12.2019.115
Exequatur, decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente esecutivo, concetto di decisione ai sensi della Convenzione di Lugano
16 dicembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.115
Lugano
16 dicembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.1503
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 26
marzo 2019 da
RE
1
rappr. dall’ PA 1
contro
CO
1
rappr. dall’ PA 2
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare
esecutivo in Svizzera il Decreto
ingiuntivo emanato dal Tribunale di __________ il 18 ottobre 2018
(n. __________);
istanza che il Pretore con Decisione 24 giugno 2019 ha respinto;
e ora sul Reclamo 5 giugno (recte: luglio) 2019 con
cui l’istante ha postulato la
riforma della querelata decisione nel senso di accogliere
l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 11 settembre 2019 si è opposta al
reclamo
chiedendone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con decreto ingiuntivo telematico n. __________ del 18 ottobre 2018,
dichiarato ab origine provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642
CPC-It, il Tribunale di __________ ha ingiunto a CO 1 di pagare senza dilazione
a RE 1 la somma di € 112'717.03 oltre interessi e spese, a fronte di svariate
fatture per la fornitura di merce, avvisandola della possibilità di proporre
opposizione nel termine di 40 giorni (doc. B).
2.
Con istanza 26 marzo 2019 RE 1 ha postulato innanzi al Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, il riconoscimento e la dichiarazione di
esecutività in Svizzera del suddetto decreto ingiuntivo nella procedura di
exequatur unilaterale e indipendente prevista dalla Convenzione di Lugano.
3.
Con decisione 24 giugno 2019 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, a
carico dell’istante, in assenza di una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug che
potesse essere riconosciuta in Svizzera, essendo il decreto ingiuntivo munito
di una dichiarazione di esecutività unicamente provvisoria, emanata in assenza
di contraddittorio, difettando dunque di un’attestazione di esecutività
definitiva ai sensi degli art. 647, 648 o 653 CPC-It.
4.
Con reclamo 5 luglio 2019 RE 1 si è aggravata contro tale decisione,
chiedendone la riforma nel senso di accogliere l’istanza e osservando in
sintesi che CO 1 ha ricevuto il decreto ingiuntivo il 16 novembre 2018 e ha
avuto la possibilità di difendersi (v. doc. B e C), rispettivamente che il
Tribunale di __________ ha nel seguito confermato l’efficacia esecutiva del
decreto ai sensi della Convenzione di Lugano, rilasciando l’attestato di cui
all’art. 54 CLug. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo adempiva tutte le
condizioni formali stabilite dalla CLug per il suo riconoscimento, non potendo
esso per contro essere oggetto di un riesame nel merito. Con risposta 11
settembre 2019 CO 1 ha contestato il reclamo, postulandone la reiezione.
5.
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in
particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione
d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC, v. anche
art. 327a CPC). Nella fattispecie, il reclamo 5 giugno 2019 è tempestivo e
ricevibile.
6.
Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo,
che nel caso di specie concerne solo il riconoscimento e l’esecuzione della
sentenza estera, la stessa, posto che la decisione impugnata verte su una
questione di diritto delle obbligazioni, spetta a questa Camera (art. 48 lett.
b n. 5 LOG).
7.
Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati
l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei
fatti. Ove però il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur emessa
in via principale, come nella fattispecie, il giudice esamina con cognizione
piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC).
Ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto
ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di
esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo
restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un
riesame nel merito (art. 36 CLug e art. 45 cpv. 2 CLug). Per costante dottrina
e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente
restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti
dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una
decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari
documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la
decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di
prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano
Übereinkommen, 2011, n. 19 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer
[ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; DTF
5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; DTF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010,
consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).
8.
Siccome RE 1, con il suo reclamo, ha prodotto dei nuovi documenti
(doc. C-F), riguardanti l’opposizione della controparte al decreto ingiuntivo,
la sua presa di posizione e due udienze successivamente svolte innanzi al
Tribunale di __________, con i quali essa intende sostanziare l’esecutività del
decreto ingiuntivo in questione, rispettivamente il rispetto dei diritti di
difesa della controparte, in primo luogo va risolto il quesito della loro ammissibilità.
9.
Giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC, con il reclamo non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova. Tuttavia, a fronte della cognizione piena prevista dall’art.
327a CPC e del fatto che il debitore in prima sede non ha avuto la possibilità
di esprimersi, dottrina e giurisprudenza ammettono un’eccezione all’art. 326
cpv. 1 CPC e dunque la facoltà di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove,
perlomeno per il debitore (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3; DTF 5A_818/2014 del
29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda
Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a CPC). Anche volendo
estendere tale facoltà al creditore (il quale in prima sede ha comunque l’onere
di dimostrare l’adempimento dei presupposti formali per la concessione
dell’exequatur ex art. 53 seg. CLug), e applicare conseguentemente per analogia
l’art. 317 CPC, a quest’ultimo incomberebbe di motivare debitamente
l’ammissione dei nuovi documenti alla luce dei requisiti posti da tale
articolo, ciò che la reclamante nel caso concreto ha omesso di fare.
10. Difatti,
la reclamante non accenna nemmeno all’impossibilità di produrre tali documenti
dinanzi alla giurisdizione inferiore, o ai motivi per cui l’ammissibilità dei
documenti sarebbe data, trascurando il suo onere di motivazione. Del resto, il
doc. C è preesistente rispetto all’inoltro dell’istanza di exequatur, e i
restanti documenti comunque precedono l’emanazione della decisione impugnata (cfr.
DTF 24 gennaio 2013 5A_568/2012, consid. 4). Ad ogni modo, anche volendo
considerare tali mezzi di prova, essi sarebbero irrilevanti ai fini del
giudizio, come si dirà nei considerandi che seguiranno.
11.
Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione straniera
secondo la Convenzione di Lugano presuppongono la presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug.
A tal proposito, il primo giudice ha correttamente ricordato che un decreto
ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug ed è
con ciò suscettibile di essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera se è munito
della dichiarazione di esecutività di cui all’art. 647 CPC-It (apposta per
mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente), oppure quella di
cui all’art. 653 seg. CPC-It, (decretata in caso di rigetto o parziale
accoglimento dell’opposizione oppure ancora per altri motivi), oppure ancora
quella di cui all’art. 648 CPC-It, rilasciata provvisoriamente in pendenza di
un’opposizione (giudizio impugnato, p. 2; v. anche DTF 135 III 623, consid.
2.1; DTF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, consid. 2.4.1; DTF 4A_80/2007 del 31 agosto 2007, consid. 4.2 e 4.3). Per
contro, il Pretore ha osservato che un decreto ingiuntivo privo di tali
attestazioni, dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua
emanazione senza previo contraddittorio (secondo l’art. 642 CPC-It) non
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug che possa essere
riconosciuta in Svizzera, ritenuto che la semplice attestazione di esecutività
di cui all’allegato V CLug non basta per dimostrare il contrario.
12. La reclamante si oppone, sostenendo essenzialmente che non
è rilevante sapere se l’esecutività del decreto sia definitiva o provvisoria, o
se il contraddittorio sia stato svolto prima o dopo la sua emanazione. Determinante
ai fini del riconoscimento sarebbe unicamente sapere se la debitrice ha avuto
la possibilità di difendersi, ciò che CO 1 ha effettivamente fatto, sollevando
opposizione e attivando la procedura contraddittoria. Peraltro, la medesima ha
avuto modo di chiedere al giudice italiano la sospensione
dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell’art. 649 CPC-It,
richiesta che non è stata accolta. Pacifici dunque sarebbero sia il rispetto
dei diritti di difesa della debitrice, sia l’esecutività
del decreto e la sua riconoscibilità, confermate dal rilascio, da parte
dell’autorità giudiziaria italiana, dell’attestato ai sensi degli art. 54 e 58
CLug.
13. Ora,
in una sua topica sentenza il Tribunale federale ha sottolineato, riferendosi alla
decisione della CGCE del 13 luglio 1995 C-474/93 Hengst Import BV (Racc. 1995
I-2113 punti 14, 19 e 20), che il riconoscimento di un decreto ingiuntivo
italiano presuppone l'attivazione del contraddittorio prima dell'esecutorietà
della pronuncia (DTF 139 III 232, consid. 2.3). Fondamentale è dunque
l’esercizio preventivo del diritto alla difesa, e dunque che il tribunale
estero si sia pronunciato sull’esecutività dopo che il debitore ha avuto la
possibilità di difendersi.
14. Con la
decisione non pubblicata DTF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015, prolata a conferma
della sentenza di questa Camera del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, il
Tribunale federale ha ribadito tale assunto, negando il riconoscimento di un
decreto ingiuntivo italiano provvisoriamente esecutivo ab origine ex
art. 642 CPC-It, e ciò anche se prima dell’inoltro dell’istanza di exequatur il
debitore aveva avuto la possibilità di sollevare opposizione, attivando il
contraddittorio, e di chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria ex
art. 649 CPC-It. Del resto, ha osservato l’Alta Corte, il rimedio offerto
dall'art. 649 CPC-It viene accordato solo in presenza di gravi motivi
(limitando così la discussione in contraddittorio), è sprovvisto di effetto
devolutivo o sospensivo ed esplica unicamente effetti ex nunc, lasciando
in essere gli atti esecutivi già compiuti (consid. 2.4.3.2 e 2.4.5). In altre
parole, l’ingiunzione dell’art. 642 CPC-It non può essere modificata o revocata
liberamente mediante il rimedio previsto dall’art. 649 CPC-It, per cui esso non
costituisce un sufficiente mezzo di difesa ex post (v. anche CEF,
decisione del 14 settembre 2016, inc. 14.2016.74, consid. 6.2).
15. La
fattispecie qui in esame si attanaglia perfettamente al caso sopra descritto. ll
decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ab
origine ex art. 642 CPC-It, ovvero prima che CO 1 abbia potuto esprimersi
nel merito, e il fatto che quest’ultima abbia successivamente sollevato
opposizione e attivato il contraddittorio non basta per ammettere il carattere
di decisione del decreto e la sua conseguente riconoscibilità, laddove la
debitrice nemmeno ha avuto la possibilità di contestarne pienamente
l’esecutività provvisoria, stanti le limitazioni di cui all’art. 649 CPC-It qui
sopra descritte. Inoltre, nulla agli atti permette di ritenere che al decreto
sia stata conferita un’attestazione di esecutività ai sensi dell’art. 647, 648 o 653 seg. CPC-It, attestazioni che, come
rimarcato dal Pretore, necessitavano in ogni caso un’istanza del creditore e
un’ulteriore decisione del Tribunale italiano. In questa sede, la reclamante
non si confronta con questi accertamenti di prima sede (art. 310 e 311 CPC), né
afferma che una tale istanza sia stata inoltrata o una tale decisione emanata. Il
rilascio, da parte dell’autorità italiana, dell’allegato V (doc. B) non basta dunque
per dimostrare il contrario, limitandosi esso a attestare la presenza di un
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e a rimandare alla formula
esecutiva emessa in data 29 ottobre 2018, ovvero in un momento in cui il
decreto non era nemmeno stato notificato alla debitrice.
16. Ne
consegue che il reclamo contro il diniego della riconoscibilità del decreto
ingiuntivo 18 ottobre 2018 del Tribunale di __________ va respinto, nella
misura della sua ammissibilità.
17. Le spese
processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di
quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della
reclamante (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle
ripetibili si è tenuto conto dell’art. 13 cpv. 1 RTar e dei criteri enunciati
all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue
difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Il
valore litigioso della presente procedura, determinante anche per un eventuale
ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 112'717.03.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 5 luglio
2019 di RE 1, __________, è respinto.
2. Le spese processuali
di seconda sede, pari a fr. 500.-, sono poste a carico della reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 900.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).