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Decisione

12.2019.140

Garanzia del giudice costituzionale

30 settembre 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi considerandi da 1 a 4 (da p. 4 a 15) erano identici a quelli della prima

decisione, fatta eccezione di quanto segue: ai considerandi 3 a p. 6 e 3.2 a p.

9 era stato inserito il riferimento alle note scritte dell’attrice del 31

gennaio 2017; il considerando 3.4 a p. 12 era stato completato con la

riproduzione di un passaggio della sentenza 6 novembre 2015 di questa Camera,

annullata dal Tribunale federale, concernente l’apprezzamento di alcune prove;

al considerando 3.6.1 a p. 13, ultime due righe, era stata sostituita una

frase; al considerando 4 a p. 15 era stato ancora rinviato alla sentenza del 6

novembre 2015. Essa ha accertato che nuovo era invece il considerando 5, nel

quale il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici aveva preso posizione su

un’argomentazione giuridica concernente la qualificazione del contratto,

reputata nuova dai giudici ticinesi, avanzata dall’attrice con le conclusioni

scritte del 31 gennaio 2017 prodotte in occasione del secondo dibattimento

finale; che nuovo era anche il considerando 6 concernente la valuta nella quale

andava formulata la domanda di causa (euro o franchi), tema che non era stato

affrontato nel primo giudizio; e che nuovo era infine il considerando 7, nel

quale il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici, rispondendo alle contestazioni

mosse dall’attrice durante l’udienza finale del 31 gennaio 2017 in merito alla credibilità

delle deposizioni testimoniali dei dipendenti della convenuta, aveva rinviato

genericamente ai documenti commentati in precedenza e all’istruttoria che “non

ha confermato la tesi da essa fatta valere in causa”. Rilevato che nella

sentenza 25 luglio 2016 questa Camera, statuendo su rinvio del Tribunale

federale, aveva annullato la decisione del Pretore aggiunto avv. Adriano

Bernasconi siccome le condizioni affinché egli potesse sostituire il Pretore

aggiunto avv. Gloria Federici “non erano assolutamente date” e aveva di

conseguenza invitato quest’ultimo a riprendere in mano la fase del processo,

ovvero a convocare le parti per un secondo dibattimento finale e a emanare una

nuova sentenza, l’Alta Corte ha ritenuto piuttosto sorprendente che, per

eseguire tali istruzioni, chiare, il Pretore aggiunto avv. Gloria Federici

avesse in pratica riprodotto tale e quale la decisione del collega avv. Adriano

Bernasconi, annullata appunto dell’autorità cantonale, e ha aggiunto che era

Considerandi

difficile seguire quest’ultima laddove aveva osservato che i due giudizi di

primo grado non erano identici, “specialmente nelle parti topiche”,

lasciando intendere che il Pretore aggiunto avrebbe fatto proprie le

considerazioni del collega soltanto nella misura in cui lo avesse ritenuto “corretto

e giustificato”, quando, al contrario, il corpo della sentenza, nel quale

il giudice aveva dato riscontro dell’istruttoria e apprezzato le prove traendo

le conclusioni giuridiche determinanti, era stato ripreso letteralmente dalla

prima sentenza, le poche precisazioni e aggiunte apportate non essendo affatto

di rilievo. Nelle circostanze particolari del caso ha pertanto concluso che la

regola, posta dall’art. 30 cpv. 1 Cost., secondo cui la sentenza deve essere

emanata dal giudice al quale la causa è stata attribuita, che è di principio

quello che ha condotto e istruito il processo, non era stata rispettata e ha

aggiunto che ratificare la sentenza d’appello che validava la decisione del

Pretore aggiunto avv. Gloria Federici avrebbe in definitiva vanificato

l’annullamento, cresciuto in giudicato, di quella del Pretore aggiunto avv.

Adriano Bernasconi pronunciato dalla Corte cantonale il 25 luglio 2016. La

sentenza cantonale è di conseguenza stata annullata e la causa è stata rinviata

per nuova decisione alla scrivente Camera, alla quale spettava “provvedere

nella nuova sentenza che la predetta garanzia costituzionale venga adempiuta”.

6.3

Alla luce delle chiare

e inequivocabili considerazioni esposte dal Tribunale federale, è evidente che anche

la sentenza 23 maggio 2017 del Pretore aggiunto avv. Gloria Federici qui

impugnata debba a sua volta essere annullata e che l’incarto debba essergli ritornato

per un nuovo giudizio, che, evitando ricopiature o parafrasi della decisione 13

dicembre 2013 del Pretore aggiunto avv. Adriano Bernasconi e della decisione 23

maggio 2017, entrambe ormai annullate, faccia completamente astrazione dalle

stesse. In particolare, per usare le parole del Tribunale federale, si tratterà

dunque di fare in modo che il corpo della nuova sentenza di prima istanza, nel

quale il giudice deve dare riscontro dell’istruttoria e apprezzare le prove

traendo le conclusioni giuridiche determinanti, non possa essere considerato,

né in fatto né in diritto, una semplice ripresa letterale di quelle due pronunce.

7.

Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere

accolto ai sensi dei considerandi senza

che occorra esaminare le altre censure.

Le

spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 178'000.-, seguono la soccombenza

(art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello 19 giugno

2017 di AP 1 è accolto nel senso che la decisione 23 maggio 2017 è

annullata e gli atti di causa sono ritornati al Pretore aggiunto del Distretto

di Bellinzona avv. Gloria Federici per l’emanazione di un nuovo giudizio ai

sensi dei considerandi.

II. Le spese

processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà

all’appellante fr. 6'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che

pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una

decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere

giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).