12.2019.125
Moneta del contratto - denaro WIR
8 gennaio 2020Italiano10 min
I. L’appello 31 luglio
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.125
Lugano
8 gennaio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.42 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 3
dicembre 2018 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di CHF 54'588.20 oltre interessi al 5% dal 30 aprile
2018 nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale somma,
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 14 giugno 2019 ha
respinto;
appellante l'attrice con appello 31 luglio 2019, con
cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 20 settembre 2019 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 6 febbraio 2018 AO
1 da una parte, in qualità di venditrice, e AP 1 dall’altra, in qualità di
acquirente, hanno sottoscritto un contratto denominato “Automobil -
Kaufvertrag” (doc. A inc. n. CM.2018.57), relativo alla compravendita, ad
un prezzo di CH-WIR 564'000.-, pagabile anche tramite terze persone, di 16
automobili nuove e d’occasione.
Con lettera 24 marzo 2018
(doc. C inc. n. CM.2018.57), dopo aver precedentemente sollecitato la
venditrice, invano, a fornirle anche le ultime 8 automobili e a consegnarle i
documenti di un'altra automobile già fornita (doc. B inc. n. CM.2018.57),
l’acquirente le ha comunicato di rinunciare alla fornitura tardiva di quelle 8
automobili e ha rivendicato il risarcimento del danno derivatole
dall’inadempimento, quantificato in CHF 46'419.50, come pure la restituzione
della parte del prezzo di vendita da lei già pagata in eccedenza tramite terze
persone partecipanti alla “rete WIR”, pari ad altri CH-WIR 89'847.-.
2. Con petizione 3 dicembre
2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. E), ha
convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud, per ottenere la sua condanna al pagamento di CHF 54'588.20 oltre
interessi al 5% dal 30 aprile 2018 nonché il rigetto in via definitiva,
limitatamente a tale somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio (doc. E inc. n. CM.2018.57). Essa, in estrema sintesi, ha preteso
la rifusione della sola parte di prezzo di vendita da lei già corrisposta in
eccedenza, ammessa dalla controparte il 27 febbraio e il 28 marzo 2018 limitatamente
all’importo di CH-WIR 85'898.- (doc. G e 6), che nell’occasione ha trasformato
in CHF secondo il tasso di conversione asseritamente applicatole al momento del
loro acquisto, di CHF 0.6355 per CH-WIR 1.- (cfr. doc. C inc. n. CM.2018.57).
La convenuta si è opposta
alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria e preso atto delle arringhe finali delle parti, il Pretore, con
decisione 14 giugno 2019, ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali
di complessivi CHF 3’000.- e le spese di conciliazione di CHF 500.- a carico dell’attrice,
tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 4’000.- per ripetibili.
Il giudice di prime
cure ha in sostanza ritenuto che in virtù dell’art. 84 CO la pretesa attorea,
volta alla parziale restituzione di un prezzo di compravendita in CH-WIR (art.
107 cpv. 2 e 109 cpv. 1 CO), dovesse essere fatta valere in CH-WIR e non potesse
invece essere azionata in CHF.
4. Con l’appello 31
luglio 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 20 settembre
2019, l'attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha
rilevato
che la sua domanda non aveva per oggetto il pagamento del prezzo pattuito in CH-WIR,
ma la rifusione di quanto da lei versato in eccesso, che, costituendo una pretesa
di risarcimento del danno o di indebito arricchimento, andava richiesta e effettuata
in CHF, visto che il danno o l’arricchimento non erano stati pattuiti in CH-WIR
e che anche le ultime 8 automobili avrebbero dovuto essere vendute, e avrebbero
con ciò dato luogo a un guadagno, in CHF. E comunque l’eventuale prestazione in
CH-WIR a suo favore sarebbe stata impossibile, siccome essa non era una
partecipante alla “rete WIR”.
5. Nel caso concreto è pacifico
che le parti, entrambe con sede in Svizzera, siano legate da un rapporto
contrattuale retto dal diritto svizzero e che sia pertanto applicabile l’art.
84 CO, in virtù del quale i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi
legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1),
ritenuto che se il debito è invece espresso in una moneta che non è moneta del
Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso
del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra
simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto
(cpv. 2). Ritenuto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in
moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il
Tribunale federale, con sentenza 14 gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2,
2.4 e 2.5), ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il
creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era tenuto a
formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (STF 4A_218/2010 del 6
ottobre 2010 consid. 5.1 pubbl. in RtiD I 2011 p. 677, 4A_206/2010 del 15
dicembre 2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di
condannare il debitore al pagamento di quella valuta (STF 4A_230/2008 del 27
marzo 2009 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 4A_218/2010 del 6
ottobre 2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri
violerebbe il diritto federale (STF 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.4
pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid.
4.1 e 4.3).
Questi principi si
applicano per analogia anche in presenza di un debito contratto in denaro WIR,
nonostante non si tratti di una valuta straniera ma piuttosto di “denaro
privato” (STF 4A_200/2019 del 17 giugno 2019 consid. 5).
6. È innanzitutto a
torto che l’attrice ha cercato di giustificare la sua richiesta petizionale in
CHF, evidenziando come un’eventuale prestazione in CHF-WIR a suo favore sarebbe
stata impossibile in quanto essa non era una partecipante alla “rete WIR”.
La dottrina e la giurisprudenza
hanno in effetti già avuto modo di stabilire che, pur essendo vietata dalle
condizioni generali della Banca WIR, la vendita di denaro WIR a non
partecipanti alla “rete WIR” costituisce una prassi frequente e - come già
rilevato anche dalla stessa attrice (replica p. 4) - non è contraria all’art.
20 CO (Weber, Berner Kommentar, n.
57 ad art. 84 CO; STF 2C_308/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 3.2), ne è
impossibile.
L’attrice è per altro
malvenuta a prevalersi della presunta impossibilità di una prestazione in CH-WIR
a suo favore per il fatto di non essere una partecipante alla “rete WIR”, quando
con gli scritti 24 marzo e 20 aprile 2018 (doc. C e D inc. n. CM.2018.57) aveva
chiaramente indicato alla convenuta il conto WIR, sia pure intestato alla società
terza __________ (che evidentemente agiva quale sua ausiliaria), presso il quale
avrebbe dovuto esserle restituita la pretesa in CH-WIR.
7. Ciò posto, la
reiezione della petizione dev’essere confermata già per il fatto che l’attrice
aveva dichiarato di procedere in causa per farsi attribuire la somma, da lei
poi convertita in CHF, che, come proposto in precedenza (doc. C e D inc. n.
CM.2018.57) e ribadito in seguito (doc. E inc. n. CM.2018.57) dalla stessa, era
stata riconosciuta dalla convenuta con gli scritti 27 febbraio e 28 marzo 2018 (doc.
G e 4). Trattandosi a quel momento di un riconoscimento di debito espresso in
CH-WIR, è evidente che la pretesa, a prescindere dalla sua natura giuridica,
avrebbe dovuto essere fatta valere in CH-WIR e non in CHF (medesima soluzione
in STF 4A_200/2019 del 17 giugno 2019).
L’attrice non può in ogni
caso essere seguita laddove ha sostenuto, rilevando che non era mai stata
pattuita un’eventuale rifusione in CH-WIR e che anche le ultime 8 automobili
sarebbero state vendute in CHF con un conseguente guadagno in tale valuta, che
la pretesa da lei fatta valere sarebbe in realtà sorta, e con ciò avrebbe
dovuto sin dall’inizio essere azionata, in CHF. Il rilievo, che per altro
contraddice la tesi della conversione in CHF della pretesa in CH-WIR da lei
sostenuta nella sede pretorile e oltretutto si fonda su considerazioni di fatto
e di diritto mai esposte in precedenza, è innanzitutto nuovo e con ciò
irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Esso sarebbe comunque stato da respingere
anche nel merito, essendo a ragione, anche perché le considerazioni esposte
nell’appello non risultano pertinenti e decisive, che la pretesa era stata esposta
(doc. C, D e E inc. n. CM.2018.57) e riconosciuta proprio in CH-WIR (doc. G).
La restituzione di somme anticipate in eccesso è in effetti di principio dovuta
nella valuta contrattuale in cui erano state corrisposte, a meno che le stesse
siano state immediatamente convertite in un’altra valuta, fermo restando che in
tale evenienza la restituzione va effettuata in quest’ultima valuta (Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, 3ª ed., Vol. 1, p. 65 n. 40; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 183 ad
art. 84 CO; Weber, op. cit., n.
319 ad art. 84 CO): sennonché nel caso di specie non solo non è stato preteso né
dimostrato che la convenuta abbia immediatamente convertito in CHF le somme
incassate a suo tempo in CH-WIR, ma anzi è la stessa attrice, dopo aver osservato
che la convenuta “a tutt’oggi beneficia” …
“dei crediti WIR
incassati” e “quindi si trova anche indebitamente arricchita, l’attrice impoverita
in modo corrispondente” (replica p. 9 seg.), ad aver pacificamente dato
atto che “i 85'898.- WIR (che costituiscono l’eccedenza pagata) sono a tutt’oggi
accreditati sul conto della convenuta presso la Banca WIR” (replica p. 10).
8. Ne discende che
l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di CHF 54'588.20, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 31 luglio
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese
processuali di CHF 3’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà
alla controparte CHF 2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).