12.2019.113
Contratto di lavoro. Indennità per licenziamento abusivo. Rimborso delle spese di trasferta (diritto a un'indennità chilometrica per l'utiizzo del veicolo privato a fini professionali)
29 maggio 2020Italiano19 min
2013, a tempo indeterminato, AP 1 in qualità di assistente di cura a domicilio (doc. D). Questo accordo è stato reiterato in data 25 febbraio 2015
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.113
Lugano
29 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.437
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 1° dicembre 2017
da
AP
1
rappr. dall’RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ PA 1
in materia di diritto del
lavoro, con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento
di complessivi fr. 9'542.80 (lordi) per pretese salariali e indennità ex art.
336c CO nonché di fr. 13'986.- (netti) a titolo di indennità chilometrica per
l’utilizzo della propria vettura a fini professionali,
pretese a cui si è opposta
la controparte e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza di data 29
maggio 2019 con cui ha condannato AO 1 al pagamento di fr. 2'200.- (netti), a
titolo di indennità per licenziamento abusivo, e di fr. 2'861.15 (lordi), per
pretese salariali,
appellante l’attrice
con atto di appello del 1° luglio 2019 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare la controparte al pagamento di un’indennità
per licenziamento abusivo pari a tre stipendi medi mensili, assommante a fr.
6'600.- (netti), e di ulteriori fr. 13’986.- (netti) quale indennità
chilometrica, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta, con
risposta del 4 settembre 2019 postula la reiezione del gravame e la conferma
del querelato giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili,
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto:
Fatti
A. Con
contratto datato 14 novembre 2013 AO 1 ha assunto, a partire dal 1° dicembre
2013, a tempo indeterminato, AP 1 in qualità di assistente di cura a domicilio (doc. D). Questo accordo è stato reiterato in data 25 febbraio 2015
tramite un “contratto quadro di lavoro temporaneo” (doc. E); documento
che faceva riferimento al contratto collettivo di lavoro per il settore del
prestito di personale (in seguito CCL PP) dichiarato di obbligatorietà
generale. Il contratto quadro doc. E prevedeva che: “le disposizioni
relative alla missione vengono stabilite nel contratto
di missione appositamente previsto” (doc. E, punto 1).
B. Nel
corso del 2016 AP 1 ha chiesto spiegazioni alla sua datrice di lavoro in merito
al rimborso delle spese per l’utilizzo della propria vettura e ad altri costi
connessi all’attività professionale da lei sopportati. Non avendo ottenuto una
risposta ritenuta soddisfacente, la dipendente si è quindi rivolta all’RA 1 la
quale in data 22 agosto 2016 ha scritto una lettera a AO 1 con cui ha chiesto
chiarimenti in merito alle posizioni contrattuali, all’indennità chilometrica, all'indennità
per i corsi di formazione e alle spese in generale (doc. F). La datrice di
lavoro ha preso posizione con scritto del 26 agosto 2016, di cui si dirà per
quanto necessario in seguito (doc. G). Gli ulteriori scritti della lavoratrice di
data 21 settembre e 11 novembre 2016 sono rimasti senza risposta.
C. Con
raccomandata datata 2 dicembre 2016, anticipata per email, AO 1 ha disdetto il
rapporto d’impiego con AP 1 a far tempo dal 2 gennaio 2017; nel contempo essa
ha comunicato alla dipendente che per il mese di dicembre 2016 era previsto un
solo giorno di missione, ovvero il 2 dicembre stesso (doc. L).
AP
1 è stata ammalata dal 5 dicembre 2016 al 20 dicembre 2016 incluso (16 giorni),
evento non contestato dalla datrice di lavoro malgrado la mancata presentazione
di un certificato medico (doc. T). A partire dal 21 dicembre 2016 essa è
tornata abile al lavoro.
Con
scritto del 21 dicembre 2016 l’RA 1, per conto di AP 1, ha formalmente
contestato la disdetta del 2 dicembre 2016 ritenendola abusiva ai sensi
dell’art. 336a CO. Nel contempo, essa ha inoltre comunicato che AP 1 si teneva
a disposizione per riprendere l’attività lavorativa (doc. M e N).
D. Previo
tentativo di conciliazione (CM.2017.458), in data 1° dicembre 2017 AP 1 ha
inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la
condanna di AO 1 al pagamento di fr. 9'542.80 (lordi), di cui fr. 6'547.25
quale indennità ex art. 336c CO, fr. 537.50 quale indennità per la
frequentazione di corsi formativi e fr. 2'408.05 quale saldo del salario
dovutole, nonché al versamento di ulteriori fr. 13'986.- (netti) a titolo di
indennità chilometrica per l’utilizzo della propria vettura ai sensi dell’art.
327b CO.
In
breve, l’attrice ha fatto valere l’abusività della disdetta e ha chiesto il
pagamento di un’indennità pari a tre mensilità calcolate sulla base dello
stipendio medio degli ultimi sei mesi. Parallelamente essa ha domandato la
retribuzione dei corsi di formazione da lei seguiti e il pagamento del salario non
ancora percepito per il mese di dicembre 2016 e dal 1° al 18 gennaio 2017. AP 1
ha inoltre sostenuto di aver percorso 19'980 km con la propria vettura per ragioni
di servizio e ha chiesto che per queste trasferte le venisse corrisposta
un’indennità pari a fr. 0.70/km, per complessivi fr. 13'986.-.
Con
risposta del 5 febbraio 2018 AO 1 ha integralmente contestato le pretese
attoree. In merito al rimborso chilometrico la datrice di lavoro ha rinviato
all’allegato 2 del contratto quadro base per il personale occupato presso i
Servizi privati di assistenza a domicilio approntato dalla A__________ (A__________
__________) secondo cui sarebbe rimborsato solo il corrispettivo
dell’abbonamento periodico arcobaleno. Essa ha sostenuto che il chilometraggio
veniva rimborsato solo in casi eccezionali e se il luogo da raggiungere non era
correttamente servito dai mezzi pubblici, circostanza nota all’attrice. AO 1 ha
negato che vi fosse una correlazione tra il licenziamento di AP 1 e le sue
richieste di riconoscimento delle indennità chilometriche e ha ricondotto il
licenziamento “all’atteggiamento assunto dall’attrice verso il lavoro e i
colleghi”, situazione che a detta della stessa “le audizioni
testimoniali consentiranno di meglio esplicitare” (risposta, pag.5). Essa
ha inoltre affermato di aver rimborsato alla dipendente tutte le ore dedicate
alla formazione e ha negato di doverle uno stipendio per il mese di dicembre 2016
al di là delle indennità per malattia.
In sede di replica e
duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle proprie allegazioni e
domande approfondendone alcuni aspetti. Per sua parte l’attrice ha negato di
aver mai ricevuto e/o accettato il contratto quadro A__________ menzionato
dalla controparte. Essa ha inoltre affermato che la disponibilità del mezzo di
trasporto privato era una condizione imprescindibile per l’assunzione e si
rivelava essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa che spesso
imponeva spostamenti tra luoghi distanti tra loro. Dal canto suo, la datrice di
lavoro ha precisato che il rimborso per l’utilizzo della propria autovettura
prevedeva unicamente il versamento di fr. 2.- per ogni ora di cura.
Esperita l’istruttoria, le contendenti hanno
rinunciato al dibattimento e hanno presentato dei memoriali conclusivi con cui
si sono confermate nelle proprie antitetiche posizioni.
E. Con decisione del 29 maggio 2019 il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione e condannato AO 1 al pagamento di fr. 2'200.- (netti), a
titolo di indennità per licenziamento abusivo, e di fr. 2'861.15 (lordi), per
pretese salariali (stipendi non pagati e corsi di formazione). La pretesa per
il rimborso del chilometraggio è stata integralmente respinta.
F. Con
atto di appello di data 1° luglio 2019 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di condannare la controparte al pagamento di un’indennità
per licenziamento abusivo pari a tre stipendi medi mensili, assommante a fr.
6'600.- (netti), e di ulteriori fr. 13’986.- (netti), quale indennità
chilometrica, con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre AO 1, con
risposta del 4 settembre 2019, postula la reiezione del gravame e la conferma
del querelato giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili.
E considerato,
in diritto:
Considerandi
1.
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC).
L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione
di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa
Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2.
Nel
proprio giudizio il Pretore, dopo aver brevemente ripercorso i fatti, ha affrontato
la questione dell’abusività della disdetta ed ha analizzato gli elementi
sollevati dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni. Egli ha ritenuto
convincenti gli indizi addotti dalla lavoratrice mentre che ha giudicato poco
credibile il motivo a sostegno del licenziamento avanzato dalla datrice di
lavoro, ragion per cui ha ammesso la violazione dell’art. 336 CO da parte di AO
1.
Egli ha quindi determinato l’ammontare dell’indennità ex art. 336a CO
spettante a AP 1 e ha fissato la stessa in fr. 2’200.- equivalente a un salario
mensile medio, con motivazioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito.
Il Pretore ha quindi calcolato il salario medio giornaliero della lavoratrice e
riconosciuto alla stessa l’importo di fr. 839.80 (lordi) corrispondente alla
remunerazione per i giorni 3 e 4 dicembre e dal 21 al 31 dicembre 2016. Allo
stesso andava inoltre ad aggiungersi la somma di fr. 1'677,70 (lordi), quale
salario per i giorni dal 1° al 18 gennaio 2017. Il giudice di prima sede ha inoltre
riconosciuto alla lavoratrice l’importo di fr. 343.75 per le ore dedicate ai
corsi di formazione imposti dalla datrice di lavoro. Il Pretore ha per contro
respinto la pretesa per il rimborso dei chilometri percorsi per lo svolgimento
delle missioni lavorative ritenendo che gli stessi non si riferissero allo
spostamento tra luogo di lavoro e luogo d’impiego bensì al tragitto più breve
tra la casa della lavoratrice e i luoghi di lavoro e viceversa. Egli ha
lasciato aperta la questione a sapere se in quanto assistente di cura e non
infermiera AP 1 avesse diritto all’indennità chilometrica di fr. 0.70.
3.
Quanto
riconosciuto dal Pretore alla dipendente a titolo di salario non percepito e in
relazione ai corsi di formazione non è oggetto di ricorso. A questo stadio
della procedura la natura abusiva del licenziamento non è più controversa.
Contrariamente a quanto
sostenuto in prima sede dal legale di AO 1 (cfr. risposta, pag. 3) il contratto
A__________ (allegato quale doc. 1) non è stato integrato nel contratto concluso
tra le parti in causa.
4.
Nella
prima parte dell’appello AP 1 contesta la decisione pretorile nella misura in
cui le ha riconosciuto a titolo di indennità per licenziamento abusivo
unicamente un mese di salario in luogo dei tre richiesti; essa rimprovera al
Pretore di non aver adeguatamente considerato la gravità della colpa della
datrice di lavoro e la sua situazione personale.
4.1
La parte che disdice in maniera abusiva il rapporto di
lavoro deve all’altra un’indennità il cui ammontare è stabilito dal giudice,
tenuto conto di tutte le circostanze (art. 336a cpv. 1 CO), che non può
superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore (art. 336a cpv. 2
CO). L’indennità ha duplice natura, punitiva dell’autore e riparatrice del
torto inflitto al dipendente (DTF 123 III 391; Staehelin, Zürcher Kommentar, Zurigo 1996, n. 3 ad art. 336a
CO; Aubert, Commentaire romand CO, n. 2 ad art. 336a). Il
giudice fissa l’indennità in base all’equità (art. 4 CC) e alla luce di tutte
le circostanze concrete e gode pertanto di un ampio margine di apprezzamento
sulla sua determinazione, il cui unico limite è rappresentato dall’importo
equivalente a sei mensilità di salario del lavoratore. Per quantificare
l’indennità da corrispondere al lavoratore, il giudice valuta liberamente tutte
le circostanze del caso, in particolare la gravità del pregiudizio alla
personalità del lavoratore, le conseguenze per il dipendente, l’intensità e la
durata delle relazioni contrattuali tra le parti, il modo in cui è avvenuta la
disdetta del rapporto di lavoro, la solvibilità e la posizione sociale del
datore di lavoro e un’eventuale concolpa della parte licenziata (DTF 123 III 391).
4.2
La lagnanza dell’appellante si rivela fondata.
Nella commisurazione dell’indennità il
Pretore afferma di aver considerato che “si
tratta di una persona giovane, in salute, che ha lavorato brevemente presso la
convenuta, che svolge un'attività lavorativa assai ricercata sul mercato del
lavoro, che ha delle capacità professionali adeguate (…) e dunque non avrà
verosimilmente alcun problema a trovare un nuovo posto di lavoro adeguato” (sentenza cit., pag. 5). Egli non sembra però aver adeguatamente
tenuto conto della gravità del comportamento di AO 1 - che esercita giova
ricordarlo un’attività soggetta ad autorizzazione cantonale -, la quale senza
farsi particolari scrupoli ha licenziato la propria dipendente - madre di 3
bambini piccoli - unicamente per aver chiesto spiegazioni e aver avanzato in
buona fede delle pretese connesse ai rimborsi spese. Non solo, a sostegno del
proprio agire la datrice di lavoro ha addotto presunti comportamenti scorretti
da parte di AP 1, circostanza che non ha però trovato alcun riscontro in sede
istruttoria. Diversamente da quanto sembra credere il Pretore la ricerca di un nuovo
impiego - per quanto in un ambito parasanitario - per una mamma con degli
obblighi di accudimento nei confronti di 3 bambini in età scolastica, con le
limitazioni e i vincoli che ciò comporta, non può essere considerata facile. Alla
luce di quanto precede, tutto ben ponderato, tenuto altresì conto che AP 1
lavorava alle dipendenze di AO 1 da 3 anni, si
giustifica di attribuire alla dipendente l’indennità richiesta pari a tre
stipendi medi mensili (complessivamente, fr.
6'600.- netti).
5.
Nel prosieguo dell’appello AP
1.
contesta il mancato riconoscimento dell’indennità chilometrica e rimprovera
al Pretore un’errata applicazione del diritto e un errato accertamento dei
fatti. Essa ribadisce il suo diritto a ottenere un indennizzo ai sensi
dell’art. 327a CO per i chilometri percorsi con il proprio veicolo per ragioni
professionali. Tra le altre cose, essa rimprovera al giudice di prima sede di
aver erroneamente considerato che i chilometri indicati nel doc. Q si riferissero agli spostamenti dal suo luogo di
domicilio al luogo di lavoro mentre che gli stessi riportano unicamente le
trasferte da un utente all’altro.
5.1
L’art. 327a cpv. 1 CO prevede che il datore di
lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall’esecuzione del lavoro; a non averne dubbio rientrano tra queste anche le
spese per gli spostamenti professionali del dipendente (cfr. decisione del
Tribunale federale del 17 febbraio 2010 inc. 4A_631/2009 consid. 2). È nullo ogni
accordo per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte
dette spese (art 327a cpv. 3 CO). Giusta
l’art. 327b cpv. 1 CO il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore le
spese correnti di utilizzo e manutenzione del veicolo a motore, nella misura in
cui questo sia necessario allo svolgimento del lavoro e che il datore di lavoro
abbia acconsentito all’utilizzo dello stesso. L’accordo del datore di lavoro
può essere tacito o risultare dalle circostanze, per esempio perché
l’adempimento corretto di un compito richiede oggettivamente l’impiego di un
veicolo e un’istruzione esplicita in senso opposto non è stata data (cfr. Favre/Munoz/ Tobler, Contrat de travail,
code annoté, 2ª ed., nota 1.1 ad art. 327b CO). Nell’ambito di questa norma,
parzialmente imperativa, può essere stipulato anche un indennizzo chilometrico
forfettario, nella misura in cui questo sia sufficiente a coprire i costi
effettivi (cfr. Portmann/ Rudolph
in: Basler Kommentar, OR I, 6ª ed., n. 7 ad art. 327b). Ciò non vale per le
spese dovute al viaggio tra casa e luogo di lavoro, a meno che il lavoratore
non debba recarsi presso un posto esterno al luogo di lavoro o che questo cambi
spesso (cfr. Aubert in:
Commentaire Romand, CO I, 2ª ed., n. 3 ad. Art. 327 b CO; vedi anche Wyler/ Heinzer/Zandirad, Droit du
travail, 4ª ed., pag. 376 seg., in relazione alla stipula di più posti di
lavoro).
5.2
Nel concreto caso risulta dagli atti che l’attrice
non ha mai ricevuto un’indennità chilometrica legata all’utilizzo del proprio
veicolo ma unicamente un’indennità per il tempo di trasferta (indicata nei
conteggi salario come “963 indennizzo di base ore tras”, rispettivamente
“964 indennizzo di base ore tras”, cfr. anche doc. P), pari a fr. 2.- o fr.
6.- all’ora di impiego, a dipendenza se veniva fornita un’assistenza privata o
meno, circostanza confermata anche dalla datrice di lavoro (cfr. interrogatorio
formale del 20 giugno 2018 di L__________ G__________, pag. 2). Contrariamente
a quanto sembra credere l’appellata questo importo nulla ha però a che vedere
con l’indennità per le spese del veicolo previste dall’art. 327b CO e neppure
può essere inteso come un importo forfettario per il chilometraggio in quanto
manifestamente insufficiente a coprire i costi effettivi.
Non risulta neppure che AP 1 abbia ricevuto il
corrispettivo del costo dell’abbonamento periodico arcobaleno come -
erroneamente - lasciato intendere in prima sede dal patrocinatore legale della
datrice di lavoro (cfr. risposta, pag. 4).
L’istruttoria ha
inoltre evidenziato che non solo l’utilizzo del veicolo privato a fini
professionali era noto alla datrice di lavoro ma era pure auspicato dalla
stessa tant’è che in occasione dei colloqui di assunzione ai potenziali
candidati veniva chiesto loro se disponessero di un veicolo privato. Al
riguardo la teste P__________ S__________ ha precisato che “Ricordo che al momento
dell’assunzione viene sempre chiesto al dipendente se è automunito poiché il
lavoro implica vari spostamenti sul territorio. Vi sono due dipendenti della
convenuta che non sono automuniti e lavorano in una zona ristretta ben servita
dai mezzi pubblici (…)” (audizione testimoniale del 4 dicembre 2018, pag.
2), circostanza confermata anche da L__________ G__________ la quale ha
dichiarato che “(…) al momento di sottoscrivere il contratto di lavoro nel
2013.
ho spiegato all’attrice che per le nostre dipendenti era consigliato
disporre di un’automobile privata, visto che i mezzi pubblici erano scarsi”
(cfr. interrogatorio formale cit., pag. 2). In effetti, un esame - anche solo
sommario - dei piani di lavoro della qui appellata (allegati al doc. Q) lascia
intuire come non sia possibile attenersi agli stessi senza far capo a un mezzo
di trasporto privato.
Una verifica a
campione del doc. Q effettuato da questa Camera (utilizzando il sito https://it.viamichelin.ch) ha permesso di appurare come i chilometri ivi indicati
non si riferiscano al tragitto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro - come
erroneamente ritenuto dal Pretore - bensì alle trasferte tra il luogo di lavoro
(sede dell’appellata) e il domicilio degli utenti, rispettivamente tra i
domicili di questi ultimi, i cui dati sono stati estrapolati dai piani di
lavoro che AO 1 aveva consegnato alla qui appellante. Il numero di chilometri che
AP 1 afferma aver percorso col proprio veicolo per ragioni professionali e
indicato nel doc. Q (complessivi 19'980 km) può essere ritenuto corretto.
Alla luce di tutto
quanto precede, risultando adempiute le premesse dell’art. 327b CO e
attendibile il contenuto del doc Q, non vi è motivo per non riconoscere a AP 1
un’indennità per l’utilizzo del proprio veicolo privato.
Per quanto attiene
all’importo ad essa spettante, si rileva che nel doc. R consegnato da AO 1 a
tutti i dipendenti - circostanza non contestata dall’appellata - si fa
riferimento a una tariffa di fr. 0.70.- al chilometro (doc. R, punto 6.1), importo
a cui questa Camera giudica di potersi attenere e che corrisponde pure alla
tariffa riconosciuta dalla datrice di lavoro alle infermiere e alle dipendenti
che effettuavano il trasporto di pazienti da casa loro al medico oppure utilizzavano
la vettura per fare la loro spesa (cfr. audizioni testimoniali cit. di P__________
S__________, pag. 1 seg.; di W__________ A__________ del 4 dicembre 2018, pag.
3; nonché interrogatori formali del 20 giugno 2018 di L__________ G__________, pag.,
3, e di AP 1, pag. 4).
La pretesa di AP 1 per indennità chilometrica va
pertanto integralmente accolta.
A titolo di complemento si osserva che la giurisprudenza
federale citata dal Pretore a pagina 9 della sua decisione non è decisiva ai
fini del presente giudizio.
6.
Ne discende l’accoglimento dell’appello e la riforma
della sentenza impugnata. Non si
prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del
lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-. All’attrice è riconosciuta
un’adeguata indennità per ripetibili di prima e seconda istanza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96, 106 e 114 CPC e
il Rtar,
decide:
I. L’appello 1° luglio 2019 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 maggio 2019 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
è così riformata:
1. La petizione
è accolta e di conseguenza, AO 1 è condannata a pagare a AP 1, __________
(I), gli importi di fr. 20'586.- [fr. 6'600.- (netti) + fr. 13'986.- (netti)] e
di fr. 2'861.15 (lordi), entrambi gli importi con interessi al 5% dal 19
gennaio 2017,
2. Non si prelevano spese processuali a carico delle parti. La convenuta è
condannata a versare all’attrice l'importo di fr. 2'500.- a titolo di
ripetibili.
3. e 4. invariati
II. Non si prelevano spese processuali di appello. L’appellata verserà all’appellante fr. 1’800.- a
titolo di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).