12.2019.119
Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - appello - restituzione
27 novembre 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2019.119
Lugano
27 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2019.2739
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 3
giugno 2019 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’organo di
revisione;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 8 luglio 2019, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
ed ora sullo scritto 16
luglio 2019 con cui la convenuta ha chiesto “che ci venga concessa una
proroga per poter ripristinare” la situazione di legalità della società;
preso atto delle osservazioni 26 luglio 2019 dell’istante,
rispettivamente degli scritti 22 luglio e 5 agosto 2019 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 3 giugno
2019 l’AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa,
priva dell’organo di revisione, a seguito della cancellazione dell’ufficio di
revisione __________ (cfr. doc. A), e invano diffidata, con raccomandata del 13
novembre 2018 (doc. B) prima e con pubblicazione sul FUSC del 18 marzo 2019
(doc. C) poi, a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154
cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art.
731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 5 giugno 2019 il Pretore ha
assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la
situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un
organo di revisione abilitato e richiedere le pertinenti iscrizioni nel registro
di commercio), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che, preso atto che la convenuta aveva
lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 8 luglio 2019
il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo
Considerandi
scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
che con lo “scritto” 16
luglio 2019, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto “che ci venga
concessa una proroga per poter ripristinare” la situazione di legalità, il
tutto evidenziando che “abbiamo avuto dei problemi, pertanto stiamo
contattando un nuovo revisore e contabile … affinché” la società “venga
regolata alle normative vigenti”;
che, con osservazioni 26 luglio
2019, l’istante, ritenendo di essere confrontato con una mera richiesta di
proroga di un termine, ha rilevato di non essere competente per esprimersi in
merito e di non aver alcuna osservazione;
che con due ulteriori
scritti datati 22 luglio e 5 agosto 2019 la convenuta ha chiesto, con il primo,
di “sapere quali saranno i passi futuri e … se ci saranno concessi i tempi
per regolare” la situazione di legalità, rispettivamente, con il secondo,
ha comunicato come, visto anche il periodo delle vacanze, le fosse “difficile
trovare chi può prendere in considerazione” la società “ma faremo il
possibile”;
che lo “scritto” 16 luglio
2019, laddove potesse essere inteso come un appello ex art. 308 segg. CPC, è
irricevibile, atteso che la convenuta, oltre a non aver chiesto di annullare o
di riformare la decisione pretorile (la richiesta di prorogare il termine per
il ripristino della situazione di legalità non essendo tale), nemmeno ha
spiegato le ragioni di fatto e di diritto per cui la stessa sarebbe stata errata
e con ciò da correggere (art. 311 cpv. 1 CPC);
che ad ogni buon conto, lo
stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito, essendo incontestabile che
la decisione del Pretore di pronunciare il suo scioglimento e di ordinarne la
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era
ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la convenuta,
in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle
richieste dell’istante di ripristinare la situazione legale formulate in due
diversi momenti, con la raccomandata del 13 novembre 2018 (doc. B) e con la pubblicazione
sul FUSC del 18 marzo 2019 (doc. C), né tanto meno alla diffida pretorile 5
giugno 2019 con cui le era stato assegnato un ultimo termine per agire in tal
senso, accompagnato dall’esplicita comminatoria dello scioglimento della
società e della sua liquidazione, per cui da questo comportamento il giudice di
prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato
seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo
mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio 2013
4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);
che oltretutto la
convenuta neppure ha poi provveduto a ripristinare la situazione di legalità
nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale (ciò che, in base
alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento
della società che presentava lacune nell’organizzazione, cfr. Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3), nonostante abbia avuto a disposizione
oltre 4 mesi;
che lo “scritto” 16 luglio
2019, laddove potesse invece essere inteso come una domanda di restituzione del
termine ex art. 148 CPC, è irricevibile, la convenuta non avendo addotto e
provato le circostanze di fatto e di diritto che l’avrebbero giustificata,
segnatamente di non aver avuto colpa dell’inosservanza o di averne avuta solo
in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC); il solo fatto che essa possa aver “avuto
dei problemi”, per altro non meglio precisati, non è ancora sufficiente;
che
le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di
un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta
(doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010
consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), seguono la
soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili all’istante,
che per altro nemmeno le ha protestate;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati, per le spese, l’art. 106 CPC
nonché la LTG
decide:
1. Lo “scritto” (appello / domanda di
restituzione) 16 luglio 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico di AP 1. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).