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Decisione

12.2019.124

Reclamo contro una decisione che impone atti preparatori volti all'esecuzione di una decisione cautelare, assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile

2 settembre 2019Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Fra la società reclamante (qui

di seguito chiamata “ZF”) e i summenzionati resistenti (qui di seguito chiamati

gli “investitori”) vige una controversia inerente la titolarità di determinati

titoli obbligazionari argentini in default di diversa valuta, ceduti dai

secondi alla prima e nel frattempo da questa almeno in parte sostituiti con

titoli in dollari, per i quali lo Stato argentino ha formulato pubblicamente

una proposta transattiva di pagamento (Master Settlement Agreement -

MSA).

B.

Accogliendo l’istanza

cautelare 4 marzo 2016 degli investitori, con decisione 25 luglio 2016 passata

in giudicato (inc. CA.2016.71/72 e inc. 12.2016.112) il Pretore del Distretto

di Lugano, Sezione 1, ha disposto il blocco dei suddetti titoli e dei derivanti

titoli sostitutivi in USD nella misura in cui depositati presso __________ SA,

rispettivamente ha ordinato a ZF di disporre il trasferimento dei rimanenti

titoli su una relazione bancaria intestata alla Pretura. Gli investitori hanno

in seguito avviato innanzi al medesimo giudice la procedura di merito tendente

alla restituzione delle obbligazioni (inc. OR.2016.201).

C.

Con due successive decisioni

31 maggio 2019 il Pretore ha da una parte respinto la richiesta di revoca del

provvedimento avanzata da ZF (inc. CA.2019.195), e dall’altra ha accolto la

nuova istanza cautelare degli investitori, chiedente la nomina dell’avv. __________

quale ausiliario di giustizia per procedere all’incasso delle obbligazioni

mediante adesione congiunta alla proposta argentina (inc. CA.2019.191). Con questa

seconda decisione il Pretore, oltre a imporre all’avv. __________ un termine

per comunicare l’accettazione dell’incarico, lo ha munito dei più ampi poteri

per procedere all'incasso e trasferire il derivante importo su una relazione

bancaria vincolata fino a definitiva risoluzione della procedura di merito,

previa indicazione del suo modus agendi, della fattibilità del prospettato

incasso congiunto, delle relative conseguenze e dei possibili pregiudizi per

ZF. Contestualmente, il Pretore ha fatto ordine alle parti di dare immediato

seguito alle richieste dell'ausiliario, segnatamente di sottoscrivere ogni

documento, procura e dichiarazione necessaria o utile per procedere all’incasso

e al successivo deposito.

Entrambe le decisioni sono state impugnate da ZF con

due separati appelli del 19 giugno 2019 (inc. 12.2019.108/109). In particolare,

con riferimento alla nomina dell’ausiliario di giustizia e all’incasso

congiunto, ZF ha contestato anche la proporzionalità della misura, a suo dire

comportante irrimediabili pregiudizi per lei in assenza di rischi di

pregiudizio per la controparte (inc. 12.2019.108).

D.

Con comunicazione 4 giugno

2019, l’avv. __________ ha declinato l’incarico conferitogli. Conseguentemente,

con istanza 2 luglio 2019 avversata dalla controparte, gli investitori hanno

chiesto al Pretore la modifica dell’assetto cautelare nel senso di nominare un

nuovo ausiliario di giustizia.

E.

Con disposizione ordinatoria

processuale 16 luglio 2019 il Pretore, senza ancora esprimersi su tale

richiesta, ha ingiunto alle parti di compilare entro 20 giorni la

documentazione necessaria per procedere all’adesione all’offerta argentina, e

meglio compilando congiuntamente il Master Settlement Agreement (fornendo

in particolare le necessarie indicazioni sui titoli da incassare) e allestendo

un documento che risponda positivamente a tutte le richieste del citato MSA.

F.

Con reclamo 29 luglio 2019 ZF si

è aggravata contro tale decisione, chiedendo preliminarmente il conferimento

dell’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 325 cpv. 2 CPC e nel merito l’annullamento

della disposizione pretorile per difetto di competenza del Pretore,

subordinatamente in quanto pronunciata quale esecuzione di un provvedimento

inesistente, e ancora più subordinatamente per applicazione errata del diritto

e per illogicità della motivazione. Con risposta 13 agosto 2019, i resistenti

si sono integralmente opposti al reclamo e alla concessione dell’effetto

sospensivo.

G.

Nel frattempo, con decisione

13 agosto 2019, questa Camera ha respinto l’appello di ZF di cui all’inc.

12.2019.108, confermando la nomina dell’ausiliario di giustizia e gli incarichi

a lui conferiti. Con ulteriore decisione 3 settembre 2019, questa Camera ha

respinto anche l’altro appello di ZF relativo alla revoca della misura di

blocco (inc. 12.2019.109).

E considerato

Considerandi

1.

La decisione impugnata, con la quale il primo giudice ha chiesto

alle parti la compilazione congiunta della documentazione di cui sopra (cfr.

consid. E), è volta a definire la procedura di esecuzione di quanto già sancito

nella decisione cautelare 31 maggio 2019 (inc. CA.2019.191) e dunque a

organizzare il seguito della procedura (non imponendo per contro una misura di

coercizione), per cui è qualificabile quale disposizione ordinatoria

processuale giusta l’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dell’art. 319

lett. b e 321 cpv. 2 CPC, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni.

Nel caso concreto, la decisione è pervenuta alla reclamante il 17 luglio 2019,

sicché il reclamo 29 luglio 2019 è tempestivo.

2.

Per motivi di opportunità ed economia procedurale, il presente

gravame viene trattato dalla Seconda Camera Civile, quale Camera competente per

giudicare nel merito la controversia in esame e ove sono già pervenuti 3 appelli

riguardanti la medesima fattispecie, invero piuttosto complessa e riferita a

estesa documentazione (inc. 12.2016.112, 12.2019.108 e 12.2019.109).

3.

Il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei

casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Non prevedendo il CPC

espressamente l’impugnabilità della decisione 16 luglio 2019 qui in esame, la

reclamante deve pertanto sostanziare il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile rendendolo perlomeno verosimile, ciò che presuppone un certo sforzo

allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo

sufficienti. Tale pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per

l’andamento del processo e non deve poter (interamente o parzialmente) essere

riparato neppure mediante una successiva decisione favorevole (IIICCA del 21

novembre 2012, inc. 13.2012.83, consid. 3).

4.

Per sostanziare il suddetto pregiudizio, la reclamante ha osservato

che quanto ordinato dal Pretore non ha un semplice scopo “compilatorio” o

preparatorio, bensì mira all’adesione coatta a un accordo transattivo che comporterebbe

per lei irrimediabili rinunce a suoi diritti. La reclamante menziona poi

parzialmente tali presunte rinunce (p. 8-13 reclamo), rinviando per il resto a

quanto già contenuto negli appelli di cui agli inc. 12.2019.108/109, e in

particolare al primo di essi, ove la questione è stata ampiamente tematizzata.

5.

Ora, come già accennato, con decisione 13 agosto 2019 questa Camera

ha respinto l’appello di ZF di cui all’inc. 12.2019.108, osservando fra l’altro

che i pregiudizi da lei lamentati non erano stati sufficientemente sostanziati (v.

consid. 9 e 10, ai quali si rinvia). Ciò basterebbe per negare nella presente

procedura il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per la

reclamante.

Per

completezza, qui di seguito si riassumono comunque le principali motivazioni già

esposte nella suddetta decisione.

5.1

La reclamante

innanzitutto non ha reso verosimile l’esistenza di migliori alternative di

incasso dei titoli rispetto all’adesione all’accordo transattivo argentino. Essa

si è difatti limitata genericamente a menzionare una possibile esecuzione di sentenze

favorevoli ottenute contro lo Stato argentino, senza tuttavia spiegare come si

propone di procedere e le prospettive di un tale agire. Peraltro, ha prodotto

una sola di tali presunte sentenze (doc. 9), senza sostanziare se essa si

riferisce ai medesimi bonds a lei ceduti dagli investitori o sostituiti,

ritenuto che nemmeno si sa quali e quanti di essi sono stati convertiti in

dollari e per quali di essi è stata promossa un’azione legale negli Stati

Uniti.

5.2

Inoltre,

la reclamante non ha reso verosimile di poter procedere unilateralmente

all’adesione in presenza di una controversia sulla titolarità dei bonds ancora

da giudicare, né che un’adesione congiunta non porterebbe risultati,

rispettivamente porterebbe risultati inferiori a un’adesione unilaterale: l’asserita

prescrizione dei diritti degli investitori, appena accennata nel reclamo, è

lungi dall’essere dimostrata (cfr. IICCA del 13 agosto 2019, inc. 12.2019.108,

consid. 9), e andrebbe in ogni caso eccepita dall’Argentina, la cui posizione

al riguardo è del tutto sconosciuta. Del resto, più in generale, ciò che

proporrà o non proporrà lo Stato argentino nel caso di un incasso congiunto è

ancora da chiarire, per cui relative speculazioni prive di concreti fondamenti

sono del tutto premature.

5.3

Aggiungasi

che la reclamante, pur avendo più volte asserito che l’adesione all’accordo le

imporrebbe di rinunciare definitivamente ad altri suoi diritti o beni, non ha

fornito alcuna spiegazione o specificazione, per cui anche a tal proposito non

può essere ammessa la verosimiglianza del pregiudizio.

6.

La

compilazione del MSA, documento che a dire della reclamante è stato estratto

dal Pretore di propria iniziativa, ma che in realtà era già stato prodotto dalla

reclamante stessa quale doc. 20 ed era pure allegato al rapporto a suo tempo

redatto dall’avv. __________, determina certamente dei concreti passi in

prospettiva dell’incasso congiunto. L’adesione all’accordo transattivo

presuppone tuttavia la trasmissione della relativa documentazione allo Stato

argentino, che non è per il momento stata disposta. La decisione pretorile 31

maggio 2019 (inc. CA.2019.191) difatti chiarisce che prima dell’adesione,

l’ausiliario dovrà compiere preliminari accertamenti (v. anche consid. C). Ciò

comporta che, in virtù di tali verifiche e prima di procedere a un incasso, verranno

raccolte informazioni supplementari, in base alle quali si potrà, se del caso,

rivalutare la situazione. I provvedimenti cautelari e le disposizioni

ordinatorie sono del resto provvisori rispettivamente modificabili e pertanto,

laddove le circostanze del caso concreto dovessero mutare, segnatamente in

relazione agli asseriti pregiudizi lamentati da ZF, quest’ultima potrà chiedere

la modifica di quanto disposto dal Pretore.

7.

Da tutto ciò ne consegue che nella

fattispecie non si realizza il presupposto del rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile, indipendentemente dalla possibilità per la reclamante

di ottenere il risarcimento di un suo eventuale danno dagli investitori,

questione che dunque non necessita di ulteriori approfondimenti. Costatata la

mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è pertanto inammissibile.

8.

Comunque

sia, le argomentazioni della reclamante relative all’impossibilità di una

modifica del provvedimento cautelare da parte del Pretore (mancato adempimento

dei presupposti dell’art. 268 CPC e competenza di questa Camera in seguito

all’effetto devolutivo dell’appello) sono in casu del tutto

inconferenti, poiché la modifica del provvedimento e la nomina di un nuovo

ausiliario non sono oggetto della disposizione qui impugnata, che riguarda invece

l’attuazione del provvedimento cautelare del 31 maggio 2019 (cfr. consid. C), il

quale, benché impugnato, in assenza di concessione dell’effetto sospensivo, era

esecutivo ed è stato nel frattempo confermato da questa Camera. Se da una

parte, a fronte del rifiuto dell’incarico da parte dell’avv. __________ e

dell’istanza di modifica 2 luglio 2019, le operazioni ordinate dal Pretore si

inseriscono in circostanze tutt’ora incerte, dall’altra la particolare urgenza

di un incasso dei bonds è palese a fronte della possibilità di revoca

dell’offerta argentina e non è nemmeno contestata dalla reclamante (v. anche

IICCA del 13 agosto 2019, inc. 12.2019.108, consid. 6 e 9.5). Quanto ordinato

del resto permette al giudice di disporre di maggiori informazioni sui titoli

destinati all’incasso. In quest’ottica, la disposizione 16 luglio 2019 qui

impugnata, ritenuto il margine di apprezzamento del Pretore, è funzionale alla

celere prosecuzione della procedura, celerità che attiene sia all’art. 124 CPC,

sia alla natura dei provvedimenti cautelari.

9.

D’altra

parte, il comportamento processuale della reclamante nelle varie procedure

riguardanti la fattispecie è stato caratterizzato da ben poca trasparenza. Si

ricorda difatti non solo che il destino dei titoli in questione, ad eccezione

di quelli depositati presso __________ SA, è ancora sconosciuto (non si conosce

segnatamente quanti di essi siano stati sostituiti, per quali di essi siano

state avviate procedure legali, né il loro luogo di situazione), ma pure e

soprattutto che ZF non ha ottemperato all’ordine di trasferimento dei titoli di

cui alla decisione pretorile 25 luglio 2016 (CA.2016.71/72) cresciuta in

giudicato, e ciò senza fornire opportune e specifiche giustificazioni. È dunque

imprescindibile che sia posto un termine al persistente dispregio di un ordine

giudiziale e che venga fatta la necessaria chiarezza.

10.

Alla

luce di quanto precede, il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese

processuali, disciplinate dalla Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono

fissate in considerazione del valore, della natura e della complessità della

causa (art. 2 cpv. 1 LTG) e seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello varia tra fr. 100.- e fr. 10'000.-, nel caso concreto è fissata

in complessivi fr. 1’000.- ed è posta a carico della reclamante soccombente. Avendo

la controparte inoltrato una risposta al reclamo, le vengono assegnate

ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, e

sono determinate in base all’importanza della lite (valore nominale dei bonds

ammontante all’incirca a 20 mio. di franchi), le sue difficoltà, l’ampiezza del

lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar).

11.

La

presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. Il reclamo 29 luglio 2019 di AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico della

reclamante,

che rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una

decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere

giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).