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Decisione

12.2019.137

Notificazione atti - termine di giacenza postale - appello - tempestività

22 luglio 2020Italiano4 min

12.2019.137

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2019.137

Lugano

22 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.20 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 9

ottobre 2018 da

AP

1 (nella sua qualità di cessionario giusta l’art. 260 LEF di SA , )

contro

AO 1

AO 2

tutti rappr. da PA 1

volta ad ottenere la condanna dei convenuti in solido

al pagamento di fr. 130'601.20 oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2015;

ed ora sulle tre eccezioni preliminari (mancato

rispetto del termine per l’inoltro della petizione, carenza di legittimazione

dell’attore ad agire in veste di creditore cessionario ex art. 260 LEF,

mancanza di capacità processuale e di essere parte dell’attore in seguito alla

radiazione di V__________ SA __________) sollevate dai convenuti, che il

Pretore con decisione 21 giugno 2019 ha accolto, respingendo con ciò la

petizione;

appellante l'attore con appello 2 settembre 2019, con

cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le tre

eccezioni preliminari, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con risposta 21 ottobre 2019 hanno

postulato la reiezione del gravame pure protestando spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che,

Considerandi

dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad agire, con petizione 9 ottobre 2018 l’AP

1, agente nella sua qualità di cessionario giusta l’art. 260 LEF di V__________

SA __________, ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2

innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio

nord, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 130'601.20

oltre interessi;

che con decisione 21 giugno 2019 il

Pretore, in accoglimento di una delle tre eccezioni preliminari sollevate dai

convenuti (e meglio quella della mancanza di capacità processuale e di

essere parte dell’attore in seguito alla radiazione di __________ SA __________), ha respinto la petizione;

che

con appello datato e dato alla posta il lunedì 2 settembre 2019, avversato

dai convenuti con risposta 21 ottobre 2019, l’attore

ha impugnato la predetta decisione;

che

giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC l’appello dev'essere proposto all’autorità

superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata;

che

in virtù dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC la notificazione di una

decisione trasmessa mediante un invio postale raccomandato è considerata

avvenuta, in caso di suo mancato ritiro, il settimo giorno dal tentativo di

consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

che

la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua

scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un

termine di ritiro più lungo (DTF 127 I 31 consid. 2b, 141 II 429 consid.

3.3);

che

dall’estratto dal sistema di monitoraggio degli invii della posta, versato agli

atti dallo stesso attore - che per altro non ne ha contestato il tenore - quale

doc. A d’appello, risulta che la raccomandata contenente la decisione pretorile

è giunta all'ufficio postale del recapito dell’attore sabato 22 giugno 2019, che

l'avviso di ritiro è stato posto nella casella postale del destinatario quello

stesso giorno e che l’invio è stato ritirato allo sportello lunedì 1° luglio

2019;

che

pertanto la decisione impugnata va considerata notificata alla scadenza del

termine di 7 giorni previsto dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e cioè il sabato

29.

giugno 2019;

che

quindi il venerdì 30 agosto 2019 era l'ultimo giorno utile per il deposito dell’appello,

ragione per cui quest'ultimo si palesa tardivo, essendo stato consegnato alla

posta unicamente il lunedì 2 settembre 2019 (art. 143 cpv. 1 CPC);

che

l’appello, manifestamente inammissibile, dev’essere deciso da questa Camera

nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

che

le spese giudiziarie, calcolate su un valore litigioso di fr. 130'601.20,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 2 settembre 2019 dell’AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 300.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.-

per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).