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Decisione

12.2019.111

Risarcimento per ingiusta carcerazione: competenza per materia

7 novembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2. Il

28 maggio 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha

introdotto una petizione innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'600.-

oltre accessori a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della

procedura penale, avviata in base a quelle che egli ha definito le “false

accuse mosse dalla signora AO 1”. La cifra rivendicata, è stato

specificato, si compone di fr. 7'600.- pari alla differenza tra quanto riconosciuto

dalla Corte delle assise criminali quale indennizzo per ingiusta carcerazione

(fr. 1'000.-, corrispondenti a 5 giorni di carcere a fr. 200.-) e quanto

richiesto dall’imputato (fr. 8'600.-), oltre a fr. 10'000.- per torto morale.

Con osservazioni 18

febbraio 2019, AO 1 ha chiesto la reiezione della petizione, con protesta di

tasse, spese e ripetibili.

Con decisione 28 maggio

2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione per incompetenza per

materia, così come ha rigettato l’istanza di gratuito patrocinio formulata in

corso di causa in data 15 maggio 2019 dall’attore, il tutto con seguito di

tassa, spese e ripetibili a carico della parte soccombente.

Nel suo giudizio il primo

giudice ha stabilito che pretese d’indennizzo scaturenti da procedure penali

conclusesi con un’assoluzione devono e possono essere avanzate ai sensi degli artt.

416 segg. e 429 segg. CPP esclusivamente di fronte all’autorità penale, pena la

preclusione, ossia l’impossibilità di farle valere ulteriormente e in altre

sedi o procedure. Di qui l’incompetenza del giudice civile di determinarsi in

merito alle domande di risarcimento formulate con la petizione.

3. Con

appello datato 28 giugno 2019, pervenuto per posta il 1° luglio successivo, AP

1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al

primo giudice per l’esperimento dell’istruttoria di causa e, nel contempo, postulato

la concessione dell’assistenza giudiziaria.

In sintesi, egli ha

sostenuto di essere ben cosciente del fatto che la richiesta di indennizzo per

ingiusta carcerazione debba essere formulata allo Stato, affermando che le

rivendicazioni avanzate in sede civile sono di tutt’altra natura, fondandosi

sugli artt. 41 e 49 CO, e che la somma per l’ingiusta carcerazione è da lui

stata presa come riferimento monetario per quantificare il danno. Egli ha poi spiegato

che i fr. 7'600.- non sono stati chiesti perché non riconosciuti dallo Stato,

ma costituiscono semplicemente una base concreta per la quantificazione

monetaria del torto morale. I fr. 10'000.- si giustificano invece quale altra

componente di quest’ultimo, riconducibile all’importante sofferenza patita a

seguito della carcerazione e della continuazione del procedimento, che hanno

comportato una lesione della reputazione, della libertà personale e di

movimento, nonché il sequestro di oggetti personali e intimi dell’appellante.

4. L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante non deve spiegare

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a

proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire

critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello

deve essere messa in grado di comprendere agevolmente le censure ricorsuali,

pena l’irricevibilità delle medesime.

Nella fattispecie, l’appello

è in gran parte, se non nella sua totalità, irricevibile in quanto non si

confronta puntualmente con le argomentazioni della decisione di primo grado,

ma, in maniera invero generica, propone sostanzialmente una sua interpretazione

del diritto e dei fatti.

5. A

prescindere da ciò, l’impugnativa risulta inconsistente anche nel merito.

Giusta l’art. 429 cpv.

1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.

a), a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione

necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto

morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali,

segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). L'art. 429 cpv. 2 CPP

prevede che l'autorità esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo

a quantificarle e a comprovarle. Questa normativa fonda una responsabilità

causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che

è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con

il procedimento penale. L'ammontare del danno economico deve essere calcolato

secondo le regole del diritto civile (STF 6B_1054/2017 del 23 luglio 2018

consid. 3.2).

In merito al

risarcimento del torto morale subito, secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP

l'imputato prosciolto ha diritto a una riparazione per lesioni particolarmente

gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della

libertà. Il versamento di un'indennità a questo titolo presuppone di massima

una lesione particolarmente grave della personalità ai sensi dell'art. 28 cpv.

Considerandi

2.

CC o dell'art. 49 CO (cfr. Wehrenberg/ Bernhard,

in: Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a ed., 2014, n. 27 ad art. 429). La

fissazione della riparazione morale costituisce una decisione secondo equità,

fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete

circostanze del caso. Essa deve venire fissata in funzione della gravità della

lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto,

segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione

di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e

professionale (DTF 137 III 303 consid.

2.2

; 130 III 699 consid.

5.

; sentenza 1P.147/2006 del 13 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).

Se prevale nella causa,

l’imputato ha diritto a che l’accusatore privato lo indennizzi adeguatamente

delle spese sostenute per far fronte alle istanze relative agli aspetti civili

(art. 432 cpv. 1 CPP). Se l’imputato viene giudicato non colpevole in un

procedimento promosso a querela di parte (non quindi quelli relativi ai reati

sessuali in questione), il querelante, qualora per condotta temeraria o

negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia

intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato, possono essere tenuti a

rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali (art. 432 cpv. 2 CPP).

Un giorno di ingiusta

carcerazione viene, per consolidata giurisprudenza, indennizzato con fr. 200.-

nei casi di breve-media durata (STF 6B_909/2015 consid. 2.2 e cit.).

6.

In

ambito di pretese avanzate dalle parti a un procedimento penale nei confronti

della Confederazione, dei Cantoni e delle controparti per l’ottenimento di un

risarcimento dei danni patiti e del torto morale subito, vale il cosiddetto

principio dell’effetto esclusivo (o dell’esclusività) del dovere di indennizzo

della collettività e quindi delle disposizioni del CPP in merito, che regolano

la materia in maniera esaustiva (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3.; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a

ed., 2014, n. 8 segg. ad vor-art. 416-436). In altri termini, pretese

derivanti da una procedura penale possono essere fatte valere unicamente nei

confronti di Confederazione o Cantoni e solo sulla base delle relative norme del

CPP, mentre il ricorso a procedure fondate su disposizioni di altre leggi

relative alla responsabilità, in primis quelle del CO, è escluso.

E’ poi facoltà dello

Stato esercitare un eventuale regresso per le spese sostenute nei confronti

delle persone che, per dolo o negligenza grave, hanno provocato l’apertura del

procedimento, ostacolato notevolmente lo stesso o cagionato una decisione

annullata in procedura di revisione (art. 420 CPP). Anche di fronte ad una

denuncia mendace, tuttavia, l’Ente pubblico deve ricorrere a questa possibilità

con una certa cautela (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3; Domeisen, op.

cit. n. 7 ad art. 420).

Di conseguenza, questa

natura esclusiva del disciplinamento della materia da parte degli artt. 416

segg. CPP comporta che la facoltà concessa alle parti di ottenere dalle

autorità penali delle indennità per la procedura penale esclude che possa

sussistere un credito residuo fondato sulle norme della responsabilità civile,

sia nell’ipotesi in cui le indennità riconosciute da tali autorità non coprono

l’integralità dei costi e dei danni subiti dalla parte interessata (STF 6B_818/2018

del 4 ottobre 2018 consid. 4.1;6B_923/2015 consid. 5.2;4A_674/2015 consid.

1.3

e 3; DTF 139 III 190; 133 II 361 consid. 4.1; Jeanneret, Précis de Procedure pénale, 2018, n. 5048 seg.),

sia in quella in cui è stato omesso di avanzare pretese di indennizzo in sede

penale e si tenti, parallelamente o in un secondo tempo, di sanare la mancanza sottoponendo

le rivendicazioni al tribunale civile.

7.

In

base a quanto precede, quindi, un’azione volta al risarcimento del danno

pecuniario e del torto morale patito a seguito di una procedura penale può

essere intentata unicamente nell’ambito della procedura penale stessa e contro

lo Stato, pena il suo decadimento. In tal modo, è esclusa la possibilità di far

valere simili pretese, in toto o in parte, di fronte al giudice civile.

Ne consegue che il

Pretore aggiunto ha correttamente respinto l’azione per incompetenza per

materia del tribunale civile.

L’appello, nella misura

in cui è ricevibile, si rivela quindi manifestamente infondato, con conseguente

sua reiezione e relativa conferma del giudizio impugnato. Per questa ragione,

in base a quanto prevede l’art. 312 cpv. 1 CPC, la controparte non è stata

invitata a presentare osservazioni.

8.

La parte appellante ha presentato un’istanza di concessione

dell’assistenza giudiziaria che dev’essere respinta per assenza di probabilità

di successo dell’appello (v. art. 117 lett. b CPC), come emerge dai

considerandi che precedono.

9.

Le spese giudiziarie della procedura di appello, limitate alle sole

spese processuali, seguono la soccombenza e, tenuto conto delle peculiarità del

caso e della situazione economica dell’appellante, sono a titolo eccezionale

fissate in fr. 300.- in applicazione degli artt. 2 e 7 cpv. 1 LTG, importo per

lui sicuramente sopportabile. Non si assegnano ripetibili, l’appello non

essendo stato notificato per osservazioni.

Il valore litigioso,

determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a

fr. 17'600.-.

Per la procedura di

gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, salvo in

caso di malafede o temerarietà (v. art. 119 cpv. 6 CPC). Nella fattispecie,

seppure l’esito della procedura avrebbe potuto essere chiaro al patrocinatore

sin dagli inizi, non vi sono elementi per scostarsi dal principio base e

prelevare oneri processuali.

L’impugnabilità del

giudizio incidentale in materia di gratuito patrocinio segue la via dell’azione

principale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95, 106, 108, 119

CPC e la LTG

decide:

1.

L’appello 28 giugno 2019 di AP

1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

§ Di conseguenza è confermata la sentenza

28 maggio 2019, inc. SE.2019.8, del Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Locarno-Campagna.

2.

Le spese processuali della

procedura di appello, pari a fr. 300.-, sono poste a carico di AP 1. Non si

assegnano ripetibili.

3.

L’istanza 28 giugno 2019 di

concessione dell’assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

4.

Non si prelevano spese processuali

per la procedura di gratuito patrocinio.

5.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).