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Decisione

12.2019.13

Contratto di appalto - resciaaione del contratto da parte dell'appaltatore

9 aprile 2020Italiano21 min

rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.13

Lugano

9 aprile 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.730

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12

novembre 2008 da

AP 1

AP 2

tutti patrocinati dall’ avv.

PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’ avv. PA

2

con

cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Euro

88'492.- oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2006, pretesa ridotta con le

conclusioni a Euro 52'650.- a titolo di onorari oltre a Euro 3'292.- (recte:

Euro 3'592.-) a titolo di rimborso spese;

domande

avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione e che

il Pretore ha integralmente respinto con sentenza 6 dicembre 2018, ponendo le

spese giudiziarie a carico degli attori in solido, con l’obbligo di versare al

convenuto fr. 8'500.- a titolo di ripetibili;

appellanti

gli attori con appello 28 gennaio 2019 con cui chiedono la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, il

tutto con protesta delle spese giudiziarie di primo e secondo grado di

giudizio;

mentre

con risposta 11 marzo 2019 il convenuto postula, in via principale

l’irricevibilità dell’appello e in via subordinata la sua reiezione, con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO 1 è il titolare del

centro di terapia non tradizionale “Centro M__________” a __________ e della

ditta individuale N__________, attiva, tra altro, nella fabbricazione di

prodotti e integratori alimentari, fitoterapeutici e cosmetici, nonché nella

vendita e nell’esportazione di tali prodotti (doc. A).

B. Il 21 gennaio 2005 AO

1, nella sua veste di titolare della menzionata ditta e del “Centro M__________”

(indicato come “società”), ha sottoscritto con AP 1 e AP 2, costituiti in un

“Team di progetto” (unitamente a tale __________, poi ritiratosi

dall’iniziativa), una “dichiarazione di intenti” avente per oggetto la “disponibilità

a dare mandato per la realizzazione di un progetto di comunicazione, marketing

e distribuzione on-line e off-line dei prodotti (integratori alimentari e

cosmetici) della società”, allo scopo di promuoverli “presso categorie

di consumatori non raggiungibili attraverso l’attuale struttura commerciale e

distributiva”. Premesso che la “società” intendeva “promuovere i propri

prodotti presso categorie di consumatori non raggiungibili attraverso l’attuale

struttura commerciale e distributiva”, essa si è dichiarata disponibile a

fornire a AP 1 e AP 2 tutte le informazioni necessarie per l’implementazione

del “Progetto”. Il “Team” si è da parte sua impegnato a concordare con la

prima gli obiettivi, i tempi e i costi delle singole fasi del progetto, a

intraprendere quanto necessario per la realizzazione dello scopo, a fornire

ampio rendiconto e a osservare l’obbligo di riservatezza. Le parti hanno

altresì precisato che la dichiarazione d’intenti non avrebbe implicato “alcun

obbligo o vincolo per nessuna delle due parti” (doc. B).

Nel seguito AP 1

ha proceduto all’acquisto del dominio www.m__________.com,

e dal 22 aprile 2005 ne risulta proprietario (doc. C).

C. Il 10 giugno 2005AO 1,

da una parte, e AP 1 e AP 2 dall’altra, hanno sottoscritto una “scrittura

privata”, in base alla quale il primo (nella sua veste di titolare del Centro M__________

e della ditta N__________ e indicato quale “società”) ha conferito mandato ai

secondi (indicati come “team di progetto”) per la “realizzazione di un

progetto di comunicazione e marketing finalizzato a promuovere la vendita

on-line dei prodotti (integratori alimentari, cosmetici, alimenti

bio-energetici) realizzati dalla società”. Invariate le premesse e gli

impegni del team di progetto rispetto a quanto previsto nella dichiarazione di intenti,

le parti hanno convenuto che i ricavi netti sarebbero stati ripartiti tra la

società (45%) e il team di progetto (55%), che la riduzione dei ricavi relativa

alle transazioni on-line oggetto di promozione o gli sconti, così come i costi

di indicizzazione del sito internet ed eventuali spese pubblicitarie sarebbero

state suddivise tra le parti in ragione di metà ciascuno, mentre le spese per

l’acquisto del modulo di commercio elettronico e per l’attivazione e gestione

del POS (che consente le transazioni on-line con carte di credito) sarebbero

state a carico della società (doc. C).

D. Nel mese di febbraio

2006 AO 1 ha incaricato __________ B__________ di curare per suo conto le

relazioni con il “Team” allo scopo di formalizzare l’avvio della commercializzazione

e della distribuzione dei prodotti attraverso la costituzione di una società.

Le parti non hanno raggiunto alcun accordo a seguito di divergenze in merito ai

poteri di rappresentanza, all’intestazione delle quote e al riparto degli

utili.

E. Con scritto 1° marzo

2006 AP 1 e AP 2 hanno intimato a AO 1 di fornire nel termine di quindici

giorni tutta la documentazione mancante per la completazione del sito internet

e di trasmettere i prodotti necessari per iniziare la loro commercializzazione

on-line (doc. I). Non avendo AO 1 dato seguito alla richiesta, con scritto 9

giugno 2006 AP 1 e AP 2 hanno dichiarato di rinunciare al “mandato” con effetto

immediato e chiesto il pagamento delle loro prestazioni per complessivi Euro

88'492.- (Euro 84'900 per onorari e Euro 3'592.- per spese diverse; doc. J).

F. Con petizione 12

novembre 2008 AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento

di Euro 88'492.-, oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2006, con facoltà di

pagare in franchi svizzeri al cambio al giorno della scadenza. In estrema

sintesi, essi sostengono di avere rescisso il contratto, da qualificare come

mandato, poiché il convenuto sarebbe venuto meno ai propri obblighi

contrattuali, rifiutandosi senza una valida ragione di mettere a disposizione

la documentazione, le informazioni e i prodotti necessari all’adempimento del

mandato. Essi hanno pertanto chiesto il pagamento dell’onorario, calcolato sulla

base del tempo impiegato (283 giorni di lavoro) alla tariffa di Euro 300.- al

giorno, secondo le tariffe di categoria.

Con risposta 2

gennaio 2009 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, con

contestazioni che, se del caso, verranno riprese nei prossimi considerandi.

G. Esperita

l’istruttoria di causa le parti hanno ribadito le rispettive e antitetiche

argomentazioni con gli allegati conclusivi, gli attori riducendo la pretesa a

Euro 52'650.- a titolo di onorari e a Euro 3'292.- (recte: Euro 3'592.-) a

titolo di rimborso spese.

H. Il Pretore, con

sentenza 6 dicembre 2018 qui impugnata, ha integralmente respinto la petizione,

ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'500.- nonché le spese a carico degli

attori in solido, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 8'500.- a titolo

di ripetibili.

Fatti

I. Con appello 28

gennaio 2019 gli attori hanno chiesto la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione per l’importo di Euro 52'650.- a titolo di

onorario e di Euro 3'592.- a titolo di rimborso spese, con protesta delle spese

giudiziarie di entrambi i gradi di giudizio. Con risposta 11 marzo 2019 il

convenuto si è opposto integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili

di appello.

Considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in

rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata

dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1

CPC).

2. L’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali

il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr.

10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 28 gennaio

2019, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo.

Parimenti

tempestiva è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa

Camera.

3. Il Pretore, in

sintesi, premesso che alla fattispecie tornavano applicabili le norme sul

contratto di appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO e che esso era stato

rescisso anzitempo, ha concluso che i motivi della sua interruzione non fossero

imputabili al committente. Al riguardo il primo giudice ha accertato che la

mancata trasmissione da parte di quest’ultimo dei documenti e delle

informazioni asseritamente necessarie per portare a termine l’incarico era

dovuta al fatto che gli attori (e in particolare AP 1), nell’ambito della

costituzione di una società per la commercializzazione e la distribuzione in

Italia dei prodotti del committente, avevano subordinato la continuazione del

rapporto imprenditoriale con il convenuto a determinate condizioni non previste

dal contratto, che non erano poi state accettate dal convenuto. I motivi che

avevano portato all’interruzione della collaborazione non potevano pertanto

essere imputati a quest’ultimo e a una sua asserita mancata trasmissione dei

documenti e delle informazioni, avendo gli attori di fatto già rescisso il

contratto ben prima di tale richiesta. Per quanto attiene le richieste di

pagamento della mercede e di rimborso delle spese, il Pretore le ha

integralmente respinte, avendo gli attori fallito nel loro onere probatorio

circa una loro pattuizione e/o consegna dell’opera, alcune non essendo nemmeno

state adeguatamente quantificate in causa.

4. Gli appellanti

contestano la conclusione del Pretore secondo cui in concreto al rapporto

contrattuale tra le parti vanno applicate le disposizioni sul contratto di

appalto. Essi si limitano a sostenere che “la qualifica contrattuale

corretta è quella di mandato o, subordinatamente, di contratto misto, con

caratteristiche di altri contratti, quali il mandato e l’appalto” (appello,

ad 5.1, pag. 6), senza addurre alcuna spiegazione e senza illustrare i motivi

per cui la conclusione del Pretore sarebbe errata, di modo che la censura è

irricevibile in ordine (art. 311 cpv. 1 CPC).

5. Gli appellanti

censurano poi, in maniera piuttosto confusa e contraddittoria con quanto

sostenuto in prima sede, l’accertamento pretorile, secondo cui l’interruzione

della collaborazione tra le parti sarebbe loro imputabile. Essi rimproverano al

primo giudice di non avere tenuto conto del fatto che il progetto relativo alla

commercializzazione e alla distribuzione off-line, ovvero per le vie

tradizionali, in Italia dei prodotti dell’appellato, non era oggetto del

contratto doc. D, che era invece limitato alla sola vendita on-line. Il mancato

avvio del progetto in Italia, essendo distinto da quello di cui al doc. D, non

potrebbe pertanto avere alcun influsso giuridico sul rapporto contrattuale

oggetto di causa. Ad interrompere la relazione contrattuale sarebbe stato il

convenuto per atti concludenti, non avendo dato seguito alla loro richiesta di

ottenere i documenti e le informazioni necessarie per completare il sito

internet. Le richieste dell’appellante AP 1 nell’ambito della nuova iniziativa

sarebbero state inoltre legittime e in linea con quanto previsto al doc. D.

6. Nella misura in cui

la contestazione si riferisce al fatto secondo cui a interrompere la relazione

contrattuale sarebbe stato il convenuto, la stessa, proposta irritualmente per

la prima volta in questa sede, risulta irricevibile (317 CPC). A sostegno della

loro tesi gli appellanti davanti al Pretore hanno infatti sempre sostenuto di

essere stati loro a rescindere il contratto con lo scritto 9 giugno 2006 (doc.

J), dopo aver messo in mora il convenuto con lo scritto 1. marzo 2006 (doc. I;

petizione, pag. 4; conclusioni, ad. 2.1, pag. 3).

7. Nella misura in cui

la censura è da intendere quale critica all’accertamento pretorile concernente

i motivi che hanno portato alla rescissione del rapporto tra le parti

va

rilevato che in concreto, come allegato dagli attori, essi con scritto 1° marzo

2006 hanno messo in mora il convenuto, invitandolo a volere trasmettere loro

entro 15 giorni lavorativi “tutte le informazioni ancora mancanti e necessarie

per il completamento del sito internet …nonché a rendere disponibili tutti i

prodotti per dare inizio alla commercializzazione online” (doc. I). Con

scritto 9 giugno 2006 essi hanno rescisso il contratto con effetto immediato e

chiesto il pagamento delle prestazioni effettuate e il rimborso delle spese

(doc. J).

7.1 Conformemente alle

disposizioni sulla mora del creditore (art. 91 CO), dottrina e giurisprudenza

riconoscono all’appaltatore la possibilità di recedere dal contratto nel caso

in cui il committente non adempia il suo dovere di collaborazione, ad esempio

non eseguendo gli atti preparatori che gli incombono (Gauch, Der Werkvertrag, 2a ed., n. 1342;

decisione del TF 4C.196/1988 del 6 dicembre 1988 consid. 2 in: SJ 111/1989, p.

334). Secondo l’art. 91 CO il creditore è in mora quando, senza legittimo

motivo, ricusi di ricevere la prestazione debitamente offertagli o di fare gli

atti preparatori che gli incombono e senza i quali il debitore non può

adempiere l’obbligazione. Se vi è mora del creditore ai sensi dell’art. 91 CO,

e l’obbligazione, come nella specie, non riguarda la prestazione di una cosa,

l’art. 95 CO stabilisce che il debitore può recedere dal contratto secondo gli art.

102 e segg. CO. Se l’appaltatore che risolve il contratto ha già

iniziato a eseguire l’opera, egli ha, analogamente all’art. 378 cpv. 1 CO,

diritto alla remunerazione per il lavoro svolto e al rimborso delle spese non

incluse nel prezzo (Gauch, op.

cit., n. 1342).

7.2 Per “legittimo motivo” giusta

l’art. 91 CO si intende un motivo oggettivo (Weber,

Berner Kommentar, n. 155 ad art. 91 CO), ovvero un fondato motivo non

riconducibile alla sfera del creditore stesso (Weber,

op. cit., n. 156 ad art. 91 CO). Affinché possa essere ritenuta la mora del

creditore è inoltre necessario che il debitore abbia debitamente offerto la

prestazione contrattuale, cioè che essa corrisponda quantitativamente e

qualitativamente a quanto pattuito e non sia fatta dipendere da condizioni

estranee al contratto. Il debitore deve inoltre manifestare la volontà di

adempiere la prestazione. Spetta al debitore l’onere di provare di avere

debitamente offerto la prestazione pattuita, la sua volontà di adempiere nonché

Considerandi

l’assenza di collaborazione da parte del creditore (Mercier, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

Obligationenrecht, n. 25 ad art. 91 CO; Weber,

op. cit. n. 18 ad art. 95 CO).

7.3

Gli appellanti non possono

essere seguiti laddove criticano il Pretore per non avere tenuto conto del

fatto che il progetto relativo alla commercializzazione e alla distribuzione

off-line, ovvero per le vie tradizionali, in Italia dei prodotti

dell’appellato, non era oggetto del contratto doc. D, che era invece limitato

alla sola vendita on-line. Nell’ambito della valutazione circa l’esistenza

dell’asserita mora del convenuto ai sensi dell’art. 91 CO è in effetti a giusta

ragione che il primo giudice ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso

concreto per valutare se la mancata trasmissione della documentazione asseritamente

necessaria per il completamento del sito internet e la mancata messa a

disposizione dei prodotti per iniziare la loro vendita on-line fosse imputabile

al convenuto, oppure se quest’ultimo avesse un legittimo motivo per astenervisi

senza incorrere nelle conseguenze della mora. Anche se è vero che oggetto della

presente causa sono le pretese derivanti dal contratto di cui al doc. D, è

altrettanto vero che esso costituisce la formalizzazione di una prima fase di

una collaborazione più estesa che, secondo gli intendimenti delle parti (doc.

B), avrebbe dovuto comprendere pure la commercializzazione off-line. È

innegabile che avvenimenti o circostanze che si verificano nell’ambito di una

fase del progetto potrebbero influenzare la realizzazione dell’altra parte e

avere conseguenze sull’intera collaborazione. La valutazione globale dei motivi

che hanno indotto l’appaltatore a non dare seguito allo scritto di cui al doc.

I non può pertanto prescindere dall’esame di tutte le circostanze del caso

concreto e quindi pure degli intendimenti alla base della collaborazione

commerciale tra le parti derivanti dalla dichiarazione di intenti di cui al

doc. B, che prevedeva pure la distribuzione dei prodotti off-line. Il fatto che

la dichiarazione non implicava “alcun obbligo o vincolo per nessuna delle due

parti” è irrilevante. Anche se le parti non sono obbligate a concludere il

contratto e non possono vantare pretese reciproche, a differenza di quanto

avviene in un precontratto o in un contratto, con la “dichiarazione di intenti”

le parti segnalano una disponibilità a condurre seriamente delle trattative

volte alla conclusione di un contratto. La rilevanza della “lettera di intenti”

oltrepassa pertanto la sola fase precontrattuale. Essa riveste un ruolo

importante nella definizione dell’oggetto e delle finalità su cui le parti

hanno intenzione di negoziare e nella valutazione delle circostanze

che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto

rispettivamente il fallimento dell’accordo (Domeniconi,

Letter of intent, n. 262 segg.; TF 15 marzo 2005 4C. 397/2004 e 4P.243/2004; TF

21.

marzo 2006 4C.409/2005 in SJ 2006 I 433 consid. 2.3.1; II CCA 30 settembre

2014.

inc. n. 12.2014.93). Ne discende che a giusta ragione il Pretore, nella

valutazione dei motivi che hanno causato l’interruzione della collaborazione,

ha tenuto conto anche delle circostanze che hanno portato al mancato accordo

circa la formalizzazione dei rapporti in merito alla distribuzione off-line dei

prodotti, come previsto nella dichiarazione d’intenti e la critica degli

appellanti, già solo per questo motivo, risulta infondata.

7.4

Ad ogni modo in

concreto la censura risulta infondata anche per il seguente motivo. Contrariamente

a quanto vogliono far credere gli appellanti, il mancato accordo circa la

costituzione della società non riguardava solo la distribuzione off-line dei

prodotti del convenuto. Dagli atti emerge infatti che

la costituzione della società era volta a formalizzare la commercializzazione dei

prodotti del convenuto indipendentemente dalle modalità con cui la

distribuzione o la vendita degli stessi sarebbe avvenuta. Ciò è confermato dal

teste __________ B__________, il quale, dopo avere distinto i due aspetti della

commercializzazione (off-line e on-line) ha dichiarato che le divergenze sorte

tra le parti concernevano entrambe le questioni (“vi era per tutti e due gli

aspetti una divergenza…”: verbale di audizione 14 settembre 2009, pag. 3).

Pure il teste __________ Z__________, che si è occupato di alcune traduzioni

per il sito internet nel dicembre 2005 quindi successivamente alla firma del

contratto doc. D, ha confermato che il progetto era finalizzato alla

distribuzione dei prodotti del convenuto “outside of Switzerland, locally in

Italy and I think eventually worldwide via the website’s online store”

(act. XIX, risposta n. 5). Del resto, come emerge dal chiaro testo del

contratto doc. D, il progetto di “comunicazione e marketing” era “finalizzato

a promuovere la vendita on-line dei prodotti”, di modo che, secondo la concorde

volontà delle parti, il contratto, oltre l’allestimento di un sito internet,

comprendeva pure la commercializzazione dei prodotti on-line. Non si spiega

altrimenti la richiesta degli stessi attori al convenuto, contenuta nello

scritto 1° marzo 2006 (doc. I), di volere mettere a disposizione i prodotti per

la vendita on-line. Ne discende che le trattative concernenti la costituzione

della società si prefiggevano di formalizzare i rapporti tra le parti in vista

della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti. Ciò riguardava sia

la distribuzione dei prodotti in Italia attraverso i canali tradizionali, come

previsto dalla dichiarazione d’intenti, sia la vendita on-line degli stessi,

secondo lo scopo del progetto di cui al contratto doc. D in conformità con gli

intendimenti delle parti (doc. B).

7.5

L’istruttoria ha confermato

che contestualmente alla formalizzazione per avviare la commercializzazione dei

prodotti del convenuto attraverso l’allestimento di un contratto di società tra

le parti sono sorte delle divergenze in merito ai poteri di rappresentanza, all’intestazione

delle quote e al riparto degli utili (testi __________ B__________ e __________

S__________, verbale 14 settembre 2009). È proprio al termine di un incontro

avvenuto nel mese di febbraio 2006 che AP 1 ha subordinato la continuazione

della collaborazione tra le parti all’accettazione di condizioni non previste

né nella dichiarazione di intenti né nel contratto di cui al doc. D. La censura

formulata al riguardo dagli appellanti secondo cui le condizioni poste

sarebbero “legittime e in linea con quanto pattuito nel doc. D” è, oltre

che irricevibile poiché non motivata (art. 311 cpv. 1 CPC), manifestamente

infondata, atteso che nel doc. D si parla di ripartizione dei ricavi e non di

quote di partecipazione. È solo nel mese di marzo 2006, a fronte della mancata

accettazione da parte del convenuto delle condizioni imposte per la costituzione

della società, che gli attori hanno inviato lo scritto doc. I, invitandolo a

volere adempiere al proprio obbligo di collaborazione. A quel momento il

convenuto poteva tuttavia in buona fede ritenere che l’intero progetto di

collaborazione, quindi anche quello concernente la commercializzazione on-line,

fosse stato interrotto. Ne discende che a giusta ragione il Pretore ha concluso

che la mancata trasmissione della documentazione richiesta al convenuto per il

completamento del sito internet e la mancata messa a disposizione dei prodotti

per l’avvio della vendita on-line non poteva costituire un inadempimento

dell’obbligo di collaborazione tale da giustificare una sua mora, tanto più che

la continuazione della collaborazione era stata vincolata all’accettazione di

condizioni estranee alla dichiarazione di intenti e a quanto previsto nel

contratto doc. D. Ne discende che il recesso dal contratto notificato dagli

attori (doc. J) è inefficace.

8.

Nel prosieguo

dell’appello gli attori contestano la conclusione del Pretore secondo cui non

vi sarebbe stata alcuna consegna del sito internet. Al riguardo sostengono che

essi non avevano alcun obbligo di consegnare l’opera, ritenuto che spettava

semmai al convenuto richiederla. La censura, irricevibile in ordine poiché non

si confronta con le argomentazioni esposte dal Pretore al riguardo (art. 311

cpv. 1 CPC), è manifestamente infondata già solo per il fatto che la

prestazione è stata adempiuta in maniera parziale e non poteva essere

considerata finita, come giustamente ritenuto dal primo giudice e non

contestato dagli appellanti. Il perito giudiziario ha in effetti stabilito nel

30% la percentuale di realizzazione del sito internet (perizia ad 7, pag. 18).

Oltre a ciò, come ammesso dagli stessi appellanti, risulta che le credenziali

di accesso al server che ospita la struttura del sito e il motore e-commerce

non sono mai state consegnate al convenuto, di modo che egli non può né fruirne

né apportare modifiche.

9.

In merito alla

richiesta di pagamento della mercede per le altre prestazioni azionate in

causa, il Pretore, ritenuto che le stesse non risultavano essere oggetto del

contratto doc. D e che dagli atti non poteva né essere dedotta una loro

pattuizione né una consegna delle opere, ha respinto le pretese, gli attori

avendo fallito nell’onere probatorio che loro incombeva.

Gli appellanti

contestano tale conclusione, limitandosi a ribadire le tesi già sostenute in

prima sede e a ripetere la propria versione dei fatti, trascrivendo parola per

parola interi paragrafi contenuti nelle conclusioni, in contrasto con quanto

prevede l’art. 311 cpv. 1 CPC in merito all’obbligo di motivazione dell’appello

(DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), di modo che le critiche su questo tema sono

irricevibili.

10.

Per quanto attiene,

infine, la censura

in merito alla richiesta

di rimborso delle

spese, la stessa è irricevibile, atteso che si fonda sull’applicazione degli

artt. 377 CO e 378 cpv. 2 CO, non applicati dal giudice di prime cure.

11.

Ne discende la

reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile (art. 318 cpv. 1

lett. a CPC). Gli oneri processuali della procedura d’appello, calcolate sulla

base di un valore litigioso complessivo di Euro 56'242.- sono poste interamente

a carico degli appellanti in solido, risultati soccombenti (art. 106 cpv. 1

CPC), che devono inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per

ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 28 gennaio

2019 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 6 dicembre 2018 della Pretura di Lugano, sezione 2, è

confermata.

2. Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico degli appellanti in

solido, che rifonderanno alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- avv. ;

- avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).