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Decisione

12.2019.134

Compensazione

13 luglio 2020Italiano19 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.134

Lugano

13 luglio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2019.9 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 25 febbraio

2019 da

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP 1

patrocinata dagli avv. PA

1

con cui l’attrice ha

chiesto, protestando tasse, spese e ripetibili, la condanna della convenuta al

pagamento di Euro 50'535.87

oltre interessi di mora del 7%:

- dal 1. novembre 2015 su Euro

7'744.01;

- dal 22 novembre 2015 su Euro 5'426.01;

- dal 30 novembre 2015 su Euro

7'364.53;

- dal 16 dicembre 2015 Euro 7'221.34;

- dall’11 gennaio 2015 su Euro

7'214.52;

- dal 31 gennaio 2016 su Euro 918.00;

- dal 10 febbraio 2016 su Euro

6'052.40;

- dal 13 febbraio 2016 su Euro 324.45;

- dal

21 febbraio 2016 su Euro 8'270.61;

richieste avversate dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e chiesto nel contempo

che fosse giudicato che AO 1 (di seguito solo __________) “abbia a versare

alla parte convenuta quanto ancora dovuto” e che il Pretore con decisione

11 giugno 2019, motivata su richiesta della convenuta il 19 giugno 2019, ha

interamente accolto, condannando quest’ultima, oltre che al pagamento

dell’importo richiesto, a quello delle spese processuali di complessivi fr.

2'000.-, delle spese di conciliazione di fr. 1'500.-, nonché al versamento di

fr. 2'000.- a titolo di ripetibili a favore dell’attrice;

appellante

la

convenuta, che con appello 19 agosto 2019 ha chiesto – seppur solo nei

considerandi ma non nel petitum - di assumere le prove indebitamente

respinte dal Pretore e prodotto a tal fine 20 documenti (da doc. 6 a doc. 25)

per poi postulare, nel merito, di respingere la petizione 25 febbraio 2019 e,

in via subordinata, di rinviare l’incarto al Pretore affinché proceda con le

proprie incombenze, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

rilevato che con risposta

all’appello del 27 settembre 2019 l’attrice ha postulato preliminarmente in via

principale di respingere l’offerta dei nuovi mezzi di prova prodotti e in via

subordinata che i relativi documenti le vengano trasmessi con l’assegnazione di

un termine di 30 giorni per completare la risposta d’appello, mentre nel merito

ha chiesto la reiezione integrale dell’impugnativa;

richiamate la replica

spontanea 4 ottobre 2019 e la duplica spontanea 15 ottobre 2019;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. AO 1 è una società polacca con sede a __________,

attiva nella lavorazione e commercio all’ingrosso di prodotti a base di carne e

il cui Consiglio di amministrazione è presieduto da __________ P__________.

CO 1 (di seguito __________) è una

società attiva nel commercio all’ingrosso di carni con sede a __________, il

cui amministratore unico è __________ B__________.

Tra il 2015 e il 2016 AO 1 ha fornito a varie riprese

a CO 1 presso la sua filiale di __________ (Italia) carne all’ingrosso, rimasta

impagata in misura di complessivi

Euro 50'535.87.

Ottenuta

la necessaria autorizzazione ad agire in giudizio dopo un’infruttuosa procedura

di conciliazione, AO 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud con petizione del 25 febbraio 2019, postulandone

la condanna al pagamento di Euro 50'535.87 oltre interessi di mora.

Con

risposta del 7 aprile 2019 la convenuta ha chiesto la reiezione delle pretese

di controparte, non contestate in quanto tali ma poiché da porre in

compensazione con un credito nei suoi confronti di Euro 61'859.09 relativo a

commissioni/emolumenti dovutile per la sua attività di intermediazione nella

compravendita di carni tra AO 1 e svariati clienti finali.

In

occasione del dibattimento di prime arringhe indetto il 6 giugno 2019 senza che

vi sia stato nel frattempo un secondo scambio di allegati, entrambe le parti si

sono riconfermate nelle proprie allegazioni e domande. In quel contesto CO 1 ha

formulato al giudice istanza di produzione agli atti della documentazione che

attestava le vendite da essa mediate a favore della controparte, alla quale

l’attrice si è opposta, e che il Pretore ha respinto, in applicazione dell’art.

154 CPC, in quanto tardiva.

Con

sentenza del 19 giugno 2019 la petizione è stata integralmente accolta. In

sostanza, il primo giudice ha, da un lato, reputato non contestato il credito

posto in giudizio, mentre, dall’altro, ha ritenuto che la pretesa compensatoria

della convenuta, implicitamente contestata dall’attrice, non era stata

debitamente dimostrata, non essendovi agli atti alcuna prova del contratto con

cui le parti si sarebbero accordate per il pagamento di provvigioni, né alcun

elemento oggettivo per il riconoscimento e il calcolo delle stesse. Inoltre,

per completezza, il Pretore ha precisato di non aver potuto ammettere che la

convenuta avesse validamente presentato una domanda riconvenzionale volta al

pagamento delle commissioni scoperte, difettando una designazione chiara e

formale di una volontà in tal senso e, in particolare, non essendo stata

formulata alcuna relativa esplicita domanda chiaramente cifrata. A questo

proposito, ha aggiunto, anche se si fosse voluto considerare l’affermazione di

risposta “voler giudicare che la stessa AO 1 abbia a versare alla parte

convenuta quanto ancora dovuto” come domanda riconvenzionale, essa sarebbe

in ogni caso stata destinata all’insuccesso: in primo luogo poiché risultava

che della causa era già stato investito un tribunale polacco e in second’ordine

poiché la pretesa non era stata provata.

2. Con

l’appello 19 agosto 2019 in disamina, CO 1 ha postulato - invero con una

formulazione scorretta - la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione e, in via subordinata, di annullare la sentenza e

rinviare l’incarto al Pretore affinché proceda nelle proprie incombenze, il

tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Nei

considerandi la convenuta ha, come accennato, pure domandato di ammettere agli

atti della causa d’appello la documentazione prodotta allo scrivente Tribunale,

senza tuttavia formalizzare l’istanza probatoria nelle richieste del petitum

finale.

3. In primo luogo l’appellante ha contestato la mancata

assunzione all’udienza di prime arringhe della documentazione attestante le

vendite che davano diritto alla provvigione, che essa ha in quell’occasione

indicato di avere a disposizione. Tale decisione negativa si sarebbe a sua

detta rivelata decisiva per l’esito della causa poiché se il primo giudice

avesse esaminato le carte in questione, non avrebbe potuto giudicare non

provati le pretese e gli importi posti a giustificazione dell’eccezione di

compensazione sollevata con la risposta.

A suo dire, l’offerta dei mezzi di prova sarebbe stata

tempestiva: non essendo stato ordinato un secondo scambio di scritti né

un’udienza di istruzione della causa, in applicazione dell’art. 229 cpv. 2 CPC,

nuovi fatti e nuovi (nel senso di non ancora contenuti nel fascicolo

processuale) mezzi di prova avrebbero potuto essere addotti all’inizio del

dibattimento senza limiti. Non sussistendo quindi alcun obbligo di produrre i

documenti già con la risposta, il Pretore, rifiutandone l’assunzione

all’udienza del 6 giugno 2019, avrebbe violato il diritto alla prova,

corollario del diritto di essere sentito, dell’appellante sancito dall’art. 29

Cost. e dall’art. 152 CPC.

Di conseguenza CO 1 ha esatto l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice affinché assuma le

prove offerte.

Oltre a questo, la ditta convenuta ha chiesto alla

scrivente Camera di acquisire agli atti ai sensi dell’art. 316 cpv. 3 CPC una

serie di documenti tra quelli in suo possesso, idonei a consentire di decidere

in questa sede nel merito delle pretese.

3.1. All’inizio

della fase dibattimentale, ossia in occasione delle prime arringhe (art. 228

CPC), nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti senza alcuna

limitazione se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti, né

un’udienza istruttoria (art. 229 cpv. 2 CPC).

Essendo

questo avvenuto proprio nel caso in discussione, la produzione dei documenti in

questione al dibattimento di prime arringhe non poteva pertanto essere

considerata tardiva. A meno che gli atti in questione, seppur disponibili, non

fossero fisicamente presenti in aula, cosa che dalla formulazione del verbale

non risulta essere chiara.

Sulla

base di queste considerazioni e di quanto emerge dall’incarto, è quindi a torto

che il primo giudice ha respinto l’istanza probatoria della convenuta

rifiutandosi di assumere agli atti “tutta la documentazione che attesta le

vendite”, esplicitamente e in questi termini richiesta da CO 1.

Nonostante

questo errore, un annullamento della sentenza e il rinvio della causa al

Pretore non si giustificano, giacché le prove in questione non sarebbero atte a

stravolgere l’esito della vertenza, come verrà esposto più in dettaglio in

seguito.

3.2. Nei

considerandi del suo appello, la ditta convenuta ha chiesto di poter produrre,

poiché irritualmente respinta in prima sede, un estratto di “tutta la

documentazione a comprova della sua pretesa”, composto da 14 fatture

scoperte indicate ai conteggi riassuntivi (doc. 6-18 e 20), delle e-mail (doc.

19-23), delle tabelle indicanti fatture a favore di CO 1 scoperte e incassate

(doc. 24) e un avviso di accredito (doc. 25).

In

base alla legge, le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove

prove in due precise situazioni: da una parte se si tratta di nuovi mezzi di

prova ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in

essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti

se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze

concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”).

Dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di

riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove

ritualmente offerte ma da questi respinte (Verda

Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 58 seg. ad art. 317 CPC, n. 32

seg. ad art. 316 CPC; Reetz/Hilber,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler

/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],

3a ed., 2016, n. 47 ad art. 316 CPC).

Nella

fattispecie, è stata notificata tempestivamente solo la richiesta di produzione

della documentazione attestante le vendite effettuate direttamente ai clienti,

come risulta dal verbale dell’udienza del 6 giugno 2019. I documenti che si

vorrebbero ora produrre sono per contro sostanzialmente di altra natura poich.

hanno per oggetto le fatture relative alle commissioni asseritamente dovute da AO

1 a CO 1 per la mediazione nella vendita di carne. Non si tratta dunque delle

stesse prove offerte in prima sede, nonostante esse in parte contengano anche

dati relativi alle vendite. Se del caso, pertanto, questi documenti potrebbero

essere acquisiti solo limitatamente a quegli aspetti che concernono le prove

delle vendite, operazione che richiederebbe un lavoro di estrapolazione dei

dati che certamente non compete al giudice ma che grava l’istante, che avrebbe

dovuto farsi parte diligente. Cosa che qui non è avvenuta.

Trattandosi

indubbiamente di fatture, atti e corrispondenza elettronica risalente a molto

tempo prima dell’introduzione della causa e già in possesso dell’appellante,

non sono dati gli estremi per poter considerare queste prove dei nova o pseudo

nova ai sensi dell’art. 317 CPC e assumerle agli atti in questo stadio della

procedura.

La

relativa richiesta è pertanto integralmente respinta.

3.3. Sempre

in merito alla notifica delle prove all’udienza di prime arringhe, per

completezza, non ci si può in questa sede esimere dal rilevare, nonostante

l’assenza di riserve sulla questione, un aspetto relativo alla persona comparsa

in aula in rappresentanza della ditta convenuta.

La

legittimazione alla rappresentanza contrattuale di una parte in giudizio

rappresenta un presupposto processuale e deve pertanto essere esaminata d’ufficio

dal giudice in ogni stadio della causa e in applicazione del principio

inquisitorio limitato (art. 60 CPC).

Nella

fattispecie, se la risposta di causa è stata redatta da M__________ P__________,

al quale l’amministratore unico di CO 1 ha conferito procura generale di

rappresentanza (cfr. inc. CM.2017.26), all’udienza di discussione del 6 giugno

2019 si è presentato per la società convenuta unicamente tale C__________ __________

P__________, senza tuttavia chiarire a quale titolo era intervenuto, senza

produrre alcuna procura e senza aver in alcun modo provveduto ad attestare la

sua eventuale legittimazione ad assisterla in giudizio. Non sussiste pertanto

alcuna prova che quel giorno la parte in questione sia stata debitamente

rappresentata.

A questo va

obbligatoriamente aggiunto che, trattandosi nella fattispecie di procedura

ordinaria, la rappresentanza a titolo professionale in giudizio della convenuta

da parte di persone che tuttavia non sono avvocati legittimati a esercitare ai

sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a CPC, è avvenuta contravvenendo le precise

disposizioni di legge in materia.

In

una simile situazione tutto quanto postulato in quell’occasione (ma al limite

anche con la risposta) da CO 1 potrebbe essere considerato nullo. Tuttavia,

preso atto che il Pretore, non essendosi avveduto della problematica (cosa che gli avrebbe imposto di fissare un termine

per sanare il vizio), nulla ha rilevato

in merito e che nemmeno la controparte si è determinata sulla faccenda,

costituirebbe formalismo eccessivo trarre una conclusione del genere in questo

stadio della procedura.

4.

A titolo abbondanziale,

l’appellante ha asserito che in ogni modo la produzione della documentazione

non sarebbe stata necessaria poiché AO 1 è rimasta silente sull’obiezione di

compensazione, che quindi, in quanto incontestata, avrebbe dovuto essere

considerata accettata.

Come già esaurientemente spiegato dal Pretore,

l’argomentazione non può essere seguita poiché la contestazione dei fatti di

risposta da parte dell’attore è implicita, già solo perché questi, con la sua

petizione, ha proposto una fattispecie diversa che ha poi confermato in sede di prime arringhe (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 11 ad art. 225 CPC),

bastando per considerare contestato un fatto, che la controparte fornisca

un’esposizione dei fatti che esclude quella in oggetto (Guyan, in Basler Kommentar ZPO, 3 ed., n. 4 ad art. 150). In

effetti, postulare la rifusione di un credito nei confronti di CO 1 comporta

automaticamente escludere che questo possa essere stato compensato con un

debito di pari o superiore ammontare, che annullerebbe la pretesa e non

renderebbe necessario procedere in giudizio.

5. Ciò posto,

sempre per completezza, va chiarito che, anche qualora tutta la documentazione

prodotta in questa sede, rispettivamente (e a maggior ragione) quella

notificata al Pretore, fosse stata ammessa agli atti, la pretesa di

compensazione del credito ai sensi dell’art. 120 CO non avrebbe trovato miglior

esito nemmeno nel merito.

In effetti, a sostegno

della sua pretesa, come detto contestata implicitamente da AO 1, CO 1 si è

limitata a produrre alla scrivente Camera una serie di fatture emesse in maniera

unilaterale e una corrispondenza elettronica tra tale K__________ K__________,

rispettivamente tale B__________ K__________ di AO 1 e una non meglio

identificata S__________, dell’amministrazione di CO 1, aventi per oggetto

delle asserite commissioni per i mesi di luglio e agosto 2015 e gennaio 2016.

Come noto, se oggetto

di contestazione, una fattura, da sola, ha un valore probatorio praticamente

nullo, costituendo essa un mezzo di prova imperfetto. Ciò significa che se la

controparte la confuta esplicitamente, negando la sua posizione di debitrice,

la relativa pretesa non può essere riconosciuta se la parte che se ne prevale

non ha fatto capo ad altre prove (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, n. 64 seg. ad art. 157 CPC). Dalla risposta d’appello (pag. 5 consid.

ad 31-35) appare evidente che AO 1, seppur non abbia potuto prendere visione

delle fatture in oggetto, ne ha comunque sia contestato contenuti e valenza,

sicché è certo che, qualora fossero assunte agli atti, la sua presa di

posizione in merito sarebbe su questa linea, per cui esse sarebbero

esplicitamente state rifiutate.

Per poter far capo

alle fatture e per considerarle fedefacenti sarebbe quindi stato necessario sostenerle

con ulteriori prove. La convenuta, tuttavia, non ha postulato l’audizione di

alcun testimone che potesse convalidarne estremi, esigibilità e importi.

Nemmeno aiutano a raggiungere tale fine i pochi scambi di posta elettronica esibiti,

poiché non è chiaro chi siano gli interlocutori e quali poteri di

rappresentanza avessero, rispettivamente poiché dai loro contenuti non si può

desumere granché, soprattutto in merito all’esistenza di crediti per

commissioni non pagate e al loro effettivo ammontare.

A questo si aggiunge

che l’intensità probatoria di documenti e-mail è alquanto labile, non

essendovi, in assenza di riscontri oggettivi esterni come nel caso in

discussione, certezze circa il loro mittente, contenuto e destinatario (Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 71 seg.

ad art. 157 CPC).

In assenza di un

solido castello probatorio, i crediti posti in compensazione non avrebbero

quindi potuto essere considerati sufficientemente dimostrati; di conseguenza

l’eccezione sarebbe stata respinta nel merito anche a fronte dell’assunzione

agli atti della documentazione prodotta, rispettivamente anche in caso di

rinvio dell’incarto al primo giudice per il completamento dell’istruttoria in

base alle prove (esclusivamente documentali e esclusivamente concernenti le

vendite) notificate all’udienza di prime arringhe.

Da questo punto di

vista, la documentazione notificata in prima sede era ancor meno atta a

dimostrare l’esistenza e l’esigibilità dei crediti da commissione, poiché

limitata alla semplice prova della vendita di carne ai consumatori finali. Essa

non avrebbe dunque in ogni caso consentito di verificare se effettivamente le

parti avevano concordato un indennizzo per l’attività di intermediario

asseritamente esercitata da CO 1, né tanto meno l’esistenza e l’ammontare delle

singole commissioni, così come la loro esigibilità.

Un rinvio dell’incarto

al primo giudice affinché assuma le prove (e solo quelle) richieste il 6 giugno

2019, sarebbe pertanto del tutto inutile e ininfluente, di modo che anche la

relativa richiesta formulata dall’appellante deve essere respinta.

6. Quale ultima

obiezione, sollevata “per mero soprammercato”, l’appellante ha criticato

il fatto che il Pretore non abbia fatto capo all’istituto dell’interpello ai

sensi dell’art. 56 CPC, nonostante la parte convenuta non fosse rappresentata

professionalmente in giudizio giusta l’art. 68 CPC e nonostante egli stesso

avesse rilevato che le sue allegazioni non erano chiare. Inoltre, a suo dire,

il primo giudice avrebbe dovuto assegnare a CO 1 un congruo termine per

tradurre in italiano i mezzi di prova presentati in lingua straniera ai sensi

degli art. 129 e 132 CPC A seguito di queste carenze, l’accertamento dei fatti

sarebbe stato incompleto e la procedura ne sarebbe risultata viziata.

Nuovamente,

l’appellante non può essere seguita. In effetti il giudice ha escluso che la

convenuta avesse presentato una domanda riconvenzionale difettando una chiara e

formale designazione di volontà in tal senso. Tuttavia si è comunque chinato

sulla questione precisando che, anche se si fosse voluto considerare la

richiesta di “voler giudicare che la stessa AO 1 abbia a versare alla parte

convenuta quanto ancora dovuto” quale domanda riconvenzionale, la stessa

sarebbe in ogni caso stata respinta poiché una causa con lo stesso oggetto era

già stata avviata di fronte a un tribunale polacco (art. 64 CPC), come asserito

da CO 1 stessa al dibattimento del 6 giugno 2019 e perché in ogni caso la

relativa pretesa non era stata provata.

La mancanza di

chiarezza non ha dunque avuto alcun effetto decisivo sul giudizio.

Inoltre non va

dimenticato che a redigere l’allegato di risposta è stato __________ P__________,

collaboratore dello Studio __________ B__________ (cfr. procura prodotta

nell’inc. CM.2017.26), connotabile come detto quale rappresentante

professionale in applicazione per analogia dell’art. 68 cpv. 2 CPC (allo stesso

modo del titolare della società e amministratore unico della ditta convenuta),

il cui operato, nonostante non fosse autorizzato a intervenire e sia stato

“salvato” solo per divieto di formalismo eccessivo (come visto in precedenza),

è soggetto a interpello secondo criteri più restrittivi rispetto ai casi di

rappresentanza non professionale (Trezzini,

op. cit., n. 7 ad art. 56). In effetti, il rappresentante professionale di una

parte che affronta scientemente una procedura giudiziaria in maniera

approssimativa e superficiale agisce ai limiti dell’abuso di diritto e non può

pretendere che il giudice corregga i suoi errori facendo capo all’interpello,

soprattutto se questi, come nel caso specifico, erano facilmente evitabili con

un minimo di preparazione e serietà.

Alla stessa stregua

deve essere respinta la critica della mancata fissazione del termine per la

traduzione degli allegati in lingua polacca. Tali documenti - tra l’altro privi

di apostilla o altre autenticazioni ufficiali che ne potessero attestare la

validità - sono stati presi in considerazione dal primo giudice a prescindere dal

loro effettivo contenuto.

L’atto giudiziario che

attesterebbe l’avvio della causa in Polonia (doc. 5) è stato reputato un

elemento a favore della tesi di CO 1 della litispendenza della causa in quella

nazione in quanto tale nonché per quanto era possibile leggervi anche senza

traduzione, non per i contenuti esatti del testo. Ma soprattutto è stato tenuto

conto che la stessa parte convenuta aveva sollevato la questione.

La copia del

bollettino non è invece stata valutata utile al chiarimento della fattispecie,

oltre che per la sua limitata forza probatoria (è assimilabile a una fattura),

anche perché non ne era stato illustrato il contenuto e perché CO 1 nemmeno

aveva spiegato cosa essa avrebbe dovuto provare.

In un simile contesto,

ricordato che il giudice deve fissare un termine solo per la traduzione di quei

documenti che considera potenzialmente rilevanti ai fini di causa, ma non di

quelli che ritiene sin dall’inizio inutili (Trezzini,

op. cit. n. 13 ad art. 129), nulla può essere rimproverato al Pretore per non

aver provveduto a chiedere una traduzione in italiano dei due testi.

7. In conclusione,

l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie della procedura di seconda

sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 50'535.87, pari

all’incirca a

fr. 53'680.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le

spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4’000.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar,

tenuto conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’000.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello

19 agosto 2019 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte

fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- e

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).