12.2019.126
Contratto di ripresa aziendale, affitto agricolo e prestazioni da contoterzista; validità del contratto, disdetta per mora, per errore e per motivi gravi; formazione e liquidazione di una società semplice
9 luglio 2020Italiano61 min
contributo di fr. 40'000.- da parte della fondazione __________ (__________). Nel
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.126
Lugano
9 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.6 della Pretura
del Distretto di Leventina - promossa con petizione 31 agosto 2017 da
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
con cui l’attore ha chiesto di dichiarare nulla e subordinatamente
di annullare la disdetta
del contratto di affitto agricolo 13 giugno 2017,
postulando altresì, in sede di replica e
risposta riconvenzionale, l’ammissione all’assistenza
giudiziaria (istanza accolta dal
Pretore con decisione 15 marzo 2019);
pretesa avversata dal convenuto, che ha pure chiesto l’ammissione
all’assistenza
giudiziaria e con domanda riconvenzionale ha postulato in via principale
di accertare la
nullità/inefficacia, rispettivamente di annullare il
contratto di trasferimento azienda tra le
parti (comprendente il contratto di affitto agricolo,
il contratto di cessione inventario, il
contratto di vendita del trattore __________, il
contratto contoterzista e il contratto di
ripresa del debito agricolo ACA) e in via
subordinata di accertare la validità della
disdetta 13 giugno 2017 e lo scioglimento del contratto
di affitto per gravi motivi per il 13
giugno 2017 o subordinatamente per il 31 dicembre 2017,
cumulandovi in entrambi i
casi pure una pretesa di risarcimento del danno pari
ad almeno fr. 100'000.- e
postulando di fare ordine a AO 1 di lasciare l’azienda
agricola e restituire il
possesso a AP 1 (che potrà fare capo all’aiuto della forza pubblica),
il tutto con
le comminatorie dell’art. 292 CPS;
ritenuto che il Pretore con Decisione 1° luglio 2019 ha accolto la
petizione, ha
parzialmente accolto la domanda riconvenzionale (riconoscendo a AP
1 fr.
27’500.-) e ha ammesso quest’ultimo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria
limitatamente all’esenzione dalle spese processuali;
appellanti entrambe le parti:
il convenuto, che con appello 7 agosto 2019 ha chiesto la
riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la
domanda riconvenzionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, postulando contestualmente
anche
l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda
sede;
l’attore, che con risposta e appello incidentale 23 dicembre
2019 ha postulato, oltre che
la reiezione del gravame della controparte, la modifica della
decisione pretorile nel
senso di respingere integralmente la domanda riconvenzionale della
controparte, pure
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, formulando
altresì richiesta di
ammissione all’assistenza giudiziaria
per la procedura di secondo grado e producendo
la relativa documentazione con istanza
31 gennaio 2019 (recte: 2020);
vista
la replica spontanea e risposta all’appello incidentale 14 febbraio 2020
dell’appellante principale;
richiamata la decisione 13 settembre 2019 con cui questa Camera ha
respinto la
richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria dell’appellante
principale per la
procedura di appello (inc. 12.2019.129);
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Verso il 2013/2014 AP 1 (nato il __________), agricoltore prossimo
alla pensione e proprietario di un’azienda agricola situata a __________, in
considerazione della sua età e delle sue condizioni di salute, della
progressiva riduzione e successiva cessazione dei sussidi pubblici e della
prospettiva di dover restituire il credito agricolo ACA a suo tempo ricevuto e
non ancora integralmente saldato, ha iniziato a pianificare il possibile futuro
della sua azienda. Il 1° gennaio 2014 egli ha stipulato con AO 1, giovane
agricoltore, un contratto di affitto agricolo della durata di vent’anni con
scadenza al 31 dicembre 2033, avente quale oggetto i fondi agricoli della sua
azienda (parte dell’abitazione, stalla e terreni agricoli) e un canone di
affitto annuo di fr. 10’000.- (corrispondenti a fr. 22'400.- / fr. 12'400.-
relativi all’abitazione) pagabile a “fine anno” (doc. A di cui all’inc.
CM.2017.11). Il contratto è stato sottoscritto nell’ambito della pianificazione
della cessione dell’azienda agricola da AP 1 a AO 1 (seguita dal consulente
della Sezione dell’agricoltura __________ P__________), che comprendeva in
particolare anche l’acquisto di un nuovo parco veicoli da parte del giovane
agricoltore, la sua ripresa di inventari aziendali e del credito agricolo (ACA
n. 434-6) di fr. 100'500.- gravante l’azienda e la fideiussione solidale di AP
1 per un credito agricolo d’investimento (CAI) di fr. 140'000.- e per un
contributo a fondo perso di fr. 50'000.- erogati dalla Sezione dell’agricoltura
in favore di AO 1 e subordinati all’esercizio dell’azienda agricola per almeno
20 anni (doc. C, D e L, doc. 1, 2, 4 e 5), a cui si è poi aggiunto un ulteriore
contributo di fr. 40'000.- da parte della fondazione __________ (__________). Nel
2014 AO 1 si è conseguentemente trasferito presso l’abitazione di AP 1, con il
quale conviveva, e ha avviato la sua attività, iniziando a incassare i sussidi
e i pagamenti diretti e acquistando nuovi macchinari e del bestiame. I rapporti
fra le parti hanno iniziato a guastarsi verso l’inizio del 2016.
B.
Il 13 giugno 2017 AP 1
ha comunicato alla controparte di non ritenersi vincolato al contratto di
cessione dell’azienda (comprendente a suo dire, oltre a tutti gli elementi
summenzionati, anche la sua assunzione quale contoterzista per una
remunerazione annua di fr. 35'000.-, circostanza evincibile dal rapporto doc.
1). Quali giustificazioni, ha indicato innanzitutto un vizio di volontà, e
meglio l’errore essenziale e il dolo a fronte del termine della collaborazione
e del mancato rispetto degli accordi da parte di AO 1 (che non avrebbe pagato
l’affitto, né la sua remunerazione quale contoterzista, né i macchinari, e gli
avrebbe impedito nel 2017 di svolgere ogni e qualsiasi lavoro), laddove se egli
avesse conosciuto tali circostanze, avrebbe scelto di vendere l’azienda a terzi.
In via subordinata, il medesimo ha disdetto il contratto di affitto agricolo con
un preavviso di 6 mesi per il 31 dicembre 2017 per mora nel pagamento
dell’affitto, del prezzo di ripresa dei macchinari e dell’importo dovutogli per
le sue prestazioni fornite all’azienda quale contoterzista dal 2016,
rispettivamente per giusti motivi. In via ancora più subordinata, egli ha
formalmente messo in mora la controparte per il pagamento del fitto, avvisando
che il mancato pagamento entro il termine di 6 mesi avrebbe comportato la disdetta
del contratto (doc. B di cui all’inc. CM.2017.11).
C.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire (doc. B), con petizione 31 agosto 2017 AO 1 ha
convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Leventina, postulando di
dichiarare nulla e subordinatamente di annullare la disdetta del contratto di
affitto agricolo 13 giugno 2017 nonché l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
In particolare, egli ha rilevato la validità del contratto di affitto, negando qualsivoglia
errore o dolo, e ha precisato di aver già versato alla controparte, il 30
giugno 2016, fr. 15'000.- (v. doc. E
di cui all’inc. CM.2017.11) a valere
quale pagamento della pigione del 2016 e anticipo di quella del 2017, che
sarebbe giunta a scadenza solo il 31 dicembre 2017, come pure di avere
regolarmente acquistato e pagato gli inventari. Egli ha altresì sottolineato
l’inadempienza della controparte, siccome l’oggetto del contratto sarebbe
inutilizzabile e le licenze di circolazione dei veicoli da lui acquistati e
pagati non gli sarebbero state consegnate.
D.
Con risposta 23 ottobre 2017 AP 1 si
è opposto alla petizione postulandone l’integrale reiezione, chiedendo l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e avanzando in via riconvenzionale le richieste suesposte.
Egli ha rilevato di aver stipulato un contratto innominato sui generis
per la cessione della sua azienda agricola contraddistinto da svariati elementi
e obblighi della controparte indissolubilmente
legati tra di loro (per cui il decadimento di uno di essi avrebbe comportato la
decadenza del tutto), ovvero il contratto di affitto agricolo, la ripresa degli
inventari aziendali (scorte per fr. 28’000.-), l’acquisto di un nuovo parco
veicoli (per un totale di fr. 172’000.-, di cui fr. 18’000.- per il trattore __________
già di sua proprietà), il subentro nel suo credito agricolo ACA di fr. 100’500.-
e il versamento a suo favore di fr. 35’000.- annui quale retribuzione per il
suo lavoro da contoterzista. Secondo il convenuto, sin dal 2014 l’attore non
gli avrebbe versato l’affitto (ritenuto pure che il pagamento del 30 giugno
2016 era volto al rimborso di un debito nei confronti di __________ G__________),
né la totalità della retribuzione a lui spettante per le sue prestazioni da
contoterzista, e neppure gli importi pattuiti per la ripresa delle scorte e del
suo trattore. Inoltre, la controparte nel 2017 gli avrebbe pure impedito di
accedere all’azienda agricola e di svolgere le sue mansioni di contoterzista. Quest’ultima
avrebbe dunque approfittato di lui per assumere il controllo dell’azienda e
ottenere finanziamenti pubblici, per poi non rispettare i propri impegni, di
qui la nullità, rispettivamente l’inefficacia del contratto di trasferimento aziendale
nella sua totalità, rispettivamente la validità della sua disdetta del
contratto agricolo e l’occupazione indebita degli spazi affittati da parte di AO
1. Il convenuto ha pure postulato il versamento in suo favore di almeno fr.
100'000.- a titolo di risarcimento danni per l’uso dell’azienda agricola e la
diminuzione di valore del trattore __________, ritenute le sue pretese di fr.
30’000.- per gli affitti arretrati, di almeno fr. 105’000.- per il suo lavoro
come contoterzista, di fr. 18’000.- per il trattore (a meno che si ammettesse
l’inefficacia della vendita del trattore poiché parte indissolubile dell’accordo
globale, laddove in tal caso sarebbe dovuto unicamente un importo per l’uso del
trattore) e di fr. 28’000.- per l’inventario, per un totale di fr. 181’000.-.
E.
Con scritto 11 gennaio 2018 AP
1 ha confermato la disdetta per il 31 dicembre 2017 o per il successivo termine
utile, a fronte del mancato pagamento integrale dell’affitto arretrato (doc.
9).
F.
Con replica e risposta
riconvenzionale 13 febbraio 2017 l’attore si è opposto alla domanda
riconvenzionale, riconfermandosi nelle proprie richieste, rilevando in special
modo il mancato fondamento delle pretese salariali del convenuto, l’inesistenza
di un contratto globale sui generis, l’avvenuto pagamento dell’affitto,
del trattore __________ (v. doc. D) e dell’inventario, l’inagibilità
dell’abitazione e di gran parte dei terreni affittati (incuria e mancata
liberazione degli spazi), evidenziando pure come la controparte, malgrado
l’esistenza del contratto di affitto, nel 2014 avrebbe continuato indebitamente
a beneficiare dei proventi dell’azienda (fr. 61'000.-) e dei sussidi ad essa
erogati, circostanze che lo avrebbero indotto a prendere le distanze e ad
abbandonare l’abitazione. L’attore ha pure osservato di avere saldato non solo
la sua parte di debito nei confronti di __________ G__________, ma anche quella
del convenuto, per cui egli poteva validamente porre in compensazione i fr.
15'000.- versati in eccesso con l’affitto 2016 e 2017. Egli ha parimenti
rilevato di non aver mai allontanato la controparte dall’azienda (che anzi
continuerebbe indebitamente a occuparla, v. doc. F, G, H e P), postulando
altresì l’ammissione
all’assistenza giudiziaria.
G.
Con duplica e replica riconvenzionale
15 febbraio 2018 e duplica riconvenzionale 14 marzo 2018 le parti hanno
ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle
avverse. In particolare, il convenuto ha negato di avere mai percepito fr.
61'000.- e ha osservato che l’incuria dell’abitazione sarebbe ascrivibile
all’attore, mentre quest’ultimo ha rilevato che la controparte non avrebbe
lasciato scorte pari a fr. 28'000.-.
H.
Esperita l’istruttoria, decisa
favorevolmente l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria dell’attore
(v. decisione 15 marzo 2019) e raccolti gli allegati conclusivi scritti, con
decisione 1° luglio 2019 il Pretore ha accolto la petizione, ammettendo anche AP
1 all’assistenza giudiziaria (limitatamente all’esenzione dalle spese
processuali), ponendo a carico di quest’ultimo, e per esso a carico dello
Stato, la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 5'600.-, e
condannandolo altresì a rifondere a AO 1 fr. 4'000.- per ripetibili.
Contemporaneamente, il Pretore ha parzialmente accolto la domanda
riconvenzionale riconoscendo a AP 1 fr. 27’500.- e respingendo le sue ulteriori
richieste. Le relative tasse e spese, pari a fr. 5'600.- complessivi, sono
state poste a carico di AO 1 nella misura di 1/4, e per il resto a carico di AP
1 (e per entrambi a carico dello Stato), quest’ultimo pure condannato a
rifondere a AO 1 fr. 2’700.- per ripetibili parziali. In sintesi, il Pretore ha
accertato l’esistenza di una società semplice fra le parti fino a febbraio 2016
(quando la stessa si è sciolta per il venir meno dell’animus societatis, senza
che le parti abbiano diritto a una liquidazione in denaro) e la prosecuzione
del semplice contratto di affitto agricolo da tale data, e ha nel seguito
annullato la disdetta del suddetto contratto per assenza di motivi gravi o mora
del fittavolo. Il medesimo è stato tuttavia condannato a pagare a AP 1 fr.
27'500.- per le prestazioni da lui svolte nel 2016 quale contoterzista.
I.
Con appello 7 agosto 2019 il
convenuto si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel
senso di respingere la petizione e accogliere integralmente la domanda
riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, chiedendo contestualmente
l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede.
J.
Con decisione 13 settembre
2019 questa Camera ha respinto la richiesta di ammissione all’assistenza
giudiziaria dell’appellante per la procedura di secondo grado (inc.
12.2019.129).
K.
Con risposta 23 dicembre 2019
l’attore si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione, e ha sollevato
appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione pretorile nel senso
di respingere integralmente la domanda riconvenzionale della controparte, pure
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, e formulando a sua
volta istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di
secondo grado, corredata con la relativa documentazione in data 31 gennaio 2020.
L.
Con replica spontanea e
risposta all’appello incidentale 14 febbraio 2020 l’appellante principale si è
riconfermato nelle proprie posizioni, contestando quelle avverse.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore (ammontante, secondo quanto
accertato dal Pretore e non contestato in questa sede, a fr. 160'000.- per
l’azione principale e a fr. 181'000.- per la riconvenzionale) supera
pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta
sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 7 agosto
2019.
contro la decisione 1° luglio 2019 (tenuto pure conto delle ferie
giudiziarie) è tempestivo, così come sono tempestive la risposta e appello
incidentale 23 dicembre 2019 dell’appellato e la replica spontanea e risposta
all’appello incidentale 14 febbraio 2020 dell’appellante principale.
In merito all’appello principale del convenuto
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni
siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del
Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una
propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime.
3.
In primo luogo, va rilevato
che l’appellante ha inserito un’ulteriore richiesta ancora più subordinata al suo
petitum, ovvero quella di sciogliere e liquidare la società semplice
composta da AP 1 e AO 1 e ordinare a quest’ultimo di lasciare l’azienda agricola
e restituirne il possesso al primo. In realtà, la richiesta non poggia su nuovi
fatti o nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 2 lett. b CPC (né menziona
l’eventuale adempimento dei relativi presupposti), bensì unicamente su
un’argomentazione giuridica della sentenza di primo grado, per cui non è
ammissibile, rispettivamente superflua nella misura in cui ribadisce la
richiesta di riottenere il possesso dell’azienda agricola.
Parimenti inammissibile è la sua richiesta, contenuta
solamente nel petitum, di ammetterlo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria più completa con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ per la
procedura di prima sede, ritenuto che il reclamo andava avanzato nel termine di
10.
giorni ai sensi dell’art. 121 CPC combinato con l’art. 321 cpv. 2 CPC, e non
di 30 giorni, come erroneamente indicato nella decisione impugnata (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 4 ad
art. 121 CPC; DTF 4A_384/2011 del 4 agosto 2011, consid. 2.1; DTF 4A_507/2011
del 1° novembre 2011, consid. 2.1), ritenuto che in ogni caso l’appellante non si
è confrontato con le relative argomentazioni pretorili. La richiesta di
assistenza giudiziaria per questo grado di giudizio è invece come detto già
stata evasa da questa Camera.
4.
Con la decisione impugnata, il
Pretore ha analizzato origine e scopi dei rapporti fra le parti, rilevando che
la loro volontà era finalizzata a una collaborazione nell’ottica della
continuità aziendale, non avendo AP 1 previsto alcuna successione all’interno
della famiglia. Secondo quanto concretizzato nel rapporto agronomico 17 giugno
2014.
redatto dal consulente __________ P__________, volto a una ripresa
aziendale da parte di AO 1 e all’ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici
e contributi (credito agricolo d’investimento di fr. 150'000.- quale aiuto
iniziale per la ripresa dell’inventario aziendale e l’acquisto di nuovi
macchinari, contributo a fondo perso di fr. 50'000.- per l’avvicendamento
generazionale di un’azienda senza successione familiare, contributo “__________”
di fr. 40'000.-, v. doc. 4 e 5), il giovane agricoltore avrebbe assunto la
gestione dell’azienda tramite un affitto agricolo di lunga durata sottoposto alla
LAAgr (già precedentemente formalizzato il 1° gennaio 2014),
avrebbe ripreso il debito agricolo ACA gravante l’azienda (ripresa autorizzata
dal Cantone il 29 luglio 2014, v. doc. 2), le scorte aziendali e il trattore e
acquistato nuovi veicoli e bestiame, mentre AP 1, oltre a costituirsi
fideiussore solidale verso lo
Stato del Cantone Ticino per il nuovo credito agricolo di fr. 150'000.- e il
contributo di fr. 50'000.-, avrebbe potuto continuare a lavorare nell’azienda
quale contoterzista per l’importo annuo di fr. 35'000.- e in tal modo
completare le sue entrate e coprire il suo fabbisogno.
Il primo giudice ha poi osservato che in
realtà, i rapporti fra le parti sono stati implementati in maniera più
intersecata e complessa, ciò che ha portato alla creazione di una società
semplice per atti concludenti, nel senso che dal 2014 alla fine del 2015/inizio
del 2016 l’azienda agricola è stata gestita in comune, laddove le parti
mettevano a disposizione la propria forza lavoro e le proprie risorse,
spartendosi le incombenze, condividendo i sussidi e le ulteriori entrate per
coprire i propri rispettivi fabbisogni, pagare le fatture aziendali e i debiti
verso terzi, ritenuto altresì che la gestione finanziaria era seguita da AP 1 in
maniera confusa e poco trasparente tramite annotazioni nelle proprie agende,
ovvero senza separare con precisione le movimentazioni di dare e avere fra le
parti. Il giudice di prime cure ne ha concluso che per questo periodo, AO 1 non
era tenuto a pagare a AP 1 né il fitto (avendo quest’ultimo ceduto in uso
l’azienda alla società semplice quale apporto societario), né il contributo per
prestazioni di contoterzista (non avendo i soci per principio diritto a
retribuzione per le proprie prestazioni personali, v. art. 537 cpv. 3 CO). Tale
conduzione comune non ha tuttavia condotto ai profitti sperati, bensì a una pessima
situazione finanziaria. I rapporti fra le parti hanno cominciato a guastarsi, e
a fine febbraio 2016 la collaborazione si è interrotta, nel senso che AO 1 ha preteso
di assumere il controllo dell’azienda in base agli accordi originari. Questo
momento ha per il Pretore sancito la fine della società semplice e la sua
liquidazione secondo gli art. 545 seg. CO con conseguente pagamento dei debiti
sociali, restituzione degli apporti conferiti in uso, la compensazione
pecuniaria degli apporti conferiti in proprietà e la suddivisione di eventuali
guadagni. Avendo AP 1 apportato in proprietà il trattore __________ (essendone
stata prevista la vendita), egli non aveva diritto alla sua restituzione in
natura, bensì al pagamento del suo valore (fr. 18'000.-), che ciononostante si
poteva ritenere già corrisposto dalla società a fronte degli importi da lui ricevuti
negli anni 2014-2015. Per quanto riguardava le scorte da lui apportate (pari ad
asseriti fr. 28'000.-), in assenza di informazioni precise si poteva presumere
che esse fossero state consumate con l’attività della società semplice e che AP
1.
non vi potesse pertanto dedurre alcuna pretesa. Entrambe le suddette pretese
riconvenzionali sono state conseguentemente respinte. Quanto alla fideiussione
solidale, il primo giudice ha ritenuto di non avere elementi per quantificare
il valore di tale apporto, non essendo la garanzia stata riscossa, né alcuna
delle parti poteva pretendere l’attribuzione di eccedenze, non essendovene
alcuna. In sostanza, per il Pretore l’unico diritto di AP 1 derivante dalla
liquidazione della società semplice era di principio quello di riprendere in
natura l’azienda agricola (e parte dell’abitazione) conferita in uso, senonché da
quel momento il contratto di trasferimento aziendale (comprendente il lavoro
quale contoterzista e il contratto di affitto ventennale, senza il quale non
sarebbe stato possibile avviare l’intero progetto) iniziava a esplicare i
propri effetti. In particolare, dal mese di marzo 2016 AO 1 era tenuto a pagare
a AP 1 sia l’affitto, sia la remunerazione per i lavori da questi svolti per
l’azienda.
5.
Siccome l’appellante principale
censura la sentenza pretorile per carente motivazione, tale critica va
esaminata preliminarmente. Egli rimprovera difatti al Pretore di non aver
spiegato perché gli accordi originari fra le parti, una volta sciolta la
società semplice, possano rinascere. Ora, le esigenze minime di motivazione
(art. 238 lett. g e 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29
cpv. 2 Cost. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che
permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un
altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire
il litigio all'autorità superiore, la quale deve, a sua volta, poter esercitare
adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Nel caso di specie la motivazione
della decisione pretorile, riassunta in precedenza, non può essere considerata
insufficiente, dalla stessa essendo possibile comprendere le ragioni che hanno
indotto il primo giudice ad accertare la sussistenza del contratto di affitto,
ovvero la stipulazione originaria del medesimo e il suo mancato decadimento
malgrado la temporanea gestione comune dell’azienda a fronte dell’importanza
che esso rivestiva per l’intero progetto. Che tale soluzione sia più o meno
corretta o adeguata verrà esaminato nel proseguo sulla base delle relative censure,
che l’appellante è stato perfettamente in grado di formulare.
6.
A tal proposito, l’appellante
rileva che gli accordi fra le parti, rispecchianti la loro reale volontà e finalizzati
a garantire il fabbisogno di entrambi, sarebbero qualificabili quale contratto sui
generis e non come società semplice, e andavano ossequiati sin dal
principio. In particolare, sin dal 2014 la controparte doveva pertanto pagare
l’affitto e la sua remunerazione quale contoterzista. Questi accordi erano
peraltro indissolubilmente legati fra loro, per cui al decadere di uno di essi,
rispettivamente della collaborazione (che avrebbe dovuto perdurare sino alla
sua morte), l’intero rapporto contrattuale dev’essere considerato come
decaduto. Volendo invece seguire la posizione del Pretore e considerare la
creazione de facto di una società semplice quale reale volontà delle
parti (art. 18 CO), essa avrebbe soppiantato le pattuizioni formali originarie
fra le parti (stipulate al solo fine di raggiungere lo scopo sociale), che non
potrebbero dunque rinascere con lo scioglimento della società semplice.
7.
Ora, da una parte la decisione
del Pretore di ritenere la creazione di una società semplice per atti
concludenti è del tutto condivisibile, siccome gli iniziali rapporti fra le
parti andavano oltre gli impegni formali presi e si erano estesi a una
collaborazione più ampia caratterizzata dalla condivisione di mezzi, risorse, diritti
e doveri mirati all’esercizio in comune dell’azienda agricola mediante operazioni
e comportamenti già ampiamente descritti dal primo giudice ai consid. 2.5 - 2.8,
ai quali si rinvia. D’altra parte, l’appellante stesso rileva come gli accordi
originali formalizzati rispecchiassero la volontà delle parti (v. ad esempio la
risposta all’appello incidentale e replica spontanea del 14 febbraio 2020), e
che secondo le loro intenzioni, dopo un periodo di gestione comune,
rispettivamente alla sua morte, AO 1 avrebbe preso in mano l’azienda
(deposizione di AP 1, verbale del 13 dicembre 2018, p. 4). Questa è anche la
posizione dell’appellato, perlomeno con riferimento al contratto di affitto
agricolo, laddove ha osservato che la gestione comune dell’azienda sarebbe
stata in realtà imposta dalla controparte contro i suoi desideri (anche se, a
ben vedere, egli ha assecondato tale agire per due anni senza opporsi),
rispettivamente ha rilevato, nella sua deposizione, che “ci siamo messi
d’accordo nel senso che io prendevo in affitto l’azienda e lui continuava a
gestire i sussidi perché doveva finire di pagare i debiti” (verbale del 13
dicembre 2018, p. 1). Entrambe le parti riconoscono inoltre che il progetto è
stato elaborato dopo impegnative trattative e l’ausilio del consulente __________
P__________, e che la validità del contratto di affitto agricolo di lunga
durata era una condizione imprescindibile dell’intero progetto, in particolare
poiché è grazie a esso che sono stati erogati i sussidi ed è stata autorizzata
la ripresa del credito agricolo da parte di AO 1 (v. appello, p. 3, 6 e 7 e
risposta all’appello incidentale e replica spontanea, p. 7; in merito alle
vincolanti prescrizioni legali ai sensi della LAAgr, si veda il consid. 15, p.
22). Pertanto, se ne deve concludere che le parti non hanno mai inteso
annullare gli accordi originari o sostituirli con diverse pattuizioni, bensì
piuttosto che ne abbiano sospeso o modificato l’implementazione in favore di
una più ampia collaborazione. Ne discende che la decisione del Pretore di
ammettere in un primo tempo l’esistenza di una società semplice, e in un
secondo tempo la “riattivazione” degli accordi originali può essere confermata.
Infine, si può anche aggiungere, nella misura in cui l’appellante accenna a una
possibile simulazione degli accordi iniziali (art. 18 CO), che avendo egli
beneficiato dei suddetti accordi, i quali hanno in particolare permesso di
percepire pubblici sussidi utilizzati da entrambe le parti e la ripresa del
debito ACA da parte di AO 1 (che ha pure pagato alcune delle rate di rimborso
pattuite), e avendo egli preteso l’adempimento dei medesimi (fra cui il
pagamento di trattore e scorte, il pagamento del fitto e della sua
remunerazione quale contoterzista), un suo richiamo alla nullità di uno o più
accordi per supportare le proprie tesi risulta pure contrario alla buona fede
(art. 2 cpv. 2 CC).
8.
L’appellante contesta altresì
la liquidazione della società semplice operata dal primo giudice.
8.1
Oltre a sostenere di avere comunque diritto a percepire il fitto
sin dal 2014, l’appellante pretende da quel momento anche la remunerazione
delle sue prestazioni quale contoterzista, poiché a suo dire le parti avrebbero
esplicitamente derogato alla norma dispositiva di cui all’art. 537 cpv. 3 CO,
pattuendo la corresponsione in suo favore di fr. 35'000.- all’anno. Dette
censure non possono tuttavia essere seguite. Innanzitutto, nello scritto di
messa in mora e disdetta del 13 giugno 2017 il locatore ha rivendicato
unicamente affitti e remunerazioni a partire dal 2016. Inoltre, dal 2014 a
inizio 2016 le parti hanno come visto deviato per atti concludenti dagli
accordi formali originari, implementando un sistema di collaborazione per cui
in particolare AP 1 metteva a disposizione la sua azienda e il suo lavoro e in
cambio prelevava dalla liquidità e dalle entrate aziendali le somme necessarie
al suo sostentamento e alle sue spese. Peraltro, lo stesso appellante nella sua
deposizione ha riferito che: “Per il lavoro che prestavo quando avevo
bisogno di soldi li chiedevo a AO 1…lui mi ha pagato come detto prima fino alla
fine del 2015, anzi meglio fino al 5 febbraio 2016” (verbale del 13
dicembre 2018, p. 4-5). Ne discende che per il periodo in questione, a conferma
della decisione pretorile, l’appellante non può pretendere alcunché a titolo di
affitto o di remunerazione per il suo lavoro.
8.2
L’appellante critica il primo giudice anche per avergli negato il
diritto di pretendere il pagamento di fr. 18'000.- per il trattore __________ e
di fr. 28'000.- per le scorte da lui fornite. Rileva che il trattore sarebbe
ancora a lui intestato e dunque sarebbe stato concesso solamente in uso alla
società. In tale evenienza, egli chiede la corresponsione di fr. 15'000.- quale
indennizzo per il suo utilizzo da parte di AO 1. Inoltre, anche nella denegata
ipotesi di un conferimento in proprietà, egli avrebbe diritto al relativo
prezzo. Anche nella ancora più denegata ipotesi di un pagamento del prezzo da
parte della società, in ogni caso non risultante dagli atti, il mezzo apparterrebbe
a quest’ultima, e non potrebbe essere assegnato alla controparte, che mai ha
dimostrato di averlo pagato. Quanto alle scorte, la relativa consumazione non è
comprovata. In ogni caso, in funzione dell’apporto in proprietà, egli avrebbe
comunque diritto al relativo prezzo, che AO 1 si era impegnato a pagare giusta
gli accordi iniziali.
8.3
La tesi dell’appellante secondo cui il trattore sarebbe stato
conferito solo in uso non può essere seguita. È stato difatti acclarato che
l’intenzione delle parti era la vendita dello stesso a AO 1 (né l’appellante lo
contesta), non emergendo da alcuno degli atti la volontà di AP 1 di rimanerne
proprietario. Piuttosto, le parti avevano concordato che lo stesso sarebbe
stato pagato una volta che il giovane agricoltore avesse ricevuto i sussidi (v.
doc. D). Ha per contro ragione l’appellante nel sostenere che se lo stesso è
stato acquistato dalla società, il medesimo è divenuto proprietà comune di
entrambi e non poteva essere semplicemente attribuito a AO 1. Parimenti a
ragione l’appellante evidenzia che, indipendentemente dal fatto che le scorte
siano state consumate dalla società, un loro apporto in proprietà fonderebbe il
suo diritto al relativo valore nell’ambito della liquidazione societaria. Queste
critiche non sono tuttavia atte a modificare il giudizio pretorile, per i
motivi che seguiranno.
8.4
Giusta l’art. 8 CC, chi vuol dedurre il suo diritto da
una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Nell’ambito
della prova di un fatto negativo, come il mancato versamento di una somma di
denaro, l’onere della prova è mitigato dalle regole della buona fede e dal
conseguente obbligo di collaborazione della controparte. Nondimeno, detta
regola non comporta alcun capovolgimento dell’onere probatorio. È piuttosto
nell’ambito dell’apprezzamento delle prove che il giudice deve valutare
l’insieme delle prove e delle controprove offerte.
Nella fattispecie, le quote conferite dalle parti alla
società semplice sono state le seguenti. AP 1 ha apportato in uso la propria
azienda agricola (compresi i relativi macchinari e parte dell’abitazione), ha
apportato in proprietà il trattore e le scorte, nonché ha messo a disposizione
il proprio lavoro e la fideiussione necessaria alla percezione dei sussidi
cantonali da parte di AO 1. Per quanto riguarda il trattore, a fronte delle
varie movimentazioni di denaro avvenute fra le parti senza precisa indicazione
delle rispettive causali, non è possibile stabilire con certezza se e quando il
prezzo sia stato pagato. Dai documenti agli atti si evince unicamente che a
fine 2014 AO 1 ha pagato una fattura di fr. 15'000.- a saldo per relative
riparazioni (doc. Q). Inoltre, giusta quanto accertato dal Pretore e non
debitamente contestato con l’impugnativa, non vi sono informazioni precise in
relazione alle scorte. Più precisamente, non si sa concretamente di quali
scorte si trattasse e quante di esse sono state messe a disposizione, poiché AP
1.
non lo ha mai spiegato, né peraltro ne aveva rivendicato il pagamento nel suo
scritto 13 giugno 2017. Sorge del resto più di un dubbio sul loro reale valore,
poiché i doc. C, L e 1 attestano unicamente una ripresa dell’inventario pari a
complessivi fr. 28'000.-, ritenuto altresì che il teste __________ P__________,
riferendosi al doc. 15 richiamato dalla Sezione dell’agricoltura (e
corrispondente al doc. C di cui all’inc. CM.2017.11) ha osservato che l’importo di fr. 28'000.- includeva
sia il trattore (fr. 18'000.-) che le scorte pari a fr. 10'000.- (v. verbale
del 17 settembre 2018, p. 3).
Da parte sua, AO 1 ha messo a disposizione il proprio
lavoro, ha apportato in uso il parco veicoli e il bestiame da lui acquistato mediante
i sussidi e i crediti da lui ricevuti (per i quali si è costituito
personalmente debitore), e ha ripreso il credito agricolo gravante l’azienda. A
fronte della confusa contabilità, non è possibile determinare con esattezza
l’ammontare dei contributi utilizzati per l’acquisto del nuovo parco veicoli e
del bestiame, e quanto denaro sia eventualmente avanzato. Dalla sentenza
pretorile, e meglio dai consid. 2.7, 2.8 e 2.9, si deduce tuttavia che un’eccedenza
(unitamente ai contributi diretti percepiti direttamente dal medesimo) sia
stata messa a disposizione della società semplice quale liquidità per pagare
svariate fatture e debiti verso terzi, rispettivamente che una parte sia stata
messa direttamente a disposizione di AP 1 per pagare debiti propri. Nei considerandi
1.4
e 2.5 il primo giudice ha difatti indicato che, secondo gli accordi
raggiunti, i sussidi sarebbero stati gestiti dal medesimo, dovendo egli ancora terminare
di pagare i propri debiti personali, per poi elencare nel dettaglio, sulla base
delle agende e degli estratti bancari, le numerose movimentazioni di denaro fra
le due parti fra il 2014 e il 2016, per la gran parte annotate senza
particolari spiegazioni. Da esse si evincono tuttavia versamenti da AO 1 a AP 1
per migliaia di franchi e pagamenti in senso inverso per importi inferiori,
rispettivamente l’utilizzo di sussidi e contributi diretti in favore di
entrambe le parti. Tali circostanze non sono debitamente contestate
dall’appellante, il quale si limita ad affermare in modo eccessivamente
generico e irricevibile che i versamenti in suo favore ammonterebbero a soli
fr. 12'600.-, rispettivamente che sui conti di __________ intestati alla
controparte non risulterebbero pagamenti riconducibili agli accordi fra le
parti, bensì soltanto pagamenti riferiti alla gestione aziendale (appello, p.
22). Parimenti incontestato è che AP 1 gestisse le finanze comuni e che
ricevesse direttamente una parte delle entrate dell’azienda, in particolare
quelle derivanti dalla vendita del fieno, ritenuto che esse non sono
sufficientemente documentate, poiché egli non allestiva ricevute, e che non è
possibile acclarare e quantificare come siano stati concretamente distribuiti i
profitti fra i due soci. Ora, la liquidazione di una società semplice avviene
di principio nelle modalità descritte dagli art. 548 segg. CO. L’art. 549 cpv.
1.
CO prevede in particolare il pagamento dei debiti sociali, il rimborso ai
soci delle anticipazioni e delle spese, nonché la restituzione delle quote
conferite. In tale ambito vige il principio dell’unità della liquidazione,
secondo il quale nella liquidazione devono essere considerati nel loro insieme
tutti i rapporti giuridici, tutti gli attivi e i passivi, tutti i diritti e i
doveri e le reciproche pretese dei soci (Staehelin
in: Honsell/Vogt/ Watter [ed.],
Basler Kommentar, 5ª ed., n. 3 ad art. 548/549 CO; DTF 4A_509/2010 dell’11
marzo 2011, consid. 6.2; DTF 4C.36/2001 del 2 luglio 2001, consid. 9a). Il
socio non può di conseguenza imporre l’adempimento di una o più singole pretese
separatamente e indipendentemente dal complesso dei rapporti di dare e avere
fra le parti, che nel caso concreto risultano ben poco trasparenti. Ne discende
che, sulla base della carente documentazione, delle lacunose spiegazioni delle
parti e delle varie movimentazioni di denaro, non è possibile accertare che, al
termine del raffronto fra i reciproci debiti e crediti, AP 1 possa pretendere
da AO 1 gli importi richiesti con la domanda riconvenzionale per il trattore e
le scorte. Su questo punto, la decisione pretorile deve dunque essere
confermata.
8.5
L’appellante principale contesta altresì l’accertamento pretorile
secondo cui la società si sarebbe sciolta a fine febbraio 2016. Egli rileva che
alla fine del 2015, sul conto di AO 1 non vi erano più averi, e che dall’inizio
del 2016 non vi sono più stati versamenti in suo favore o destinati al
pagamento di sue fatture, né pagamenti comuni, bensì solamente delle sue uscite
in favore della controparte. L’appellante evidenzia altresì come quest’ultima abbia
osservato nella sua deposizione di aver interrotto la collaborazione a inizio
2016, momento dello scioglimento della società semplice. A partire da gennaio
2016, l’affitto e la remunerazione delle sue prestazioni quale contoterzista
sarebbero pertanto integralmente dovuti.
8.6
La censura non è atta a sovvertire il giudizio pretorile. Come
osservato dal Pretore, e non debitamente contestato con il gravame, le
annotazioni di AP 1 sulle sue agende attestano movimenti sino a febbraio 2016 e
meglio flussi di denaro da questi a AO 1 non previsti negli accordi iniziali,
rispettivamente attestano che AP 1 in quel mese ancora gestiva almeno una parte
delle questioni finanziarie legate alla società semplice. Inoltre, l’insorgere
dei primi dissapori all’inizio del 2016 ancora non dimostra quando sia avvenuto
il termine definitivo della collaborazione (v. anche teste __________ S__________,
verbale del 15 novembre 2018, p. 3), ritenuto che secondo quanto accertato dal
Pretore e non contestato con il gravame, AO 1 ha lasciato l’abitazione comune
nel febbraio 2016. La decisione del primo giudice di ammettere lo scioglimento
della società semplice nel febbraio 2016 resiste pertanto alla critica e trova
peraltro un riscontro anche in quanto dichiarato dallo stesso appellante nella
sua audizione (v. sopra consid. 8.1).
9.
Nel proseguo della decisione
impugnata, il Pretore ha esaminato se il locatore potesse avvalersi di un vizio
di volontà per inficiare il contratto di successione aziendale, rispettivamente
quello di affitto agricolo. A tal proposito,
dopo aver riassunto dottrina e giurisprudenza in materia (consid. 6.2), ha
osservato che il progetto di successione aziendale è stato elaborato
minuziosamente con l’ausilio dello specialista __________ P__________ e che le
parti hanno nel seguito volontariamente scelto di non mettere in pratica le
relative chiare condizioni mediante una gestione comune e una gestione finanziaria
da parte di AP 1 (poi rivelatasi problematica e fallimentare) che ha originato
i dissidi fra le parti. Il giudice di prima sede ha conseguentemente rilevato
l’assenza di una fattispecie di cui agli art. 23 seg. CO (errore essenziale), come
pure di quella ex art. 28 CO (dolo), non risultando in alcun modo l’intenzione
originaria di AO 1 di ingannare la controparte e non attenersi agli accordi.
Piuttosto, il comportamento di quest’ultimo a partire dall’anno 2016 (asserito
mancato pagamento del fitto e della remunerazione per prestazioni contoterziste)
è da analizzare nell’ottica dell’inadempimento contrattuale (art. 97 seg. CO).
10.
Successivamente, il Pretore ha esaminato la disdetta
del 13 giugno 2017 (v. anche sopra consid. B), e meglio se la stessa adempisse
i presupposti per una disdetta anticipata del contratto di affitto agricolo per
mora del fittavolo oppure per giusti motivi (consid. 7.1 seg.). Dopo aver
evidenziato l’applicabilità della LAAgr e la regolamentazione prevista dagli
art. 17 e 21 LAAgr, ha osservato che ai sensi dell’art. 7 LAAgr, la durata
minima del contratto era di 9 anni, e che nel concreto esso è stato concluso
per una durata determinata di 20 anni sino al 2033, con un fitto di fr.10'000.-
annui pagabile entro la fine del corrispondente anno. Ne consegue che al
momento della disdetta 13 giugno 2017, il fitto del 2017 non era ancora
esigibile e il fittavolo non poteva essere in mora. Quanto all’affitto dovuto
da marzo a dicembre 2016 (corrispondente a un importo pro-rata di fr.
8'333.30.- invece di
fr. 10'000.-, da cui deriva per il relativo anno una differenza di
fr. 1'666.70), esso secondo gli accertamenti pretorili risulta coperto dal
versamento di fr. 15'000.- effettuato da AO 1 in favore di AP 1 il 30 giugno
2016.
(importo che è servito a pagare la quota parte di quest’ultimo per il
rimborso del prestito a __________ G__________), non potendo conseguentemente
l’art. 21 LAAgr trovare applicazione. In relazione ai motivi gravi invocati dal
locatore a sostegno della disdetta, il primo giudice ha ricordato che il
fittavolo non può essere tenuto a pagare alla controparte alcunché per il
trattore e le scorte, né alcuna remunerazione per lavori da contoterzista nel
2017.
(non avendone AP 1 svolto alcuno), ma doveva pagare, da marzo a dicembre
2016, i lavori da contoterzista effettivamente svolti nel relativo periodo e
deducibili dagli atti istruttori (importo pro-rata di fr. 29'166.60, da cui
dedurre fr. 1'666.70, ovvero l’importo versato in eccesso da AO 1 per il fitto
del 2016, per un totale di fr. 27'500.-). Tale mancato pagamento, giusta gli
accertamenti pretorili, non può però costituire un grave motivo di disdetta, a
fronte delle difficoltà relazionali sicuramente non imputabili unicamente al
fittavolo, rispettivamente a fronte delle responsabilità del locatore per la
disastrosa gestione finanziaria dell’azienda che ha originato i conflitti fra
le parti. Di qui l’accoglimento della petizione e il conseguente annullamento
della disdetta, come pure il parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale limitatamente a
fr. 27'500.-.
11.
Con l’impugnativa, nella
denegata ipotesi in cui gli accordi iniziali non dovessero essere considerati soppiantati
e decaduti a seguito della creazione e del successivo scioglimento della
società semplice, l’appellante ribadisce il vizio di volontà e il decadimento,
rispettivamente la risoluzione, del contratto di affitto agricolo a causa delle
inadempienze della parte avversa.
11.1
A suo modo di vedere, gli accordi non possono essere
considerati singolarmente, come erroneamente fatto dal Pretore, bensì nella
loro globalità. L’appellante rileva difatti di avere accettato gli accordi
quale pacchetto inscindibile. A suo dire, l’uno non può rinascere o sussistere
in assenza dell’altro, in particolare poiché egli non avrebbe mai accettato di
stipulare un accordo che contemplasse unicamente il contratto di affitto
agricolo, se non vi fosse stato il contemporaneo accordo sulla sua
remunerazione aggiuntiva per le prestazioni di contoterzista, rispettivamente
se avesse saputo del mancato rispetto degli accordi da parte di AO 1 (il quale,
se avesse avuto un tale proposito sin dall’inizio, avrebbe perfino assunto un
comportamento doloso). Del resto, il solo fitto di fr. 10'000.- (corrispondente
a suo dire all’importo massimo possibile ai sensi della LAAgr) non sarebbe
nemmeno sufficiente per coprire gli interessi ipotecari a suo carico, come
rilevato già nella sua deposizione (ove ha indicato di sostenere spese pari
all’incirca a fr. 15'000.-, v. verbale del 13 dicembre 2018, p. 5). Pertanto,
secondo l’appellante, il mancato rispetto di un contratto comporta la decadenza
del tutto, rispettivamente conferisce il diritto di recedere dal contratto di
affitto agricolo per giusti motivi (possibilità prevista in maniera generale
per tutti i contratti di durata, ma anche esplicitamente dall’art. 337 CO per
il contratto di contoterzista e dall’art. 17 LAAgr per il contratto di affitto
agricolo), rispettivamente per mora del fittavolo.
11.2
Per quanto concerne la mora, l’appellante la ritiene
assodata sia per il 2016 che per il 2017, poiché il già citato versamento in
suo favore di fr. 15'000.- (doc. E di
cui all’inc. CM.2017.11) non
costituirebbe il pagamento dell’affitto. Il doc. E non indica infatti la
causale del pagamento, ritenuto che lo stesso sarebbe stato mirato
all’estinzione di un debito riconducibile unicamente a AO 1, ovvero del debito di
fr. 30'000.- nei confronti di __________ G__________, a sua volta contratto per
poter pagare le rate annuali dei crediti agricoli ACA-CAI dovute dal giovane
agricoltore. Ad ogni modo, secondo le regole previste dall’art. 87 CO, il
pagamento del 30 giugno 2016 non potrebbe essere imputato integralmente
all’affitto del 2016 (non ancora scaduto e quindi non esigibile), bensì
innanzitutto al debito riferito ai lavori da contoterzista (a suo dire almeno
parzialmente scaduto a metà 2016), oppure proporzionalmente agli importi dovuti
per queste prestazioni, per il trattore e l’inventario e per gli affitti dal
2014.
in avanti. Ne conseguirebbe che l’affitto del 2016 non è stato
integralmente pagato. Lo stesso dicasi per l’anno 2017, poiché AO 1 gli ha
versato unicamente fr. 5'000.- (v. doc. 9).
11.3
L’appellante critica il primo giudice pure per non
avere ammesso la validità della sua disdetta per gravi motivi, ovvero per il
mancato pagamento della sua remunerazione quale contoterzista e per il mancato
rispetto degli accordi, come detto tutti interconnessi fra loro. Inoltre,
contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, anche la sua remunerazione
da contoterzista per il 2017 sarebbe dovuta, essendo la fattispecie
assimilabile a una mora del datore di lavoro. Avendo difatti la controparte rifiutato
di pagarlo e avendogli poi negato l’accesso all’azienda, egli sarebbe stato
pertanto legittimato a sospendere i lavori e pretendere comunque la sua
remunerazione, rispettivamente il risarcimento dei relativi danni.
11.4
Infine, l’appellante osserva che, a fronte della
fideiussione da lui prestata, i macchinari e il bestiame acquistati da AO 1 dovrebbero
essere a lui attribuiti a titolo di risarcimento danni, rispettivamente sostiene
di avere diritto al risarcimento dei danni per le perdite finanziarie subite (interesse
negativo) sulla base della responsabilità basata sulla fiducia e sulla culpa
in contrahendo, avendo la parte avversa suscitato in lui delle legittime
aspettative poi frustrate da un atteggiamento contrario ai propositi iniziali.
12.
Seguendo la tesi dell’appellante, il decadimento o il
mancato rispetto di una parte dell’accordo globale comporterebbe il decadimento
dell’intero pacchetto di accordi. Ciò significherebbe nel concreto non solo il
termine del contratto di contoterzista e del contratto di affitto agricolo (con
conseguente obbligo per AO 1 di lasciare l’azienda agricola e trovare una nuova
sistemazione), ma anche il decadimento del contratto di ripresa dell’inventario
e di quello di ripresa del debito agricolo ACA di cui al doc. 2. Ne
conseguirebbe in particolare che il debito agricolo e il relativo onere di
restituzione per intero tornerebbe a gravare AP 1, e che AO 1 dovrebbe
restituire quei sussidi condizionati al perdurare di una ripresa aziendale di
lunga durata, per un importo superiore ai fr. 200'000.-, restituzione garantita
dalla fideiussione di AP 1 (v. doc. L, doc. 2, 4 e 5 e teste __________ P__________,
verbale del 17 settembre 2018, p. 3-4).
13.
Nell’ottica dell’accordo globale, l’appellante
attribuisce una fondamentale importanza al contratto di contoterzista,
caratterizzato dallo svolgimento di prestazioni di carattere agricolo per conto
di terzi dietro remunerazione. A dipendenza che la prestazione dovuta sia
l’ottenimento di un determinato risultato o un agire scrupoloso e diligente in
favore della controparte, il contratto può costituire un mandato, un appalto,
avvicinarsi al contratto di lavoro, oppure avere natura mista.
13.1
Nel caso concreto, l’appellante ribadisce come il
suo diritto alla corresponsione di fr. 35'000.- annui non sia stato rispettato
dal fittavolo. Quest’ultimo da parte sua contesta che un simile contratto sia
mai sorto, e sostiene in ogni caso che esso sarebbe basato su meri calcoli
teorici e prognosi estranee alla realtà riferite ai possibili futuri profitti
dell’azienda, che in realtà non si sono mai concretizzate.
13.2
Ora, la documentazione di cui al plico doc. 1 (volta
alla verifica della sostenibilità economica del progetto, alla sua
illustrazione e all’ottenimento del sussidio “__________”), indica
effettivamente un’uscita di fr. 35'000.- annuali per “lavori di terzi”,
rispettivamente la “collaborazione da parte del proprietario come
contoterzista aziendale” e l’opportunità per AP 1 di garantirsi “un’entrata
finanziaria proveniente dall’affitto dell’azienda e dai lavori per terzi che
egli presta come indipendente a favore dell’azienda gestita ora da AO 1”.
Tale documentazione specifica altresì che ciò rientrava nella prima tappa del
concetto aziendale (“lavori da terzi a favore dell’azienda assicurati
temporaneamente dal proprietario AP 1”), mentre la seconda tappa prevedeva
la conversione BIO dell’azienda e l’aumento della superficie agricola utile
(SAU) e la terza l’accrescimento dei capi da reddito e l’inserimento nella
gestione del fratello di AO 1, che pure stava seguendo una formazione agricola
(v. p. 9 e 12 del budget aziendale e p. 2, 5-7 del formulario “__________”, di
cui un estratto è stato pure prodotto quale doc. L). Nella sua audizione, __________
P__________ ha riferito che AP 1 ha ceduto solo una parte dell’inventario
aziendale al fine di poter ancora operare quale contoterzista, che secondo la
sua opinione le parti hanno raggiunto un accordo sul versamento di fr. 35'000.-
annui per tali prestazioni (importo determinato sulla base di una prognosi
economica, ritenuto che incombeva poi alle parti di definire tale accordo
nell’ambito del diritto privato), che il medesimo senza la possibilità di
conseguire il suddetto reddito supplementare non avrebbe concluso il contratto
di affitto agricolo, e che AO 1 era consapevole di dover pagare questi soldi
(verbale del 17 settembre 2018, p. 2-3 e 5). Aggiungasi che l’appellante
principale ha effettivamente lavorato per l’azienda sia nel periodo di gestione
comune (2014-2015), sia nel 2016.
13.3
D’altra parte, si impongono pure le seguenti
considerazioni. Gli unici documenti agli atti che menzionano le citate
prestazioni sono contenuti nel plico doc. 1, e non portano la firma di AO 1,
bensì unicamente quella di __________ P__________. Essi inoltre non espongono
le prestazioni che AP 1 avrebbe dovuto svolgere per avere diritto alla
remunerazione di fr. 35'000.- (né ciò è emerso con chiarezza da altri atti
istruttori), né ulteriori condizioni contrattuali, eccezion fatta per la
temporaneità delle prestazioni. Essendo privo degli essentialia negotii
e della sottoscrizione dei contraenti, il doc. 1 non può certamente essere
considerato un contratto, pur potendo e dovendo essere considerato per valutare
le finalità delle parti e le circostanze nelle quali i vari accordi sono sorti.
Se ne deduce che il contratto di contoterzista non è mai stato compiutamente formalizzato,
nel senso che manca qualsivoglia informazione, oltre che sulle prestazioni dovute,
anche sul momento di esigibilità della remunerazione (ritenuto che nel periodo
immediatamente successivo alla ripresa aziendale e ai nuovi investimenti,
l’azienda agricola avrebbe giocoforza attraversato un periodo di assestamento),
sulla durata del contratto e sulle possibilità di disdetta o modifica dello
stesso a dipendenza dell’evolversi delle circostanze. Dagli elementi a
disposizione si può dedurre che AP 1 desiderava e necessitava un completamento
del suo fabbisogno mediante la possibilità di svolgere prestazioni remunerate,
che l’ammontare della remunerazione è stato esaminato sulla base di previsioni
relative alla sostenibilità economica del progetto e alle possibilità di
profitto dell’azienda per il futuro, e che l’accordo aveva natura temporanea.
Ciò a fronte sia di quanto indicato nel doc. 1 in relazione alle tre fasi del
progetto, sia dell’età avanzata e delle precarie condizioni di salute del
proprietario, che per sua stessa ammissione già al momento della stipulazione
degli accordi sapeva della sua malattia, potenzialmente invalidante, e della
sua relativa limitata aspettativa di vita (v. in particolare lo scritto 13
giugno 2017 da lui inviato alla controparte, doc. B di cui all’inc.
CM.2017.11). È in effetti evidente che le prestazioni per conto terzi non
avrebbero potuto proseguire per molti anni né mantenersi costanti nel corso del
tempo (non potendo più l’appellante principale già all’inizio della gestione
comune svolgere lavori pesanti, v. verbale del 13 dicembre 2018, p. 4), e che
le parti, d’accordo con l’appellato, non hanno inteso pattuire una rendita
vitalizia, bensì una remunerazione sulla base di concrete prestazioni, che
negli anni di collaborazione hanno principalmente riguardato lavori di fienagione
e cura del bestiame (v. impugnato giudizio, consid. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5). In
conclusione, i contorni del contratto da contoterzista non sono affatto chiari
come pretende l’appellante.
14.
Per quanto riguarda la tesi del vizio di volontà,
l’appellante non approfondisce o motiva debitamente la possibilità del dolo
(per cui la relativa censura è irricevibile), e si limita a esporre alcune
considerazioni sui presupposti dell’errore essenziale (p. 23 appello),
fondandolo ancora una volta sul mancato rispetto degli accordi da parte del
fittavolo, questione che riguarda piuttosto l’adempimento, come già osservato
dal primo giudice, per cui anche questa censura è perlomeno di dubbia
ricevibilità. D’altronde, non può esservi errore in merito a circostanze future
incerte o ad aspettative che non si realizzano (DTF 118 II 297, consid. 2b e
2c), non essendo controverso che il mancato pagamento della remunerazione quale
contoterzista è originato in special modo da un’evoluzione negativa delle
finanze e delle prospettive aziendali nel periodo di gestione comune e dal
conseguente deteriorarsi della collaborazione e dei rapporti fra le parti (inizialmente
più che buoni). Mancando ulteriori approfondimenti nell’impugnativa, il
relativo accertamento pretorile dev’essere confermato. Si può ad ogni modo
osservare che anche un errore essenziale in merito a una determinata
circostanza di fatto, oggettivamente e soggettivamente essenziale in maniera
riconoscibile per la controparte, come le caratteristiche o la durata del contratto
di contoterzista, è difficilmente immaginabile nella fattispecie concreta, ove
come detto i parametri dell’accordo erano fumosi, né le parti hanno ritenuto
necessario chiarirli e formalizzarli.
15.
Quanto ai reciproci vincoli che, a mente dell’appellante,
legavano fra loro i vari accordi, occorre fare le seguenti precisazioni. Il
contratto di affitto agricolo in questione è pacificamente retto dalla LAAgr,
che prevede un’estensiva tutela della posizione del fittavolo quale parte
contrattuale debole nell’ottica del buon funzionamento del settore agricolo e
della stabilità dei relativi rapporti contrattuali. Ciò si concretizza ad
esempio nelle disposizioni relative alla durata minima del contratto (9 anni
per le aziende agricole, 6 anni per i singoli fondi, v. art. 7 LAAgr) e alla
possibilità di ottenere una protrazione (art. 26 seg. LAAgr), allo scopo di
concedere al fittavolo un periodo sufficientemente lungo per ammortizzare gli
investimenti eseguiti e pianificare nel lungo termine la propria attività, come
pure nelle disposizioni relative al controllo e al contenimento del canone
d’affitto mediante quantificazione di importi massimi in base al valore di
reddito e agli oneri del locatore (art. 37 seg. LAAgr e Ordinanza concernente
la determinazione dei fitti agricoli; v. anche Studer/Hofer,
Das landwirtschaftliche Pachtrecht, 2007, p. 64; Wasserfallen in: Handbuch zum Agrarrecht, 2017, p. 425 e
438). La LAAgr sottopone al suo campo di applicazione anche i negozi giuridici
che perseguono lo stesso scopo dell’affitto agricolo, e che se non fossero
sottoposti alla legge, ne renderebbero vana la protezione (art. 1 cpv. 2 LAAgr).
L’art. 29 LAAgr stabilisce che, salvo disposizione contraria della legge,
l’affittuario non può rinunciare anticipatamente ai diritti conferiti a lui o
ai suoi eredi dagli art. 4-29 LAAgr, e prevede la nullità di ogni altro patto
che vi deroga in sfavore del fittavolo, laddove in caso di vizio di una singola
clausola si dovrà di principio considerare la nullità parziale (art. 20 cpv. 2
CO) e non integrale del contratto, possibile solo in casi eccezionali per non
vanificare gli scopi protettivi della legge (Studer/Hofer,
op. cit., p. 182). Non è ad esempio possibile prevedere termini di disdetta più
brevi, o stabilire in modo anticipato quali siano i gravi motivi che possano
fondare una disdetta anticipata ai sensi dell’art. 17 LAAgr (Studer/Hofer, op. cit., p. 114 e 183).
Non può essere del resto consentito aggirare le disposizioni sull’ammontare
massimo del fitto stabilendo remunerazioni accessorie non sufficientemente
riferite a prestazioni concrete. In considerazione di ciò, un vincolo della
validità del contratto di affitto agricolo (che in casu è stato
sottoscritto nell’ottica di importanti investimenti, e secondo l’art. 7 LAAgr doveva
avere una durata minima di 9 anni), al persistere di parallelo accordo di
contoterzista dalle evidenti incertezze e fragilità appare problematico e
contrario allo spirito e agli scopi della LAAgr. Minando un simile vincolo la
stabilità del contratto, risulta inoltre improbabile che in una tale evenienza
l’ente pubblico avrebbe comunque erogato i contributi richiesti. D’altra parte
il contratto da contoterzista prevedeva, in assenza di migliori informazioni,
non l’ottenimento di un risultato bensì l’espletamento di una serie di servizi
a titolo indipendente durante un certo periodo di tempo, ed è pertanto assimilabile
se non propriamente a un contratto di mandato, per sua natura liberamente rescindibile
(v. art. 404 CO e art. 27 CC; Weber
in: Basler Kommentar, OR I, 6. a ed. 2015, n. 9 seg. ad art. 404 CO; per
giurisprudenza in merito a contratti di durata qualificati quale mandato o ai
quali è stato applicato in analogia l’art. 404 CO v. ad esempio DTF 115 II 464,
consid. 2a seg.; DTF 106 II 157, consid. 2a seg.; DTF 4C.447/2004 del 31 marzo
2005, consid. 5.2; DTF 104 II 108, consid. 4; DTF 4A_141/2011 del 6 luglio
2011, consid. 2.2), quantomeno a un contratto sui generis di durata
improntato sulla fiducia, e dunque di regola passabile di disdetta in caso di giusti
motivi, fra cui un radicale mutamento delle circostanze o una rottura del
rapporto di fiducia che renda inesigibile la prosecuzione del contratto secondo
le norme della buona fede (DTF 83 II 525, consid. 1; DTF 98 II 305, consid. 2a;
DTF 128 III 428, consid. 3; DTF 143 III 480, consid. 4.1 e 4.2; DTF 138 III
304, consid. 7; v. anche Cherpillod, La fin des contrats de
durée, 1988, p 97 seg. e 131 seg.). In
simili circostanze, non è ammissibile che il contratto di contoterzista potesse
essere vincolato a un parallelo contratto di vitale importanza per svariate
operazioni a beneficio di entrambe le parti (ripresa del debito agricolo,
ottenimento di sussidi). Anche sotto questi aspetti, il giudizio impugnato
risulta dunque conforme alle normative applicabili e adeguato alle circostanze
del caso concreto.
16.
In relazione alla mora del fittavolo, l’art. 21 LAAgr
prevede che l’affitto dev’essere scaduto ed esigibile, e che il locatore
notifichi una diffida scritta e un termine di pagamento di 6 mesi, con la
comminatoria della disdetta del contratto. L’onere di dimostrare la mora
incombe al locatore che si avvale dei relativi diritti. Nella fattispecie,
essendo la prima diffida volta al pagamento dell’affitto contenuta nello
scritto 13 giugno 2017, lo stesso non poteva contenere una disdetta per mora. Essendo
inoltre in questa sede incontestato che l’affitto fosse pagabile a fine anno, è
pacifico che al momento dell’invio dello scritto, l’affitto del 2017 non era
ancora esigibile, per cui per tale importo non vi è nemmeno stata una valida
diffida. Si può comunque precisare che avendo il Pretore osservato, in
relazione al pagamento di fr. 15'000.- del 30 giugno 2016 del fittavolo, che
esso andava imputato per fr. 8'333.30
sull’affitto del 2016, e solo per fr. 1'666.70 sulla remunerazione per
prestazioni da contoterzista nel 2016, se ne deve dedurre l’imputazione dei
rimanenti fr. 5'000.- sull’affitto del 2017 (acconto), per cui il successivo
pagamento di fr. 5'000.- effettuato dal fittavolo a fine dicembre 2017 (doc. 9)
avrebbe saldato l’interno importo. Va inoltre notato che entrambe le parti chiedono
unicamente di annullare, rispettivamente di accertare la validità, della
disdetta 13 giugno 2017 (che come detto non può essere fondata su una mora del
fittavolo), e non di disdette successive, come quella dell’11 gennaio 2018
(doc. 9).
17.
Comunque sia, per quanto riguarda il 2016, già si è
detto che il locatore non poteva pretendere il pagamento del trattore e delle
scorte. Inoltre, nel presente caso invece che di imputazione ai sensi dell’art.
87.
CO si deve piuttosto esaminare la compensazione. Difatti, dopo la diffida
del 13 giugno 2017, con petizione 31 agosto 2017 e con replica e risposta riconvenzionale
9.
novembre 2017 AO 1 ha rilevato che il pagamento di fr. 15'000.- del 30 giugno
2016.
copriva l’affitto del 2016 e metà di quello del 2017, denaro che è stato
versato a AP 1 per permettergli di rimborsare la sua quota del debito contratto
nei confronti di __________ G__________ (v. doc. EE), che gravava le parti in
ragione di metà ciascuno secondo precisi accordi. L’appellante non contesta
ciò, né che l’eccezione di compensazione sia stata tempestivamente sollevata
entro il termine di diffida, né argomenta alcunché in merito ai presupposti di
una compensazione, bensì sostiene che tale debito fosse in realtà riconducibile
unicamente alla controparte, la quale necessitava dei suddetti fr. 30'000.- per
pagare le rate dei debiti ACA/CAI. Non emergendo quest’ultima tesi con la
dovuta chiarezza negli scritti introduttivi, essa è di dubbia ricevibilità
(art. 317 CPC). Peraltro, pur essendo possibile che il credito di fr. 30'000.-
concesso da __________ G__________ possa concretamente essere servito, in
parte, a rimborsare una o più rate del credito agricolo (così come osservato dal
Pretore), esso è stato contratto, giusta quanto dichiarato dallo stesso
appellante in prima sede e da quanto emerso nell’istruttoria, per pagare delle
fatture relative all’azienda in quel periodo gestita da entrambi, o meglio per
pagare lavori della stalla e la fornitura del relativo materiale (risposta, p.
5; duplica, p. 4; conclusioni, p. 5; teste __________ G__________, verbale del
15.
novembre 2018, p. 9; deposizione di AP 1, verbale del 13 dicembre 2018, p.
5; deposizione di AO 1, verbale del 13 dicembre 2018, p. 3), considerato
altresì che i lavori di grande manutenzione e di riparazione ai sensi dell’art.
22.
LAAgr sono di principio a carico del locatore. Potendosi dunque confermare
che il debito gravasse perlomeno per metà anche AP 1, e che il versamento di
fr. 15'000.- del 30 giugno 2016 ha fondato l’insorgere di un credito di AO 1
(compensato quindi con l’affitto), il ragionamento dell’appellante non è atto a
rimettere in discussione la decisione pretorile, non facendo emergere l’asserita
mora della controparte con la sufficiente trasparenza.
18.
L’appellante rivendica la remunerazione di fr.
35'000.- per il 2017, anno in cui egli non ha svolto prestazioni poiché la
controparte vi si è opposta. Quest’ultima ha in special modo rilevato di non
averle mai richieste, rispettivamente ha eccepito l’assenza di sostenibilità
economica di un simile accordo (nella denegata ipotesi della sua esistenza) e i
calcoli puramente teorici sui quali era basato, tant’è che la collaborazione
fra le parti si è interrotta dopo che l’azienda continuava a generare passivi.
Ora, si deve da una parte considerare che AP 1 confidava in un simile onorario
per completare il suo fabbisogno. Dall’altra, premesso che il contratto come
detto si avvicinava a un mandato o a un contratto di prestazione di servizi di
natura mista, non si conoscono le capacità lavorative dell’appellante per il
periodo in questione, e meglio quali prestazioni sarebbe stato in grado di
svolgere in considerazione della sua età e della sua malattia e a quale
remunerazione esse avrebbero corrisposto. Nemmeno è controverso che nel
frattempo le condizioni finanziarie ed economiche dell’azienda, rispetto alle positive
previsioni iniziali, fossero radicalmente peggiorate dopo un periodo di
collaborazione durante il quale il proprietario non solo gestiva le finanze
dell’azienda, ma più in generale decideva i lavori da eseguire e forniva a AO 1
le relative indicazioni, per cui il Pretore gli ha attribuito almeno una parte
delle responsabilità per il radicale mutamento delle prospettive aziendali e
per l’incapacità dell’azienda agricola di sostenere aggravi annuali di fr.
35'000.- (v. giudizio impugnato, consid. 2.6.4, 2.6.5, 4.3.2, 6.4 e 7.7.2, ai
quali si rinvia), accertamenti non contestati con l’impugnativa. Se ne deve
concludere che, a causa del radicale mutamento delle circostanze poste alla
base del progetto originario e alla natura forzatamente temporanea delle
prestazioni di contoterzista, la decisione del Pretore di non concedere all’attore
riconvenzionale una remunerazione per l’anno 2017 è condivisibile, avendo del
resto AO 1 in un tale contesto diritto a un adeguamento o a una rescissione del
contratto (v. anche DTF 128 III 428, consid. 3c). Una diversa soluzione, in
particolare in merito alla facoltà di disdetta, sarebbe peraltro risultata
contraria ai dettami della LAAgr (v. consid. 15, p. 22).
19.
Resta da esaminare la possibilità di disdire il
contratto di affitto agricolo per gravi motivi ai sensi dell’art. 17 LAAgr.
L’appellante fonda la disdetta sul mancato rispetto degli accordi e sul mancato
pagamento di quanto dovuto da parte del fittavolo. Della problematica del
vincolo dei vari contratti fra di loro si è già detto, come pure del fondamento
delle pretese pecuniarie del locatore solo per quanto riguarda la remunerazione
per lavori da contoterzista nel 2016. Parimenti è stata già evidenziata
l’impossibilità di attribuire colpe univoche in relazione alle reciproche
aspettative disattese e al deterioramento dei rapporti fra le parti e della
situazione finanziaria dell’azienda. Per il resto, questa Camera non dispone di
sufficienti elementi per valutare se il contratto di affitto agricolo possa o
meno essere adeguato alle mutate circostanze (art. 12 LAAgr), o in che maniera
- in caso di rescissione del contratto di affitto - l’appellante intenderebbe
disporre dell’azienda agricola. Lampanti sono invece gli effetti gravosi che
una tale rescissione (a soli 5-6 anni dall’avvio del progetto) comporterebbe,
non solo in considerazione degli importanti investimenti effettuati dal
fittavolo in termini di macchinari e bestiame, ma anche degli oneri di
restituzione dei pubblici sussidi, che graverebbero indirettamente anche il
locatore. In considerazione di tutti gli elementi del caso concreto, se ne deve
concludere che la decisione pretorile di annullare la disdetta resiste alla
critica.
20.
Infine, per quanto riguarda le ulteriori pretese di
risarcimento danni avanzate dall’appellante, esse nemmeno sono state
sostanziate e quantificate, non risultano dalla decisione pretorile e sono
dunque in ogni caso nuove e irricevibili (art. 317 CPC), per cui non possono
essere esaminate in questa sede.
21.
Per tutti i motivi suesposti, l’appello dev’essere
respinto, nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma del
giudizio impugnato.
In merito all’appello incidentale dell’attore
22.
Con appello incidentale 23 dicembre 2019 AO 1 ha
postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere
integralmente le pretese riconvenzionali della controparte, criticando il
Pretore per averle riconosciuto il diritto di percepire fr. 27'500.- per i
lavori da contoterzista effettuati nel 2016. Egli rileva, come già detto, che
il preventivo della Sezione dell’agricoltura è un documento redatto a tavolino
e svincolato dagli accordi privati venuti in essere fra le parti, ritenuto che
le prestazioni effettuate su mandato andavano retribuite non sulla scorta di un
preventivo forfettario, basato su un aiuto a tempo pieno, bensì sulla scorta
delle prestazioni puntualmente rese, che tuttavia non sarebbero state
dimostrate dalla parte avversa, che non ha mai svolto lavori pesanti e non sarebbe
più stato visto in azienda dopo l’estate 2016.
23.
La censura non può essere accolta. Le prestazioni di AP
1.
per l’anno 2016 hanno trovato conferma in diverse audizioni testimoniali,
come già rimarcato dal primo giudice. In particolare, i testi __________ S__________,
__________ __________ e M__________ __________ (v. verbale del 15 novembre 2018, p. 3-5) hanno dichiarato di
averlo visto lavorare per l’azienda fino alla fine del 2016. Per questo
periodo, non risulta alcuna contestazione da parte del fittavolo, che pur essendo
consapevole dei lavori forniti non ha mai comunicato sue eventuali opposizioni
o la necessità di ridiscutere gli accordi o aggiornarli in base alla mutata
situazione, come avrebbe imposto la buona fede nel caso in cui fosse stato in
disaccordo con la remunerazione pretesa dalla controparte. Sulla base del
medesimo principio, anche AO 1 (come avvenuto per AP 1, v. consid. 13.4 seg.) è
tenuto ad assumersi le conseguenze dell’indeterminatezza dell’accordo in
questione. In considerazione di ciò, la decisione del Pretore di riconoscere
parzialmente la pretesa riconvenzionale di AP 1 è senz’altro condivisibile e
può essere confermata.
24.
Ne consegue che anche l’appello incidentale dev’essere
respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Sulle spese giudiziarie
25.
Visto quanto precede, sia l’appello principale che
l’appello incidentale devono essere respinti, con conseguente aggravio delle
spese giudiziarie secondo la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).
26.
Per quanto riguarda l’appello principale, chiedente di
accertare la nullità, il decadimento o rispettivamente la valida disdetta del
contratto di affitto agricolo (valore: fr. 160'000.-) e l’integrale
accoglimento delle pretese pecuniarie del locatore (valore:
fr. 181'000.- - fr. 27'500.- = fr. 153'500.-), il valore litigioso complessivo
(determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) è di
complessivi fr. 313'500.-. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2,
7.
e 13 LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base
dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e
dell’IVA, sono quantificate in fr. 6'500.-.
27.
Il valore litigioso dell’appello incidentale (determinante
anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta invece a
fr. 27'500.-. A tal riguardo si precisa che, secondo dottrina e giurisprudenza,
l’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, che fissa un valore soglia di fr. 15'000.-,
comprende soltanto il contratto di locazione e non è dunque applicabile al
contratto di affitto (DTF 136 III 196, consid. 1.1; DTF 4A_395/2008 del 20
ottobre 2008, consid. 1.2; DTF 4A_565/2017, consid. 1.2; IICCA 5 aprile 2013,
inc. 12.2012.126, consid. 7; Corboz,
Commentaire de la LTF, 2017, n. 25 ad art. 74 LTF). Le spese processuali,
calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, sono fissate in fr. 500.- (tariffa
minima) in considerazione della limitatezza dell’argomento (contratto di
contoterzista), già ampiamente approfondito in sede di appello principale. Le
ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar,
tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1’100.-.
Sulla domanda di gratuito patrocinio
dell’appellante incidentale
28.
Con la risposta e appello incidentale 23 dicembre
2019, AO 1 ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la
procedura di secondo grado senza motivare o sostanziare la sua richiesta. Con
interpello ai sensi dell’art. 56 CPC, il Presidente di questa Camera ha
assegnato all’istante un termine per rimediare e presentare un’istanza di
gratuito patrocinio conforme all’art. 119 CPC, invitandolo a “specificare in
modo adeguato gli elementi rilevanti e produrre i relativi documenti
giustificativi, con particolare riferimento ai redditi e alla situazione
patrimoniale, segnatamente alla sostanza mobiliare e immobiliare”. Con
istanza 31 gennaio 2019 (recte: 2020), AO 1 ha fornito alcune specificazioni e prodotto
della documentazione, e in particolare la decisione di tassazione per l’anno
2016.
e la contabilità aziendale 2017-2019.
29.
Nel concreto, dai documenti agli atti emerge
chiaramente che AO 1 non dispone di particolare sostanza, che la situazione
economica dell’azienda nel 2016 era deficitaria e che il disavanzo negativo ha
caratterizzato anche gli anni successivi, anche se nel 2018 e nel 2019 è
riscontrabile un miglioramento (la passività, per il 2019, è di soli fr.
1'460.-, tenuto già conto del minimo esistenziale del richiedente).
Ora, sia in relazione all’appello principale che all’appello
incidentale, la sua posizione non poteva dirsi priva di esito favorevole (art.
117.
lett. b CPC). Quanto al cumulativo requisito dell’indigenza ai sensi dell’art.
117.
lett. a CPC, si tratta in sostanza di determinare se il richiedente sia in
grado di sostenere le spese giudiziarie a suo carico nella presente procedura.
Per l’appello principale, l’onorario del suo avvocato è di principio interamente,
o perlomeno in massima parte, coperto dalle ripetibili riconosciute in suo
favore, che se non incassate in contanti potranno essere compensate con il
credito di fr. 27'500.- della controparte. Per quanto riguarda l’appello
incidentale, per il quale AO 1 risulta soccombente, il gratuito patrocinio non
esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CO). Per
quanto concerne il pagamento delle spese processuali (nella fattispecie come detto
fissate nell’importo minimo di fr. 500.-) e la remunerazione del proprio legale
per la redazione del citato atto, viste la sua strutturazione e la sua
ristretta tematica, che hanno comportato un lavoro supplementare del legale
rispetto all’appello principale alquanto limitato, si rileva quanto segue.
Considerato che nella contabilità del 2019 egli ha già computato nelle sue
uscite fr. 5'000.- per spese legali, che se escluse dal bilancio porterebbero a
un risultato positivo di fr. 3'540.- (- 1'460 + 5'000), il richiedente
dev’essere ritenuto in grado di sostenere sia le spese processuali che
l’onorario del suo avvocato, per cui l’istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria dev’essere respinta.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello principale
7.
agosto 2019 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali della procedura d’appello
principale, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 6'500.- per ripetibili di seconda sede. Il maggiore
anticipo versato sarà restituito.
III. L’appello
incidentale 23 dicembre 2019 di AO 1 è respinto.
IV. La domanda di ammissione all’assistenza
giudiziaria 23 dicembre 2019 / 31 gennaio
2020.
di AO 1 è respinta.
V. Le spese processuali della procedura di appello
incidentale, pari a fr. 500.-, sono a carico dell’appellante incidentale, che
rifonderà alla controparte fr. 1’100.- per ripetibili di seconda sede.
VI. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).