciso che l'attore avrebbe fornito e posato delle
nuove porte di dimensione maggiore rispetto a quelle originariamente previste
nel contratto. Con questa nuova pattuizione è stato sostituito il contenuto del
contratto originario relativamente alla fornitura e alla posa delle porte, ciò
che costituisce la modifica di un contratto e non la stipulazione di uno nuovo.
La fornitura e la posa delle seconde porte di dimensioni maggiori va pertanto
considerata una semplice modifica d'ordine, rispettivamente un lavoro
supplementare, in ogni caso rientrante nel contratto iniziale doc. B.
5. L'appellante
rimprovera in seguito il Pretore per avere riconosciuto l'importo di fr. 60'833.-
a titolo di mercede relativa alla fornitura e alla posa delle prime porte (doc.
O). Al riguardo la committente ribadisce che l'attore avrebbe violato il
principio della buona fede, emettendo la fattura 27 ottobre 2015 (doc. O)
concernente le prime porte quattro mesi dopo l'invio della liquidazione finale
di cui alla fattura 18 luglio 2015 (doc. H) relativa alle seconde porte fornite
e alle altre opere appaltate, senza comunicare che anche la fornitura delle
prime porte avrebbe dovuto essere pagata, e critica il Pretore per non avere
valutato tutta una serie di circostanze da cui emergerebbe come l'artigiano avesse
rinunciato alla mercede per la fornitura delle prime porte.
La
censura è irricevibile in ordine, le circostanze a sostegno della violazione
del principio della buona fede sono infatti state addotte dall'appellante solo
in questa sede, e con ciò tardivamente (art. 317 CPC). La stessa è pure
infondata. Il fatto che l'artigiano abbia omesso di notificare l'aumento dei
costi rispettivamente non abbia esplicitato che le prime porte avrebbero dovuto
Considerandi
essere remunerate, non esclude infatti a priori il suo diritto alla mercede (Gauch, op. cit., n. 789), e gli
ulteriori elementi indiziari addotti, in parte nemmeno comprovati (mancanza di
una liquidazione finale, riutilizzo di alcune porte da parte dell'artigiano,
ulteriori opere asseritamente deliberate “a compensazione” dei costi per
la produzione delle prime porte), non sono comunque sufficienti per dedurre che
l'attore avesse rinunciato alla mercede.
6.
L'appellante
ripropone in seguito la tesi secondo cui la remunerazione delle prime porte non
sarebbe dovuta poiché l'esecuzione sarebbe difettosa, le porte avendo una “luce
passaggio” di soli 69 – 72 cm, quindi inferiore rispetto a quanto
normalmente ci si potrebbe aspettare partendo da una larghezza “luce muro”
di 90 cm. La committente rileva inoltre che la remunerazione non sarebbe
comunque dovuta, l'attore avendo omesso di informarla, in violazione del suo
obbligo di informazione e cooperazione, che il dettaglio costruttivo relativo
alla larghezza dei telai avrebbe diminuito ulteriormente la “luce passaggio”.
6.1
La
censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L'appellante
si limita in sostanza ad esporre una personale e soggettiva lettura delle
risultanze istruttorie, senza confrontarsi con le esaurienti argomentazioni
formulate dal Pretore. La stessa è pure irricevibile poiché nuova, l'appellante
avendo sostenuto solo in questa sede, e con ciò tardivamente (art. 317 cpv. 1
CPC), che le porte sarebbero difettose poiché la larghezza “luce passaggio”
sarebbe inferiore a quello che usualmente ci si può aspettare partendo da una “luce
muro” di 90 cm, rispettivamente di 100 cm. La committente in prima sede ha
infatti sempre e solo sostenuto che le dimensioni indicate sui piani esecutivi
e sull'offerta di cui al doc. B erano riferite alla “luce passaggio”,
che avrebbe dovuto essere tra gli 80 e i 90 cm per le porte interne,
rispettivamente di 100 cm per quelle d'entrata, e non alla larghezza “luce
muro” (risposta, pag. 4).
6.2
Ad
ogni modo, la stessa è pure infondata. L'istruttoria ha confermato che le
misure riportate sull'offerta di cui al doc. B, allestita secondo i piani
esecutivi 1:50 della progettista, erano da intendersi come “luce muro”,
ovvero da muro grezzo a muro grezzo (deposizioni dell'arch. K__________ __________,
verbale 6 marzo 2017, pag. 2, e di L__________ __________, verbale 23 gennaio
2017, pag. 2). Dalla perizia giudiziaria emerge poi che la misura delle prime
porte fornite corrispondeva a quanto indicato nel modulo d'offerta integrato al
contratto (perizia, pag. 22). È vero che i periti giudiziari hanno indicato che
in generale per le porte “con telaio in luce muro la riduzione della luce
telaio varia da 120-160 mm”, portando la “luce passaggio” a “740-780
mm” per le porte con una “luce muro” di 90 cm, rispettivamente a “840
– 880 mm” per quelle con una “luce muro” di 100 cm (perizia quesiti
9.
e 10, pag. 17), mentre la larghezza “luce passaggio” delle 9 porte
interne ancora depositate nel magazzino dell'attore è risultata essere di 71 –
72.
cm, ad eccezione di una porta con una larghezza di 69,9 cm e una di 83,3 cm,
e quella delle 4 porte d'entrata si situava tra gli 80 e gli 81,5 cm (delucidazione
perizia, pag. 11). Contrariamente a quanto pretende l'appellante, tuttavia, la
minore ampiezza della “luce passaggio” rispetto a quanto usualmente ci
si potrebbe aspettare, non costituisce in concreto un difetto imputabile all'artigiano.
Dalla perizia giudiziaria risulta infatti che la larghezza del telaio delle
prime porte interne fornite è in media 150 mm (perizia, quesito numero 12, pag.
19; dato confermato pure dalle misurazioni eseguite in sede di delucidazione e
complemento della perizia alle porte ancora presenti nel magazzino dell'attore,
da cui risulta che l'ampiezza del telaio per le porte interne varia tra 150 e
162.
mm, rispettivamente tra 150 e 165 mm per le porte di entrata [larghezza
della porta + telaio ./. larghezza luce passaggio], cfr. quesito 8
delucidazione della perizia), ampiezza che rientra senz'altro nella forchetta
di 120 – 160 mm indicata dai periti quale riduzione usuale della “luce
telaio” per una porta con telaio a filo muro come quello previsto nel
modulo di offerta di cui al doc. B (quesiti 9 e 10, pag. 17).
L'ampiezza
inferiore della “luce passaggio” non può pertanto che derivare da una
larghezza “luce muro” minore rispetto a quella prevista dai piani
esecutivi, ciò che con ogni evidenza non può essere imputato al falegname, il
quale, prima di iniziare la produzione delle porte, ha pure proceduto al
rilievo delle misure della costruzione grezza, quando già era stato posato l'intonaco
(deposizione di L__________ __________, verbale 23 gennaio 2002, pag. 2). Ne
discende che le prime porte fornite dall'attore rispettavano le indicazioni dei
piani esecutivi della progettista e le scelte di dettaglio da lui operate,
concernenti i telai e la loro ampiezza, sono risultate conformi alle regole
dell'arte. Anche se l'ampiezza dei telai rientra in quello che usualmente ci si
potrebbe attendere, come confermato dai periti, vale la pena sottolineare che in
concreto l'altezza delle porte progettate, di 250 cm, ha verosimilmente imposto
una maggiore larghezza dei telai al fine garantire un'adeguata stabilità dei
serramenti (deposizione dell'arch. K__________ __________, verbale 6 marzo
2017, pag. 2; dichiarazione confermata anche dai periti giudiziari, perizia,
quesito 11, pag. 18).
In
circostanze siffatte l'asserita violazione dell'obbligo di informazione e
cooperazione, argomentazione peraltro irricevibile poiché nuova (317 CPC), si
rileva irrilevante oltre che infondata, ritenuto che dall'istruttoria è emerso
che i piani di dettaglio relativi alla realizzazione delle prime porte erano presumibilmente
stati sottoposti alla DL, essendo la stessa pure progettista (deposizione dell'arch.
K______ _______, verbale 6 marzo 2017, pag. 3).
7.
Per quanto concerne
le deduzioni, l'appellante contesta il Pretore per avere decurtato dalla
mercede riconosciuta all'attore per la fornitura delle prime porte (fr. 60'833.-)
un importo forfettario di
fr. 5'000.-, pari al prezzo di 4 porte interne. Al riguardo ribadisce la tesi
secondo cui andrebbe corrisposta unicamente la mercede concernente la
produzione delle porte ancora presenti nel magazzino dell'attore al momento in
cui è stata esperita la perizia giudiziaria. L'appellante si limita a ritenere
“ridicolo” l'importo riconosciuto dal primo giudice, senza confrontarsi
con la sua argomentazione secondo cui la committente, a cui incombeva l'onere
della prova, non era riuscita a dimostrare che tutte le porte non più
reperibili erano state vendute né che lo erano state allo stesso prezzo
fatturato. Ne deriva che la censura deve essere dichiarata irricevibile per
carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
8.
In
merito alle ulteriori deduzioni riproposte in questa sede dalla convenuta si
osserva che le relative critiche al giudizio pretorile sono perlopiù
irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L'appellante si
limita in sostanza a ribadire le proprie tesi, esprimendo il proprio disappunto
con formulazioni del tutto generiche e insufficienti ad adempiere ai
presupposti di motivazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC, senza spiegare i motivi di
fatto e di diritto per cui la decisione impugnata sarebbe errata. Le critiche
non sono nemmeno idonee a scalfire le conclusioni del primo giudice sul tema,
come si vedrà in appresso.
8.1
Rosette
mancanti, regolazione porte di vario genere, delle antine e dei cassetti degli
armadi dei bagni
Il
Pretore, constatato che la convenuta aveva chiesto l'eliminazione dei difetti
menzionati senza tuttavia formulare una precisa domanda, nemmeno in subordine con
il memoriale conclusivo, non ha dato seguito alla richiesta. In questa sede l'appellante
critica il primo giudice per non avere valutato, in applicazione del suo potere
di apprezzamento, il costo per l'eliminazione dei difetti menzionati. La
censura è irricevibile già solo per il fatto che la convenuta in prima sede si
è limitata a chiedere l'eliminazione dei difetti, senza porre in compensazione il
relativo credito derivante dal minor valore dell'opera, di modo che l'obiezione
di compensazione proposta per la prima volta in questa, e quindi irritualmente
(art. 317 cpv. 1 CPC), è tardiva e irricevibile.
8.2
Posa
di un saettone sulla porta delle cantine
Nella
decisione impugnata il Pretore ha concluso che i difetti concernenti le porte
della cantina non fossero imputabili all'attore. Le critiche formulate in
questa sede dall'appellante sono irricevibili poiché tardive (art. 317 cpv. 1
CPC), la convenuta in prima sede essendosi limitata a chiedere, in maniera
irrita, l'eliminazione del difetto, senza tuttavia porre in compensazione il
minor valore dell'opera.
8.3
Minor
valore dell'opera relativa ai motori elettrici dei cassettoni del bagno
In
prima sede la convenuta ha chiesto la deduzione dell'importo di fr. 2'804.- a
titolo di minor valore dell'opera concernente i cassettoni dei bagni, ritenuta
la sua rinuncia al sistema di motorizzazione degli stessi a causa dei problemi
di sicurezza. Il Pretore ha concluso che quanto eseguito dall'attore fosse
conforme alle pattuizioni contrattuali, ritenuto che per ovviare al problema di
sicurezza sarebbe stato sufficiente uno spostamento del dispositivo di innesto,
intervento che l'attore si era peraltro detto disposto a eseguire a sue spese.
Per tali ragioni il primo giudice ha ritenuto che non si giustificasse
accordare alla committente un minor valore di fr. 2'804.- (corrispondente alla
posizione 7a del contratto doc. B), riconoscendo unicamente l'importo di fr.
567.- stimato dai periti giudiziari per porre in sicurezza i motori dei
cassetti del bagno. L'appellante al riguardo si limita a sostenere che il primo
giudice avrebbe “completamente negletto l'aspetto sicurezza causato dal
sistema di apertura motorizzato, che era di stretta pertinenza (e verifica)
dell'artigiano”, senza spendere una parola in merito alle argomentazioni
pretorili, ciò che rende la censura irricevibile per carente motivazione (art.
311.
cpv. 1 CPC).
8.4
Piani
in corian
dei bagni del secondo, terzo e quarto piano
Il
Pretore non ha riconosciuto la richiesta di porre in compensazione il minor
valore di fr. 5'515.50 pari al costo della sostituzione di tre ripiani in
corian dei bagni del secondo, terzo e quarto piano, poiché ha ritenuto che il
difetto riscontrato (fori per la posa dei rubinetti non centrati) non fosse
imputabile all'attore ma fosse da ricondurre ad una scelta progettuale errata,
ovvero ad una insufficiente profondità della nicchia del mobile. L'appellante ritiene
invece che il difetto sia da imputare esclusivamente all'artigiano, atteso che
lo stesso sarebbe consecutivo alla sua scelta di eseguire comunque i piani
senza avere preventivamente segnalato alla committente che così facendo i fori
sarebbero risultati non centrati. La censura, oltre a essere irricevibile
poiché si fonda su nuove argomentazioni mai addotte in prima sede (art. 317
cpv. 1 CPC), è infondata già solo per il fatto che dagli atti non risulta che l'errore
di progettazione fosse di facile individuazione né che fosse dovuto ad una
violazione di elementari regole dell'arte, tanto che il problema di centratura
dei rubinetti non è nemmeno stato constatato dalla DL al momento della consegna
dell'opera (doc. K). In tali circostanze non si può imputare all'attore una
responsabilità per non avere avvisato la committente dell'errata profondità
della nicchia progettata.
8.5
Risarcimento
dei danni subiti a seguito della necessità di allargare le mazzette per favorire
la posa di porte più larghe
La
conferma del giudizio impugnato sulla conformità delle prime porte fornite con
i piani esecutivi di cui al contratto stipulato tra le parti (sopra consid. 4
-6) rende senza fondamento le argomentazioni dell'appellante a sostegno della
sua pretesa di fr. 43'012.- fatta valere in compensazione a titolo di
risarcimento dei danni.
8.6
Riduzioni
di cui alla tabella doc. 33
L'appellante critica
infine il Pretore per non avere tenuto conto delle riduzioni contenute nel doc.
33.
(prodotto anche come doc. 8). In questo documento, il cui contenuto è stato
contestato dall'attore (replica, pag. 6 in mezzo con riferimento al doc. 8) è
riportato unicamente il calcolo della mercede dovuta all'appaltatore secondo
quanto ritenuto corretto dalla committente, ciò che costituisce una mera
allegazione di parte a cui non può essere riconosciuto alcun valore probatorio.
Del resto, al riguardo, la convenuta non ha nemmeno adempiuto al suo onere di
allegazione, negli atti introduttivi essendosi infatti limitata a esporre la
somma che a suo dire spetterebbe all'attore a titolo di mercede, rinviando per
il resto al calcolo da lei effettuato di cui ai doc. 8 e 33, senza alcuna
spiegazione in merito. Ciò non è sufficiente per adempiere l'onere di
allegazione (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale federale 4A_502/2016 del
6.
febbraio 2017). È pertanto a giusta ragione che il Pretore non ne ha tenuto
conto.
9.
Ne discende la
reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile (art. 318 cpv. 1
lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d'appello, calcolate sulla base
di un valore litigioso complessivo di fr. 72'571.10, sono poste interamente a
carico dell'appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve
inoltre rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 95
cpv. 1 lett. b).
L'importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L'appello 26 giugno
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 27 maggio 2019 della Pretura di Locarno-Città è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 3'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
avv. ;
-
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il
ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).