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Decisione

12.2019.113

Contratto di lavoro. Indennità per licenziamento abusivo. Rimborso delle spese di trasferta (diritto a un'indennità chilometrica per l'utiizzo del veicolo privato a fini professionali)

29 maggio 2020Italiano19 min

2013, a tempo indeterminato, AP 1 in qualità di assistente di cura a domicilio (doc. D). Questo accordo è stato reiterato in data 25 febbraio 2015

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.113

Lugano

29 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.437

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 1° dicembre 2017

da

AP

1

rappr. dall’RA 1

contro

AO

1

rappr. dall’ PA 1

in materia di diritto del

lavoro, con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento

di complessivi fr. 9'542.80 (lordi) per pretese salariali e indennità ex art.

336c CO nonché di fr. 13'986.- (netti) a titolo di indennità chilometrica per

l’utilizzo della propria vettura a fini professionali,

pretese a cui si è opposta

la controparte e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza di data 29

maggio 2019 con cui ha condannato AO 1 al pagamento di fr. 2'200.- (netti), a

titolo di indennità per licenziamento abusivo, e di fr. 2'861.15 (lordi), per

pretese salariali,

appellante l’attrice

con atto di appello del 1° luglio 2019 con cui chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di condannare la controparte al pagamento di un’indennità

per licenziamento abusivo pari a tre stipendi medi mensili, assommante a fr.

6'600.- (netti), e di ulteriori fr. 13’986.- (netti) quale indennità

chilometrica, con protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta, con

risposta del 4 settembre 2019 postula la reiezione del gravame e la conferma

del querelato giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili,

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto:

Fatti

A. Con

contratto datato 14 novembre 2013 AO 1 ha assunto, a partire dal 1° dicembre

2013, a tempo indeterminato, AP 1 in qualità di assistente di cura a domicilio (doc. D). Questo accordo è stato reiterato in data 25 febbraio 2015

tramite un “contratto quadro di lavoro temporaneo” (doc. E); documento

che faceva riferimento al contratto collettivo di lavoro per il settore del

prestito di personale (in seguito CCL PP) dichiarato di obbligatorietà

generale. Il contratto quadro doc. E prevedeva che: “le disposizioni

relative alla missione vengono stabilite nel contratto

di missione appositamente previsto” (doc. E, punto 1).

B. Nel

corso del 2016 AP 1 ha chiesto spiegazioni alla sua datrice di lavoro in merito

al rimborso delle spese per l’utilizzo della propria vettura e ad altri costi

connessi all’attività professionale da lei sopportati. Non avendo ottenuto una

risposta ritenuta soddisfacente, la dipendente si è quindi rivolta all’RA 1 la

quale in data 22 agosto 2016 ha scritto una lettera a AO 1 con cui ha chiesto

chiarimenti in merito alle posizioni contrattuali, all’indennità chilometrica, all'indennità

per i corsi di formazione e alle spese in generale (doc. F). La datrice di

lavoro ha preso posizione con scritto del 26 agosto 2016, di cui si dirà per

quanto necessario in seguito (doc. G). Gli ulteriori scritti della lavoratrice di

data 21 settembre e 11 novembre 2016 sono rimasti senza risposta.

C. Con

raccomandata datata 2 dicembre 2016, anticipata per email, AO 1 ha disdetto il

rapporto d’impiego con AP 1 a far tempo dal 2 gennaio 2017; nel contempo essa

ha comunicato alla dipendente che per il mese di dicembre 2016 era previsto un

solo giorno di missione, ovvero il 2 dicembre stesso (doc. L).

AP

1 è stata ammalata dal 5 dicembre 2016 al 20 dicembre 2016 incluso (16 giorni),

evento non contestato dalla datrice di lavoro malgrado la mancata presentazione

di un certificato medico (doc. T). A partire dal 21 dicembre 2016 essa è

tornata abile al lavoro.

Con

scritto del 21 dicembre 2016 l’RA 1, per conto di AP 1, ha formalmente

contestato la disdetta del 2 dicembre 2016 ritenendola abusiva ai sensi

dell’art. 336a CO. Nel contempo, essa ha inoltre comunicato che AP 1 si teneva

a disposizione per riprendere l’attività lavorativa (doc. M e N).

D. Previo

tentativo di conciliazione (CM.2017.458), in data 1° dicembre 2017 AP 1 ha

inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la

condanna di AO 1 al pagamento di fr. 9'542.80 (lordi), di cui fr. 6'547.25

quale indennità ex art. 336c CO, fr. 537.50 quale indennità per la

frequentazione di corsi formativi e fr. 2'408.05 quale saldo del salario

dovutole, nonché al versamento di ulteriori fr. 13'986.- (netti) a titolo di

indennità chilometrica per l’utilizzo della propria vettura ai sensi dell’art.

327b CO.

In

breve, l’attrice ha fatto valere l’abusività della disdetta e ha chiesto il

pagamento di un’indennità pari a tre mensilità calcolate sulla base dello

stipendio medio degli ultimi sei mesi. Parallelamente essa ha domandato la

retribuzione dei corsi di formazione da lei seguiti e il pagamento del salario non

ancora percepito per il mese di dicembre 2016 e dal 1° al 18 gennaio 2017. AP 1

ha inoltre sostenuto di aver percorso 19'980 km con la propria vettura per ragioni

di servizio e ha chiesto che per queste trasferte le venisse corrisposta

un’indennità pari a fr. 0.70/km, per complessivi fr. 13'986.-.

Con

risposta del 5 febbraio 2018 AO 1 ha integralmente contestato le pretese

attoree. In merito al rimborso chilometrico la datrice di lavoro ha rinviato

all’allegato 2 del contratto quadro base per il personale occupato presso i

Servizi privati di assistenza a domicilio approntato dalla A__________ (A__________

__________) secondo cui sarebbe rimborsato solo il corrispettivo

dell’abbonamento periodico arcobaleno. Essa ha sostenuto che il chilometraggio

veniva rimborsato solo in casi eccezionali e se il luogo da raggiungere non era

correttamente servito dai mezzi pubblici, circostanza nota all’attrice. AO 1 ha

negato che vi fosse una correlazione tra il licenziamento di AP 1 e le sue

richieste di riconoscimento delle indennità chilometriche e ha ricondotto il

licenziamento “all’atteggiamento assunto dall’attrice verso il lavoro e i

colleghi”, situazione che a detta della stessa “le audizioni

testimoniali consentiranno di meglio esplicitare” (risposta, pag.5). Essa

ha inoltre affermato di aver rimborsato alla dipendente tutte le ore dedicate

alla formazione e ha negato di doverle uno stipendio per il mese di dicembre 2016

al di là delle indennità per malattia.

In sede di replica e

duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle proprie allegazioni e

domande approfondendone alcuni aspetti. Per sua parte l’attrice ha negato di

aver mai ricevuto e/o accettato il contratto quadro A__________ menzionato

dalla controparte. Essa ha inoltre affermato che la disponibilità del mezzo di

trasporto privato era una condizione imprescindibile per l’assunzione e si

rivelava essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa che spesso

imponeva spostamenti tra luoghi distanti tra loro. Dal canto suo, la datrice di

lavoro ha precisato che il rimborso per l’utilizzo della propria autovettura

prevedeva unicamente il versamento di fr. 2.- per ogni ora di cura.

Esperita l’istruttoria, le contendenti hanno

rinunciato al dibattimento e hanno presentato dei memoriali conclusivi con cui

si sono confermate nelle proprie antitetiche posizioni.

E. Con decisione del 29 maggio 2019 il Pretore ha parzialmente

accolto la petizione e condannato AO 1 al pagamento di fr. 2'200.- (netti), a

titolo di indennità per licenziamento abusivo, e di fr. 2'861.15 (lordi), per

pretese salariali (stipendi non pagati e corsi di formazione). La pretesa per

il rimborso del chilometraggio è stata integralmente respinta.

F. Con

atto di appello di data 1° luglio 2019 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di condannare la controparte al pagamento di un’indennità

per licenziamento abusivo pari a tre stipendi medi mensili, assommante a fr.

6'600.- (netti), e di ulteriori fr. 13’986.- (netti), quale indennità

chilometrica, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre AO 1, con

risposta del 4 settembre 2019, postula la reiezione del gravame e la conferma

del querelato giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili.

E considerato,

in diritto:

Considerandi

1.

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).

L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione

di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa

Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

2.

Nel

proprio giudizio il Pretore, dopo aver brevemente ripercorso i fatti, ha affrontato

la questione dell’abusività della disdetta ed ha analizzato gli elementi

sollevati dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni. Egli ha ritenuto

convincenti gli indizi addotti dalla lavoratrice mentre che ha giudicato poco

credibile il motivo a sostegno del licenziamento avanzato dalla datrice di

lavoro, ragion per cui ha ammesso la violazione dell’art. 336 CO da parte di AO

1.

Egli ha quindi determinato l’ammontare dell’indennità ex art. 336a CO

spettante a AP 1 e ha fissato la stessa in fr. 2’200.- equivalente a un salario

mensile medio, con motivazioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito.

Il Pretore ha quindi calcolato il salario medio giornaliero della lavoratrice e

riconosciuto alla stessa l’importo di fr. 839.80 (lordi) corrispondente alla

remunerazione per i giorni 3 e 4 dicembre e dal 21 al 31 dicembre 2016. Allo

stesso andava inoltre ad aggiungersi la somma di fr. 1'677,70 (lordi), quale

salario per i giorni dal 1° al 18 gennaio 2017. Il giudice di prima sede ha inoltre

riconosciuto alla lavoratrice l’importo di fr. 343.75 per le ore dedicate ai

corsi di formazione imposti dalla datrice di lavoro. Il Pretore ha per contro

respinto la pretesa per il rimborso dei chilometri percorsi per lo svolgimento

delle missioni lavorative ritenendo che gli stessi non si riferissero allo

spostamento tra luogo di lavoro e luogo d’impiego bensì al tragitto più breve

tra la casa della lavoratrice e i luoghi di lavoro e viceversa. Egli ha

lasciato aperta la questione a sapere se in quanto assistente di cura e non

infermiera AP 1 avesse diritto all’indennità chilometrica di fr. 0.70.

3.

Quanto

riconosciuto dal Pretore alla dipendente a titolo di salario non percepito e in

relazione ai corsi di formazione non è oggetto di ricorso. A questo stadio

della procedura la natura abusiva del licenziamento non è più controversa.

Contrariamente a quanto

sostenuto in prima sede dal legale di AO 1 (cfr. risposta, pag. 3) il contratto

A__________ (allegato quale doc. 1) non è stato integrato nel contratto concluso

tra le parti in causa.

4.

Nella

prima parte dell’appello AP 1 contesta la decisione pretorile nella misura in

cui le ha riconosciuto a titolo di indennità per licenziamento abusivo

unicamente un mese di salario in luogo dei tre richiesti; essa rimprovera al

Pretore di non aver adeguatamente considerato la gravità della colpa della

datrice di lavoro e la sua situazione personale.

4.1

La parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di

lavoro deve all’altra un’indennità il cui ammontare è stabilito dal giudice,

tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a cpv. 1 CO), che non può

superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2

CO). L’indennità ha duplice natura, punitiva dell’autore e riparatrice del

torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a

CO; Aubert, Commentaire romand CO, n. 2 ad art. 336a). Il

giudice fissa l’indennità in base all’equità (art. 4 CC) e alla luce di tutte

le circostanze concrete e gode pertanto di un ampio margine di apprezzamento

sulla sua determinazione, il cui unico limite è rappresentato dall’importo

equivalente a sei mensilità di salario del lavoratore. Per quantificare

l’indennità da corrispondere al lavoratore, il giudice valuta liberamente tutte

le circostanze del caso, in particolare la gravità del pregiudizio alla

personalità del lavoratore, le conseguenze per il dipendente, l’intensità e la

durata delle relazioni contrattuali tra le parti, il modo in cui è avvenuta la

disdetta del rapporto di lavoro, la solvibilità e la posizione sociale del

datore di lavoro e un’eventuale concolpa della parte licenziata (DTF 123 III 391).

4.2

La lagnanza dell’appellante si rivela fondata.

Nella commisurazione dell’indennità il

Pretore afferma di aver considerato che “si

tratta di una persona giovane, in salute, che ha lavorato brevemente presso la

convenuta, che svolge un'attività lavorativa assai ricercata sul mercato del

lavoro, che ha delle capacità professionali adeguate (…) e dunque non avrà

verosimilmente alcun problema a trovare un nuovo posto di lavoro adeguato” (sentenza cit., pag. 5). Egli non sembra però aver adeguatamente

tenuto conto della gravità del comportamento di AO 1 - che esercita giova

ricordarlo un’attività soggetta ad autorizzazione cantonale -, la quale senza

farsi particolari scrupoli ha licenziato la propria dipendente - madre di 3

bambini piccoli - unicamente per aver chiesto spiegazioni e aver avanzato in

buona fede delle pretese connesse ai rimborsi spese. Non solo, a sostegno del

proprio agire la datrice di lavoro ha addotto presunti comportamenti scorretti

da parte di AP 1, circostanza che non ha però trovato alcun riscontro in sede

istruttoria. Diversamente da quanto sembra credere il Pretore la ricerca di un nuovo

impiego - per quanto in un ambito parasanitario - per una mamma con degli

obblighi di accudimento nei confronti di 3 bambini in età scolastica, con le

limitazioni e i vincoli che ciò comporta, non può essere considerata facile. Alla

luce di quanto precede, tutto ben ponderato, tenuto altresì conto che AP 1

lavorava alle dipendenze di AO 1 da 3 anni, si

giustifica di attribuire alla dipendente l’indennità richiesta pari a tre

stipendi medi mensili (complessivamente, fr.

6'600.- netti).

5.

Nel prosieguo dell’appello AP

1.

contesta il mancato riconoscimento dell’indennità chilometrica e rimprovera

al Pretore un’errata applicazione del diritto e un errato accertamento dei

fatti. Essa ribadisce il suo diritto a ottenere un indennizzo ai sensi

dell’art. 327a CO per i chilometri percorsi con il proprio veicolo per ragioni

professionali. Tra le altre cose, essa rimprovera al giudice di prima sede di

aver erroneamente considerato che i chilometri indicati nel doc. Q si riferissero agli spostamenti dal suo luogo di

domicilio al luogo di lavoro mentre che gli stessi riportano unicamente le

trasferte da un utente all’altro.

5.1

L’art. 327a cpv. 1 CO prevede che il datore di

lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie

dall’esecuzione del lavoro; a non averne dubbio rientrano tra queste anche le

spese per gli spostamenti professionali del dipendente (cfr. decisione del

Tribunale federale del 17 febbraio 2010 inc. 4A_631/2009 consid. 2). È nullo ogni

accordo per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte

dette spese (art 327a cpv. 3 CO). Giusta

l’art. 327b cpv. 1 CO il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore le

spese correnti di utilizzo e manutenzione del veicolo a motore, nella misura in

cui questo sia necessario allo svolgimento del lavoro e che il datore di lavoro

abbia acconsentito all’utilizzo dello stesso. L’accordo del datore di lavoro

può essere tacito o risultare dalle circostanze, per esempio perché

l’adempimento corretto di un compito richiede oggettivamente l’impiego di un

veicolo e un’istruzione esplicita in senso opposto non è stata data (cfr. Favre/Munoz/ Tobler, Contrat de travail,

code annoté, 2ª ed., nota 1.1 ad art. 327b CO). Nell’ambito di questa norma,

parzialmente imperativa, può essere stipulato anche un indennizzo chilometrico

forfettario, nella misura in cui questo sia sufficiente a coprire i costi

effettivi (cfr. Portmann/ Rudolph

in: Basler Kommentar, OR I, 6ª ed., n. 7 ad art. 327b). Ciò non vale per le

spese dovute al viaggio tra casa e luogo di lavoro, a meno che il lavoratore

non debba recarsi presso un posto esterno al luogo di lavoro o che questo cambi

spesso (cfr. Aubert in:

Commentaire Romand, CO I, 2ª ed., n. 3 ad. Art. 327 b CO; vedi anche Wyler/ Heinzer/Zandirad, Droit du

travail, 4ª ed., pag. 376 seg., in relazione alla stipula di più posti di

lavoro).

5.2

Nel concreto caso risulta dagli atti che l’attrice

non ha mai ricevuto un’indennità chilometrica legata all’utilizzo del proprio

veicolo ma unicamente un’indennità per il tempo di trasferta (indicata nei

conteggi salario come “963 indennizzo di base ore tras”, rispettivamente

“964 indennizzo di base ore tras”, cfr. anche doc. P), pari a fr. 2.- o fr.

6.- all’ora di impiego, a dipendenza se veniva fornita un’assistenza privata o

meno, circostanza confermata anche dalla datrice di lavoro (cfr. interrogatorio

formale del 20 giugno 2018 di L__________ G__________, pag. 2). Contrariamente

a quanto sembra credere l’appellata questo importo nulla ha però a che vedere

con l’indennità per le spese del veicolo previste dall’art. 327b CO e neppure

può essere inteso come un importo forfettario per il chilometraggio in quanto

manifestamente insufficiente a coprire i costi effettivi.

Non risulta neppure che AP 1 abbia ricevuto il

corrispettivo del costo dell’abbonamento periodico arcobaleno come -

erroneamente - lasciato intendere in prima sede dal patrocinatore legale della

datrice di lavoro (cfr. risposta, pag. 4).

L’istruttoria ha

inoltre evidenziato che non solo l’utilizzo del veicolo privato a fini

professionali era noto alla datrice di lavoro ma era pure auspicato dalla

stessa tant’è che in occasione dei colloqui di assunzione ai potenziali

candidati veniva chiesto loro se disponessero di un veicolo privato. Al

riguardo la teste P__________ S__________ ha precisato che “Ricordo che al momento

dell’assunzione viene sempre chiesto al dipendente se è automunito poiché il

lavoro implica vari spostamenti sul territorio. Vi sono due dipendenti della

convenuta che non sono automuniti e lavorano in una zona ristretta ben servita

dai mezzi pubblici (…)” (audizione testimoniale del 4 dicembre 2018, pag.

2), circostanza confermata anche da L__________ G__________ la quale ha

dichiarato che “(…) al momento di sottoscrivere il contratto di lavoro nel

2013.

ho spiegato all’attrice che per le nostre dipendenti era consigliato

disporre di un’automobile privata, visto che i mezzi pubblici erano scarsi”

(cfr. interrogatorio formale cit., pag. 2). In effetti, un esame - anche solo

sommario - dei piani di lavoro della qui appellata (allegati al doc. Q) lascia

intuire come non sia possibile attenersi agli stessi senza far capo a un mezzo

di trasporto privato.

Una verifica a

campione del doc. Q effettuato da questa Camera (utilizzando il sito https://it.viamichelin.ch) ha permesso di appurare come i chilometri ivi indicati

non si riferiscano al tragitto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro - come

erroneamente ritenuto dal Pretore - bensì alle trasferte tra il luogo di lavoro

(sede dell’appellata) e il domicilio degli utenti, rispettivamente tra i

domicili di questi ultimi, i cui dati sono stati estrapolati dai piani di

lavoro che AO 1 aveva consegnato alla qui appellante. Il numero di chilometri che

AP 1 afferma aver percorso col proprio veicolo per ragioni professionali e

indicato nel doc. Q (complessivi 19'980 km) può essere ritenuto corretto.

Alla luce di tutto

quanto precede, risultando adempiute le premesse dell’art. 327b CO e

attendibile il contenuto del doc Q, non vi è motivo per non riconoscere a AP 1

un’indennità per l’utilizzo del proprio veicolo privato.

Per quanto attiene

all’importo ad essa spettante, si rileva che nel doc. R consegnato da AO 1 a

tutti i dipendenti - circostanza non contestata dall’appellata - si fa

riferimento a una tariffa di fr. 0.70.- al chilometro (doc. R, punto 6.1), importo

a cui questa Camera giudica di potersi attenere e che corrisponde pure alla

tariffa riconosciuta dalla datrice di lavoro alle infermiere e alle dipendenti

che effettuavano il trasporto di pazienti da casa loro al medico oppure utilizzavano

la vettura per fare la loro spesa (cfr. audizioni testimoniali cit. di P__________

S__________, pag. 1 seg.; di W__________ A__________ del 4 dicembre 2018, pag.

3; nonché interrogatori formali del 20 giugno 2018 di L__________ G__________, pag.,

3, e di AP 1, pag. 4).

La pretesa di AP 1 per indennità chilometrica va

pertanto integralmente accolta.

A titolo di complemento si osserva che la giurisprudenza

federale citata dal Pretore a pagina 9 della sua decisione non è decisiva ai

fini del presente giudizio.

6.

Ne discende l’accoglimento dell’appello e la riforma

della sentenza impugnata. Non si

prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del

lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-. All’attrice è riconosciuta

un’adeguata indennità per ripetibili di prima e seconda istanza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96, 106 e 114 CPC e

il Rtar,

decide:

I. L’appello 1° luglio 2019 di AP 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 29 maggio 2019 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,

è così riformata:

1. La petizione

è accolta e di conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AP 1, __________

(I), gli importi di fr. 20'586.- [fr. 6'600.- (netti) + fr. 13'986.- (netti)] e

di fr. 2'861.15 (lordi), entrambi gli importi con interessi al 5% dal 19

gennaio 2017,

2. Non si prelevano spese processuali a carico delle parti. La convenuta è

condannata a versare all’attrice l'importo di fr. 2'500.- a titolo di

ripetibili.

3. e 4. invariati

II. Non si prelevano spese processuali di appello. L’appellata verserà all’appellante fr. 1’800.- a

titolo di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).