12.2019.117
Contratto di lavoro - indennità giornaliera per malattia - competenza
19 luglio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.117
Lugano
19 luglio 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2014.18 della
Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 12 novembre 2014 da
AP
1
PA 1
contro
AO
1 ea
PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto di condannare la convenuta al versamento di fr. 13'111.05 oltre
interessi, somma in seguito aumentata a fr. 14'220.90;
domanda avversata dalla
convenuta, che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore con decisione 29
aprile 2019 ha respinto;
appellante l’attrice
che con appello 28 maggio 2019 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 13'111.05 oltre interessi,
con protesta di spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che ha lavorato a
partire dal 1° ottobre 2011 alle dipendenze di AP 1, in qualità di cuoca presso
l’Albergo ristorante a B, percependo un salario mensile lordo di fr. 3'383.-
(doc. B);
che la datrice di lavoro
aveva concluso per i propri dipendenti con la AO 1 un contratto di
assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che prevedeva
la corresponsione di un'indennità giornaliera secondo modalità che non è qui
necessario esporre (doc. 5);
che è risultata
inabile al lavoro al 100% a seguito di malattia dal 4 luglio al 31 dicembre
2013;
che AO 1, sulla base del
contratto d’assicurazione stipulato con la datrice di lavoro, ha inizialmente
versato, decorso il periodo d’attesa di 14 giorni e per il periodo dal 18
luglio al 31 agosto 2013, indennità giornaliere di fr. 103.05 per un importo
complessivo di fr. 2'988.45 (doc. I);
che tra la compagnia
assicurativa e la datrice di lavoro è successivamente sorta una contestazione
in merito al riconoscimento delle prestazioni siccome, a detta della prima, la
dipendente in questione avrebbe avuto la qualifica di quadro aziendale e
sarebbe quindi stata sottoposta a un periodo di attesa più lungo, le
prestazioni erogate per errore non essendo peraltro dovute (doc. F e I);
che con
petizione 12 novembre 2014 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione
ad agire (inc. n. CM.2014.27), ha convenuto in giudizio AO 1 per ottenere la
condanna al pagamento di fr. 13'111.05 oltre interessi, somma in seguito
aumentata a fr. 14'220.90, a titolo di indennità giornaliere per 138 giorni,
corrispondenti al periodo di inabilità lavorativa della dipendente;
che la convenuta si è
opposta integralmente alla petizione, sostenendo che dalle risultanze delle
iscrizioni a registro di commercio e come emerso in occasione di un precedente
annuncio di sinistro, la dipendente in questione abbia la qualifica di quadro e
come tale risulti contrattualmente assicurata con un termine d’attesa di 360
giorni: nessuna indennità giornaliera per malattia sarebbe quindi dovuta per il
futuro, riservato peraltro il rimborso di quanto già erroneamente versato;
che al termine dell’istruttoria, con conclusioni 20 e 21 maggio 2015 le parti
si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande;
che con decisione 29
aprile 2019 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo tasse, spese e
ripetibili a carico dell’attrice;
che con
l’appello 28 maggio 2019 AP 1 chiede di riformare la decisione impugnata, nel
senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 13'111.05 oltre interessi,
protestate spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio;
che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione
in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
dopo tale data (art. 404 e 405 CPC);
che a partire dal
1° gennaio 2017 tutte le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro
membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione
sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica cantonale ai sensi
dell’art. 7 CPC (art. 75 LCAMal; BU 54/2016 del 13 dicembre 2016, pag. 511);
che ai sensi della norma
transitoria di cui all’art. 83d LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2017, le
procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 devono essere trasmesse
d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni;
che la Pretura di Riviera ha erroneamente omesso di procedere in tal senso,
ritenendosi a torto autorità competente ed emanando la sentenza 29 aprile 2019
ora impugnata;
che l’assenza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC) è una
circostanza che questa Camera è tenuta a rilevare d’ufficio (art. 60 CPC) per
cui la sentenza, resa da un giudice non più competente per materia, dev’essere
annullata e l’incarto trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, affinché
proceda a decidere quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 7 CPC;
che l’appello viene di
conseguenza evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che, vista la
particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC), non dovendosi attribuire indennità per ripetibili alla parte
appellata, alla quale l’appello non è stato notificato per la risposta.
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 75, 83d LCAMal, 7 CPC, per le spese l’art. 107 CPC,
decide:
Fatti
1. L’appello 28
maggio 2019 di AP 1 è evaso nel senso che la sentenza 29 aprile 2019
(inc. n. SE.2014.18) della Pretura del Distretto di Riviera è annullata e la
causa trasmessa per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese giudiziarie.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).