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Decisione

12.2019.127

Ammissibilità della domanda riconvenzionale - interpello - mercede d'appalto - compensazione

25 agosto 2020Italiano17 min

(cfr. risposta con domanda riconvenzionale p. 2; in tal senso pure p. 14), senza

Source ti.ch

Incarti n.

12.2019.127/133

Lugano

25 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.11 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 gennaio

2017 (recte: 2018) da

AP

1

rappr. dall’avv. dott. PA

1

contro

AO

1

rappr. dall’avv. PA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 10'146.53 oltre interessi al 5% dal 14 aprile

2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della

controparte al pagamento di fr. 58'235.04 oltre interessi al 5% dal 26 aprile

2017 su fr. 39'975.70 e dal 18 giugno 2018 su fr. 18'259.34;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con decisione 25

giugno 2019, con cui ha respinto la petizione e ha parzialmente accolto la

domanda riconvenzionale condannando l’attrice al pagamento di fr. 10'857.92

oltre interessi al 5% dal 18 giugno 2018;

appellanti entrambe le

parti: l’attrice, che con appello 8 agosto 2019 (inc. n. 12.2019.127) ha

chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente

la petizione, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'066.53

oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2017 e il rigetto in tale misura

dell’opposizione al PE, e di respingere la domanda riconvenzionale, il tutto

con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado; la convenuta, che

con appello 19 agosto 2019 (inc. n. 12.2019.133) ha chiesto di riformare la

decisione pretorile sulla sola domanda riconvenzionale nel senso di condannare

l’attrice al pagamento di fr. 54'975.71 oltre interessi al 5% dal 26 aprile

2017 su fr. 39'975.71 e dal 18 giugno 2018 su fr. 15'000.-, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

preso atto della risposta 2

ottobre 2019 della convenuta all’appello dell’attrice (inc. n. 12.2019.127) e

della risposta 10 ottobre 2019 dell’attrice all’appello della convenuta (inc.

n. 12.2019.133), con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di

parte avversa, pure con protesta di spese e di ripetibili;

viste la replica spontanea

24 ottobre 2019 della convenuta (inc. n. 12.2019.133) e la duplica spontanea 12

novembre 2019 dell’attrice (inc. n. 12.2019.133);

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Tra il settembre e

l’ottobre 2014 F__________ __________ e A__________ SA, alla quale nel giugno

2015 è subentrata quale cessionaria AP 1, hanno stipulato due contratti

d’appalto aventi per oggetto la fornitura e la posa dei balconi in legno

rispettivamente la fornitura e la posa dei pavimenti in legno, destinati al

cantiere “__________” a __________.

2. Con due convenzioni

datate 27 agosto 2015 (doc. D1 e D2), rette dal diritto svizzero e controfirmate

per conoscenza e accordo da AO 1, AP 1, dopo aver dato atto di aver delegato la

posa dei balconi in legno e dei pavimenti in legno a quest’ultima società “mettendo

a disposizione di AO 1 il necessario personale qualificato”, si è impegnata

“ad anticipare sui conti bancari appositamente aperti a tal fine da AO 1 …

gli importi necessari al pagamento dei salari per il personale addetto alla

posa e … a mantenere un saldo in conto sufficiente affinché AO 1 possa provvedere

al pagamento dei salari, oneri sociali e assicurativi, spese e di ogni altro

onere”

relativo ai due contratti di appalto sopramenzionati.

Nell’aprile 2017 tra AP 1

e AO 1 è sorta una controversia sulle rispettive posizioni di dare / avere.

3. Con petizione 17 gennaio

2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto

in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per

ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 10'146.53 oltre interessi al 5%

dal 14 aprile 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Essa, in sintesi, ha sostenuto che la

controparte, che nel frattempo aveva già incassato acconti per fr. 400'000.-,

potesse vantare pretese nei suoi confronti solo in misura di fr. 389'853.47

(fr. 107'337.45 + IVA per “costo aziendale stipendi 2015”, fr. 249'954.12 + IVA

per “costo aziendale stipendi 2016”, fr. 2'696.90 + IVA per spese telefoniche,

fr. 61.04 + IVA per spese bancarie e fr. 1'000.- per spese amministrative, cfr.

doc. O).

Con risposta e domanda

riconvenzionale 18 giugno 2018 la convenuta si è opposta alla petizione e ha

chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 58'235.04 oltre

interessi al 5% dal 26 aprile 2017 su fr. 39'975.70 e dal 18 giugno 2018 su fr.

18'259.34. A suo dire, era invece lei a vantare ancora dei crediti (fr.

5'924.45 per conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”, fr. 34'051.26 per

saldo a suo favore risultante dal doc. 5 [dato in particolare dalle due

posizioni, non considerate dall’attrice, di fr. 10'335.40 + IVA per “facchini”

ingaggiati da J__________ SA nel 2016 e di fr. 36'000.- + IVA per prestazioni

di F__________ __________], fr. 15'000.- per costi di Lambertini E__________ SA,

fr. 603.33 per interessi e fr. 2'656.- per rifusione sconti, cfr. in particolare

doc. 5, 6, 8, 13 e 14).

4. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 25 giugno 2019, ha respinto la petizione (dispositivo n.

1) ponendo le spese processuali di fr. 650.- a carico dell’attrice, obbligata

altresì a rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili (dispositivo n.

1.1) e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato

l’attrice al pagamento di fr. 10'857.92 oltre interessi al 5% dal 18 giugno

2018 (dispositivo n. 2) ponendo le spese processuali di fr. 2’500.- per il 25%

a suo carico e per il 75% a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere

alla controparte fr. 3’600.- per ripetibili (dispositivo n. 2.1). Il giudice ha

in sostanza ritenuto che le pretese residue dell’attrice, da lui ricalcolate -

previa deduzione di fr. 80.- per l’IVA dovuta sulle spese amministrative - in

fr. 10'066.53, fossero compensate, con un saldo a favore della convenuta, dalle

maggiori contropretese di quest’ultima, quella di fr. 5'924.45 per conguaglio

“costo aziendale stipendi 2015” e quella di fr. 15'000.- per costi di L__________

SA, ritenuto che le sue ulteriori contropretese, quella di fr. 10'335.40 + IVA per

“facchini” ingaggiati da J__________ SA nel 2016, quella di fr. 36'000.- + IVA per

prestazioni di F__________ __________, quella di fr. 603.33 per interessi e

quella di fr. 2'656.- per rifusione sconti erano per contro risultate prive di fondamento.

5. La decisione

pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

Con appello 8 agosto 2019 (inc.

n. 12.2019.127), avversato dalla convenuta con risposta 2 ottobre 2019, l’attrice,

ritenendo infondate le due contropretese di fr. 5'924.45 per conguaglio “costo

aziendale stipendi 2015” e di fr. 15'000.- per costi di L__________ SA, ha

chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente

la petizione, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'066.53

oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2017 e il rigetto in tale misura

dell’opposizione al PE, e di respingere la domanda riconvenzionale, il tutto

con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.

Con appello 19 agosto 2019

(inc. n. 12.2019.133), avversato dall’attrice con risposta 10 ottobre 2019 (a

cui hanno fatto seguito la replica spontanea 24 ottobre 2019 e la duplica

spontanea 12 novembre 2019), la convenuta, ribadendo la fondatezza delle due ulteriori

contropretese di fr. 10'335.40 + IVA per “facchini” ingaggiati da J__________

SA nel 2016 e di

fr. 36'000.- + IVA per prestazioni di F__________ __________, ha chiesto di

riformare la decisione pretorile sulla sola domanda riconvenzionale nel senso

di condannare l’attrice al pagamento di fr. 54'975.71 oltre interessi al 5% dal

26 aprile 2017 su fr. 39'975.71 e dal 18 giugno 2018 su fr. 15'000.-, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

6. Nel caso di specie è

incontestabile che la domanda riconvenzionale 18 giugno 2018 debba essere dichiarata

inammissibile in virtù dell’art. 224 cpv. 1 CPC, non essendo di principio possibile

proporre nell’ambito di una causa retta dalla procedura semplificata, com’è

quella avviata dall’attrice con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-

(art. 243 cpv. 1 CPC), una domanda riconvenzionale giudicabile secondo la

procedura ordinaria, com’è quella inoltrata dalla convenuta con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- (DTF 143 III 506 consid. 3.2.4, 145 III 299

consid. 2; II CCA 26 luglio 2019 inc. n. 12.2019.4).

Il fatto che la

convenuta, conscia delle conseguenze di una domanda riconvenzionale con un tale

valore litigioso (cfr. risposta con domanda riconvenzionale p. 2 “una

domanda riconvenzionale è ammissibile anche in procedura semplificata, ma entro

Fatti

i limiti della competenza del giudice adito nel principale”), abbia

aggiunto, solo nelle sue motivazioni, che “per questo motivo il valore della

domanda riconvenzionale viene limitato in questa sede a fr. 30'000.-, ancorché

i crediti della convenuta nei confronti dell’attrice siano di entità maggiore”

(cfr. risposta con domanda riconvenzionale p. 2; in tal senso pure p. 14), senza

però aver poi concretizzato questa sua intenzione nella relativa domanda di

giudizio, con cui aveva rivendicato un importo di fr. 58'235.04, non migliora

la sua posizione processuale. In effetti essa non può in buona fede prevalersi

di un mancato interpello da parte del primo giudice. A parte il fatto che a

quel momento era patrocinata da un avvocato, con il che l’istituto dell’interpello

di cui all’art. 56 CPC avrebbe potuto essere applicato a suo favore solo con estremo

riserbo (TF 4A_540/2017 del 1 marzo 2018 consid. 5.5, 5A_368/2018 del 25 aprile

2019 consid. 4.3.4, 5A_678/2018 del 16 giugno 2019 consid. 4.1.4), si osserva che

essa stessa con il suo successivo comportamento ha lasciato intendere che un

eventuale interpello da parte del giudice non avrebbe portato a un esito

processuale per lei più favorevole (TF

5A_205/2015 del 22 ottobre 2015 consid. 2, 5A_380/2016 del 15 settembre 2016

consid. 5.1), tant’è che in sede conclusionale (rispettivamente ancora in

questa sede), chiarendo in tal modo ogni eventuale dubbio al proposito, non ha

più minimamente accennato al fatto che la sua domanda riconvenzionale dovesse

essere limitata a fr. 30'000.- ed ha al contrario ribadito la sua ferma volontà

di far condannare la controparte al pagamento di fr. 58'235.04 (rispettivamente

in questa sede di fr. 54'975.71), ossia di somme superiori al limite di fr.

30'000.-.

7. Con riferimento alla

petizione 17 gennaio 2018, si osserva innanzitutto che la convenuta, chiedendo in

questa sede di respingere l’appello della controparte e soprattutto di riformare

il giudizio pretorile sulla domanda riconvenzionale nel senso di aumentare da

fr. 10'857.92 a fr. 54'975.71 oltre interessi la somma dovuta in suo favore, ha

di fatto pure implicitamente contestato l’assunto pretorile, secondo cui all’attrice

spettava ancora una pretesa residua - che già teneva conto della deduzione di

fr. 80.- auspicata dalla convenuta per l’IVA dovuta sulle spese amministrative

- di fr. 10'066.53 (e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno delle quattro contropretese

poste in compensazione, di cui si dirà, se e per quanto necessario, nei

prossimi considerandi). Nelle sue prese di posizione in seconda istanza la

relativa censura non è stata tuttavia minimamente motivata in fatto e in

diritto, sicché il gravame, su questo punto, deve essere dichiarato

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; II CCA 8 maggio 2019 inc. n. 12.2017.159, 14

giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178).

8. Il Pretore ha

ritenuto che il credito residuo dell’attrice fosse stato parzialmente

compensato dalla contropretesa di fr. 5'924.45 vantata dalla convenuta a titolo

di conguaglio “costo aziendale stipendi 2015”, che aveva trovato la sua

giustificazione nel doc. 6 e nella testimonianza di Fa__________ __________,

senza che l’attrice avesse dimostrato con il doc. O di averla già pagata. Non è

così.

Come si è detto,

l’attrice, riferendosi al doc. O, aveva sostenuto che la convenuta, che aveva

incassato acconti per fr. 400'000.-, potesse pretendere unicamente fr.

107'337.45 + IVA per “costo aziendale stipendi 2015”, fr. 249'954.12 + IVA per

“costo aziendale stipendi 2016”, fr. 2'696.90 + IVA per spese telefoniche, fr.

61.04 + IVA per spese bancarie e fr. 1'000.- (senza IVA) per spese amministrative.

Dal canto suo la convenuta, riferendosi al doc. 6, aveva invece sostenuto che,

a fronte della sua pretesa di fr. 107'337.45 + IVA per “costo aziendale

stipendi 2015”, l’attrice le aveva versato acconti solo in ragione di fr.

110'000.- (con un saldo a suo favore di fr. 5'924.45); riferendosi al doc. 5, aveva

poi sostenuto che, a fronte delle sue altre pretese di fr. 249'954.12 + IVA per

“costo aziendale stipendi 2016”, di fr. 10'335.40 + IVA per “facchini”

Considerandi

ingaggiati da J__________ SA nel 2016, di fr. 2'696.90 + IVA per spese

telefoniche, di fr. 61.04 + IVA per spese bancarie, di fr. 36'000.- + IVA per

prestazioni di F__________ __________ e di fr. 1'000.- + IVA per spese

amministrative, l’attrice le aveva versato acconti solo in ragione di fr.

290'000.- (con un saldo a suo favore di fr. 34'051.26); e riferendosi ai doc. 8,

13.

e 14, aveva infine preteso ulteriori fr. 15'000.- per costi di L__________

SA, fr. 603.33 per interessi e fr. 2'656.- per rifusione sconti.

A ben vedere, le posizioni

delle parti si differenziavano dunque solo in ragione di fr. 68'381.57 (fr. 10'146.53

pretesi dall’attrice con la petizione e fr. 58'235.04 pretesi dalla convenuta

con la domanda riconvenzionale) e meglio per quanto riguardava le pretese di fr.

10'335.40 + IVA all’8% per “facchini” ingaggiati da J__________ SA nel 2016, di

fr. 36'000.- + IVA all’8% per prestazioni di F__________ __________, di fr.

80.- per l’IVA all’8% dovuta sulle spese amministrative, di fr. 15'000.- per

costi di L__________ SA, di fr. 603.33 per interessi e di fr. 2'656.- per

rifusione sconti (queste ultime due non più rivendicate in questa sede dalla

convenuta), mentre non esisteva, e non esiste, alcuna pretesa litigiosa tra

loro, tanto meno di fr. 5'924.45, in relazione al “costo aziendale stipendi

2015”.

9.

Il Pretore ha

ritenuto che il credito residuo dell’attrice fosse stato integralmente

compensato dalla contropretesa di fr. 15'000.- vantata dalla convenuta per

costi fatturatigli da L__________ SA, che aveva trovato la sua giustificazione

nel doc. 8 e nella testimonianza di Fa__________ __________. A ragione.

Come rilevato nella

decisione impugnata, l’istruttoria di causa ha permesso di accertare che la

fiduciaria L__________ SA era stata a suo tempo incaricata dalla convenuta di

occuparsi di tutti i complessi aspetti amministrativi che si erano posti con

riferimento all’assunzione da parte di quest’ultima dei lavoratori qualificati

messi a disposizione dall’attrice, e che essa, per le prestazioni da lei

effettuate di fr. 23'500.-, dopo aver allestito una prima fattura all’indirizzo

dell’attrice, aveva poi accettato, a seguito delle contestazioni di

quest’ultima, di fatturarle solo fr. 8'500.- e di fatturare la rimanenza di fr.

15'000.-, poi debitamente pagatale, alla convenuta, che aveva in effetti agito

quale “garante” del suo intervento (doc. 8; teste Fa__________ __________ p. 4

segg.). In questa sede l’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato questo accertamento pretorile, per

altro ineccepibile, limitandosi a definire “curiosa” la versione dei fatti

riportata dal testimone.

In tali circostanze, ritenuto

che in base alle convenzioni di cui ai doc. D1 e D2 l’attrice si era impegnata

“ad anticipare sui conti bancari appositamente aperti a tal fine da AO 1 …

gli importi necessari al pagamento dei salari per il personale addetto alla

posa e … a mantenere un saldo in conto sufficiente affinché AO 1 possa provvedere

al pagamento dei salari, oneri sociali e assicurativi, spese e di ogni altro

onere”

relativo ai due contratti di appalto, il che, come per altro

già accertato dal Pretore - e neppure censurato in questa sede dall’attrice - con

riferimento alla testimonianza di G__________ __________ (p. 2, a cui può qui pure

essere aggiunta la concorde testimonianza di D__________ __________, p. 11),

significava che la convenuta non avrebbe dovuto subire alcun pregiudizio da

quell’operazione, è chiaro che anche la somma di fr. 15'000.- da lei soluta a L__________

SA, relativa per l’appunto all’operazione in discussione, possa validamente

essere opposta in compensazione all’attrice, poco importando se la relativa

contropretesa, come nuovamente evidenziato in questa sede dall’attrice, sia

stata da lei avanzata solo nella sede giudiziaria.

10.

È in definitiva con

pertinenza che il Pretore ha concluso che la petizione doveva essere respinta

per compensazione.

11.

Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere parzialmente

accolto nel senso che, invariato il giudizio sulla petizione, la domanda

riconvenzionale va dichiarata inammissibile, mentre che l’appello della

convenuta dev’essere respinto, il tutto senza che sia necessario esaminare

la fondatezza

o meno delle ultime due sue contropretese, quella di fr. 10'335.40 + IVA per

“facchini” ingaggiati da J__________ SA nel 2016 e quella di fr. 36'000.- + IVA

per prestazioni di __________ __________.

Le

spese giudiziarie dei procedimenti di primo e di secondo grado seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che le

stesse sono state calcolate per la procedura di appello dell’attrice sulla base

del valore ancora litigioso di fr. 20'924.45 e per la procedura di appello della

convenuta sulla base del valore ancora litigioso di fr. 44'117.79.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

8 agosto 2019 di AP 1 (inc. n. 12.2019.127) è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 25 giugno 2019 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. (invariato)

1.1. (invariato)

2.

La

domanda riconvenzionale è inammissibile.

2.1. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2’500.-, sono poste a carico dell’attrice

riconvenzionale, che rifonderà alla convenuta riconvenzionale fr. 4'800.- per

ripetibili.

II. Le spese

processuali della procedura di cui all’appello 8 agosto 2019, di fr. 2’500.-,

sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

ripetibili.

III. L’appello 19 agosto 2019 di AO 1 (inc. n. 12.2019.133)

è respinto.

IV. Le spese processuali della procedura di cui all’appello

19 agosto 2019, di fr. 4'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che

rifonderà all’appellata fr. 3'000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).