12.2019.111
Risarcimento per ingiusta carcerazione: competenza per materia
7 novembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.111
12.2019.112
Lugano
7 novembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.8 della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 28 gennaio
2019 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'600.- oltre
interessi al 5% dal 12 gennaio 2019; domanda cui quest’ultima si è opposta e
che il Pretore aggiunto ha respinto per incompetenza per materia con sentenza
28 maggio 2019, ponendo tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico della
parte attrice che si è pure vista respingere, con la stessa sentenza, l’istanza
di gratuito patrocinio formulata in data 15 maggio 2019;
appellante l’attore
con atto di appello del 28 giugno 2019 con cui ha chiesto di annullare la
sentenza 28 maggio 2019 e rinviare gli atti al Pretore aggiunto per procedere
all’istruttoria di causa, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e
seconda istanza;
preso atto che unitamente
all’appello, l’attore ha formulato istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado;
premesso che alla parte
appellata non sono state richieste osservazioni all’appello né all’istanza di
assistenza giudiziaria;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In
data 11 gennaio 2015 AO 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di AP 1 per i
reati di violenza carnale, coazione sessuale e minaccia, per fatti
asseritamente avvenuti la notte tra il 10 e l’11 gennaio 2015 presso
l’abitazione della donna.
L’inchiesta, condotta
dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, si è conclusa con l’emanazione dell’atto
d’accusa __________ del __________, con il quale il qui appellante è stato
ritenuto autore colpevole di violenza carnale, coazione sessuale (in parte
tentata) e minaccia. In questo periodo e meglio dal 12 gennaio al 23 febbraio
2015, AP 1 è stato posto in carcere preventivo per 43 giorni.
Con decisione non
motivata 18 gennaio 2018, la Corte delle assise criminali ha prosciolto AP 1 da
tutte le imputazioni a suo carico, ha accolto parzialmente la sua istanza di
indennizzo per ingiusto procedimento ex art. 429 CPP, riconoscendogli un
importo di fr. 1'000.- dei fr. 8'600.- da lui rivendicati, posto a carico dello
Stato, ha respinto l’istanza di risarcimento dell’accusatrice privata e ha
ordinato la confisca di tutto quanto posto sotto sequestro a eccezione di un
telefono cellulare, dissequestrato. Inoltre ha accollato allo Stato le spese
per la difesa d’ufficio dell’imputato, quantificate in fr. 33'293.52 (inc. __________).
La decisione non è
stata impugnata ed è passata in giudicato.
Fatti
2. Il
28 maggio 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha
introdotto una petizione innanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'600.-
oltre accessori a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della
procedura penale, avviata in base a quelle che egli ha definito le “false
accuse mosse dalla signora AO 1”. La cifra rivendicata, è stato
specificato, si compone di fr. 7'600.- pari alla differenza tra quanto riconosciuto
dalla Corte delle assise criminali quale indennizzo per ingiusta carcerazione
(fr. 1'000.-, corrispondenti a 5 giorni di carcere a fr. 200.-) e quanto
richiesto dall’imputato (fr. 8'600.-), oltre a fr. 10'000.- per torto morale.
Con osservazioni 18
febbraio 2019, AO 1 ha chiesto la reiezione della petizione, con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
Con decisione 28 maggio
2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione per incompetenza per
materia, così come ha rigettato l’istanza di gratuito patrocinio formulata in
corso di causa in data 15 maggio 2019 dall’attore, il tutto con seguito di
tassa, spese e ripetibili a carico della parte soccombente.
Nel suo giudizio il primo
giudice ha stabilito che pretese d’indennizzo scaturenti da procedure penali
conclusesi con un’assoluzione devono e possono essere avanzate ai sensi degli artt.
416 segg. e 429 segg. CPP esclusivamente di fronte all’autorità penale, pena la
preclusione, ossia l’impossibilità di farle valere ulteriormente e in altre
sedi o procedure. Di qui l’incompetenza del giudice civile di determinarsi in
merito alle domande di risarcimento formulate con la petizione.
3. Con
appello datato 28 giugno 2019, pervenuto per posta il 1° luglio successivo, AP
1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al
primo giudice per l’esperimento dell’istruttoria di causa e, nel contempo, postulato
la concessione dell’assistenza giudiziaria.
In sintesi, egli ha
sostenuto di essere ben cosciente del fatto che la richiesta di indennizzo per
ingiusta carcerazione debba essere formulata allo Stato, affermando che le
rivendicazioni avanzate in sede civile sono di tutt’altra natura, fondandosi
sugli artt. 41 e 49 CO, e che la somma per l’ingiusta carcerazione è da lui
stata presa come riferimento monetario per quantificare il danno. Egli ha poi spiegato
che i fr. 7'600.- non sono stati chiesti perché non riconosciuti dallo Stato,
ma costituiscono semplicemente una base concreta per la quantificazione
monetaria del torto morale. I fr. 10'000.- si giustificano invece quale altra
componente di quest’ultimo, riconducibile all’importante sofferenza patita a
seguito della carcerazione e della continuazione del procedimento, che hanno
comportato una lesione della reputazione, della libertà personale e di
movimento, nonché il sequestro di oggetti personali e intimi dell’appellante.
4. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante non deve spiegare
perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a
proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire
critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello
deve essere messa in grado di comprendere agevolmente le censure ricorsuali,
pena l’irricevibilità delle medesime.
Nella fattispecie, l’appello
è in gran parte, se non nella sua totalità, irricevibile in quanto non si
confronta puntualmente con le argomentazioni della decisione di primo grado,
ma, in maniera invero generica, propone sostanzialmente una sua interpretazione
del diritto e dei fatti.
5. A
prescindere da ciò, l’impugnativa risulta inconsistente anche nel merito.
Giusta l’art. 429 cpv.
1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi
confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.
a), a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto
morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali,
segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L'art. 429 cpv. 2 CPP
prevede che l'autorità esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo
a quantificarle e a comprovarle. Questa normativa fonda una responsabilità
causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che
è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con
il procedimento penale. L'ammontare del danno economico deve essere calcolato
secondo le regole del diritto civile (STF 6B_1054/2017 del 23 luglio 2018
consid. 3.2).
In merito al
risarcimento del torto morale subito, secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP
l'imputato prosciolto ha diritto a una riparazione per lesioni particolarmente
gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della
libertà. Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima
una lesione particolarmente grave della personalità ai sensi dell'art. 28 cpv.
Considerandi
2.
CC o dell'art. 49 CO (cfr. Wehrenberg/ Bernhard,
in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a ed., 2014, n. 27 ad art. 429). La
fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo equità,
fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete
circostanze del caso. Essa deve venire fissata in funzione della gravità della
lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto,
segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione
di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e
professionale (DTF 137 III 303 consid.
2.2
; 130 III 699 consid.
5.
; sentenza 1P.147/2006 del 13 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).
Se prevale nella causa,
l’imputato ha diritto a che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente
delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili
(art. 432 cpv. 1 CPP). Se l’imputato viene giudicato non colpevole in un
procedimento promosso a querela di parte (non quindi quelli relativi ai reati
sessuali in questione), il querelante, qualora per condotta temeraria o
negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia
intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato, possono essere tenuti a
rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali (art. 432 cpv. 2 CPP).
Un giorno di ingiusta
carcerazione viene, per consolidata giurisprudenza, indennizzato con fr. 200.-
nei casi di breve-media durata (STF 6B_909/2015 consid. 2.2 e cit.).
6.
In
ambito di pretese avanzate dalle parti a un procedimento penale nei confronti
della Confederazione, dei Cantoni e delle controparti per l’ottenimento di un
risarcimento dei danni patiti e del torto morale subito, vale il cosiddetto
principio dell’effetto esclusivo (o dell’esclusività) del dovere di indennizzo
della collettività e quindi delle disposizioni del CPP in merito, che regolano
la materia in maniera esaustiva (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3.; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a
ed., 2014, n. 8 segg. ad vor-art. 416-436). In altri termini, pretese
derivanti da una procedura penale possono essere fatte valere unicamente nei
confronti di Confederazione o Cantoni e solo sulla base delle relative norme del
CPP, mentre il ricorso a procedure fondate su disposizioni di altre leggi
relative alla responsabilità, in primis quelle del CO, è escluso.
E’ poi facoltà dello
Stato esercitare un eventuale regresso per le spese sostenute nei confronti
delle persone che, per dolo o negligenza grave, hanno provocato l’apertura del
procedimento, ostacolato notevolmente lo stesso o cagionato una decisione
annullata in procedura di revisione (art. 420 CPP). Anche di fronte ad una
denuncia mendace, tuttavia, l’Ente pubblico deve ricorrere a questa possibilità
con una certa cautela (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3; Domeisen, op.
cit. n. 7 ad art. 420).
Di conseguenza, questa
natura esclusiva del disciplinamento della materia da parte degli artt. 416
segg. CPP comporta che la facoltà concessa alle parti di ottenere dalle
autorità penali delle indennità per la procedura penale esclude che possa
sussistere un credito residuo fondato sulle norme della responsabilità civile,
sia nell’ipotesi in cui le indennità riconosciute da tali autorità non coprono
l’integralità dei costi e dei danni subiti dalla parte interessata (STF 6B_818/2018
del 4 ottobre 2018 consid. 4.1;6B_923/2015 consid. 5.2;4A_674/2015 consid.
1.3
e 3; DTF 139 III 190; 133 II 361 consid. 4.1; Jeanneret, Précis de Procedure pénale, 2018, n. 5048 seg.),
sia in quella in cui è stato omesso di avanzare pretese di indennizzo in sede
penale e si tenti, parallelamente o in un secondo tempo, di sanare la mancanza sottoponendo
le rivendicazioni al tribunale civile.
7.
In
base a quanto precede, quindi, un’azione volta al risarcimento del danno
pecuniario e del torto morale patito a seguito di una procedura penale può
essere intentata unicamente nell’ambito della procedura penale stessa e contro
lo Stato, pena il suo decadimento. In tal modo, è esclusa la possibilità di far
valere simili pretese, in toto o in parte, di fronte al giudice civile.
Ne consegue che il
Pretore aggiunto ha correttamente respinto l’azione per incompetenza per
materia del tribunale civile.
L’appello, nella misura
in cui è ricevibile, si rivela quindi manifestamente infondato, con conseguente
sua reiezione e relativa conferma del giudizio impugnato. Per questa ragione,
in base a quanto prevede l’art. 312 cpv. 1 CPC, la controparte non è stata
invitata a presentare osservazioni.
8.
La parte appellante ha presentato un’istanza di concessione
dell’assistenza giudiziaria che dev’essere respinta per assenza di probabilità
di successo dell’appello (v. art. 117 lett. b CPC), come emerge dai
considerandi che precedono.
9.
Le spese giudiziarie della procedura di appello, limitate alle sole
spese processuali, seguono la soccombenza e, tenuto conto delle peculiarità del
caso e della situazione economica dell’appellante, sono a titolo eccezionale
fissate in fr. 300.- in applicazione degli artt. 2 e 7 cpv. 1 LTG, importo per
lui sicuramente sopportabile. Non si assegnano ripetibili, l’appello non
essendo stato notificato per osservazioni.
Il valore litigioso,
determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a
fr. 17'600.-.
Per la procedura di
gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, salvo in
caso di malafede o temerarietà (v. art. 119 cpv. 6 CPC). Nella fattispecie,
seppure l’esito della procedura avrebbe potuto essere chiaro al patrocinatore
sin dagli inizi, non vi sono elementi per scostarsi dal principio base e
prelevare oneri processuali.
L’impugnabilità del
giudizio incidentale in materia di gratuito patrocinio segue la via dell’azione
principale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 106, 108, 119
CPC e la LTG
decide:
1.
L’appello 28 giugno 2019 di AP
1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
§ Di conseguenza è confermata la sentenza
28 maggio 2019, inc. SE.2019.8, del Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Locarno-Campagna.
2.
Le spese processuali della
procedura di appello, pari a fr. 300.-, sono poste a carico di AP 1. Non si
assegnano ripetibili.
3.
L’istanza 28 giugno 2019 di
concessione dell’assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
4.
Non si prelevano spese processuali
per la procedura di gratuito patrocinio.
5.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).