12.2019.13
Contratto di appalto - resciaaione del contratto da parte dell'appaltatore
9 aprile 2020Italiano21 min
rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.13
Lugano
9 aprile 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.730
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12
novembre 2008 da
AP 1
AP 2
tutti patrocinati dall’ avv.
PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ avv. PA
2
con
cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Euro
88'492.- oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2006, pretesa ridotta con le
conclusioni a Euro 52'650.- a titolo di onorari oltre a Euro 3'292.- (recte:
Euro 3'592.-) a titolo di rimborso spese;
domande
avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore ha integralmente respinto con sentenza 6 dicembre 2018, ponendo le
spese giudiziarie a carico degli attori in solido, con l’obbligo di versare al
convenuto fr. 8'500.- a titolo di ripetibili;
appellanti
gli attori con appello 28 gennaio 2019 con cui chiedono la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, il
tutto con protesta delle spese giudiziarie di primo e secondo grado di
giudizio;
mentre
con risposta 11 marzo 2019 il convenuto postula, in via principale
l’irricevibilità dell’appello e in via subordinata la sua reiezione, con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è il titolare del
centro di terapia non tradizionale “Centro M__________” a __________ e della
ditta individuale N__________, attiva, tra altro, nella fabbricazione di
prodotti e integratori alimentari, fitoterapeutici e cosmetici, nonché nella
vendita e nell’esportazione di tali prodotti (doc. A).
B. Il 21 gennaio 2005 AO
1, nella sua veste di titolare della menzionata ditta e del “Centro M__________”
(indicato come “società”), ha sottoscritto con AP 1 e AP 2, costituiti in un
“Team di progetto” (unitamente a tale __________, poi ritiratosi
dall’iniziativa), una “dichiarazione di intenti” avente per oggetto la “disponibilità
a dare mandato per la realizzazione di un progetto di comunicazione, marketing
e distribuzione on-line e off-line dei prodotti (integratori alimentari e
cosmetici) della società”, allo scopo di promuoverli “presso categorie
di consumatori non raggiungibili attraverso l’attuale struttura commerciale e
distributiva”. Premesso che la “società” intendeva “promuovere i propri
prodotti presso categorie di consumatori non raggiungibili attraverso l’attuale
struttura commerciale e distributiva”, essa si è dichiarata disponibile a
fornire a AP 1 e AP 2 tutte le informazioni necessarie per l’implementazione
del “Progetto”. Il “Team” si è da parte sua impegnato a concordare con la
prima gli obiettivi, i tempi e i costi delle singole fasi del progetto, a
intraprendere quanto necessario per la realizzazione dello scopo, a fornire
ampio rendiconto e a osservare l’obbligo di riservatezza. Le parti hanno
altresì precisato che la dichiarazione d’intenti non avrebbe implicato “alcun
obbligo o vincolo per nessuna delle due parti” (doc. B).
Nel seguito AP 1
ha proceduto all’acquisto del dominio www.m__________.com,
e dal 22 aprile 2005 ne risulta proprietario (doc. C).
C. Il 10 giugno 2005AO 1,
da una parte, e AP 1 e AP 2 dall’altra, hanno sottoscritto una “scrittura
privata”, in base alla quale il primo (nella sua veste di titolare del Centro M__________
e della ditta N__________ e indicato quale “società”) ha conferito mandato ai
secondi (indicati come “team di progetto”) per la “realizzazione di un
progetto di comunicazione e marketing finalizzato a promuovere la vendita
on-line dei prodotti (integratori alimentari, cosmetici, alimenti
bio-energetici) realizzati dalla società”. Invariate le premesse e gli
impegni del team di progetto rispetto a quanto previsto nella dichiarazione di intenti,
le parti hanno convenuto che i ricavi netti sarebbero stati ripartiti tra la
società (45%) e il team di progetto (55%), che la riduzione dei ricavi relativa
alle transazioni on-line oggetto di promozione o gli sconti, così come i costi
di indicizzazione del sito internet ed eventuali spese pubblicitarie sarebbero
state suddivise tra le parti in ragione di metà ciascuno, mentre le spese per
l’acquisto del modulo di commercio elettronico e per l’attivazione e gestione
del POS (che consente le transazioni on-line con carte di credito) sarebbero
state a carico della società (doc. C).
D. Nel mese di febbraio
2006 AO 1 ha incaricato __________ B__________ di curare per suo conto le
relazioni con il “Team” allo scopo di formalizzare l’avvio della commercializzazione
e della distribuzione dei prodotti attraverso la costituzione di una società.
Le parti non hanno raggiunto alcun accordo a seguito di divergenze in merito ai
poteri di rappresentanza, all’intestazione delle quote e al riparto degli
utili.
E. Con scritto 1° marzo
2006 AP 1 e AP 2 hanno intimato a AO 1 di fornire nel termine di quindici
giorni tutta la documentazione mancante per la completazione del sito internet
e di trasmettere i prodotti necessari per iniziare la loro commercializzazione
on-line (doc. I). Non avendo AO 1 dato seguito alla richiesta, con scritto 9
giugno 2006 AP 1 e AP 2 hanno dichiarato di rinunciare al “mandato” con effetto
immediato e chiesto il pagamento delle loro prestazioni per complessivi Euro
88'492.- (Euro 84'900 per onorari e Euro 3'592.- per spese diverse; doc. J).
F. Con petizione 12
novembre 2008 AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento
di Euro 88'492.-, oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2006, con facoltà di
pagare in franchi svizzeri al cambio al giorno della scadenza. In estrema
sintesi, essi sostengono di avere rescisso il contratto, da qualificare come
mandato, poiché il convenuto sarebbe venuto meno ai propri obblighi
contrattuali, rifiutandosi senza una valida ragione di mettere a disposizione
la documentazione, le informazioni e i prodotti necessari all’adempimento del
mandato. Essi hanno pertanto chiesto il pagamento dell’onorario, calcolato sulla
base del tempo impiegato (283 giorni di lavoro) alla tariffa di Euro 300.- al
giorno, secondo le tariffe di categoria.
Con risposta 2
gennaio 2009 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, con
contestazioni che, se del caso, verranno riprese nei prossimi considerandi.
G. Esperita
l’istruttoria di causa le parti hanno ribadito le rispettive e antitetiche
argomentazioni con gli allegati conclusivi, gli attori riducendo la pretesa a
Euro 52'650.- a titolo di onorari e a Euro 3'292.- (recte: Euro 3'592.-) a
titolo di rimborso spese.
H. Il Pretore, con
sentenza 6 dicembre 2018 qui impugnata, ha integralmente respinto la petizione,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'500.- nonché le spese a carico degli
attori in solido, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 8'500.- a titolo
di ripetibili.
Fatti
I. Con appello 28
gennaio 2019 gli attori hanno chiesto la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione per l’importo di Euro 52'650.- a titolo di
onorario e di Euro 3'592.- a titolo di rimborso spese, con protesta delle spese
giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 11 marzo 2019 il
convenuto si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili
di appello.
Considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in
rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata
dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1
CPC).
2. L’art.
308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali
il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr.
10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 28 gennaio
2019, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo.
Parimenti
tempestiva è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa
Camera.
3. Il Pretore, in
sintesi, premesso che alla fattispecie tornavano applicabili le norme sul
contratto di appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO e che esso era stato
rescisso anzitempo, ha concluso che i motivi della sua interruzione non fossero
imputabili al committente. Al riguardo il primo giudice ha accertato che la
mancata trasmissione da parte di quest’ultimo dei documenti e delle
informazioni asseritamente necessarie per portare a termine l’incarico era
dovuta al fatto che gli attori (e in particolare AP 1), nell’ambito della
costituzione di una società per la commercializzazione e la distribuzione in
Italia dei prodotti del committente, avevano subordinato la continuazione del
rapporto imprenditoriale con il convenuto a determinate condizioni non previste
dal contratto, che non erano poi state accettate dal convenuto. I motivi che
avevano portato all’interruzione della collaborazione non potevano pertanto
essere imputati a quest’ultimo e a una sua asserita mancata trasmissione dei
documenti e delle informazioni, avendo gli attori di fatto già rescisso il
contratto ben prima di tale richiesta. Per quanto attiene le richieste di
pagamento della mercede e di rimborso delle spese, il Pretore le ha
integralmente respinte, avendo gli attori fallito nel loro onere probatorio
circa una loro pattuizione e/o consegna dell’opera, alcune non essendo nemmeno
state adeguatamente quantificate in causa.
4. Gli appellanti
contestano la conclusione del Pretore secondo cui in concreto al rapporto
contrattuale tra le parti vanno applicate le disposizioni sul contratto di
appalto. Essi si limitano a sostenere che “la qualifica contrattuale
corretta è quella di mandato o, subordinatamente, di contratto misto, con
caratteristiche di altri contratti, quali il mandato e l’appalto” (appello,
ad 5.1, pag. 6), senza addurre alcuna spiegazione e senza illustrare i motivi
per cui la conclusione del Pretore sarebbe errata, di modo che la censura è
irricevibile in ordine (art. 311 cpv. 1 CPC).
5. Gli appellanti
censurano poi, in maniera piuttosto confusa e contraddittoria con quanto
sostenuto in prima sede, l’accertamento pretorile, secondo cui l’interruzione
della collaborazione tra le parti sarebbe loro imputabile. Essi rimproverano al
primo giudice di non avere tenuto conto del fatto che il progetto relativo alla
commercializzazione e alla distribuzione off-line, ovvero per le vie
tradizionali, in Italia dei prodotti dell’appellato, non era oggetto del
contratto doc. D, che era invece limitato alla sola vendita on-line. Il mancato
avvio del progetto in Italia, essendo distinto da quello di cui al doc. D, non
potrebbe pertanto avere alcun influsso giuridico sul rapporto contrattuale
oggetto di causa. Ad interrompere la relazione contrattuale sarebbe stato il
convenuto per atti concludenti, non avendo dato seguito alla loro richiesta di
ottenere i documenti e le informazioni necessarie per completare il sito
internet. Le richieste dell’appellante AP 1 nell’ambito della nuova iniziativa
sarebbero state inoltre legittime e in linea con quanto previsto al doc. D.
6. Nella misura in cui
la contestazione si riferisce al fatto secondo cui a interrompere la relazione
contrattuale sarebbe stato il convenuto, la stessa, proposta irritualmente per
la prima volta in questa sede, risulta irricevibile (317 CPC). A sostegno della
loro tesi gli appellanti davanti al Pretore hanno infatti sempre sostenuto di
essere stati loro a rescindere il contratto con lo scritto 9 giugno 2006 (doc.
J), dopo aver messo in mora il convenuto con lo scritto 1. marzo 2006 (doc. I;
petizione, pag. 4; conclusioni, ad. 2.1, pag. 3).
7. Nella misura in cui
la censura è da intendere quale critica all’accertamento pretorile concernente
i motivi che hanno portato alla rescissione del rapporto tra le parti
va
rilevato che in concreto, come allegato dagli attori, essi con scritto 1° marzo
2006 hanno messo in mora il convenuto, invitandolo a volere trasmettere loro
entro 15 giorni lavorativi “tutte le informazioni ancora mancanti e necessarie
per il completamento del sito internet …nonché a rendere disponibili tutti i
prodotti per dare inizio alla commercializzazione online” (doc. I). Con
scritto 9 giugno 2006 essi hanno rescisso il contratto con effetto immediato e
chiesto il pagamento delle prestazioni effettuate e il rimborso delle spese
(doc. J).
7.1 Conformemente alle
disposizioni sulla mora del creditore (art. 91 CO), dottrina e giurisprudenza
riconoscono all’appaltatore la possibilità di recedere dal contratto nel caso
in cui il committente non adempia il suo dovere di collaborazione, ad esempio
non eseguendo gli atti preparatori che gli incombono (Gauch, Der Werkvertrag, 2a ed., n. 1342;
decisione del TF 4C.196/1988 del 6 dicembre 1988 consid. 2 in: SJ 111/1989, p.
334). Secondo l’art. 91 CO il creditore è in mora quando, senza legittimo
motivo, ricusi di ricevere la prestazione debitamente offertagli o di fare gli
atti preparatori che gli incombono e senza i quali il debitore non può
adempiere l’obbligazione. Se vi è mora del creditore ai sensi dell’art. 91 CO,
e l’obbligazione, come nella specie, non riguarda la prestazione di una cosa,
l’art. 95 CO stabilisce che il debitore può recedere dal contratto secondo gli art.
102 e segg. CO. Se l’appaltatore che risolve il contratto ha già
iniziato a eseguire l’opera, egli ha, analogamente all’art. 378 cpv. 1 CO,
diritto alla remunerazione per il lavoro svolto e al rimborso delle spese non
incluse nel prezzo (Gauch, op.
cit., n. 1342).
7.2 Per “legittimo motivo” giusta
l’art. 91 CO si intende un motivo oggettivo (Weber,
Berner Kommentar, n. 155 ad art. 91 CO), ovvero un fondato motivo non
riconducibile alla sfera del creditore stesso (Weber,
op. cit., n. 156 ad art. 91 CO). Affinché possa essere ritenuta la mora del
creditore è inoltre necessario che il debitore abbia debitamente offerto la
prestazione contrattuale, cioè che essa corrisponda quantitativamente e
qualitativamente a quanto pattuito e non sia fatta dipendere da condizioni
estranee al contratto. Il debitore deve inoltre manifestare la volontà di
adempiere la prestazione. Spetta al debitore l’onere di provare di avere
debitamente offerto la prestazione pattuita, la sua volontà di adempiere nonché
Considerandi
l’assenza di collaborazione da parte del creditore (Mercier, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,
Obligationenrecht, n. 25 ad art. 91 CO; Weber,
op. cit. n. 18 ad art. 95 CO).
7.3
Gli appellanti non possono
essere seguiti laddove criticano il Pretore per non avere tenuto conto del
fatto che il progetto relativo alla commercializzazione e alla distribuzione
off-line, ovvero per le vie tradizionali, in Italia dei prodotti
dell’appellato, non era oggetto del contratto doc. D, che era invece limitato
alla sola vendita on-line. Nell’ambito della valutazione circa l’esistenza
dell’asserita mora del convenuto ai sensi dell’art. 91 CO è in effetti a giusta
ragione che il primo giudice ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso
concreto per valutare se la mancata trasmissione della documentazione asseritamente
necessaria per il completamento del sito internet e la mancata messa a
disposizione dei prodotti per iniziare la loro vendita on-line fosse imputabile
al convenuto, oppure se quest’ultimo avesse un legittimo motivo per astenervisi
senza incorrere nelle conseguenze della mora. Anche se è vero che oggetto della
presente causa sono le pretese derivanti dal contratto di cui al doc. D, è
altrettanto vero che esso costituisce la formalizzazione di una prima fase di
una collaborazione più estesa che, secondo gli intendimenti delle parti (doc.
B), avrebbe dovuto comprendere pure la commercializzazione off-line. È
innegabile che avvenimenti o circostanze che si verificano nell’ambito di una
fase del progetto potrebbero influenzare la realizzazione dell’altra parte e
avere conseguenze sull’intera collaborazione. La valutazione globale dei motivi
che hanno indotto l’appaltatore a non dare seguito allo scritto di cui al doc.
I non può pertanto prescindere dall’esame di tutte le circostanze del caso
concreto e quindi pure degli intendimenti alla base della collaborazione
commerciale tra le parti derivanti dalla dichiarazione di intenti di cui al
doc. B, che prevedeva pure la distribuzione dei prodotti off-line. Il fatto che
la dichiarazione non implicava “alcun obbligo o vincolo per nessuna delle due
parti” è irrilevante. Anche se le parti non sono obbligate a concludere il
contratto e non possono vantare pretese reciproche, a differenza di quanto
avviene in un precontratto o in un contratto, con la “dichiarazione di intenti”
le parti segnalano una disponibilità a condurre seriamente delle trattative
volte alla conclusione di un contratto. La rilevanza della “lettera di intenti”
oltrepassa pertanto la sola fase precontrattuale. Essa riveste un ruolo
importante nella definizione dell’oggetto e delle finalità su cui le parti
hanno intenzione di negoziare e nella valutazione delle circostanze
che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto
rispettivamente il fallimento dell’accordo (Domeniconi,
Letter of intent, n. 262 segg.; TF 15 marzo 2005 4C. 397/2004 e 4P.243/2004; TF
21.
marzo 2006 4C.409/2005 in SJ 2006 I 433 consid. 2.3.1; II CCA 30 settembre
2014.
inc. n. 12.2014.93). Ne discende che a giusta ragione il Pretore, nella
valutazione dei motivi che hanno causato l’interruzione della collaborazione,
ha tenuto conto anche delle circostanze che hanno portato al mancato accordo
circa la formalizzazione dei rapporti in merito alla distribuzione off-line dei
prodotti, come previsto nella dichiarazione d’intenti e la critica degli
appellanti, già solo per questo motivo, risulta infondata.
7.4
Ad ogni modo in
concreto la censura risulta infondata anche per il seguente motivo. Contrariamente
a quanto vogliono far credere gli appellanti, il mancato accordo circa la
costituzione della società non riguardava solo la distribuzione off-line dei
prodotti del convenuto. Dagli atti emerge infatti che
la costituzione della società era volta a formalizzare la commercializzazione dei
prodotti del convenuto indipendentemente dalle modalità con cui la
distribuzione o la vendita degli stessi sarebbe avvenuta. Ciò è confermato dal
teste __________ B__________, il quale, dopo avere distinto i due aspetti della
commercializzazione (off-line e on-line) ha dichiarato che le divergenze sorte
tra le parti concernevano entrambe le questioni (“vi era per tutti e due gli
aspetti una divergenza…”: verbale di audizione 14 settembre 2009, pag. 3).
Pure il teste __________ Z__________, che si è occupato di alcune traduzioni
per il sito internet nel dicembre 2005 quindi successivamente alla firma del
contratto doc. D, ha confermato che il progetto era finalizzato alla
distribuzione dei prodotti del convenuto “outside of Switzerland, locally in
Italy and I think eventually worldwide via the website’s online store”
(act. XIX, risposta n. 5). Del resto, come emerge dal chiaro testo del
contratto doc. D, il progetto di “comunicazione e marketing” era “finalizzato
a promuovere la vendita on-line dei prodotti”, di modo che, secondo la concorde
volontà delle parti, il contratto, oltre l’allestimento di un sito internet,
comprendeva pure la commercializzazione dei prodotti on-line. Non si spiega
altrimenti la richiesta degli stessi attori al convenuto, contenuta nello
scritto 1° marzo 2006 (doc. I), di volere mettere a disposizione i prodotti per
la vendita on-line. Ne discende che le trattative concernenti la costituzione
della società si prefiggevano di formalizzare i rapporti tra le parti in vista
della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti. Ciò riguardava sia
la distribuzione dei prodotti in Italia attraverso i canali tradizionali, come
previsto dalla dichiarazione d’intenti, sia la vendita on-line degli stessi,
secondo lo scopo del progetto di cui al contratto doc. D in conformità con gli
intendimenti delle parti (doc. B).
7.5
L’istruttoria ha confermato
che contestualmente alla formalizzazione per avviare la commercializzazione dei
prodotti del convenuto attraverso l’allestimento di un contratto di società tra
le parti sono sorte delle divergenze in merito ai poteri di rappresentanza, all’intestazione
delle quote e al riparto degli utili (testi __________ B__________ e __________
S__________, verbale 14 settembre 2009). È proprio al termine di un incontro
avvenuto nel mese di febbraio 2006 che AP 1 ha subordinato la continuazione
della collaborazione tra le parti all’accettazione di condizioni non previste
né nella dichiarazione di intenti né nel contratto di cui al doc. D. La censura
formulata al riguardo dagli appellanti secondo cui le condizioni poste
sarebbero “legittime e in linea con quanto pattuito nel doc. D” è, oltre
che irricevibile poiché non motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), manifestamente
infondata, atteso che nel doc. D si parla di ripartizione dei ricavi e non di
quote di partecipazione. È solo nel mese di marzo 2006, a fronte della mancata
accettazione da parte del convenuto delle condizioni imposte per la costituzione
della società, che gli attori hanno inviato lo scritto doc. I, invitandolo a
volere adempiere al proprio obbligo di collaborazione. A quel momento il
convenuto poteva tuttavia in buona fede ritenere che l’intero progetto di
collaborazione, quindi anche quello concernente la commercializzazione on-line,
fosse stato interrotto. Ne discende che a giusta ragione il Pretore ha concluso
che la mancata trasmissione della documentazione richiesta al convenuto per il
completamento del sito internet e la mancata messa a disposizione dei prodotti
per l’avvio della vendita on-line non poteva costituire un inadempimento
dell’obbligo di collaborazione tale da giustificare una sua mora, tanto più che
la continuazione della collaborazione era stata vincolata all’accettazione di
condizioni estranee alla dichiarazione di intenti e a quanto previsto nel
contratto doc. D. Ne discende che il recesso dal contratto notificato dagli
attori (doc. J) è inefficace.
8.
Nel prosieguo
dell’appello gli attori contestano la conclusione del Pretore secondo cui non
vi sarebbe stata alcuna consegna del sito internet. Al riguardo sostengono che
essi non avevano alcun obbligo di consegnare l’opera, ritenuto che spettava
semmai al convenuto richiederla. La censura, irricevibile in ordine poiché non
si confronta con le argomentazioni esposte dal Pretore al riguardo (art. 311
cpv. 1 CPC), è manifestamente infondata già solo per il fatto che la
prestazione è stata adempiuta in maniera parziale e non poteva essere
considerata finita, come giustamente ritenuto dal primo giudice e non
contestato dagli appellanti. Il perito giudiziario ha in effetti stabilito nel
30% la percentuale di realizzazione del sito internet (perizia ad 7, pag. 18).
Oltre a ciò, come ammesso dagli stessi appellanti, risulta che le credenziali
di accesso al server che ospita la struttura del sito e il motore e-commerce
non sono mai state consegnate al convenuto, di modo che egli non può né fruirne
né apportare modifiche.
9.
In merito alla
richiesta di pagamento della mercede per le altre prestazioni azionate in
causa, il Pretore, ritenuto che le stesse non risultavano essere oggetto del
contratto doc. D e che dagli atti non poteva né essere dedotta una loro
pattuizione né una consegna delle opere, ha respinto le pretese, gli attori
avendo fallito nell’onere probatorio che loro incombeva.
Gli appellanti
contestano tale conclusione, limitandosi a ribadire le tesi già sostenute in
prima sede e a ripetere la propria versione dei fatti, trascrivendo parola per
parola interi paragrafi contenuti nelle conclusioni, in contrasto con quanto
prevede l’art. 311 cpv. 1 CPC in merito all’obbligo di motivazione dell’appello
(DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), di modo che le critiche su questo tema sono
irricevibili.
10.
Per quanto attiene,
infine, la censura
in merito alla richiesta
di rimborso delle
spese, la stessa è irricevibile, atteso che si fonda sull’applicazione degli
artt. 377 CO e 378 cpv. 2 CO, non applicati dal giudice di prime cure.
11.
Ne discende la
reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile (art. 318 cpv. 1
lett. a CPC). Gli oneri processuali della procedura d’appello, calcolate sulla
base di un valore litigioso complessivo di Euro 56'242.- sono poste interamente
a carico degli appellanti in solido, risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1
CPC), che devono inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per
ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 28 gennaio
2019 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 6 dicembre 2018 della Pretura di Lugano, sezione 2, è
confermata.
2. Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico degli appellanti in
solido, che rifonderanno alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- avv. ;
- avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).