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Decisione

12.2019.121

Provvedimento cautelare - società anonima - nullità dell'assemblea generale

12 dicembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

18 luglio 2019 di AP 1

è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 28 giugno 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. L’istanza cautelare è parzialmente accolta.

1.1. È fatto

ordine a AO 1 di non disporre in alcun modo dei certificati

azionari di C__________ __________ SA.

1.2. È

fatto ordine a AO 1 di non tenere alcuna assemblea generale

ordinaria o straordinaria (art. 701 CO) di C__________ __________ SA.

1.3. Gli

ordini di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono assortiti delle comminatorie penali

dell’art. 292 CP.

1.4. È fatto

ordine all’Ufficio del registro di commercio di bloccare

qualsiasi iscrizione e/o modifica relative alle persone che possono

rappresentare C__________ __________ SA su istanza firmata da AO 1 o da suoi rappresentanti.

2. A AP 1

è assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito (sempre

che non l’abbia già promossa), ritenuto che in caso di inosservanza del termine

il provvedimento cautelare decadrà.

3. Le

spese processuali, in complessivi fr. 450.-, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 2 LTF), dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).