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Decisione

12.2019.122

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - comodato - espulsione

28 maggio 2020Italiano15 min

chiedendo di fare ordine a AP 1 di riconsegnarle i mapp. __________ e __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.122

Lugano

28 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. SO.2019.2389

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 14

maggio 2019 da

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

chiedente di far ordine alla convenuta di riconsegnare

all’istante i mapp. n. __________ e __________ RFD di __________ entro 30

giorni dall’intimazione della decisione pretorile, asportando la pista di

ghiaccio ivi ubicata e riconsegnando i fondi nello stato in cui sono stati

messi a disposizione conformemente alla cifra n. 3 della convenzione 20

febbraio 2008, con autorizzazione dell’istante a provvedere in tal senso ed in

vece della parte convenuta qualora quest’ultima non dovesse liberare i fondi

entro tale termine, con accollo delle relative spese al AP 1, con la

comminatoria dell’azione penale ai sensi dell’art. 292 CP, l’ammonimento della

parte convenuta che l’inesecuzione della decisione pretorile darà titolo

all’istante per reclamare il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata

sede e con l’ordine ad ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare

man forte per l’esecuzione della decisione pretorile a semplice richiesta

dell’istante e con l’assistenza di un municipale, il tutto con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

domande avversate dal convenuto, che ha pure ritenuto

ingiustificato il ricorso alla procedura ex art. 257 CPC e che il Pretore ha

accolto con decisione 4 luglio 2019;

appellante il convenuto con appello 22 luglio 2019 con cui chiede in via

principale la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere

l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, e in via

subordinata l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto

al Pretore affinché riesamini la fattispecie nel merito ed emetta un nuovo

giudizio;

mentre con risposta 21 agosto 2019 l’appellata ha

postulato la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;

vista la replica spontanea 3 settembre 2019

dell’appellante;

visto lo scritto 19 settembre 2019 dell’istante;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

In data 20 febbraio 2008 il AP

1 (di seguito: AP 1) ha concluso con la AO 1 (di seguito: AO 1) un contratto di

comodato in base al quale quest’ultima avrebbe ceduto in uso gratuito a AP 1 i

fondi part. n. __________ (in parte) e n. __________ RFD del Comune di __________

(sino al 2010 Comune di __________), di sua proprietà, affinché vi venissero

istallate, a titolo provvisorio, la pista di ghiaccio e le strutture

accessorie.

Nel 2015 il mapp. n. __________ RFD di __________ __________

è stato cancellato dal Registro fondiario e la relativa particella è stata

accorpata al mapp. n. __________ RFD.

Le

parti hanno stabilito una durata iniziale del comodato di un anno, con scadenza

al 30 aprile 2009 e con possibilità di intimare la disdetta con un preavviso di

3 mesi. In assenza di quest’ultima, la convenzione si sarebbe rinnovata, di

anno in anno, per un ulteriore anno e fino al 30 aprile successivo.

In

caso di disdetta, il comodatario si era impegnato ad asportare completamente la

struttura e, salvo contrarie pattuizioni, a riconsegnare i sedimi nello stato

in cui erano stati messi a disposizione, ad eccezione delle sottostrutture che

avrebbero potuto rimanere nello stato in cui erano state predisposte. A

garanzia di questo impegno, il comodatario avrebbe dovuto depositare presso un

notaio designato la somma di fr. 20'000.-.

Fatti

I

costi di gestione dell’impianto e quelli di manutenzione dei fondi sono stati

assunti dal comodatario.

2. Nel

corso del rapporto contrattuale AO 1ha notificato a due riprese a AP 1 la

disdetta della convenzione, la prima già in data 6 ottobre 2008 per il 30

aprile 2009 e la seconda il 10 aprile 2014 per il 30 aprile 2015. In entrambi i

casi le discussioni tra le parti che vi hanno fatto seguito hanno consentito la

continuazione del comodato.

Il

17 dicembre 2015, la società proprietaria del sedime ha infine ingiunto alla

controparte una terza disdetta del contratto con scadenza al 30 aprile 2016. Ne

ha avuto origine una procedura giudiziaria con cui ilAP 1, dopo essersi rivolto

all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione competente e aver ottenuto

l’autorizzazione ad agire in giudizio, ha chiesto alla Pretura di accertare la

nullità della disdetta 17 dicembre 2015 e, in via subordinata, di concedere una

prima protrazione del contratto della durata di 3 anni, sostenendo che questo

si fosse tramutato in una locazione con decorrenza a partire dal 1. maggio

2009.

Con

decisione 9 maggio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha

dichiarato irricevibile la petizione dopo aver accertato che le parti erano

sempre state legate dal contratto di comodato di cui alla convenzione 20

febbraio 2008, nonostante le due disdette che avevano preceduto quella del 17

dicembre 2015, e aver respinto la tesi attorea secondo la quale, invece, dopo

quella del 6 ottobre 2008 il contratto di comodato sarebbe stato tacitamente

soppiantato da un contratto di locazione. Di conseguenza, trattandosi di una

procedura che non derivava da un contratto di locazione, mancava un valido

tentativo di conciliazione dinanzi alla competente autorità e, pertanto, una

valida autorizzazione ad agire ai sensi dell’art. 209 CPC, così come non

sussisteva alcuna competenza per materia del Pretore adito (art. 59 cpv. 2

lett. b CPC).

La

sentenza pretorile è stata confermata dalla scrivente Camera con decisione 12

novembre 2018 (inc. 12.2017.88), con la quale è stato respinto l’appello di AP

1, nella misura della sua ricevibilità. Il ricorso tempestivamente interposto

al Tribunale federale da AP 1 è stato respinto con sentenza del 12 marzo 2019

(STF 4A_11/2019).

3. Con

istanza nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti

del 14 maggio 2019 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

chiedendo di fare ordine a AP 1 di riconsegnarle i mapp. __________ e __________

RFD di __________ entro 30 giorni dall’intimazione della decisione pretorile,

asportando la pista di ghiaccio ivi istallata e riconsegnando i fondi nello

stato in cui erano stati messi a disposizione conformemente alla cifra 3 della

convenzione 20 febbraio 2008, con l’autorizzazione a procedere direttamente ma

a spese della società sportiva, qualora AP 1 non dovesse rispettare l’ordine,

il tutto con le comminatorie e le disposizioni di rito in azioni del genere.

La

richiesta è stata motivata con il fatto che la procedura precedente, conclusasi

con la decisione del Tribunale federale del 12 marzo 2019, ha comportato che la

disdetta 17 dicembre 2015 con effetto al 30 aprile 2016 non poteva più essere

contestata ed esplica quindi i suoi effetti. Tenuto conto che erano trascorsi

ormai tre anni e che la parte convenuta non aveva intrapreso nulla per liberare

i fondi, si imponeva di farle ordine di liberarli e riconsegnarli prontamente

al proprietario.

Con

la risposta del 7 giugno 2019 AP 1, chiedendo la reiezione dell’istanza, ha

contestato la possibilità di ricorrere alla procedura sommaria, sottolineando

come la situazione giuridica era tutt’altro che chiara, non essendo semplice, a

suo dire, stabilire quale tipo di contratto leghi le parti, con che oggetto,

con quale durata e a quali condizioni dopo il 30 aprile 2009, vale a dire dopo

la regolare e valida disdetta del comodato. Per la definizione della

fattispecie si rendeva indispensabile procedere all’istruttoria, così da

comprendere quale sia il rapporto contrattuale attualmente in essere tra le

parti.

Oltre

a ciò AP 1 ha evidenziato come la richiesta di asportare tutta la struttura

della pista di ghiaccio in 30 giorni fosse materialmente impossibile da ossequiare.

Con

decisione 4 luglio 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,

costatato che la fattispecie appariva semplice e lineare, nonché che le

argomentazioni difensive della parte convenuta erano prive di pregio e da

respingere, ha confermato la propria competenza decisionale così come la

legittimità della procedura adottata e ha accolto l’istanza di AO 1.

Con

atto di appello 22 luglio 2019 AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio

impugnato e di respingere l’istanza e, in via subordinata, l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché riesamini la

fattispecie nel merito ed emetta un nuovo giudizio, con protesta di tasse,

spese e ripetibili di entrambe le sedi, domande avversate dalla convenuta con

risposta 21 agosto 2019. Con susseguente replica spontanea 3 settembre 2019

l’appellante ha chiesto l’ammissione di nuovi documenti, riconfermandosi per il

resto nel suo appello.

4. Giusta

l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura

sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e

la situazione giuridica è chiara (lett. b).

Sono fatti incontestati quelli che non sono stati

contestati dal convenuto, mentre sono fatti immediatamente comprovabili quelli

che possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Di regola la

prova è addotta mediante la produzione di documenti conformemente all'art. 254

cpv. 1 CPC. Se il convenuto fa valere delle obiezioni motivate e concludenti,

che non possono essere subito scartate e che sono di

natura da far vacillare il convincimento del giudice, la procedura dei casi

manifesti è inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1).

La

situazione giuridica è chiara se l'applicazione della norma al caso concreto si

Considerandi

impone in modo evidente con riguardo al testo legale o in base a una dottrina e

una giurisprudenza affermate. Per contro la situazione giuridica non è di

regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate

su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una

norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con

una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; STF 4A_383/2018

del 6 giugno 2019 consid. 3).

Per

impedire l'accoglimento di una domanda fondata sull'art. 257 CPC non basta

tuttavia che la parte convenuta semplicemente sostenga che ci si trova in

presenza di una simile situazione o che la stessa potrebbe remotamente entrare

in linea di conto (STF 4A_383/2018 del 6 giugno 2019

consid. 3; 4A_329/2013 del 10 dicembre 2013 consid. 6.1). Non è nemmeno

possibile vanificare la procedura in discussione invocando degli argomenti

speciosi (STF 4A_415/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 7).

5.

Nella

fattispecie, come rettamente indicato dal Pretore, la situazione di fatto e

quella giuridica sono manifeste, mentre le argomentazioni sollevate dalla parte

convenuta risultano essere pretestuose e, soprattutto, non tengono in

considerazione l’esito della procedura d’accertamento della nullità della

disdetta e di protrazione della locazione da lei promossa con la petizione del

14.

aprile 2016 e terminata con la decisione del Tribunale federale del 12 marzo

2019.

(STF 4A_11/2019).

Con

la sentenza 12 novembre 2018 (inc. 12.2017.88) della scrivente Camera, come

visto regolarmente passata in giudicato, è stato accertato che le parti sono

sempre state legate da un contratto di comodato, anche dopo le due disdette del

6.

ottobre 2008 e 10 aprile 2014, essendosi esse accordate, tacitamente e per

atti concludenti, nel senso di revocarle e restare vincolate secondo gli

estremi dell’accordo del 20 febbraio 2008. Questa è dunque la situazione

giuridica sulla quale si è fondata la disdetta del 17 dicembre 2015 a valere a

far tempo dal 30 aprile 2016, che ha dato avvio alle cause giudiziarie tra le

parti.

In

questo contesto, confermata la validità della disdetta 17 dicembre 2015 nei tre

gradi di giudizio (doc. 4, 5 e 6), è del tutto corretto, per ottenere

l’espulsione del comodatario da fondi occupati in base a un contratto di

comodato, fare ricorso alla procedura sommaria per i casi manifesti ai sensi

dell’art. 257 CPC (STF 4A_2012 del 30 ottobre 2012 consid. 6.2.),

concretizzandosi una situazione assimilabile all’esecuzione di cui agli artt.

335.

seg. CPC.

6.

Ciò

posto, la sentenza impugnata con cui è stata accolta l’istanza può essere

confermata nel principio e nel merito, con l’eccezione temporale di cui si dirà

in seguito.

AP

1.

ha in effetti sostanzialmente criticato il fatto che il Pretore abbia fondato

il suo giudizio sulle tre sentenze di cui ai doc. 4, 5 e 6, cui avrebbe

riconosciuto, sbagliando, valenza di regiudicata materiale. A suo dire,

quest’ultimo effetto va limitato a quanto sancito nel dispositivo - cioè

all’irricevibilità della petizione 14 aprile 2016 – ma non si estende alle

motivazioni. Non essendo a suo avviso stato stabilito che tipo di contratto è

sorto tra le parti (non un semplice comodato ma un contratto misto o complesso)

non sarebbe dunque corretto prescindere da un’istruttoria volta a definirne gli

estremi.

Tali

contestazioni, esposte riproducendo in gran parte quanto già scritto in prima

sede, e dunque in buona parte in maniera irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC, DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), sono anche infondate nel merito.

Di

principio, solo il dispositivo di un giudizio beneficia della cosa giudicata,

ma talvolta è necessario determinarne la portata sulla base delle motivazioni

(DTF 121 III 474 consid. 4a). Nel caso che ci occupa, con il dispositivo con

cui è stata dichiarata irricevibile la causa volta all’accertamento della

nullità della disdetta e, in via subordinata, alla protrazione della locazione,

è stata confermata la validità della disdetta stessa. Quanto basta per poter

procedere alla richiesta di espulsione con la procedura prevista all’art. 257

CPC.

Le

obiezioni circa l’esistenza di un contratto di comodato tra le parti sono

dunque inconferenti, facendo erroneamente astrazione dalle decisioni di cui ai

doc. 4, 5 e 6, e devono essere respinte con il semplice rinvio ad esse. In

effetti non influenza l’esito della vertenza in disamina l’argomentazione circa

la necessità di rivalutare il legame contrattuale tra le parti in base al

principio della buona fede con riferimento al comportamento della proprietaria

del fondo e al suo assenso all’esecuzione di opere edili importanti che hanno

comportato grandi investimenti, essendo la tematica superata dall’esistenza di

una valida disdetta contrattuale, da tempo inoltrata e i cui termini sono

largamente scaduti.

È

quindi a ragione che il Pretore ha accolto l’istanza 14 maggio 2019 e fatto

ordine a AP 1 di liberare il fondo.

A

titolo abbondanziale va rilevato che lo stesso appellante ammette che in ogni

caso il rapporto contrattuale sorto tra le parti presenta elementi del

comodato, aggiungendo che vi sarebbero altri aspetti dello stesso da definire e

sviscerare, in particolare in relazione agli importanti investimenti e

all’arricchimento della proprietaria. Con le sue argomentazioni circa la natura

del rapporto giuridico, de facto, non mette concretamente in discussione

il principio della possibilità di disdirlo nelle modalità utilizzate da AO 1,

quanto piuttosto di ottenere da questa un indennizzo per l’urbanizzazione,

questione indipendente dall’espulsione dai fondi, sicché non è stato nemmeno

allegato quale influsso l’eventuale accertamento del propugnato carattere misto

del contratto avrebbe dovuto avere sulla validità della disdetta.

7.

Neppure

accoglimento possono

trovare in questa sede le richieste di tenere in

considerazione il fatto che uno sgombero del fondo entro 30 giorni dal

passaggio in giudicato della decisione è materialmente improponibile.

L’argomento

è infatti già stato avanzato in prima sede con le osservazioni del 7 giugno

2019.

(pag. 13, ad 8), ma in maniera talmente generica e inconsistente da non

poter essere preso in considerazione.

Altrettanto

generico risulta quanto esposto nell’appello a pag. 14, limitandosi

l’appellante a sollevare quale unico motivo a sostegno della sua rivendicazione

il fatto che si tratta di opere di una certa rilevanza che sarebbero costate

fr. 1'700'000.-.

Nulla

cambia a questa situazione la

documentazione prodotta con la replica spontanea del 3 settembre 2019 dall’appellante,

e meglio la sua lettera 6 agosto 2019 con la risposta via e-mail 30 ottobre

2019.

del Comune di __________ tramite il Servizio tecnico comunale, che

manifestamente non può essere considerata in questa sede, ostandovi l’art. 317

cpv. 1 CPC. Con un minimo di diligenza questi documenti potevano e dovevano già

essere portati all’attenzione del Pretore.

8.

Le spese processuali seguono la soccombenza di AP

1.

(art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 2 LTG.

Il valore litigioso, determinante

ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, è sicuramente superiore

a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 22 luglio 2019 di AP 1 è

respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1’500.- sono poste a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 1'500.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).