12.2019.134
Compensazione
13 luglio 2020Italiano19 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.134
Lugano
13 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2019.9 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 25 febbraio
2019 da
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
AP 1
patrocinata dagli avv. PA
1
con cui l’attrice ha
chiesto, protestando tasse, spese e ripetibili, la condanna della convenuta al
pagamento di Euro 50'535.87
oltre interessi di mora del 7%:
- dal 1. novembre 2015 su Euro
7'744.01;
- dal 22 novembre 2015 su Euro 5'426.01;
- dal 30 novembre 2015 su Euro
7'364.53;
- dal 16 dicembre 2015 Euro 7'221.34;
- dall’11 gennaio 2015 su Euro
7'214.52;
- dal 31 gennaio 2016 su Euro 918.00;
- dal 10 febbraio 2016 su Euro
6'052.40;
- dal 13 febbraio 2016 su Euro 324.45;
- dal
21 febbraio 2016 su Euro 8'270.61;
richieste avversate dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e chiesto nel contempo
che fosse giudicato che AO 1 (di seguito solo __________) “abbia a versare
alla parte convenuta quanto ancora dovuto” e che il Pretore con decisione
11 giugno 2019, motivata su richiesta della convenuta il 19 giugno 2019, ha
interamente accolto, condannando quest’ultima, oltre che al pagamento
dell’importo richiesto, a quello delle spese processuali di complessivi fr.
2'000.-, delle spese di conciliazione di fr. 1'500.-, nonché al versamento di
fr. 2'000.- a titolo di ripetibili a favore dell’attrice;
appellante
la
convenuta, che con appello 19 agosto 2019 ha chiesto – seppur solo nei
considerandi ma non nel petitum - di assumere le prove indebitamente
respinte dal Pretore e prodotto a tal fine 20 documenti (da doc. 6 a doc. 25)
per poi postulare, nel merito, di respingere la petizione 25 febbraio 2019 e,
in via subordinata, di rinviare l’incarto al Pretore affinché proceda con le
proprie incombenze, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
rilevato che con risposta
all’appello del 27 settembre 2019 l’attrice ha postulato preliminarmente in via
principale di respingere l’offerta dei nuovi mezzi di prova prodotti e in via
subordinata che i relativi documenti le vengano trasmessi con l’assegnazione di
un termine di 30 giorni per completare la risposta d’appello, mentre nel merito
ha chiesto la reiezione integrale dell’impugnativa;
richiamate la replica
spontanea 4 ottobre 2019 e la duplica spontanea 15 ottobre 2019;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AO 1 è una società polacca con sede a __________,
attiva nella lavorazione e commercio all’ingrosso di prodotti a base di carne e
il cui Consiglio di amministrazione è presieduto da __________ P__________.
CO 1 (di seguito __________) è una
società attiva nel commercio all’ingrosso di carni con sede a __________, il
cui amministratore unico è __________ B__________.
Tra il 2015 e il 2016 AO 1 ha fornito a varie riprese
a CO 1 presso la sua filiale di __________ (Italia) carne all’ingrosso, rimasta
impagata in misura di complessivi
Euro 50'535.87.
Ottenuta
la necessaria autorizzazione ad agire in giudizio dopo un’infruttuosa procedura
di conciliazione, AO 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud con petizione del 25 febbraio 2019, postulandone
la condanna al pagamento di Euro 50'535.87 oltre interessi di mora.
Con
risposta del 7 aprile 2019 la convenuta ha chiesto la reiezione delle pretese
di controparte, non contestate in quanto tali ma poiché da porre in
compensazione con un credito nei suoi confronti di Euro 61'859.09 relativo a
commissioni/emolumenti dovutile per la sua attività di intermediazione nella
compravendita di carni tra AO 1 e svariati clienti finali.
In
occasione del dibattimento di prime arringhe indetto il 6 giugno 2019 senza che
vi sia stato nel frattempo un secondo scambio di allegati, entrambe le parti si
sono riconfermate nelle proprie allegazioni e domande. In quel contesto CO 1 ha
formulato al giudice istanza di produzione agli atti della documentazione che
attestava le vendite da essa mediate a favore della controparte, alla quale
l’attrice si è opposta, e che il Pretore ha respinto, in applicazione dell’art.
154 CPC, in quanto tardiva.
Con
sentenza del 19 giugno 2019 la petizione è stata integralmente accolta. In
sostanza, il primo giudice ha, da un lato, reputato non contestato il credito
posto in giudizio, mentre, dall’altro, ha ritenuto che la pretesa compensatoria
della convenuta, implicitamente contestata dall’attrice, non era stata
debitamente dimostrata, non essendovi agli atti alcuna prova del contratto con
cui le parti si sarebbero accordate per il pagamento di provvigioni, né alcun
elemento oggettivo per il riconoscimento e il calcolo delle stesse. Inoltre,
per completezza, il Pretore ha precisato di non aver potuto ammettere che la
convenuta avesse validamente presentato una domanda riconvenzionale volta al
pagamento delle commissioni scoperte, difettando una designazione chiara e
formale di una volontà in tal senso e, in particolare, non essendo stata
formulata alcuna relativa esplicita domanda chiaramente cifrata. A questo
proposito, ha aggiunto, anche se si fosse voluto considerare l’affermazione di
risposta “voler giudicare che la stessa AO 1 abbia a versare alla parte
convenuta quanto ancora dovuto” come domanda riconvenzionale, essa sarebbe
in ogni caso stata destinata all’insuccesso: in primo luogo poiché risultava
che della causa era già stato investito un tribunale polacco e in second’ordine
poiché la pretesa non era stata provata.
2. Con
l’appello 19 agosto 2019 in disamina, CO 1 ha postulato - invero con una
formulazione scorretta - la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e, in via subordinata, di annullare la sentenza e
rinviare l’incarto al Pretore affinché proceda nelle proprie incombenze, il
tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Nei
considerandi la convenuta ha, come accennato, pure domandato di ammettere agli
atti della causa d’appello la documentazione prodotta allo scrivente Tribunale,
senza tuttavia formalizzare l’istanza probatoria nelle richieste del petitum
finale.
3. In primo luogo l’appellante ha contestato la mancata
assunzione all’udienza di prime arringhe della documentazione attestante le
vendite che davano diritto alla provvigione, che essa ha in quell’occasione
indicato di avere a disposizione. Tale decisione negativa si sarebbe a sua
detta rivelata decisiva per l’esito della causa poiché se il primo giudice
avesse esaminato le carte in questione, non avrebbe potuto giudicare non
provati le pretese e gli importi posti a giustificazione dell’eccezione di
compensazione sollevata con la risposta.
A suo dire, l’offerta dei mezzi di prova sarebbe stata
tempestiva: non essendo stato ordinato un secondo scambio di scritti né
un’udienza di istruzione della causa, in applicazione dell’art. 229 cpv. 2 CPC,
nuovi fatti e nuovi (nel senso di non ancora contenuti nel fascicolo
processuale) mezzi di prova avrebbero potuto essere addotti all’inizio del
dibattimento senza limiti. Non sussistendo quindi alcun obbligo di produrre i
documenti già con la risposta, il Pretore, rifiutandone l’assunzione
all’udienza del 6 giugno 2019, avrebbe violato il diritto alla prova,
corollario del diritto di essere sentito, dell’appellante sancito dall’art. 29
Cost. e dall’art. 152 CPC.
Di conseguenza CO 1 ha esatto l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice affinché assuma le
prove offerte.
Oltre a questo, la ditta convenuta ha chiesto alla
scrivente Camera di acquisire agli atti ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC una
serie di documenti tra quelli in suo possesso, idonei a consentire di decidere
in questa sede nel merito delle pretese.
3.1. All’inizio
della fase dibattimentale, ossia in occasione delle prime arringhe (art. 228
CPC), nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti senza alcuna
limitazione se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti, né
un’udienza istruttoria (art. 229 cpv. 2 CPC).
Essendo
questo avvenuto proprio nel caso in discussione, la produzione dei documenti in
questione al dibattimento di prime arringhe non poteva pertanto essere
considerata tardiva. A meno che gli atti in questione, seppur disponibili, non
fossero fisicamente presenti in aula, cosa che dalla formulazione del verbale
non risulta essere chiara.
Sulla
base di queste considerazioni e di quanto emerge dall’incarto, è quindi a torto
che il primo giudice ha respinto l’istanza probatoria della convenuta
rifiutandosi di assumere agli atti “tutta la documentazione che attesta le
vendite”, esplicitamente e in questi termini richiesta da CO 1.
Nonostante
questo errore, un annullamento della sentenza e il rinvio della causa al
Pretore non si giustificano, giacché le prove in questione non sarebbero atte a
stravolgere l’esito della vertenza, come verrà esposto più in dettaglio in
seguito.
3.2. Nei
considerandi del suo appello, la ditta convenuta ha chiesto di poter produrre,
poiché irritualmente respinta in prima sede, un estratto di “tutta la
documentazione a comprova della sua pretesa”, composto da 14 fatture
scoperte indicate ai conteggi riassuntivi (doc. 6-18 e 20), delle e-mail (doc.
19-23), delle tabelle indicanti fatture a favore di CO 1 scoperte e incassate
(doc. 24) e un avviso di accredito (doc. 25).
In
base alla legge, le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove
prove in due precise situazioni: da una parte se si tratta di nuovi mezzi di
prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in
essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti
se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze
concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”).
Dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di
riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove
ritualmente offerte ma da questi respinte (Verda
Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 58 seg. ad art. 317 CPC, n. 32
seg. ad art. 316 CPC; Reetz/Hilber,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler
/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],
3a ed., 2016, n. 47 ad art. 316 CPC).
Nella
fattispecie, è stata notificata tempestivamente solo la richiesta di produzione
della documentazione attestante le vendite effettuate direttamente ai clienti,
come risulta dal verbale dell’udienza del 6 giugno 2019. I documenti che si
vorrebbero ora produrre sono per contro sostanzialmente di altra natura poich.
hanno per oggetto le fatture relative alle commissioni asseritamente dovute da AO
1 a CO 1 per la mediazione nella vendita di carne. Non si tratta dunque delle
stesse prove offerte in prima sede, nonostante esse in parte contengano anche
dati relativi alle vendite. Se del caso, pertanto, questi documenti potrebbero
essere acquisiti solo limitatamente a quegli aspetti che concernono le prove
delle vendite, operazione che richiederebbe un lavoro di estrapolazione dei
dati che certamente non compete al giudice ma che grava l’istante, che avrebbe
dovuto farsi parte diligente. Cosa che qui non è avvenuta.
Trattandosi
indubbiamente di fatture, atti e corrispondenza elettronica risalente a molto
tempo prima dell’introduzione della causa e già in possesso dell’appellante,
non sono dati gli estremi per poter considerare queste prove dei nova o pseudo
nova ai sensi dell’art. 317 CPC e assumerle agli atti in questo stadio della
procedura.
La
relativa richiesta è pertanto integralmente respinta.
3.3. Sempre
in merito alla notifica delle prove all’udienza di prime arringhe, per
completezza, non ci si può in questa sede esimere dal rilevare, nonostante
l’assenza di riserve sulla questione, un aspetto relativo alla persona comparsa
in aula in rappresentanza della ditta convenuta.
La
legittimazione alla rappresentanza contrattuale di una parte in giudizio
rappresenta un presupposto processuale e deve pertanto essere esaminata d’ufficio
dal giudice in ogni stadio della causa e in applicazione del principio
inquisitorio limitato (art. 60 CPC).
Nella
fattispecie, se la risposta di causa è stata redatta da M__________ P__________,
al quale l’amministratore unico di CO 1 ha conferito procura generale di
rappresentanza (cfr. inc. CM.2017.26), all’udienza di discussione del 6 giugno
2019 si è presentato per la società convenuta unicamente tale C__________ __________
P__________, senza tuttavia chiarire a quale titolo era intervenuto, senza
produrre alcuna procura e senza aver in alcun modo provveduto ad attestare la
sua eventuale legittimazione ad assisterla in giudizio. Non sussiste pertanto
alcuna prova che quel giorno la parte in questione sia stata debitamente
rappresentata.
A questo va
obbligatoriamente aggiunto che, trattandosi nella fattispecie di procedura
ordinaria, la rappresentanza a titolo professionale in giudizio della convenuta
da parte di persone che tuttavia non sono avvocati legittimati a esercitare ai
sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC, è avvenuta contravvenendo le precise
disposizioni di legge in materia.
In
una simile situazione tutto quanto postulato in quell’occasione (ma al limite
anche con la risposta) da CO 1 potrebbe essere considerato nullo. Tuttavia,
preso atto che il Pretore, non essendosi avveduto della problematica (cosa che gli avrebbe imposto di fissare un termine
per sanare il vizio), nulla ha rilevato
in merito e che nemmeno la controparte si è determinata sulla faccenda,
costituirebbe formalismo eccessivo trarre una conclusione del genere in questo
stadio della procedura.
4.
A titolo abbondanziale,
l’appellante ha asserito che in ogni modo la produzione della documentazione
non sarebbe stata necessaria poiché AO 1 è rimasta silente sull’obiezione di
compensazione, che quindi, in quanto incontestata, avrebbe dovuto essere
considerata accettata.
Come già esaurientemente spiegato dal Pretore,
l’argomentazione non può essere seguita poiché la contestazione dei fatti di
risposta da parte dell’attore è implicita, già solo perché questi, con la sua
petizione, ha proposto una fattispecie diversa che ha poi confermato in sede di prime arringhe (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 11 ad art. 225 CPC),
bastando per considerare contestato un fatto, che la controparte fornisca
un’esposizione dei fatti che esclude quella in oggetto (Guyan, in Basler Kommentar ZPO, 3 ed., n. 4 ad art. 150). In
effetti, postulare la rifusione di un credito nei confronti di CO 1 comporta
automaticamente escludere che questo possa essere stato compensato con un
debito di pari o superiore ammontare, che annullerebbe la pretesa e non
renderebbe necessario procedere in giudizio.
5. Ciò posto,
sempre per completezza, va chiarito che, anche qualora tutta la documentazione
prodotta in questa sede, rispettivamente (e a maggior ragione) quella
notificata al Pretore, fosse stata ammessa agli atti, la pretesa di
compensazione del credito ai sensi dell’art. 120 CO non avrebbe trovato miglior
esito nemmeno nel merito.
In effetti, a sostegno
della sua pretesa, come detto contestata implicitamente da AO 1, CO 1 si è
limitata a produrre alla scrivente Camera una serie di fatture emesse in maniera
unilaterale e una corrispondenza elettronica tra tale K__________ K__________,
rispettivamente tale B__________ K__________ di AO 1 e una non meglio
identificata S__________, dell’amministrazione di CO 1, aventi per oggetto
delle asserite commissioni per i mesi di luglio e agosto 2015 e gennaio 2016.
Come noto, se oggetto
di contestazione, una fattura, da sola, ha un valore probatorio praticamente
nullo, costituendo essa un mezzo di prova imperfetto. Ciò significa che se la
controparte la confuta esplicitamente, negando la sua posizione di debitrice,
la relativa pretesa non può essere riconosciuta se la parte che se ne prevale
non ha fatto capo ad altre prove (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, n. 64 seg. ad art. 157 CPC). Dalla risposta d’appello (pag. 5 consid.
ad 31-35) appare evidente che AO 1, seppur non abbia potuto prendere visione
delle fatture in oggetto, ne ha comunque sia contestato contenuti e valenza,
sicché è certo che, qualora fossero assunte agli atti, la sua presa di
posizione in merito sarebbe su questa linea, per cui esse sarebbero
esplicitamente state rifiutate.
Per poter far capo
alle fatture e per considerarle fedefacenti sarebbe quindi stato necessario sostenerle
con ulteriori prove. La convenuta, tuttavia, non ha postulato l’audizione di
alcun testimone che potesse convalidarne estremi, esigibilità e importi.
Nemmeno aiutano a raggiungere tale fine i pochi scambi di posta elettronica esibiti,
poiché non è chiaro chi siano gli interlocutori e quali poteri di
rappresentanza avessero, rispettivamente poiché dai loro contenuti non si può
desumere granché, soprattutto in merito all’esistenza di crediti per
commissioni non pagate e al loro effettivo ammontare.
A questo si aggiunge
che l’intensità probatoria di documenti e-mail è alquanto labile, non
essendovi, in assenza di riscontri oggettivi esterni come nel caso in
discussione, certezze circa il loro mittente, contenuto e destinatario (Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 71 seg.
ad art. 157 CPC).
In assenza di un
solido castello probatorio, i crediti posti in compensazione non avrebbero
quindi potuto essere considerati sufficientemente dimostrati; di conseguenza
l’eccezione sarebbe stata respinta nel merito anche a fronte dell’assunzione
agli atti della documentazione prodotta, rispettivamente anche in caso di
rinvio dell’incarto al primo giudice per il completamento dell’istruttoria in
base alle prove (esclusivamente documentali e esclusivamente concernenti le
vendite) notificate all’udienza di prime arringhe.
Da questo punto di
vista, la documentazione notificata in prima sede era ancor meno atta a
dimostrare l’esistenza e l’esigibilità dei crediti da commissione, poiché
limitata alla semplice prova della vendita di carne ai consumatori finali. Essa
non avrebbe dunque in ogni caso consentito di verificare se effettivamente le
parti avevano concordato un indennizzo per l’attività di intermediario
asseritamente esercitata da CO 1, né tanto meno l’esistenza e l’ammontare delle
singole commissioni, così come la loro esigibilità.
Un rinvio dell’incarto
al primo giudice affinché assuma le prove (e solo quelle) richieste il 6 giugno
2019, sarebbe pertanto del tutto inutile e ininfluente, di modo che anche la
relativa richiesta formulata dall’appellante deve essere respinta.
6. Quale ultima
obiezione, sollevata “per mero soprammercato”, l’appellante ha criticato
il fatto che il Pretore non abbia fatto capo all’istituto dell’interpello ai
sensi dell’art. 56 CPC, nonostante la parte convenuta non fosse rappresentata
professionalmente in giudizio giusta l’art. 68 CPC e nonostante egli stesso
avesse rilevato che le sue allegazioni non erano chiare. Inoltre, a suo dire,
il primo giudice avrebbe dovuto assegnare a CO 1 un congruo termine per
tradurre in italiano i mezzi di prova presentati in lingua straniera ai sensi
degli art. 129 e 132 CPC A seguito di queste carenze, l’accertamento dei fatti
sarebbe stato incompleto e la procedura ne sarebbe risultata viziata.
Nuovamente,
l’appellante non può essere seguita. In effetti il giudice ha escluso che la
convenuta avesse presentato una domanda riconvenzionale difettando una chiara e
formale designazione di volontà in tal senso. Tuttavia si è comunque chinato
sulla questione precisando che, anche se si fosse voluto considerare la
richiesta di “voler giudicare che la stessa AO 1 abbia a versare alla parte
convenuta quanto ancora dovuto” quale domanda riconvenzionale, la stessa
sarebbe in ogni caso stata respinta poiché una causa con lo stesso oggetto era
già stata avviata di fronte a un tribunale polacco (art. 64 CPC), come asserito
da CO 1 stessa al dibattimento del 6 giugno 2019 e perché in ogni caso la
relativa pretesa non era stata provata.
La mancanza di
chiarezza non ha dunque avuto alcun effetto decisivo sul giudizio.
Inoltre non va
dimenticato che a redigere l’allegato di risposta è stato __________ P__________,
collaboratore dello Studio __________ B__________ (cfr. procura prodotta
nell’inc. CM.2017.26), connotabile come detto quale rappresentante
professionale in applicazione per analogia dell’art. 68 cpv. 2 CPC (allo stesso
modo del titolare della società e amministratore unico della ditta convenuta),
il cui operato, nonostante non fosse autorizzato a intervenire e sia stato
“salvato” solo per divieto di formalismo eccessivo (come visto in precedenza),
è soggetto a interpello secondo criteri più restrittivi rispetto ai casi di
rappresentanza non professionale (Trezzini,
op. cit., n. 7 ad art. 56). In effetti, il rappresentante professionale di una
parte che affronta scientemente una procedura giudiziaria in maniera
approssimativa e superficiale agisce ai limiti dell’abuso di diritto e non può
pretendere che il giudice corregga i suoi errori facendo capo all’interpello,
soprattutto se questi, come nel caso specifico, erano facilmente evitabili con
un minimo di preparazione e serietà.
Alla stessa stregua
deve essere respinta la critica della mancata fissazione del termine per la
traduzione degli allegati in lingua polacca. Tali documenti - tra l’altro privi
di apostilla o altre autenticazioni ufficiali che ne potessero attestare la
validità - sono stati presi in considerazione dal primo giudice a prescindere dal
loro effettivo contenuto.
L’atto giudiziario che
attesterebbe l’avvio della causa in Polonia (doc. 5) è stato reputato un
elemento a favore della tesi di CO 1 della litispendenza della causa in quella
nazione in quanto tale nonché per quanto era possibile leggervi anche senza
traduzione, non per i contenuti esatti del testo. Ma soprattutto è stato tenuto
conto che la stessa parte convenuta aveva sollevato la questione.
La copia del
bollettino non è invece stata valutata utile al chiarimento della fattispecie,
oltre che per la sua limitata forza probatoria (è assimilabile a una fattura),
anche perché non ne era stato illustrato il contenuto e perché CO 1 nemmeno
aveva spiegato cosa essa avrebbe dovuto provare.
In un simile contesto,
ricordato che il giudice deve fissare un termine solo per la traduzione di quei
documenti che considera potenzialmente rilevanti ai fini di causa, ma non di
quelli che ritiene sin dall’inizio inutili (Trezzini,
op. cit. n. 13 ad art. 129), nulla può essere rimproverato al Pretore per non
aver provveduto a chiedere una traduzione in italiano dei due testi.
7. In conclusione,
l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie della procedura di seconda
sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 50'535.87, pari
all’incirca a
fr. 53'680.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le
spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar,
tenuto conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’000.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello
19 agosto 2019 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte
fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- e
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).