12.2019.130
Società a garanzia limitata, diritto di ottenere ragguagli e consultare documenti, richiesta di documentazione contabile societaria
20 dicembre 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.130
Lugano
20 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2019.123
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 30 gennaio 2019
da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata __________ PA
2
con cui l’istante ha
chiesto di fare ordine alla convenuta, rispettivamente al suo gerente,
rispettivamente al suo direttore, di mettere immediatamente a sua disposizione
l’elencata documentazione contabile della società AO 1 per visione e per essere
fotocopiata, oppure consegnata in copia, con la precisazione che la chiusura
giornaliera di cassa dovrà essere quotidianamente consegnata all’istante al
termine di ogni giornata lavorativa entro le 24:00, per posta elettronica o nelle
mani del procuratore __________ O__________, con la comminatoria che in caso di
mancato rispetto degli ordini AP 1, rispettivamente il suo procuratore __________
O__________, è autorizzato a eseguire direttamente la decisione, facendo se del
caso capo alla forza pubblica, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore
aggiunto, con decisione 31 luglio 2019, ha accolto parzialmente, facendo ordine
alla convenuta, rispettivamente al suo gerente, rispettivamente al suo
direttore, di mettere immediatamente a disposizione a passaggio in giudicato
della sentenza, per visione e per essere fotocopiata, la documentazione
richiesta, e facendo ordine di mettere a disposizione dell’istante, per visione
o per essere fotocopiata, una volta al mese e non tutti i giorni, la
documentazione della chiusura giornaliera di cassa, unitamente alla chiusura di
ogni fine mese e dell’estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali
intestati alla società entro il giorno 10 del mese successivo a quello della
data dei documenti, precisando che i bilanci e le schede tecniche dovranno
essere sempre messi a disposizione dell’istante entro 10 giorni dal loro
allestimento o ricezione, autorizzando l’istante, in caso di mancato
ottemperamento degli ordini, a far capo alla forza pubblica per l’esecuzione
diretta, caricando la tassa di giustizia e le spese all’istante in ragione di
1/5 e alla convenuta per i restanti 4/5 e riconoscendo ripetibili parziali
all’istante per fr. 800.-;
appellante l’istante AP
1 con appello 16 agosto 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione (ad eccezione
dell’estensione dei diritti all’asserito procuratore __________ O__________),
in special modo modificando il punto n. 1.1. del dispositivo aggiungendo la
possibilità di consegnare in copia la documentazione al socio, modificando il
punto n. 1.2. del dispositivo facendo ordine alla controparte di consegnargli quotidianamente
una copia giornaliera della chiusura di cassa di ogni giornata lavorativa entro
le 24:00 per posta elettronica o mezzi elettronici equivalenti, nonché di
consegnargli una volta al mese, entro il 10 del mese successivo o quello della
data dei documenti, la chiusura di ogni fine mese e l’estratto conto mensile di
tutti i conti bancari e postali intestati alla società (compresi quelli delle
carte di credito), rispettivamente di consegnargli i bilanci e le schede
tecniche entro 10 giorni dal loro allestimento o ricezione, il tutto con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi secondo la soccombenza,
oltre che modificando il dispositivo n. 1.3. aggiungendovi l’autorizzazione
all’istante di eseguire direttamente la decisione;
mentre la convenuta con
risposta 20 settembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 6 luglio 2018 dell’appellante e della duplica spontanea 23 agosto
2018 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AP 2 è una
società con sede a __________, il cui scopo principale è la gestione di
esercizi pubblici, in particolare del ristorante bar Il __________, situato in __________
__________. Soci della stessa sono S__________, con 16 quote da fr. 1'000.- e
iscritto anche a RC come direttore con diritto di firma individuale, e AP 1,
con 4 quote da fr. 1'000.-, senza diritto di firma. Gerente, con diritto di
firma individuale, è A__________.
2. Al termine di una
procedura avviata con istanza 13 giugno 2016 AP 1, per mezzo della quale aveva
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di __________PI 1,
chiedendo sostanzialmente di fare ordine a quest’ultima di mettere a sua
disposizione, per il tramite del fratello __________ O__________ (ex dipendente
della società e del ristorante), per visione e per essere fotocopiata, oppure
trasmessa in copia, tutta una serie di documenti societari, elencati in
dettaglio, la scrivente Camera, con decisione 3 settembre 2018 (inc.
12.2018.78), in parziale accoglimento dell’appello, ha riformato la sentenza 9
maggio 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, ordinando alla
suddetta società, rispettivamente al suo gerente A__________ __________,
rispettivamente al suo direttore S__________ __________ __________, di mettere
a disposizione per visione e per essere fotocopiata, oppure consegnata in
copia, a favore del socio AP 1 la seguente documentazione:
- chiusura giornaliera della cassa (a
partire dal 1° gennaio 2016);
- chiusura
di ogni fine mese (a partire dal 1° gennaio 2016);
- estratto
conto mensile di tutti i conti bancari e postali intestati alla società
(compresi quelli delle carte di credito) a partire dal 1° aprile 2012;
- stato
degli stipendi arretrati di tutti i dipendenti;
- bilanci
e schede tecniche dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2015;
- dichiarazioni
di tassazione e notifiche delle relative decisioni di tassazione degli anni
2012-2015 compresi.
3. Fondandosi
sulla decisione 3 settembre 2018, AP 1 ha chiesto a AO 1 di mettergli a
disposizione non solo i documenti elencati nel dispositivo della stessa,
relativi al periodo ivi indicato, ma anche la documentazione per quello
successivo, tenuto conto che al considerando n. 12 la scrivente Camera aveva
avuto modo di precisare: “Evidentemente la documentazione da mettere a
disposizione, tenuto conto del tenore delle domande di causa, è quella relativa
ai periodi indicati nell’istanza e sino alla data della medesima, ossia il 13
giugno 2016, non trattando la procedura qui in giudizio il periodo seguente la
data del suo allegato introduttivo. Periodo per il quale, in ogni caso, valgono
gli stessi principi qui riconosciuti.”.
Non avendo ottenuto dalla
società quanto preteso, il 30 gennaio 2019, AP 1 si è rivolto nuovamente alla
Pretura del Distretto di Bellinzona con un’istanza in procedura sommaria a
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) avanzando la richiesta
di fare ordine a essa, al suo gerente e al direttore, di mettergli a
disposizione immediatamente i documenti contabili e societari elencati nella
decisione 3 settembre 2018 di questa Camera per i periodi dal 13 giugno 2016
sino a quando egli rimarrà socio della Sagl, con la specificazione che la
chiusura giornaliera di cassa avrebbe dovuto essere consegnata giorno per
giorno entro le 24:00 per posta elettronica o nelle mani del procuratore __________
O__________, il tutto con l’autorizzazione a fare capo all’ausilio della forza
pubblica in caso di inosservanza di tale ingiunzione.
La parte convenuta,
con osservazioni del 22 marzo 2019, ha postulato la reiezione integrale
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili.
Con la sentenza 31
luglio 2019 qui impugnata il Pretore aggiunto, ha parzialmente accolto
l’istanza, facendo ordine a AO 1 di produrre la documentazione richiesta nei
modi e nei termini indicati nei considerandi introduttivi della presente
decisione, caricando la tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese di fr. 200.-
in ragione di 1/5 all’istante e 4/5 alla convenuta, condannata a rifondere al
primo fr. 800.- a titolo di ripetibili.
In particolare,
essendo qui il punto contestato, egli ha tra le altre cose stabilito che “La
documentazione circa la chiusura giornaliera di cassa sarà messa a disposizione
del socio __________, per visione o per essere fotocopiata, una volta al mese,
unitamente alla chiusura di ogni fine mese e dell’estratto conto mensile di
tutti i conti bancari e postali intestati alla società (compresi quelli delle
carte di credito) entro il giorno 10 del mese successivo a quello della data
dei documenti e questo per il periodo dopo il passaggio in giudicato della
presente decisione. I bilanci e le schede tecniche saranno sempre messi a
disposizione del socio __________, per visione o per essere fotocopiati, entro
10 giorni dal loro allestimento o ricezione, ciò sempre per il periodo dopo il
passaggio in giudicato della presente decisione.”.
In sostanza, per
quanto in concreto d’interesse, dopo aver precisato che la decisione 3
settembre 2018 di questa Camera ha reso chiara la situazione giuridica,
indicando esplicitamente nei considerandi che per il periodo futuro, ossia dopo
il 13 giugno 2016, sarebbero valsi gli stessi principi riconosciuti in merito
alla pretesa di messa a disposizione della documentazione già riconosciuta in
quella procedura, il primo giudice ha precisato che la necessità della
richiesta di messa a disposizione giornaliera della chiusura giornaliera della
cassa non era stata dimostrata e non risultava né chiara né comprovata dalla
documentazione agli atti e risultava contestata dalla parte convenuta, per cui
la chiusura giornaliera della cassa, la chiusura di ogni fine mese e l’estratto
conto mensile saranno messi a disposizione mensilmente, mentre i bilanci e le
schede tecniche entro 10 giorni dal loro allestimento o dalla loro ricezione.
4. Con
l’appello 16 agosto 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 20 settembre 2019 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 3
ottobre 2019, a sua volta all’origine della duplica spontanea 7 ottobre 2019), AP
1 ha, come indicato, chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
modificare parzialmente i dispositivi n. 1.2. e 2, postulando di riconoscere un
obbligo giornaliero alla trasmissione delle informazioni sulla chiusura di
cassa, rispettivamente di effettuare una nuova attribuzione degli oneri
processuali.
Egli, in sintesi, ha
ricordato che sulla scorta dell’art. 802 CO i diritti a ottenere ragguagli
possono essere esercitati dai soci a prescindere dall’esistenza di pretese di
diritto materiale e senza la necessità di dimostrare un interesse particolare,
per poi sottolineare come tale diritto sussista senza restrizioni e dunque in
ogni momento. Pertanto se egli desidera visionare quotidianamente le chiusure
del ristorante, queste devono essergli messe a disposizione giornalmente. La
decisione di stabilire un obbligo mensile lede dunque i diritti del socio in
maniera inammissibile.
L’appellante ha in
seguito evidenziato come l’interesse nel visionare quotidianamente la
documentazione di cassa consista nell’evitare che avvengano alterazioni degli
scontrini, questione sulla quale è stata aperta anche un’inchiesta penale.
La comunicazione per e-mail
dei dati non costituirebbe a suo dire un maggior onere per la società,
considerato che tali dati vengono già trasmessi all’altro socio con la stessa
frequenza.
Le modalità di
trasmissione, per via elettronica, si impongono stante il domicilio in __________
dell’appellante.
La convenuta, nella
risposta, si è opposta all’accoglimento dell’appello, sottolineando tra le
altre cose come l’appellante metta in discussione solo i punti n. 1.2. e 2 del
dispositivo della sentenza impugnata, ma poi nel proprio petitum, chieda
di modificare anche i punti 1.1. e 1.3. In seguito ha posto in evidenza
l’improponibilità della richiesta di produrre la chiusura di cassa del giorno
entro le 24:00 tenuto conto che a quell’ora la cassa nemmeno è stata chiusa.
Essa contesta pure l’indirizzo e-mail indicato negli allegati di controparte,
che non è certo appartenga a essa. L’altro socio riceve i dati regolarmente
solo in quanto ricopre anche la carica operativa di direttore della società.
Nel merito della questione ancora controversa, la società ha sottolineato come
l’appellante abbia già ottenuto e possa ottenere la documentazione necessaria
nei modi e nei tempi adeguati per esercitare i suoi diritti di socio e come la
pretesa di ottenere i dati giornalmente comporti oneri e costi evitabili e che
possono pregiudicare l’operatività della ditta. A questo ha aggiunto come la
fattispecie sia tutt’altro che un caso manifesto, già solo per il fatto che non
è ancora stata chiarita la questione della procura di rappresentanza a __________
O__________. Tutta la documentazione che doveva essere consegnata, sino a
quella del 2018, lo è stata, come attestato dalla ricevuta di cui ai doc. 1, 3
e 4.
5. L’appellante,
effettivamente, dopo aver sostenuto di contestare, parzialmente, i dispositivi
n. 1.2. e 2. e averne fornito i motivi, ha con il petitum postulato una
modifica del testo anche dei dispositivi n. 1.1. e 1.3.
Le richieste in merito
a questi ultimi due dispositivi sono immotivate e già per questa ragione sono
irricevibili (art. 311 CPC). Di conseguenza la sentenza di primo grado deve
essere confermata per tali punti senza necessità di approfondimenti.
6. L’applicabilità
dell’art. 802 cpv. 2-4 CO alla fattispecie è incontestata e incontestabile,
essendo AO 1
una società priva di
ufficio di revisione, così come incontestato è ora pure il diritto
dell’appellante a ottenere le informazioni e consultare la documentazione contabile
e di cassa della stessa. Resta quindi controversa unicamente la questione della
frequenza e delle modalità di accesso ai dati relativi alle chiusure giornaliere.
Il diritto di consultazione di cui gode
ogni socio di una Sagl è illimitato, come espressamente sancito dalla legge
(art. 802 cpv. 2 CO), fatta eccezione per le situazioni di abuso di diritto o
dei dati ottenuti per scopi estranei e contrari agli interessi della società
(art. 802 cpv. 3 CO). Tra i vari diritti e doveri che scaturiscono da questo
caposaldo, vi è l’obbligo per i gerenti di trasmettere e comunicare ai soci che
ne fanno richiesta tutti i documenti necessari alla gestione e al controllo
degli affari della società (C. Ayer,
La protection des associés lors de la transformation d'une société à
responsabilité limitée en société anonyme, in ZBGR 83/2002, pag. 129, pag.
139).
Di principio, quindi,
il socio ha diritto ad ottenere tutta la documentazione societaria che desidera
e che è utile all’esercizio dei suoi diritti in ogni momento, senza che sia
necessario fornire una giustificazione (P. Montavon/M.
Montavon/Bucheler/ Jabbour/Mattey/Reichlin, Abrégé de droit commercial,
2017, pag. 712).
La legge non prevede
alcun termine per l’adempimento del dovere di informazione e di concedere
l’accesso ai documenti (Chappuis/Jaccard, in: Commentaire
romand, N. 5 ad art. 802). La fissazione dei tempi di esecuzione dipende da un
lato dalla portata e dalla difficoltà di fornire l’informazione e dall’altro
dagli interessi del socio che ne fa richiesta (Gasser/Eggenberger/
Stäuber, in OR-Kommentar, a cura di von Jolanta Kren Kostkiewicz/Stephan
Wolf/Marc Amstutz/Roland Fankhauser, 3. ed. 2016, n. 6 ad art. 802 CO).
L’appellante ha
giustificato la necessità di disporre il giorno stesso dei documenti di cassa
con il fatto che vi sono state in passato, a suo dire, delle manipolazioni che
hanno condotto a una segnalazione al Ministero pubblico ticinese e sulle quali,
come attestato dalla documentazione agli atti (doc. 2), è attualmente in corso
un’inchiesta penale condotta dal PP __________, nell’ambito della quale, per il
periodo da essa coperto, sono stati sequestrati, nell’agosto 2018, dei
documenti societari.
Già solo l’apertura di
un’inchiesta penale e quindi l’entrata in materia da parte degli inquirenti,
che non hanno dunque escluso a priori l’esistenza della commissione di un
reato, seppur risalente al 2016, rende comprensibile e legittima la richiesta
di ottenere i dati in questione regolarmente e quotidianamente.
Il Pretore aggiunto è
quindi incorso in un errore negando all’istante la possibilità di ottenere
quotidianamente i dati relativi alla chiusura di cassa, sia perché ha ritenuto
che la richiesta dovesse essere motivata, sia perché non ha considerato quanto
precede. La sentenza deve dunque essere riformata in tal senso. Le
contestazioni sollevate dalla parte appellata non sono sufficientemente valide
per poter considerare controversa la questione e dunque irricevibile
nell’ambito della procedura per casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC,
essendo i fatti e il diritto chiari.
Come riconosciuto dalla
società stessa, l’altro socio, seppur attivo anche come direttore, ha la
possibilità di ottenere con accesso remoto tutti i dati relativi agli incassi
giornalieri, che sono quindi disponibili in formato elettronico. Inoltre, come
pure emerge dalle prese di posizione dell’appellata, è facilmente possibile
stampare gli scontrini di cassa dal backup della banca dati (cfr. risposta 20
settembre 2019, pag. 12).
Di conseguenza, la
trasmissione di quanto richiesto non è in alcun modo particolarmente onerosa,
né dal punto di vista finanziario né da quello temporale, per il gerente o chi
si occupa della contabilità.
Che non sia fattibile
inviare entro le 24:00 di ogni giorno la chiusura della cassa, ritenuto che
l’esercizio pubblico è aperto fino a quell’ora, è un’argomentazione avanzata
per la prima volta in appello e pertanto irricevibile (art. 317 CPC). È
indiscutibile che se questa è la situazione, ben difficilmente sarà possibile
ossequiare l’ordine, ma la questione non può essere trattata in questa sede.
Starà alle parti trovare una soluzione praticabile e sensata.
Pretestuosa è la
motivazione relativa alla titolarità dell’indirizzo e-mail indicato
dall’appellante, essendo l’accesso alle caselle di posta elettronica possibile
anche a più persone contemporaneamente, bastando la conoscenza della necessaria
password, sicché è impossibile dimostrare chi ne è il reale titolare. Resta
inteso che qualora dovesse emergere che lo scopo della richiesta è quello di
favorire il fratello __________ O__________, come asserito dall’appellata senza
che tuttavia siano stati apportati indizi in tal senso, ci si troverebbe di
fronte a un abuso di diritto che consentirebbe alla società di interrompere la
trasmissione della documentazione ai sensi dell’art. 802 cpv. 3 CO.
7. Per tutto quanto
precede, l’appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la sentenza di
primo grado riformata nel senso che a AO 1 deve essere fatto ordine di
trasmettere quotidianamente aAP 1, per posta elettronica, le chiusure di cassa
entro le 24:00 del giorno stesso.
Le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC),
tenuto conto del fatto che lo stesso appellante ha postulato una ripartizione
di quelli di primo grado in ragione di 1/6 a suo carico e 5/6 a carico della
controparte.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
16 agosto 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 31 luglio 2019 del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, inc.
SO. 2019.123, è così riformata:
“1. Invariato.
1.1.
Invariato
1.2.
La documentazione circa la chiusura
giornaliera di cassa sarà trasmessa al socio AP 1 quotidianamente per posta
elettronica all’indirizzo MAIL o mezzi elettronici equivalenti, al termine di
ogni giornata lavorativa, entro le 24:00 del giorno stesso. La chiusura di ogni
fine mese e l’estratto conto mensile di tutti i conti bancari e postali
intestati alla società (compresi quelli delle carte di credito) saranno messi a
disposizione diAP 1, per visione o per essere fotocopiati, entro il giorno 10
del mese successivo a quello della data dei documenti e questo per il periodo
dopo il passaggio in giudicato della presente decisione. I bilanci e le schede
tecniche saranno sempre messi a disposizione diAP 1, per visione o per essere
fotocopiati, entro 10 giorni dal loro allestimento o ricezione, ciò sempre nel
periodo dopo il passaggio in giudicato della presente decisione.
1.3.
Invariato
2. La
tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese processuali di fr. 200.-, da
anticipare da AP 1, sono poste a suo carico in ragione di fr. 180.- e a quello di
AO 1 per fr. 820.-. Quest’ultima dovrà rifondere
alla controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili
parziali.
3. Invariato”
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico della convenuta AO 1, che rifonderà
all’appellante fr. 600.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).