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Decisione

12.2019.132

Contratto di consulenza all'investimento, oneri di informazione e di vigilanza della banca, responsabilità per consigli errati, quantificazione del danno

12 novembre 2020Italiano41 min

deposito (n. __________) intestati alla sua figlia minorenne AP 1, nata il 26 gennaio 1998 (doc. B). In data 27 settembre 2006 __________ J__________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.132

Lugano

12 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.75 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 10 aprile

2014 da

AP

1 (D)

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. dott.

PA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr.

112'355.70 oltre

interessi del 5% dal 1° agosto 2008;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 17

giugno 2019 ha

respinto;

appellante l’attrice con atto di appello 16 agosto 2019, con cui ha

postulato in via

principale la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione (previa

assunzione di determinate prove) e in

via subordinata il suo annullamento e il rinvio

dell’incarto al primo giudice affinché

assuma le prove richieste ed emetta una nuova

decisione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 12

novembre 2019 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 27 luglio 2005 __________ J__________

ha aperto presso la succursale di

__________ di AO 1 un conto risparmio per giovani (n. __________) e un conto

deposito (n. __________) intestati alla sua figlia minorenne AP 1, nata il 26 gennaio 1998 (doc. B). In data 27 settembre 2006 __________ J__________

ha poi aperto presso la medesima succursale, sempre a nome della figlia, un

conto deposito per giovani risparmiatori (n. __________), sul quale ha fatto

confluire alcuni investimenti da egli precedentemente effettuati (in un fondo e

in tre diversi titoli obbligazionari, v. doc. E), dando ordine di liquidarli

progressivamente al fine di acquistare per conto della figlia delle quote del fondo

di investimento __________ __________ __________ __________ __________ __________

__________, qui di seguito anche “__________ __________ __________”, ovvero di

un fondo lussemburghese gestito da una società consorella di AO 1. Il 27

settembre 2006 sono conseguentemente state acquistate 36'500 quote per un

prezzo di fr. 365'000.- e 5'000 quote per un prezzo di fr. 50'000.-. Il 2

ottobre 2006 e il 16 gennaio 2007 sono state ulteriormente acquistate 5'000

quote per l’importo di fr. 49'950.-, rispettivamente 2'954.039 quote per l’importo

di fr. 29'806.25. Il capitale investito ammontava pertanto a fr. 494'756.25

oltre a commissioni e a tasse di bollo federali, per un importo totale di fr.

498'097.20 (v. doc. D). In tali operazioni __________ J__________ è stato

seguito dal consulente __________ P__________.

B.

In data 31 dicembre 2007 il

fondo registrava una perdita dell’8.34%. Al fine di approfondire la

problematica, nel gennaio 2008 ha avuto luogo un incontro fra __________ J__________,

__________ P__________ e __________ Pe__________ (specialista di fondi

d’investimento), in occasione del quale il primo ha deciso di mantenere

l’investimento. Solamente in data 30 luglio 2008, a seguito di ulteriori

perdite ammontanti in quel mese al 22.03%, __________ J__________ ha dato

ordine alla banca di vendere tutte le quote del fondo, ciò che ha generato un

ricavo netto di fr. 385'741.50 (doc. D). Il fondo d’investimento è stato

definitivamente chiuso alla fine del 2008 (doc. N).

C.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 10 aprile 2014 AP 1, per il tramite

dei suoi rappresentanti legali, ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di complessivi

fr. 112'355.70 oltre interessi

del 5% dal 1° agosto 2008 a titolo di risarcimento del danno. In sintesi,

l’attrice ha rimproverato alla banca la violazione di obblighi d’informazione,

di diligenza e di fedeltà derivanti dal rapporto di mandato e dall’art. 11 LBVM,

per avere insistito (per il proprio profitto e in una situazione di conflitto

d’interesse) nel farle acquistare il fondo in questione, sin dall’inizio non

conforme al basso profilo di rischio del conto, pubblicizzandolo tuttavia quale

investimento sicuro e conservativo, e per averle fornito informazioni

incomplete o inesatte sulle peculiarità e sui rischi del fondo. La banca le

avrebbe altresì fornito improprie rassicurazioni riguardo alle prospettive del

fondo e alla normalizzazione dei mercati sia nel corso del 2007, sia agli inizi

del 2008 (malgrado le considerevoli perdite), che l’avrebbero dissuasa dal

liquidare anticipatamente l’investimento.

D.

Con risposta 12 giugno 2014 la

convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione. Essa

ha innanzitutto rilevato di essere stata solamente incaricata da __________ J__________

di ricevere ed eseguire gli ordini (attività “execution only”) e di

avergli proposto il fondo in questione a seguito dell’insoddisfazione da questi

espressa in merito ai suoi precedenti investimenti. Tale proposta (che mai ha

incluso la garanzia del mantenimento del capitale iniziale) sarebbe stata

conforme al profilo di rischio e alla redditività auspicati dal cliente,

peraltro sufficientemente informato e consapevole della tipologia di

investimento scelto e dei relativi rischi (tenuto pure conto delle sue

esperienze e competenze in ambito finanziario) e sarebbe stata da questi

accettata in libera e piena autonomia. Le perdite subite dall’investimento

sarebbero inoltre state influenzate dalla grave e imprevista crisi americana

del 2008, ritenuto che __________ J__________, malgrado fosse stato informato dei

risultati negativi e dell’imprevedibilità della situazione futura, avrebbe

ancora una volta con piena autonomia e cognizione di causa rinunciato a

disinvestire a inizio 2008.

E.

Con replica 26 agosto 2014 e

duplica 27 ottobre 2014 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie

antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento dell’istruttoria e la produzione

degli allegati conclusivi scritti, con decisione 17 giugno 2019 il Pretore ha

respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6'500.- e le spese

a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla controparte fr. 9'000.-

per ripetibili.

F.

Con appello 16 agosto 2019 l’attrice

si è aggravata contro tale giudizio, postulandone in via principale la riforma

nel senso di accogliere la petizione (previa assunzione di determinate prove) e

subordinatamente il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice

affinché assuma le prove richieste ed emetta una nuova decisione.

G.

Con risposta 12 novembre 2019

la convenuta si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 16 agosto 2019 contro la decisione 17

giugno 2019 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è

tempestiva la risposta 12 novembre 2019 dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha qualificato il rapporto contrattuale fra le parti in relazione ai

fatti qui controversi quale contratto di consulenza d’investimento sottoposto

alle regole del mandato (art. 394 seg. CO), a fronte del grado di soggettività

e personalizzazione delle informazioni fornite dalla banca. Tale qualifica non

è contestata con il gravame. Dottrina e giurisprudenza relative alla diligenza

e agli oneri di informazione della banca sono già state esposte nel giudizio di

prima sede (p. 9-10), a cui si rimanda. Si può comunque ricordare che nel

contratto di consulenza all’investimento, la banca deve chiarire necessità e

desideri del cliente, la sua situazione patrimoniale e la sua propensione al

rischio, e proporre dei prodotti adeguati. Quando raccomanda un investimento,

deve conoscerne le caratteristiche, la sua situazione attuale e le sue

prospettive nonché i pareri espressi dagli esperti, dalla stampa specializzata

e dalle agenzie di rating (benché la portata delle ricerche da

effettuare non sia illimitata) e fornire tali informazioni al cliente in

maniera comprensibile, precisa e completa affinché questi disponga dei

sufficienti elementi per prendere la sua decisione d’investimento. L’estensione

degli obblighi di informazione e consulenza non può tuttavia essere determinata

in termini generali, bensì dipende dalle circostanze del caso concreto,

segnatamente dal tipo di contratto concluso, dall’investimento prospettato,

nonché dalle caratteristiche, esperienze e competenze del cliente. La

correttezza e l’adeguatezza di un consiglio va valutata sulla base della

situazione vigente e delle conoscenze della banca al momento in cui esso è

stato dato, ritenuto che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, la banca deve assumersi le responsabilità per

consigli obbiettivamente errati solamente se essi risultavano in quel momento manifestamente

inadeguati (STF 4A_449/2018 del 25 marzo

2019, consid. 3.2; STF 4A_593/2015 del 13 dicembre 2016, consid. 7.1.3 e 7.3.2;

STF 4A_336/2014 del 18 dicembre 2014, consid. 4.2). È difatti il cliente che

sceglie gli investimenti da effettuare, assumendosene le responsabilità e i relativi

rischi, dovendo sapere che non può fare assoluto affidamento su consigli

relativi ad avvenimenti futuri incerti (STF 4A_593/2015 del 13 dicembre 2016,

consid. 7.1.3). Di principio, a differenza del contratto di gestione

patrimoniale, non si può presumere che il contratto di consulenza agli

investimenti comprenda altresì l’onere di sorvegliarne l’andamento, di

avvertire il cliente riguardo a eventuali problematiche e di proporre adeguamenti

e modifiche. Di regola, un tale obbligo deriva da una pattuizione specifica o

da una relativa prassi istauratasi fra le parti, da precise richieste del

cliente o dalle norme della buona fede, e comporta il diritto della banca a una

relativa remunerazione (STF 4A_525/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 8.1; STF

4A_593/2015 del 13 dicembre 2016, consid. 7.1.3 e 7.3.3; STF 4A_449/2018 del 25

marzo 2019, consid. 3.3).

4.

Con l’impugnato giudizio, il

Pretore ha altresì osservato che l’attrice è stata rappresentata, per tutto il

periodo qui in esame, comprendente i colloqui di consulenza iniziale, la scelta

dell’investimento e la sua successiva valutazione, dal padre __________ J__________

(art. 32 seg. CO), per cui le competenze e conoscenze di quest’ultimo le devono

essere imputate. Anche tale accertamento non è stato contestato con

l’impugnativa.

5.

Quanto alle suddette

competenze ed esperienze del padre dell’attrice, il giudice di prime cure lo ha

ritenuto una persona in grado di comprendere e valutare i rischi

dell’investimento. Egli difatti nel corso della sua carriera professionale ha

dapprima lavorato presso una banca tedesca che si occupava di gestione

patrimoniale e nel seguito è divenuto imprenditore e uomo d’affari (doc. Z). Secondo

i testi __________ Pi__________ e __________ Pe__________, il medesimo si

definiva una persona di grande

esperienza nel settore bancario e di prodotti bancari, e in occasione dei

colloqui era risultato essere in grado di comprendere e discutere con

cognizione di causa di mercati azionari e obbligazionari nonché di operazioni

anche complesse. Contestualmente all’apertura del conto risparmio per giovani e

del relativo conto deposito in data 27 luglio 2005, egli ha inoltre sottoscritto

una rinuncia all’informazione sui rischi confermando di aver ricevuto

l’opuscolo “Rischi particolari nel commercio di titoli”, volto a informare la

clientela sui fattori di rischio nelle operazioni presentanti un potenziale di

rischio maggiore oppure un profilo di rischio complesso, e di essere a

conoscenza delle forme di operazioni descritte, dando atto delle sue conoscenze

al riguardo (doc. B).

6.

L’appellante si oppone ai

suddetti accertamenti, rilevando che __________ J__________ non aveva una grande

esperienza nel settore bancario, avendovi solo brevemente lavorato quasi mezzo

secolo prima, considerato pure che tale settore si è nel frattempo evoluto e

mutato, con particolare riferimento ai prodotti strutturati come quello qui in

esame, che ai tempi neppure esisteva. Il medesimo nel 2006 era peraltro anziano

(avendo quasi 80 anni) e faceva affidamento sui consigli di __________ Pi__________,

con il quale aveva un lungo rapporto di conoscenza. Egli non era quindi in

grado di comprendere il prodotto e i relativi rischi, tant’è che secondo il

primo giudice neppure la banca era oggettivamente in grado di prevedere la

crisi. Inoltre, il formulario doc. B predisposto dalla banca all’apertura del

conto era di tipo standardizzato e non la liberava dall’obbligo di informare il

cliente in merito all’investimento concretamente effettuato, ritenuto altresì che

l’onere di informazione di cui all’art. 11 LBVM non può essere esonerato

contrattualmente.

7.

Ora, l’appellante non si

confronta debitamente con quanto osservato dal primo giudice in relazione al

curriculum professionale di __________ J__________ e al contenuto del doc. Z

(che attesta come quest’ultimo fosse un uomo d’affari avvezzo a muoversi in

contesti internazionali, oltre ad avere avuto un’esperienza professionale nel

settore bancario, v. anche doc. 5), e alle dichiarazioni dei testi __________ P__________

e __________ Pe__________ (v. anche l’audizione del teste __________ C__________,

verbale del 4 febbraio 2014, p. 5). L’appellante neppure contesta che il

medesimo ha ricevuto un opuscolo informativo sui rischi relativi al commercio

di titoli (bastando simili informazioni standardizzate di carattere generale

per soddisfare i requisiti di cui all’art. 11 LBVM, v. DTF 133 III 97, consid.

5.3

e STF 4A_498/2013 del 19 marzo 2014, consid. 4). Tali considerazioni non

possono pertanto essere sovvertite dal mero riferimento dell’appellante all’età

del padre (che nel 2006 aveva 77 anni). Se ne deve dedurre che l’accertamento

pretorile secondo cui il medesimo possedesse una certa esperienza e competenza

nel settore e fosse in grado di comprendere la documentazione e le informazioni

ricevute dai collaboratori della banca non è stato debitamente contestato e

resiste alla critica. In particolare, si deve ammettere che __________ J__________

sapesse che di principio il commercio di titoli mobiliari (e anche di quelli di

tipo conservativo) non fosse privo di rischi e potesse essere influenzato da

avvenimenti futuri incerti e talvolta imprevedibili. Resta da determinare se la

banca lo abbia sufficientemente informato e consigliato in relazione al

concreto investimento qui controverso, questione che verrà esaminata nel

proseguo della presente decisione.

8.

In merito al profilo di

rischio scelto dal padre dell’attrice per il conto in questione, l’appellante

esprime delle considerazioni che in realtà non contrastano con quanto osservato

dal primo giudice. Difatti, quando questa evidenzia che il padre desiderava un

profilo prudente e conservativo e un investimento che potesse finanziare i suoi

studi futuri, trattasi di circostanze pacifiche riconosciute nell’impugnato

giudizio. Non è poi condivisibile il rimprovero mosso al giudice di prima sede

di aver fatto eccessivo affidamento sul doc. 1 (riguardante il profilo di

rischio personalizzato del cliente allestito per il tramite di __________ Pi__________),

poiché esso sarebbe solo un formulario interno volto ad aiutare il consulente a

indirizzare la strategia d’investimento e nemmeno sottoscritto dal cliente. L’appellante

non ne contesta il contenuto, già riportato dal primo giudice, accertante il

basso profilo di rischio, rispettivamente la volatilità massima dei

titoli che __________ J__________ era

disposto ad accettare (da -4% a +

8%, ovvero la volatilità più bassa prevista dal formulario), ritenuto che incombeva

a essa dimostrare un’eventuale garanzia di oscillazioni ancora minori oppure di

andamenti soltanto positivi (quest’ultima difficilmente ipotizzabile nel

mercato mobiliare). L’appellante nemmeno pretende che dal generico e

telegrafico contenuto della registrazione 8 settembre 2006 di cui al doc. II° (secondo

cui __________ J__________ desiderava un investimento “senza rischi” e sicuro,

con rendimento anche limitato, laddove di comune accordo con il consulente è

giunto alla scelta dell’__________ __________ __________), si dovrebbe dedurre

un diverso profilo di rischio o il rifiuto del padre dell’attrice (conoscitore

del settore finanziario) di accettare qualsivoglia rischio o volatilità,

presupponendo d’altronde il concreto profilo stabilito per il cliente una

maggiore concretizzazione e approfondimento dei prodotti ipotizzabili, dei

rendimenti auspicati e dalle oscillazioni ritenute accettabili. In sostanza, il doc. 1 rappresenta uno dei pochi

elementi a disposizione per valutare le esigenze del cliente e la sua

propensione al rischio al momento della consulenza, essendo del resto le

testimonianze di __________ J__________ e di __________ P__________ fra loro

contrastanti.

9.

Quanto alla pretesa

responsabilità della banca, l’appellante le ha rimproverato la violazione degli

obblighi d’informazione e diligenza ai sensi dell’art. 398 CO in due diverse

occasioni, e meglio per aver dapprima fornito a suo padre erronee informazioni

nel momento in cui l’ha consigliato di investire nel fondo __________ __________ __________ e per avere nel

seguito omesso di avvertirlo delle pessime prospettive del fondo, convincendolo

piuttosto a mantenere l’investimento. A tal riguardo, l’appellante critica il

primo giudice per essersi

eccessivamente fondato sulle prove della controparte, trascurando la documentazione da lei prodotta a

supporto della totale disinformazione operata dalla banca nel proporre il fondo

e della pessima gestione dello stesso. A mente dell’appellante, il Pretore

avrebbe pure violato il suo diritto alla prova (art. 152 CPC) nella misura in

cui non ha ammesso svariati mezzi di prova da lei offerti, che oltre a essere

pertinenti avrebbero garantito la parità delle armi fra le parti.

9.1

Nello specifico, l’appellante chiede l’ammissione quale teste della madre __________

B__________, avente procura sui conti, che a suo dire avrebbe avuto un ruolo in

relazione ai fatti oggetto di causa, potendo riferire in merito alla volontà di

investire gli averi depositati sul conto della figlia in un prodotto con basso

profilo di rischio e alle informazioni ricevute dalla banca, confermando le

pretese attoree. Essa potrebbe pure fornire spiegazioni in merito al doc. R del

19.

giugno 2007, che si riferisce a un ordine da lei dato di disinvestire dal

fondo onde evitare ulteriori perdite di capitale e dirottare il ricavato

nell’acquisto di un’abitazione. Ciò dimostrerebbe che è stata la banca ad aver

colpevolmente dissuaso __________ J__________ dal disinvestire.

La testimonianza non può

tuttavia essere ammessa. Difatti, l’appellante neppure contesta quanto già

osservato dal Pretore nelle ordinanze sulle prove 29 dicembre 2017 e 16 gennaio 2018, ovvero che la

medesima non è stata in alcun modo coinvolta nei colloqui di consulenza

relativi all’investimento in questione, nei colloqui informativi successivi o

in ulteriori contatti avuti con la banca in relazione ai fatti qui controversi

(v. anche doc. II°), per cui non potrebbe portare alcuna informazione

aggiuntiva rispetto a quanto già dichiarato dal marito nella sua audizione. La

sua testimonianza neppure è utile per chiarire il basso profilo di rischio del

conto, fatto non controverso. Per il resto, non solo il teste __________ P__________

ha negato che __________ J__________ o la moglie volessero disinvestire per

acquistare un immobile, ma nemmeno si potrebbe attribuire alla testimonianza dei

coniugi maggiore fedefacenza rispetto a quella del consulente. Il contenuto del

doc. R induce piuttosto a ritenere il contrario (essendo il documento riferito

non al conto in questione, bensì a una diversa relazione riconducibile a __________

B__________, non riguardando lo stesso un ordine di disinvestimento, bensì un

prestito ipotecario, e alludendo il testo al rifiuto di vendere quote del fondo

a fronte della preferibilità dell’investimento rispetto all’acquisto di un

immobile).

9.2

L’appellante postula altresì l’ammissione delle testimonianze di __________ S__________, __________ L__________

e __________ L__________, clienti della convenuta che hanno vissuto una

situazione simile a quella in esame, avendo anch’essi investito nello stesso

fondo e subito ingenti perdite. Essi potrebbero riferire in merito alla loro bassa

propensione al rischio, rispettivamente alle strategie, alle modalità di

vendita del prodotto e alle informazioni fornite da AO 1, questioni

notoriamente centralizzate e uniformate in ogni filiale della banca, e ciò per

dimostrare l’esistenza di una prassi incorretta e di disinformazione da essa operata.

Per gli stessi motivi, l’appellante chiede di ammettere l’edizione dalla __________

della sua trasmissione del__________ intitolata “__________”, rispettivamente di

procedere alla sua visione, riguardando essa un’inchiesta relativa agli

investimenti nel fondo qui in oggetto che ha coinvolto clienti danneggiati e il

sostituto Ombudsman delle banche. Quest’ultimo in particolare avrebbe

dichiarato di avere trattato fra i 600 e i 700 casi legati a tale fondo (per

cui a dire dell’appellante è certo che il dovere di informazione della banca sia

stato violato) e che il prodotto venduto da AO 1 con il nome “__________” era

pure offerto da altre banche con un nome differente e non ingannevole,

rispettivamente che altre banche hanno saputo gestire molto bene la crisi americana

dei subprime.

Ciononostante, sulla base delle considerazioni

appellatorie anche i suddetti mezzi di prova non appaiono risolutivi ai fini

della presente vertenza. Pur comprendendo le difficoltà probatorie insite nella

dimostrazione del contenuto di colloqui orali con la banca, agli atti vi sono già

svariati elementi che permettono di valutare le informazioni fornite nel caso

concreto (come si vedrà in seguito), né può il semplice nome del prodotto

essere determinante per un cliente che ha ricevuto dettagliate informazioni al

riguardo. Per contro, il fatto

che molti investitori abbiano perso denaro con simili o uguali investimenti (offerti

da una grande banca svizzera su larga scala e strutturati peraltro in

sottocategorie, o “subfonds”, aventi diversi gradi di rischio e

caratteristiche) in occasione di una crisi finanziaria di portata globale, e che

tali investitori si siano rivolti all’Ombudsman, ancora non dimostra nulla in

relazione alla fattispecie qui in esame. Che altre imprecisate banche possano

eventualmente aver ben gestito la crisi dei subprime è pure un’affermazione

troppo generica, che non spiega o dimostra quali obblighi avrebbe violato AO 1

in relazione alla presente fattispecie. Dall’esperienza personale di alcuni investitori

estranei al rapporto contrattuale fra le parti (dei quali nemmeno si conosce la

succursale o il consulente di riferimento, le loro competenze, il tipo di __________

proposto, la documentazione loro consegnata e se essi fossero in grado di

comprenderla), dalle loro opinioni soggettive o da un’inchiesta giornalistica improntata

su un’analisi generale non possono, in assenza di migliori argomentazioni

dell’appellante, essere tratte deduzioni oggettivamente valide anche per il

caso qui controverso. D’altronde l’appellante neppure pretende che queste prove

dimostrerebbero, mediante considerazioni oggettive (rispettivamente di stampo

peritale) che il fondo proposto dalla banca non fosse adatto al profilo

conservativo scelto da __________ J__________ o che la documentazione e la

consulenza fornite a quest’ultimo fossero manifestamente inadeguate. In altre

parole, la fattispecie dev’essere esaminata sulla base del concreto rapporto

contrattuale fra le parti, delle sue peculiarità, delle caratteristiche del

cliente e del contenuto degli scambi informativi avvenuti, per cui la decisione

del Pretore di non ammettere le suddette prove (nell’ambito di un apprezzamento

anticipato delle medesime) è del tutto condivisibile.

9.3

L’appellante contesta l’attendibilità della

testimonianza di __________ P__________, più volte menzionata dal Pretore a

supporto delle sue considerazioni. A suo dire, avendo il consulente dichiarato

nella sua audizione di avere preso visione degli atti di causa, ciò pregiudicherebbe

il valore probatorio della testimonianza, rappresentando la conoscenza degli

atti un motivo di parzialità qualora ciò abbia un influsso diretto o indiretto

sul teste. __________ P__________ si sarebbe inoltre contraddetto nella misura

in cui ha negato di aver discusso dell’ipoteca con i coniugi J__________, laddove

il doc. R dimostrerebbe il contrario. Più in generale, a mente dell’appellante

i funzionari della convenuta non sono testi attendibili in quanto a essa vicini

e coinvolti nella fattispecie da esaminare (avendo essi un interesse nel

difendere il proprio operato). La loro testimonianza sarebbe inoltre smentita

da quanto dichiarato da __________ J__________.

Queste argomentazioni

non bastano tuttavia per destituire le citate testimonianze di valenza

probatoria. Innanzitutto, non solo l’attrice non si è opposta alla loro

ammissione, ma le ha richieste lei stessa, per cui deve lasciarsi imputare le

relative dichiarazioni. Ella non muove poi alcuna contestazione puntuale in

merito all’attendibilità o alla fedefacenza delle dichiarazioni di __________

Pe__________. Quanto a __________ P__________, è corretto che un teste dovrebbe

essere informato solo in modo sommario sull’oggetto della causa, potendo una

descrizione più dettagliata influenzarlo. Ad ogni modo, premesso che non è

chiaro quali atti di causa egli abbia visionato e che lo stesso aveva una

pregressa conoscenza della fattispecie e delle recriminazioni mosse alla banca

(quale consulente concretamente coinvolto nella vicenda), nel caso specifico la

questione non risulta di tale gravità dal dover escludere la testimonianza, potendo

e dovendo le sue dichiarazioni di principio essere apprezzate alla luce del

loro contenuto, della presenza o assenza di contraddizioni, incertezze o

incoerenze nonché delle altre risultanze istruttorie. Riguardo all’asserita

contraddizione del teste, il medesimo si è limitato a negare che __________ J__________

nel 2007 avesse manifestato l’intenzione di liquidare l’investimento nel fondo

per investire il ricavato nell’acquisto di un’abitazione (verbale del 3

febbraio 2015, p. 5), ciò che non cozza con il contenuto del doc. R (v. sopra

consid. 9.1). Per il resto, sia i collaboratori della banca, sia __________ J__________

sono persone vicine alle parti, per cui anche le relative testimonianze devono

essere apprezzate con prudenza.

9.4

L’appellante

nemmeno può essere seguita quando afferma che il Pretore ha fondato la sua

decisione sulle prove offerte dalla controparte. Come detto, le due

testimonianze sopra citate sono state richieste (anche) dall’attrice, e il doc.

II° (più volte citato dal primo giudice e la cui attendibilità non è stata

messa in discussione con l’impugnativa) è il risultato di un’edizione documenti da questa rivolta nei

confronti della controparte. Gli ulteriori documenti citati dal Pretore sono

quelli riferiti concretamente al rapporto contrattuale e al fondo in questione.

Per quanto concerne la documentazione che a dire dell’appellante dimostrerebbe

le errate informazioni fornite dalla banca, la questione verrà esaminata nei

considerandi che seguiranno.

10.

Dopo aver evidenziato che

incombeva all’attrice dimostrare che l’investimento proposto non fosse conforme

al profilo di rischio scelto o che le informazioni fornite dalla banca fossero in

quel momento manifestamente inadeguate o insufficienti per permettere a __________

J__________ di valutare il relativo rischio (art. 8 CC), il Pretore ha

accertato che nessuna di queste ipotesi è stata nella fattispecie provata.

In primo luogo, il fondo __________ __________ __________

nel momento in cui è stato proposto poteva essere considerato di tipo

conservativo e adeguato per un tipo di clientela con una bassa tolleranza al

rischio, sulla base di quanto dichiarato dai testi __________ Pe__________ e __________

Pi__________ e dell’andamento passato dei fondi __________ __________ in valute

USD e EUR (v. doc. 4), che avevano registrato dei buoni risultati (tenuto

altresì conto delle fluttuazioni di mercato). Giusta quanto dichiarato dal

teste __________ Pe__________ l’andamento negativo del fondo è stato influenzato

dai pessimi sviluppi sul mercato americano (con particolare riferimento alle ipoteche

cartolarizzate, presenti nel portafoglio del fondo nella misura del 20%), che a

loro volta avevano provocato sul mercato azionario e obbligazionario una

vendita massiccia da parte degli investitori, provocando una volatilità

inaspettata dei titoli (superiore all’8%). A tal riguardo, sia la FINMA che il

Tribunale federale hanno rilevato che la crisi registrata negli anni 2007 e

2008.

sui mercati americani non poteva essere oggettivamente prevista né preventivata.

In secondo luogo __________ J__________, persona peraltro

cognita di prodotti finanziari e bancari che aveva già ricevuto un opuscolo

informativo all’apertura del conto, è stato anche puntualmente informato in

relazione all’investimento in questione, avendogli __________ P__________

spiegato gli obiettivi, le strategie e il tipo di obbligazioni che avrebbero

composto il fondo (per rapporto a percentuale e qualità/rating),

consegnandogli un prospetto del fondo e un prospetto interno della banca (doc.

2, 3 e 4), documenti che il primo non ha mai negato di aver ricevuto.

Quest’ultimo inoltre non poteva

ignorare che anche un investimento con un basso profilo di rischio avrebbe

potuto subire le fluttuazioni del mercato obbligazionario (circostanza nota

anche ai meno esperti), non essendo d’altronde dimostrato che la banca gli

avesse garantito il mantenimento del capitale inizialmente investito o che il

fondo avrebbe generato solo risultati positivi.

Infine, l’attrice neppure ha dimostrato che la

decisione di investire sia stata forzata

da insistenze di __________ P__________, né che la consulenza sia stata

influenzata dalla presenza di un conflitto d’interessi.

11.

In relazione alla pretesa

inadeguatezza del fondo alle esigenze espresse dal cliente, l’appellante non

contesta che l’onere della prova fosse a suo carico, né si confronta debitamente

con quanto espresso dal primo giudice in relazione alla necessità di esaminare

la questione al momento in cui la proposta è stata formulata, alla

testimonianza di __________ Pe__________ (secondo cui quel tipo di investimento

nei venti anni precedenti aveva avuto un rischio estremamente basso, inferiore

all’1%) e ai precedenti buoni risultati avuti dai fondi __________ della

convenuta (i quali avevano in particolare soddisfatto le aspettative di bassa

volatilità e fornito rendimenti costanti, v. anche doc. 4.1, p. 26-27). L’appellante

neppure sostiene (né dimostra) che la composizione del fondo così come

descritta dal primo giudice e illustrata nei relativi prospetti di cui ai doc.

2-4 non corrispondesse a un profilo conservativo nel periodo in cui esso è

stato consigliato. Pertanto, quando quest’ultima rileva ex post che i

cattivi risultati del fondo nel periodo successivo all’acquisto dimostrerebbero

l’inadeguatezza della proposta d’investimento (quanto a volatilità, rischio e

diversificazione), le censure sono irricevibili per carente motivazione (art.

310.

e 311 CPC), rispettivamente infondate nel merito. Le censure dell’appellante

sono parimenti irricevibili laddove essa si limita a opporre agli accertamenti

pretorili una propria opinione, affermando (senza riferirsi a riscontri

oggettivi) che per la banca la crisi avrebbe dovuto essere prevedibile,

rispettivamente che essa avrebbe dovuto conoscere perfettamente e nel dettaglio

il mondo finanziario in tutte le sue sfaccettature e avere perlomeno una

visione sicura del prossimo futuro (tenendo pure conto delle esperienze del

passato e di possibilità più o meno remote). A torto l’appellante rimprovera

poi al Pretore di non aver spiegato quali fossero le cause di un simile crollo

del fondo __________: il primo giudice si è fondato sui mezzi di prova a sua

disposizione (segnatamente sulla testimonianza di __________ Pe__________) e su

considerazioni relative alla crisi, non essendo per il resto suo compito

esporre valutazioni peritali che le parti (e in particolare l’attrice, gravata

dall’onere probatorio) hanno omesso di richiedere, ad esempio per valutare se

l’andamento negativo del fondo fosse prevalentemente da ricondurre a

imprevedibili contingenze di mercato oppure anche a problematiche relative alla

composizione e alla struttura dell’investimento. In assenza di riscontri

neppure si può operare un confronto (come sembra chiedere l’appellante) fra il

profilo di rischio e l’andamento delle obbligazioni precedentemente detenute da

__________ J__________ e i dati relativi al fondo __________. Aggiungasi che la

scelta del fondo anziché di titoli obbligazionari è stata pure dettata dalle

lamentele di quest’ultimo in merito alle elevate commissioni di custodia a

carico dei detentori di obbligazioni, non prelevate per l’investimento in

questione nei conti per giovani risparmiatori, circostanza evidenziata nel

giudizio impugnato (p. 12) e non contestata nel gravame (v. appello, p. 12 in

fondo, doc. II°, p. 5 e teste __________ P__________, verbale del 3 febbraio

2015, p. 3). In sostanza, l’accertamento pretorile secondo cui l’attrice non ha

dimostrato l’inadeguatezza del fondo __________ __________ __________ per

rapporto al profilo di rischio del cliente non può essere sovvertito.

12.

Con l’impugnativa,

l’appellante non affronta più il tema del conflitto d’interessi, ma menziona

nuovamente le asserite pressioni esercitate dalla banca sui propri clienti al

fine di farli investire nei fondi __________, che sarebbero dimostrate dal doc.

Q, riguardante un’indagine condotta dall’__________ (Association __________),

secondo cui i consulenti di AO 1 erano particolarmente insistenti nel proporre

il prodotto e nel rilevare che lo stesso fosse sicuro. Il Pretore avrebbe pure

omesso di considerare le testimonianze di cui al doc. L. A mente

dell’appellante, la banca avrebbe fornito anche a __________ J__________

indicazioni fuorvianti e non l’avrebbe sufficientemente reso attento dei rischi

legati all’investimento, poiché egli non si sarebbe mai aspettato perdite così

ingenti. Oltre a sottacere i rischi di una possibile crisi, la banca avrebbe

presentato l’investimento in questione quale prodotto privo di rischi e

assolutamente sicuro e dunque conforme ai suoi desideri (v. doc. II°, p. 5).

Ciò non solo a fronte del suo nome (“__________”), ma anche del contenuto di

vari documenti: nel doc. H veniva spiegato che il pericolo di una perdita

sarebbe stato tenuto sotto controllo con i più moderni metodi di gestione dei

rischi e che si sarebbe potuto reagire rapidamente all’evoluzione dei mercati;

nei doc. I, 3 e 4 il prodotto veniva promosso dalla banca con i motti “Schenken

Sie finanzielle Sicherheit” o “Ihr Anlageziel: Positive absolute Rendite…”;

secondo il doc. 2 (p. 3), il fondo offriva maggiore sicurezza e meno volatilità

rispetto ai fondi azionari; nel doc. 4.1, la banca avrebbe garantito un

rendimento assoluto positivo a prescindere dal contesto dei tassi e in ogni

contesto di mercato, la stabilità di rendimento e la trasparenza del rischio.

Del resto, nel doc. V lo stesso Ombudsman delle banche avrebbe criticato le

modalità fuorvianti di marketing e di comunicazione della banca. L’appellante

rileva altresì che malgrado il fondo fosse già in perdita, il doc. I del

gennaio 2007 ne annunciava l’aumentata attrattività (“Seit 1. Januar 2007

noch attraktiver”), e sostiene che la banca volesse a quel tempo trovare

nuovi investitori malgrado il fondo fosse confrontato con perdite importanti.

13.

Ora, l’appellante non contesta

lo svolgimento di svariati incontri fra __________ J__________ e il consulente

né la consegna della documentazione informativa (sia quella generica

all’apertura del conto, sia quella specifica al momento della consulenza che

spiegava in particolare la composizione del fondo e il possibile rating

dei relativi titoli, v. doc. 2, 3 e 4). L’offerta di consigli e informazioni sul

fondo è pure attestata dalla testimonianza di __________ P__________ e dal doc.

II° (p. 5). Quando l’appellante afferma che la banca avrebbe dovuto informarla

sui rischi di una possibile crisi, la censura è eccessivamente generica e non

si confronta con le considerazioni pretorili relative all’imprevedibilità degli

sviluppi del mercato nel 2007 e 2008. Per il resto, essa non spiega né dimostra

che la banca al momento della consulenza fosse in possesso o dovesse conoscere

determinate informazioni che avrebbe omesso di comunicare, né che la

documentazione trasmessa contenesse indicazioni manifestamente erronee, né cita

alcun documento atto a dimostrare che __________ J__________ avesse ricevuto qualsivoglia

garanzia in merito all’assenza di rischi, al mantenimento del capitale iniziale

o all’ottenimento di risultati esclusivamente positivi. I documenti citati nel

gravame non garantivano tali risultati, bensì si limitavano a indicare che

l’obiettivo del fondo era quello di avere un rendimento positivo in qualsiasi

situazione di mercato (v. doc. 3 e 4). Quanto al doc. 2 (p. 3), il medesimo

passaggio estrapolato dall’appellante prosegue affermando che il cliente

dev’essere disposto ad accettare il rischio relativo al tasso d’interesse e il

rischio di credito connessi con i valori mobiliari a tasso fisso, laddove la

restituzione del capitale investito non poteva essere garantita (v. anche il

doc. 4, p. 10, ove veniva esplicitato: “keine Kapitalgarantie”). Il

medesimo documento (p. 5) chiariva altresì che il fondo avrebbe potuto

investire in determinate percentuali anche in obbligazioni con rating da C a CCC e in

ipoteche cartolarizzate (“Mortgage Backed Securities”), pure connesse

con specifici rischi. Anche il doc. V menzionato

dall’appellante attesta unicamente che, secondo l’Ombudsman, il nome del fondo

faceva pensare a un investimento sicuro, ma non dimostra nulla in relazione

alle concrete informazioni ricevute da __________ J__________. Conseguentemente,

malgrado l’investimento venisse considerato “sicuro” o “conservativo”

(valutazione che l’attrice non ha dimostrato essere stata a quel tempo errata),

a fronte delle sue conoscenze ed esperienze __________ J__________ non poteva

confidare nell’assenza di rischi o derivare una simile garanzia dal semplice nome

del prodotto, potendosi da egli pretendere la lettura degli opuscoli

informativi forniti e la comprensione di quanto ivi scritto. Questa

considerazione non può essere sovvertita dalla sommaria censura appellatoria

riferita al doc. Q e alle asserite pressioni esercitate dalla convenuta sugli

investitori (indagine __________, associazione composta da investitori

intenzionati a intentare azione nei confronti della banca), dalla quale non si

può dedurre alcuna dimostrazione relativa al caso concreto. Lo stesso dicasi

per il rimprovero mosso al Pretore di non aver considerato le testimonianze di

cui al doc. L (peraltro insufficientemente motivato, ritenuto che l’appellante non

ne approfondisce il contenuto né spiega perché esse sarebbero rilevanti), trattandosi

di resoconti soggettivi di non meglio imprecisati investitori estranei al

rapporto contrattuale in esame (v. anche sopra, consid. 9.2). Occorre peraltro osservare che la

presente fattispecie non ha per oggetto un cliente che intendeva lasciare il

proprio denaro depositato su un conto bancario in forma liquida e che è stato

spinto dalla banca a operare degli investimenti, bensì riguarda un cliente che

desiderava investire (v. teste __________ J__________, verbale del 6 marzo

2018, p. 3). Quanto al doc. I e

alle asserite ingenti perdite del fondo già a inizio 2007, le censure dell’appellante

sono insufficientemente motivate e pertanto irricevibili, non spiegando ella perché

si debba ritenere che, al momento della proposta e dell’acquisto delle quote

del fondo (ovvero fra settembre 2006 e gennaio 2007), lo stesso avesse già

delle prospettive negative o avesse già subito perdite rilevanti, e quali

riscontri oggettivi imporrebbero simili deduzioni (v. anche sopra consid. 11).

Pertanto, malgrado il fondo non abbia effettivamente

soddisfatto le aspettative e non abbia retto l’urto della crisi, generando

comprensibilmente sconcerto e insoddisfazione negli investitori che vi avevano

riposto la propria fiducia, se ne deve dedurre che le argomentazioni proposte

dall’appellante in questa sede non dimostrano che __________ J__________ al

momento della consulenza abbia ricevuto informazioni manifestamente errate,

indicando piuttosto gli atti di causa che il medesimo ha preso autonomamente e

consapevolmente la sua decisione dopo essere stato adeguatamente e

sufficientemente informato (anche in considerazione delle sue conoscenze),

assumendosi i relativi rischi, ritenuto che quelli relativi alla crisi

finanziaria non possono nel caso concreto essere ricondotti a negligenze

informative della convenuta, per

cui il giudizio pretorile resiste alla

critica anche su questo punto.

14.

Secondo il giudice di prima

sede, alla convenuta neppure può essere imputata alcuna violazione di obblighi

di diligenza e informazione nel periodo successivo alla proposta d’investimento.

Innanzitutto, essa si è impegnata a fornire una consulenza puntuale e non una

di tipo continuativo, comprendente la sorveglianza degli investimenti e l’obbligo

di informare il cliente sul relativo andamento. Nondimeno, anche dato il

rapporto di fiducia in essere, __________ P__________ ha ragguagliato __________

J__________ in merito alle perdite già prima della fine del 2007 (v. la sua

testimonianza e il doc. II°), mentre a inizio 2008 ha avuto luogo un incontro

ove, secondo quanto riferito dai testi __________ P__________ e __________ Pe__________,

il padre dell’attrice è stato aggiornato sulle problematiche sorte nei mercati

americani, sulla volatilità dei titoli, sull’oggettiva difficoltà di indicare

se vi sarebbe stata una ripresa, sull’esistenza di un rischio maggiore rispetto

a quanto prospettato nel 2006 e sul fatto che il fondo, a quel momento, risultasse

adatto solo a clienti in grado di sostenere un rischio più elevato. In tal

contesto egli ha posto delle domande e mostrato di aver compreso le

spiegazioni, dichiarandosi intenzionato a mantenere l’investimento in attesa

dell’evolversi della situazione. Detto quadro fattuale cozza con le

affermazioni di __________ J__________ e dell’attrice, secondo cui la banca avrebbe

consigliato di mantenere l’investimento in vista di un’ipotizzabile ripresa,

per cui esse non possono ritenersi dimostrate.

15.

Laddove l’appellante si

richiama al doc. R per ribadire che il padre sarebbe stato dissuaso dal

liquidare l’investimento, la questione è già stata affrontata al consid. 9.1

(al quale si rinvia). Ella osserva altresì che fra le parti, in virtù di un

rapporto di fiducia di lunga data (risalente agli anni ’90), si fosse istaurato

un contratto di consulenza di durata, per cui __________ J__________ poteva

attendersi il monitoraggio del portafoglio e aggiornamenti della banca sull’evolversi

della situazione, come si evincerebbe pure dal doc. II°, p. 5 (registrazione

dell’11 aprile 2006). L’appellante sostiene che la banca dovesse conoscere già

nel luglio 2007 l’entità delle ripercussioni dovute all’esplosione della bolla

dei mutui subprime e il mancato raggiungimento degli obiettivi del fondo

(che non rispecchiava più un profilo di rischio conservativo) e rinvia a tal

proposito al doc. T (attestante che la Borsa svizzera ha multato la banca per

aver ritardato nell’informare gli investitori, nell’estate 2007, sulle

ripercussioni della crisi sull’istituto, essendo a conoscenza di questo impatto

già da fine luglio/inizio agosto ma avendo informato il mercato solo il 14

agosto). Ciò denoterebbe la pessima gestione della situazione da parte della

banca, che invece di cogliere i segnali della crisi, rianalizzare

l’investimento alla luce delle mutate circostanze e delle ingenti perdite,

intraprendere delle debite misure correttive e avvertire i clienti nel luglio/agosto

2007, ha omesso di avvisarli e di raccomandare la liquidazione

dell’investimento, sconsigliandoli addirittura dal disinvestire. A dire

dell’appellante, il suo scopo non era quello di salvaguardare gli interessi

degli investitori, bensì di evitare un massiccio e collettivo disinvestimento

nella speranza che il fondo cambiasse trend. Tale visione troppo

positiva della crisi sarebbe pure dimostrata dal doc. G, che illustrava una

situazione negativa ma non compromessa e prospettava un cambio di tendenza al

rialzo nell’arco di pochi mesi.

16.

Ricordato che il presente

rapporto contrattuale non è di gestione patrimoniale, bensì di consulenza

all’investimento, dalla singola registrazione di cui al doc. II° citata

dall’appellante non si può dedurre una particolare pattuizione o una duratura

prassi che implicasse un obbligo di continuo monitoraggio degli investimenti,

considerato altresì che __________ J__________ doveva essere in grado di

verificarne l’andamento. Che in virtù del rapporto di fiducia e della

situazione particolare di crisi, il medesimo si potesse attendere una certa

informazione da parte della banca è sicuramente condivisibile. Vi è tuttavia da

precisare che il doc. T, attestante una violazione, da parte della banca, del dovere

di informare il mercato dell’impatto della crisi sui risultati dell’istituto alla

luce delle norme del settore borsistico, nulla ha a che vedere con i puntuali

ed eventuali oneri d’informazione della banca in relazione ai mandati di

consulenza con i suoi clienti e con l’informazione avvenuta nel caso concreto, né

dimostra alcunché in relazione alla specifica questione del fondo __________. In

particolare tale documento non dimostra che la banca, nell’estate 2007, dovesse

già sapere che il fondo __________ avrebbe avuto scarse possibilità di ripresa

e abbia omesso di informare il padre dell’attrice. Aggiungasi che secondo

quanto dichiarato dal teste __________ P__________ (verbale di udienza del 3

febbraio 2015, p. 4) ed esposto nel doc. II°, un primo incontro fra le parti

volto ad informare __________ J__________ sull’andamento negativo del fondo è

avvenuto già il 15 maggio 2007. Ciò trova peraltro riscontro nell’audizione di quest’ultimo,

che ha riferito di aver ricevuto informazioni dal suo consulente dopo avergli

posto delle domande a tal riguardo e di essersi nuovamente informato presso la

banca poco prima del Natale 2007 (verbale del 6 marzo 2018, p. 2). Che tale

contatto sia avvenuto su iniziativa della banca o su sollecitazione del padre

dell’attrice poco importa, non avendo l’attrice dimostrato la violazione di

obblighi d’informazione in quel frangente. A fine dicembre le parti hanno poi

fissato l’incontro del 14 gennaio 2008, sul cui contenuto l’appellante non

muove debite contestazioni. Ella in particolare non contesta il contenuto della

testimonianza di __________ Pe__________, il quale ha dichiarato di avere

avvertito __________ J__________ delle problematiche relative al fondo e di

avere proposto delle alternative, laddove la decisione di mantenere

l’investimento (per evitare la vendita con una perdita dell’8% e in attesa dell’evolversi

della situazione) sarebbe stata autonomamente presa da quest’ultimo. La

circostanza ha pure trovato riscontro nella testimonianza di __________ P__________

e nel doc. II°, per cui la testimonianza di segno opposto di __________ J__________

non può prevalere. Per lo stesso motivo e per la genericità del documento

neppure il riferimento dell’appellante al doc. G (datato 27 marzo 2008 e

contenente generali informazioni sul fondo dirette al pubblico) può sovvertire

il giudizio pretorile, avendone ella del resto estrapolato solamente alcuni

passaggi riguardanti la speranza in una graduale ripresa dei mercati, mentre

altri evidenziavano la crisi in atto, le forti oscillazioni e la volatilità dei

titoli, come pure che il fondo rimaneva ancora una valida possibilità soltanto

per clienti pronti e capaci di sopportarne il rischio (“Risikobereitschaft”

e “Risikofähigkeit”).

Per il resto, l’appellante non spiega quali ulteriori

misure si potessero pretendere dalla banca alla luce dei doveri contrattuali,

non proponendo in particolare alcuna considerazione concreta relativamente alla

gestione dei rischi operata dalla banca, per cui su questo aspetto il gravame è

irricevibile. Ne consegue che, anche qualora la lunga durata delle relazioni

contrattuali fra le parti giustificasse un obbligo d’informazione accresciuto e

anche successivo alla scelta dell’investimento, a giusta ragione il primo

giudice ha accertato la mancata dimostrazione di violazioni contrattuali a tal

riguardo.

17.

A fronte di quanto appena

esposto, non emergendo violazioni dei doveri di diligenza e informazione da

parte della convenuta, la stessa non può essere astretta al pagamento del

risarcimento di un danno derivante da un consiglio d’investimento errato

(quantificato dall’attrice in fr. 112’355.70 oltre interessi), né di un danno

derivante dalla mancata liquidazione del fondo a fine dicembre 2007 (quantificato

in fr. 67'526.96 come da richiesta subordinata inserita dall’appellante nelle

motivazioni del suo gravame).

18.

Aggiungasi che secondo il

giudice di prime cure, la petizione sarebbe stata comunque da respingere per

l’impossibilità di quantificare il danno: una tale quantificazione presupponeva

che l’attrice dimostrasse quale sarebbe stata la sua situazione patrimoniale nel caso in cui non

avesse investito nel fondo __________ __________ __________. Essa avrebbe

dovuto allegare e dimostrare che il mantenimento degli investimenti

obbligazionari precedenti non avrebbe comportato alcuna perdita negli anni 2007

e 2008, rispettivamente che la scelta del fondo in questione ha comportato una

perdita maggiore, ciò che non risulta essere il caso in concreto. Tali

considerazioni non sono state sufficientemente contestate con l’impugnativa, ove

l’appellante evidenzia soltanto che l’investimento

è avvenuto in più tranches (acquistando di volta in volta delle quote

del fondo con la liquidità disponibile, generata solo in parte dalla vendita

dei titoli obbligazionari precedentemente detenuti), che __________ P__________

avrebbe garantito la restituzione del capitale iniziale, che i precedenti

investimenti non sarebbero rilevanti o che il danno consisterebbe nella

differenza fra quanto investito e quanto recuperato.

Innanzitutto si può premettere che, ammontando il

capitale concretamente investito a fr. 494'756.25 e il ricavo netto dalla

vendita delle quote a fr. 385'741.50 (v. sopra consid. A e B e doc. D), la

perdita complessivamente subita sarebbe di fr. 109'014.75 (comprendendo invece

il calcolo dell’attrice, che conduce all’importo di fr. 112'355.70, anche le

tasse di bollo federali e le commissioni, v. doc. D). In ogni caso, ricordato

che l’esistenza di una garanzia di mantenimento del capitale investito non è

stata dimostrata, nelle fattispecie riguardanti la consulenza all’investimento il

danno viene di regola calcolato sulla base dell’interesse positivo, e meglio sulla

base della differenza fra il valore attuale dell’investimento e il valore

ipotetico che il capitale utilizzato avrebbe avuto nel caso in cui esso fosse

stato investito in maniera conforme (DTF 144 III 155, consid. 2.2 e 2.2.2).

Il ragionamento dell’appellante sul calcolo del danno

potrebbe certamente essere seguito se l’intero capitale iniziale, in uno

scenario alternativo, non fosse stato in alcun modo investito, ciò che ella

però nemmeno pretende e che non corrisponde alla situazione concreta, in

considerazione non solo di quanto dichiarato da __________ __________ nella sua

audizione (verbale del 6 marzo 2018, p. 3), ma anche dei precedenti

investimenti da questi effettuati. Tenuto conto di ciò e in assenza di migliori

spiegazioni da parte dell’appellante, non vi sono ragioni per discostarsi dall’accertamento

pretorile relativo al calcolo del danno secondo l’interesse positivo, né

sufficienti elementi per poter comunque procedere a una quantificazione: non si

sa difatti in che misura il capitale in questione, nel caso del mancato

acquisto delle quote del fondo, sarebbe stato comunque investito, se i

precedenti investimenti obbligazionari sarebbero stati mantenuti, né quali

risultati avrebbero generato tenuto conto dell’evoluzione dei mercati e della

crisi. Anche per questo motivo l’esito del giudizio pretorile dev’essere

confermato.

19.

Ne discende che l’appello deve

essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 112'355.70 (determinante

anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli

art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla

base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle

spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

16 agosto 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 6'000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte

fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).