12.2019.122
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - comodato - espulsione
28 maggio 2020Italiano15 min
chiedendo di fare ordine a AP 1 di riconsegnarle i mapp. __________ e __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.122
Lugano
28 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2019.2389
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 14
maggio 2019 da
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
chiedente di far ordine alla convenuta di riconsegnare
all’istante i mapp. n. __________ e __________ RFD di __________ entro 30
giorni dall’intimazione della decisione pretorile, asportando la pista di
ghiaccio ivi ubicata e riconsegnando i fondi nello stato in cui sono stati
messi a disposizione conformemente alla cifra n. 3 della convenzione 20
febbraio 2008, con autorizzazione dell’istante a provvedere in tal senso ed in
vece della parte convenuta qualora quest’ultima non dovesse liberare i fondi
entro tale termine, con accollo delle relative spese al AP 1, con la
comminatoria dell’azione penale ai sensi dell’art. 292 CP, l’ammonimento della
parte convenuta che l’inesecuzione della decisione pretorile darà titolo
all’istante per reclamare il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata
sede e con l’ordine ad ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare
man forte per l’esecuzione della decisione pretorile a semplice richiesta
dell’istante e con l’assistenza di un municipale, il tutto con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
domande avversate dal convenuto, che ha pure ritenuto
ingiustificato il ricorso alla procedura ex art. 257 CPC e che il Pretore ha
accolto con decisione 4 luglio 2019;
appellante il convenuto con appello 22 luglio 2019 con cui chiede in via
principale la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere
l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, e in via
subordinata l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto
al Pretore affinché riesamini la fattispecie nel merito ed emetta un nuovo
giudizio;
mentre con risposta 21 agosto 2019 l’appellata ha
postulato la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
vista la replica spontanea 3 settembre 2019
dell’appellante;
visto lo scritto 19 settembre 2019 dell’istante;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
In data 20 febbraio 2008 il AP
1 (di seguito: AP 1) ha concluso con la AO 1 (di seguito: AO 1) un contratto di
comodato in base al quale quest’ultima avrebbe ceduto in uso gratuito a AP 1 i
fondi part. n. __________ (in parte) e n. __________ RFD del Comune di __________
(sino al 2010 Comune di __________), di sua proprietà, affinché vi venissero
istallate, a titolo provvisorio, la pista di ghiaccio e le strutture
accessorie.
Nel 2015 il mapp. n. __________ RFD di __________ __________
è stato cancellato dal Registro fondiario e la relativa particella è stata
accorpata al mapp. n. __________ RFD.
Le
parti hanno stabilito una durata iniziale del comodato di un anno, con scadenza
al 30 aprile 2009 e con possibilità di intimare la disdetta con un preavviso di
3 mesi. In assenza di quest’ultima, la convenzione si sarebbe rinnovata, di
anno in anno, per un ulteriore anno e fino al 30 aprile successivo.
In
caso di disdetta, il comodatario si era impegnato ad asportare completamente la
struttura e, salvo contrarie pattuizioni, a riconsegnare i sedimi nello stato
in cui erano stati messi a disposizione, ad eccezione delle sottostrutture che
avrebbero potuto rimanere nello stato in cui erano state predisposte. A
garanzia di questo impegno, il comodatario avrebbe dovuto depositare presso un
notaio designato la somma di fr. 20'000.-.
Fatti
I
costi di gestione dell’impianto e quelli di manutenzione dei fondi sono stati
assunti dal comodatario.
2. Nel
corso del rapporto contrattuale AO 1ha notificato a due riprese a AP 1 la
disdetta della convenzione, la prima già in data 6 ottobre 2008 per il 30
aprile 2009 e la seconda il 10 aprile 2014 per il 30 aprile 2015. In entrambi i
casi le discussioni tra le parti che vi hanno fatto seguito hanno consentito la
continuazione del comodato.
Il
17 dicembre 2015, la società proprietaria del sedime ha infine ingiunto alla
controparte una terza disdetta del contratto con scadenza al 30 aprile 2016. Ne
ha avuto origine una procedura giudiziaria con cui ilAP 1, dopo essersi rivolto
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione competente e aver ottenuto
l’autorizzazione ad agire in giudizio, ha chiesto alla Pretura di accertare la
nullità della disdetta 17 dicembre 2015 e, in via subordinata, di concedere una
prima protrazione del contratto della durata di 3 anni, sostenendo che questo
si fosse tramutato in una locazione con decorrenza a partire dal 1. maggio
2009.
Con
decisione 9 maggio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
dichiarato irricevibile la petizione dopo aver accertato che le parti erano
sempre state legate dal contratto di comodato di cui alla convenzione 20
febbraio 2008, nonostante le due disdette che avevano preceduto quella del 17
dicembre 2015, e aver respinto la tesi attorea secondo la quale, invece, dopo
quella del 6 ottobre 2008 il contratto di comodato sarebbe stato tacitamente
soppiantato da un contratto di locazione. Di conseguenza, trattandosi di una
procedura che non derivava da un contratto di locazione, mancava un valido
tentativo di conciliazione dinanzi alla competente autorità e, pertanto, una
valida autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC, così come non
sussisteva alcuna competenza per materia del Pretore adito (art. 59 cpv. 2
lett. b CPC).
La
sentenza pretorile è stata confermata dalla scrivente Camera con decisione 12
novembre 2018 (inc. 12.2017.88), con la quale è stato respinto l’appello di AP
1, nella misura della sua ricevibilità. Il ricorso tempestivamente interposto
al Tribunale federale da AP 1 è stato respinto con sentenza del 12 marzo 2019
(STF 4A_11/2019).
3. Con
istanza nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
del 14 maggio 2019 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
chiedendo di fare ordine a AP 1 di riconsegnarle i mapp. __________ e __________
RFD di __________ entro 30 giorni dall’intimazione della decisione pretorile,
asportando la pista di ghiaccio ivi istallata e riconsegnando i fondi nello
stato in cui erano stati messi a disposizione conformemente alla cifra 3 della
convenzione 20 febbraio 2008, con l’autorizzazione a procedere direttamente ma
a spese della società sportiva, qualora AP 1 non dovesse rispettare l’ordine,
il tutto con le comminatorie e le disposizioni di rito in azioni del genere.
La
richiesta è stata motivata con il fatto che la procedura precedente, conclusasi
con la decisione del Tribunale federale del 12 marzo 2019, ha comportato che la
disdetta 17 dicembre 2015 con effetto al 30 aprile 2016 non poteva più essere
contestata ed esplica quindi i suoi effetti. Tenuto conto che erano trascorsi
ormai tre anni e che la parte convenuta non aveva intrapreso nulla per liberare
i fondi, si imponeva di farle ordine di liberarli e riconsegnarli prontamente
al proprietario.
Con
la risposta del 7 giugno 2019 AP 1, chiedendo la reiezione dell’istanza, ha
contestato la possibilità di ricorrere alla procedura sommaria, sottolineando
come la situazione giuridica era tutt’altro che chiara, non essendo semplice, a
suo dire, stabilire quale tipo di contratto leghi le parti, con che oggetto,
con quale durata e a quali condizioni dopo il 30 aprile 2009, vale a dire dopo
la regolare e valida disdetta del comodato. Per la definizione della
fattispecie si rendeva indispensabile procedere all’istruttoria, così da
comprendere quale sia il rapporto contrattuale attualmente in essere tra le
parti.
Oltre
a ciò AP 1 ha evidenziato come la richiesta di asportare tutta la struttura
della pista di ghiaccio in 30 giorni fosse materialmente impossibile da ossequiare.
Con
decisione 4 luglio 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
costatato che la fattispecie appariva semplice e lineare, nonché che le
argomentazioni difensive della parte convenuta erano prive di pregio e da
respingere, ha confermato la propria competenza decisionale così come la
legittimità della procedura adottata e ha accolto l’istanza di AO 1.
Con
atto di appello 22 luglio 2019 AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio
impugnato e di respingere l’istanza e, in via subordinata, l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché riesamini la
fattispecie nel merito ed emetta un nuovo giudizio, con protesta di tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi, domande avversate dalla convenuta con
risposta 21 agosto 2019. Con susseguente replica spontanea 3 settembre 2019
l’appellante ha chiesto l’ammissione di nuovi documenti, riconfermandosi per il
resto nel suo appello.
4. Giusta
l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e
la situazione giuridica è chiara (lett. b).
Sono fatti incontestati quelli che non sono stati
contestati dal convenuto, mentre sono fatti immediatamente comprovabili quelli
che possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Di regola la
prova è addotta mediante la produzione di documenti conformemente all'art. 254
cpv. 1 CPC. Se il convenuto fa valere delle obiezioni motivate e concludenti,
che non possono essere subito scartate e che sono di
natura da far vacillare il convincimento del giudice, la procedura dei casi
manifesti è inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1).
La
situazione giuridica è chiara se l'applicazione della norma al caso concreto si
Considerandi
impone in modo evidente con riguardo al testo legale o in base a una dottrina e
una giurisprudenza affermate. Per contro la situazione giuridica non è di
regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate
su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una
norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con
una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; STF 4A_383/2018
del 6 giugno 2019 consid. 3).
Per
impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta
tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in
presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare
in linea di conto (STF 4A_383/2018 del 6 giugno 2019
consid. 3; 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Non è nemmeno
possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti
speciosi (STF 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7).
5.
Nella
fattispecie, come rettamente indicato dal Pretore, la situazione di fatto e
quella giuridica sono manifeste, mentre le argomentazioni sollevate dalla parte
convenuta risultano essere pretestuose e, soprattutto, non tengono in
considerazione l’esito della procedura d’accertamento della nullità della
disdetta e di protrazione della locazione da lei promossa con la petizione del
14.
aprile 2016 e terminata con la decisione del Tribunale federale del 12 marzo
2019.
(STF 4A_11/2019).
Con
la sentenza 12 novembre 2018 (inc. 12.2017.88) della scrivente Camera, come
visto regolarmente passata in giudicato, è stato accertato che le parti sono
sempre state legate da un contratto di comodato, anche dopo le due disdette del
6.
ottobre 2008 e 10 aprile 2014, essendosi esse accordate, tacitamente e per
atti concludenti, nel senso di revocarle e restare vincolate secondo gli
estremi dell’accordo del 20 febbraio 2008. Questa è dunque la situazione
giuridica sulla quale si è fondata la disdetta del 17 dicembre 2015 a valere a
far tempo dal 30 aprile 2016, che ha dato avvio alle cause giudiziarie tra le
parti.
In
questo contesto, confermata la validità della disdetta 17 dicembre 2015 nei tre
gradi di giudizio (doc. 4, 5 e 6), è del tutto corretto, per ottenere
l’espulsione del comodatario da fondi occupati in base a un contratto di
comodato, fare ricorso alla procedura sommaria per i casi manifesti ai sensi
dell’art. 257 CPC (STF 4A_2012 del 30 ottobre 2012 consid. 6.2.),
concretizzandosi una situazione assimilabile all’esecuzione di cui agli artt.
335.
seg. CPC.
6.
Ciò
posto, la sentenza impugnata con cui è stata accolta l’istanza può essere
confermata nel principio e nel merito, con l’eccezione temporale di cui si dirà
in seguito.
AP
1.
ha in effetti sostanzialmente criticato il fatto che il Pretore abbia fondato
il suo giudizio sulle tre sentenze di cui ai doc. 4, 5 e 6, cui avrebbe
riconosciuto, sbagliando, valenza di regiudicata materiale. A suo dire,
quest’ultimo effetto va limitato a quanto sancito nel dispositivo - cioè
all’irricevibilità della petizione 14 aprile 2016 – ma non si estende alle
motivazioni. Non essendo a suo avviso stato stabilito che tipo di contratto è
sorto tra le parti (non un semplice comodato ma un contratto misto o complesso)
non sarebbe dunque corretto prescindere da un’istruttoria volta a definirne gli
estremi.
Tali
contestazioni, esposte riproducendo in gran parte quanto già scritto in prima
sede, e dunque in buona parte in maniera irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC, DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), sono anche infondate nel merito.
Di
principio, solo il dispositivo di un giudizio beneficia della cosa giudicata,
ma talvolta è necessario determinarne la portata sulla base delle motivazioni
(DTF 121 III 474 consid. 4a). Nel caso che ci occupa, con il dispositivo con
cui è stata dichiarata irricevibile la causa volta all’accertamento della
nullità della disdetta e, in via subordinata, alla protrazione della locazione,
è stata confermata la validità della disdetta stessa. Quanto basta per poter
procedere alla richiesta di espulsione con la procedura prevista all’art. 257
CPC.
Le
obiezioni circa l’esistenza di un contratto di comodato tra le parti sono
dunque inconferenti, facendo erroneamente astrazione dalle decisioni di cui ai
doc. 4, 5 e 6, e devono essere respinte con il semplice rinvio ad esse. In
effetti non influenza l’esito della vertenza in disamina l’argomentazione circa
la necessità di rivalutare il legame contrattuale tra le parti in base al
principio della buona fede con riferimento al comportamento della proprietaria
del fondo e al suo assenso all’esecuzione di opere edili importanti che hanno
comportato grandi investimenti, essendo la tematica superata dall’esistenza di
una valida disdetta contrattuale, da tempo inoltrata e i cui termini sono
largamente scaduti.
È
quindi a ragione che il Pretore ha accolto l’istanza 14 maggio 2019 e fatto
ordine a AP 1 di liberare il fondo.
A
titolo abbondanziale va rilevato che lo stesso appellante ammette che in ogni
caso il rapporto contrattuale sorto tra le parti presenta elementi del
comodato, aggiungendo che vi sarebbero altri aspetti dello stesso da definire e
sviscerare, in particolare in relazione agli importanti investimenti e
all’arricchimento della proprietaria. Con le sue argomentazioni circa la natura
del rapporto giuridico, de facto, non mette concretamente in discussione
il principio della possibilità di disdirlo nelle modalità utilizzate da AO 1,
quanto piuttosto di ottenere da questa un indennizzo per l’urbanizzazione,
questione indipendente dall’espulsione dai fondi, sicché non è stato nemmeno
allegato quale influsso l’eventuale accertamento del propugnato carattere misto
del contratto avrebbe dovuto avere sulla validità della disdetta.
7.
Neppure
accoglimento possono
trovare in questa sede le richieste di tenere in
considerazione il fatto che uno sgombero del fondo entro 30 giorni dal
passaggio in giudicato della decisione è materialmente improponibile.
L’argomento
è infatti già stato avanzato in prima sede con le osservazioni del 7 giugno
2019.
(pag. 13, ad 8), ma in maniera talmente generica e inconsistente da non
poter essere preso in considerazione.
Altrettanto
generico risulta quanto esposto nell’appello a pag. 14, limitandosi
l’appellante a sollevare quale unico motivo a sostegno della sua rivendicazione
il fatto che si tratta di opere di una certa rilevanza che sarebbero costate
fr. 1'700'000.-.
Nulla
cambia a questa situazione la
documentazione prodotta con la replica spontanea del 3 settembre 2019 dall’appellante,
e meglio la sua lettera 6 agosto 2019 con la risposta via e-mail 30 ottobre
2019.
del Comune di __________ tramite il Servizio tecnico comunale, che
manifestamente non può essere considerata in questa sede, ostandovi l’art. 317
cpv. 1 CPC. Con un minimo di diligenza questi documenti potevano e dovevano già
essere portati all’attenzione del Pretore.
8.
Le spese processuali seguono la soccombenza di AP
1.
(art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 2 LTG.
Il valore litigioso, determinante
ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è sicuramente superiore
a fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 22 luglio 2019 di AP 1 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1’500.- sono poste a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 1'500.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).