12.2019.137
Notificazione atti - termine di giacenza postale - appello - tempestività
22 luglio 2020Italiano4 min
12.2019.137
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2019.137
Lugano
22 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.20 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 9
ottobre 2018 da
AP
1 (nella sua qualità di cessionario giusta l’art. 260 LEF di SA , )
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da PA 1
volta ad ottenere la condanna dei convenuti in solido
al pagamento di fr. 130'601.20 oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2015;
ed ora sulle tre eccezioni preliminari (mancato
rispetto del termine per l’inoltro della petizione, carenza di legittimazione
dell’attore ad agire in veste di creditore cessionario ex art. 260 LEF,
mancanza di capacità processuale e di essere parte dell’attore in seguito alla
radiazione di V__________ SA __________) sollevate dai convenuti, che il
Pretore con decisione 21 giugno 2019 ha accolto, respingendo con ciò la
petizione;
appellante l'attore con appello 2 settembre 2019, con
cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le tre
eccezioni preliminari, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con risposta 21 ottobre 2019 hanno
postulato la reiezione del gravame pure protestando spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che,
Considerandi
dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad agire, con petizione 9 ottobre 2018 l’AP
1, agente nella sua qualità di cessionario giusta l’art. 260 LEF di V__________
SA __________, ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2
innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio
nord, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr. 130'601.20
oltre interessi;
che con decisione 21 giugno 2019 il
Pretore, in accoglimento di una delle tre eccezioni preliminari sollevate dai
convenuti (e meglio quella della mancanza di capacità processuale e di
essere parte dell’attore in seguito alla radiazione di __________ SA __________), ha respinto la petizione;
che
con appello datato e dato alla posta il lunedì 2 settembre 2019, avversato
dai convenuti con risposta 21 ottobre 2019, l’attore
ha impugnato la predetta decisione;
che
giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC l’appello dev'essere proposto all’autorità
superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata;
che
in virtù dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC la notificazione di una
decisione trasmessa mediante un invio postale raccomandato è considerata
avvenuta, in caso di suo mancato ritiro, il settimo giorno dal tentativo di
consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che
la data determinante per la finzione di notifica non viene modificata dalla sua
scadenza in un giorno festivo o dalla concessione da parte della posta di un
termine di ritiro più lungo (DTF 127 I 31 consid. 2b, 141 II 429 consid.
3.3);
che
dall’estratto dal sistema di monitoraggio degli invii della posta, versato agli
atti dallo stesso attore - che per altro non ne ha contestato il tenore - quale
doc. A d’appello, risulta che la raccomandata contenente la decisione pretorile
è giunta all'ufficio postale del recapito dell’attore sabato 22 giugno 2019, che
l'avviso di ritiro è stato posto nella casella postale del destinatario quello
stesso giorno e che l’invio è stato ritirato allo sportello lunedì 1° luglio
2019;
che
pertanto la decisione impugnata va considerata notificata alla scadenza del
termine di 7 giorni previsto dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e cioè il sabato
29.
giugno 2019;
che
quindi il venerdì 30 agosto 2019 era l'ultimo giorno utile per il deposito dell’appello,
ragione per cui quest'ultimo si palesa tardivo, essendo stato consegnato alla
posta unicamente il lunedì 2 settembre 2019 (art. 143 cpv. 1 CPC);
che
l’appello, manifestamente inammissibile, dev’essere deciso da questa Camera
nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che
le spese giudiziarie, calcolate su un valore litigioso di fr. 130'601.20,
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 2 settembre 2019 dell’AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 300.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.-
per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).