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Decisione

12.2019.119

Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - appello - restituzione

27 novembre 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2019.119

Lugano

27 novembre 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2019.2739

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 3

giugno 2019 da

AO

1

contro

AP

1

chiedente l’adozione delle

misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’organo di

revisione;

nell’ambito della quale il

Pretore, con decisione 8 luglio 2019, ha accolto l'istanza, pronunciando lo

scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

ed ora sullo scritto 16

luglio 2019 con cui la convenuta ha chiesto “che ci venga concessa una

proroga per poter ripristinare” la situazione di legalità della società;

preso atto delle osservazioni 26 luglio 2019 dell’istante,

rispettivamente degli scritti 22 luglio e 5 agosto 2019 della convenuta;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con istanza 3 giugno

2019 l’AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa,

priva dell’organo di revisione, a seguito della cancellazione dell’ufficio di

revisione __________ (cfr. doc. A), e invano diffidata, con raccomandata del 13

novembre 2018 (doc. B) prima e con pubblicazione sul FUSC del 18 marzo 2019

(doc. C) poi, a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154

cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art.

731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che il 5 giugno 2019 il Pretore ha

assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la

situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un

organo di revisione abilitato e richiedere le pertinenti iscrizioni nel registro

di commercio), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione

secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che, preso atto che la convenuta aveva

lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 8 luglio 2019

il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo

Considerandi

scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

che con lo “scritto” 16

luglio 2019, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto “che ci venga

concessa una proroga per poter ripristinare” la situazione di legalità, il

tutto evidenziando che “abbiamo avuto dei problemi, pertanto stiamo

contattando un nuovo revisore e contabile … affinché” la società “venga

regolata alle normative vigenti”;

che, con osservazioni 26 luglio

2019, l’istante, ritenendo di essere confrontato con una mera richiesta di

proroga di un termine, ha rilevato di non essere competente per esprimersi in

merito e di non aver alcuna osservazione;

che con due ulteriori

scritti datati 22 luglio e 5 agosto 2019 la convenuta ha chiesto, con il primo,

di “sapere quali saranno i passi futuri e … se ci saranno concessi i tempi

per regolare” la situazione di legalità, rispettivamente, con il secondo,

ha comunicato come, visto anche il periodo delle vacanze, le fosse “difficile

trovare chi può prendere in considerazione” la società “ma faremo il

possibile”;

che lo “scritto” 16 luglio

2019, laddove potesse essere inteso come un appello ex art. 308 segg. CPC, è

irricevibile, atteso che la convenuta, oltre a non aver chiesto di annullare o

di riformare la decisione pretorile (la richiesta di prorogare il termine per

il ripristino della situazione di legalità non essendo tale), nemmeno ha

spiegato le ragioni di fatto e di diritto per cui la stessa sarebbe stata errata

e con ciò da correggere (art. 311 cpv. 1 CPC);

che ad ogni buon conto, lo

stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito, essendo incontestabile che

la decisione del Pretore di pronunciare il suo scioglimento e di ordinarne la

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era

ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la convenuta,

in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alle

richieste dell’istante di ripristinare la situazione legale formulate in due

diversi momenti, con la raccomandata del 13 novembre 2018 (doc. B) e con la pubblicazione

sul FUSC del 18 marzo 2019 (doc. C), né tanto meno alla diffida pretorile 5

giugno 2019 con cui le era stato assegnato un ultimo termine per agire in tal

senso, accompagnato dall’esplicita comminatoria dello scioglimento della

società e della sua liquidazione, per cui da questo comportamento il giudice di

prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato

seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo

mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio 2013

4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);

che oltretutto la

convenuta neppure ha poi provveduto a ripristinare la situazione di legalità

nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale (ciò che, in base

alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento

della società che presentava lacune nell’organizzazione, cfr. Lorandi, Konkursverfahren über

Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP

11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3), nonostante abbia avuto a disposizione

oltre 4 mesi;

che lo “scritto” 16 luglio

2019, laddove potesse invece essere inteso come una domanda di restituzione del

termine ex art. 148 CPC, è irricevibile, la convenuta non avendo addotto e

provato le circostanze di fatto e di diritto che l’avrebbero giustificata,

segnatamente di non aver avuto colpa dell’inosservanza o di averne avuta solo

in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC); il solo fatto che essa possa aver “avuto

dei problemi”, per altro non meglio precisati, non è ancora sufficiente;

che

le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di

un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta

(doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010

consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), seguono la

soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili all’istante,

che per altro nemmeno le ha protestate;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati, per le spese, l’art. 106 CPC

nonché la LTG

decide:

1. Lo “scritto” (appello / domanda di

restituzione) 16 luglio 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico di AP 1. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).