12.2019.124
Reclamo contro una decisione che impone atti preparatori volti all'esecuzione di una decisione cautelare, assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile
2 settembre 2019Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.124
Lugano
2 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
Visto il reclamo 29 luglio
2019 presentato da
RE
1
rappr. dallo RA 1
contro
la disposizione emessa in data 16 luglio 2019
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nelle cause CA.2019.191/195
(procedura sommaria, provvedimenti cautelari) che la oppongono a
1. CO 1
2. CO 2 (VE)
3. CO 3 (VE)
4. CO 4 (VE)
5. CO 5 (VE)
6. CO 6
7. CO 7 (TV)
8. CO 8
(TV)
9. CO 9 (PN)
10. CO 10 (TV)
11. CO 11 (TV)
12. CO 12 (TV)
13. CO 13 (TV)
14. CO 14 (TV)
15. CO 15 (TV)
16. CO 16 (VI)
17. CO 17 (VI)
18. CO 18 (VE)
tutti rappr. dall’avv. RA 2
e dall’avv. RA 3
preso atto delle domande
contenute nel reclamo e volte all’annullamento della
disposizione pretorile 16
luglio 2019, previa concessione dell’effetto sospensivo, con
protesta di spese e
ripetibili;
mentre i resistenti con
risposta 13 agosto 2019 hanno postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A.
Fra la società reclamante (qui
di seguito chiamata “ZF”) e i summenzionati resistenti (qui di seguito chiamati
gli “investitori”) vige una controversia inerente la titolarità di determinati
titoli obbligazionari argentini in default di diversa valuta, ceduti dai
secondi alla prima e nel frattempo da questa almeno in parte sostituiti con
titoli in dollari, per i quali lo Stato argentino ha formulato pubblicamente
una proposta transattiva di pagamento (Master Settlement Agreement -
MSA).
B.
Accogliendo l’istanza
cautelare 4 marzo 2016 degli investitori, con decisione 25 luglio 2016 passata
in giudicato (inc. CA.2016.71/72 e inc. 12.2016.112) il Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 1, ha disposto il blocco dei suddetti titoli e dei derivanti
titoli sostitutivi in USD nella misura in cui depositati presso __________ SA,
rispettivamente ha ordinato a ZF di disporre il trasferimento dei rimanenti
titoli su una relazione bancaria intestata alla Pretura. Gli investitori hanno
in seguito avviato innanzi al medesimo giudice la procedura di merito tendente
alla restituzione delle obbligazioni (inc. OR.2016.201).
C.
Con due successive decisioni
31 maggio 2019 il Pretore ha da una parte respinto la richiesta di revoca del
provvedimento avanzata da ZF (inc. CA.2019.195), e dall’altra ha accolto la
nuova istanza cautelare degli investitori, chiedente la nomina dell’avv. __________
quale ausiliario di giustizia per procedere all’incasso delle obbligazioni
mediante adesione congiunta alla proposta argentina (inc. CA.2019.191). Con questa
seconda decisione il Pretore, oltre a imporre all’avv. __________ un termine
per comunicare l’accettazione dell’incarico, lo ha munito dei più ampi poteri
per procedere all'incasso e trasferire il derivante importo su una relazione
bancaria vincolata fino a definitiva risoluzione della procedura di merito,
previa indicazione del suo modus agendi, della fattibilità del prospettato
incasso congiunto, delle relative conseguenze e dei possibili pregiudizi per
ZF. Contestualmente, il Pretore ha fatto ordine alle parti di dare immediato
seguito alle richieste dell'ausiliario, segnatamente di sottoscrivere ogni
documento, procura e dichiarazione necessaria o utile per procedere all’incasso
e al successivo deposito.
Entrambe le decisioni sono state impugnate da ZF con
due separati appelli del 19 giugno 2019 (inc. 12.2019.108/109). In particolare,
con riferimento alla nomina dell’ausiliario di giustizia e all’incasso
congiunto, ZF ha contestato anche la proporzionalità della misura, a suo dire
comportante irrimediabili pregiudizi per lei in assenza di rischi di
pregiudizio per la controparte (inc. 12.2019.108).
D.
Con comunicazione 4 giugno
2019, l’avv. __________ ha declinato l’incarico conferitogli. Conseguentemente,
con istanza 2 luglio 2019 avversata dalla controparte, gli investitori hanno
chiesto al Pretore la modifica dell’assetto cautelare nel senso di nominare un
nuovo ausiliario di giustizia.
E.
Con disposizione ordinatoria
processuale 16 luglio 2019 il Pretore, senza ancora esprimersi su tale
richiesta, ha ingiunto alle parti di compilare entro 20 giorni la
documentazione necessaria per procedere all’adesione all’offerta argentina, e
meglio compilando congiuntamente il Master Settlement Agreement (fornendo
in particolare le necessarie indicazioni sui titoli da incassare) e allestendo
un documento che risponda positivamente a tutte le richieste del citato MSA.
F.
Con reclamo 29 luglio 2019 ZF si
è aggravata contro tale decisione, chiedendo preliminarmente il conferimento
dell’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 325 cpv. 2 CPC e nel merito l’annullamento
della disposizione pretorile per difetto di competenza del Pretore,
subordinatamente in quanto pronunciata quale esecuzione di un provvedimento
inesistente, e ancora più subordinatamente per applicazione errata del diritto
e per illogicità della motivazione. Con risposta 13 agosto 2019, i resistenti
si sono integralmente opposti al reclamo e alla concessione dell’effetto
sospensivo.
G.
Nel frattempo, con decisione
13 agosto 2019, questa Camera ha respinto l’appello di ZF di cui all’inc.
12.2019.108, confermando la nomina dell’ausiliario di giustizia e gli incarichi
a lui conferiti. Con ulteriore decisione 3 settembre 2019, questa Camera ha
respinto anche l’altro appello di ZF relativo alla revoca della misura di
blocco (inc. 12.2019.109).
E considerato
Considerandi
1.
La decisione impugnata, con la quale il primo giudice ha chiesto
alle parti la compilazione congiunta della documentazione di cui sopra (cfr.
consid. E), è volta a definire la procedura di esecuzione di quanto già sancito
nella decisione cautelare 31 maggio 2019 (inc. CA.2019.191) e dunque a
organizzare il seguito della procedura (non imponendo per contro una misura di
coercizione), per cui è qualificabile quale disposizione ordinatoria
processuale giusta l’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dell’art. 319
lett. b e 321 cpv. 2 CPC, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni.
Nel caso concreto, la decisione è pervenuta alla reclamante il 17 luglio 2019,
sicché il reclamo 29 luglio 2019 è tempestivo.
2.
Per motivi di opportunità ed economia procedurale, il presente
gravame viene trattato dalla Seconda Camera Civile, quale Camera competente per
giudicare nel merito la controversia in esame e ove sono già pervenuti 3 appelli
riguardanti la medesima fattispecie, invero piuttosto complessa e riferita a
estesa documentazione (inc. 12.2016.112, 12.2019.108 e 12.2019.109).
3.
Il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei
casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Non prevedendo il CPC
espressamente l’impugnabilità della decisione 16 luglio 2019 qui in esame, la
reclamante deve pertanto sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile rendendolo perlomeno verosimile, ciò che presuppone un certo sforzo
allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo
sufficienti. Tale pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per
l’andamento del processo e non deve poter (interamente o parzialmente) essere
riparato neppure mediante una successiva decisione favorevole (IIICCA del 21
novembre 2012, inc. 13.2012.83, consid. 3).
4.
Per sostanziare il suddetto pregiudizio, la reclamante ha osservato
che quanto ordinato dal Pretore non ha un semplice scopo “compilatorio” o
preparatorio, bensì mira all’adesione coatta a un accordo transattivo che comporterebbe
per lei irrimediabili rinunce a suoi diritti. La reclamante menziona poi
parzialmente tali presunte rinunce (p. 8-13 reclamo), rinviando per il resto a
quanto già contenuto negli appelli di cui agli inc. 12.2019.108/109, e in
particolare al primo di essi, ove la questione è stata ampiamente tematizzata.
5.
Ora, come già accennato, con decisione 13 agosto 2019 questa Camera
ha respinto l’appello di ZF di cui all’inc. 12.2019.108, osservando fra l’altro
che i pregiudizi da lei lamentati non erano stati sufficientemente sostanziati (v.
consid. 9 e 10, ai quali si rinvia). Ciò basterebbe per negare nella presente
procedura il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per la
reclamante.
Per
completezza, qui di seguito si riassumono comunque le principali motivazioni già
esposte nella suddetta decisione.
5.1
La reclamante
innanzitutto non ha reso verosimile l’esistenza di migliori alternative di
incasso dei titoli rispetto all’adesione all’accordo transattivo argentino. Essa
si è difatti limitata genericamente a menzionare una possibile esecuzione di sentenze
favorevoli ottenute contro lo Stato argentino, senza tuttavia spiegare come si
propone di procedere e le prospettive di un tale agire. Peraltro, ha prodotto
una sola di tali presunte sentenze (doc. 9), senza sostanziare se essa si
riferisce ai medesimi bonds a lei ceduti dagli investitori o sostituiti,
ritenuto che nemmeno si sa quali e quanti di essi sono stati convertiti in
dollari e per quali di essi è stata promossa un’azione legale negli Stati
Uniti.
5.2
Inoltre,
la reclamante non ha reso verosimile di poter procedere unilateralmente
all’adesione in presenza di una controversia sulla titolarità dei bonds ancora
da giudicare, né che un’adesione congiunta non porterebbe risultati,
rispettivamente porterebbe risultati inferiori a un’adesione unilaterale: l’asserita
prescrizione dei diritti degli investitori, appena accennata nel reclamo, è
lungi dall’essere dimostrata (cfr. IICCA del 13 agosto 2019, inc. 12.2019.108,
consid. 9), e andrebbe in ogni caso eccepita dall’Argentina, la cui posizione
al riguardo è del tutto sconosciuta. Del resto, più in generale, ciò che
proporrà o non proporrà lo Stato argentino nel caso di un incasso congiunto è
ancora da chiarire, per cui relative speculazioni prive di concreti fondamenti
sono del tutto premature.
5.3
Aggiungasi
che la reclamante, pur avendo più volte asserito che l’adesione all’accordo le
imporrebbe di rinunciare definitivamente ad altri suoi diritti o beni, non ha
fornito alcuna spiegazione o specificazione, per cui anche a tal proposito non
può essere ammessa la verosimiglianza del pregiudizio.
6.
La
compilazione del MSA, documento che a dire della reclamante è stato estratto
dal Pretore di propria iniziativa, ma che in realtà era già stato prodotto dalla
reclamante stessa quale doc. 20 ed era pure allegato al rapporto a suo tempo
redatto dall’avv. __________, determina certamente dei concreti passi in
prospettiva dell’incasso congiunto. L’adesione all’accordo transattivo
presuppone tuttavia la trasmissione della relativa documentazione allo Stato
argentino, che non è per il momento stata disposta. La decisione pretorile 31
maggio 2019 (inc. CA.2019.191) difatti chiarisce che prima dell’adesione,
l’ausiliario dovrà compiere preliminari accertamenti (v. anche consid. C). Ciò
comporta che, in virtù di tali verifiche e prima di procedere a un incasso, verranno
raccolte informazioni supplementari, in base alle quali si potrà, se del caso,
rivalutare la situazione. I provvedimenti cautelari e le disposizioni
ordinatorie sono del resto provvisori rispettivamente modificabili e pertanto,
laddove le circostanze del caso concreto dovessero mutare, segnatamente in
relazione agli asseriti pregiudizi lamentati da ZF, quest’ultima potrà chiedere
la modifica di quanto disposto dal Pretore.
7.
Da tutto ciò ne consegue che nella
fattispecie non si realizza il presupposto del rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, indipendentemente dalla possibilità per la reclamante
di ottenere il risarcimento di un suo eventuale danno dagli investitori,
questione che dunque non necessita di ulteriori approfondimenti. Costatata la
mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è pertanto inammissibile.
8.
Comunque
sia, le argomentazioni della reclamante relative all’impossibilità di una
modifica del provvedimento cautelare da parte del Pretore (mancato adempimento
dei presupposti dell’art. 268 CPC e competenza di questa Camera in seguito
all’effetto devolutivo dell’appello) sono in casu del tutto
inconferenti, poiché la modifica del provvedimento e la nomina di un nuovo
ausiliario non sono oggetto della disposizione qui impugnata, che riguarda invece
l’attuazione del provvedimento cautelare del 31 maggio 2019 (cfr. consid. C), il
quale, benché impugnato, in assenza di concessione dell’effetto sospensivo, era
esecutivo ed è stato nel frattempo confermato da questa Camera. Se da una
parte, a fronte del rifiuto dell’incarico da parte dell’avv. __________ e
dell’istanza di modifica 2 luglio 2019, le operazioni ordinate dal Pretore si
inseriscono in circostanze tutt’ora incerte, dall’altra la particolare urgenza
di un incasso dei bonds è palese a fronte della possibilità di revoca
dell’offerta argentina e non è nemmeno contestata dalla reclamante (v. anche
IICCA del 13 agosto 2019, inc. 12.2019.108, consid. 6 e 9.5). Quanto ordinato
del resto permette al giudice di disporre di maggiori informazioni sui titoli
destinati all’incasso. In quest’ottica, la disposizione 16 luglio 2019 qui
impugnata, ritenuto il margine di apprezzamento del Pretore, è funzionale alla
celere prosecuzione della procedura, celerità che attiene sia all’art. 124 CPC,
sia alla natura dei provvedimenti cautelari.
9.
D’altra
parte, il comportamento processuale della reclamante nelle varie procedure
riguardanti la fattispecie è stato caratterizzato da ben poca trasparenza. Si
ricorda difatti non solo che il destino dei titoli in questione, ad eccezione
di quelli depositati presso __________ SA, è ancora sconosciuto (non si conosce
segnatamente quanti di essi siano stati sostituiti, per quali di essi siano
state avviate procedure legali, né il loro luogo di situazione), ma pure e
soprattutto che ZF non ha ottemperato all’ordine di trasferimento dei titoli di
cui alla decisione pretorile 25 luglio 2016 (CA.2016.71/72) cresciuta in
giudicato, e ciò senza fornire opportune e specifiche giustificazioni. È dunque
imprescindibile che sia posto un termine al persistente dispregio di un ordine
giudiziale e che venga fatta la necessaria chiarezza.
10.
Alla
luce di quanto precede, il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese
processuali, disciplinate dalla Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono
fissate in considerazione del valore, della natura e della complessità della
causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello varia tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto è fissata
in complessivi fr. 1’000.- ed è posta a carico della reclamante soccombente. Avendo
la controparte inoltrato una risposta al reclamo, le vengono assegnate
ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, e
sono determinate in base all’importanza della lite (valore nominale dei bonds
ammontante all’incirca a 20 mio. di franchi), le sue difficoltà, l’ampiezza del
lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar).
11.
La
presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Il reclamo 29 luglio 2019 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico della
reclamante,
che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).