12.2019.140
Garanzia del giudice costituzionale
30 settembre 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.140
Rinvio TF
Lugano
30 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.32 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 20 dicembre 2011
da
AP
1
rappr.
da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 178'647.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre
2008;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici con
decisione 23 maggio 2017 ha respinto;
appellante l'attrice con appello 19 giugno 2017, con
cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con conseguente rinvio
dell’incarto al Pretore aggiunto per una nuova decisione e in via subordinata la
sua riforma nel senso di accogliere la petizione per
fr. 178'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 5 settembre 2017 ha postulato
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della sentenza 3 luglio 2019 (inc. n.4A_27/2019)
con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il
ricorso in materia civile presentato il 18 gennaio 2019 dall’attrice, ha
annullato la decisione 27 novembre 2018 (inc. n. 12.2017.93) con cui questa
Camera aveva respinto l’appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per
un nuovo giudizio;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Le sorelle AP 1 e M__________
__________ hanno aperto, nel 1988 rispettivamente nel 1992, due relazioni
bancarie presso la __________, ora AO 1, la prima il conto n__________ (doc.
3), la seconda il conto n. __________ (doc. A13). All’interno della banca esse
sono state seguite da R__________ __________, al quale è poi subentrato, nel
luglio 2007, M__________ __________.
2. Il
25 settembre 2007 AP 1, sulla base dell’ordine impartito al suo consulente il
giorno precedente (doc. A16), ha provveduto ad acquistare, per un importo di
fr. 30'000.-, il prodotto strutturato n.v. __________, corrispondente al fondo
denominato “O__________”.
Quello
stesso giorno M__________ __________, con quelle medesime modalità (doc. A15),
ha effettuato un identico investimento.
Il
28 dicembre 2007 M__________ __________, sempre sulla base di un ordine
impartito il 19 dicembre 2007 al suo consulente (doc. A18), ha acquistato, per
un importo di € 78'000.-, il prodotto strutturato n.v. __________, corrispondente
al fondo denominato “100% C__________”.
Il
15 settembre 2008 Lehman Brothers Holding Inc. ha depositato i bilanci, ciò che
ha comportato il crollo del valore dei titoli da essa emessi o garantiti, tra
cui i prodotti strutturati n.v. __________ “O__________” e n.v. __________
“100% C__________”.
3. Con
petizione 20 dicembre 2011 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione
ad agire (doc. A12), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di fr.
178'647.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008. Essa, agendo anche in
qualità di cessionaria delle pretese della sorella Mi__________ (doc. A10), ha
in sintesi rimproverato alla convenuta una violazione del contratto di mandato
in essere tra le parti e, dopo aver pure denunciato l’acquisto dei titoli per
errore essenziale, ha preteso il risarcimento o la rifusione del loro valore.
La convenuta si è integralmente opposta alla
petizione.
4. Con
la decisione 23 maggio 2017 qui impugnata, emanata dopo che una precedente
pronuncia sul merito resa il 13 dicembre 2013 dal Pretore aggiunto avv. Adriano
Bernasconi era stata annullata il 25 luglio 2016 [inc. n. 12.2016.105] dalla
scrivente Camera (su rinvio del Tribunale federale, che a sua volta il 9 giugno
2016 aveva annullato [inc. n.
4A_679/2015] il precedente giudizio
d’appello 6 novembre 2015 [inc. n.
12.2014.16]) siccome non erano date le
condizioni per ammettere, al momento dell’emanazione della decisione, la
sostituzione del giudice inizialmente investito del procedimento, ossia del
Pretore aggiunto avv. Gloria Federici, quest’ultimo magistrato, dopo aver dato
alle parti la possibilità di esprimersi in occasione del nuovo dibattimento
finale del 31 gennaio 2017, ha respinto
la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'800.- e le spese di fr.
200.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte
fr. 12'000.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza
escluso che la convenuta, che nell’occasione non aveva agito nell’ambito di una
gestione d’affari senza mandato ma piuttosto nell’ambito di un contratto di
consulenza agli investimenti, avesse violato gli obblighi contrattuali che le
incombevano; ha ritenuto che non fossero adempiuti i presupposti per ammettere
l’esistenza di un errore essenziale; ed ha aggiunto, a titolo abbondanziale,
che l’attrice non poteva in ogni caso chiedere in causa la rifusione in franchi
svizzeri (ossia in ragione di fr. 118'647.60) del prodotto strutturato n.v. __________
di € 78'000.- e della relativa commissione di € 780.-.
5. Con
l’appello 19 giugno 2017 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 5 settembre 2017, l'attrice ha chiesto di annullare il querelato
giudizio con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per una nuova
decisione e in via subordinata di riformarlo nel senso di accogliere la
petizione per un importo arrotondato a fr. 178'000.- oltre interessi al 5% dal
1° ottobre 2008, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa,
oltre a lamentare il fatto che il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici si fosse
limitato a ricopiare la precedente sentenza del Pretore aggiunto avv. Adriano
Bernasconi, annullata, ha rilevato che la responsabilità della convenuta era in
realtà fondata sulle norme sulla gestione d’affari senza mandato e, se anche
così non fosse stato, era in ogni caso data, dovendosi ammettere che la
controparte aveva violato gli obblighi contrattuali, rispettivamente che i
presupposti dell’errore essenziale erano adempiuti; e nulla ostava alla
rifusione in franchi svizzeri dell’investimento di € 78'000.- e della relativa
commissione di
€ 780.-.
6. In
questa sede, come detto, l’attrice ha innanzitutto chiesto di annullare il
querelato giudizio e di rinviare l’incarto per una nuova decisione al Pretore
aggiunto avv. Gloria Federici, ravvisando una violazione degli art. 5 cpv. 3, 9
e 30 Cost. nel fatto che quest’ultimo avesse ricopiato il precedente giudizio
dell’altro Pretore aggiunto avv. Adriano Bernasconi, annullato.
6.1. Con decisione 27
novembre 2018 (inc. n. 12.2017.93) questa Camera aveva respinto la censura. Nonostante
fosse vero che l’annullamento della pronuncia del Pretore aggiunto avv. Adriano
Bernasconi faceva di principio sì che la stessa non esistesse e che nell’ambito
del nuovo giudizio il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici inizialmente
investito del procedimento non fosse dunque vincolato da quella decisione, era
però altrettanto vero che nulla gli impediva di far proprie, se e nella misura
in cui lo avesse ritenuto corretto e giustificato, le argomentazioni che vi
erano state esposte, il fatto che potesse persino aver copiato in maniera più o
meno ampia i suoi considerandi non significando che non avesse esaminato, tanto
meno con la necessaria serenità, autonomia e indipendenza di giudizio, la
fattispecie. Nel caso concreto oltretutto il nuovo giudizio non era affatto
identico, specialmente nelle parti topiche in diritto, a quello precedente,
facendo ora riferimento anche, ma non solo, al nuovo allegato conclusionale
dell’attrice (a p. 6, 8, 9 e 15) e soprattutto contenendo la trattazione di
altre questioni che in precedenza non erano state oggetto di disamina (a p. 15,
16 e 17).
6.2. Nella sentenza 3 luglio
2019 (inc. n.4A_27/2019) la Prima Corte di diritto civile del Tribunale
federale ha innanzitutto appurato che la sezione “in diritto” della decisione
del Pretore aggiunto avv. Gloria Federici era, per buona parte, la riproduzione
letterale di quella del Pretore aggiunto avv. Adriano Bernasconi, ritenuto che
Fatti
i suoi considerandi da 1 a 4 (da p. 4 a 15) erano identici a quelli della prima
decisione, fatta eccezione di quanto segue: ai considerandi 3 a p. 6 e 3.2 a p.
9 era stato inserito il riferimento alle note scritte dell’attrice del 31
gennaio 2017; il considerando 3.4 a p. 12 era stato completato con la
riproduzione di un passaggio della sentenza 6 novembre 2015 di questa Camera,
annullata dal Tribunale federale, concernente l’apprezzamento di alcune prove;
al considerando 3.6.1 a p. 13, ultime due righe, era stata sostituita una
frase; al considerando 4 a p. 15 era stato ancora rinviato alla sentenza del 6
novembre 2015. Essa ha accertato che nuovo era invece il considerando 5, nel
quale il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici aveva preso posizione su
un’argomentazione giuridica concernente la qualificazione del contratto,
reputata nuova dai giudici ticinesi, avanzata dall’attrice con le conclusioni
scritte del 31 gennaio 2017 prodotte in occasione del secondo dibattimento
finale; che nuovo era anche il considerando 6 concernente la valuta nella quale
andava formulata la domanda di causa (euro o franchi), tema che non era stato
affrontato nel primo giudizio; e che nuovo era infine il considerando 7, nel
quale il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici, rispondendo alle contestazioni
mosse dall’attrice durante l’udienza finale del 31 gennaio 2017 in merito alla credibilità
delle deposizioni testimoniali dei dipendenti della convenuta, aveva rinviato
genericamente ai documenti commentati in precedenza e all’istruttoria che “non
ha confermato la tesi da essa fatta valere in causa”. Rilevato che nella
sentenza 25 luglio 2016 questa Camera, statuendo su rinvio del Tribunale
federale, aveva annullato la decisione del Pretore aggiunto avv. Adriano
Bernasconi siccome le condizioni affinché egli potesse sostituire il Pretore
aggiunto avv. Gloria Federici “non erano assolutamente date” e aveva di
conseguenza invitato quest’ultimo a riprendere in mano la fase del processo,
ovvero a convocare le parti per un secondo dibattimento finale e a emanare una
nuova sentenza, l’Alta Corte ha ritenuto piuttosto sorprendente che, per
eseguire tali istruzioni, chiare, il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici
avesse in pratica riprodotto tale e quale la decisione del collega avv. Adriano
Bernasconi, annullata appunto dell’autorità cantonale, e ha aggiunto che era
Considerandi
difficile seguire quest’ultima laddove aveva osservato che i due giudizi di
primo grado non erano identici, “specialmente nelle parti topiche”,
lasciando intendere che il Pretore aggiunto avrebbe fatto proprie le
considerazioni del collega soltanto nella misura in cui lo avesse ritenuto “corretto
e giustificato”, quando, al contrario, il corpo della sentenza, nel quale
il giudice aveva dato riscontro dell’istruttoria e apprezzato le prove traendo
le conclusioni giuridiche determinanti, era stato ripreso letteralmente dalla
prima sentenza, le poche precisazioni e aggiunte apportate non essendo affatto
di rilievo. Nelle circostanze particolari del caso ha pertanto concluso che la
regola, posta dall’art. 30 cpv. 1 Cost., secondo cui la sentenza deve essere
emanata dal giudice al quale la causa è stata attribuita, che è di principio
quello che ha condotto e istruito il processo, non era stata rispettata e ha
aggiunto che ratificare la sentenza d’appello che validava la decisione del
Pretore aggiunto avv. Gloria Federici avrebbe in definitiva vanificato
l’annullamento, cresciuto in giudicato, di quella del Pretore aggiunto avv.
Adriano Bernasconi pronunciato dalla Corte cantonale il 25 luglio 2016. La
sentenza cantonale è di conseguenza stata annullata e la causa è stata rinviata
per nuova decisione alla scrivente Camera, alla quale spettava “provvedere
nella nuova sentenza che la predetta garanzia costituzionale venga adempiuta”.
6.3
Alla luce delle chiare
e inequivocabili considerazioni esposte dal Tribunale federale, è evidente che anche
la sentenza 23 maggio 2017 del Pretore aggiunto avv. Gloria Federici qui
impugnata debba a sua volta essere annullata e che l’incarto debba essergli ritornato
per un nuovo giudizio, che, evitando ricopiature o parafrasi della decisione 13
dicembre 2013 del Pretore aggiunto avv. Adriano Bernasconi e della decisione 23
maggio 2017, entrambe ormai annullate, faccia completamente astrazione dalle
stesse. In particolare, per usare le parole del Tribunale federale, si tratterà
dunque di fare in modo che il corpo della nuova sentenza di prima istanza, nel
quale il giudice deve dare riscontro dell’istruttoria e apprezzare le prove
traendo le conclusioni giuridiche determinanti, non possa essere considerato,
né in fatto né in diritto, una semplice ripresa letterale di quelle due pronunce.
7.
Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere
accolto ai sensi dei considerandi senza
che occorra esaminare le altre censure.
Le
spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 178'000.-, seguono la soccombenza
(art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 19 giugno
2017 di AP 1 è accolto nel senso che la decisione 23 maggio 2017 è
annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore aggiunto del Distretto
di Bellinzona avv. Gloria Federici per l’emanazione di un nuovo giudizio ai
sensi dei considerandi.
II. Le spese
processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà
all’appellante fr. 6'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).